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Document 52016SC0143

    DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro

    SWD/2016/0143 final - 2016/0124 (NLE)

    Bruxelles, 29.4.2016

    SWD(2016) 143 final

    DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

    SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

    che accompagna il documento

    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    recante attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro

    {COM(2016) 235 final}
    {SWD(2016) 144 final}


    Scheda di sintesi

    Valutazione d'impatto proporzionata dell'accordo tra le parti sociali dell'UE relativo all'attuazione della convenzione dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca del 2007

    A. Necessità di agire

    Per quale motivo? Qual è il problema affrontato?

    La convenzione sul lavoro nel settore della pesca (C188) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) è stata adottata nel 2007 al fine di integrare e aggiornare le norme in materia di condizioni di lavoro per tale settore. Nello stesso anno la Commissione ha avviato la prima fase della consultazione delle parti sociali dell'UE a norma dell'articolo 154 del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), invitando le parti sociali dell'UE "ad esaminare le possibilità di un'iniziativa comune mirante a promuovere l'applicazione nell'UE delle disposizioni della convenzione dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca del 2007". La Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) e la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA) hanno concluso un accordo l'8 maggio 2013 e il 10 maggio 2013 hanno chiesto alla Commissione di recepire l'accordo nella legislazione dell'UE (mediante una direttiva). Le parti sociali dell'UE si proponevano con l'accordo di fondere le disposizioni dell'acquis dell'UE e della convenzione C188 dell'OIL.

    Principali problemi individuati: i rischi e la gravità degli infortuni e delle malattie professionali sono elevati e la loro incidenza notevolmente superiore rispetto ad altri settori economici. Ciò causa assenze dal lavoro, l'uscita precoce da tale settore, maggiori costi per i datori di lavoro e i sistemi di sicurezza sociale. Principali motivi: 1) fattori connessi al lavoro: gli infortuni sono spesso causati dall'affaticamento dovuto a lunghe ore di lavoro e a condizioni inadeguate di salute e sicurezza o di lavoro; 2) ratifica lenta: i trattati internazionali esistenti che riguardano la sicurezza a bordo delle navi non sono entrati in vigore perché la ratifica procede a rilento. La Francia è l'unico Stato membro dell’UE che ha ratificato la convenzione C188; 3) frammentazione: la legislazione dell'UE sul lavoro e sulla sicurezza e salute sul lavoro, che prevede norme applicabili a tutti i lavoratori, costituisce un quadro di riferimento frammentato e non pienamente adatto alle specifiche condizioni di lavoro in un dato settore. Negli ambiti non coperti dall'acquis dell'UE gli Stati membri hanno introdotto norme nazionali ampiamente divergenti.

    Qual è l'obiettivo di questa iniziativa?

    Obiettivo generale: Migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei pescatori operanti su navi che battono la bandiera di uno Stato membro dell'UE. Obiettivi specifici: 1) migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro dei pescatori nell'UE; e 2) stabilire un quadro giuridico consolidato adatto alle condizioni di lavoro nel settore della pesca marittima.

    Qual è il valore aggiunto dell'azione a livello di UE? 

    Si creerebbe un quadro giuridico consolidato a livello di UE per il settore della pesca marittima, allineato a norme internazionali e comprensivo di elementi che ad oggi non sono ancora disciplinati a livello dell'Unione, quali il certificato medico per i pescatori o il diritto a ricevere cure a bordo. L'azione si basa su norme internazionali e dell'Unione esistenti e applica i trattati dell'UE. Un quadro di riferimento a livello di UE creerebbe condizioni di parità tra i vari Stati membri dell'UE per il settore della pesca marittima. L'accordo contribuirà a velocizzare la ratifica di trattati internazionali. Esso rafforzerà inoltre il ruolo di guida dell'UE nei confronti dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali al fine di una maggiore ottemperanza alle misure di carattere internazionale, compresi il rispetto dei diritti umani e la conservazione e la gestione delle risorse marine viventi.

    B. Soluzioni

    Quali opzioni strategiche, di carattere legislativo e di altro tipo, sono state prese in considerazione? È stata preferita un'opzione? Per quale motivo?

    La Commissione può solo accettare o respingere la richiesta delle parti firmatarie di emanare legislazione di attuazione dell'accordo; essa non può modificare il testo dell'accordo. È stata pertanto analizzata una sola opzione strategica (vale a dire le misure definite nell'accordo), che è stata confrontata con lo scenario di riferimento (ovvero l'opzione "nessuna nuova azione dell'UE"). Confrontando le opzioni si può concludere che l'accordo persegue gli obiettivi stabiliti in termini di costi complessivamente ragionevoli e che è appropriato attuare l'accordo mediante una direttiva.

    Chi sono i sostenitori delle varie opzioni?

    L'accordo è stato concluso dalle parti sociali dell'UE nel settore della pesca marittima.

    Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF): rappresenta i lavoratori del settore della pesca marittima e conta organizzazioni associate in 11 Stati membri (BE, BG, DE, DK, ES, FR, IT, NL, PL, PT e UK).

    Europêche: associa i datori di lavoro del settore, di dimensioni sia artigianali sia superiori, in 11 Stati membri (BE, DE, DK, ES, FR, EL, IT, NL, PL, SE e UK) e altre 2 associazioni nazionali vi partecipano con lo status di osservatori (LV e LT).

    COGECA: rappresenta gli interessi generali e specifici delle cooperative europee nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e agroindustriale; ne fanno parte 11 organizzazioni a livello nazionale (CY, DE, EE, ES, FR, EL, IE, IT, MT, NL e SI).

    Sono complessivamente rappresentati 16 Stati membri ove si esercitano attività di pesca marittima. Inoltre gli otto Stati membri (ES, IT, PT, EL, FR, NL, PL e UK) che rappresentano l'84 % del settore in termini di occupazione complessiva (l'87 % in termini di equivalenti a tempo pieno) sono rappresentati nel comitato per il dialogo sociale a livello di UE. Si può pertanto concludere che le parti sociali firmatarie dell'accordo sono rappresentative del settore e possono quindi a buon diritto chiedere alla Commissione di emanare un atto legislativo che attui l'accordo a norma dell'articolo 155 del TFUE. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno votato a favore al momento dell'adozione della Convenzione C188 dell'OIL nel 2007. La Francia è l'unico Stato membro dell'UE che l'ha ratificata. Alcuni Stati membri dell'UE (UK, NL, EE e DK) si stanno preparando a ratificare la Convenzione.

    C. Impatto dell'opzione preferita

    Quali sono i vantaggi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?

    L'accordo migliorerà le condizioni di vita e di lavoro nel settore della pesca marittima per quanto riguarda l'orario di lavoro, l'età minima, i certificati medici, la valutazione dei rischi e le cure mediche a bordo. Esso creerà inoltre condizioni di parità stabilendo norme minime per l'intera UE. Si indicano di seguito i principali beneficiari per gruppo di soggetti interessati.

    Per i datori di lavoro l'accordo ridurrà l'incidenza di infortuni, lesioni e malattie professionali e i costi correlati per indennizzi, perdita di produzione e ricambio del personale. Si valuta che la riduzione del numero di malattie professionali comporterà un vantaggio annuale di 200 000 EUR per i datori di lavoro. La minore incidenza di infortuni sul luogo di lavoro farebbe risparmiare ai datori di lavoro oltre 400 000 EUR. L'analisi indica che la riduzione degli infortuni sul luogo di lavoro e delle malattie professionali sarebbe durevole e in un periodo di cinque anni si eviterebbero da 200 a 2 000 infortuni sul lavoro e da 300 a 1 300 casi di malattie professionali, con un vantaggio globale per i datori di lavoro compreso tra 0,2 e 1,6 milioni di EUR per le malattie professionali e 0,4 e 3,8 milioni di EUR per gli infortuni.

    Per i lavoratori esso comporterà un rischio minore di infortuni o malattie e pertanto un minor rischio di perdita della capacità di guadagno, consentendo loro in tal modo di rimanere più a lungo nel settore e aumentando l'attrattiva del settore per i lavoratori giovani e qualificati.

    Per le autorità nazionali esso comporterà costi minori in termini di prestazioni di sicurezza sociale e assistenza sanitaria. I vantaggi per le autorità nazionali si manterranno anche al di là del periodo di cinque anni analizzato, con un vantaggio totale in termini di costi ospedalieri risparmiati valutato da oltre 0,2 a 1,5 milioni di EUR.

    Quali sono i costi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?

    In linea di massima non si prevede nessun aumento significativo dei costi per l'attuazione dell'accordo. Alcuni costi si presenteranno una volta sola (vale a dire i costi connessi all'attuazione dell'accordo nella legislazione nazionale), mentre altri saranno di tipo ricorrente (vale a dire i costi relativi ai certificati medici, che dovranno essere rinnovati periodicamente, i costi di rimpatrio ecc.). I costi variano tra gli Stati membri e dipendono da quanto la legislazione nazionale di ciascuno sia già conforme all'accordo.

    La Francia è l'unico Stato membro dell'UE che ha ratificato la Convenzione. Alcuni Stati membri (BE, DE, DK, EE, EL, FI, HR, LT, LV, NL e PL) applicano già la maggior parte delle disposizioni dell'accordo, pertanto per tali Stati membri i costi saranno limitati. La Spagna, il Portogallo, l'Italia e il Regno Unito dovranno modificare alcuni aspetti della loro legislazione (vale a dire certificati medici, diritto al rimpatrio). Tuttavia per gli Stati membri che dovranno introdurre modifiche alla legislazione nazionale il costo per lavoratore o per impresa rimane complessivamente proporzionato all'obiettivo da raggiungere. Il costo del rimpatrio è valutato a 10 000 EUR per rimpatrio, il che ammonta a un totale di 0,1 milioni di EUR all'anno. Il costo dei certificati medici è valutato a 0,5 milioni di EUR all'anno in totale.

    Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e microimprese?

    Quasi il 90 % delle imprese in questo settore sono microimprese con una sola imbarcazione. Sebbene i dati siano scarsi, si può ipotizzare che in buona parte esse consistano di una imbarcazione gestita dall'armatore (nel qual caso le disposizioni dell'accordo non si applicano) o gestita da un comandante con uno o due altri lavoratori dipendenti o autonomi a bordo.

    L'incidenza sulle piccole imprese sarà limitata a quelle in cui vi sono lavoratori dipendenti, oppure coesistono lavoratori autonomi e dipendenti. Poiché l'impatto globale dell'accordo sulle imprese è di portata limitata per quantità e qualità (sebbene inevitabilmente maggiore per le PMI), è improbabile che ciò vada a ridurne la concorrenzialità. L'accordo concede inoltre agli Stati membri la possibilità di attuarlo progressivamente su un periodo di cinque anni per determinate categorie di pescatori o imbarcazioni.

    L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà considerevole?

    Per le autorità nazionali una diminuzione dell'incidenza di infortuni, malattie e lesioni professionali comporterà minori costi per la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria. Al di là dei minori costi per ricoveri ospedalieri (di cui sopra), è difficile quantificare i risparmi connessi al trattamento di infortuni, lesioni e malattie professionali.

    Sono previsti altri effetti significativi? 

    Poiché l'effetto quantitativo complessivo dell'accordo sulle imprese è di portata limitata, non si prevedono ripercussioni sui consumatori per quanto riguarda i prezzi del pesce. Non sono previsti effetti di sostituzione tra categorie, vale a dire il passaggio dallo status di dipendente a quello di lavoratore autonomo.

    D. Verifica

    Quando saranno riesaminate le misure proposte?

    Dopo aver consultato le parti sociali a livello europeo, la Commissione europea monitorerà l'attuazione della direttiva che attuerà l'accordo. La Commissione europea valuterà la direttiva di attuazione dell'accordo cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

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