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Document 52016XG0609(02)

Comunicazione del Ministero ungherese dello sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/ce del parlamento europeo e del consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

GU C 205 del 9.6.2016, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/8


Comunicazione del Ministero ungherese dello sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/ce del parlamento europeo e del consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2016/C 205/06)

BANDO DI GARA PUBBLICO RIGUARDANTE UNA CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE, L’ESTRAZIONE E LO SFRUTTAMENTO DELL’ENERGIA GEOTERMICA NELLA ZONA DI GYŐR

Per conto dello Stato ungherese, il ministro dello Sviluppo nazionale (in appresso: «l’amministrazione aggiudicatrice» o «il ministro») in qualità di ministro competente per le attività estrattive e la vigilanza dei beni di proprietà dello Stato, pubblica il presente bando di gara per la prospezione, l’estrazione e lo sfruttamento di energia geotermica con contratto di concessione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della legge XVI del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrattive (in appresso «la legge sulle attività estrattive»), alle condizioni di seguito specificate.

1.

Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione in collaborazione con l’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal - MBFH) ai sensi della legge sulle concessioni e della legge sulle attività estrattive. Le offerte conformi alle disposizioni del capitolato d’oneri sono esaminate da un comitato di valutazione istituito dal ministro.

Su raccomandazione del comitato di valutazione, il ministro emette la decisione di aggiudicazione della concessione, sulla cui base il ministro può quindi concludere il contratto di concessione con il vincitore della gara ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulle concessioni (1).

La lingua della procedura è l’ungherese.

2.

La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone fisiche nazionali e straniere e a tutte le organizzazioni trasparenti ai sensi della legge sui beni nazionali, a condizione che rispettino le prescrizioni del capitolato d’oneri. Sono ammesse anche offerte congiunte. In caso di offerte congiunte per l’attività in concessione, gli offerenti devono designare una delle parti come loro rappresentante. Essi sono tuttavia responsabili in solido dell’esecuzione del contratto di concessione. Nell’ambito della gara, gli offerenti nazionali e stranieri sono trattati su un piano di parità.

Ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto della concessione, l’offerente che firma il contratto di concessione (in appresso «il titolare della concessione») deve, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del contratto e utilizzando risorse proprie, istituire un’impresa con sede sociale in Ungheria (in appresso «l’impresa concessionaria»). Il titolare della concessione deve possedere la maggioranza delle azioni, delle attività e dei diritti di voto dell’impresa al momento della sua istituzione e nel corso della sua attività e, in qualità di proprietario, deve impegnarsi ad applicare nell’impresa concessionaria i requisiti specificati nel contratto di concessione. L’impresa concessionaria, in quanto impresa di estrazione, gode dei diritti ed è soggetta agli obblighi previsti dal contratto di concessione.

3.

Durata della concessione: 35 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria se il titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini stabiliti.

4.

Dati sulla zona designata per la concessione.

Zona designata per la concessione: è situata tra i comuni delle contee di Győr-Moson-Sopron e Komárom–Esztergom riportati nella seguente tabella:

Comune

Contea

Comune

Contea

Ács

Komárom–Esztergom

Nagyszentjános

Győr–Moson–Sopron

Bábolna

Komárom–Esztergom

Nyalka

Győr–Moson–Sopron

Bana

Komárom–Esztergom

Nyúl

Győr–Moson–Sopron

Bőny

Győr–Moson–Sopron

Pannonhalma

Győr–Moson–Sopron

Écs

Győr–Moson–Sopron

Pázmándfalu

Győr–Moson–Sopron

Gic

Veszprém

Pér

Győr–Moson–Sopron

Gönyű

Győr–Moson–Sopron

Ravazd

Győr–Moson–Sopron

Győr

Győr–Moson–Sopron

Rétalap

Győr–Moson–Sopron

Győrság

Győr–Moson–Sopron

Sokorópátka

Győr–Moson–Sopron

Győrszemere

Győr–Moson–Sopron

Táp

Győr–Moson–Sopron

Győrújbarát

Győr–Moson–Sopron

Tarjánpuszta

Győr–Moson–Sopron

Koroncó

Győr–Moson–Sopron

Tárkány

Komárom–Esztergom

Mezőörs

Győr–Moson–Sopron

Tényő

Győr–Moson–Sopron

Nagydém

Veszprém

Töltéstava

Győr–Moson–Sopron

Strato di copertura superiore della zona designata per la concessione: - 2 500 metri sotto il livello del Baltico; strato inferiore della zona designata: - 6 000 metri sotto il livello del Baltico.

Le coordinate dei vertici di confine che delimitano la zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme) cliccando sulla scheda «Koncesszió» e/o sul sito Internet dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

Superficie della zona designata per la concessione: 520,8 km2.

5.

Canone di concessione netto minimo: 45 000 000 HUF (quarantacinque milioni di fiorini) più IVA; alla gara possono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risultato l’aggiudicatario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati nel contratto di concessione.

6.

La partecipazione alla gara per la concessione è subordinata al pagamento di una tassa di partecipazione di 1 500 000 HUF (un milione cinquecentomila fiorini) più IVA da versare secondo le modalità specificate nella documentazione di gara.

7.

Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell’importo di 15 000 000 HUF (quindici milioni di fiorini) entro il termine di presentazione dell’offerta a garanzia del carattere vincolante dell’offerta. La cauzione versata è trattenuta dall’amministrazione aggiudicatrice se l’offerente si ritira oppure se vince la gara ma non conclude il contratto o non paga il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro il termine stabiliti nel contratto. La cauzione deve essere pagata secondo le modalità specificate nella documentazione di gara.

8.

Il canone minimo di concessione mineraria da versare sulla base del contratto di concessione è pari, secondo la decisione del ministro, al 2 %. Nell’offerta è possibile impegnarsi al pagamento di un canone più elevato che, in caso di accettazione, è registrato nel contratto di concessione e deve essere versato per tutta la durata della stessa.

9.

Le condizioni giuridiche, finanziarie e tecniche e di altro tipo, nonché le informazioni relative alla procedura di gara, sono riportate nella documentazione di gara.

10.

La documentazione di gara può essere ritirata fino al giorno precedente il termine ultimo di presentazione dell’offerta, esibendo un documento adeguato che attesti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di gara. All’acquirente è rilasciato un certificato a suo nome attentante che ha ricevuto la documentazione dei gara.

Quando acquista la documentazione di gara, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, l’acquirente deve inoltre presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione (Pályázati azonosító lap) che può essere scaricata dal sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla scheda «Koncessziós pályázatok közzététele» («Bandi di gara per le concessioni») nel menù «Koncesszió», e/o sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

11.

Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare mediante bonifico bancario. Nella comunicazione del bonifico deve essere riportato il codice GYOGTDV oltre al nome dell’acquirente. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara non può essere pagato in contanti e non è rimborsabile né parzialmente né totalmente. In caso di mancato ricevimento della documentazione di gara il prezzo della stessa è rimborsato all’acquirente entro cinque giorni dopo il termine di presentazione dell’offerta.

Informazioni relative al bonifico per l’acquisto della documentazione di gara e al ricevimento della stessa sono consultabili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul sito del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

12.

Le offerte possono essere presentate unicamente da coloro che hanno acquistato la documentazione di gara e che hanno versato la tassa di partecipazione e la cauzione. In caso di offerta congiunta è sufficiente che uno degli offerenti acquisti la documentazione di gara.

13.

Le offerte possono essere presentate esclusivamente di persona tra le ore 10 e le ore 12 del 27 settembre 2016 in lingua in ungherese, come specificato nella documentazione di gara. Ulteriori informazioni sul luogo di presentazione delle offerte sono disponibili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul sito del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

14.

Dal momento della sua presentazione, l’offerta diventa vincolante per l’offerente e resta tale fino alla fine della procedura di gara. L’offerente non può sottrarsi all’impegno assunto con la presentazione dell’offerta.

15.

Il ministro si riserva il diritto di dichiarare la gara non aggiudicata. In questo caso, non è possibile presentare ricorso né contro ministro, né contro lo Stato ungherese rappresentato dal ministro, né contro il ministero dello Sviluppo nazionale in quanto luogo di lavoro del ministro.

16.

L’aggiudicatario acquisisce, attraverso l’impresa concessionaria obbligatoriamente istituita a tale scopo, il diritto esclusivo di prospezione, estrazione e sfruttamento dell’energia geotermica nella zona designata per la concessione, e per la durata della stessa. Dopo che la decisione che stabilisce il confine di protezione geotermica diventa definitiva ed esecutiva, il diritto di concessione per la zona di prospezione è limitato all’area del confine di protezione geotermica.

17.

Ogni offerente può presentare una sola offerta.

18.

Termine per l’aggiudicazione della gara relativa alla concessione: entro 90 giorni dal termine di presentazione delle offerte.

19.

L’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento e non applica criteri preferenziali.

20.

Criteri di aggiudicazione della gara

I)

Criteri di valutazione relativi al contenuto del programma di lavoro oggetto della concessione:

qualità del programma di lavoro (struttura del programma mirante a massimizzare le attività di prospezione dell’energia geotermica);

la durata prevista dei lavori di prospezione;

gli impegni finanziari assunti per la realizzazione del programma di lavoro;

il grado di aggiornamento delle soluzioni tecniche previste;

le misure previste per proteggere l’ambiente e per prevenire e ridurre i danni nel corso dei lavori oggetto della concessione;

il termine entro il quale è previsto l’inizio dello sfruttamento a fini energetici (per legge entro meno di tre anni).

II)

Criteri di valutazione relativi alla capacità dell’offerente di eseguire il contratto di concessione:

la posizione finanziaria dell’offerente, la disponibilità delle risorse necessarie per finanziare i lavori da eseguire nell’ambito della concessione e la parte di esse costituita da risorse proprie;

il valore totale dei lavori eseguiti in relazione alla prospezione, all’estrazione e allo sfruttamento dell’energia geotermica.

III)

Criteri di valutazione relativi agli obblighi di pagamento assunti in virtù del contratto di concessione:

la misura in cui il canone di concessione netto offerto è superiore al canone minimo di concessione fissato dal ministro;

l’importo del canone di concessione mineraria offerto in relazione al canone minimo di concessione mineraria fissato dal ministro.

I criteri di aggiudicazione dettagliati e le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione dei lavori in concessione e le relative modalità di svolgimento e di completamento sono specificati nella documentazione di gara.

21.

Il contratto di concessione

Il contratto di concessione deve essere concluso entro 90 giorni dalla comunicazione del risultato. Il termine può essere prorogato dal ministro una sola volta per un massimo di 60 giorni.

L’aggiudicatario acquisisce il diritto di svolgere l’attività economica esclusiva controllata dallo Stato (prospezione, estrazione e sfruttamento dell’energia geotermica in una zona delimitata), autorizzata nell’ambito della concessione, e per la durata della medesima, in conformità alla normativa pertinente in vigore e al contratto di concessione.

Il testo del progetto di contratto di concessione è allegato alla documentazione di gara.

22.

Le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente in ungherese e per iscritto dopo l’acquisto della documentazione di gara, secondo le modalità stabilite in tale documentazione; le risposte saranno rese disponibili a tutte le parti dall’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere mediante l’indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda identificativa dell’offerta presentata all’acquisto della documentazione di gara.

Budapest, 5 aprile 2016

Il ministro

Dr Miklós SESZTÁK


(1)  Alla data di pubblicazione del presente bando di gara, il ministro dello Sviluppo nazionale è il membro del governo responsabile della vigilanza dei beni di proprietà dello Stato e delle attività estrattive a norma dell’articolo 109, paragrafi 3 e 5, del decreto governativo 152/2014 del 6 giugno 2014, che disciplina le funzioni e i poteri di taluni ministri e dei membri del governo.


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