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Document 52017DC0342

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dalla direttiva 2016/802/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi

    COM/2017/0342 final

    Bruxelles, 28.6.2017

    COM(2017) 342 final

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dalla direttiva 2016/802/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi


    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E
    AL CONSIGLIO
    sull’esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dalla direttiva 2016/802/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi

    1. INTRODUZIONE

    La direttiva 2016/802/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016 (codificazione), relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi 1 è intesa a prevenire e ridurre l’inquinamento atmosferico causato dalle emissioni nocive prodotte dalla combustione di combustibili liquidi, compresi quelli per uso marittimo, ad alto tenore di zolfo che nuocciono alla salute umana e all’ambiente e contribuiscono alla formazione di depositi acidi.

    La direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguare gli articoli e gli allegati seguenti al progresso scientifico e tecnico, non da ultimo per garantire la coerenza con gli strumenti pertinenti adottati dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO) e, se del caso, con altre norme dell’UE o internazionali:

    ·articolo 2, lettere da a) a e) e p) che stabilisce le definizioni e le specifiche dei combustibili contemplati dalla direttiva;

    ·articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punto i), concernente le modalità di campionamento e analisi del combustibile marittimo destinato alla combustione a bordo al momento della consegna alle navi;

    ·articolo 13, paragrafo 3, che stabilisce il metodo di riferimento adottato per determinare il tenore di zolfo dei combustibili liquidi;

    ·gli allegati I e II che stabiliscono i valori di emissione equivalenti e i criteri d’uso dei metodi di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 8.

    2. BASE GIURIDICA

    La presente relazione è stilata a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2016/802/UE. A norma della suddetta disposizione, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 dicembre 2012 e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio a norma dell’articolo 16, paragrafo 2.

    3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

    L’esercizio della delega è ritenuto necessario per adeguare varie disposizioni della direttiva al progresso scientifico e tecnico. Dopo l’ultima modifica delle disposizioni giuridiche (2012) 2 non ci sono tuttavia stati sviluppi significativi nel settore delle specifiche dei combustibili e nelle norme di verifica del tenore di zolfo nei combustibili o nei metodi di riduzione delle emissioni, tali da richiedere il ricorso ai poteri delegati conferiti alla Commissione dalla direttiva.

    Malgrado ciò, in vista dell’entrata in vigore, l’1 gennaio 2020, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, di un limite più stringente (0,50%) per il tenore di zolfo dei combustibili utilizzati dalle navi che navigano nelle acque dell’Unione non rientranti nelle zone di controllo delle emissioni di zolfo (SECA), nonché a livello mondiale, è possibile che per garantire il rispetto di questo limite più rigoroso nuovi combustibili per uso marittimo e nuovi metodi di riduzione delle emissioni facciano il loro ingresso nel mercato dell’Unione. Inoltre l’IMO sta elaborando nuove norme e altre disposizioni tecniche. In funzione dell’evoluzione della situazione su questi due fronti la Commissione potrebbe dover avvalersi dei poteri delegati per adeguare la direttiva al progresso scientifico e tecnico e renderla compatibile con le norme adottate dall’IMO.

    4. CONCLUSIONE

    La Commissione, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha esercitato i poteri delegati conferitile a norma della direttiva 2016/802/UE. Essa invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

    (1)  GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58.
    (2)  GU L 327 del 27.11.2012, pag. 1.
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