This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52016XC1015(01)
Communication from the Commission — Approval of the content of a draft Commission Regulation amending Regulation (EU) No 651/2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty and amending Regulation (EU) No 702/2014 declaring certain categories of aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union
Comunicazione della Commissione — Approvazione del contenuto del progetto di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
Comunicazione della Commissione — Approvazione del contenuto del progetto di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
C/2016/6504
GU C 382 del 15.10.2016, p. 1–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 382/1 |
Comunicazione della Commissione — Approvazione del contenuto del progetto di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
(2016/C 382/01)
Il 13 ottobre 2016 la Commissione ha approvato il contenuto di un progetto di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
Il progetto di regolamento della Commissione è allegato alla presente comunicazione. Il progetto di regolamento della Commissione è sottoposto a consultazione pubblica: http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html
ALLEGATO
PROGETTO DI REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE
del …
recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),
previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (2) stabilisce le categorie di aiuti che sono dichiarate compatibili con il mercato interno e che sono esentate dall’obbligo di notifica alla Commissione prima della concessione. Come annunciato nel regolamento, dopo aver acquisito una sufficiente esperienza, la Commissione avrebbe rivisto l’ambito di applicazione del regolamento al fine di includere altre categorie di aiuti, in particolare gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali. |
(2) |
Alla luce dell’esperienza acquisita dalla Commissione e al fine di semplificare e chiarire le norme in materia di aiuti di Stato, ridurre l’onere amministrativo e permettere alla Commissione di concentrarsi sui casi che hanno effetti potenzialmente più distorsivi, è opportuno includere nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali. |
(3) |
Gli aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti regionali con un volume medio di traffico annuo fino a tre milioni di passeggeri possono migliorare sia l’accessibilità di determinate regioni sia lo sviluppo locale, a seconda delle specificità di ciascun aeroporto. Ciò corrisponde alle priorità della strategia Europa 2020 che mirano a rafforzare la crescita economica e a realizzare obiettivi di comune interesse per l’UE. L’esperienza acquisita con l’applicazione degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (3) dimostra che, se rispettano determinate condizioni, gli aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti regionali non danno luogo a indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza. Tali aiuti dovrebbero pertanto essere oggetto dell’esenzione per categoria prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Non è opportuno fissare una soglia di notifica in termini di importo dell’aiuto, in quanto l’impatto di una misura di aiuto sulla concorrenza dipende in larga misura dalle dimensioni dell’aeroporto e non dalla portata dell’investimento. |
(4) |
Le condizioni per l’esenzione degli aiuti dall’obbligo di notifica dovrebbero essere tese a limitare le distorsioni della concorrenza tali da impedire pari condizioni di concorrenza nel mercato interno, in particolare garantendo la proporzionalità dell’importo dell’aiuto. Per essere proporzionato, l’aiuto dovrebbe soddisfare due condizioni. L’intensità dell’aiuto non dovrebbe superare l’intensità massima ammissibile, la quale varia in funzione delle dimensioni dell’aeroporto. Inoltre, l’importo dell’aiuto non dovrebbe andare oltre il deficit di finanziamento dell’investimento. Nel caso degli aeroporti di dimensioni molto ridotte (fino a 150 000 passeggeri l’anno), l’aiuto dovrebbe soddisfare solo una di queste condizioni. Le condizioni di compatibilità dovrebbero garantire un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture. L’esenzione non dovrebbe applicarsi agli aiuti concessi ad aeroporti situati in prossimità di aeroporti esistenti da cui operano servizi aerei di linea, poiché tali aiuti comporterebbero un maggior rischio di distorsione della concorrenza e dovrebbero pertanto essere notificati alla Commissione, ad eccezione degli aiuti concessi ad aeroporti di dimensioni molto ridotte (fino a 150 000 passeggeri l’anno), i quali non rischiano di comportare significative distorsioni della concorrenza. |
(5) |
I porti marittimi rivestono un’importanza strategica ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, come stabilito, tra l’altro, nella strategia Europa 2020 e nel libro bianco della Commissione «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (4). Come sottolineato nella comunicazione «Porti: un motore per la crescita» (5), per una gestione efficace dei porti in tutte le regioni marittime dell’Unione sono necessari investimenti pubblici e privati efficienti. Gli investimenti sono necessari in particolare per adeguare le infrastrutture di accesso portuale e le infrastrutture portuali all’aumento delle dimensioni e della complessità della flotta, all’uso di infrastrutture per i combustibili alternativi e a requisiti più severi in materia di prestazioni ambientali. L’assenza di infrastrutture portuali di alta qualità genera congestione e costi aggiuntivi per gli spedizionieri, gli operatori dei trasporti e i consumatori. |
(6) |
Lo sviluppo dei porti interni e la loro integrazione nel sistema di trasporto multimodale è un obiettivo prioritario della politica dei trasporti dell’Unione. La legislazione dell’Unione mira esplicitamente a potenziare l’intermodalità dei trasporti e il passaggio a modi di trasporto più rispettosi dell’ambiente, quali il trasporto ferroviario e il trasporto marittimo e per vie navigabili interne. |
(7) |
Le condizioni di esenzione degli aiuti a favore dei porti dovrebbero essere tese a limitare le distorsioni della concorrenza tali da impedire pari condizioni di concorrenza nel mercato interno, in particolare garantendo la proporzionalità dell’importo dell’aiuto. Per essere proporzionato, l’aiuto non dovrebbe superare l’intensità massima ammissibile, la quale, per i porti marittimi, varia in funzione delle dimensioni del progetto di investimento. L’importo dell’aiuto non dovrebbe superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell’investimento, salvo per gli importi di aiuto molto esigui, per i quali è più idoneo un approccio semplificato al fine di ridurre l’onere amministrativo. Dovrebbe inoltre essere garantito un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture. |
(8) |
Gli investimenti previsti nei piani di lavoro dei corridoi della rete centrale istituiti dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sono progetti di interesse comune con una particolare rilevanza strategica per l’Unione. I porti marittimi che rientrano in tali reti costituiscono i punti di ingresso e di uscita delle merci trasportate all’interno e all’esterno dell’Unione. I porti marittimi che rientrano in tali reti sono fattori essenziali per consentire l’intermodalità della rete stessa. Gli investimenti destinati a migliorare le prestazioni di tali porti dovrebbero essere soggetti a una soglia di notifica più alta. |
(9) |
Alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 702/2014, è opportuno altresì adeguare alcune disposizioni in essi contenute. |
(10) |
In particolare, per quanto riguarda i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, l’applicazione di norme diverse in materia di compensazione dei costi aggiuntivi di trasporto e di altri costi supplementari si è dimostrata difficile nella pratica e inadeguata per colmare gli svantaggi strutturali di cui all’articolo 349 del trattato, tra cui la grande distanza, l’insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili e la dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Pertanto, tali disposizioni dovrebbero essere sostituite da un metodo applicabile a tutti i tipi di costi aggiuntivi. |
(11) |
Alla luce dei limitati effetti negativi sulla concorrenza degli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, le soglie di notifica degli aiuti in questi ambiti dovrebbero essere aumentate. |
(12) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 651/2014 e il regolamento (UE) n. 702/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 651/2014 è così modificato:
1) |
l’articolo 1 è così modificato:
|
2) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
3) |
l’articolo 4 è così modificato:
|
4) |
all’articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera k):
|
5) |
all’articolo 6, il paragrafo 5, è così modificato:
|
6) |
l’articolo 7 è così modificato:
|
7) |
gli articoli 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 12 Controllo 1. Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall’obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l’autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l’aiuto ad hoc o l’ultimo aiuto a norma del regime. 2. Nel caso di regimi nell’ambito dei quali gli aiuti fiscali sono concessi automaticamente sulla base delle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcun controllo ex ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, gli Stati membri verificano periodicamente, una volta ogni esercizio finanziario, almeno ex post e a campione, il rispetto di tutte le condizioni di compatibilità e traggono le opportune conclusioni. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei controlli per almeno dieci anni dalla data del controllo. 3. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l’applicazione del presente regolamento, comprese le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 13 Campo d’applicazione degli aiuti a finalità regionale La presente sezione non si applica:
|
8) |
l’articolo 14 è così modificato:
|
9) |
l’articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Aiuti a finalità regionale al funzionamento 1. I regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone scarsamente popolate sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Nelle zone scarsamente popolate i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento compensano i costi aggiuntivi del trasporto di merci prodotte nelle zone ammissibili agli aiuti al funzionamento e i costi aggiuntivi del trasporto di merci ulteriormente trasformate in queste zone alle condizioni seguenti:
L’intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi aggiuntivi di trasporto definiti nel presente paragrafo. 3. Nelle zone a bassissima densità demografica, i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento contribuiscono a prevenire o ridurre lo spopolamento alle seguenti condizioni:
4. Nelle regioni ultraperiferiche i regimi di aiuti al funzionamento compensano i sovraccosti di esercizio ivi sostenuti come conseguenza diretta di uno o più degli svantaggi permanenti di cui all’articolo 349 del trattato, se i beneficiari svolgono la loro attività economica in una regione ultraperiferica e a condizione che l’importo di aiuto annuale per beneficiario nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento non superi una delle seguenti percentuali:
Tali percentuali possono essere maggiorate di [10 punti percentuali] per le imprese con un fatturato annuo fino a [300 000 EUR].»; |
10) |
all’articolo 21, la frase introduttiva del paragrafo 16 è sostituita dalla seguente: «Una misura per il finanziamento del rischio che prevede garanzie o prestiti a favore delle imprese ammissibili o investimenti in quasi-equity strutturati come debito nelle imprese ammissibili soddisfa le seguenti condizioni:»; |
11) |
all’articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «Le imprese ammissibili sono le piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese, a condizione che l’impresa:
Per le imprese ammissibili non soggette all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può iniziare a partire dal momento in cui l’impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività. In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti di cui al presente articolo sono anch’esse considerate imprese ammissibili fino a cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell’impresa più vecchia partecipante alla fusione.»; |
12) |
all’articolo 31, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
13) |
all’articolo 52 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
|
14) |
l’articolo 53 è così modificato:
|
15) |
all’articolo 54, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In entrambi i casi, il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non supera mai l’80 % del bilancio totale di produzione. Gli Stati membri possono subordinare l’ammissibilità di un progetto all’aiuto a un livello minimo di attività di produzione nel territorio interessato, ma tale livello non deve superare il 50 % del bilancio totale di produzione.»; |
16) |
le sezioni seguenti sono inserite dopo l’articolo 56: «SEZIONE 14 Aiuti a favore degli aeroporti regionali Articolo 56 bis Aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti regionali 1. Gli aiuti agli investimenti a favore di un aeroporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Gli investimenti in questione non superano quanto è necessario per accogliere il traffico previsto a medio termine sulla base di previsioni di traffico ragionevoli. 3. L’aeroporto è aperto a tutti i potenziali utenti. In caso di limitazione fisica di capacità, l’allocazione è effettuata sulla base di criteri pertinenti, oggettivi, trasparenti e non discriminatori. 4. L’aiuto non è concesso ad aeroporti ubicati entro 100 chilometri o a 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità da un aeroporto esistente da cui operano servizi aerei di linea, secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008. 5. L’aiuto non è concesso ad aeroporti con una media annuale di traffico passeggeri superiore a tre milioni nei due esercizi finanziari che precedono quello nel quale l’aiuto è stato effettivamente concesso. Non ci si aspetta che l’aiuto produca un aumento della media annuale di traffico dell’aeroporto oltre i tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell’aiuto. 6. L’aiuto non viene concesso agli aeroporti con una media annuale di traffico merci superiore a 200 000 tonnellate nei due esercizi finanziari che precedono quello nel quale l’aiuto è stato effettivamente concesso. Non viene concesso neanche se rischia di comportare un aumento della media annuale del traffico merci dell’aeroporto oltre le 200 000 tonnellate nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell’aiuto. 7. L’aiuto non è concesso per il trasferimento di aeroporti esistenti o per la creazione di un nuovo aeroporto passeggeri, compresa la conversione di un campo di aviazione esistente in un aeroporto passeggeri. 8. L’importo dell’aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell’investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. 9. I costi ammissibili consistono nei costi relativi agli investimenti in infrastrutture aeroportuali, comprese le spese di programmazione. 10. L’importo dell’aiuto non supera:
11. Le intensità massime di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per gli aeroporti situati in regioni remote. 12. I paragrafi 2 e 4 non si applicano agli aeroporti con una media di traffico annuo fino a 150 000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l’aiuto è stato effettivamente concesso, se l’aiuto non è atto a comportare un aumento della media annuale di traffico dell’aeroporto oltre i 150 000 passeggeri. Gli aiuti concessi a tali aeroporti sono conformi alle disposizioni del paragrafo 8 o dei paragrafi 10 e 11. SEZIONE 15 Aiuti a favore dei porti Articolo 56 ter Aiuti agli investimenti a favore dei porti marittimi 1. Gli aiuti agli investimenti a favore dei porti marittimi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti, incluse le spese di programmazione, per:
3. I costi di investimento per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano nel perimetro del porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture non sono ammissibili. 4. L’intensità dell’aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell’investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. 5. L’importo massimo di aiuto per gli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera a), non supera:
L’intensità massima di aiuto per gli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera b), non supera il 100 % dei costi ammissibili. 6. Le intensità di aiuto di cui al paragrafo 5, primo comma, lettere b), c) e d), possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 7. Gli investimenti sovvenzionati avviati dallo stesso beneficiario entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nello stesso porto marittimo sono considerati parte di un unico progetto di investimento. 8. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l’ammodernamento, la gestione o la locazione di un’infrastruttura portuale sovvenzionata è assegnata in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e incondizionata. La durata dell’eventuale concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la locazione o la gestione dell’infrastruttura portuale sovvenzionata non supera il tempo che ragionevolmente gli occorre per recuperare gli investimenti effettuati per la gestione delle opere e dei servizi, con un rendimento del capitale investito che tenga conto degli investimenti richiesti per conseguire gli specifici obiettivi contrattuali. 9. Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato. 10. Per gli aiuti che non superano 5 milioni di EUR, l’importo massimo dell’aiuto può essere fissato, in alternativa al metodo di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, all’80 % dei costi ammissibili. Articolo 56 quater Aiuti agli investimenti a favore dei porti interni 1. Gli aiuti agli investimenti a favore dei porti interni sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti, incluse le spese di programmazione, per:
3. I costi di investimento per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano nel perimetro del porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture non sono ammissibili. 4. L’importo dell’aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell’investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. 5. L’intensità massima di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili. 6. Gli investimenti sovvenzionati avviati dallo stesso beneficiario entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nello stesso porto interno sono considerati parte di un unico progetto di investimento. 7. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l’ammodernamento, la gestione o la locazione di un’infrastruttura portuale sovvenzionata è assegnata in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e incondizionata. La durata dell’eventuale concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la locazione o la gestione dell’infrastruttura portuale sovvenzionata non supera il tempo che ragionevolmente gli occorre per recuperare gli investimenti effettuati per la gestione delle opere e dei servizi, con un rendimento del capitale investito che tenga conto degli investimenti richiesti per conseguire gli specifici obiettivi contrattuali. 8. Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato. 9. Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l’importo massimo dell’aiuto può essere fissato, in alternativa al metodo di cui ai paragrafi 4 e 5, all’80 % dei costi ammissibili.» |
17) |
all’articolo 58, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
Articolo 2
Gli allegati del regolamento (UE) n. 651/2014 sono così modificati:
1) |
l’allegato II è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento. [Nella parte II dell’allegato II (scheda da compilare e inviare a cura degli Stati membri) saranno inserite nuove voci per le nuove categorie di aiuti (aiuti agli investimenti a favore di aeroporti, porti marittimi e porti interni) e la voce relativa agli aiuti alle PMI (articoli da 17 a 20) sarà suddivisa in diverse voci (una per ogni articolo).] |
2) |
all’allegato III, il testo della nota a piè di pagina 2 è sostituito dal seguente:
|
3) |
all’allegato III, la prima frase della nota 3 è sostituita dalla seguente: «L’equivalente sovvenzione lordo o, per le misure di cui agli articoli 16, 21, 22 o 39, l’importo dell’investimento.» |
Articolo 3
All’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014, è aggiunta la frase seguente:
«Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste agli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), a condizione che l’operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per la Commissione
Il presidente
(1) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(3) GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3.
(4) COM(2011) 144.
(5) COM(2013) 295.
(6) Regolamento n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).