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Document 52017AP0347
Amendments adopted by the European Parliament on 14 September 2017 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States as regards the accessibility requirements for products and services (COM(2015)0615 — C8-0387/2015 — 2015/0278(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 settembre 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615 — C8-0387/2015 — 2015/0278(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 settembre 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615 — C8-0387/2015 — 2015/0278(COD))
GU C 337 del 20.9.2018, p. 240–340
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/240 |
P8_TA(2017)0347
Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 settembre 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615 — C8-0387/2015 — 2015/0278(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 337/39)
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Visto 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 26, |
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 250
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 232
Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 233
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 227
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 22 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 22 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 223 e 228
Proposta di direttiva
Considerando 23
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 24
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 24 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 25
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di direttiva
Considerando 25 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di direttiva
Considerando 27
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di direttiva
Considerando 28
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di direttiva
Considerando 29
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di direttiva
Considerando 30
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di direttiva
Considerando 32
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di direttiva
Considerando 36
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di direttiva
Considerando 36 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di direttiva
Considerando 39
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di direttiva
Considerando 39 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di direttiva
Considerando 40
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di direttiva
Considerando 42 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di direttiva
Considerando 44
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di direttiva
Considerando 45
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di direttiva
Considerando 48
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di direttiva
Considerando 48 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di direttiva
Considerando 49
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di direttiva
Considerando 50
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di direttiva
Considerando 51 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 54
Proposta di direttiva
Considerando 51 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di direttiva
Considerando 52 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di direttiva
Considerando 53 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 57
Proposta di direttiva
Considerando 53 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 58
Proposta di direttiva
Considerando 53 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 59
Proposta di direttiva
Considerando 54 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo - 1 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo - 1 Oggetto La presente direttiva ha lo scopo di eliminare e prevenire gli ostacoli derivanti da requisiti di accessibilità divergenti per la libera circolazione dei prodotti e dei servizi oggetto della presente direttiva negli Stati membri. Essa è altresì intesa a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per quanto riguarda i requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi. |
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti prodotti: |
1. I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti prodotti immessi sul mercato dopo … [the date of application of this Directive] : |
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera b — punto iii bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti servizi: |
2. Fatto salvo l'articolo 27, i capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti servizi forniti dopo … [the date of application of this Directive] : |
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera -a (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 235, 236, 237, 238, 239 e 253
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 240
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La presente direttiva non si applica ai seguenti contenuti di siti web e applicazioni basate su dispositivi mobili: |
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Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 1 bis Esclusione delle microimprese La presente direttiva non si applica alle microimprese che fabbricano, importano o distribuiscono i prodotti e i servizi che rientrano nel suo campo di applicazione. |
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 2 — comma 1 — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 2 — comma 1 — punto 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 2 — comma 1 — punto 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 2 — comma 1 — punto 5 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 2 — comma 1 — punto 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 2 — comma 1 — punto 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 2 — comma 1 — punto 20 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 2 — comma 1 — punto 21
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 2 — comma 1 — punto 21 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 2 — comma 1 — punto 21 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 2 — comma 1 — punto 21 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 2 — comma 1 — punto 21 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 337
Proposta di direttiva
Articolo 2 — comma 1 — punto 21 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I seguenti terminali self-service: gli sportelli automatici, le macchine per l'emissione di biglietti e i terminali per il check-in devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione II dell'allegato I. |
3. I seguenti terminali self-service: gli sportelli automatici, le macchine per l'emissione di biglietti, i terminali per il check-in e i terminali di pagamento devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione II dell'allegato I. |
Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate per consumatori , devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione III dell'allegato I. |
4. I servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione III dell'allegato I. |
Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. I servizi di media audiovisivi e le relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato I. |
5. I siti web e i servizi basati su dispositivi mobili dei servizi di media audiovisivi e le relative apparecchiature devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato I. |
Emendamento 244
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. I servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili, i siti web, i servizi per dispositivi mobili, la bigliettazione intelligente, i terminali d'informazione in tempo reale nonché i terminali self-service, le macchine per l'emissione di biglietti e i terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri devono essere conformi ai relativi requisiti di cui alla sezione V dell'allegato I. |
6. I servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, per vie navigabili e intermodali, compresi i servizi relativi al trasporto urbano, alla mobilità e all'ambiente costruito , i siti web, i servizi per dispositivi mobili, la bigliettazione intelligente, i terminali d'informazione in tempo reale nonché i terminali self-service come le macchine di pagamento, le macchine per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri , servizi relativi al turismo, tra cui servizi di alloggio e servizi di ristorazione, sono conformi ai relativi requisiti di cui alla sezione V dell'allegato I , unicamente qualora questi requisiti non siano già previsti dalla seguente legislazione settoriale: in relazione al trasporto ferroviario, il regolamento (CE) n. 1371/2007, il regolamento (UE) n. 1300/2014 e il regolamento (UE) n. 454/2011, in relazione al trasporto effettuato con autobus, il regolamento (UE) n. 181/2011, in relazione al trasporto marittimo e per vie navigabili interne, il regolamento (UE) n. 1177/2010 e in relazione al trasporto aereo il regolamento (CE) n. 1107/2006 . |
Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. I servizi bancari, i siti web, i servizi bancari per dispositivi mobili e i terminali self-service, compresi gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato I. |
7. I servizi bancari per i consumatori , i siti web, i servizi bancari per dispositivi mobili e i terminali self-service, compresi i terminali di pagamento e gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di tali servizi bancari, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato I. |
Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. I libri elettronici (e-book) devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VII dell'allegato I. |
8. I libri elettronici (e-book) e le apparecchiature connesse devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VII dell'allegato I. |
Emendamento 224
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
10. Gli Stati membri possono decidere, alla luce delle circostanze nazionali, che l'ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi l'ambiente gestito da fornitori di servizi e da operatori di infrastrutture e quello utilizzato dai clienti di servizi bancari nonché i negozi e centri di servizi ai clienti gestiti da operatori telefonici, si conformino ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità. |
10. Gli Stati membri garantiscono che l'ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi l'ambiente gestito da fornitori di servizi e da operatori di infrastrutture e quello utilizzato dai clienti di servizi bancari per i consumatori nonché i negozi e centri di servizi ai clienti gestiti da operatori telefonici, si conformino , per quanto riguarda la costruzione di nuove infrastrutture o le ristrutturazioni sostanziali di infrastrutture esistenti, ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone con disabilità. Ciò lascia impregiudicati gli atti giuridici dell'Unione e la legislazione nazionale per la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale . |
Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 4 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato nel loro territorio di prodotti e servizi conformi alla presente direttiva per motivi relativi ai requisiti di accessibilità. |
Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato nel loro territorio di prodotti conformi alla presente direttiva per motivi relativi ai requisiti di accessibilità. Gli Stati membri non ostacolano la prestazione di servizi conformi alla presente direttiva per motivi relativi ai requisiti di accessibilità. |
Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 5 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di accessibilità applicabili di cui all'articolo 3. |
1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di accessibilità applicabili di cui all'articolo 3 , a meno che tali requisiti non siano realizzabili poiché l'adattamento del prodotto interessato richiederebbe una modifica sostanziale della natura stessa del prodotto o imporrebbe un onere sproporzionato per il fabbricante interessato come previsto dall'articolo 12 . |
Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità applicabili sia stata dimostrata con tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità e appongono la marcatura CE . |
Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità applicabili di cui all'articolo 3 sia stata dimostrata con tale procedura di valutazione della conformità , i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità che indichi chiaramente che il prodotto è accessibile . |
Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 5 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I fabbricanti tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio . |
4. I fabbricanti tengono un registro dei reclami e dei prodotti non conformi. |
Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 5 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. |
7. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. |
Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 5 — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo . Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio connesso all'accessibilità , i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa. |
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo. Inoltre, qualora il prodotto non sia conforme alla presente direttiva , i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa. |
Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 5 — paragrafo 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato e garantire la conformità ai requisiti di cui all'articolo 3 . |
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità alla presente direttiva . |
Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità stabilita all'allegato II. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica prescritta dall'allegato II, che il prodotto rechi il marchio CE e sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6. |
2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità stabilita all'allegato II. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica prescritta da tale allegato, che il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6. |
Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto presenta un rischio , l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. |
3. L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto non è conforme alla presente direttiva , il distributore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. |
Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli importatori garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. |
5. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. |
Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Gli importatori tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio . |
7. I fabbricanti tengono un registro dei reclami e dei prodotti non conformi. |
Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 3 adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo . Inoltre, quando il prodotto presenta un rischio , gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. |
8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo . Inoltre, quando il prodotto non è conforme alla presente direttiva , gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. |
Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato. |
9. Gli importatori, a seguito di una richiesta di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità dei prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 . |
Emendamento 115
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE , che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 4. |
2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso sia conforme alla presente direttiva , che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 4. |
Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto presenta un rischio , il distributore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. |
3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto non è conforme alla presente direttiva , il distributore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. |
Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno reso disponibile sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo . Inoltre, quando il prodotto presenta un rischio , i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. |
5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno reso disponibile sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo. Inoltre, quando il prodotto non sia conforme alla presente direttiva , i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. |
Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. I distributori, a seguito della richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato. |
6. I distributori, a seguito della richiesta di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità dei prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 . |
Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 10 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto. |
2. Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 per un certo periodo , pari almeno a cinque anni, dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto o in cui essi abbiano fornito il prodotto. |
Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 10 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di integrare la presente direttiva per specificare il periodo di cui al paragrafo 2. Tale periodo è proporzionale al ciclo di vita del prodotto. |
Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 11 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I fornitori di servizi preparano le informazioni necessarie in conformità all'allegato III spiegando come i servizi soddisfino i requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche in modo da essere accessibili a persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità. I fornitori di servizi conservano le informazioni finché il servizio è operativo. |
2. I fornitori di servizi preparano le informazioni necessarie in conformità all'allegato III spiegando come i loro servizi soddisfino i requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in modo da essere accessibili a persone con disabilità. I fornitori di servizi conservano le informazioni finché il servizio è operativo. |
Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 11 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I fornitori di servizi, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del servizio ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per rendere il servizio conforme a tali requisiti. |
4. I fornitori di servizi, a seguito di una richiesta di un'autorità competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del servizio ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per rendere il servizio conforme a tali requisiti. |
Emendamento 339
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 3 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. L'onere non è considerato sproporzionato laddove sia compensato da finanziamenti provenienti da fonti, pubbliche o private, diverse dalle risorse dell'operatore. |
4. L'onere non è considerato sproporzionato laddove sia compensato da finanziamenti provenienti da fonti, pubbliche o private, diverse dalle risorse dell'operatore rese disponibili al fine di migliorare l'accessibilità . |
Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il compito di valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità riguardanti prodotti o servizi imponga una modifica sostanziale o un onere sproporzionato spetta all'operatore economico. |
5. Il compito di valutare in prima battuta se la conformità ai requisiti di accessibilità riguardanti prodotti o servizi imponga una modifica sostanziale o un onere sproporzionato spetta all'operatore economico. |
Emendamento 230
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di integrare il paragrafo 3 del presente articolo precisando ulteriormente i criteri di cui si deve tenere conto per tutti i prodotti e i servizi contemplati dalla presente direttiva al fine di valutare se l'onere debba essere considerato sproporzionato, senza modificare tali criteri. Al momento di precisare ulteriormente tali criteri, la Commissione deve prendere in considerazione i potenziali vantaggi non solo per le persone con disabilità, ma anche per quelle con limitazioni funzionali. La Commissione adotta il primo di tali atti delegati per tutti i prodotti e servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva entro … [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. |
Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Qualora gli operatori economici si siano avvalsi dell'eccezione di cui ai paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o servizio specifico, essi lo notificano all'autorità di vigilanza competente del mercato dello Stato membro nel cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. Tale notifica include la valutazione di cui al paragrafo 3. Le microimprese sono esentate dall'obbligo di notifica, ma devono essere in grado di fornire la documentazione pertinente su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato competente. |
6. Qualora gli operatori economici si siano avvalsi dell'eccezione di cui ai paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o servizio specifico, essi lo notificano all'autorità di vigilanza competente del mercato dello Stato membro nel cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. La valutazione di cui al paragrafo 3 è presentata all'autorità di vigilanza del mercato su sua richiesta . Le microimprese sono esentate dall'obbligo di notifica, ma devono essere in grado di fornire la documentazione pertinente su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato competente. |
Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un modello di notifica ai fini del paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 1 bis. La Commissione adotta il primo di tali atti di esecuzione entro … [two years after the date of entry into force of this Directive]. |
Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 6 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 ter. È istituito un dialogo strutturato tra le parti interessate, comprese le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, e le autorità di vigilanza del mercato per garantire che siano stabiliti principi adeguati per la valutazione delle eccezioni onde assicurarne la coerenza. |
Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 6 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 quater. Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire incentivi e orientamenti alle microimprese per facilitare l'attuazione della presente direttiva. Le procedure e gli orientamenti sono definiti in consultazione con le parti interessate, comprese le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano. |
Emendamento 130
Proposta di direttiva
Capo IV — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Norme armonizzate, specifiche tecniche comuni e conformità dei prodotti e dei servizi |
Norme armonizzate, specifiche tecniche e conformità dei prodotti e dei servizi |
Emendamento 131
Proposta di direttiva
Articolo 13 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
I prodotti e i servizi conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità di tali norme o parti di esse di cui all'articolo 3 . |
1. I prodotti e i servizi che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità, di cui all'articolo 3, contemplati da tali norme o parti di esse. |
Emendamento 132
Proposta di direttiva
Articolo 13 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. La Commissione chiede, conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate per ciascuno dei requisiti di accessibilità dei prodotti di cui all'articolo 3. La Commissione adotta tali richieste entro … [two years after the date of entry into force of this Directive]. |
Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 13 — paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Tuttavia la Commissione procede in tal senso soltanto quando sono riunite le seguenti condizioni: |
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Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al prima comma, la Commissione consulta le parti interessate, comprese le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità. |
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Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della presente direttiva. |
Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 13 — paragrafo 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quater. In assenza di riferimenti alle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, i prodotti e i servizi conformi alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 1ter o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 contemplati da tali specifiche tecniche o parti di esse. |
Emendamento 135
Proposta di direttiva
Articolo 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 14 Specifiche tecniche comuni 1. In assenza di riferimenti a norme armonizzate pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 e laddove per l'armonizzazione del mercato fosse necessario un maggiore livello di dettaglio dei requisiti di accessibilità di determinati prodotti e servizi, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche comuni («STC») per i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della presente direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati in base alla procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della presente direttiva. |
soppresso |
2. I prodotti e i servizi conformi alle STC di cui al paragrafo 1 o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 contemplati da tali STC o parti di esse. |
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Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 15 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo di cui all'allegato III della decisione n. 768/2008/CE. Essa contiene gli elementi specificati all'allegato II della presente direttiva ed è regolarmente aggiornata. I requisiti concernenti la documentazione tecnica evitano l'imposizione di un onere sproporzionato per le micro, piccole e medie imprese. La dichiarazione è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. |
2. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo di cui all'allegato III della decisione n. 768/2008/CE. Essa contiene gli elementi specificati all'allegato II della presente direttiva ed è regolarmente aggiornata. I requisiti concernenti la documentazione tecnica evitano l'imposizione di un onere sproporzionato per le piccole e medie imprese. La dichiarazione è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. |
Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 15 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se al prodotto si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata un'unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione. |
3. Se al prodotto si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata la dichiarazione UE di conformità in rapporto a tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione. |
Emendamento 138
Proposta di direttiva
Articolo 15 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Oltre alla dichiarazione UE di conformità, il fabbricante include una nota sull'imballaggio per informare i consumatori in modo efficace sotto il profilo dei costi, semplice e preciso che il prodotto è dotato di caratteristiche di accessibilità. |
Emendamento 139
Proposta di direttiva
Articolo 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 16 Principi generali della marcatura CE dei prodotti La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. |
soppresso |
Emendamento 140
Proposta di direttiva
Articolo - 17 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo - 17 Banca dati nazionale Ogni Stato membro istituisce una banca dati accessibile al pubblico in cui sono registrati i prodotti non accessibili. I consumatori possono consultare e registrare le informazioni sui prodotti non accessibili. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare i consumatori o altre parti interessate della possibilità di presentare reclami. È previsto un sistema interattivo tra le banche dati nazionali, se possibile sotto la responsabilità della Commissione o delle pertinenti organizzazioni rappresentative, in modo che le informazioni sui prodotti non accessibili possano essere diffuse in tutta l'Unione. |
Emendamento 141
Proposta di direttiva
Articolo 18 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri garantiscono che il pubblico sia informato dell'esistenza, della sfera di competenza e dell'identità delle autorità di cui al primo comma. Su richiesta, tali autorità mettono a disposizione le informazioni in formati accessibili. |
Gli Stati membri garantiscono che il pubblico sia informato dell'esistenza, della sfera di competenza e dell'identità delle autorità di cui al primo comma. Su richiesta di membri del pubblico interessato , tali autorità mettono a disposizione le informazioni sul proprio operato e sulle decisioni che hanno adottato in formati accessibili. |
Emendamento 142
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto contemplato dalla presente direttiva comporti un rischio connesso ad aspetti legati all'accessibilità di cui alla presente direttiva , effettuano una valutazione del prodotto interessato in rapporto a tutti i requisiti stabiliti dalla presente direttiva. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con le autorità di vigilanza del mercato. |
Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto contemplato dalla presente direttiva non sia conforme alla stessa , effettuano una valutazione del prodotto interessato in rapporto a tutti i requisiti pertinenti stabiliti dalla presente direttiva. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con le autorità di vigilanza del mercato. |
Emendamento 143
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, esse chiedono senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi . |
Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, esse chiedono senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto in questione conforme ai suddetti requisiti . Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive del caso, le autorità di vigilanza del mercato chiedono all'operatore economico di ritirare il prodotto dal mercato entro un termine ragionevole. |
Emendamento 144
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo . Esse informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure. |
4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale o per ritirarlo da tale mercato. Esse informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure. |
Emendamento 145
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 5 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e i rischi connessi , la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta: |
5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta: |
Emendamento 146
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 5 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 147
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione, ad esempio il ritiro del prodotto dal loro mercato. |
8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio misure restrittive opportune e proporzionate in relazione al prodotto in questione, ad esempio il ritiro del prodotto dal loro mercato. |
Emendamento 148
Proposta di direttiva
Articolo 20 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora, in esito alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, vengano sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia o no giustificata. |
Qualora, in esito alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, vengano sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione abbia elementi di prova ragionevoli che suggeriscano che una misura nazionale è contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia o no giustificata. |
Emendamento 149
Proposta di direttiva
Articolo 20 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||||
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Articolo 20 bis Gruppo di lavoro 1. La Commissione istituisce un gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza del mercato e delle parti interessate, comprese le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano. |
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2. Il gruppo di lavoro svolge i compiti seguenti:
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Emendamento 151
Proposta di direttiva
Articolo 21 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamenti 247 e 281
Proposta di direttiva
Articolo 21 — comma 1 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 282
Proposta di direttiva
Articolo 21 — comma 1 — lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 152
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 si applicano nella misura in cui non impongano un onere sproporzionato per le autorità competenti ai fini di tale articolo. |
1. I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 si applicano nella misura in cui non impongano un onere sproporzionato per le autorità competenti o per gli operatori da esse ingaggiati ai fini di tale articolo. |
Emendamenti 226 e 257
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 153
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La valutazione se la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 imponga un onere sproporzionato viene effettuata dalle autorità competenti interessate. |
3. La valutazione in prima battuta volta a stabilire se la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 imponga un onere sproporzionato viene effettuata dalle autorità competenti interessate. |
Emendamento 231
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di integrare il paragrafo 2 del presente articolo precisando ulteriormente i criteri di cui si deve tenere conto per tutti i prodotti e i servizi contemplati dalla presente direttiva al fine di valutare se l'onere debba essere considerato sproporzionato, senza modificare tali criteri. Al momento di precisare ulteriormente tali criteri, la Commissione deve prendere in considerazione i potenziali vantaggi non solo per le persone con disabilità, ma anche per quelle con limitazioni funzionali. La Commissione adotta il primo di tali atti delegati per tutti i prodotti e servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva entro … [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. |
Emendamento 155
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Qualora un'autorità competente si sia avvalsa dell'eccezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per un prodotto o servizio specifico, essa ne dà comunicazione alla Commissione. La notifica include la valutazione di cui al paragrafo 2. |
4. Qualora un'autorità competente si sia avvalsa dell'eccezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per un prodotto o servizio specifico, essa ne dà comunicazione alla Commissione. La valutazione di cui al paragrafo 2 è presentata alla Commissione su sua richiesta . |
Emendamento 156
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Se la Commissione ha motivo di dubitare della decisione dell'autorità competente interessata, può chiedere al gruppo di lavoro di cui all'articolo 20 di esaminare la valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo e di esprimere un parere. |
Emendamento 157
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 ter. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un modello di notifica ai fini del paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 1 bis. La Commissione adotta il primo di tali atti di esecuzione entro … [two years after the date of entry into force of this Directive]. |
Emendamento 158
Proposta di direttiva
Capo VII — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI |
ATTI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI |
Emendamento 159
Proposta di direttiva
Articolo 23 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 23 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, all'articolo 12, paragrafo 5 bis, e all'articolo 22, paragrafo 3 bis, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da … [date of entry into force of this Directive]. |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, all'articolo 12, paragrafo 5 bis, e all'articolo 22, paragrafo 3 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
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4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. |
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5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 bis, dell'articolo 12, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 22, paragrafo 3 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 160
Proposta di direttiva
Articolo 24 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
Emendamento 161
Proposta di direttiva
Articolo 25 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono: |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 162
Proposta di direttiva
Articolo 25 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 163
Proposta di direttiva
Articolo 25 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 164
Proposta di direttiva
Articolo 25 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 165
Proposta di direttiva
Articolo 25 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri assicurano che siano disponibili meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie che consentano di risolvere i presunti casi di non conformità alla presente direttiva denunciati per mezzo del meccanismo di reclamo di cui al paragrafo 1, lettera b bis), prima che vengano aditi i tribunali o gli organi amministrativi competenti a norma del paragrafo 2, lettere a) e b). |
Emendamento 166
Proposta di direttiva
Articolo 25 — paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Il presente articolo non si applica ai contratti disciplinati dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. |
Emendamento 288
Proposta di direttiva
Articolo 26 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. |
2. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive , ma non fungono da alternativa all'adempimento, da parte degli operatori economici, dell'obbligo di rendere accessibili i loro prodotti o servizi. Le sanzioni sono inoltre accompagnate da efficaci misure correttive in caso di inosservanza da parte dell'operatore economico . |
Emendamento 168
Proposta di direttiva
Articolo 26 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le sanzioni tengono conto dell'entità della non conformità, compreso il numero di unità di prodotti o servizi non conformi interessati, nonché del numero di persone colpite. |
4. Le sanzioni tengono conto dell'entità della non conformità, compresi la sua gravità e il numero di unità di prodotti o servizi non conformi interessati, nonché del numero di persone colpite. |
Emendamento 169
Proposta di direttiva
Articolo 27 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Essi applicano tali disposizioni a partire da [… insert date — six years after the entry into force of this Directive]. |
2. Essi applicano tali disposizioni a partire da [… insert date — five years after the entry into force of this Directive]. |
Emendamento 170
Proposta di direttiva
Articolo 27 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Fatto salvo il paragrafo 2 ter, gli Stati membri prevedono un periodo transitorio di cinque anni a decorrere da … [six years after the date of entry into force of this Directive] durante il quale i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che avevano utilizzato in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi simili. |
Emendamento 171
Proposta di direttiva
Articolo 27 — paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Gli Stati membri possono stabilire che i terminali self-service utilizzati in modo legittimo dai fornitori di servizi per la prestazione di servizi prima di … [sei anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] possono continuare ad essere utilizzati per la fornitura di servizi simili fino al termine della loro vita economica utile. |
Emendamento 172
Proposta di direttiva
Articolo 27 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui all'articolo 3, paragrafo 10, comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano a tal fine e riferiscono alla Commissione in merito ai progressi compiuti nella loro attuazione. |
5. Se del caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano ai fini dell'articolo 3, paragrafo 10, e riferiscono alla Commissione in merito ai progressi compiuti nella loro attuazione. |
Emendamento 173
Proposta di direttiva
Articolo 28 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro […insert date — five years after the application of this Directive], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva. |
-1. Entro … [three years after the application of this Directive], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva. |
Emendamento 174
Proposta di direttiva
Articolo 28 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 175
Proposta di direttiva
Articolo 28 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 176
Proposta di direttiva
Articolo 28 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 177
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione I — Parte A (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 178
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione I — Parte B (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 180
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione I — punto 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
[…] |
soppresso |
Emendamento 181
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione I — Parte C (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Al fine di renderne accessibili la progettazione e l'interfaccia utente, i prodotti e servizi sono progettati, se del caso, come segue: |
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Emendamento 182
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione I — Parte D (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se disponibili, i servizi di assistenza forniscono informazioni sull'accessibilità dei prodotti e la loro compatibilità con le tecnologie assistive, in modi di comunicazione accessibili per le persone con disabilità. |
Emendamenti 183 e 291
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione II — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Sezione II — Terminali self-service: sportelli automatici, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in |
Sezione II — Terminali self-service: sportelli automatici, macchine per l'emissione di biglietti, terminali per il check-in e terminali di pagamento |
Emendamenti 184, 291, 299 e 342
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione II — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali , comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età , devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti: |
La progettazione e la produzione di prodotti, al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità, devono essere realizzate rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C. A tale proposito, non è necessario che una caratteristica di accessibilità dei prodotti sia attivata affinché un utente che ha bisogno di tale caratteristica possa attivarla. |
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La progettazione e la produzione di prodotti devono essere rese accessibili, tra l'altro mediante: |
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Emendamento 185
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione II — punto 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
[…] |
soppresso |
Emendamento 186
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione III — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate per consumatori |
Servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali |
Emendamenti 187, 292 e 300
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione III — Parte A — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 344
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione III — parte A — punto 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 188 e 292
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione III — Parte B — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 189, 292 e 301
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione III — Parte A — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età , devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti : |
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità devono essere realizzate rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I , parte C, e includono : |
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Emendamento 190
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione III — Parte B — punto 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
[…] |
soppresso |
Emendamento 346/rev
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione III — Parte B — punto 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 191
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione IV — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Servizi di media audiovisivi e relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori |
Siti web e applicazioni online di servizi media audiovisivi e relative apparecchiature per consumatori |
Emendamento 192
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione IV — Parte B — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 193
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione IV — Parte A — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 194
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione IV — Parte B — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 195 e 293
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione IV — Parte B — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali , comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti : |
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include : |
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Emendamento 196
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione IV — Parte B — punto 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
[…] |
soppresso |
Emendamenti 197 e 308
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione V — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e su vie navigabili; siti web utilizzati per la fornitura di servizi di trasporto passeggeri; servizi per dispositivi mobili, bigliettazione intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale; terminali self-service, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri; |
Servizi di trasporto passeggeri aerei, su autobus e pullman , ferroviari e su vie navigabili; siti web utilizzati per la fornitura di servizi di trasporto passeggeri; servizi per dispositivi mobili, bigliettazione intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale; terminali self-service, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri , di mobilità e turistici. |
Emendamenti 198, 294/rev, 303, 311, 315 e 316
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione IV — Parte A — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 199
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione IV — Parte B
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 200
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione V — Parte C
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 201
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione V — Parte D — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 202 e 327
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione V — Parte D — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età , devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti : |
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità devono essere realizzate rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I , parte C, e includono : |
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Emendamento 352
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione V — Parte D — punto 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 203
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione V — Parte D — punto 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
[…] |
soppresso |
Emendamento 204
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione VI — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Servizi bancari; siti web utilizzati per la prestazione di servizi bancari; servizi bancari per dispositivi mobili; terminali self-service, compresi gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari |
Servizi bancari per i consumatori ; siti web utilizzati per la prestazione di servizi bancari; servizi bancari per dispositivi mobili; terminali self-service, compresi i terminali di pagamento e gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari |
Emendamenti 205, 295 e 304
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione VI — Parte A — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 206
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione VI — Parte B
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata: |
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Emendamento 207
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione VI — Parte C
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 208
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione VI — Parte D — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 209
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione VI — Parte D — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali , comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti : |
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità devono essere realizzate rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e includono : |
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Emendamento 356
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione VI — Parte D — punto 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 210
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione VI — Parte D — punto 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
[…] |
soppresso |
Emendamento 211
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione VII — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Libri elettronici (e-book) |
E-book ed apparecchiature collegate |
Emendamento 305
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione VII — Parte A — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 358
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione VII — Parte B — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 214
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione VII — Parte B — punto 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
[…] |
soppresso |
Emendamenti 215, 296, 306 e 359
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione VIII — Parte A — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 360
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione VIII — Parte A — punto 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 335
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione VIII bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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SEZIONE VIII bis |
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Servizi di alloggio |
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Servizi |
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Emendamento 216
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione IX — Parte A — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti : |
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità o con disturbi legati all'età devono essere realizzate rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e includono : |
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Emendamenti 217 e 297/rev
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione IX — Parte A — punto 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
[…] |
soppresso |
Emendamento 218
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione IX — Parte B — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 219
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione IX — Parte C — punto 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 220
Proposta di direttiva
Allegato I — Sezione X — punto 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'accessibilità alle persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, dell'ambiente costruito in cui è fornito il servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per il suo uso prevedibile in modo indipendente, deve comprendere i seguenti aspetti delle zone destinate all'accesso del pubblico: |
L'accessibilità alle persone con disabilità dell'ambiente costruito in cui è fornito il servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per il suo uso prevedibile in modo indipendente, deve comprendere i seguenti aspetti delle zone destinate all'accesso del pubblico: |
Emendamento 221
Proposta di direttiva
Allegato II — paragrafo 4 — punto 4.1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0188/2017).
(1bis) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).
(1 ter) Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).
(33) COM(2010)0636.
(1 bis) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(34) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici , COM ( 2012) 721 final .
(34) Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici ( GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1) .
(1 bis) Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).
(1 ter) Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).
(1 quater) Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11).
(1 quinquies) Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
(1 sexies) Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).
(35) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(36) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(37) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(35) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(36) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(37) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(1 bis) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
(1bis) Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).
(38) Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, e che abroga la decisione del Consiglio 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
(38) Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, e che abroga la decisione del Consiglio 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
(39) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(39) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(40) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(40) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(1bis) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(42) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(43) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(44) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.
(43) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(44) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470) .
(45) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).
(45) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).
(46) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
(1 bis) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
(1 bis) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(1bis) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
(1 bis) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(1 bis) Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1);