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Document 52017AR2776

Parere del Comitato europeo delle regioni — Atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

GU C 164 del 8.5.2018, p. 82–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/82


Parere del Comitato europeo delle regioni — Atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

(2018/C 164/14)

Relatore:

François Decoster (FR/ALDE), membro del consiglio regionale dell’Alta Francia

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

COM(2016) 799 final — 2016/0400 (COD)

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

reputa necessario che l’Unione europea disponga di poteri di esecuzione per assistere il legislatore negli aspetti più tecnici delle sue funzioni e permettere così un’applicazione uniforme e tempestiva della legislazione europea all’interno dell’UE;

2.

in tale contesto, sottolinea l’importanza che detta esecuzione si limiti agli aspetti non essenziali degli atti legislativi e si svolga nella massima trasparenza, sotto il controllo del legislatore UE (Parlamento europeo e Consiglio) nonché degli Stati membri e degli enti locali e regionali;

3.

ricorda che gli Stati membri sono responsabili dell’esecuzione della legislazione europea, che questa è spesso attuata a livello locale e regionale e che la partecipazione di questi livelli di governo all’esecuzione degli atti legislativi dell’UE è un imperativo democratico e pratico;

4.

ribadisce il proprio sostegno alla riforma del sistema di comitatologia introdotta dal trattato di Lisbona, con la creazione del doppio regime di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE, riguardanti rispettivamente gli atti delegati e gli atti di esecuzione, in cui il regime dei primi sostituisce la precedente procedura di regolamentazione con controllo (PRC), che si applicava ai settori politicamente più sensibili quali l’ambiente, l’agricoltura, i servizi finanziari o la salute;

5.

appoggia la modifica degli atti di base esistenti contemplati dalla proposta in esame, volta a sostituire i riferimenti alla PRC in essi contenuti con riferimenti agli articoli 290 e 291 del TFUE;

6.

apprezza il fatto che la Commissione abbia deciso di cambiare approccio rispetto alla sua stessa proposta del 2013, non proponendo più una disposizione generale per cui i riferimenti alla PRC contenuti negli atti di base dovessero essere intesi come riferimenti all’articoli 290 o 291 del TFUE e ciascun atto di base dovesse sempre essere letto insieme al rispettivo regolamento, nel caso in cui quest’ultimo fosse stato adottato. È preferibile, infatti, modificare ogni singolo atto di base;

7.

conviene con la Commissione nel ritenere che l’assenza di un limite di tempo (durata indeterminata) per la delega di poteri si giustifichi alla luce della possibilità per il legislatore di revocare la delega in tutti i casi e in qualsiasi momento. Limitare tale durata a cinque anni e imporre alla Commissione di riferire prima del rinnovo automatico significherebbe chiedere a quest’ultima di pubblicare relazioni su ogni singolo atto cinque anni dopo l’accoglimento della proposta in esame, con tutto l’onere amministrativo che ciò comporterebbe.

Convenzione d’intesa sugli atti delegati

8.

si rallegra che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione abbiano concluso tra loro una convenzione d’intesa sugli atti delegati, allegata all’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (1), che fornisce un quadro giuridico per la definizione degli obiettivi, del campo di applicazione, della durata e delle condizioni della delega;

9.

ricorda che i criteri e la procedura per l’adozione di atti delegati devono essere definiti con estrema chiarezza ed essere sottoposti ai limiti appropriati in modo da non sminuire il ruolo del legislatore;

10.

chiede che, per questo motivo, in presenza di un dubbio sulla natura essenziale o meno di un elemento di un atto legislativo la Commissione si astenga dall’adottare un atto delegato e la legislazione proposta sia adottata secondo le procedure legislative ordinarie;

11.

plaude al chiaro impegno assunto in favore di una consultazione sistematica degli esperti degli Stati membri nel corso della preparazione e della stesura degli atti delegati, ma non è certo che tale consultazione sia sufficientemente definita, trasparente e vincolante;

12.

accoglie con favore il rafforzamento del controllo del Parlamento europeo sull’adozione degli atti delegati;

13.

al riguardo, tuttavia, deplora che non sia prevista la consultazione di rappresentanti degli enti locali e regionali, malgrado il fatto che tali enti siano ampiamente coinvolti nell’attuazione degli atti delegati;

14.

sottolinea che la partecipazione degli enti locali e regionali al suddetto controllo riveste un’importanza cruciale, in quanto è proprio al loro livello di governo che viene attuata la maggior parte della legislazione dell’UE;

15.

chiede di ricevere tutti i documenti — compresi i progetti di atti delegati — contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e che i suoi rappresentanti possano accedere in modo agevole e sistematico alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che preparano gli atti delegati;

16.

accoglie con favore la creazione, da parte della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio, di un registro funzionale comune degli atti delegati, al più tardi entro la fine del 2017, che consentirebbe di intensificare i controlli sull’esercizio dei poteri delegati da parte della Commissione, accrescerne la trasparenza, rendere più agevole la pianificazione e ripercorrere tutte le fasi del ciclo di vita di un atto delegato.

Analisi sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità

17.

considera che il progetto di regolamento non ponga alcun problema di sussidiarietà in quanto riguarda la delega di poteri da un’istituzione dell’Unione europea ad un’altra;

18.

ritiene, per lo stesso motivo, che il progetto di regolamento in esame non ponga problemi di proporzionalità in quanto risulta appropriato, e non va al di là di quanto necessario, per raggiungere l’obiettivo da esso perseguito e adeguare un certo numero di atti di base agli articoli 290 e 291 del TFUE;

19.

ricorda, nondimeno, l’importanza di rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, sottolineando che tali principi non si applicano soltanto nelle fasi di elaborazione e adozione della normativa europea, ma anche nella fase della sua attuazione;

20.

è del parere che la delega di cui all’articolo 290 del TFUE, che conferisce poteri legislativi dell’UE alla Commissione europea, ponga principalmente un problema di proporzionalità, in quanto è il frutto di un compromesso sull’intensità normativa dell’atto, ma non incide sulla ripartizione delle competenze tra l’UE e gli Stati membri;

21.

reputa, per contro, che l’esecuzione di cui all’articolo 291 del TFUE consista nell’esercizio, da parte delle istituzioni dell’UE, di una competenza che spetta principalmente agli Stati membri e ponga quindi piuttosto un problema di sussidiarietà;

22.

ritiene pertanto che la Commissione debba vigilare costantemente sul rispetto di tali principi nella sua azione, e in particolare nell’adozione di misure di esecuzione.

Bruxelles, 1o dicembre 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


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