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Document 52016SC0201

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO Sintesi della valutazione d'impatto che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme sui mercati del roaming all'ingrosso e che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione

SWD/2016/0201 final - 2016/0185 (COD)

Bruxelles, 15.6.2016

SWD(2016) 201 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Sintesi della valutazione d'impatto

che accompagna il documento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo alle norme sui mercati del roaming all'ingrosso e che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione

{COM(2016) 399 final}
{SWD(2016) 202 final}


Sintesi

Valutazione d'impatto sulla proposta legislativa sul roaming all'ingrosso

A. Necessità di agire

Per quale motivo? Qual è il problema affrontato?

I colegislatori hanno deciso di porre termine ai sovrapprezzi del roaming al dettaglio imposti a chi viaggia occasionalmente all'interno dell'UE a partire dal 15 giugno 2017 (regime del "roaming a tariffa nazionale" 1 , istituito dal regolamento n. 531/2012 modificato dal regolamento 2015/2120 del 25 novembre 2015, o "regolamento sul roaming"), a condizione che, in seguito a un riesame del mercato del roaming all'ingrosso nell'UE, a cura della Commissione, l'Unione adotti le misure legislative del caso per poter introdurre il roaming a tariffa nazionale a decorrere dalla data convenuta. Dal riesame del mercato del roaming all'ingrosso effettuato dalla Commissione risulta che i mercati nazionali non funzionano come dovrebbero in questo ambito e che l'introduzione dell'obbligo del roaming al dettaglio a tariffa nazionale non cambierebbe la situazione. La presente valutazione d'impatto cerca quindi di stabilire l'opzione migliore per regolamentare il mercato del roaming all'ingrosso nell'UE per consentire l'introduzione del roaming a tariffa nazionale nel 2017, mantenendo al contempo la sostenibilità dei modelli tariffari nazionali.

Le parti interessate saranno principalmente gli operatori di rete mobile dell'UE. I principali beneficiari saranno tutti i clienti degli operatori mobili dell'UE che utilizzano i servizi di comunicazioni mobili quando viaggiano nell'UE.

Qual è l'obiettivo di questa iniziativa?

L'iniziativa mira a proporre misure adeguate sul mercato del roaming all'ingrosso al fine di renderlo compatibile con l'obbligo per gli operatori mobili dell'UE di fornire servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali a partire dal 15 giugno 2017. Nel valutare tali misure, la Commissione ha tenuto conto della necessità di fare in modo che i fornitori di roaming siano in grado di recuperare tutti i costi della fornitura dei servizi di roaming all'ingrosso regolamentati, compresi i costi congiunti e comuni.

Le opzioni sono quindi vagliate a fronte degli obiettivi indicati nel regolamento sul roaming: i) avviare l'abolizione sostenibile dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio per tutti o quasi tutti gli operatori nell'UE, evitando distorsioni sui mercati nazionali; ii) assicurare il recupero dei costi all'ingrosso, mantenendo comunque gli incentivi ad investire nelle reti ospitanti ed evitando distorsioni della concorrenza interna nei mercati visitati.

Qual è il valore aggiunto dell'azione a livello di UE? 

Il regolamento sul roaming ha affidato alla Commissione il compito di riesaminare il mercato del roaming all'ingrosso e presentare opportune proposte per consentire l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio nell'UE a partire dal 15 giugno 2017. L'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio prevista dal regolamento sul roaming è subordinata all'adozione e all'applicabilità, entro quella data, di misure, a livello di mercato all'ingrosso. Pertanto, se non fosse proposta alcuna misura, considerato quanto precedentemente indicato a dimostrazione del fatto che l'attuale quadro normativo del mercato all'ingrosso non è una base sufficiente per l'introduzione del roaming a tariffa nazionale, l'obbligo previsto nel regolamento sul roaming di abolire i sovrapprezzi al dettaglio a partire dal 15 giugno 2017 non sarebbe applicabile a tale data. 

B. Soluzioni

Quali opzioni strategiche, di carattere legislativo e di altro tipo, sono state prese in considerazione? È stata preferita un'opzione? Per quale motivo?

In seguito a considerazioni sull'attuazione del progetto, le opzioni sono valutate in base ai seguenti criteri: stima del costo medio per paese del roaming a tariffa nazionale per i fornitori di roaming al dettaglio rispetto alla media delle rispettive entrate nazionali; prova di sostenibilità a livello di operatore; tutti i costi pertinenti a livello di mercato all'ingrosso per le reti ospitanti con riferimento alle stime dei costi, al livello delle attuali tariffe di terminazione delle chiamate mobili e ai prezzi del mercato nazionale all'ingrosso e al dettaglio.

Sono state esaminate quattro possibili alternative.

Opzione 1 - Nessuna azione a livello dell'UE (scenario di base) - Il roaming a tariffa nazionale non si applica a partire dal 15 giugno 2017 e i consumatori continuano a pagare i sovrapprezzi del roaming al dettaglio anche dopo tale data.

Opzione 2 - Limiti tariffari sul roaming all'ingrosso nell'UE fissati al livello attuale - Il roaming a tariffa nazionale non sarebbe sostenibile per almeno il 20% degli operatori nel nostro campione e/o in almeno sei Stati membri.

Opzione 3 - Limiti tariffari sul roaming all'ingrosso nell'UE fissati ad un livello inferiore a quello attuale - L'analisi indica che questa opzione soddisfa al meglio gli obiettivi.

Opzione 4 - Limiti tariffari sul roaming all'ingrosso specifici per paese - Questa opzione non migliora in modo significativo la sostenibilità del roaming a tariffa nazionale a livello di operatori rispetto all'opzione 3, e comporta invece maggiori rischi nel recupero dei costi al livello all'ingrosso, nonché notevoli difficoltà di attuazione. 

Quali sono i sostenitori delle varie opzioni?

Dalla consultazione pubblica risulta che gli operatori hanno opinioni divergenti in merito alla misura legislativa più consona, a livello di mercato all'ingrosso, per introdurre un roaming a tariffa nazionale sostenibile: secondo alcuni operatori storici, o con ampia impronta sui mercati e in generale gli operatori con grande traffico di roaming in entrata, il roaming a tariffa nazionale è sostenibile nell'ambito degli attuali limiti tariffari all'ingrosso (opzione 2), mentre altri, in particolare quelli più piccoli, gli operatori di reti mobili virtuali e quelli con grande traffico di roaming in uscita, sostengono che i limiti tariffari sul roaming all'ingrosso debbano essere notevolmente ridotti per poter introdurre un roaming a tariffa nazionale sostenibile (opzione 3). Dalla consultazione pubblica non è emerso praticamente alcun sostegno all'opzione 4.

C. Impatto dell'opzione preferita

Quali sono i vantaggi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)? 

L'opzione 3 (limiti tariffari sul roaming all'ingrosso ridotti a livello dell'UE), che fissa limiti tariffari sul roaming all'ingrosso in tutta l'UE a 0,04 EUR/min, 0,01 EUR/SMS e 0,0085 EUR/MB, consente di introdurre un roaming a tariffa nazionale sostenibile nell'UE, anche per gli operatori con potere negoziale minore, assicurando al tempo stesso il recupero dei costi prevedibili di fornitura dei servizi di roaming all'ingrosso a carico degli operatori delle reti ospitanti e mantenendo gli incentivi agli investimenti nei mercati visitati. Il livello dei limiti con l'opzione 3 lascia inoltre spazio per la concorrenza al di sotto dei limiti stessi, e permette in particolare di sfruttare le economie di scala e di riuscire quindi a negoziare tariffe più basse. 

L'analisi mostra altresì che permettere agli operatori delle reti ospitanti e delle reti di origine di non applicare i limiti regolamentati a favore di un contratto non regolamentato, ad esempio una tariffazione basata sulla capacità o altra forma contrattuale, inciderebbe positivamente sul mercato del roaming all'ingrosso, e quindi si propone come misura complementare.

Con l'introduzione del roaming a tariffa nazionale dal giugno 2017, l'opzione 3 riesce a conseguire l'allineamento delle tariffe di roaming ai prezzi nazionali per i consumatori che viaggiano nell'UE, come deciso dai colegislatori nel 2015.

Quali sono i costi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)? 

L'opzione preferita non genera costi amministrativi o tecnici supplementari rispetto al regolamento in vigore per il mercato del roaming all'ingrosso nell'UE. L'imposizione di tariffe di roaming all'ingrosso più basse agli operatori mobili ne può ridurre a breve termine gli introiti sul roaming all'ingrosso quando ospitano i clienti in roaming di operatori stranieri, ma nel contempo anche i costi all'ingrosso che devono sostenere quando forniscono servizi di roaming al dettaglio ai loro propri clienti. Tuttavia, il conseguente aumento della domanda di servizi mobili di chi viaggia nell'UE, in particolare per quanto riguarda i dati, dovrebbe attenuare e compensare in larga misura entrambi gli effetti. Lo sviluppo di nuovi usi dei dispositivi connessi e relative applicazioni per chi viaggia nell'UE genererebbe automaticamente notevoli nuove entrate per gli operatori mobili unionali, ampiamente superiori, a medio termine, a quelle dell'attuale uso limitato del roaming nell'UE e pienamente in linea con le altre iniziative della Commissione nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale.

Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e microimprese?

Piccoli operatori di reti mobili e operatori di reti mobili virtuali: si prevede un impatto positivo considerevole, poiché questi operatori incontrano maggiori difficoltà nell'accedere ad accordi di roaming all'ingrosso vantaggiosi; l'iniziativa consentirà loro di trarre vantaggio dai prezzi del roaming all'ingrosso e quindi li agevolerà nella fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali.

Imprese che operano in linea e imprese in fase di avviamento: si prevede un impatto positivo considerevole; l'uso dei loro servizi in roaming nell'UE aumenterà, avranno quindi maggiori opportunità di fornire servizi ai consumatori che viaggiano nell'UE. L'iniziativa intende promuovere l'uso transfrontaliero di dispositivi/servizi/applicazioni mobili connessi, stimolando l'innovazione.

PMI: si prevede un impatto positivo considerevole per le imprese con dipendenti che viaggiano nell'UE (riduzione delle bollette).

L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà considerevole? 

L'iniziativa di per sé non avrà conseguenze sulle amministrazioni pubbliche nazionali. Le autorità nazionali di regolamentazione verificano e vigilano sull'applicazione del regolamento sul roaming modificato dal regolamento 2015/2120.

Sono previsti altri impatti significativi? 

Non si prevede alcun impatto significativo su paesi terzi, scambi o investimenti internazionali. Il regolamento dell'UE sul roaming è uno strumento legislativo il cui obiettivo è la realizzazione del mercato interno dell'UE e il cui campo di applicazione copre il traffico intraunionale nei casi in cui il cliente di un operatore di rete dell'UE usa all'estero la rete di un altro operatore di rete dell'UE. L'UE, membro dell'Organizzazione mondiale del commercio a pieno titolo, è un'integrazione economica ai sensi dell'articolo V del GATS: l'UE e i suoi Stati membri fruiscono pertanto di una deroga a norma di detto articolo. Il regolamento dell'UE sul roaming, dal momento che si applica solo al mercato interno dell'UE, non solleva questioni di discriminazione o di nazione più favorita se le tariffe di roaming (all'ingrosso e al dettaglio) per gli operatori all'interno dell'UE differiscono da quelle applicate agli operatori extra UE.

D. Tappe successive

Quando saranno riesaminate le misure proposte?

La Commissione europea è tenuta a riferire ogni 2 anni a partire dal giugno 2018. Il regolamento sul roaming incarica le autorità nazionali di regolamentazione di verificare e di vigilare sull'applicazione del regolamento stesso e l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) di raccogliere dalle autorità nazionali di regolamentazione i dati sull'evoluzione delle tariffe al dettaglio e all'ingrosso (trasmesse alla Commissione due volte l'anno) e di riferire sull'evoluzione dei prezzi all'ingrosso.

(1)

 Noto anche con l'acronimo inglese RLAH.

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