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Document 52017DC0373

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Riesame iniziale dell'ambito di applicazione del regolamento relativo al rispetto delle norme commerciali internazionali

    COM/2017/0373 final

    Bruxelles, 11.7.2017

    COM(2017) 373 final

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    Riesame iniziale dell'ambito di applicazione del regolamento relativo al rispetto delle norme commerciali internazionali


    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    Riesame iniziale dell'ambito di applicazione del regolamento relativo al rispetto delle norme commerciali internazionali

    In data 15 maggio 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento relativo al rispetto delle norme commerciali internazionali 1 , che introduce nell'Unione europea un quadro normativo volto a far rispettare e difendere i diritti di cui essa gode nell'ambito degli accordi commerciali internazionali in maniera rapida ed efficace, nonché nel rispetto del trattato di Lisbona e dei suoi obblighi internazionali.

    Il regolamento relativo al rispetto delle norme commerciali internazionali garantisce che l'Unione europea sia in grado di far rispettare e difendere i propri diritti nell'ambito degli accordi commerciali internazionali mediante l'adozione di misure di politica commerciale:

    che sospendono concessioni o altri obblighi nell'ambito dell'accordo OMC o di altri accordi commerciali internazionali, compresi gli accordi regionali o bilaterali, a seguito della risoluzione di controversie commerciali nell'ambito di tali accordi, e

    che riequilibrano concessioni o altri obblighi, esercitando il diritto dell'Unione, nell'ambito dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia o delle disposizioni in materia di norme di salvaguardia inserite in altri accordi commerciali internazionali, di reagire a una misura di salvaguardia applicata da un membro dell'OMC, oppure esercitando il diritto dell'Unione, a norma dell'articolo XXVIII del GATT, di reagire a modifiche delle concessioni applicate da un membro dell'OMC.

    Il regolamento in questione conferisce alla Commissione il potere di adottare tali misure di politica commerciale mediante atti di esecuzione nel settore dello scambio di merci, tramite l'introduzione o l'aumento di dazi doganali o restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione, e nel settore degli appalti pubblici. Il regolamento in questione non conferisce alla Commissione il potere di adottare tali misure di politica commerciale mediante atti esecutivi nel settore dei servizi o della proprietà intellettuale.

    A norma del regolamento in questione la Commissione è tenuta a riesaminare l'ambito di applicazione delle misure di politica commerciale che ha il potere di adottare mediante atti esecutivi 2 . La Commissione è tenuta a effettuare tale riesame in due fasi.

    Entro tre anni dalla data della prima adozione di un atto di esecuzione o non oltre il 18 luglio 2019, se precedente, la Commissione è tenuta a procedere ad un riesame dell'ambito di applicazione del regolamento in questione, in particolare riguardo alle misure di politica commerciale eventualmente adottate, nonché della sua applicazione e a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione effettuerà tale riesame definitivo e presenterà una relazione ai colegislatori entro il termine concordato.

    Nel frattempo, entro il 18 luglio 2017, la Commissione è tenuta a procedere a un riesame volto a prevedere misure di politica commerciale aggiuntive nel settore dei servizi, a esaminare, tra l'altro, taluni aspetti elencati all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento in questione, e a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla sua valutazione iniziale. La Commissione ha effettuato tale riesame iniziale, di cui di seguito è esposta la valutazione.

    Nel suo riesame iniziale del regolamento in questione la Commissione ha analizzato: i) gli sviluppi internazionali riguardo alla sospensione di altri obblighi a norma dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS); ii) gli sviluppi nell'Unione europea riguardo all'adozione di norme comuni nei settori dei servizi; iii) l'efficacia di eventuali misure di politica commerciale aggiuntive quale mezzo per far rispettare i diritti dell'Unione europea nell'ambito di accordi commerciali internazionali; iv) i meccanismi disponibili al fine di assicurare l'attuazione pratica, in maniera uniforme ed efficiente, di eventuali misure di politica commerciale aggiuntive concernenti i servizi; e v) le implicazioni per i prestatori di servizi presenti nell'Unione europea al momento dell'adozione di atti di esecuzione a norma del regolamento.

    Sulla base della sua valutazione iniziale, per il momento la Commissione non prevede di proporre un'estensione del potere di adottare misure di politica commerciale a norma del regolamento relativo al rispetto delle norme commerciali internazionali anche al settore dei servizi. Tale decisione è dovuta al fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento in questione in data 15 maggio 2014, la Commissione non ha rilevato nuovi sviluppi che renderebbero necessaria tale estensione.

    In primo luogo la Commissione non ha rilevato nuovi sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda la sospensione di concessioni o altri obblighi a norma del GATS. La Commissione ha indagato in particolare sull'esistenza di richieste di autorizzazione all'attuazione di contromisure nel settore dei servizi presentate da membri dell'OMC all'organo di risoluzione delle controversie (Dispute Settlement Body — DSB) dell'OMC. Al 15 maggio 2014 il DSB ha ricevuto da membri dell'OMC richieste di autorizzazione all'attuazione di contromisure in cinque controversie: Colombia – Textiles, India – Agricultural Products, US – Tuna II (Mexico), US – COOL (Mexico) e US – COOL (Canada). Nessuna di tali richieste di autorizzazione all'attuazione di contromisure al DSB è stata presentata dall'UE. Nessuna di tali richieste riguarda gli scambi di servizi disciplinati dal GATS.

    In secondo luogo la Commissione non ha rilevato nuovi sviluppi nell'Unione europea relativi all'adozione di norme comuni nei settori dei servizi che inducano a rivedere la conclusione per cui, all'attuale stadio di sviluppo del diritto dell'Unione europea, è opportuno concentrarsi su settori diversi da quelli dei servizi ai fini del potere della Commissione di adottare misure di politica commerciale a norma del regolamento in questione.

    In data 16 maggio 2017 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha presentato il proprio parere in merito al fatto che l'Unione europea disponga o meno della competenza esclusiva a firmare e a concludere l'accordo di libero scambio UE-Singapore. La Corte ha dichiarato che l'Unione europea dispone della competenza esclusiva, tra l'altro, sulle parti dell'accordo relative all'accesso al mercato per quanto riguarda le merci e i servizi (ivi compresa la totalità dei servizi di trasporto).

    Nonostante questa importante precisazione della Corte, e nonostante l'adozione da parte dell'Unione europea di norme comuni in taluni settori dei servizi 3 , resta il fatto che le norme adottate dagli Stati membri continuano a trovare applicazione in numerosi settori, indipendentemente dal fatto che siano o meno armonizzate a livello unionale. Talune norme a livello degli Stati membri ad esempio sottopongono ancora la fornitura di servizi in determinati settori a un sistema di autorizzazione nazionale il cui funzionamento si basa su licenze, approvazioni o concessioni. La coesistenza di norme comuni e norme e sistemi di autorizzazione degli Stati membri nei settori dei servizi rimane rilevante per determinare se sia opportuno prevedere il conferimento alla Commissione del potere di adottare misure di politica commerciale nel settore dei servizi a norma del regolamento relativo al rispetto delle norme commerciali internazionali.

    In terzo luogo la Commissione non ha rilevato nuovi sviluppi in merito alle limitazioni pratiche relative alla fattibilità e all'efficacia che eventuali misure di politica commerciale potrebbero avere nel settore dei servizi a causa delle caratteristiche intrinseche della fornitura dei servizi, compresa l'applicabilità di provvedimenti per limitarne l'erogazione. Non ci sono stati inoltre ulteriori sviluppi circa le condizioni, in particolare il quadro normativo istituito dal TFUE, rilevanti per la situazione dei fornitori di servizi presenti nell'Unione, nel caso di eventuali atti di esecuzione applicabili a tali fornitori.

    Dalla valutazione iniziale della Commissione è emerso in conclusione che, dall'entrata in vigore del regolamento in questione, per il momento nessuno sviluppo internazionale, europeo o comunque sostanziale può giustificare il passaggio ad un approccio che preveda un'estensione del potere conferito alla Commissione di adottare misure di politica commerciale aggiuntive nel settore dei servizi a norma del regolamento relativo al rispetto delle norme commerciali internazionali.

    Fermo restando quanto finora esposto, la Commissione continuerà a monitorare qualsiasi sviluppo pertinente in modo da essere in grado di riesaminare l'ambito di applicazione del regolamento in questione e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 luglio 2019, alla luce anche della propria esperienza nella creazione e applicazione di misure di politica commerciale che sospendono o riequilibrano concessioni o altri obblighi nell'ambito degli accordi commerciali internazionali.

    La Commissione intende sottolineare l'importanza crescente dei servizi nell'economia attuale. I servizi sono sempre più oggetto di scambio a livello transfrontaliero e sono strettamente collegati al commercio tradizionale di prodotti manifatturieri e agli investimenti. Da ciò deriva l'aumento del numero delle controversie OMC nel settore dei servizi. L'attuazione di contromisure nel settore dei servizi rimane una possibilità.

    La Commissione intende inoltre ribadire che la politica commerciale dell'UE deve rafforzare la posizione dell'Europa all'interno delle catene globali di approvvigionamento sostenendo l'intero spettro di attività economiche mediante cui le società europee creano e vendono valore, compresi i servizi. Proprio per questo l'Unione europea riveste un ruolo centrale nelle trattative sull'accordo sugli scambi di servizi e su accordi commerciali internazionali che trattano ampiamente del settore dei servizi.

    La Commissione intende sottolineare a questo proposito che, qualora si rendesse necessario per l'Unione europea adottare misure di politica commerciale non previste dal regolamento relativo al rispetto delle norme commerciali internazionali, anche nel settore degli scambi di servizi, la Commissione potrebbe presentare proposte per un atto legislativo a norma dell'articolo 207 del TFUE oppure ricorrere ad altre procedure applicabili.

    (1)  Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).
    (2)  Articolo 10 del regolamento relativo al rispetto delle norme commerciali internazionali.
    (3)  A titolo di esempio, il 24 giugno 2015 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione 2015/983 sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Per effetto di tale regolamento dal gennaio 2016 la tessera professionale europea è disponibile per determinate categorie professionali, quali infermieri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine e agenti immobiliari.
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