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Document 52016XC0116(01)

Comunicazione della Commissione — Documento di orientamento: Esportazione, riesportazione, importazione e commercio all’interno dell’Unione di corni di rinoceronte

GU C 15 del 16.1.2016, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 15/2


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Documento di orientamento: Esportazione, riesportazione, importazione e commercio all’interno dell’Unione di corni di rinoceronte

(2016/C 15/02)

1.   Informazioni generali sulla conservazione dei rinoceronti e sulle minacce poste dal recente aumento del bracconaggio e del commercio illegale

Le specie di rinoceronte figurano nell’appendice I della CITES, ad eccezione delle popolazioni di rinoceronte bianco del sud (Ceratotherium simum simum) del Sud Africa e dello Swaziland, che sono elencate nell’appendice II.

Il traffico illecito di prodotti di rinoceronti (in particolare i corni) è una delle principali minacce per la sopravvivenza di questa specie. Nel 2007 soltanto 13 rinoceronti sono stati abbattuti illegalmente in Sud Africa, ma negli ultimi otto anni la caccia di frodo ai rinoceronti è drasticamente aumentata: i rinoceronti vittime di bracconaggio sono stati 1 004 nel 2013 e 1 215 nel 2014 (1).

In vista della 16a riunione CoP del marzo 2013, il segretariato della CITES ha dichiarato quanto segue:

«Il numero di rinoceronti uccisi illegalmente in Sud Africa ha raggiunto il suo massimo livello nella storia recente e la diminuzione di questa specie finirà per non essere più sostenibile se il bracconaggio continuerà a crescere al ritmo attuale. Le risposte ricevute in seguito a notifiche alle parti n. 2012/014 e 2012/053 indicano una serie di misure attuate dalle parti per porre fine agli attuali livelli elevati di bracconaggio a danno dei rinoceronti e del relativo commercio illegale di corni. Nonostante le misure adottate e le notevoli risorse investite per combattere il bracconaggio di rinoceronti e il commercio illegale dei loro corni e malgrado gli sforzi lodevoli delle autorità di contrasto in diversi paesi, il numero di rinoceronti vittime di bracconaggio continua a salire annualmente a un ritmo allarmante.

Il commercio illegale di corni di rinoceronte resta una delle attività criminali più strutturate che la CITES deve affrontare. Vi sono chiare indicazioni che gruppi criminali organizzati sono implicati nel bracconaggio di rinoceronti e nel commercio illegale di corni di rinoceronte. Questi gruppi operano negli Stati dell’area di distribuzione, nonché in Europa, dove si sono verificati furti di corni di rinoceronte in musei, case d’asta, negozi di antiquariato e di tassidermisti. Sono stati effettuati sequestri anche in Australia, a Hong Kong e nelle Filippine. Negli Stati Uniti d’America, nel febbraio 2012 sette persone sono state arrestate con l’accusa di traffico clandestino di corni di rinoceronte. Il commercio illegale di corni di rinoceronte è pertanto diventato un grave problema che ha un impatto su diversi continenti. Occorrono una maggiore cooperazione internazionale e una risposta di contrasto ben coordinata per affrontare il problema in maniera efficace» (2).

Parallelamente a questa impennata del bracconaggio, risulta che gli operatori della criminalità organizzata siano attivi in tutta l’UE per acquistare e commerciare corni di rinoceronte, cosa che ha indotto Europol ad avviare un’azione specifica sul commercio illegale di corni di rinoceronte all’interno dell’Unione (3).

Prima dell’adozione della prima versione del documento di orientamento nel febbraio 2011, in un certo numero di Stati membri si è notato un aumento delle domande di certificati per gli scambi intra-UE e per la riesportazione di corni di rinoceronte presentati come «oggetti d’antiquariato» o «esemplari lavorati». In molti casi, le indagini hanno dimostrato che la motivazione degli acquirenti aveva scarsa attinenza con la natura artistica degli oggetti. Lo rivela il fatto che i prezzi offerti per tali prodotti nelle case d’asta sono principalmente legati al loro peso più che ad altri elementi. I prezzi hanno raggiunto livelli molto elevati che non hanno alcun nesso con il loro valore artistico.

Dopo che il Regno Unito e la Germania hanno adottato un’interpretazione restrittiva della normativa dell’Unione relativa al commercio di tali prodotti nei mesi di settembre e ottobre 2010, altri Stati membri hanno constatato di aver ricevuto domande di riesportazione o di informazioni sul modo in cui tali domande sarebbero state da loro gestite, cosa che ha indotto a ritenere che alcuni operatori economici stessero tentando di sottrarsi al regime adottato da Regno Unito e Germania e trovare il modo più semplice per riesportare tali prodotti dall’UE.

Inoltre, nell’ultimo anno il numero di furti di corni di rinoceronte in musei, case d’asta, negozi di oggetti d’antiquariato o tassidermisti ha raggiunto livelli senza precedenti nell’UE. Europol ha registrato cinquanta denunce di furto (compresi 10 tentativi) in tredici Stati membri dell’UE, per un totale di 60 esemplari rubati. È probabile che molti altri furti non siano stati comunicati a Europol per vari motivi.

Diversi elementi indicano che un solo gruppo della criminalità organizzata potrebbe essere responsabile della maggior parte di tali reati. Un terzo dei furti di corni è stato direttamente attribuito a questo gruppo e nessun altro gruppo criminale organizzato è finora risultato coinvolto in questo tipo di reati.

Il gruppo in questione tende a vendere a intermediari, che sembrano essere responsabili dell’aumento delle domande di certificati e licenze per il commercio di corni di rinoceronte.

I membri del gruppo partecipano regolarmente alle aste e visitano commercianti di antiquariato per acquistare, se non rubare, corni di rinoceronte montati o lavorati. Si sospetta che li trasferiscano a intermediari che vanno poi ad alimentare il mercato cinese e vietnamita.

Si è riscontrato che, viste le restrizioni sulla vendita di corni di rinoceronte alle aste nel Regno Unito e in Germania, il gruppo ha concentrato le attività nei centri d’asta in altri Stati membri.

Si presume fortemente che i corni di rinoceronte, in particolare quelli presentati come oggetti d’antiquariato o esemplari lavorati, potrebbero essere riesportati dall’UE per alimentare la domanda di corni di rinoceronte per produrre medicinali in Asia. Questi scambi potrebbero stimolare ulteriormente la domanda di tali prodotti nella regione in questione e mantenere i prezzi a un livello elevato o spingerli al rialzo. A sua volta, la grande domanda di prodotti di valore elevato rappresenta un mercato lucrativo molto attraente per bracconieri e operatori illegali. Questa situazione potrebbe incoraggiarli a perseguire le loro attività criminose, il che potrebbe mettere ulteriormente in pericolo la conservazione delle popolazioni di rinoceronti rimanenti.

Ciò evidenzia la necessità per gli Stati membri di continuare ad applicare la legislazione dell’UE in materia di commercio di specie selvatiche in modo da tutelare le specie e garantirne la conservazione. Si prevede che, così facendo, il gruppo della criminalità organizzata sarà spinto a compiere azioni estreme per acquisire corni di rinoceronte, facilitando così l’intervento delle autorità di contrasto.

Durante la COP 16 della CITES è stata adottata la decisione n. 16.84, in base al quale le parti dovrebbero:

«f)

introdurre, se del caso, misure nazionali a sostegno dell’attuazione della CITES, per disciplinare il commercio interno di esemplari di rinoceronti, compresi gli esemplari che risultano da un documento di accompagnamento, dall’imballaggio, da un marchio, da un’etichetta o da qualsiasi altra circostanza, che dimostri che si tratta di una parte o di un prodotto derivato di rinoceronte;

g)

prendere in considerazione l’adozione di misure nazionali più rigorose per regolamentare la riesportazione di prodotti a base di corni di rinoceronte provenienti da qualsiasi fonte».

Il segretariato ha convocato una riunione della task force CITES per i rinoceronti a Nairobi, in Kenya, dal 28 al 29 ottobre 2013 (4). L’incontro ha riunito una serie di esperti e rappresentanti di 21 paesi interessati dal bracconaggio di rinoceronti e dal commercio illegale di corni di rinoceronte. Secondo le strategie e le azioni proposte:

«1.

Tutte le parti dovrebbero: […]

k)

attuare misure per monitorare le attività delle case d’asta, dei banditori d’asta e dei rivenditori di antiquariato, se del caso, al fine di prevenire il commercio illegale di corni di rinoceronte;».

Il quadro normativo dell’Unione sul commercio delle specie selvatiche deve essere interpretato alla luce dei suoi obiettivi, del principio di precauzione e tenendo debitamente conto dei recenti sviluppi. Inoltre, poiché sembra che in molti Stati membri alcuni operatori compiano tentativi coordinati di acquisire corni di rinoceronte all’interno dell’UE prima di (ri)esportarli verso l’Asia orientale, occorrono orientamenti per assicurare l’adozione di un approccio comune da parte di tutti gli Stati membri in materia di esportazione e riesportazione di tali prodotti (cfr. il punto 3 di seguito).

Gli Stati membri sono invitati a prestare particolare attenzione alle domande riguardanti gli scambi intra-UE di corni di rinoceronte dal momento che potrebbero anche essere utilizzate dagli operatori per acquistare tali prodotti e rivenderli illegalmente in Asia o per ricevere certificati che potrebbe poi essere usati abusivamente. Al punto 4 sono presentate raccomandazioni per il trattamento di tali domande.

Sono necessari orientamenti anche per le domande di importazione nell’UE dei prodotti presentati come «trofei di caccia» (punto 5).

2.   Stato del documento

Il presente documento è un documento di orientamento elaborato dai servizi della Commissione e approvato all’unanimità dal comitato sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche, istituito a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (5), e quindi da parte delle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione.

Se da un lato illustra in che modo i servizi della Commissione e gli Stati membri interpretano e intendono applicare il regolamento (CE) n. 338/97 e le misure che individuano quali migliori pratiche, dall’altro non ha valore di legge. Rimane soggetto al diritto dell’Unione, in particolare alle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97.

Il documento è pubblicato in formato elettronico dai servizi della Commissione e può essere pubblicato dagli Stati membri.

Sarà esaminato dal comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche nel secondo semestre del 2016.

3.   Orientamenti sull’interpretazione delle norme dell’UE in materia di esportazione e riesportazione di corni di rinoceronte: le domande di autorizzazione a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97

Gli atti del diritto dell’Unione devono essere interpretati conformemente ai loro obiettivi. Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 338/97, l’obiettivo di tale regolamento è «proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio». Le disposizioni del regolamento vanno pertanto interpretate in modo coerente con tale finalità.

Inoltre, in base all’articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la politica ambientale dell’Unione deve basarsi sul principio di precauzione. In forza di tale principio, se si sospetta che un ‘azione o una politica rischi di arrecare danni alla popolazione o all’ambiente, in mancanza di un consenso scientifico che confermi che l’azione o la politica è nociva, l’onere della prova della sua innocuità ricade su coloro che intraprendono l’azione. Il principio mira a garantire un livello elevato di tutela ambientale attraverso decisioni che mirino alla prevenzione dei rischi. Nella pratica, il campo di applicazione del principio è molto più vasto e si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione dell’Unione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale.

In conformità con la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea, il principio di precauzione si applica, tra l’altro, per l’interpretazione e l’applicazione dell’acquis ambientale dell’Unione e quindi anche per l’interpretazione e l’applicazione del regolamento (CE) n. 338/97.

Gli Stati membri dovrebbero applicare il principio di precauzione nell’esercizio del loro potere discrezionale a norma del regolamento (CE) n. 338/97. A tale riguardo, dovrebbero fare riferimento alla comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000 sul principio di precauzione (6), che indica le considerazioni necessarie per la sua corretta applicazione.

A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 338/97, al momento di valutare le domande di esportazione e riesportazione di corni di rinoceronte, le autorità di gestione devono aver «accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l’insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di esportazione». Tali disposizioni si applicano alle domande di licenze di esportazione e riesportazione di esemplari di specie elencate agli allegati A e B.

Questa condizione si applica a tutti gli esemplari di corni di rinoceronte, indipendentemente dal fatto che siano considerati «esemplari lavorati» o meno.

I servizi della Commissione e il comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche ritengono che, nelle circostanze attuali, alla luce del principio di precauzione, e a meno che non vengano prodotte prove scientifiche concludenti in senso contrario, gli Stati membri devono considerare che esistono gravi fattori relativi alla conservazione di specie di rinoceronte che ostano al rilascio di licenze di esportazione e riesportazione.

Di conseguenza, i servizi della Commissione e il comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche ritengono legittimo che gli Stati membri garantiscano che, come misura temporanea, non si rilascino licenze di esportazione o riesportazione di corni di rinoceronte, tranne nei casi in cui risulti chiaramente che la licenza sarà utilizzata per fini legittimi, come nei casi in cui:

1)

l’esemplare sia parte di un effettivo scambio di beni culturali o artistici tra istituti di nota affidabilità (musei);

2)

l’organo di gestione dello Stato membro interessato abbia accertato che l’esemplare è un’opera d’arte e confidi che il suo valore garantisce che non potrà essere utilizzato per altri scopi;

3)

l’esemplare non sia stato venduto e non faccia parte di un’eredità trasferita nel contesto di un trasferimento familiare o di un lascito; o

4)

l’esemplare faccia parte di un progetto di ricerca affidabile.

Si applicano requisiti supplementari in materia di (ri)esportazioni verso la Cina: le domande di licenze di esportazione o riesportazione di corni di rinoceronte verso la Cina dovrebbero essere respinte, dato che la normativa nazionale cinese vieta l’importazione e il commercio interno di questi prodotti (7). Sono inclusi gli esemplari esistenti prima dell’entrata in vigore della convenzione e gli oggetti artistici. La sola eccezione a questo divieto riguarda i corni montati e importati come trofei di caccia (8).

Questo regime si applica alla Cina continentale, ma non a Hong Kong, Macao o Taiwan, la cui legislazione autorizza il commercio di corni di rinoceronte in conformità alle norme CITES.

Prima di rilasciare una licenza di esportazione alle condizioni di cui alla presente sezione, lo Stato membro interessato deve informare le autorità CITES del paese di destinazione e verificare che esse approvino l’importazione dell’esemplare in questione. L’identità dell’esportatore e dell’importatore deve essere verificata e registrata (ad esempio conservando una copia dei loro documenti di identità).

4.   Commercio intra-UE: orientamenti per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, ai corni di rinoceronte

Prima dell’adozione della prima versione del presente documento di orientamento, gli Stati membri avevano ricevuto un numero crescente di domande di certificati per gli scambi intra-UE di corni di rinoceronte, a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97. Sono necessari orientamenti a livello dell’UE per garantire che tali domande siano trattate in modo uniforme in tutta l’Unione europea.

1.

È essenziale in primo luogo sottolineare la regola generale per cui gli scambi all’interno dell’UE di esemplari di cui all’allegato A sono vietati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97. L’articolo 8, paragrafo 3, autorizza gli Stati membri ad applicare una deroga a tale divieto a condizione che determinate condizioni (elencate alle lettere da a) ad h)] siano rispettate (9). Tuttavia, l’uso del verbo «può» all’articolo 8, paragrafo 3, chiarisce che gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare un certificato per scambi intra-UE se queste condizioni sono rispettate (tranne quando diversamente previsto dal diritto dell’Unione, ad esempio in applicazione del principio di proporzionalità). Nel decidere in merito alla concessione o meno di un certificato, l’autorità deve utilizzare il suo potere discrezionale in modo appropriato.

Di conseguenza, non si può ritenere che l’articolo 8, paragrafo 3, conferisca ai richiedenti il diritto al rilascio di un certificato per gli scambi intra-UE, anche quando una delle condizioni di cui alle lettere da a) ad h) è rispettata. Inoltre, all’articolo 8, paragrafo 3, si applica il principio di precauzione e, come esposto sopra, l’onere della prova di dimostrare la legittimità e coerenza di un’operazione con gli obiettivi del regolamento (CE) n. 338/97 incombe quindi al richiedente.

Quando uno Stato membro riceve una domanda per uso commerciale di corni di rinoceronte all’interno dell’UE ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, ha diritto, ai sensi del diritto dell’Unione, di rifiutare il rilascio di un certificato, anche nel caso in cui una delle condizioni di cui alle lettere da a) a h) sia soddisfatta, se il rifiuto è compatibile con il principio di proporzionalità (vale a dire, il rifiuto è opportuno per proteggere le specie della flora e della fauna selvatiche o garantire il loro stato di conservazione e non va al di là di quanto è necessario per raggiungere detto scopo). I servizi della Commissione europea e il comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche sono del parere che tale sia il caso quando la legittimità e la coerenza delle operazioni con gli obiettivi del regolamento (CE) n. 338/97 non sono state dimostrate sufficientemente dal richiedente.

Fatto salvo il paragrafo precedente e considerate le circostanze descritte nella prima sezione del presente documento, in linea di principio gli Stati membri dovrebbero, come misura temporanea, non concedere alcun certificato per i corni di rinoceronte ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3.

2.

Se, nonostante le raccomandazioni di cui sopra, determinate disposizioni in forza del diritto interno di uno Stato membro non consentono alle proprie autorità di rifiutare le domande di certificati intra-UE per i corni di rinoceronte come indicato sopra, è opportuno seguire le raccomandazioni formulate qui di seguito.

Considerando l’aumento delle attività illecite connesse ai corni di rinoceronte nell’UE e il coinvolgimento della criminalità organizzata per ottenere e commercializzare tali prodotti, si raccomanda agli Stati membri di seguire un approccio basato sui rischi e garantire il massimo controllo nel trattamento delle domande di certificati intra-UE. In tale contesto, è di particolare importanza notare che i gruppi coinvolti in attività criminali connesse ai corni di rinoceronte hanno utilizzato in modo fraudolento certificati dell’Unione per il commercio intra-UE emessi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, quali documenti intesi ad attestare la legittimità degli esemplari rubati. Inoltre, di recente degli esemplari rubati sono stati messi in vendita, in particolare nelle case d’asta all’interno dell’Unione.

Vi è quindi il rischio che i certificati dell’Unione per gli scambi intra-UE siano utilizzati da tali gruppi nell’ambito della loro strategia globale di acquisire e commerciare illegalmente i corni di rinoceronte. Gli Stati membri hanno la responsabilità di evitare di rilasciare certificati che potrebbero agevolare tali attività e dovrebbero pertanto trattare tali richieste per gli scambi all’interno dell’Unione in modo da ridurre al minimo tale rischio.

3.

A norma del regolamento (CE) n. 338/97, l’esportazione o riesportazione dall’Unione di esemplari delle specie elencate nell’allegato A sono consentite solo in via eccezionale. Al riguardo, nel caso in cui, dopo aver condotto un’adeguata valutazione dei rischi come indicato sopra, le autorità di uno Stato membro ritengano che non vi sia alcun rischio che il rilascio di un’autorizzazione possa agevolare le persone coinvolte nel commercio illegale di acquisizione o commercio di corni di rinoceronte, le condizioni che le autorizzano a rilasciare una licenza ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, devono in ogni caso essere oggetto di un’interpretazione restrittiva (10).

Il regime applicabile agli scambi intra-UE di corni di rinoceronte varierà a seconda delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 8, paragrafo 3.

A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a) [esemplari «acquisiti o introdotti nella Comunità prima che le disposizioni relative alle specie elencate nell’appendice I della convenzione o nell’allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio (11), ovvero nell’allegato A del presente regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari»], un elemento fondamentale è che spetta al richiedente dimostrare che gli esemplari sono stati acquisiti o introdotti nell’UE prima del 4 febbraio 1977 per tutte le specie di rinoceronte, ad eccezione del rinoceronte bianco (per il quale la data è il 1o luglio 1975). Se il richiedente non può fornire tali prove, il certificato non va rilasciato.

Sembra che diversi prodotti siano presentati come «esemplari lavorati», il cui uso è disciplinato dall’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 e dall’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (12). Se un prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 2, lettera w), del regolamento del Consiglio, per essere considerato un esemplare lavorato, non è necessario alcun certificato per il suo uso commerciale all’interno dell’Unione. Tuttavia, anche la definizione di «esemplari lavorati» deve essere interpretata in modo restrittivo:

il richiedente deve innanzitutto dimostrare che l’esemplare è stato acquisito «50 anni prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 338/97», vale a dire prima del 3 marzo 1947,

inoltre, il fatto che un corno di rinoceronte sia semplicemente montato su una targa, uno scudo o altro tipo di supporto, senza alcuna altra modifica del suo stato naturale, non dovrebbe essere sufficiente per considerare il prodotto semplicemente un «esemplare lavorato» ai sensi dell’articolo 2, lettera w), del regolamento (CE) n. 338/97. Il documento di orientamento elaborato dalla Commissione europea sugli esemplari lavorati sarà modificato di conseguenza, come è opportuno che avvenga. Inoltre, il requisito di cui all’articolo 2, lettera w), che l’alterazione sia stata effettuata per «uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali» dovrebbe anche essere oggetto di un esame rigoroso e attento, poiché risulta che in alcuni casi recenti, la natura dell’alterazione artistica (quali incisione, intaglio, inserimento o aggiunta di oggetti artistici o pratici ecc.) non era chiaro, nel qual caso le condizioni di cui all’articolo 2, lettera w), non erano soddisfatte.

Quando le domande per gli scambi all’interno dell’Unione di corni di rinoceronte sono presentate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), si ricorda agli Stati membri che, poiché l’importazione di corni di rinoceronte (quali effetti personali, in particolare trofei di caccia) è possibile soltanto per motivi non commerciali, non vi è alcuna possibilità per i proprietari di ottenere il rilascio di un certificato per una finalità commerciale all’interno dell’Unione a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera c).

4.

Se rilasciato, il certificato dovrebbe descrivere l’esemplare in questione con sufficiente precisione, in modo che sia chiaro che può essere utilizzato solo per l’esemplare in questione e non possa essere riciclato per altri esemplari. Inoltre, nei casi in cui la normativa lo consente, gli Stati membri possono prendere in considerazione di raccogliere, verificare e registrare l’identità del richiedente e dell’acquirente (ad esempio conservando una copia dei loro documenti di identità). Potrebbe essere fissata una condizione che obbliga il venditore a informare le autorità dell’identità dell’acquirente.

Inoltre, i certificati dell’Unione per il commercio intra-UE dovrebbero essere rilasciati sulla base di operazioni commerciali specifiche — che consentono solo una transazione finanziaria — il che significa anche che il certificato è valido soltanto per il titolare indicato nella casella 1 del certificato. Questa proposta si basa sul secondo comma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 865/2006 che permette agli Stati membri di «rilasciare certificati per operazioni commerciali specifiche se si ritiene che vi siano altri fattori legati alla conservazione delle specie che ostino al rilascio di un certificato specifico per esemplare.»

5.   Importazione nell’UE di «trofei di caccia» di rinoceronti

Mentre l’introduzione di rinoceronti e prodotti derivati nell’UE non è consentita per scopi commerciali, può essere autorizzata a determinate condizioni per i trofei di caccia (13), che sono considerati effetti personali o domestici di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 865/2006.

A norma del regolamento (UE) n. 2015/870 della Commissione (14) che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006, la prima introduzione nell’Unione europea di trofei di caccia di esemplari di tutte le specie di rinoceronte è subordinata alla presentazione di una licenza di importazione rilasciata dallo Stato membro dell’UE di importazione. Ai sensi del diritto dell’UE, tali trofei di caccia sono oggetti personali e domestici e dovrebbero rimanere di proprietà dei rispettivi proprietari dopo l’importazione. Non possono essere venduti o utilizzati per scopi commerciali.

Negli ultimi anni, le disposizioni concernenti il commercio di trofei di caccia di esemplari di rinoceronte sono state deliberatamente oggetto di abusi da parte di reti che, dopo aver ingaggiato persone nei paesi importatori, le hanno pagate per recarsi in Africa del sud e svolgere safari di caccia al rinoceronte, dopodiché hanno preso possesso dei corni e li hanno rivenduti illegalmente a paesi dell’Asia. A parte il gran numero di abusi di trofei di caccia di rinoceronti a fini commerciali illegali nella Repubblica ceca, le indagini condotte in Slovacchia, ma anche in Stati terzi (Stati Uniti), dimostrano che le reti criminali hanno spesso fatto ricorso a un simile modus operandi di ingaggiare «pseudo-cacciatori» e anche «cacciatori in buona fede» per trasferire corni di rinoceronte dal Sud Africa all’Asia.

Per ovviare a tale problema, la riunione della task force CITES per i rinoceronti (cfr. la nota 4), ha raccomandato di «attuare la legislazione ed effettuare controlli sull’attuazione per impedire che i corni che fanno parte di trofei acquisiti legalmente siano utilizzati per fini diversi dai trofei di caccia, e garantire che tali trofei restino in possesso dei loro proprietari per le finalità indicate nella licenza di esportazione CITES».

In tale contesto, si raccomanda che gli Stati membri dell’UE:

1)

nel decidere in merito a una domanda di importazione di trofei di caccia di esemplari di rinoceronte:

prestino particolare attenzione al fatto che il richiedente abbia esperienza di caccia e lo informino che l’importazione nell’UE può essere autorizzata per uso esclusivamente personale,

contattino il paese di esportazione, se necessario, al fine di garantire che gli organi di gestione della convenzione CITES siano informati delle previste attività di caccia ed esportazione e verificare che non dispongano di informazioni che ostino al rilascio della licenza di importazione al richiedente;

2)

nel rilasciare la licenza di importazione (dopo aver debitamente verificato il rispetto di tutte le condizioni a norma del regolamento (CE) n. 338/97 e dei regolamenti della Commissione correlati), includano nella licenza la seguente dicitura: «l’importazione del presente trofeo di caccia è autorizzata solo per uso personale. L’esemplare in questione deve restare di proprietà del titolare della presente licenza. La licenza deve essere presentata alle autorità competenti su loro richiesta»;

3)

ove possibile ai sensi del diritto nazionale, effettuino controlli sulla base dei rischi tra coloro che hanno importato trofei di caccia di rinoceronti dal 2009 (15) per verificare che siano ancora in possesso dei trofei e condividano i risultati di tali controlli con gli altri Stati membri dell’UE, la Commissione europea e il segretariato della CITES.


(1)  https://www.environment.gov.za/mediarelease/molewa_waragainstpoaching2015

(2)  http://www.cites.org/eng/cop/16/doc/E-CoP16-54-02.pdf

(3)  https://www.europol.europa.eu/content/press/europol-and-ireland-identify-organised-crime-group-active-illegal-trading-rhino-horn-9

(4)  Cfr. http://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2014-006A.pdf.

(5)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(6)  COM(2000) 1 def. (Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(7)  Tale divieto è fissato secondo la circolare del Consiglio di Stato n. 39/1993 del 29 maggio 1993 sul divieto del commercio di corni di rinoceronte e ossa di tigre.

(8)  Estratto dell’allerta CITES 41 (febbraio 2012): «La Cina proibisce l’importazione di corni che non sono montati come parte di un trofeo di caccia. Ciò implica che un corno, da solo, non può essere importato in Cina. Questa misura è stata attuata dalle autorità cinesi a sostegno di iniziative adottate da altri paesi al fine di ridurre al minimo il commercio illegale. Tale divieto non si applica tuttavia ai trofei di caccia in cui il corno di rinoceronte è parte del trofeo. I trofei di caccia comprendenti un corno di rinoceronte e costituiti dalla testa, dalle spalle o dall’intero corpo dell’animale possono essere importati in Cina, da qualunque paese d’origine. Il divieto, ovviamente, non vale per i corni di rinoceronti vivi che sono autorizzati per l’importazione».

(9)  Cfr. i punti da 32 a 34 della sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-10/99 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999CJ0510:EN:HTML).

(10)  Ai sensi del diritto dell’Unione, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia, le eccezioni alle regole del diritto dell’Unione devono sempre essere intese in senso restrittivo.

(11)  GU L 384 del 31.12.1982, pag. 1.

(12)  GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

(13)  I trofei di caccia sono definiti all’articolo 1, paragrafo 4 ter, del regolamento (CE) n. 865/2006.

(14)  GU L 142 del 6.6.2015, pag. 3.

(15)  Per l’importazione di trofei di caccia di rinoceronti avvenuta prima dell’entrata in vigore del requisito di una licenza di importazione, le informazioni sui richiedenti possono essere ottenute dai paesi esportatori.


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