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Document 52017AP0327

P8_TA(2017)0327 Misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (COM(2016)0052 — C8-0035/2016 — 2016/0030(COD)) P8_TC1-COD(2016)0030 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010

GU C 337 del 20.9.2018, p. 164–166 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 337/164


P8_TA(2017)0327

Misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (COM(2016)0052 — C8-0035/2016 — 2016/0030(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 337/27)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0052),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0035/2016),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dal Consiglio federale austriaco e dal Parlamento bulgaro, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 settembre 2016 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 maggio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0310/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 487 del 28.12.2016, pag. 70.


P8_TC1-COD(2016)0030

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1938.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE IN MERITO ALL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO

La Commissione valuta positivamente i meccanismi di cooperazione previsti all'articolo 16 della proposta di regolamento, quale importante strumento per garantire la coerenza dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza con le parti contraenti della Comunità dell'energia.

La Commissione sottolinea l'importanza di garantire efficacemente che le parti contraenti della Comunità dell'energia non mettano in atto misure che possano influire negativamente sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e nei suoi Stati membri e viceversa.

A tale proposito, la Commissione, senza pregiudicare la sua proposta iniziale del 16 febbraio 2016, valuterà di proporre al Consiglio, a tempo debito, una raccomandazione formulata ai sensi dell'articolo 218 TFUE per l'avvio di negoziati, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le parti contraenti della Comunità dell'energia, dall'altra, sulle modifiche da apportare al trattato della Comunità dell'energia al fine di istituire un quadro giuridico e meccanismi atti a consentire l'applicabilità di alcune disposizioni del regolamento e di altre parti pertinenti dell'acquis comunitario nel settore dell'energia, per garantire l'attuazione efficace di un quadro potenziato della sicurezza dell'approvvigionamento del gas.


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