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Document 52016XC1220(01)

    Avviso di apertura relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina e dell’Indonesia, a seguito delle raccomandazioni e delle decisioni adottate dall’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio nella controversia UE — misure antidumping sul biodiesel (DS473)

    C/2016/8437

    GU C 476 del 20.12.2016, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.12.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 476/3


    Avviso di apertura relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina e dell’Indonesia, a seguito delle raccomandazioni e delle decisioni adottate dall’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio nella controversia UE — misure antidumping sul biodiesel (DS473)

    (2016/C 476/04)

    L’avviso è pubblicato a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l’Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (1) («il regolamento di abilitazione dell’OMC»).

    Il 26 ottobre 2016 l’organo di conciliazione dell’OMC (DSB) ha adottato la relazione del panel, come modificata dalla relazione dell’organo d’appello («relazioni») (2) nella controversia «Unione europea — misure antidumping sul biodiesel originario dell’Argentina» (DS473).

    Nella relazione dell’organo d’appello è stato rilevato, tra l’altro, che l’UE ha agito in contrasto con:

    l’articolo 2, paragrafo 2, comma 1.1, dell’accordo antidumping dell’OMC («AAD»), in quanto il costo di produzione del prodotto in esame non è stato calcolato sulla base delle scritture tenute dai produttori,

    l’articolo 2, paragrafo 2, dell’AAD e l’articolo VI, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del GATT 1994, in quanto ai fini della costruzione del valore normale del biodiesel non è stato utilizzato il costo di produzione in Argentina,

    l’articolo 9, paragrafo 3, dell’AAD e l’articolo VI, paragrafo 2, del GATT 1994, in quanto sono stati istituiti dazi antidumping superiori rispetto al margine di dumping che avrebbe dovuto essere stabilito a norma dell’articolo 2 dell’AAD e dell’articolo VI, paragrafo 1, del GATT 1994.

    Nella relazione del panel è stato rilevato, tra l’altro, che l’UE ha agito in contrasto con:

    l’articolo 3, paragrafi 1 e 4, dell’AAD nell’esaminare l’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria nazionale, nella misura in cui detto esame ha riguardato la capacità produttiva e l’utilizzazione degli impianti.

    1.   Apertura di un riesame

    Dopo aver informato gli Stati membri conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, e all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di abilitazione dell’OMC, la Commissione avvia un riesame a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, e dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di abilitazione dell’OMC. L’obiettivo del riesame è rendere le misure antidumping istituite sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina conformi alle suddette raccomandazioni e decisioni contenute nelle relazioni. La Commissione osserva che le misure antidumping istituite sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia sono oggetto della controversia pendente dinanzi all’OMC «Unione europea – misure antidumping sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia» (DS480). In tale controversia l’Indonesia ha sollevato fondamentalmente le stesse obiezioni mosse dall’Argentina nella controversia DS473. Dato che le interpretazioni di diritto formulate nelle relazioni sembrano essere pertinenti anche ai fini dell’inchiesta relativa all’Indonesia, la Commissione ritiene opportuno riesaminare nell’ambito del presente riesame anche le misure antidumping sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia. La misura che deve essere resa conforme al diritto dell’OMC è il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (3) [«regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013»]. La portata del presente riesame è circoscritta al costo di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta (costo impiegato ai fini della costruzione del valore normale), nonché alla capacità di produzione e all’utilizzazione degli impianti considerate ai fini dell’accertamento dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria nazionale. Restano impregiudicate le conseguenze che il riesame può avere su altri elementi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013. Il riesame sarà effettuato sulla base dei fatti constatati nel periodo dell’inchiesta di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, ossia tra il 1o luglio 2011 e il 30 giugno 2012, e nel periodo tra il 1o gennaio 2009 e il 30 giugno 2012, che è quello considerato per l’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio.

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 potrebbe essere abrogato o modificato per ottemperare alle raccomandazioni, alle decisioni e alle interpretazioni di diritto del DSB. A norma dell’articolo 3 del regolamento di abilitazione dell’OMC, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente riesame non avrà effetto retroattivo, il che significa che essa ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa e non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data.

    2.   Procedura

    Conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, e all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di abilitazione dell’OMC, la Commissione chiede alle parti interessate, compresi i produttori esportatori di Argentina e Indonesia e all’industria dell’Unione di fornire tutte le informazioni necessarie per integrare quelle ottenute durante l’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013. A tal fine e per partecipare al presente riesame tutte le parti interessate sono invitate a contattare la Commissione, preferibilmente per posta elettronica, immediatamente e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per manifestarsi.

    Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale del riesame, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    3.   Divulgazione di informazioni

    Tutte le parti interessate saranno informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali in base ai quali si intende abrogare o modificare il regolamento (UE) n. 1194/2013 e sarà data loro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di almeno 10 giorni.

    4.   Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

    Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione: a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale; e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

    Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» (Diffusione limitata) (4).

    Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

    Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

    Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: CHAR 04/039

    1049 Bruxelles

    BELGIO

    Email: Trade-R658-Biodiesel@ec.europa.eu

    5.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

    Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni sono ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

    Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

    L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

    6.   Consigliere auditore

    Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore della direzione generale del Commercio nei procedimenti in materia commerciale. Il consigliere auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

    Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

    7.   Trattamento dei dati personali

    I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).


    (1)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 6.

    (2)  OMC, relazione dell’organo d’appello, AB-2016-4, WT/DS473/AB/R del 6 ottobre 2016 («relazione dell’organo d’appello»); OMC, relazione del panel, WT/DS473/R del 29 marzo 2016 («relazione del panel»).

    (3)  GU L 315 del 26.11.2013, pag. 2.

    (4)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) («regolamento di base») e dell’articolo 6 dell’AAD. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

    (5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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