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Document 52016XC1018(02)

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese

C/2016/6515

GU C 384 del 18.10.2016, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 384/15


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese

(2016/C 384/07)

La Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda di riesame è stata presentata da Taylor Wessing per conto di American & Efird (A&E Europe) («il richiedente»), importatore di tipi specifici di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»).

Il riesame si limita alla verifica della definizione del prodotto, al fine di chiarire se determinati tipi di prodotto, ossia i filati per cucire greggi, rientrino nel campo di applicazione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari del paese interessato.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex («il prodotto oggetto del riesame») attualmente classificati al codice NC 5402 20 00.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1105/2010 del Consiglio (2).

Il 28 novembre 2015 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza del dazio antidumping applicabile alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese (3). In attesa che sia completata l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, le misure rimangono in vigore.

4.   Motivazione del riesame

Il richiedente chiede che i filati per cucire greggi siano esclusi dal campo di applicazione delle misure antidumping in vigore e che i criteri di esclusione siano modificati di conseguenza: «filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dai filati ritorti a Z pronti per la tintura e per essere sottoposti a trattamento di finitura, presentati su supporti (supporto incluso) di peso non superiore a 2 000 g), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex attualmente classificati al codice NC ex 5402 20 00 e originari della Repubblica popolare cinese».

La domanda, presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si basa su elementi di prova prima facie addotti dal richiedente, i quali dimostrano che le caratteristiche fisiche e tecniche fondamentali dei prodotti da escludere sono molto diverse da quelle del prodotto oggetto del riesame.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla verifica della definizione del prodotto in esame.

Qualsiasi regolamento derivante dal presente riesame potrebbe eventualmente avere un effetto retroattivo a decorrere dalla data di istituzione delle misure vigenti o, in alternativa, da una data successiva, ad esempio dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tutte le parti interessate, in particolare gli importatori, sono invitate a comunicare le loro osservazioni sulla questione in esame e a fornire i relativi elementi di prova.

5.1.   Comunicazioni scritte

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione invierà al richiedente il questionario per gli importatori. La Commissione potrà inoltre inviare questionari alle parti interessate che si sono manifestate. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.2.   Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.3.   Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale dovrebbero essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) inviate dalle parti interessate in via riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» (4) («Diffusione limitata»). Le eventuali richieste di trattamento riservato devono essere debitamente motivate.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-R653-HTY-PRODUCT-SCOPE@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, la definizione del prodotto oggetto delle misure vigenti.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 315 dell’1.12.2010, pag. 1).

(3)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese (2015/C-397/05) (GU C 397 del 28.11.2015, pag. 10).

(4)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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