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Document 52017DC0423

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea

    COM/2017/0423 final

    Bruxelles, 10.8.2017

    COM(2017) 423 final

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea


    1.    INTRODUZIONE

    Il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 ha istituito il Sistema europeo dei conti 2010 (SEC 2010). Il SEC 2010 è un sistema di conti nazionali e regionali concepito per rispondere alle esigenze della politica economica, sociale e regionale dell'UE. Esso comprende:

    a)una metodologia (allegato A del regolamento) relativa alle norme, alle definizioni, alle classificazioni e alle regole contabili comuni, che devono essere utilizzate per l'elaborazione di conti e tavole su basi comparabili per le esigenze dell'UE;

    b)un programma (allegato B del regolamento) inteso a stabilire i termini entro i quali gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) i conti e le tavole da compilare conformemente alla metodologia di cui alla lettera a).

    Il regolamento (UE) n. 549/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati:

    ·riguardanti modifiche della metodologia del SEC 2010 al fine di precisarne e migliorarne il contenuto allo scopo di garantire un'interpretazione armonizzata o di assicurare la comparabilità internazionale, a condizione che tali atti delegati non ne cambino i concetti base, che non richiedano risorse supplementari per la loro attuazione ai produttori all'interno del sistema statistico europeo e che non comportino una variazione delle risorse proprie (articolo 2, paragrafo 2);

    ·riguardanti la metodologia utilizzata per il calcolo e l'attribuzione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nei conti nazionali, conformemente alla metodologia descritta nell'allegato A. Questo potere è esercitato entro il 17 settembre 2013 per istituire una metodologia riveduta di calcolo e di attribuzione del SIFIM (articolo 2, paragrafo 4);

    ·per garantire l'affidabilità e la comparabilità dei dati SEC 2010 degli Stati membri relativi a ricerca e sviluppo registrati come investimenti fissi lordi. Nell'esercizio del suo potere a norma di questo paragrafo, la Commissione deve assicurare che tali atti delegati non impongano un considerevole onere amministrativo aggiuntivo agli Stati membri o alle unità rispondenti (articolo 2, paragrafo 5).

    Il regolamento (UE) n. 549/2013 sottolinea inoltre l'importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni durante i lavori preparatori. Anche il comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 2 è consultato prima dell'esercizio del potere conferito (considerando 24).

    2.    BASE GIURIDICA

    La presente relazione è richiesta dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 549/2013, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 luglio 2013. La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

    3.    ESERCIZIO DELLA DELEGA

    Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 549/2013, la Commissione ha adottato due atti delegati:

    ·il regolamento delegato (UE) 2015/1342 della Commissione 3 che modifica la metodologia per la classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA); e

    ·il regolamento delegato (UE) 2015/1365 della Commissione 4 relativo al formato di trasmissione dei dati concernenti le spese per ricerca e sviluppo.

    La Commissione non ha adottato un regolamento delegato sulla metodologia di calcolo e di attribuzione dei SIFIM nei conti nazionali [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 549/2013]. Dopo aver svolto adeguate consultazioni con gli Stati membri, la Commissione ha deciso di non modificare la metodologia di calcolo e di attribuzione dei SIFIM.

    a)    Il regolamento delegato (UE) 2015/1342 della Commissione che modifica la metodologia per la classificazione dei prodotti associata alle attività è stato considerato necessario a seguito della revisione della CPA cui si fa riferimento nel SEC 2010.

    Il regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 , che ha definito una nuova CPA (la "CPA 2008"), è stato adottato per rispondere alle esigenze statistiche dell'UE. Esso è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione 6 (che istituisce la "CPA 2.1") al fine di garantire la comparabilità e la coerenza con i principi di classificazione dei prodotti a livello internazionale, vale a dire la versione aggiornata della classificazione centrale dei prodotti ("CPC, Ver. 2") delle Nazioni Unite.

    Il regolamento delegato (UE) 2015/1342 della Commissione ha introdotto una serie di modifiche dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013. In particolare, i termini "CPA Rev. 2" e "CPA 2008" sono stati sostituiti dal termine "CPA". Alcuni termini sono stati inoltre allineati al regolamento (UE) n. 1209/2014 nell'allegato 7.1 contenente la sintesi delle singole attività e nel capitolo 23 relativo alle classificazioni.

    Con queste modifiche il regolamento delegato (UE) 2015/1342 della Commissione ha assicurato l'interpretazione armonizzata e la comparabilità internazionale delle norme statistiche.

    Nel corso dei lavori preparatori dell'atto delegato, la Commissione ha svolto consultazioni, anche a livello di esperti. Tra le parti consultate figuravano anche i direttori delle statistiche macroeconomiche, che hanno discusso il progetto di atto delegato nella riunione del 17 e 18 dicembre 2014, nonché il comitato del sistema statistico europeo, riunitosi il 12 febbraio 2015.

    A seguito di tali consultazioni la Commissione è stata in grado di confermare che il regolamento delegato (UE) 2015/1342 della Commissione:

    ·non ha cambiato i concetti base del SEC 2010;

    ·non ha richiesto risorse supplementari ai produttori di statistiche;

    ·non ha comportato una variazione delle risorse proprie dell'UE.

    La Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2015/1342 il 22 aprile 2015 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezione al regolamento delegato entro il termine previsto di tre mesi. Esso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 agosto 2015 ed è entrato in vigore il 24 agosto 2015.

    b)    Il regolamento delegato (UE) 2015/1365 della Commissione relativo al formato di trasmissione dei dati concernenti le spese per ricerca e sviluppo da registrare come investimenti fissi lordi è stato considerato necessario per garantire l'affidabilità e la comparabilità dei dati SEC 2010 degli Stati membri relativi a ricerca e sviluppo.

    Data l'importanza della ricerca e dello sviluppo per l'economia, per i relativi dati sono stati messi a punto metodi e formati di trasmissione armonizzati e comparabili aggiuntivi nell'ambito del sistema statistico europeo.

    Il regolamento delegato (UE) 2015/1365 della Commissione stabilisce il formato in cui i dati relativi alle spese per ricerca e sviluppo ai fini dei conti nazionali devono essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), allo scopo di garantire l'affidabilità e la comparabilità di tali dati. Gli Stati membri devono applicare il seguente formato:

    a) AN.1171g, attività di ricerca e sviluppo, lorde;

    b) AN.1171n, attività di ricerca e sviluppo, nette;

    c) P.51g, AN.1171, investimenti fissi lordi per ricerca e sviluppo.

    Le prescrizioni si applicano ai dati trasmessi a partire dal 1º agosto 2015.

    Per il primo regolamento delegato della Commissione sullo stesso argomento, adottato nel 2014, la Commissione ha svolto consultazioni, anche a livello di esperti, durante i lavori preparatori. Tra le parti consultate figuravano anche i direttori delle statistiche macroeconomiche, che hanno discusso il progetto di atto delegato nella riunione del 12 e 13 dicembre 2013 nonché il comitato del sistema statistico europeo, che ha espresso un parere con procedura scritta l'11 marzo 2014.

    Il 12 agosto 2014 la Commissione ha adottato il regolamento delegato e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    Il 12 settembre 2014 il gruppo "Statistiche" del Consiglio ha invitato il servizio giuridico del Consiglio a valutare se i contenuti del regolamento delegato corrispondevano alla delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 549/2013. Il servizio giuridico del Consiglio ha espresso un parere il 25 settembre 2014, concludendo che l'atto delegato superava parzialmente il mandato conferito alla Commissione dal legislatore.

    Il 7 novembre 2014 il Consiglio ha confermato l'intenzione di sollevare obiezioni all'atto delegato e ha informato la Commissione e il Parlamento europeo al riguardo.

    È stato pertanto redatto un nuovo atto delegato per tenere conto dei motivi dell'obiezione del Consiglio.

    La Commissione ha svolto ulteriori consultazioni tra gli esperti nazionali in merito al nuovo progetto. Tra le parti consultate figuravano anche il gruppo di lavoro sui conti nazionali, consultato il 25 e 26 novembre 2014, i direttori delle statistiche macroeconomiche, consultati il 17 e 18 dicembre 2014, e il comitato del sistema statistico europeo, consultato il 12 febbraio 2015.

    A seguito delle consultazioni la Commissione è stata in grado di assicurare che è stato raggiunto un sufficiente grado di affidabilità e comparabilità dei dati di ricerca e sviluppo registrati come investimenti fissi lordi e che il contenuto del regolamento delegato non hanno imposto un considerevole onere amministrativo aggiuntivo per gli Stati membri e per le unità rispondenti.

    Il 30 aprile 2015 la Commissione ha adottato il regolamento delegato e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezione al regolamento delegato entro il termine previsto di tre mesi. Esso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'8 agosto 2015 ed è entrato in vigore il 28 agosto 2015.

    4.    CONCLUSIONE

    La Commissione ha esercitato i suoi poteri delegati correttamente e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

    (1)

    Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

    (2)

    Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

    (3)

    Regolamento delegato (UE) 2015/1342 della Commissione, del 22 aprile 2015, che modifica la metodologia per la classificazione dei prodotti associata alle attività di cui all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 207 del 4.8.2015, pag. 35).

    (4)

    Regolamento delegato (UE) 2015/1365 della Commissione, del 30 aprile 2015, relativo al formato di trasmissione dei dati concernenti le spese per ricerca e sviluppo (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 1).

    (5)

    Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65).

    (6)

    Regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (GU L 336 del 22.11.2014, pag. 1).

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