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Document 52016PC0856

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365

    COM/2016/0856 final - 2016/0365 (COD)

    Bruxelles, 28.11.2016

    COM(2016) 856 final

    2016/0365(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    {SWD(2016) 368 final}
    {SWD(2016) 369 final}


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    1.1.Motivi e obiettivi della proposta

    Le controparti centrali (CCP) s’interpongono tra i partecipanti ai mercati finanziari fungendo da acquirente per ciascun venditore e da venditore per ciascun acquirente per un determinato insieme di contratti. Effettuano operazioni finanziarie su varie categorie di attività, quali strumenti di capitale, derivati e operazioni di pronti contro termine. Solitamente servono sia i partecipanti diretti (in genere banche), con cui hanno un vincolo contrattuale diretto, sia i clienti dei partecipanti diretti (per esempio, i fondi pensione).

    Concentrando nella CCP le operazioni e le conseguenti posizioni è possibile stabilire l’equivalente netto di tali posizioni e ridurre quindi sensibilmente le esposizioni totali sia della CCP sia dei suoi partecipanti diretti e dei loro clienti. In cambio dell’assunzione e della compensazione delle loro posizioni, la CCP riscuote dai partecipanti diretti e dai loro clienti garanzie reali (sotto forma di “margine” e di contributi ai fondi di garanzia) per coprire le passività che verrebbero a crearsi se uno dei partecipanti non assolvesse le proprie obbligazioni nei suoi confronti. Con il loro operato le CCP gestiscono i rischi insiti nei mercati finanziari (ad esempio, rischio di controparte, rischio di liquidità e rischio di mercato), di cui migliorano quindi la stabilità e la resilienza. Contestualmente vengono a rappresentare snodi essenziali del sistema finanziario, nei quali entrano in collegamento molteplici attori finanziari e si concentrano volumi ingenti della loro esposizione ai diversi rischi. Per assicurare una copertura adeguata delle esposizioni sono quindi essenziali un’efficace gestione del rischio della CCP e un rigoroso quadro di vigilanza.

    La portata e l’importanza delle CCP in Europa e nel mondo sono destinate ad aumentare con l’attuazione dell’impegno assunto dal G20 di compensare tramite controparte centrale i derivati standardizzati negoziati fuori borsa (OTC). Nell’UE l’obbligo in questo senso è attuato con il regolamento sui derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR) 1 , che per le CCP prevede anche requisiti prudenziali generali e requisiti in materia di funzionamento e di vigilanza.

    Sebbene nell’UE siano richiesti standard elevati alle CCP in considerazione del ruolo centrale che svolgono nell’economia e dei rischi aggiuntivi che si assumono, non vigono a livello unionale norme armonizzate applicabili nell’improbabile eventualità che tali standard vengano travalicati e le CCP si ritrovino in serie difficoltà (peggiori di quelle contemplate dall’EMIR) o addirittura in effettivo dissesto. In linea di massima le imprese in dissesto dovrebbero essere sottoposte a procedura di insolvenza. La recente crisi ha però mostrato chiaramente che, rischiando di privare repentinamente l’economia di alcune funzioni essenziali prestate dall’ente, il dissesto di un ente finanziario importante con forti interconnessioni con altri sui mercati finanziari può causare criticità per il resto del sistema finanziario e influire negativamente sulle prospettive di crescita dell’economia in generale; i tempi lunghi dei procedimenti giudiziari alimenterebbero l’incertezza delle controparti e degli investitori circa le loro attività e passività, con conseguente panico sui mercati e propagazione del contagio. Di fronte a questa minaccia per la stabilità finanziaria (determinata, ad esempio, da una mancanza di fiducia sui mercati) e alla necessità di tutelare l’interesse pubblico generale, i governi sono stati spesso costretti a salvare gli enti finanziari in dissesto con denaro pubblico per evitare la procedura d’insolvenza.

    Quando la procedura d’insolvenza non sarebbe sufficiente a raggiungere gli stessi scopi, il risanamento e la risoluzione costituiscono provvedimenti volti a preservare la stabilità finanziaria, assicurare la continuità delle funzioni essenziali e tutelare i contribuenti in caso di difficoltà o di dissesto di un ente che versa in difficoltà finanziarie. In questo senso i provvedimenti sono volti a tutelare le funzioni essenziali senza esporre i contribuenti a perdite, nell’intento di preservare la capacità del sistema finanziario di finanziare la crescita economica ed evitare i costi socioeconomici di un crollo finanziario. I provvedimenti di risanamento e di risoluzione acquistano la massima importanza quando l’ente finanziario è di rilevanza “sistemica”, ossia quando, a causa, ad esempio, delle dimensioni, dell’importanza che riveste sul mercato e delle interconnessioni che presenta, le difficoltà in cui versa o un suo dissesto disordinato metterebbero a repentaglio il normale funzionamento del sistema finanziario, con conseguenti ripercussioni negative sull’economia reale.

    Benché le CCP siano già regolamentate adeguatamente, dispongano di solide risorse per affrontare le difficoltà finanziarie grazie all’EMIR e non abbiano finora sperimentato difficoltà o dissesti in gran numero, i governi, le autorità e gli altri partecipanti al mercato sono ben consapevoli del fatto che l’importanza sempre maggiore che rivestono nel trattare nuovi tipi di rischi in volumi sempre più ingenti costituisce una sfida. Data la sempre maggiore centralità sui mercati finanziari, tutte le CCP dell’UE sono quindi considerate di rilevanza sistemica 2 .

    I provvedimenti di risanamento sono adottati dall’ente finanziario stesso per recuperare la sostenibilità economica a lungo termine. La presenza delle condizioni propizie a un esito favorevole dei provvedimenti di risanamento è un obiettivo fondamentale per le CCP, dato che un loro dissesto potrebbe provocare perturbazioni gravi nel sistema finanziario in generale. È comunque necessario conferire alle autorità che agiscono nel pubblico interesse il potere di risolvere la CCP se tali provvedimenti falliscono o rischiano di compromettere la stabilità finanziaria. Le misure di risoluzione costituiscono interventi straordinari delle autorità volti a ristrutturare rapidamente la CCP e assicurare la continuità delle funzioni che sono essenziali per l’economia, in modo da attenuare i danni del dissesto per il sistema finanziario e l’economia in generale; nel contempo, a garanzia dell’efficienza del mercato la parte restante della CCP è posta in stato di insolvenza. La procedura vuole che i costi e le perdite siano addossati per quanto possibile ai proprietari e ai creditori della CCP (e non ai contribuenti), secondo il trattamento che avrebbero ricevuto se la CCP fosse stata posta in stato di insolvenza e nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La risoluzione non mira a evitare il fallimento degli enti inefficienti, ma piuttosto a mantenere le funzioni essenziali, lasciando che la parte restante dell’ente sia liquidata in maniera ordinata.

    Il lavoro di analisi non è avanzato allo stesso ritmo riguardo alla necessità di reagire all’eventualità di un risanamento e risoluzione delle imprese finanziarie diverse dalle banche e dalle CCP, principalmente perché non è emersa dalla crisi finanziaria una necessità altrettanto urgente di agire in tale ambito. È tuttavia possibile che misure a tal fine si rendano necessarie in futuro in considerazione dell’evoluzione del rischio economico e finanziario nei settori interessati.

    A questo si aggiunge che anche i più ampi lavori specifici sulle imprese di assicurazione svolti a livello internazionale dal G20 sono nella fase relativamente precoce delle raccomandazioni e che, in concreto, solo poche giurisdizioni hanno varato riforme della regolamentazione del settore. Nell’UE sono finora tre gli Stati membri che hanno emanato norme sul risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione o che stanno legiferando in materia. L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha avviato una rassegna approfondita, comparativa e ad ampio spettro delle prassi nazionali di risanamento e di risoluzione e degli sviluppi in materia; una sua relazione al riguardo è attesa per il primo semestre 2017. Basandosi su tale relazione, la Commissione valuterà il modo più appropriato di procedere, in stretta consultazione con il Parlamento europeo, il Consiglio e tutti i portatori di interessi.

    1.2.Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    L’UE ha già adottato un quadro globale in materia di risanamento e risoluzione per le banche e le imprese d’investimento 3 . Il quadro proposto per le CCP non si sovrappone al regime o ai requisiti disposti dall’EMIR, ma li integra con disposizioni analoghe a quelle applicabili alle banche e alle imprese di investimento per agevolare un risanamento e una risoluzione ordinati, che però adatta alle specificità dei modelli aziendali delle CCP e ai rischi che comportano, anche stabilendo la ripartizione delle perdite in caso di esaurimento delle risorse prefinanziate delle CCP imposte dall’EMIR.

    Per quanto riguarda più in generale il livello internazionale, i leader del G20 hanno avallato l’approccio definito dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) per affrontare, con un insieme completo ed efficace di strumenti di risanamento e di risoluzione, i rischi cui il dissesto di un ente finanziario di rilevanza sistemica globale (banca, infrastruttura del mercato finanziario, impresa di assicurazione, ecc.) potrebbe esporre il sistema finanziario 4 . Inoltre, il Committee on Payment and Market Infrastructures (comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato – CPMI) e l’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) hanno elaborato orientamenti sui piani di risanamento per le infrastrutture del mercato finanziario, CCP comprese, mentre l’FSB ha emanato altri orientamenti sull’applicazione del documento “Key Attributes of Effective Resolution Regimes” (caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione) alle infrastrutture del mercato finanziario, come le CCP, e alle imprese di assicurazione 5 . A metà 2016 gli organi citati hanno proceduto ad ulteriori consultazioni su elementi fondamentali degli orientamenti, quali il momento in cui l’autorità di risoluzione dovrebbe sottoporre la CCP a risoluzione, perché sono a rischio la sostenibilità economica della CCP e la stabilità finanziaria in generale, e i poteri e strumenti che l’autorità dovrebbe attivare in quel momento per ottenere i massimi risultati possibili in termini di continuità delle funzioni essenziali, contenimento del contagio ed efficacia dell’allocazione dei costi e delle perdite 6 . A dicembre 2013, infine, il Parlamento europeo ha adottato una relazione d’iniziativa in cui ha invitato la Commissione a proporre le opportune misure unionali che permettano di attenuare gli effetti di un potenziale dissesto di enti finanziari fondamentali, in particolare le CCP 7 .

    1.3.Coerenza con le altre normative dell’Unione

    La proposta d’instaurare un quadro europeo per il risanamento e la risoluzione delle CCP è stata preannunciata nel programma di lavoro della Commissione per il 2015 e nell’aprile 2015 è stata pubblicata una tabella di marcia per l’iniziativa 8 . In considerazione delle rifiniture apportate agli orientamenti internazionali citati al precedente punto, l’iniziativa è stata riversata nel programma di lavoro per il 2016. L’iniziativa rientra negli sforzi profusi dalla Commissione per contrastare le minacce che pesano sul buon funzionamento del sistema finanziario e sui contribuenti e per permettere ai mercati finanziari di continuare a contribuire a una crescita sostenibile a lungo termine e contribuire così a un ulteriore approfondimento del mercato interno nell’interesse dei consumatori e delle imprese.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    2.1.Base giuridica

    La base giuridica della presente proposta è l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che consente l’adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

    La proposta armonizza le normative nazionali sul risanamento e la risoluzione delle CCP per quanto necessario ad assicurare che le eventuali difficoltà o l’eventuale dissesto delle CCP siano affrontati con strumenti e procedure analoghi. Attualmente le CCP autorizzate sono abilitate a operare e prestare servizi in tutta l’UE, ma la gestione delle crisi che esorbitano i requisiti dell’EMIR è soggetta a una disciplina normativa frammentata. In alcuni Stati membri le CCP sono tenute a predisporre piani di emergenza per far fronte alle situazioni di difficoltà oppure rientrano nei più ampi regimi di risoluzione vigenti nel settore finanziario, pensati soprattutto per le banche. Finora, tuttavia, nessuno Stato membri ha varato, in materia di risanamento e risoluzione delle CCP, un regime nazionale globale totalmente conforme ai principi dell’FSB avallati dal G-20, comprensivo delle necessarie disposizioni sul coordinamento efficace e sulla vigilanza atti a evitare ricadute transfrontaliere 9 . Senza un quadro a livello di UE è improbabile che gli Stati membri stabiliscano regimi globali compatibili. Le diverse modalità attivate dalle CCP e dalle autorità per attenuare o affrontare le difficoltà o il dissesto della CCP non sarebbero pianificate in totale coerenza e potrebbero essere applicate in maniera disorganica, con la possibile conseguenza di una perturbazione delle funzioni essenziali per i partecipanti diretti e i loro clienti attraverso le frontiere e di un’instabilità finanziaria in generale. L’azione a livello di UE è pertanto necessaria per dotare le autorità degli Stati membri di strumenti e poteri attivabili con celerità, coerenza ed equità in tutta l’Unione.

    L’azione a livello di UE è giustificata anche per le CCP che hanno meno collegamenti transfrontalieri diretti, perché trarrebbero giovamento da un’armonizzazione che superasse i problemi di parità di condizioni e di concorrenza che potrebbero sorgere a ragione di differenze fra il trattamento effettivo e potenziale riservato al dissesto delle CCP a livello nazionale. Regimi nazionali con gradi diversi di potenziale intervento dello Stato mediante fondi pubblici determinerebbero una disparità di condizioni che andrebbe a favore delle CCP basate negli Stati membri in cui il sostegno pubblico è più probabile. L’esperienza maturata con i dissesti bancari in vari Stati membri insegna che i problemi incontrati da enti finanziari di rilevanza sistemica possono frammentare il mercato unico in zone economiche nazionali. La percezione dei mercati e la propensione per i soggetti ubicati nelle giurisdizioni in cui il sostegno implicito dello Stato è relativamente più forte possono falsare la concorrenza e influire arbitrariamente sui costi che le imprese si ritrovano a sostenere in funzione dell’ubicazione geografica e sulla percezione dell’aspettativa o della necessità che lo Stato membro destini preventivamente attivi, liquidi o capitale alla minimizzazione delle esposizioni transfrontaliere. Sebbene per le CCP il rischio di questo tipo di frammentazione del mercato unico sia meno immediato, le diverse percezioni e l’incertezza che circondano la capacità degli Stati membri di assumere il controllo della CCP in dissesto e di risolverla in modo efficace potrebbero minare la fiducia dei partecipanti al mercato nel funzionamento del mercato unico e, di conseguenza, la sua integrità. L’incertezza relativa al modo in cui, senza norme comuni dell’UE, sarebbe gestito il dissesto di un’infrastruttura di mercato essenziale è infatti citata fra le ragioni del ritmo blando che caratterizza l’integrazione dei mercati dei capitali in Europa 10 .

    L’armonizzazione dei requisiti applicabili alle CCP migliorerebbe la parità di condizioni fra gli operatori economici e contribuirebbe a stimolare l’integrazione del mercato interno. Dotando tutte le autorità competenti degli Stati membri degli stessi strumenti minimi atti ad assicurare un risanamento e una risoluzione ordinati delle CCP e agevolando la cooperazione tra le autorità in modo da attenuare gli effetti di ricaduta transfrontalieri quando si affrontano le difficoltà o il dissesto di una CCP, il quadro armonizzato rafforzerebbe anche la stabilità finanziaria in tutto il mercato interno e impedirebbe il verificarsi di situazioni in cui gli Stati membri sarebbero costretti ad agire da soli, e in modo non coordinato, nei confronti degli operatori stabiliti nella loro giurisdizione.

    L’articolo 114 TFUE costituisce pertanto la base giuridica appropriata.

    2.2.Sussidiarietà

    In virtù del principio di sussidiarietà, di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

    Nell’UE i mercati finanziari sono aperti e integrati. Le CCP possono operare a livello transfrontaliero nei mercati e per le linee di prodotti che servono, mettendo in questo contesto in collegamento attraverso le frontiere, in tutto il mercato unico, una pluralità di attori finanziari, controparti e clienti. In considerazione del grado avanzato e della stratificazione che contraddistinguono l’integrazione transfrontaliera nel settore finanziario, il risanamento e la risoluzione vanno inquadrati in una disciplina dell’UE che dia riscontro al livello di integrazione raggiunto dal comparto di attività. Attualmente gli strumenti usati per gestire le CCP di cui si profila una crisi si esauriscono in disposizioni interne delle stesse CCP o, eventualmente, in disposizioni nazionali. Ne consegue la possibilità che, per attenuare o superare i problemi delle CCP che versano in difficoltà o sono sull’orlo del dissesto, le stesse CCP e le autorità applichino metodi diversi, dai quali potrebbe scaturire a termine una perturbazione delle funzioni essenziali a danno dell’economia, una frammentazione del mercato interno e un’instabilità finanziaria più ampia. Il dissesto della CCP che opera al di là delle frontiere nazionali (come avviene nella maggior parte dei casi) rischia di influire, in gradi diversi, sulla stabilità dei mercati finanziari nei diversi Stati membri in cui opera. Soltanto con un’azione dell’UE le CCP e i relativi partecipanti diretti (che possono essere ubicati in uno Stato membro diverso da quello della CCP) potranno contare su un intervento adeguato ed efficace in grado di attenuare o superare con coerenza e in modo coordinato una situazione di crisi. Affinché questi obiettivi siano conseguiti a livello di Unione e a livello di Stati membri, è quindi opportuno che il necessario quadro normativo emani dall’Unione.

    2.3.Proporzionalità

    In virtù del principio di proporzionalità, l’azione dell’Unione si limita, nella forma e nella sostanza, a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. In linea di principio la CCP in dissesto è sottoposta alle procedure di insolvenza come qualsiasi altra impresa. Le CCP sono tuttavia infrastrutture finanziarie fondamentali che presentano numerose interconnessioni con una pluralità di attori finanziari, per conto dei quali centralizzano i rischi. Quindi, privare questi attori dei servizi essenziali prestati dalla CCP potrebbe comportare gravi conseguenze per la stabilità finanziaria e per l’economia in generale. Per arginare il problema è giustificato imporre la preparazione di adeguati piani di emergenza ai fini di un risanamento e una risoluzione ordinati delle CCP e conferire alle autorità i poteri che, se necessario, permettono di ristrutturarne celermente l’operatività.

    Dato che non si può stabilire in anticipo, con assoluta certezza, che il dissesto di una data CCP avrà rilevanza sistemica, il quadro proposto dovrebbe applicarsi in linea di principio a tutte le CCP, di qualsiasi dimensione e complessità. Poiché la maggior parte delle CCP stabilite nell’UE serve partecipanti diretti e clienti in tutta l’UE, e in alcuni casi anche oltre, le difficoltà o il dissesto della CCP potrebbe produrre effetti a livello mondiale. I piani di risanamento e di risoluzione dovrebbero pertanto essere ritagliati sullo specifico profilo di rischio di ciascuna CCP. L’attuazione da parte dell’autorità di interventi straordinari volti a preservare la stabilità finanziaria e tutelare i contribuenti dovrebbe essere sempre motivata pienamente e proporzionata, non dovrebbe andare oltre quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi e dovrebbe essere conforme alla Carta dei diritti fondamentali quale interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea riguardo alle limitazioni del diritto di proprietà che possono derivare dall’esercizio di questi poteri. Gli interventi dovrebbero infine essere attuati garantendo che le parti interessate non ricevano un trattamento peggiore di quello che sarebbe stato loro riservato se la CCP non fosse stata sottoposta a risoluzione bensì alle altre misure eventualmente previste dal suo regolamento operativo per l’allocazione delle perdite, ovvero posta in stato di insolvenza.

    2.4.Scelta dello strumento

    L’articolo 114 TFUE consente l’adozione degli atti sotto forma di regolamento o di direttiva. Nel caso di specie si privilegia la forma del regolamento per i motivi illustrati qui di seguito.

    In primo luogo, un regolamento pare la soluzione migliore per integrare e sviluppare l’impostazione adottata con l’EMIR, nel quale sono stabiliti i requisiti prudenziali applicabili alle CCP. L’imposizione del nuovo obbligo di adottare un regime completo in materia di risanamento mira ad assicurare la resilienza delle CCP muovendo dalle finalità e disposizioni dell’EMIR. L’impiego di una forma giuridica diversa (una direttiva) sarebbe incoerente e obbligherebbe gli Stati membri a adottare norme in un comparto specifico di un settore altrimenti disciplinato da atti dell’UE direttamente applicabili. L’obiettivo delle disposizioni che attribuiscono alle autorità poteri e strumenti mirati che, se gli obblighi imposti dall’EMIR e il regime di risanamento non ottengono i risultati ricercati, consentono loro di procedere a una risoluzione ordinata ed efficace della CCP per mantenere la stabilità finanziaria non è più quello di rafforzare la resilienza della CCP in situazione di continuità operativa, bensì quello di assicurare la continuità delle sue funzioni essenziali, in modo che possano continuare ad essere assolte (dallo stesso soggetto giuridico o in altra forma) nel rispetto dei requisiti e degli obiettivi dell’EMIR. Ne consegue che le disposizioni a tal fine dovrebbero essere inquadrate in un atto dell’identica forma giuridica dell’EMIR.

    In secondo luogo, un regolamento pare la soluzione migliore per dotare le autorità di un’impostazione comune e di un corpus normativo unico scongiurando la presenza di divergenze tra le norme nazionali e la conseguente possibilità di incertezze giuridiche, soprattutto nei contesti transfrontalieri illustrati sopra. La forma del regolamento agevolerebbe la cooperazione internazionale, nei casi in cui è necessaria, e faciliterebbe la condotta degli affari con l’UE e al suo interno, perché nell’Unione vigerebbe un sistema uniforme. Inoltre, dato che il dissesto di una CCP dell’UE può ripercuotersi sul sistema finanziario di tutti gli Stati membri, il sistema uniforme fugherebbe i pericoli dell’incertezza circa la gestione del dissesto delle CCP da parte delle pertinenti autorità dei diversi Stati membri e concorrerebbe a rassicurare i mercati sotto stress.

    In terzo luogo, è opinione generale che, dati i modelli aziendali che le contraddistinguono, le CCP abbiano molte meno probabilità di cadere in dissesto rispetto alle banche. Contrariamente al caso delle banche, che presentano dimensioni e profili di rischio diversi e il cui dissesto, iscrivendosi in scenari diversi e assumendo proporzioni diverse, implica una gamma più ampia di strumenti di risoluzione (e di relative deroghe), il dissesto delle CCP ha maggiori probabilità di discendere da cause note in anticipo (inadempimento dei partecipanti diretti o carenze operative) e gestibili con uno strumentario più ridotto. Conseguenza della portata più limitata dell’applicabilità e del fatto che non sia necessaria una gamma altrettanto ampia di opzioni è che un regolamento risulta più funzionale al conseguimento degli obiettivi, benché occorra mantenere una certa flessibilità per permettere alle autorità di reagire alle diverse circostanze specifiche.

    Rispetto alle banche, infine, le CCP dell’UE rappresentano un numero molto più esiguo di soggetti caratterizzati da una struttura societaria e un modello di prestazione di servizi attraverso le frontiere diversi da quelli dei gruppi bancari transfrontalieri. Il fatto che spesso le banche abbiano filiazioni e succursali nelle varie giurisdizioni in cui servono la clientela, acquisiscono attività, si finanziano, ecc., giustifica una maggiore sensibilità alle leggi locali nell’attuazione delle decisioni di risoluzione. Nel caso delle CCP la prestazione dei servizi non è così disseminata sul territorio: è anzi centralizzata in una giurisdizione da cui si irradia verso le altre senza l’intermediazione di filiazioni o succursali. Questo depone a favore dell’adozione di un regolamento al fine di assicurare un’applicazione uniforme delle decisioni nelle diverse giurisdizioni.

    3.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

    3.1.Consultazioni dei portatori di interessi

    Una consultazione pubblica sulla possibilità di adottare un quadro di risanamento e risoluzione per gli enti non bancari 11 si è svolta tra il 5 ottobre e il 28 dicembre 2012, con domande vertenti principalmente sull’opportunità di adottare disposizioni sul risanamento e la risoluzione delle controparti centrali, dei depositari centrali di titoli e delle imprese di assicurazione. Le risposte pervenute sono state 67 12 .

    Nel complesso, dalla consultazione è emerso che la priorità dovrebbe essere la definizione di un quadro a livello UE per il risanamento e la risoluzione delle CCP. Uno degli argomenti determinanti a favore di un’iniziativa in tal senso verteva sulla necessità di attuare l’obbligo stabilito dal G20 di compensare a livello centrale i derivati OTC standardizzati. In generale le risposte concordavano sul fatto che, così come la BRRD per le banche, anche per le CCP il quadro avrebbe dovuto mirare ad assicurare la continuità delle funzioni essenziali, a ridurre al minimo le esposizioni dei contribuenti alle perdite derivanti dal dissesto e a migliorare la certezza del diritto per i partecipanti diretti e i clienti. Quasi tutti i portatori di interessi hanno concordato che, per preservare la stabilità finanziaria, occorre dare priorità alla continuità delle operazioni essenziali delle CCP. A parere di molti, sebbene la credibilità e la solidità siano fondamentali, le disposizioni sul risanamento e la risoluzione delle CCP non dovrebbero imporre ai partecipanti oneri eccessivi in termini di copertura delle passività potenzialmente ingenti che potrebbero derivare dall’inadempimento di uno dei grandi partecipanti diretti o, a maggior ragione, da una gestione errata dei rischi da parte della CCP stessa. In generale i portatori di interessi hanno osservato che, a tal fine, sarebbe stato necessario adattare gli strumenti della BRRD alle peculiarità dei modelli aziendali delle CCP.

    3.2.Assunzione e uso di perizie

    Oltre a consultare i portatori di interessi, la Commissione ha partecipato alle discussioni e allo scambio di opinioni che hanno informato la relazione CPMI/IOSCO che riporta gli orientamenti sul risanamento delle infrastrutture del mercato finanziario. La Commissione ha partecipato anche ai lavori dell’FSB riguardanti la risoluzione di altri enti finanziari non bancari, comprese le ultime discussioni sulla rifinitura di alcune parti degli orientamenti per aiutare le autorità a pianificare strategie di risoluzione efficaci. In preparazione delle relazioni che riportano gli orientamenti, rispettivamente, sul risanamento e sulla risoluzione, il CPMI/IOSCO e l’FSB hanno invitato i portatori di interessi ad esprimersi sulla bozza di orientamenti e hanno pubblicato le risposte ricevute 13 . Queste consultazioni internazionali sulle infrastrutture dei mercati finanziari hanno confermato nel complesso le posizioni espresse in risposta alla consultazione condotta dalla Commissione e hanno offerto ulteriori riscontri utili sui meriti relativi di alcune delle alternative d’intervento e degli strumenti di risoluzione proposti.

    I servizi della Commissione si sono riuniti quattro volte con gli esperti degli Stati membri per discutere delle attività svolte a livello internazionale dall’FSB e dal CPMI/IOSCO, delle scelte politiche più controverse e della portata e natura della proposta. Gli esperti degli Stati membri hanno in generale concordato con l’indirizzo politico proposto dalla Commissione, che si basa sugli orientamenti internazionali e muove dall’EMIR o, secondo il caso, dalla BRRD.

    3.3.Valutazione d’impatto

    La Commissione ha effettuato una valutazione dell’impatto delle diverse alternative d’intervento. Le varie opzioni sono state valutate in funzione degli obiettivi di fondo: salvaguardare la stabilità finanziaria e la fiducia nelle CCP, ridurre al minimo le perdite per la società in generale e per i contribuenti in particolare e rafforzare il mercato unico dei servizi prestati dalle CCP mantenendo nel contempo la parità di condizioni.

    Il comitato per la valutazione d’impatto (IAB) ha approvato la valutazione d’impatto il 6 maggio 2015 raccomandando una serie di miglioramenti; la valutazione d’impatto è stata quindi perfezionata in base alle raccomandazioni formulate, soprattutto circostanziando meglio la motivazione della necessità di un’azione a livello di UE e l’individuazione e la valutazione delle opzioni. Le opzioni esaminate e le conseguenti conclusioni sono state analizzate anche alla luce dei più recenti orientamenti emersi dai lavori in corso a livello internazionale, che la Commissione ha seguito da vicino. La proposta legislativa è perfettamente in linea con gli ultimi sviluppi delle discussioni e degli orientamenti politici in sede di FSB e G20 14 .

    La valutazione d’impatto ha concluso che un’azione a livello di UE è necessaria in considerazione del carattere transfrontaliero dell’attività delle CCP, che implica collegamenti con una pluralità di attori finanziari, controparti e clienti in tutto il mercato unico. Gli strumenti attualmente a disposizione delle autorità degli Stati membri non sono idonei per le CCP che si trovano a far fronte a stress considerevoli in grado di comprometterne la sostenibilità economica. Se gli Stati membri adottassero sistemi diversi per attenuare o affrontare i potenziali problemi gravi delle CCP, la conseguenza ultima potrebbe essere una perturbazione di funzioni essenziali per l’economia e un’instabilità finanziaria più ampia. L’azione a livello di UE è necessaria per dotare le autorità degli Stati membri degli adeguati strumenti e poteri, esercitabili in tutta l’Unione, che permettano loro di affrontare il dissesto delle CCP ubicate nelle rispettive giurisdizioni e per consentire una comunicazione efficace tra tutte le autorità coinvolte, nello stesso così come in Stati membri diversi.

    Una pianificazione adeguata del risanamento e della risoluzione dovrebbe concorrere a far sì che i costi siano sostenuti non dai contribuenti, bensì dai partecipanti al mercato collegati alla CCP (i creditori e i partecipanti diretti e loro clienti) in maniera proporzionata e non discriminatoria.

    Quanto ai modi in cui garantire una risoluzione tempestiva e solida della CCP, la valutazione d’impatto ha esaminato le opzioni relative ai possibili eventi attivatori della risoluzione e agli strumenti e poteri di risoluzione che dovrebbero essere attribuiti alle autorità.

    La valutazione d’impatto ha constatato che, stabilendo gli eventi che attivano obbligatoriamente la risoluzione (ad esempio il venir meno di determinati requisiti), si migliorerebbe la trasparenza del quadro di risoluzione, perché tutti i portatori di interessi saprebbero in anticipo in quali circostanze è possibile un intervento pubblico. Tale soluzione non è tuttavia parsa opportuna, perché sarebbe difficile stabilire quali indicatori, semplici o composti, segnalino con chiarezza la prospettiva di un evento futuro che comprometterà la stabilità finanziaria. Stabilendo eventi attivatori obbligatori si rischia inoltre di lasciare ai soggetti interessati spazio per aggirare il sistema, intervenendo sugli indicatori per vanificarne la significatività. È altresì possibile che il dissesto della CCP non derivi dalla presenza di determinati presupposti e che quindi la risoluzione non sia un’opzione ai fini di una ristrutturazione o liquidazione ordinata. Questi problemi possono essere evitati optando per eventi attivatori più flessibili che lascino alle autorità la decisione sul momento in cui avviare la risoluzione e consentano loro di adottare un’azione rapida e decisiva per risolvere le CCP di rilevanza sistemica in dissesto o a rischio di dissesto prima che se ne manifesti l’insolvenza. La valutazione d’impatto giunge alla conclusione che questi eventi attivatori più flessibili siano l’opzione da preferire, pur sottolineando la necessità che le autorità ricorrano agli strumenti di risoluzione soltanto se la CCP è prossima al dissesto e nessun’altra misura è in grado di ripristinarne la sostenibilità economica e preservare la stabilità finanziaria generale e, soprattutto, se è nel pubblico interesse porre la CCP in risoluzione anziché sottoporla alle procedure ordinarie di insolvenza o di liquidazione.

    La valutazione d’impatto è giunta alla conclusione che le autorità di risoluzione dovrebbero essere dotate di un complesso di strumenti e poteri di risoluzione armonizzato, ma non esaustivo né obbligatorio, che lasci loro la necessaria discrezionalità per decidere in funzione delle circostanze della potenziale crisi. I percorsi possibili per l’eventuale risoluzione di un soggetto in scenari diversi verrebbero stabiliti in piani di risoluzione non vincolanti. L’alternativa di dotare le autorità di uno strumentario completo ed esaustivo, con indicazione della successione da seguire nell’attivazione degli strumenti, è stata bocciata perché si è considerato che, limitando la capacità delle autorità di adattare la risposta alle specificità di una situazione di crisi in evoluzione, mettesse a repentaglio l’efficacia della risoluzione. La possibilità di adottare un identico complesso di strumenti di risoluzione e una loro gerarchia di attivazione per tutti gli scenari di crisi ipotizzabili è stata ritenuta poco realizzabile e foriera del rischio che le misure di risoluzione stabilite non fossero adatte ad affrontare i problemi concreti.

    La valutazione d’impatto ha constatato che, mettendo a disposizione, sia per il risanamento sia per la risoluzione, tutti gli strumenti specifici previsti dagli orientamenti internazionali, si ridurrebbero al minimo i costi a carico del contribuente e si otterrebbero i migliori risultati in termini di disciplina del mercato ex ante. Si riuscirebbe inoltre a distribuire le perdite fra tutte le parti interessate della CCP in un modo che dà anticipatamente certezze ai partecipanti al mercato ed è il più equo possibile.

    Gli effetti sui partecipanti al mercato potrebbero essere diversi secondo le diverse opzioni, ma un obiettivo fondamentale della risoluzione è che nessuno di essi si ritrovi in una situazione peggiore di quella in cui si troverebbe se la CCP non fosse stata sottoposta a risoluzione e nei confronti del partecipante al mercato fossero invece stati attivati gli ulteriori interventi eventualmente previsti dal regolamento operativo della CCP per l’allocazione delle perdite o se la CCP fosse stata posta in stato di insolvenza.

    Altri strumenti, come chiedere alla CCP e ai partecipanti diretti di aggiungere fondi prefinanziati per assorbire le perdite e ricostituire le risorse, non sono stati ritenuti atti a migliorare in concreto la disciplina del mercato o sono stati giudicati eccessivamente onerosi in considerazione della scarsa probabilità di una loro attivazione. Nel complesso si è quindi considerato che le opzioni preferite apportassero un contributo positivo al mantenimento della stabilità finanziaria e della fiducia nel sistema finanziario in generale senza comportare costi ingiustificati o eccessivi che potessero costituire un peso considerevole per la crescita economica.

    3.4.Diritti fondamentali

    Così come per la BRRD in passato, il quadro applicabile alle CCP è perfettamente compatibile con la Carta dei diritti fondamentali. Benché l’azione di risoluzione possa in effetti alterare i beni e i diritti dei proprietari e dei partecipanti diretti della CCP, l’articolo 52 della Carta ammette limitazioni all’esercizio di alcuni diritti e libertà. Conformemente alla Carta, le limitazioni sono previste dal regolamento, rispettano il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e sono apportate solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione. La Corte di giustizia ha riconosciuto come interesse generale la salvaguardia della stabilità finanziaria, ai fini della quale sono quindi giustificate limitazioni ai diritti e alle libertà fondamentali previsti dal trattato, a condizione che siano proporzionate e funzionali agli obiettivi perseguiti. Le parti interessate possono impugnare elementi specifici della decisione di risoluzione che producono effetti nei loro confronti e hanno diritto a un risarcimento se si ritrovano in una situazione peggiore di quella in cui si sarebbero trovate se la CCP non fosse stata sottoposta a risoluzione e nei loro confronti fossero invece stati attivati gli ulteriori interventi eventualmente previsti dal regolamento operativo della CCP per l’allocazione delle perdite o se la CCP fosse stata posta in stato di insolvenza.

    3.5.INCIDENZA SUL BILANCIO

    Le opzioni sopra illustrate non avranno incidenza sul bilancio dell’Unione.

    La presente proposta dispone che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) i) elabori 5 norme tecniche e 2 orientamenti, e ii) partecipi ai collegi di risoluzione (insieme all’Autorità bancaria europea (ABE)), decida in caso di disaccordo e conduca una mediazione vincolante. Le norme tecniche dovranno essere elaborate entro la data corrispondente a 12 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento. Gli incarichi proposti per l’ESMA non richiederanno la creazione di posti supplementari e possono essere assolti con le risorse esistenti, nella maggior parte dei casi basandosi sul lavoro già svolto dall’ABE in attuazione della BRRD. Nell’assolvimento degli incarichi affidatile l’ESMA potrà contare su un neocostituito comitato di risoluzione, al quale parteciperanno in veste di osservatrici le pertinenti autorità competenti ai sensi del regolamento istitutivo dell’ABE, ottimizzando così l’uso delle risorse esistenti.

    4.ALTRI ELEMENTI

    4.1.Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    Una volta entrato in vigore il regolamento, un indicatore tangibile a medio termine per il follow-up sarà costituito dal grado di preparazione e redazione di piani adeguati di risanamento e di risoluzione e dalle misure attuate dalle CCP e dalle autorità su tale base. Se una CCP versa in difficoltà, si dovrebbero monitorare altri indicatori appurando se, quando e come la CCP attivi il piano di risanamento e se, quando e come l’autorità di vigilanza reagisca esercitando i poteri di intervento precoce conferitile dal presente quadro. In caso di dissesto della CCP e di sussistenza dei presupposti per la risoluzione, si dovrebbero monitorare gli indicatori che segnalano quando l’autorità di risoluzione interviene, quali strumenti sono attivati e come sono ripartite le perdite fra le parti interessate del settore privato. Trascorsi tre anni si potrebbero effettuare un esame del funzionamento di disposizioni specifiche e un’analisi generale. Il sistema di monitoraggio e valutazione potrebbe essere perfezionato secondo quanto risultasse opportuno alla luce dell’esperienza maturata.

    4.2.Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    4.2.1.Ambito di applicazione e finalità

    In considerazione della funzione e del ruolo centrale che svolgono sui mercati finanziari, rientrano nell’ambito di applicazione tutte le CCP stabilite nell’UE. I poteri e gli strumenti attribuiti dal regolamento saranno quindi esercitabili per tutte le CCP, indipendentemente dalle dimensioni, interconnessioni o altre caratteristiche. La proporzionalità sarebbe comunque garantita perché i piani di risanamento e di risoluzione dovranno essere specifici per ciascuna CCP e tenere conto della sua rilevanza sistemica. Anche l’esercizio dei poteri di intervento precoce e di risoluzione da parte delle autorità dovrebbe essere sempre proporzionato e giustificato.

    Gli obiettivi sono, in primo luogo, permettere in diversi scenari di difficoltà finanziarie il risanamento ordinato della CCP attraverso l’attuazione di un piano di risanamento solido e completo concordato tra la CCP e i suoi partecipanti diretti. In secondo luogo, se questo si rivela insufficiente e sussistono i presupposti per la risoluzione, le autorità dovrebbero intervenire in tempi rapidi per salvaguardare la stabilità finanziaria, assicurare la continuità delle funzioni essenziali della CCP e tutelare al massimo i contribuenti. In caso di risoluzione, l’azione dell’autorità dovrebbe muovere dal principio che i proprietari, i creditori e le controparti della CCP devono sostenere le perdite rispettando la gerarchia delle pretese in caso di insolvenza e che la direzione dev’essere sostituita e rispondere degli eventuali illeciti a norma del diritto nazionale.

    In considerazione della struttura giuridica e societaria delle CCP, per essere efficace il risanamento e la risoluzione della CCP non deve necessariamente coinvolgere il più ampio gruppo di appartenenza. Se funzionale agli obiettivi citati, alcuni poteri specifici possono valere tuttavia anche nei confronti dell’impresa madre della CCP, ad esempio, la facoltà dell’autorità di decidere caso per caso se il piano di risanamento debba coinvolgerla.

    4.2.2.Istituzione delle autorità di risoluzione e dei collegi di risoluzione

    Sono istituite autorità di risoluzione delle CCP, che vengono dotate di un complesso armonizzato di poteri che permette loro di intraprendere tutte le azioni preparatorie e di risoluzione illustrate qui di seguito. Possono svolgere il ruolo di autorità di risoluzione le banche centrali, i ministeri competenti, le autorità competenti delle CCP (ossia le autorità di vigilanza) o altre autorità amministrative pubbliche. Se i poteri sono attribuiti a un’autorità preesistente, le funzioni di risoluzione devono essere indipendenti sotto il profilo operativo. Se i poteri sono attribuiti a più autorità, la suddivisione dei compiti dovrebbe essere chiara. L’organo designato dev’essere incaricato per legge di procedere alla risoluzione ordinata delle CCP quando sussistono i presupposti per la risoluzione, secondo modalità che tutelino la stabilità finanziaria e i contribuenti. Non è escluso che l’autorità possa svolgere compiti analoghi in relazione ad altri enti finanziari. Se così prevede il diritto nazionale dello Stato membro, la decisione di risolvere la CCP può essere sottoposta a omologazione del giudice, ferma restando la celerità della procedura.

    Dati il ruolo e il precedente stabilito dall’EMIR per i collegi e le relative funzioni, nonché i possibili effetti che l’azione di risoluzione può produrre sui partecipanti diretti e su altri portatori di interessi, le autorità di risoluzione delle CCP sono tenute a istituire e presiedere collegi di risoluzione per ciascuna CCP, in un sistema che rispecchia ampiamente la composizione dei collegi prevista dall’EMIR. Oltre alle autorità di risoluzione delle CCP, dovrebbero quindi far parte del collegio le autorità competenti dei partecipanti diretti, CCP, depositari centrali di titoli e sedi di negoziazione presenti nel collegio dell’EMIR, così come le banche centrali interessate e l’ESMA. A questi dovrebbero aggiungersi le autorità di risoluzione dei partecipanti diretti le cui autorità competenti sono membri (se diverse), la rispettiva autorità competente di ciascuna impresa madre cui si applicano i piani di risanamento, i ministeri competenti cui è attribuito un ruolo specifico nella risoluzione delle CCP e l’ABE. I collegi previsti dall’EMIR e i neocostituiti collegi di risoluzione dovrebbero assolvere congiuntamente le funzioni specifiche assegnate loro dal presente regolamento nel modo illustrato qui di seguito.

    4.2.3.Predisposizione – piani di risanamento

    La CCP è tenuta a predisporre un piano di risanamento che le permetta di sormontare le difficoltà finanziarie che superano le risorse di gestione dell’inadempimento di cui dispone e gli altri requisiti previsti dall’EMIR. Il piano dovrebbe contemplare sia l’ipotesi di inadempimento di partecipanti diretti (ossia gli eventi di inadempimento) sia il materializzarsi di altri rischi e perdite (ossia altri eventi, diversi dall’inadempimento). Le esatte situazioni in cui si dovrebbe attivare il piano non sarebbero stabilite per legge; piuttosto, è imposto alla CCP di definire indicatori adeguati che segnalino ai partecipanti diretti e alle autorità il verificarsi dell’evento attivatore. Il piano non dovrebbe presupporre alcun sostegno finanziario pubblico straordinario, ma dovrebbe indicare come possa essere ottenuto l’eventuale accesso a meccanismi della banca centrale a condizioni standard.

    In linea con gli orientamenti del CPMI/IOSCO, il piano dovrebbe essere completo, efficace, trasparente e misurabile per tutti i soggetti che possono risentirne e dovrebbe prevedere incentivi adeguati e minimizzare gli effetti negativi per tutti i portatori di interessi e per il sistema finanziario in generale. Fermo restando il rispetto di questi principi la CCP è libera di stabilire la gamma appropriata di opzioni e di strumenti di risanamento, fra cui strumenti per ribilanciare il portafoglio della CCP attraverso la rottura dei contratti, così che il contratto sia sciolto e gli utili e le perdite siano cristallizzate, e attraverso accordi volontari, come l’indizione di aste con i restanti partecipanti diretti perché si assumano volontariamente posizioni, o strumenti per raccogliere risorse supplementari ordinando ai partecipanti diretti di fornirle fino a un massimale (“richieste di liquidità”) e applicando uno scarto di garanzia ai pagamenti dovuti ai partecipanti diretti per l’ottenimento di un utile economico su un contratto in derivati (“scarto di garanzia sul margine di variazione”). Il regolamento non indica né esclude le opzioni specifiche che dovrebbero essere contemplate nel piano di risanamento. Impone tuttavia che siano stabilite nel piano, così da accrescerne l’efficacia in tutti i casi, le modalità concordate tra la CCP e i suoi partecipanti diretti che, in caso di attivazione, saranno quindi vincolanti per il partecipante diretto o lo impegneranno ad agire secondo il regolamento operativo prestabilito a prescindere dalla giurisdizione in cui è basato. Il partecipante diretto è tenuto a informare esaurientemente il cliente del modo in cui prevede di trasmettergli le perdite o i costi derivanti dal fatto che la CCP abbia attivato strumenti di risanamento.

    L’autorità competente della CCP deve verificare il piano di risanamento, associando al processo il collegio istituito a norma dell’EMIR dati i possibili effetti del piano sui partecipanti diretti e su altri portatori di interessi. La valutazione dell’adeguatezza del piano, ad esempio, dovrebbe essere oggetto di una decisione congiunta del collegio. Se non si riesce a giungere a una decisione congiunta, è prevista la possibilità di una mediazione vincolante dell’ESMA in linea con il suo mandato (articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010).

    4.2.4.Predisposizione – piani di risoluzione e valutazione della risolvibilità

    L’autorità di risoluzione è tenuta a predisporre un piano di risoluzione da attivare in caso di dissesto della CCP per ristrutturarla e assicurare la continuità delle sue funzioni essenziali. Al pari del piano di risanamento il piano di risoluzione dovrebbe contemplare sia gli eventi di inadempimento sia altre ipotesi (eventi diversi dall’inadempimento) e non presupporre alcun sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’accesso a meccanismi della banca centrale a condizioni standard. Il piano dovrebbe definire i poteri e gli strumenti di risoluzione che l’autorità eserciterebbe o attiverebbe quando la CCP presenta i presupposti per la risoluzione, sempre intervenendo in modo proporzionato e tenendo pienamente conto del modello aziendale, della quota di mercato e della rilevanza sistemica della CCP, sia nella giurisdizione in cui è stabilita sia negli altri Stati membri e nei paesi terzi. Il piano non è vincolante, ma l’autorità dovrebbe motivare adeguatamente qualsiasi scostamento da esso al momento della risoluzione.

    La pianificazione della risoluzione implica anche che l’autorità di risoluzione valuti la risolvibilità della CCP ed elimini gli impedimenti che la ostacolano. Dovrebbe avere di conseguenza il potere di ordinare alla CCP, ad esempio, di modificare determinate pratiche di condotta degli affari ovvero la struttura giuridica o operativa, di rivedere gli accordi infragruppo che potrebbero ostacolare la risoluzione o di incrementare, in singoli casi, le risorse prefinanziate atte ad assorbire le perdite.

    Come per il piano di risanamento, il possibile impatto delle azioni sui partecipanti diretti e altri portatori di interessi implica che il collegio di risoluzione sia associato alla redazione del piano di risoluzione e dia il suo accordo sulle misure volte a garantire la risolvibilità. Una decisione congiunta del collegio di risoluzione dovrebbe ad esempio essere obbligatoria in entrambi i casi; in sua mancanza, potrà essere disposta la mediazione vincolante dall’ESMA.

    4.2.5.Intervento precoce

    Sono conferiti all’autorità competente specifici poteri d’intervento nel funzionamento della CCP quando ne è a rischio la sostenibilità economica, ma prima che sia raggiunto il dissesto, o quando il suo operato rischia di compromettere la stabilità finanziaria generale. Questi poteri verrebbero a integrare quelli previsti dall’EMIR, costituendo specifiche opzioni di vigilanza in tali situazioni. L’autorità competente potrebbe in particolare ordinare alla CCP di avviare azioni specifiche nel piano di risanamento o di astenersene.

    4.2.6.Elementi attivatori della risoluzione

    La CCP dovrebbe essere posta in risoluzione quando è in dissesto o a rischio di dissesto, quando nessun’alternativa del settore privato è in grado di evitarne il dissesto e se questo metterebbe a repentaglio l’interesse pubblico e la stabilità finanziaria. In linea con gli orientamenti del documento “Key Attributes of Effective Resolution Regimes” (caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione) dell’FSB, la CCP potrebbe essere posta in risoluzione anche se, pur non sussistendo tutti i presupposti citati, l’applicazione di ulteriori provvedimenti di risanamento da parte della CCP potrebbe sì evitarne il dissesto, ma rischierebbe di compromettere la stabilità finanziaria. Ad eccezione di situazioni estremamente specifiche, la CCP dovrebbe essere quindi considerata in dissesto o a rischio di dissesto se necessita di sostegno finanziario pubblico straordinario.

    L’autorità di risoluzione dovrebbe valutare se sussistono tutti i presupposti, anche se la valutazione del primo (se la controparte centrale è in dissesto o a rischio di dissesto) dovrebbe ricadere in primo luogo nella responsabilità dell’autorità competente. In genere si ritiene che l’autorità competente abbia maggiori probabilità di conoscere nei dettagli la solidità finanziaria della CCP fino al momento del dissesto, ma, purché disponga di tutti i dati e le informazioni necessari, può effettuare la valutazione anche l’autorità di risoluzione.

    4.2.7.Poteri e strumenti di risoluzione

    In quanto preimpostata nel piano di risoluzione, l’azione di risoluzione dovrebbe essere condotta in modo tale da non compromettere il funzionamento delle parti restanti dell’eventuale gruppo di appartenenza della CCP. L’autorità di risoluzione dovrebbe tuttavia poter dare esecuzione alle obbligazioni contrattuali in essere che implicano un sostegno finanziario della CCP, quali le garanzie dell’impresa madre, analogamente a come sarebbero fatte valere nella procedura ordinaria di insolvenza.

    La risoluzione dovrebbe essere avviata ricorrendo a vari strumenti, attivabili separatamente o in combinazione: i) vendita dell’intera CCP o delle sue funzioni essenziali a un concorrente dotato di sostenibilità economica; ii) costituzione di una CCP-ponte a controllo pubblico; iii) allocazione delle perdite e delle posizioni ai partecipanti diretti. Il regolamento non indica quali strumenti o poteri debbano essere attivati o esercitati nelle diverse ipotesi, ma lascia libera l’autorità di scegliere in funzione delle circostanze, se possibile in linea con il piano di risoluzione approvato dal collegio di risoluzione.

    Le varie opzioni di allocazione delle perdite e delle posizioni offrirebbero all’autorità di risoluzione un mezzo per ribilanciare il portafoglio della CCP, arginare le ulteriori perdite e ottenere risorse supplementari per ricapitalizzare la CCP. A seconda delle opzioni scelte dalla CCP e approvate dal collegio dell’EMIR nel quadro del piano di risanamento, gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni a disposizione dell’autorità di risoluzione in caso di risoluzione possono sovrapporsi a quelli di cui dispone la CCP nell’ambito del piano di risanamento: ad esempio, la risoluzione potrebbe determinare ulteriori messe all’asta delle posizioni degli inadempienti fra i restanti partecipanti diretti, una rottura parziale o totale dei contratti, ulteriori scarti di garanzia sui pagamenti del margine di variazione in uscita, l’esercizio delle restanti richieste di liquidità previste dal piano di risanamento o di una richiesta di liquidità riservata espressamente all’autorità di risoluzione dal regolamento interno (operativo) della CCP e la riduzione degli strumenti di capitale e di debito emessi dalla CCP o di altre passività non garantite e la conversione degli strumenti di debito o altre passività non garantite in azioni.

    Il regolamento non preclude all’autorità di risoluzione la possibilità di esercitare altre opzioni conformi ai principi della risoluzione – fra cui il pieno rispetto della gerarchia delle pretese – per evitare il salvataggio con denaro pubblico, scongiurare l’azzardo morale, ecc., nonostante la salvaguardia che vuole che nessun creditore risulti penalizzato rispetto alla procedura di insolvenza. L’autorità di risoluzione può quindi sollecitare ulteriori risorse private, sia interne alla CCP (ad esempio, ricorrendo ai fondi di garanzia delle linee di prodotti non compromesse) sia provenienti da terzi (ad esempio, chiedendo ai partecipanti diretti di accettare volontariamente ulteriori posizioni). Se queste possibilità non sono percorribili o risultano manifestamente insufficienti a salvaguardare la stabilità finanziaria, è ipotizzabile, come extrema ratio, un intervento pubblico sotto forma di sostegno al capitale o di proprietà pubblica temporanea. L’intervento pubblico dovrebbe tuttavia rispettare le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, tra cui la ristrutturazione dell’operatività della CCP, e consentire di recuperare nel tempo dalla CCP i fondi mobilitati.

    Pur non essendo uno strumento di risoluzione, l’assistenza temporanea di liquidità fornita dalla banca centrale potrebbe agevolare l’iter della risoluzione. Tale assistenza dovrebbe iscriversi nelle ipotesi che, secondo il piano di risoluzione, permettono alla CCP in risoluzione di accedere alla liquidità della banca centrale e dipenderebbe in ultima analisi dalla decisione discrezionale della banca centrale stessa.

    4.2.8.Disposizioni accessorie sulla risoluzione

    Per garantire che le decisioni di risoluzione siano adottate nel rispetto dei principi fondamentali sui diritti di proprietà e nel rispetto del diritto societario, della normativa sui valori mobiliari e delle norme costituzionali nazionali, il regolamento prevede i necessari adempimenti e disposizioni che l’autorità di risoluzione dovrebbe osservare prima di adottare la decisione di risoluzione e nel corso della risoluzione stessa, ad esempio: valutazione accurata dello stato patrimoniale della CCP; salvaguardie che assicurano alle parti interessate un risarcimento se si ritrovano in una situazione peggiore rispetto a quella in cui si sarebbero trovati se la CCP non fosse stata sottoposta a risoluzione e nei loro confronti fossero stati invece fatti valere gli interventi eventualmente previsti dal regolamento operativo della CCP per l’allocazione delle perdite o se la CCP fosse stata posta in stato di insolvenza; adempimenti procedurali che impongono all’autorità di comunicare la decisione di risoluzione alla CCP e alle altre autorità interessate.

    Per agevolare la risoluzione e il conseguimento dell’obiettivo di salvaguardare la stabilità finanziaria, il quadro include altresì una moratoria temporanea su taluni obblighi della CCP e sospende i diritti ordinari di scioglimento e close-out che le controparti vantano verso la CCP derivanti unicamente dall’esercizio dei poteri di risoluzione nei confronti di questa. Questi adempimenti sono accompagnati da adeguate tutele, allineate a quelle della BRRD, per i pagamenti dovuti ad altre infrastrutture dei mercati finanziari e per le garanzie e gli accordi di netting.

    4.2.9.Paesi terzi

    Le difficoltà o il dissesto della CCP possono produrre effetti di ricaduta sul piano internazionale quando i partecipanti diretti sono stabiliti in giurisdizioni diverse da quella in cui è stabilita la CCP. Secondo il documento dell’FSB sulle caratteristiche essenziali, le autorità delle diverse giurisdizioni dovrebbero collaborare nei casi di risoluzione, riconoscendosi reciprocamente le azioni di risoluzione ed eseguendole con riguardo agli attori, alle attività o alle passività situati nel rispettivo territorio di appartenenza.

    Ai fini di una migliore esercitabilità dell’azione dell’autorità dell’UE nei confronti dei partecipanti diretti ubicati in paesi terzi, la CCP dovrebbe assicurare che gli interventi previsti nel piano di risanamento siano vincolanti in tutte le giurisdizioni, ossia che le opzioni di risanamento costituiscano obbligazioni contrattuali ai sensi del diritto del paese in cui è stabilita la CCP o che sia altrimenti dimostrato all’autorità competente e all’autorità di risoluzione che le disposizioni del piano sono esercitabili, ad esempio ai sensi del diritto di un paese terzo. In questo modo si aiuterebbero le autorità di risoluzione a dare esecuzione alle obbligazioni di tali piani in essere nel corso della risoluzione.

    L’autorità dovrebbe collaborare con l’omologa del paese terzo ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione della decisione con riguardo ai contratti o attività disciplinati dal diritto di tale paese. Le autorità di risoluzione dovrebbero concludere con le autorità dei paesi terzi accordi di cooperazione che precisino le modalità della collaborazione. È possibile che, per una data CCP, i partecipanti diretti siano ubicati in vari Stati membri o paesi terzi o che le attività o i contratti siano disciplinati dal diritto di vari Stati membri o paesi terzi. L’ESMA dovrebbe pertanto emanare orientamenti sul contenuto di tali accordi con i paesi terzi, al fine di impostare un’applicazione omogenea delle condizioni in questi casi.

    Per agevolare l’esecuzione delle azioni decise dall’autorità di risoluzione di un paese terzo nei confronti dei partecipanti diretti, contratti o altre attività o passività ubicati nell’UE, dovrebbe spettare alle pertinenti autorità nazionali riconoscere le azioni e darvi effetto ovvero, in circostanze specifiche, rifiutare di agire in tal senso. Il riconoscimento dovrebbe essere assicurato se le misure non hanno un effetto negativo sulla stabilità finanziaria dello Stato membro, i creditori della CCP ricevono lo stesso trattamento degli altri indipendentemente dalla loro ubicazione e le misure non hanno ripercussioni sostanziali sulle finanze pubbliche dello Stato membro.

    4.2.10.Modifiche delle direttive sul diritto societario, della BRRD, dell’EMIR e del regolamento istitutivo dell’ESMA e creazione di un comitato di risoluzione presso l’ESMA

    Le direttive dell’UE sul diritto societario contengono norme per la protezione degli azionisti e dei creditori, alcune delle quali potrebbero ostacolare il rapido intervento delle autorità di risoluzione. Per le banche queste norme sono già state modificate con la direttiva 2014/59/UE e la proposta della Commissione che modifica tale direttiva (COM(2016) 852) chiede di estendere l’applicazione delle modifiche alle CCP nel diritto nazionale 15 .

    Conformemente alla proposta della Commissione che modifica la direttiva 2014/59/UE (COM(2016) 852), alla data di applicazione del presente regolamento le CCP dotate di autorizzazione bancaria cui si applica la BRRD saranno escluse dall’ambito di applicazione di tale direttiva e assoggettate esclusivamente alle disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

    Per permettere alle autorità d’imporre sanzioni in caso d’inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, la proposta della Commissione che modifica la direttiva 2014/59/UE (COM(2016) 852) prevede l’ampliamento alle CCP dell’ambito di applicazione del titolo VIII, assicurando così la coerenza fra i poteri sanzionatori nell’ambito del risanamento e della risoluzione degli enti finanziari.

    L’EMIR è modificato per introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente un obbligo di compensazione nel quadro della risoluzione di una CCP se la sospensione è necessaria per preservare la stabilità finanziaria e la fiducia del mercato, in particolare per scongiurare effetti di contagio ed impedire che le controparti e gli investitori si ritrovino con un’esposizione a rischi elevati e incerti nei confronti della CCP. È inoltre potenziato il ruolo del comitato dei rischi delle CCP per incentivare le CCP a gestire con prudenza il proprio rischio.

    Affinché le autorità di risoluzione possano alimentare i lavori dell’ESMA ai sensi del presente regolamento, dovrebbe essere consentito loro di accompagnare l’autorità competente alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA senza diritto di voto. Per preparare le decisioni che deve adottare a norma del presente regolamento e garantire il pieno coinvolgimento dei membri dell’ABE al riguardo, l’ESMA dovrà costituire un apposito comitato, ai cui lavori saranno invitate a partecipare in veste di osservatrici alcune autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    2016/0365 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea 16 ,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 17 ,

    visto il parere della Banca centrale europea 18 ,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)I mercati finanziari svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento delle economie moderne. Più integrati sono, più efficiente sarà l’allocazione delle risorse economiche, con conseguenti benefici in termini di risultati. Per migliorare il funzionamento del mercato unico dei servizi finanziari, è tuttavia importante predisporre procedure atte a garantire che, se un ente finanziario o un’infrastruttura del mercato finanziario che opera in tale mercato unico versa in difficoltà finanziarie o è sull’orlo del dissesto, tale evento non destabilizzi l’intero mercato finanziario né comprometta la crescita nell’economia in generale.

    (2)Le controparti centrali (CCP) sono componenti essenziali dei mercati finanziari: s’interpongono tra i partecipanti fungendo da acquirente per ciascun venditore e da venditore per ciascun acquirente e rivestono un ruolo centrale nel trattamento delle operazioni finanziarie e nella gestione dell’esposizione ai vari rischi insiti in tali operazioni. Le CCP accentrano la gestione delle operazioni e posizioni delle controparti, adempiono gli obblighi instaurati dalle operazioni e ricevono dai partecipanti un’adeguata garanzia sotto forma di margine e di contributo ai fondi di garanzia.

    (3)Con l’integrazione dei mercati finanziari nell’Unione le CCP hanno registrato un’evoluzione, passando da un ruolo principalmente di servizio dei bisogni e mercati nazionali a una funzione di snodo essenziale dei mercati finanziari nella più ampia dimensione dell’Unione. Oggi le CCP autorizzate nell’Unione compensano varie categorie di prodotti, che spaziano dai derivati finanziari e su merci, sia quotati sia fuori borsa (OTC), ai titoli azionari a pronti e alle obbligazioni, fino a prodotti quali le operazioni di pronti contro termine. Vanno oltre le frontiere nazionali prestando servizi a una vasta gamma di enti finanziari e di altra natura in tutta l’Unione. Sebbene alcune restino concentrate sul mercato nazionale, tutte le CCP autorizzate nell’Unione sono di rilevanza sistemica almeno nel rispettivo mercato nazionale.

    (4)Poiché un volume consistente del rischio finanziario presente nel sistema finanziario dell’Unione si concentra nelle CCP, che lo trattano per conto dei partecipanti diretti e dei relativi clienti, è essenziale che esse siano sottoposte a una regolamentazione efficace e a una vigilanza rigorosa. In vigore dall’agosto 2012, il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 impone alle CCP di soddisfare rigorose norme prudenziali, organizzative e relative alla condotta negli affari. Incombe alle autorità competenti di esercitare un controllo completo sulle attività delle CCP collaborando nell’ambito di collegi in cui confluiscono diverse autorità per le funzioni specifiche cui sono deputate. Conformemente agli impegni assunti dai leader del G20 a seguito della crisi finanziaria, il regolamento (UE) n. 648/2012 impone altresì l’obbligo di compensare a livello centrale i derivati OTC standardizzati tramite una CCP. Con l’entrata in vigore dell’obbligo di compensazione centralizzata dei derivati OTC, aumenteranno verosimilmente il volume e la gamma di attività svolte dalle CCP, il che potrebbe determinare una sfida supplementare per le loro strategie di gestione dei rischi.

    (5)Il regolamento (UE) n. 648/2012 ha concorso ad aumentare la resilienza delle CCP e dei mercati finanziari più in generale a fronte dell’ampia gamma dei rischi trattati e concentrati nelle CCP. Nessun sistema di norme e pratiche è tuttavia in grado di ovviare al fatto che le risorse attuali sono insufficienti a gestire i rischi cui sono esposte le CCP, fra cui l’inadempimento di uno o più partecipanti diretti. Nell’ipotesi di gravi difficoltà o di dissesto imminente, in linea di massima gli enti finanziari dovrebbero essere sottoposti a procedura ordinaria di insolvenza. Con la crisi finanziaria è tuttavia emerso che, specie in un periodo di prolungata instabilità e di incertezza economica, tale procedura può perturbare funzioni che sono essenziali per l’economia, mettendo a repentaglio la stabilità finanziaria. Non sempre le procedure ordinarie di insolvenza applicabili alle imprese sono in grado di assicurare un intervento sufficientemente rapido o di dare la giusta priorità alla continuità delle funzioni essenziali degli enti finanziari nell’ottica di preservare la stabilità finanziaria. Per evitare queste conseguenze negative della procedura ordinaria di insolvenza è necessario predisporre uno specifico quadro per la risoluzione delle CCP.

    (6)La crisi ha evidenziato la mancanza di strumenti adeguati atti a preservare le funzioni essenziali assolte dagli enti finanziari in dissesto. Ha rivelato altresì la mancanza di quadri normativi che consentissero alle autorità, specie se situate in Stati membri o giurisdizioni diversi, di collaborare e coordinarsi per poter agire rapidamente e con risolutezza. Privi di tali strumenti e quadri di cooperazione e coordinamento, gli Stati membri sono stati costretti ad usare il denaro dei contribuenti per salvare gli enti finanziari, in modo da arginare il contagio e contenere il panico. Benché non beneficiarie dirette di sostegno finanziario pubblico straordinario nel corso della crisi, le CCP hanno tratto indirettamente beneficio dalle misure di salvataggio rivolte alle banche, che le hanno messe al riparo dagli effetti che avrebbero altrimenti subito se le banche non avessero adempiuto agli obblighi che avevano nei loro confronti. Un quadro di risanamento e risoluzione delle CCP è quindi necessario per evitare il ricorso al denaro dei contribuenti in caso di dissesto disordinato di una di esse.

    (7)L’obiettivo di un quadro credibile di risanamento e risoluzione è fare per quanto possibile in modo che le CCP predispongano misure per uscire dalle difficoltà finanziarie, mantenere le funzioni essenziali della CCP in dissesto o a rischio di dissesto liquidandone nel contempo le altre attività con procedura ordinaria di insolvenza e preservare la stabilità finanziaria riducendo nel contempo al minimo il costo del dissesto della CCP per i contribuenti. Il quadro di risanamento e risoluzione rafforza la prontezza delle CCP e delle autorità ad attenuare gli effetti degli stress finanziari e permette alle autorità di avere una visione più chiara del grado di preparazione delle CCP agli scenari di stress. Conferisce inoltre alle autorità i poteri che permettono loro di prepararsi alla potenziale risoluzione della CCP e di gestirne in modo coordinato il deterioramento, contribuendo così al buon funzionamento dei mercati finanziari.

    (8)Attualmente non vigono nell’Unione norme armonizzate sul risanamento e la risoluzione delle CCP. Alcuni Stati membri hanno già adottato modifiche normative che impongono alle CCP di redigere piani di risanamento e che introducono meccanismi atti a risolvere le CCP in dissesto. Vi sono inoltre fra gli Stati membri notevoli differenze sostanziali e procedurali sotto il profilo delle normative, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative che disciplinano l’insolvenza delle CCP. La mancanza di presupposti, poteri e procedure comuni per il risanamento e la risoluzione delle CCP rischia di costituire un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di intralciare la cooperazione tra le autorità nazionali che si trovano ad affrontare il dissesto di una CCP e ad applicare appropriati meccanismi di allocazione delle perdite nei confronti dei relativi partecipanti, nell’Unione e nel mondo. Questo vale in particolare quando, per via del diverso approccio seguito, le autorità nazionali non dispongono del medesimo grado di controllo o della stessa capacità di procedere alla risoluzione delle CCP. Le diversità fra i regimi di risanamento e risoluzione possono influire sulle CCP e sui relativi partecipanti in misura diversa nei vari Stati membri, potenzialmente falsando la concorrenza nel mercato interno. La mancanza di norme e strumenti comuni per gestire le difficoltà o il dissesto in cui versa una CCP può incidere sulla scelta del partecipante quanto alla compensazione e sulla scelta della CCP quanto al luogo di stabilimento, impedendo quindi alle CCP di godere appieno delle libertà fondamentali riconosciute loro nel mercato unico. Questo potrebbe a sua volta scoraggiare i partecipanti dall’oltrepassare le frontiere nel mercato interno per accedere alle CCP e ostacolare un’ulteriore integrazione dei mercati dei capitali in Europa. È pertanto necessario che in tutti gli Stati membri vigano norme comuni in materia di risanamento e risoluzione così che le CCP possano esercitare le libertà garantite loro dal mercato interno senza subire limitazioni derivanti dalla capacità finanziaria degli Stati membri e delle relative autorità di gestire i dissesti delle CCP.

    (9)La revisione del quadro normativo applicabile alle banche e ad altri enti finanziari effettuata nella scia della crisi, in particolare l’inasprimento dei requisiti patrimoniali e di riserve di liquidità delle banche, il miglioramento degli strumenti di politica macroprudenziale e le norme esaustive in materia di risanamento e risoluzione delle banche, ha ridotto la probabilità di crisi in futuro e migliorato la resilienza di tutti gli enti finanziari e le infrastrutture di mercato, CCP comprese, allo stress economico, sia esso provocato da perturbazioni sistemiche o da eventi specifici a un singolo ente. Dal 1º gennaio 2015 si applica in tutti gli Stati membri un regime di risanamento e risoluzione per le banche a norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 20 .

    (10)Muovendo dalla linea seguita per le banche, le autorità degli Stati membri dovrebbero essere preparate e disporre di strumenti di risanamento e di risoluzione adeguati a gestire le situazioni che comportano il dissesto di CCP. Date tuttavia le differenze che le separano per funzioni e modelli aziendali, banche e CCP presentano rischi diversi. Sono quindi necessari strumenti e poteri specifici per le ipotesi di dissesto di una CCP, sia esso provocato dal dissesto dei partecipanti diretti o scaturito da eventi diversi dall’inadempimento.

    (11)La forma del regolamento è necessaria per integrare e sviluppare l’impostazione varata con il regolamento (UE) n. 648/2012, che prevede requisiti prudenziali uniformi applicabili alle CCP. Stabilire in una direttiva gli obblighi relativi al risanamento e alla risoluzione potrebbe determinare incoerenze dovute alla potenziale adozione di normative nazionali divergenti su una materia altrimenti disciplinata da atti dell’Unione direttamente applicabili e contraddistinta sempre più dalla prestazione transfrontaliera dei servizi delle CCP. Anche in materia di risanamento e risoluzione delle CCP è pertanto opportuno adottare norme uniformi direttamente applicabili.

    (12)In un’ottica di coerenza con la normativa dell’Unione vigente in materia di servizi finanziari e al fine di garantire il più alto livello possibile di stabilità finanziaria in tutta l’Unione, il regime di risanamento e risoluzione dovrebbe applicarsi a tutte le CCP soggette ai requisiti prudenziali previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012, che abbiano o no l’autorizzazione bancaria. L’insolvenza di una CCP appartenente a un gruppo potrebbe influire rapidamente sulla solvibilità dell’intero gruppo e causare ulteriore instabilità finanziaria. Non necessariamente il gruppo di cui la CCP fa parte dev’essere assoggettato al regime completo, ma talune disposizioni dovrebbero applicarsi anche all’impresa madre quando la loro applicazione a tale livello migliora l’efficacia del risanamento e della risoluzione. È pertanto opportuno conferire alle autorità poteri mirati di azione nei confronti delle imprese madri, al fine di assicurare l’efficacia del risanamento e della risoluzione della CCP e diminuire le possibilità di contagio di altre componenti del gruppo.

    (13)Ai fini dell’efficacia ed efficienza delle azioni di risoluzione e in linea con gli obiettivi della risoluzione, gli Stati membri dovrebbero affidare le funzioni e i compiti legati alla risoluzione ad autorità amministrative pubbliche o autorità investite di poteri amministrativi pubblici. Dovrebbero altresì garantire che alle autorità di risoluzione siano destinate risorse adeguate. Se lo Stato membro nomina autorità di risoluzione l’autorità responsabile della vigilanza prudenziale sulle CCP, è opportuno adottare adeguate disposizioni strutturali per separare le funzioni di vigilanza da quelle di risoluzione, in modo da scongiurare conflitti di interessi e il rischio di acquiescenza normativa.

    (14)Date le conseguenze che il dissesto di una CCP e gli interventi che ne conseguono possono avere per il sistema finanziario e per l’economia di uno Stato membro nonché l’eventualità di dover in ultima istanza utilizzare fondi pubblici per risolvere una crisi, i ministeri delle finanze o altri ministeri competenti degli Stati membri dovrebbero essere implicati da vicino, sin dalle fasi iniziali, nella procedura di risanamento e risoluzione.

    (15)Poiché spesso la CCP presta servizi in tutta l’Unione, l’efficacia del risanamento e della risoluzione presuppone una collaborazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione nell’ambito di collegi di vigilanza e di risoluzione, specie nei preparativi del risanamento e della risoluzione. Le fasi preparatorie in questione riguardano la valutazione dei piani di risanamento redatti dalle CCP, la predisposizione e l’aggiornamento dei piani di risoluzione e il superamento degli impedimenti alla risolvibilità.

    (16)Nella risoluzione delle CCP è opportuno raggiungere un equilibrio fra, da un lato, la necessità di procedure consone all’urgenza della situazione e funzionali al raggiungimento di soluzioni efficaci, eque e tempestive e, dall’altro, l’esigenza di preservare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri in cui la CCP presta servizi. A tal fine, le autorità che, per ambito di competenza, potrebbero essere interessate dal dissesto della CCP dovrebbero confrontarsi nell’ambito del collegio di risoluzione. Allo stesso modo, le pertinenti autorità di paesi terzi dovrebbero essere invitate, quando necessario, a partecipare ai collegi di risoluzione in veste di osservatrici al fine di assicurare un periodico scambio di opinioni e un coordinamento con esse. Le autorità dovrebbero tener sempre conto dell’impatto delle loro decisioni sulla stabilità finanziaria negli Stati membri in cui la CCP svolge attività essenziali o importanti per i mercati finanziari locali, compresi quelli in cui sono ubicati i partecipanti diretti e quelli in cui sono stabilite le sedi di negoziazione e le infrastrutture del mercato finanziario collegate.

    (17)L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), per preparare le decisioni collegate ai compiti ad essa assegnati coinvolgendovi pienamente l’Autorità bancaria europea (ABE) e i suoi membri, dovrebbe costituire al suo interno un comitato di risoluzione, invitando le pertinenti autorità competenti dell’ABE a parteciparvi in veste di osservatrici.

    (18)Per affrontare efficacemente e in modo proporzionato il potenziale dissesto di una CCP, le autorità dovrebbero esercitare i poteri di risanamento e di risoluzione di cui sono investite tenendo conto di una serie di fattori caratterizzanti la CCP, quali natura dell’attività, struttura dell’azionariato, forma giuridica, profilo di rischio, dimensioni, status giuridico e interconnessioni con il sistema finanziario. Le autorità dovrebbero inoltre valutare la probabilità che il dissesto e la successiva liquidazione della CCP con procedura ordinaria di insolvenza abbiano un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti finanziari o sull’economia in generale.

    (19)Ai fini di una gestione efficace delle CCP in dissesto, è opportuno conferire alle autorità il potere d’imporre misure preparatorie alla CCP. È opportuno stabilire una norma minima circa il contenuto e le informazioni da includere nei piani di risanamento, in modo che nell’Unione tutte le CCP dispongano di piani di risanamento sufficientemente dettagliati su cui fare affidamento in caso di difficoltà finanziarie. Tali piani dovrebbero basarsi su ipotesi realistiche valide in una serie di scenari che vanno dal favorevole allo sfavorevole, comprese le ipotesi di deterioramento causato da un evento di inadempimento e da un evento diverso dall’inadempimento. Il piano di risanamento dovrebbe costituire parte integrante del regolamento operativo della CCP stabilito per contratto con i partecipanti diretti. Il regolamento operativo dovrebbe prevedere altresì disposizioni atte a garantire l’esercitabilità delle misure di risanamento delineate nel piano in tutti gli scenari. I piani di risanamento non dovrebbero presupporre l’accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né esporre i contribuenti al rischio di perdite.

    (20)La CCP dovrebbe preparare e aggiornare periodicamente il piano di risanamento. L’obbligo di preparare un piano di risanamento dovrebbe essere applicato proporzionalmente, tenendo conto della rilevanza sistemica della CCP e delle sue interconnessioni con il sistema finanziario. In questo contesto la fase del risanamento dovrebbe iniziare quando è riscontrato un deterioramento significativo della situazione finanziaria della CCP o un rischio di violazione dei requisiti prudenziali imposti dal regolamento (UE) n. 648/2012. Queste situazioni dovrebbero risultare dal raffronto con un sistema di indicatori qualitativi e quantitativi inclusi nel piano di risanamento.

    (21)La CCP dovrebbe presentare il piano di risanamento alle autorità competenti e al collegio delle autorità di vigilanza istituito a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 ai fini di una valutazione completa, che assumerà la forma di una decisione congiunta del collegio. La valutazione dovrebbe indicare se il piano è completo e se è effettivamente in grado di ripristinare tempestivamente la sostenibilità economica della CCP, anche in periodi di grave stress finanziario.

    (22)Il piano di risanamento dovrebbe illustrare compiutamente le azioni che la CCP si ripromette di intraprendere per risolvere l’eventuale problema delle obbligazioni in essere non bilanciate, delle perdite non coperte, della carenza di liquidità o dell’inadeguatezza del capitale, così come le azioni atte a ricostituire le risorse finanziarie prefinanziate esaurite e gli accordi in materia di liquidità, al fine di recuperare la sostenibilità economica e di poter continuare a soddisfare i requisiti per l’autorizzazione.

    (23)Le CCP dovrebbero evitare discriminazioni nei piani e assicurare che questi siano equilibrati in termini di effetti e incentivi generati. Nessun partecipante diretto o cliente dovrebbe risultarne svantaggiato in modo sproporzionato. A norma del regolamento (UE) n. 648/2012, la CCP dovrebbe assicurare in particolare che i partecipanti diretti abbiano un’esposizione limitata nei suoi confronti. Le CCP dovrebbero assicurare che tutti i pertinenti portatori d’interesse siano consultati sul piano di risanamento, mediante la partecipazione al comitato dei rischi della CCP e il coinvolgimento nella predisposizione del piano stesso.

    (24)Il regolamento operativo dovrebbe prevedere disposizioni contrattuali che permettono alla CCP, se necessario, di applicare le opzioni di risanamento ai contratti o attività disciplinati dal diritto di un paese terzo o ai soggetti basati in paesi terzi.

    (25)Se la CCP non presenta un piano di risanamento adeguato, le autorità competenti dovrebbero poterle imporre l’adozione delle misure necessarie per colmare le lacune sostanziali, così che la CCP riesca a rafforzarsi nell’attività e, in caso di dissesto, a ripristinare il capitale o ribilanciare il portafoglio. Questo potere dovrebbe consentire alle autorità competenti d’intervenire preventivamente, per quanto necessario per colmare le lacune e conseguire così gli obiettivi di stabilità finanziaria.

    (26)La pianificazione della risoluzione è una componente essenziale di una risoluzione efficace. I piani dovrebbero essere redatti dall’autorità di risoluzione della CCP e stabiliti di comune accordo dalle pertinenti autorità del collegio di risoluzione. Le autorità dovrebbero disporre di tutte le informazioni necessarie per individuare le funzioni essenziali e assicurarne la continuità. Il contenuto del piano di risoluzione dovrebbe tuttavia essere proporzionato alla rilevanza sistemica della CCP e basarsi, tra l’altro, sulle informazioni da questa comunicate.

    (27)In base alla valutazione della risolvibilità, le autorità di risoluzione dovrebbero avere il potere di imporre, direttamente o indirettamente attraverso l’autorità competente, modifiche della struttura e dell’organizzazione della CCP e di prendere le misure necessarie e proporzionate per ridurre o eliminare gli impedimenti sostanziali all’attivazione degli strumenti di risoluzione e assicurare la risolvibilità.

    (28)Con riferimento ai piani di risoluzione e alle valutazioni della risolvibilità prevale sulle considerazioni di vigilanza corrente la necessità di accelerare le azioni di ristrutturazione e di assicurarne la celerità, per garantire la continuità delle funzioni essenziali della CCP e preservare la stabilità finanziaria. Se i membri del collegio di risoluzione sono in disaccordo sulle decisioni da adottare riguardo al piano di risoluzione della CCP, alla valutazione della risolvibilità della CCP e all’eliminazione degli impedimenti che la ostacolano, l’ESMA dovrebbe fungere da mediatore in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010. La mediazione vincolante dell’ESMA dovrebbe comunque essere esaminata preventivamente da un comitato interno dell’ESMA stessa, dato che i suoi membri hanno in diversi Stati membri competenze in materia di mantenimento della stabilità finanziaria e di vigilanza sui partecipanti diretti. È opportuno invitare talune autorità competenti ai sensi del regolamento istitutivo dell’ABE a partecipare in veste di osservatrici al comitato interno dell’ESMA, poiché assolvono funzioni analoghe a norma della direttiva 2014/59/UE. La mediazione vincolante non dovrebbe impedire, in altri casi, la mediazione non vincolante condotta in conformità dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    (29)Se utile ai fini di un risanamento e una risoluzione ordinati, le autorità competenti e di risoluzione dovrebbero indicare misure specifiche con riguardo a un’impresa madre. In funzione della struttura del gruppo di appartenenza, può risultare necessario stabilire nel piano di risanamento della CCP le condizioni che determinano l’erogazione alla CCP di sostegno finanziario, garanzie o altre forme di sostegno operativo da parte dell’impresa madre o di un’altra componente dello stesso gruppo. Assicurando la trasparenza su questo tipo di accordi si attenuerebbero i rischi per la liquidità e la solvibilità della componente del gruppo che eroga sostegno alla CCP che versa in difficoltà finanziarie. La modifica di tali accordi dovrebbe essere considerata una modifica sostanziale che implica la revisione del piano di risanamento.

    (30)Data la delicatezza delle informazioni ivi contenute, i piani di risanamento e di risoluzione dovrebbero obbedire ad adeguate disposizioni in materia di riservatezza.

    (31)Le autorità competenti dovrebbero trasmettere i piani di risanamento e le relative modifiche alle pertinenti autorità di risoluzione, le quali dovrebbero a loro volta inoltrare piani di risoluzione e modifiche alle autorità competenti, in modo che tutte le autorità pertinenti siano tenute sempre perfettamente informate.

    (32)Per preservare la stabilità finanziaria è necessario che le autorità competenti siano in grado di sanare il deterioramento della situazione finanziaria ed economica di una CCP prima che questa giunga a un punto tale per cui non vi siano alternative alla risoluzione, o imporre alla CCP un cambiamento di rotta se le azioni che compie compromettono la stabilità finanziaria generale. È opportuno pertanto conferire alle autorità competenti poteri di intervento precoce che permettano di scongiurare o ridurre al minimo gli effetti negativi sulla stabilità finanziaria che potrebbero conseguire dall’applicazione di determinate misure da parte della CCP. I poteri di intervento precoce dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti in aggiunta ai poteri previsti dal diritto nazionale degli Stati membri o dal regolamento (UE) n. 648/2012 per le situazioni diverse da quelle considerate intervento precoce.

    (33)Nelle fasi di risanamento e di intervento precoce gli azionisti dovrebbero conservare tutti i loro diritti. Ne dovrebbero invece essere privati, almeno parzialmente, una volta che la CCP sia posta in risoluzione.

    (34)Il quadro di risoluzione dovrebbe prevedere un avvio tempestivo della procedura prima che si manifesti l’insolvenza della CCP. La CCP dovrebbe essere considerata in dissesto o a rischio di dissesto quando viola o rischia di violare in un prossimo futuro i requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione, quando il risanamento non è riuscito a ripristinarne la sostenibilità economica, quando le sue attività sono o rischiano di essere in un prossimo futuro inferiori alle passività, quando non è o rischia di non essere in un prossimo futuro in grado di pagare i debiti alla scadenza o quando necessita di sostegno finanziario pubblico straordinario. La mera circostanza che la CCP non soddisfi tutti i requisiti per l’autorizzazione non dovrebbe tuttavia giustificare di per sé l’avvio della procedura di risoluzione.

    (35)L’erogazione di assistenza di liquidità di emergenza da parte della banca centrale (laddove disponibile) non dovrebbe costituire una prova del fatto che la CCP non è o rischia di non essere in un prossimo futuro in grado di pagare le passività alla scadenza. Per preservare la stabilità finanziaria, specialmente in caso di carenza sistemica di liquidità, le garanzie dello Stato sugli strumenti di liquidità forniti da banche centrali o le garanzie dello Stato sulle passività di nuova emissione volte a rimediare a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro non dovrebbero attivare il quadro di risoluzione quando sono soddisfatte determinate condizioni.

    (36)Se sussistono i presupposti per la risoluzione, l’autorità di risoluzione della CCP dovrebbe disporre di un complesso armonizzato di strumenti e poteri di risoluzione. Questi dovrebbero essere attivati o esercitati in base a presupposti, obiettivi e principi generali comuni. Gli ulteriori strumenti e poteri attivati o esercitati dalle autorità di risoluzione dovrebbero essere conformi ai principi e agli obiettivi della risoluzione. In particolare, l’attivazione o l’esercizio non dovrebbe interferire nella risoluzione efficace dei gruppi transfrontalieri.

    (37)Gli obiettivi primi della risoluzione dovrebbero essere garantire la continuità delle funzioni essenziali, scongiurare effetti negativi sulla stabilità finanziaria e tutelare le finanze pubbliche riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario per le CCP in dissesto.

    (38)È opportuno mantenere le funzioni essenziali della CCP in dissesto, seppur ristrutturandole con i necessari cambiamenti della direzione, mediante l’attivazione degli strumenti di risoluzione in situazione di continuità operativa e ricorrendo, per quanto possibile, a fondi privati. Varie soluzioni sarebbero percorribili a tal fine: vendita o fusione con un terzo solvente, ristrutturazione o riduzione del valore dei contratti e delle passività della CCP mediante allocazione delle perdite e delle posizioni ovvero riduzione del valore delle azioni o riduzione e conversione dei titoli di debito in titoli di capitale per effettuare una ricapitalizzazione. In linea con questo obiettivo, prima di tali interventi l’autorità di risoluzione dovrebbe vagliare la possibilità di dare esecuzione alle obbligazioni contrattuali esistenti e in sospeso della CCP analogamente a come sarebbero attivate nella procedura ordinaria di insolvenza.

    (39)È necessario agire rapidamente e con risolutezza per sostenere la fiducia del mercato e ridurre al minimo il contagio. Non appena sussistono i presupposti per la risoluzione, nel pubblico interesse l’autorità di risoluzione della CCP non dovrebbe tardare ad avviare un’azione opportuna e coordinata di risoluzione. È possibile che il dissesto della CCP si verifichi in circostanze che impongono una reazione immediata dell’autorità di risoluzione. È pertanto opportuno consentire a tale autorità di avviare un’azione di risoluzione a prescindere dal fatto che la CCP attui provvedimenti di risanamento ovvero senza dover prima esercitare i poteri di intervento precoce.

    (40)Nell’avviare le azioni di risoluzione l’autorità di risoluzione della CCP dovrebbe tenere conto delle misure previste nel piano di risoluzione elaborato in seno al collegio di risoluzione e applicarle, a meno che non ritenga che, alla luce delle specifiche circostanze, gli obiettivi della risoluzione possano essere raggiunti più efficacemente con azioni non previste in detto piano. L’autorità di risoluzione dovrebbe informare prontamente il collegio di risoluzione delle azioni di risoluzione che intende avviare, specie se si discostano dal piano.

    (41)L’ingerenza nei diritti di proprietà dovrebbe essere proporzionata al rischio per la stabilità finanziaria. Gli strumenti di risoluzione dovrebbero essere pertanto applicati soltanto alle CCP che presentano i presupposti per la risoluzione, in particolare quando risulta necessario per perseguire l’obiettivo della stabilità finanziaria nel pubblico interesse. Poiché gli strumenti e i poteri di risoluzione possono interferire nei diritti degli azionisti, dei partecipanti al sistema e dei creditori, l’azione di risoluzione dovrebbe essere avviata soltanto quando è necessaria nel pubblico interesse e l’ingerenza in tali diritti dovrebbe essere compatibile con la Carta. In particolare, quando creditori della stessa categoria sono trattati in maniera diversa nell’azione di risoluzione, le differenze dovrebbero essere giustificate dal pubblico interesse e proporzionate al rischio sostenuto e non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, a motivo della cittadinanza.

    (42)Gli azionisti, i partecipanti al sistema e i creditori non dovrebbero subire perdite maggiori di quelle che avrebbero subito se l’autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei loro confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Se le attività della CCP in risoluzione sono cedute solo in parte a un acquirente privato o a una CCP-ponte, è opportuno liquidare con procedura ordinaria di insolvenza la parte restante della CCP in risoluzione.

    (43)Per tutelare i diritti di azionisti, controparti e creditori è opportuno stabilire obblighi chiari riguardo alla valutazione delle attività e delle passività della CCP e alla valutazione del trattamento che azionisti e creditori avrebbero ricevuto se l’autorità di risoluzione non avesse avviato l’azione di risoluzione. Dovrebbe essere possibile iniziare la valutazione già nella fase del risanamento. Prima dell’avvio dell’azione di risoluzione si dovrebbe effettuare una valutazione equa e realistica delle attività e delle passività della CCP. Il diritto di impugnare la valutazione dovrebbe essere possibile soltanto se coinvolge anche la decisione di risoluzione. In determinati casi è inoltre opportuno procedere a un raffronto a posteriori, ossia successivo all’attivazione degli strumenti di risoluzione, fra il trattamento riservato in concreto a azionisti e creditori e quello che avrebbero ricevuto se l’autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei loro confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In taluni casi gli azionisti e i creditori dovrebbero avere diritto a ricevere una somma equivalente alla differenza quando, a titolo di pagamento o di risarcimento per le loro pretese, hanno ricevuto un importo inferiore a quello che avrebbero ottenuto se l’autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei loro confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Contrariamente a quanto previsto per la valutazione precedente l’azione di risoluzione, dovrebbe essere possibile contestare tale raffronto anche separatamente dalla decisione di risoluzione. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di stabilire la procedura secondo cui corrispondere ad azionisti e creditori le differenze di trattamento constatate.

    (44)Ai fini di una risoluzione efficace, il processo di valutazione dovrebbe stabilire con la massima precisione possibile le perdite da allocare per permettere alla CCP di ribilanciare il portafoglio delle posizioni in essere e assolvere le obbligazioni di pagamento. La valutazione delle attività e passività della CCP in dissesto dovrebbe basarsi su ipotesi eque, prudenti e realistiche assunte al momento dell’attivazione degli strumenti di risoluzione. Nella valutazione, il valore delle passività non dovrebbe però essere influenzato dalla situazione finanziaria della CCP. Le autorità di risoluzione dovrebbero poter procedere, in situazioni di urgenza, a una valutazione rapida delle attività e passività della CCP in dissesto. Si tratterebbe di una valutazione provvisoria, valida fino al momento in cui è effettuata una valutazione indipendente.

    (45)All’avvio della risoluzione dovrebbero essere assolte le obbligazioni contrattuali in essere previste dal regolamento operativo delle CCP, compresi i provvedimenti di risanamento in corso, salvo se l’esercizio di un diverso strumento o potere di risoluzione risulti più adatto per scongiurare effetti negativi sulla stabilità finanziaria o per assicurare tempestivamente la continuità delle funzioni essenziali della CCP. Le perdite dovrebbero quindi essere assorbite dagli strumenti del capitale regolamentare e dovrebbero essere allocate agli azionisti nei limiti della loro capacità mediante cancellazione o cessione delle partecipazioni ovvero mediante una forte diluizione. Se tali strumenti si rivelano insufficienti, l’autorità di risoluzione dovrebbe avere il potere di ridurre per quanto necessario, senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria in generale, il valore del debito subordinato non garantito e delle passività non garantite di primo rango secondo l’ordine previsto dal diritto fallimentare nazionale applicabile.

    (46)Se i provvedimenti di risanamento attuati dalla CCP non sono riusciti ad arginare le perdite, a ristabilire l’equilibrio con un portafoglio bilanciato delle posizioni in essere o a ricostituire nella totalità le risorse prefinanziate ovvero se l’autorità di risoluzione ha stabilito che l’attuazione di tali provvedimenti da parte della CCP comprometterebbe la stabilità finanziaria, l’autorità dovrebbe esercitare i poteri di allocazione delle perdite e delle posizioni disponendo l’allocazione delle perdite residue, il riequilibrio della posizione della CCP e la ricostituzione delle risorse prefinanziate richieste mediante la prosecuzione dell’uso degli strumenti previsti nel regolamento operativo della CCP o mediante altre azioni.

    (47)Le autorità di risoluzione dovrebbero provvedere a che i costi della risoluzione della CCP siano ridotti al minimo e che i creditori della stessa categoria ricevano pari trattamento. Se nell’azione di risoluzione i creditori della stessa categoria sono trattati in maniera diversa, le differenze dovrebbero essere giustificate dal pubblico interesse e non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, a motivo della cittadinanza o per altre ragioni.

    (48)Gli strumenti di risoluzione dovrebbero essere sfruttati al massimo prima di un’eventuale iniezione di capitale del settore pubblico ovvero di un equivalente sostegno finanziario pubblico straordinario a favore della CCP. Il ricorso al sostegno finanziario pubblico a favore della risoluzione di CCP in dissesto dovrebbe rispettare le applicabili disposizioni in materia di aiuti di Stato.

    (49)Un regime di risoluzione efficace dovrebbe ridurre al minimo i costi della risoluzione di una CCP in dissesto sostenuti dai contribuenti. Dovrebbe assicurare anche che le CCP siano risolvibili senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria. Gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni permettono di conseguire tale obiettivo garantendo che gli azionisti e le controparti comprese fra i creditori della CCP in dissesto subiscano perdite adeguate e si facciano carico di una quota adeguata dei costi derivanti dal dissesto della CCP. Detti strumenti rafforzano pertanto per gli azionisti e le controparti delle CCP l’incentivo a vigilare sulla solidità della CCP in situazioni di normalità, in linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria 21 .

    (50)Per offrire alle autorità di risoluzione la necessaria flessibilità nell’allocazione delle perdite e delle posizioni alle controparti in varie situazioni, è opportuno consentire loro di applicare gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni sia nell’intento di mantenere l’operatività della CCP in dissesto sia nel caso in cui i servizi essenziali sono trasferiti a una CCP-ponte o a un terzo e la parte restante della CCP cessa l’operatività ed è liquidata.

    (51)Quando gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni sono applicati nell’intento di ripristinare la sostenibilità economica della CCP in dissesto per consentirne la continuità operativa, la risoluzione dovrebbe essere accompagnata dalla sostituzione della direzione, salvo se la sua permanenza in carica è opportuna e necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione e, successivamente, per ristrutturare la CCP e le relative attività in modo da eliminare i motivi del dissesto. La ristrutturazione dovrebbe essere realizzata mediante l’attuazione di un piano di riorganizzazione aziendale, il quale dovrebbe essere compatibile con l’eventuale piano di ristrutturazione che la CCP potrebbe essere tenuta a presentare in applicazione della disciplina degli aiuti di Stato.

    (52)Gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni dovrebbero essere applicati per ribilanciare il portafoglio della CCP, arginare le ulteriori perdite e reperire risorse supplementari che concorrano a ricapitalizzare la CCP e a ricostituirne le risorse prefinanziate. Per essere efficaci e raggiungere gli obiettivi ricercati tali strumenti dovrebbero poter essere applicati a una gamma il più possibile ampia di contratti che generano passività non garantite o che determinano un portafoglio sbilanciato per la CCP in dissesto. Dovrebbero prevedere la possibilità di mettere all’asta fra gli altri partecipanti diretti le posizioni degli inadempienti; di procedere a un’allocazione obbligatoria di tali posizioni se all’avvio della risoluzione non sono state esaurite le modalità volontarie disposte nel piano di risanamento; di rompere parzialmente o in toto i contratti dei partecipanti diretti inadempimenti, delle linee di prodotto e della CCP; di applicare ulteriori scarti di garanzia ai margini di variazione in uscita; di attivare le rimanenti richieste di liquidità previste dai piani di risanamento; di attivare altre richieste di liquidità destinate specificamente all’autorità di risoluzione; di ridurre il valore degli strumenti di capitale e dei titoli di debito emessi dalla CCP, o di altre passività non garantite, e convertire i titoli di debito in azioni.

    (53)In determinate situazioni le autorità di risoluzione dovrebbero poter escludere, integralmente o parzialmente, taluni contratti dall’allocazione delle perdite e delle posizioni. Quando si applicano le esclusioni, il livello di perdita o di esposizione applicato agli altri contratti può essere aumentato per tenerne conto, fatto salvo il rispetto del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato.

    (54)Quando gli strumenti di risoluzione sono stati usati per trasferire le funzioni essenziali o l’attività economicamente sostenibile della CCP a un soggetto sano, quale un acquirente del settore privato o una CCP-ponte, la parte restante della CCP dovrebbe essere liquidata entro un termine appropriato, tenuto conto della necessità che la CCP in dissesto presti all’acquirente o alla CCP-ponte i servizi o l’assistenza che gli consentono di svolgere le attività o di prestare i servizi acquisiti in virtù di tale trasferimento.

    (55)Lo strumento della vendita dell’attività d’impresa dovrebbe consentire alle autorità di vendere la CCP o rami della sua attività a uno o più acquirenti senza il consenso dei soci. Nell’applicare tale strumento le autorità dovrebbero disporre una commercializzazione aperta, trasparente e non discriminatoria della CCP o dei rami della sua attività, puntando comunque a ottenere il prezzo di vendita più alto possibile.

    (56)I proventi netti derivanti dalla cessione delle attività o passività della CCP in risoluzione nel contesto dello strumento della vendita dell’attività d’impresa dovrebbero andare a beneficio del soggetto che rimane sottoposto alla procedura di liquidazione. I proventi netti derivanti dalla cessione di partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione nel contesto dello strumento della vendita dell’attività d’impresa dovrebbero andare a beneficio degli azionisti. I proventi dovrebbero essere calcolati al netto dei costi indotti dal dissesto della CCP e dalla procedura di risoluzione.

    (57)Perché la vendita dell’attività d’impresa sia tempestiva e per salvaguardare la stabilità finanziaria, è opportuno effettuare la valutazione dell’acquirente di una partecipazione qualificata in tempi che non ritardino l’applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa.

    (58)È probabile che le informazioni concernenti la commercializzazione della CCP in dissesto e le trattative con i potenziali acquirenti prima dell’applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa siano di rilevanza sistemica. A salvaguardia della stabilità finanziaria è importante che la divulgazione al pubblico di tali informazioni, prevista dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 , possa essere ritardata per il tempo necessario a pianificare e strutturare la risoluzione della CCP, nel rispetto dei termini consentiti dal regime in materia di abusi di mercato.

    (59)In quanto CCP di proprietà, totalmente o parzialmente, di una o più autorità pubbliche o CCP controllata dall’autorità di risoluzione, la CCP-ponte dovrebbe avere come finalità principale quella di garantire che i partecipanti diretti e i clienti della CCP posta in risoluzione continuino a ricevere i servizi finanziari essenziali e che siano mantenute le attività finanziarie fondamentali. È opportuno gestire la CCP-ponte come un soggetto economicamente sostenibile in continuità operativa e rimetterla sul mercato quando ve ne siano i presupposti ovvero liquidarla se cessa di essere economicamente sostenibile.

    (60)Se in concreto non è disponibile nessun’altra opzione o se le varie opzioni si dimostrano insufficienti a salvaguardare la stabilità finanziaria, dovrebbe essere possibile, nel rispetto delle applicabili norme in materia di aiuti di Stato, un coinvolgimento pubblico sotto forma di sostegno al capitale o di proprietà pubblica temporanea, che comprenda la ristrutturazione dell’operatività della CCP e consenta di recuperare nel tempo dalla CCP i fondi mobilitati. Il ricorso agli strumenti pubblici di stabilizzazione prescinde dal ruolo che le banche centrali svolgono nell’erogazione di liquidità al sistema finanziario anche in periodi di stress. 

    (61)Affinché le autorità dell’Unione possano applicare gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni ai contratti conclusi con soggetti basati in paesi terzi, è opportuno inserire tale possibilità nel regolamento operativo della CCP.

    (62)Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di tutti i necessari poteri giuridici di cui è possibile l’esercizio, in diverse combinazioni, quando sono attivati gli strumenti di risoluzione. Dovrebbero essere inclusi i poteri seguenti: cedere partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività della CCP in dissesto a un altro soggetto, quale un’altra CCP o una CCP-ponte; ridurre o annullare le partecipazioni ovvero ridurre o convertire le passività della CCP in dissesto; ridurre il margine di variazione; dare esecuzione alle obbligazioni che i terzi hanno in essere nei confronti della CCP, comprese le richieste di liquidità e le allocazioni di posizioni; rompere parzialmente o in toto i contratti della CCP; sostituire la direzione; disporre una moratoria temporanea sul rimborso dei crediti. La CCP e i relativi membri del consiglio e dell’alta dirigenza dovrebbero continuare a dover rispondere civilmente o penalmente, secondo il diritto dello Stato membro, delle loro responsabilità per il dissesto della CCP.

    (63)Il quadro di risoluzione dovrebbe prevedere obblighi procedurali per assicurare che le azioni di risoluzione siano notificate nelle debite forme e rese pubbliche. Tuttavia, poiché è probabile che siano sensibili, le informazioni ottenute dalle autorità di risoluzione e dai loro consulenti professionali durante la procedura di risoluzione dovrebbero essere soggette a un efficace regime di riservatezza prima che la decisione di risoluzione sia resa pubblica. Occorre tenere conto del fatto che le informazioni sui contenuti e i particolari dei piani di risanamento e di risoluzione, nonché gli esiti delle relative valutazioni, possono avere conseguenze di ampia portata, soprattutto per le imprese interessate. È d’obbligo presumere che qualsiasi informazione su una decisione comunicata prima che questa sia presa, riguardi essa la sussistenza o meno dei presupposti per la risoluzione, l’attivazione di uno specifico strumento o l’avvio di una data azione nel corso della procedura, abbia ripercussioni sugli interessi pubblici e privati su cui l’azione agisce. Tuttavia, per produrre effetti negativi su una data CCP potrebbe bastare la notizia che l’autorità di risoluzione sta esaminando la sua situazione. Occorre quindi assicurare l’esistenza di meccanismi adeguati per mantenere riservate dette informazioni, ad esempio il contenuto e i particolari dei piani di risanamento e di risoluzione e gli esiti delle valutazioni effettuate in tale contesto.

    (64)Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di poteri accessori per garantire l’efficacia della cessione delle partecipazioni o dei titoli di debito e delle attività, diritti e passività. Ferme restando le salvaguardie applicabili, dovrebbero essere compresi il potere di rimuovere i diritti dei terzi dai titoli o attività ceduti e il potere di eseguire i contratti e assicurare la continuità degli accordi nei confronti del cessionario delle partecipazioni e attività cedute. Non dovrebbero tuttavia esserci ingerenze nel diritto dei dipendenti di sciogliere il contratto di lavoro. Dovrebbe restare impregiudicato anche il diritto di una parte di sciogliere il contratto che la lega alla CCP in risoluzione, o a un’altra componente del gruppo, per motivi diversi dalla risoluzione della CCP in dissesto. Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre del potere accessorio di ordinare alla CCP residua, liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, di prestare i servizi necessari per consentire alla CCP alla quale sono state cedute attività, contratti o partecipazioni in virtù dello strumento della vendita dell’attività d’impresa o dello strumento della CCP-ponte di svolgere la propria attività.

    (65)Ai sensi dell’articolo 47 della Carta le parti interessate hanno diritto a un giudice imparziale e a mezzi di ricorso efficaci nei confronti delle misure che le riguardano. Di conseguenza è opportuno prevedere il diritto di impugnare le decisioni prese dalle autorità di risoluzione.

    (66)L’azione di risoluzione avviata dalle autorità di risoluzione nazionali può comportare valutazioni economiche e un ampio margine di discrezionalità. Dette autorità sono specificamente dotate delle competenze necessarie per effettuare tali valutazioni e determinare il corretto uso del margine di discrezionalità. È quindi importante assicurare che le valutazioni economiche effettuate dalle autorità di risoluzione nazionali in tale contesto servano di base ai giudici nazionali che riesaminano le misure di gestione della crisi in questione.

    (67)Per contemplare le situazioni di estrema urgenza, e poiché la sospensione della decisione dell’autorità di risoluzione potrebbe interrompere la continuità delle funzioni essenziali, è necessario prevedere che l’impugnazione non abbia automaticamente effetto sospensivo sulla decisione contestata e che la decisione dell’autorità di risoluzione sia immediatamente esecutiva.

    (68)Inoltre, laddove necessario per tutelare i terzi che hanno acquistato in buona fede attività, contratti, diritti e passività della CCP in risoluzione in virtù dell’esercizio dei poteri in tal senso da parte delle autorità, e per assicurare la stabilità dei mercati finanziari, il diritto di impugnazione non dovrebbe incidere sui successivi atti amministrativi o operazioni conclusi in base a una decisione annullata. In tali casi, le misure correttive della decisione indebita dovrebbero pertanto limitarsi a riconoscere agli interessati il risarcimento dei danni subiti.

    (69)Poiché può essere necessario avviare con urgenza l’azione di risoluzione in presenza di gravi rischi per la stabilità finanziaria nello Stato membro e nell’Unione, è opportuno che la procedura prevista dal diritto nazionale per la domanda di omologazione preliminare da parte dell’autorità giudiziaria di una misura di gestione della crisi e l’esame di tale domanda in sede giudiziaria si svolgano celermente. Questo non pregiudica l’eventuale diritto delle parti interessate di chiedere al giudice di prescindere dalla decisione per un periodo limitato dopo che l’autorità di risoluzione ha preso la misura di gestione della crisi.

    (70)Nell’interesse di una risoluzione efficiente e per evitare conflitti di competenza, non deve essere aperta né portata avanti alcuna procedura ordinaria di insolvenza in relazione alla CCP in dissesto mentre l’autorità di risoluzione esercita i poteri o attiva gli strumenti di risoluzione, tranne che su iniziativa o con il consenso dell’autorità stessa. È utile e necessario sospendere, per un periodo limitato, determinati obblighi contrattuali, affinché l’autorità di risoluzione abbia il tempo di mettere in pratica gli strumenti di risoluzione. Ciò non dovrebbe tuttavia applicarsi agli obblighi della CCP in dissesto nei confronti dei sistemi designati ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 , delle altre controparti centrali e delle banche centrali. La direttiva 98/26/CE riduce i rischi connessi alla partecipazione a sistemi di pagamento e sistemi di regolamento titoli, in particolare riducendo le perturbazioni in caso di insolvenza di un partecipante a un tale sistema. Per assicurare che le tutele operino adeguatamente in situazione di crisi, mantenendo nel contempo un’adeguata certezza per gli operatori dei sistemi di pagamento e dei sistemi di regolamento titoli e per gli altri partecipanti al mercato, la misura di prevenzione della crisi o l’azione di risoluzione non dovrebbe essere considerata procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali previsti dal contratto. Non dovrebbero tuttavia essere compromessi il funzionamento del sistema designato ai sensi della direttiva 98/26/CE né il diritto alla tutela dei titoli dati in garanzia conferito dalla stessa direttiva.

    (71)Affinché, nel cedere attività e passività a un acquirente del settore privato o a una CCP-ponte, le autorità di risoluzione dispongano di un periodo sufficientemente lungo per individuare i contratti da cedere, potrebbe essere opportuno imporre limitazioni proporzionate dei diritti delle controparti di chiudere per close-out i contratti finanziari, anticiparli o scioglierli in altro modo prima del trasferimento. Tali limitazioni sarebbero necessarie per consentire alle autorità di ricavare un quadro veritiero dello stato patrimoniale della CCP in dissesto, senza le modifiche in termini di valore e contenuto che deriverebbero da un ampio esercizio dei meccanismi terminativi. Per limitare al minimo necessario l’interferenza nei diritti contrattuali delle controparti, la limitazione dei meccanismi terminativi dovrebbe applicarsi soltanto in relazione alla misura di prevenzione della crisi o all’azione di risoluzione, compreso qualsiasi evento direttamente connesso all’applicazione di tale misura, lasciando impregiudicati i meccanismi terminativi derivanti da qualsiasi altro inadempimento, compreso il mancato pagamento o versamento del margine.

    (72)Al fine di preservare gli accordi finanziari legittimi in caso di cessione di solo una parte delle attività, dei contratti, dei diritti e delle passività della CCP in dissesto, è opportuno introdurre meccanismi di salvaguardia per impedire la separazione, secondo il caso, di passività, diritti e contratti collegati. Questa limitazione di determinate prassi con riguardo ai contratti collegati e alle relative garanzie reali dovrebbe estendersi ai contratti con la stessa controparte assistiti da accordi di garanzia, contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, accordi di compensazione, accordi di netting per close-out e contratti di finanza strutturata. Quando si applica la salvaguardia, le autorità di risoluzione dovrebbero puntare a trasferire tutti i contratti collegati nell’ambito di un accordo protetto ovvero a lasciarli alla CCP residua in dissesto. Questa forma di salvaguardia dovrebbe garantire che i requisiti di capitale previsti dalla direttiva 2013/36/UE per le esposizioni incluse in un accordo di netting siano alterati solo minimamente.

    (73)Le CCP dell’UE servono partecipanti diretti e clienti ubicati in paesi terzi e, viceversa, le CCP dei paesi terzi servono partecipanti diretti e clienti ubicati nell’UE. Una risoluzione efficace delle CCP attive a livello internazionale implica una cooperazione tra le autorità degli Stati membri e quelle dei paesi terzi. A tal fine l’ESMA dovrebbe emanare orientamenti sul contenuto degli accordi di cooperazione che devono essere conclusi con le autorità dei paesi terzi. Gli accordi di cooperazione dovrebbero garantire l’efficacia della pianificazione, del processo decisionale e del coordinamento riguardo alle CCP attive a livello internazionale. In determinate circostanze le autorità di risoluzione nazionali dovrebbero riconoscere ed eseguire le procedure di risoluzione dei paesi terzi. La collaborazione dovrebbe riguardare anche le filiazioni delle CCP dell’Unione o dei paesi terzi, e i relativi partecipanti diretti e clienti.

    (74)Ai fini di un’armonizzazione coerente e di una tutela adeguata dei partecipanti al mercato in tutta l’Unione, è opportuno che, in base a progetti elaborati dall’ESMA, la Commissione adotti mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010, norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto delle modalità e procedure scritte per il funzionamento dei collegi di risoluzione, il contenuto dei piani di risoluzione e gli elementi d’interesse per lo svolgimento delle valutazioni.

    (75)È opportuno conferire alla Commissione la facoltà di sospendere, su richiesta dell’autorità di risoluzione di una CCP in risoluzione o dell’autorità competente di un partecipante diretto della CCP in risoluzione e previo parere non vincolante dell’ESMA, l’obbligo di compensazione imposto a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 648/2012 per determinate categorie di derivati OTC compensati dalla CCP in risoluzione. La sospensione dovrebbe essere disposta solo se necessaria per preservare la stabilità finanziaria e la fiducia del mercato, in particolare per scongiurare effetti di contagio ed impedire che le controparti e gli investitori si ritrovino con un’esposizione a rischi elevati e incerti nei confronti di una CCP. La Commissione dovrebbe decidere tenendo conto degli obiettivi della risoluzione e dei criteri del regolamento (UE) n. 648/2012 che determinano l’obbligo di compensazione per i derivati OTC per i quali è chiesta la sospensione. La sospensione dovrebbe essere temporanea, con possibilità di rinnovo. È del pari opportuno potenziare il ruolo del comitato dei rischi della CCP, previsto all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 648/2012, per incoraggiare ulteriormente le CCP a gestire i rischi in modo prudente e a migliorare la resilienza. I membri del comitato dei rischi dovrebbero poter informare l’autorità competente quando la CCP non segue il parere del loro comitato e i rappresentanti dei partecipanti diretti e dei clienti che siedono in tale comitato dovrebbero poter usare le informazioni ottenute per monitorare le loro esposizioni verso la CCP, sempre nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza. Le autorità di risoluzione delle CCP dovrebbero infine avere accesso a tutte le informazioni necessarie in possesso dei repertori di dati sulle negoziazioni. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 648/2012 e il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 .

    (76)Affinché le autorità di risoluzione delle CCP siano rappresentate in tutte le sedi pertinenti e affinché l’ESMA possa fruire di tutte le competenze necessarie per svolgere le funzioni relative al risanamento e alla risoluzione delle CCP, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1095/2010 per includere le autorità di risoluzione nazionali delle CCP nella gamma delle autorità competenti ai sensi di tale regolamento.

    (77)Per preparare le decisioni che l’ESMA deve adottare nell’assolvimento delle funzioni relative all’elaborazione dei progetti di norme tecniche sulle valutazioni ex ante ed ex post e sui collegi e piani di risoluzione, nonché relative all’elaborazione degli orientamenti sui presupposti per la risoluzione e sulla mediazione vincolante, e per garantire il pieno coinvolgimento dell’ABE e dei suoi membri nella preparazione di tali decisioni, l’ESMA dovrebbe costituire al suo interno un comitato di risoluzione, al quale dovrebbero essere invitate a partecipare in veste di osservatrici le pertinenti autorità competenti ai sensi del regolamento istitutivo dell’ABE.

    (78)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti, le libertà e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta, segnatamente il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

    (79)Quando adottano decisioni o avviano azioni in applicazione del presente regolamento, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero sempre tenere debitamente conto del relativo impatto sulla stabilità finanziaria e sulla situazione economica degli altri Stati membri e dovrebbero prendere in considerazione la significatività di ciascun partecipante diretto per il settore finanziario e l’economia dello Stato membro in cui è stabilito.

    (80)Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’armonizzazione delle norme e delle procedure di risoluzione delle CCP, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle conseguenze che il dissesto di una CCP può avere sull’intera Unione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (81)Per evitare incoerenze tra le disposizioni relative al risanamento e alla risoluzione delle CCP e il quadro giuridico in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, è opportuno differire l’applicazione del presente regolamento fino alla data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le misure di recepimento della [UP: inserire il riferimento alla direttiva che modifica la direttiva 2014/59/UE],

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I
    OGGETTO E DEFINIZIONI

    Articolo 1
    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le norme e procedure relative al risanamento e alla risoluzione delle controparti centrali (CCP) autorizzate a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e le norme relative agli accordi con i paesi terzi in materia di risanamento e risoluzione delle CCP.

    Articolo 2
    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    (1)“CCP”: la CCP come definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (2)“collegio di risoluzione”: il collegio costituito a norma dell’articolo 4;

    (3)“autorità di risoluzione”: l’autorità designata dallo Stato membro a norma dell’articolo 3;

    (4)“strumento di risoluzione”: uno degli strumenti di risoluzione di cui all’articolo 27, paragrafo 1;

    (5)“potere di risoluzione”: uno dei poteri di cui all’articolo 48;

    (6)“obiettivi della risoluzione”: gli obiettivi della risoluzione previsti all’articolo 21;

    (7)“autorità competente”: l’autorità designata dallo Stato membro a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (8)“piano di risoluzione”: il piano di risoluzione predisposto per la CCP a norma dell’articolo13;

    (9)“azione di risoluzione”: la decisione di sottoporre a risoluzione la CCP a norma dell’articolo 22, l’applicazione di uno strumento di risoluzione o l’esercizio di uno o più poteri di risoluzione;

    (10)“partecipante diretto”: il partecipante diretto come definito all’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (11)“impresa madre”: l’impresa madre come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

    (12)“CCP di paese terzo”: la CCP con sede legale stabilita in un paese terzo;

    (13)“accordo di compensazione” (set-off arrangement): l’accordo in virtù del quale due o più crediti od obbligazioni esistenti fra la CCP in risoluzione e una controparte possono compensarsi a vicenda;

    (14)“infrastruttura di mercato finanziario” (FMI): la controparte centrale, il depositario centrale di titoli, il repertorio di dati sulle negoziazioni, il sistema di pagamento o altro sistema definito e designato dallo Stato membro a norma dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE;

    (15)“cliente”: il cliente come definito all’articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (16)“CCP collegata”: la CCP con la quale è stato concluso un accordo di interoperabilità a norma del titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (17)“partecipanti al sistema”: i partecipanti diretti e i clienti;

    (18)“piano di risanamento”: il piano di risanamento predisposto e aggiornato dalla CCP a norma dell’articolo 9;

    (19)“consiglio”: l’organo di amministrazione o di sorveglianza, o entrambi, costituito conformemente al diritto societario nazionale a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (20)“collegio”: il collegio previsto all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (21)“capitale”: il capitale, comprese le partecipazioni, sottoscritto ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio 25 , se versato, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione; esso assorbe pienamente le perdite in situazione di ordinaria operatività e in caso di fallimento o liquidazione è subordinato a tutti gli altri crediti;

    (22)“linee di difesa in caso di inadempimento”: le linee di difesa in caso di inadempimento ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (23)“funzioni essenziali”: le attività, i servizi o le operazioni erogati a terzi esterni alla CCP la cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione in uno o più Stati membri di servizi essenziali per il sistema economico o la stabilità finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessità o dell’operatività transfrontaliera della CCP o del gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità delle attività, dei servizi o delle operazioni;

    (24)“gruppo”: l’impresa madre e le sue filiazioni;

    (25)“FMI collegata”: la CCP collegata o altra FMI con cui la CCP ha un accordo contrattuale;

    (26)“sostegno finanziario pubblico straordinario”: l’aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale configurerebbe un aiuto di Stato, fornito per mantenere o ripristinare la solidità, la liquidità o la solvibilità della CCP o del gruppo di cui la CCP fa parte;

    (27)“contratti finanziari”: i contratti e gli accordi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 100, della direttiva 2014/59/UE;

    (28)“procedura ordinaria di insolvenza”: la procedura collettiva di insolvenza che comporta la dismissione parziale o totale di un debitore e la nomina di un liquidatore o amministratore di norma applicabile alle CCP ai sensi del diritto nazionale, sia essa specifica per le CCP oppure applicabile in generale a qualsiasi persona fisica o giuridica;

    (29)“partecipazioni”: azioni, quote, altri strumenti che conferiscono la proprietà nonché titoli convertibili in – o che conferiscono il diritto di acquisire, o che rappresentano – azioni, quote o altre partecipazioni;

    (30)“autorità macroprudenziale nazionale designata”: l’autorità cui spetta la conduzione della politica macroprudenziale di cui alla raccomandazione B1 della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (CERS/2011/3);

    (31)“fondo di garanzia”: il fondo di garanzia in caso di inadempimento costituito dalla CCP a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (32)“risorse prefinanziate”: le risorse detenute dalla persona giuridica di cui questa può disporre liberamente;

    (33)“alta dirigenza”: la persona o le persone che dirigono di fatto l’attività della CCP e il membro esecutivo o i membri esecutivi del consiglio;

    (34)“repertorio di dati sulle negoziazioni”: il repertorio di dati sulle negoziazioni come definito all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 o all’articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ;

    (35)“disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione”: la disciplina istituita dagli articoli 107, 108 e 109 TFUE e i regolamenti e tutti gli atti dell’Unione, compresi orientamenti, comunicazioni e avvisi, stabiliti o adottati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, o dell’articolo 109 TFUE;

    (36)“titoli di debito”: le obbligazioni e altre forme non garantite di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito;

    (37)“richiesta di liquidità per la risoluzione”: la richiesta ai partecipanti diretti di erogare alla CCP liquidità in aggiunta alle risorse prefinanziate, emanata in forza dei poteri legali dei quali l’autorità di risoluzione è investita a norma dell’articolo 31;

    (38)“richiesta di liquidità”: la richiesta ai partecipanti diretti di erogare alla CCP liquidità in aggiunta alle risorse prefinanziate, emanata in forza di disposizioni contrattuali previste nel regolamento operativo della CCP;

    (39)“poteri di cessione”: i poteri, specificati all’articolo 48, paragrafo 1, lettera c) o d), di cedere azioni, quote, altre partecipazioni, titoli di debito, attività, diritti, obbligazioni o passività, ovvero qualsiasi combinazione degli stessi, trasferendoli dalla CCP in risoluzione a un cessionario;

    (40)“derivato”: il derivato come definito all’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (41)“accordo di netting”: l’accordo in virtù del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out per cui, al verificarsi di un evento determinante l’escussione della garanzia (comunque e ovunque definito), le obbligazioni delle parti sono anticipate di modo da diventare immediatamente esigibili oppure da estinguersi e, in entrambi i casi, sono convertite in un unico credito netto o da esso sostituite; la definizione comprende le “clausole di compensazione (netting) per close-out” come definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), punto i), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 27 e il “netting” come definito all’articolo 2, lettera k), della direttiva 98/26/CE;

    (42)“misura di prevenzione della crisi”: l’esercizio del potere di ordinare alla CCP di intervenire per colmare le carenze del piano di risanamento a norma dell’articolo 10, paragrafi 8 e 9, l’esercizio del potere di superare o eliminare gli impedimenti alla risolvibilità a norma dell’articolo 17 o l’applicazione di una misura d’intervento precoce a norma dell’articolo 19;

    (43)“meccanismi terminativi”: clausole che attribuiscono alle parti del contratto il diritto di scioglierlo, di anticiparlo o di chiuderlo per close-out, di compensare obbligazioni, anche secondo un meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione che consente la sospensione, la modifica o l’estinzione di un’obbligazione da parte di un contraente o che impedisce l’insorgere di un obbligazione prevista dal contratto;

    (44)“contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà”: il contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà come definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/47/CE;

    (45)“obbligazione garantita”: lo strumento di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 28 ;

    (46)“procedura di risoluzione in paese terzo”: l’azione avviata per gestire il dissesto della CCP di un paese terzo, ai sensi della legge di tale paese, che è comparabile, in termini di obiettivi e di risultati attesi, alle azioni di risoluzione di cui al presente regolamento;

    (47)“pertinenti autorità nazionali”: le autorità di risoluzione, le autorità competenti o i ministeri competenti designati a norma del presente regolamento o a norma dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE ovvero le altre autorità degli Stati membri con competenze in materia di attività, diritti, obbligazioni o passività delle CCP di paesi terzi che prestano servizi di compensazione nella loro giurisdizione;

    (48)“pertinente autorità di paese terzo”: l’autorità del paese terzo deputata allo svolgimento di funzioni comparabili a quelle affidate all’autorità di risoluzione o all’autorità competente in virtù del presente regolamento.



    TITOLO II
    Autorità, collegio di risoluzione e procedure

    Sezione I
    Autorità di risoluzione, collegi di risoluzione e ruolo delle autorità europee di vigilanza

    Articolo 3
    Designazione delle autorità di risoluzione e dei ministeri competenti

    1.Ciascuno Stato membro designa una o più autorità di risoluzione abilitate ad attivare gli strumenti di risoluzione e ad esercitare i poteri di risoluzione previsti dal presente regolamento.

    Sono autorità di risoluzione le banche centrali nazionali, i ministeri competenti, le autorità amministrative pubbliche o altre autorità investite di poteri amministrativi pubblici.

    2.L’autorità di risoluzione dispone delle competenze, delle risorse e della capacità operativa che le permettono di applicare le misure di risoluzione e di esercitare i suoi poteri con la celerità e la flessibilità necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

    3.Se l’autorità di risoluzione designata a norma del paragrafo 1 è deputata allo svolgimento di altre funzioni, lo Stato membro ne assicura l’indipendenza operativa e adotta ogni disposizione necessaria per evitare conflitti di interesse tra le funzioni affidatele in virtù del presente regolamento e tutte le altre.

    4.Il personale incaricato dello svolgimento delle funzioni affidate all’autorità di risoluzione in virtù del presente regolamento è strutturalmente separato da quello cui è deputato lo svolgimento delle altre funzioni dell’autorità ed è collocato in una linea gerarchica distinta.

    L’autorità di risoluzione adotta e rende pubbliche le norme interne che assicurano la separazione strutturale prevista al primo comma, comprese quelle che regolano il segreto d’ufficio e gli scambi d’informazioni fra le diverse aree funzionali.

    5.Ciascuno Stato membro designa un unico ministero incaricato dell’esercizio delle funzioni che il presente regolamento affida al ministero competente.

    6.Nello Stato membro in cui l’autorità di risoluzione è diversa dal ministero competente, l’autorità di risoluzione informa il ministero competente delle decisioni adottate a norma del presente regolamento.

    7.Salvo diversa disposizione del diritto nazionale, se le decisioni previste al paragrafo 6 hanno un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche, l’autorità di risoluzione ottiene l’approvazione del ministero competente prima di attuarle.

    8.Lo Stato membro notifica alla Commissione e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) la o le autorità di risoluzione designate a norma del paragrafo 1.

    9.Se lo Stato membro designa più di un’autorità di risoluzione a norma del paragrafo 1, la notifica prevista al paragrafo 8 indica:

    (a)i motivi della designazione multipla;

    (b)la ripartizione dei compiti e delle competenze fra le diverse autorità;

    (c)il modo in cui è assicurato il coordinamento tra le autorità;

    (d)l’autorità di risoluzione designata autorità di contatto ai fini della collaborazione e del coordinamento con le autorità omologhe degli altri Stati membri.

    10.L’ESMA pubblica l’elenco delle autorità di risoluzione e delle autorità di contatto notificate a norma del paragrafo 8.

    Articolo 4

    Collegi di risoluzione

    1.L’autorità di risoluzione costituisce, gestisce e presiede un collegio di risoluzione incaricato dell’esercizio delle funzioni previste agli articoli 13, 16 e 17 e della collaborazione e del coordinamento con le autorità omologhe dei paesi terzi.

    Il collegio di risoluzione costituisce per l’autorità di risoluzione e per le altre autorità pertinenti l’ambito nel quale esercitare le funzioni seguenti:

    (a)scambio di informazioni d’interesse per la predisposizione dei piani di risoluzione, per l’applicazione delle misure preparatorie e preventive e per la risoluzione;

    (b)predisposizione dei piani di risoluzione a norma dell’articolo 13;

    (c)valutazione della risolvibilità della CCP a norma dell’articolo 16;

    (d)individuazione, superamento ed eliminazione degli impedimenti alla risolvibilità delle CCP a norma dell’articolo 17;

    (e)coordinamento della comunicazione delle strategie e dei programmi di risoluzione al pubblico.

    2.Sono membri del collegio di risoluzione:

    (a)l’autorità di risoluzione della CCP;

    (b)l’autorità competente della CCP;

    (c)le autorità competenti e le autorità di risoluzione dei partecipanti diretti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (d)le autorità competenti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (e)le autorità competenti e le autorità di risoluzione delle CCP di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (f)le autorità competenti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (g)i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (h)le banche centrali di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (i)quando si applica l’articolo 8, paragrafo 4, l’autorità competente dell’impresa madre;

    (j)quando non è l’autorità di risoluzione di cui alla lettera a), il ministero competente;

    (k)l’ESMA;

    (l)l’Autorità bancaria europea (ABE).

    3.L’ESMA e l’ABE non hanno diritto di voto nel collegio di risoluzione.

    4.Possono essere invitate a partecipare al collegio di risoluzione in veste di osservatrici le autorità competenti e le autorità di risoluzione dei partecipanti diretti stabiliti in paesi terzi e le autorità competenti e le autorità di risoluzione delle CCP di paesi terzi con le quali la CCP ha concluso accordi di interoperabilità. La partecipazione di tali autorità è subordinata alla condizione che esse siano vincolate a obblighi di riservatezza equivalenti, a giudizio del presidente del collegio, a quelli previsti all’articolo 71.

    La partecipazione delle autorità di paesi terzi al collegio di risoluzione è limitata alla discussione degli aspetti di esecuzione transfrontaliera, fra cui:

    (a)esecuzione effettiva e coordinata dell’azione di risoluzione, in particolare a norma degli articoli 53 e 75;

    (b)individuazione ed eliminazione degli eventuali impedimenti a un’effettiva azione di risoluzione conseguenti alle divergenze fra le varie discipline normative in materia di garanzie reali, accordi di netting e accordi di compensazione e alle divergenze tra i poteri o strategie di risanamento e risoluzione;

    (c)rilevamento dell’eventuale necessità d’introdurre nuovi obblighi in tema di rilascio delle licenze, riconoscimento o autorizzazione e coordinamento a tal fine, tenuto conto dell’esigenza di tempestività nell’azione di risoluzione;

    (d)eventuale sospensione dell’obbligo di compensazione per le classi di attività influenzate dalla risoluzione della CCP a norma dell’articolo 6 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 o di disposizioni equivalenti previste dal diritto nazionale del paese terzo;

    (e)eventuale incidenza della diversità di fuso orario sull’ora di fine attività applicabile alla chiusura delle negoziazioni.

    5.Al presidente del collegio di risoluzione sono deputate le funzioni seguenti:

    (a)stabilire per iscritto, previa consultazione degli altri membri del collegio, le modalità e procedure per il funzionamento del collegio di risoluzione;

    (b)coordinare tutte le attività del collegio di risoluzione;

    (c)indire tutte le riunioni del collegio di risoluzione e presiederle;

    (d)informare esaurientemente con congruo anticipo tutti i membri del collegio di risoluzione dell’organizzazione delle riunioni, delle questioni principali in discussione nelle stesse e dei punti da esaminare a tal fine;

    (e)decidere se invitare autorità di paesi terzi, ed eventualmente quali, a specifiche riunioni del collegio di risoluzione in conformità del paragrafo 4;

    (f)coordinare l’interscambio tempestivo di tutte le informazioni rilevanti tra i membri del collegio di risoluzione;

    (g)informare tempestivamente tutti i membri del collegio di risoluzione delle decisioni e degli esiti di dette riunioni.

    6.Per garantire la coerenza e uniformità di funzionamento dei collegi di risoluzione in tutta l’Unione, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto delle modalità e procedure scritte di detto funzionamento previste al paragrafo 1.

    29 30 Nell’elaborazione delle norme di regolamentazione previste al primo comma l’ESMA tiene conto delle disposizioni applicabili del regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, e del capo 6, sezione 1, del regolamento delegato (UE) –/2016 della Commissione che integra la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione adottate in base all’articolo 88, paragrafo 7, della stessa direttiva.

    L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento].

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6 secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 5
    Comitato di risoluzione dell’ESMA

    1.L’ESMA istituisce, a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010, un comitato di risoluzione incaricato di preparare le decisioni deputate all’ESMA dal presente regolamento, eccetto le decisioni ai sensi dell’articolo 12.

    Il comitato di risoluzione promuove l’elaborazione e il coordinamento dei piani di risoluzione e mette a punto i metodi di risoluzione delle CCP in dissesto.

    2.Il comitato di risoluzione è composto delle autorità designate a norma dell’articolo 3, paragrafo 1.

    Le autorità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono invitate a partecipare al comitato di risoluzione in veste di osservatrici.

    3.Ai fini del presente regolamento l’ESMA collabora con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e con l’ABE nel comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza istituito dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    4.Ai fini del presente regolamento l’ESMA provvede alla separazione strutturale tra il comitato di risoluzione e le altre funzioni previste dal regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 6
    Collaborazione tra autorità

    1.Le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborano strettamente nella predisposizione, pianificazione e applicazione delle decisioni di risoluzione.

    2.Ai fini del presente regolamento le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborano con l’ESMA in conformità del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    In conformità dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità competenti e le autorità di risoluzione forniscono senza indugio all’ESMA tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti.

    Sezione II
    Processo decisionale e procedure

    Articolo 7
    Principi generali del processo decisionale

    Per formare le decisioni e agire a norma del presente regolamento, le autorità competenti, le autorità di risoluzione e l’ESMA si attengono a tutti i principi seguenti:

    (a)la decisione o azione è proporzionata alla singola CCP, almeno in considerazione dei fattori seguenti:

    i)forma giuridica della CCP;

    ii)natura, dimensioni e complessità dell’attività della CCP;

    iii)struttura della partecipazione diretta della CCP;

    iv)struttura dell’azionariato della CCP;

    v)interconnessione della CCP con altre infrastrutture dei mercati finanziari, altri enti finanziari e con il sistema finanziario in generale;

    vi)conseguenze effettive o potenziali delle violazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 22, paragrafo 2;

    (b)sono rispettate le esigenze imperative di efficacia del processo decisionale e di massimo contenimento possibile dei costi nell’ambito della realizzazione della misura di intervento precoce o dell’azione di risoluzione;

    (c)le decisioni sono adottate e l’azione è avviata in modo tempestivo e, se necessario, con la dovuta sollecitudine;

    (d)le autorità di risoluzione, le autorità competenti e le altre autorità collaborano per garantire che le decisioni siano adottate e l’azione sia avviata in modo coordinato ed efficace;

    (e)sono definiti chiaramente i ruoli e le competenze delle diverse autorità pertinenti di ciascuno Stato membro;

    (f)sono tenuti debitamente in considerazione gli interessi degli Stati membri in cui la CCP presta servizi e in cui sono stabiliti i suoi partecipanti diretti, i loro clienti e le CCP collegate, in particolare l’impatto della decisione o dell’azione o inazione sulla stabilità finanziaria o sulle finanze pubbliche degli Stati membri e dell’Unione in generale;

    (g)sono tenuti debitamente in considerazione l’obiettivo di equilibrare gli interessi dei diversi partecipanti al sistema e dei diversi creditori e detentori di strumenti influenzati dalla decisione o azione negli Stati membri interessati e l’obiettivo di non penalizzare o tutelare ingiustamente gli interessi di determinati soggetti in alcuni Stati membri, anche evitando un’iniqua ripartizione degli oneri tra Stati membri;

    (h)l’obbligo, a norma del presente regolamento, di consultare una data autorità prima di adottare la decisione o di avviare l’azione implica almeno l’obbligo di consultazione sugli elementi della decisione o azione proposta che hanno o possono avere:

    i) un effetto sui partecipanti diretti, sui clienti o sulle FMI collegate;

    ii) un impatto sulla stabilità finanziaria dello Stato membro in cui sono stabiliti o ubicati i partecipanti diretti, i clienti o le FMI collegate;

    (i)il piano di risoluzione previsto all’articolo 13 è rispettato, a meno che sia necessario discostarsene per conseguire meglio gli obiettivi della risoluzione;

    (j)è assicurata la trasparenza ogniqualvolta la decisione o azione proposta rischia di ripercuotersi sulla stabilità finanziaria o sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato;

    (k)le autorità citate si coordinano e collaborano il più strettamente possibile, anche nell’intento di ridurre il costo complessivo della risoluzione;

    (l)gli effetti economici e sociali negativi della decisione sono attenuati in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi in cui la CCP presta servizi, comprese le ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria.

    Articolo 8
    Scambio di informazioni

    1.A richiesta, le autorità di risoluzione e le autorità competenti si scambiano tutte le informazioni rilevanti per l’esercizio delle funzioni attribuite loro dal presente regolamento.

    2.Le autorità di risoluzione divulgano le informazioni riservate comunicate dall’autorità di un paese terzo solo previo consenso di questa.

    Le autorità di risoluzione comunicano al ministero competente tutte le informazioni inerenti alle decisioni o misure riguardo alle quali il ministero deve ricevere notizia, essere consultato o dare l’approvazione.

    TITOLO III
    PREDISPOSIZIONE

    CAPO I
    Pianificazione del risanamento e della risoluzione

    Sezione 1
    Pianificazione del risanamento

    Articolo 9
    Piani di risanamento

    1.La CCP redige e tiene aggiornato un piano di risanamento che prevede l’adozione di misure volte al riequilibrio della situazione finanziaria in caso di deterioramento significativo o in presenza di un rischio di violazione dei requisiti prudenziali imposti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

    2.Il piano di risanamento contiene un quadro di indicatori nel quale sono identificati i casi in cui devono essere adottate le misure ivi previste. Gli indicatori riguardano la situazione finanziaria della CCP e possono essere di carattere qualitativo o quantitativo.

    La CCP predispone dispositivi appropriati per il monitoraggio periodico degli indicatori.

    3.Se debitamente giustificato, nulla osta a che la CCP decida:

    (a)di adottare le misure previste nel piano di risanamento anche in assenza degli indicatori rilevanti;

    (b)di non adottare le misure previste nel piano di risanamento anche in presenza degli indicatori rilevanti.

    4.La decisione presa a norma del paragrafo 3 è comunicata senza indugio all’autorità competente, corredata della relativa giustificazione. La CCP che intende attivare il piano di risanamento informa l’autorità competente della natura e dell’entità dei problemi riscontrati, precisando tutte le circostanze del caso e indicando i provvedimenti di risanamento o di altro tipo di cui prospetta l’adozione per risolvere la situazione.

    L’autorità competente può ordinare alla CCP di non adottare il provvedimento di risanamento prospettato se ritiene che possa produrre effetti negativi significativi sul sistema finanziario.

    5.L’autorità competente informa prontamente l’autorità di risoluzione della comunicazione ricevuta in conformità del paragrafo 4, primo comma, e dell’eventuale successiva istruzione emanata in conformità del paragrafo 4, secondo comma.

    6.La CCP aggiorna il piano di risanamento almeno annualmente e in caso di un mutamento della struttura giuridica o organizzativa, ovvero dell’attività o della situazione finanziaria, che possa influire in misura sostanziale sul piano o renderne altrimenti necessaria la modifica. L’autorità competente può ordinare alla CCP di aggiornare il piano di risanamento con maggiore frequenza.

    7.Il piano di risanamento è redatto in conformità della sezione A dell’allegato. Le autorità competenti possono ordinare alla CCP di inserire ulteriori informazioni nel piano di risanamento.

    8.Il consiglio della CCP valuta il piano di risanamento tenuto conto del parere del comitato dei rischi a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, e lo approva prima di sottoporlo all’autorità competente.

    9.Il piano di risanamento è considerato parte integrante del regolamento operativo della CCP e la CCP assicura che le misure ivi previste siano esercitabili in ogni momento.

    Articolo 10
    Valutazione del piano di risanamento

    1.La CCP o, nei casi in cui si applica l’articolo 11, l’impresa madre sottopone il piano di risanamento all’autorità competente per approvazione.

    2.L’autorità competente trasmette senza indugio il piano al collegio e all’autorità di risoluzione.

    Entro sei mesi dalla presentazione e in coordinamento con il collegio secondo la procedura prevista all’articolo 12, l’autorità competente verifica la completezza e l’adeguatezza del piano di risanamento alla luce dei criteri indicati all’articolo 9.

    3.L’autorità competente valuta il piano di risanamento tenendo in considerazione la struttura di capitale della CCP, le relative linee di difesa in caso di inadempimento, il livello di complessità della struttura organizzativa e il profilo di rischio della CCP, così come l’impatto che l’attuazione del piano di risanamento avrebbe sui partecipanti diretti, sui loro clienti, sui mercati finanziari serviti dalla CCP e sul sistema finanziario in generale.

    4.L’autorità di risoluzione esamina il piano di risanamento per individuarvi le misure che potrebbero compromettere la risolvibilità della CCP. L’autorità di risoluzione rivolge all’autorità competente raccomandazioni al riguardo.

    5.L’autorità competente che decide di non dar seguito alle raccomandazioni rivoltele a norma del paragrafo 4 giustifica esaurientemente all’autorità di risoluzione la decisione assunta.

    6.L’autorità competente comunica alla CCP, ovvero all’impresa madre, se accetta le raccomandazioni dell’autorità di risoluzione o se altrimenti ritiene che il piano di risanamento presenti carenze sostanziali o che impedimenti sostanziali ne ostacolino l’attuazione, e offre alla CCP la possibilità di presentare osservazioni.

    7.Tenuto conto delle osservazioni della CCP, l’autorità competente può ordinare alla CCP ovvero all’impresa madre di presentare entro il termine di due mesi, prorogabile di un mese con il consenso dell’autorità competente, un piano riveduto che dimostri in che modo le carenze sono colmate o gli impedimenti superati. Il piano riveduto è esaminato in conformità del paragrafo 2, secondo comma.

    8.L’autorità competente ordina alla CCP ovvero all’impresa madre di apportare modifiche specifiche al piano se ritiene che il piano riveduto non colmi le carenze o non superi gli impedimenti in modo adeguato oppure se la CCP ovvero l’impresa madre non ha presentato un piano riveduto.

    9.Quando non risulta possibile colmare le carenze o superare gli impedimenti in modo adeguato attraverso modifiche specifiche del piano, l’autorità competente ordina alla CCP ovvero all’impresa madre d’indicare in tempi adeguati le modifiche della sua attività atte a colmare le carenze o a superare gli impedimenti all’attuazione del piano di risanamento.

    Se la CCP ovvero l’impresa madre non indica dette modifiche nei tempi fissati dall’autorità competente oppure se l’autorità competente non ritiene che gli interventi proposti siano atti a colmare le carenze o a superare gli impedimenti all’attuazione del piano di risanamento in modo adeguato, l’autorità competente esige dalla CCP ovvero dall’impresa madre l’adozione di una o più delle seguenti misure, tenuto conto della gravità delle carenze o impedimenti e dell’effetto delle misure sull’attività della CCP:

    (a)riduzione del profilo di rischio della CCP;

    (b)potenziamento della capacità della CCP di ricapitalizzarsi prontamente per rispettare i requisiti prudenziali;

    (c)revisione della strategia e della struttura della CCP;

    (d)modifica delle linee di difesa in caso di inadempimento, dei provvedimenti di risanamento e di altre modalità di allocazione delle perdite in modo da migliorare la risolvibilità e la resilienza delle funzioni essenziali;

    (e)modifica della struttura di governance della CCP.

    10.La richiesta di cui al paragrafo 9, secondo comma, è motivata e comunicata alla CCP per iscritto.

    Articolo 11

    Piani di risanamento delle CCP appartenenti a un gruppo

    1.Se l’impresa madre del gruppo al quale appartiene la CCP è un ente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 23, della direttiva 2014/59/UE o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), di tale direttiva, l’autorità competente di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 21, della stessa direttiva ordina all’impresa madre di presentare un piano di risanamento di gruppo in conformità di detta direttiva. L’autorità competente sottopone il piano di risanamento di gruppo all’autorità competente della CCP.

    Se l’impresa madre del gruppo al quale appartiene la CCP non è un ente o un’entità di cui al primo comma e al fine di soddisfare, nel caso, i criteri della sezione A dell’allegato, l’autorità competente può, previa consultazione del collegio e secondo la procedura prevista all’articolo 10, esigere dall’impresa madre la presentazione di un piano di risanamento della CCP nell’ambito del piano di risanamento di gruppo. La richiesta è motivata e comunicata per iscritto alla CCP e all’impresa madre.

    2.Se l’impresa madre presenta il piano di risanamento in conformità del paragrafo 1, le disposizioni sul risanamento della CCP ne costituiscono una parte distinta e soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento; la CCP non è tenuta a redigere un piano di risanamento individuale.

    3.L’autorità competente della CCP valuta le disposizioni sul risanamento della CCP in conformità dell’articolo 10 e, nel caso, consulta l’autorità competente del gruppo.

    Articolo 12
    Procedura di coordinamento per i piani di risanamento

    1.Il collegio concorre a una decisione congiunta su tutti gli aspetti seguenti:

    (a)verifica e valutazione del piano di risanamento;

    (b)applicazione delle misure di cui all’articolo 9, paragrafi 6, 7, 8 e 9;

    (c)eventuale necessità che l’impresa madre rediga un piano di risanamento in conformità dell’articolo 11, paragrafo 1.

    2.    Il collegio concorre a una decisione congiunta sugli aspetti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro un termine di quattro mesi dalla data in cui l’autorità competente trasmette il piano di risanamento.

    Il collegio concorre a una decisione congiunta sull’aspetto di cui al paragrafo 1, lettera c), entro un termine di quattro mesi dalla data in cui l’autorità competente decide di chiedere all’impresa madre di elaborare un piano di gruppo.

    Su richiesta di una delle autorità competenti rappresentate nel collegio, l’ESMA può assistere il collegio nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    3.Se, trascorsi quattro mesi dalla data di trasmissione del piano di risanamento, il collegio non è giunto a una decisione congiunta sugli aspetti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), l’autorità competente della CCP decide autonomamente.

    L’autorità competente della CCP prende la decisione di cui al primo comma tenendo conto dei pareri espressi dagli altri membri del collegio nel corso del periodo di quattro mesi. L’autorità competente della CCP comunica la decisione per iscritto alla CCP, nel caso all’impresa madre, e agli altri membri del collegio.

    4.    Se, al termine del periodo di quattro mesi, un membro del collegio ha deferito all’ESMA, in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, una questione inerente alla valutazione del piano di risanamento e all’attuazione delle misure previste all’articolo 10, paragrafo 9, lettere a), b) e d), del presente regolamento, l’autorità competente della CCP attende la decisione adottata dall’ESMA a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e decide conformandovisi.

    5.    Il periodo di quattro mesi è assimilato alla fase di conciliazione prevista dal regolamento (UE) n. 1095/2010. L’ESMA decide entro un mese dalla data in cui le è deferita la questione. La questione non è deferita all’ESMA se il termine di quattro mesi è scaduto o se è raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di decisione dell’ESMA entro un mese, si applica la decisione dell’autorità competente della CCP.

    Sezione 2
    Pianificazione della risoluzione

    Articolo 13
    Piani di risoluzione

    1.L’autorità di risoluzione elabora un piano di risoluzione per ciascuna CCP previa consultazione dell’autorità competente e coordinandosi con il collegio di risoluzione secondo la procedura prevista all’articolo 15.

    2.Il piano di risoluzione prevede le azioni di risoluzione che l’autorità di risoluzione può attuare laddove la CCP presenti i presupposti per la risoluzione di cui all’articolo 22.

    3.Il piano di risoluzione tiene conto almeno degli elementi seguenti:

    (a)dissesto della CCP dovuto a:

    i.inadempimento di uno o più dei partecipanti;

    ii.altri motivi, fra cui perdite derivanti dalle attività di investimento o problemi operativi;

    iii.instabilità finanziaria più ampia o eventi a carattere sistemico;

    (b)impatto che l’attuazione del piano di risoluzione produrrebbe sui partecipanti diretti e i loro clienti, anche laddove sia probabile che i partecipanti diretti siano sottoposti a provvedimenti di risanamento o azioni di risoluzione in conformità della direttiva 2014/59/UE, sulle FMI collegate, sui mercati finanziari serviti dalla CCP e sul sistema finanziario in generale;

    (c)modalità e situazioni in cui la CCP può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale e indicazione delle attività che possono essere considerate idonee quali garanzie.

    4.Il piano di risoluzione non presuppone alcuno degli interventi seguenti:

    (a)sostegno finanziario pubblico straordinario;

    (b)assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale;

    (c)assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

    5.L’autorità di risoluzione riesamina il piano di risoluzione, aggiornandolo se del caso, almeno annualmente e a ogni mutamento della struttura giuridica o organizzativa, dell’attività o della situazione finanziaria della CCP ovvero in caso di altro mutamento che influisce in misura sostanziale sull’efficacia del piano.

    La CCP e l’autorità competente informano prontamente di detto mutamento l’autorità di risoluzione.

    6.Il piano di risoluzione indica le situazioni e i diversi scenari in cui s’iscrivono l’attivazione degli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione. Il piano di risoluzione comprende, laddove possibile e opportuno in forma quantificata:

    (a)una sintesi degli elementi fondamentali del piano;

    (b)una sintesi delle modifiche sostanziali apportate alla CCP dopo l’ultimo aggiornamento del piano di risoluzione;

    (c)la dimostrazione di come le funzioni essenziali possano essere separate dalle altre funzioni della CCP, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantirne la continuità in caso di dissesto della CCP;

    (d)una stima dei tempi necessari per l’esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;

    (e)una descrizione particolareggiata della valutazione della risolvibilità effettuata a norma dell’articolo 16;

    (f)una descrizione dei provvedimenti necessari, ai sensi dell’articolo 17, per superare od eliminare gli impedimenti alla risolvibilità individuati nella valutazione effettuata a norma dell’articolo 16;

    (g)una descrizione delle procedure per determinare il valore e la trasferibilità delle funzioni essenziali e delle attività della CCP;

    (h)una descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 14 siano aggiornate e a disposizione dell’autorità di risoluzione in qualsiasi momento;

    (i)le modalità che permettono il finanziamento delle azioni di risoluzione senza presupporre la sussistenza degli elementi di cui al paragrafo 4;

    (j)una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e relative tempistiche;

    (k)una descrizione delle interdipendenze critiche fra la CCP e altri partecipanti al mercato;

    (l)una descrizione delle diverse opzioni che assicurano:

    i.    l’accesso ai pagamenti, ai servizi di compensazione e ad altre infrastrutture;

    ii.    il regolamento tempestivo delle obbligazioni dovute ai partecipanti al sistema e alle FMI collegate;

    iii.    l’accesso dei partecipanti al sistema ai conti in titoli o in liquidità forniti dalla CCP e alle garanzie in titoli o in liquidità, fornite alla CCP e da questa detenute, che sono dovute a tali partecipanti;

    iv.    la continuità operativa dei collegamenti fra la CCP e le altre FMI;

    v.    la portabilità delle posizioni dei partecipanti al sistema;

    vi.    il mantenimento delle licenze, autorizzazioni, riconoscimenti e qualificazioni giuridiche di cui la CCP necessita per continuare a esercitare le funzioni essenziali, compreso il riconoscimento ai fini dell’applicazione delle norme sul carattere definitivo del regolamento e ai fini della partecipazione a altre FMI ovvero dei collegamenti con esse;

    (m)un’analisi dell’impatto del piano sui dipendenti della CCP, compresa una stima dei costi associati, e una descrizione delle previste procedure di consultazione del personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto delle norme e dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;

    (n)il piano di comunicazione con i media e con il pubblico;

    (o)una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi della CCP.

    Le informazioni di cui alla lettera a) sono comunicate alla CCP. La CCP può comunicare per iscritto all’autorità di risoluzione il suo parere sul piano di risoluzione. Il parere è incluso nel piano.

    7.L’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di trasmetterle la documentazione particolareggiata dei contratti di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 648/2012 dei quali è parte. L’autorità di risoluzione può indicare un termine per la trasmissione della documentazione e può fissare termini diversi per tipi diversi di contratti.

    8.Previa consultazione con il CERS e tenuto conto delle pertinenti disposizioni del regolamento delegato (UE) –/2016 della Commissione che integra la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione adottate in base all’articolo 10, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti del piano di risoluzione in conformità del paragrafo 6.

    L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento].

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 14
    Dovere di collaborazione e di trasmissione delle informazioni in capo alla CCP

    La CCP collabora secondo necessità all’elaborazione del piano di risoluzione e comunica all’autorità di risoluzione, direttamente o per il tramite dell’autorità competente, tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l’attuazione dello stesso, comprese le informazioni e l’analisi indicate nella sezione B dell’allegato.

    L’autorità competente comunica all’autorità di risoluzione tutte le informazioni di cui al primo comma che ha già a sua disposizione.

    Articolo 15
    Procedura di coordinamento per i piani di risoluzione

    1.Il collegio di risoluzione concorre a una decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla relativa modifica entro un termine di quattro mesi dalla data in cui l’autorità di risoluzione glielo trasmette in conformità del paragrafo 2.

    2.L’autorità di risoluzione trasmette al collegio di risoluzione un progetto di piano di risoluzione, le informazioni comunicate a norma dell’articolo 14 e qualsiasi altra informazione d’interesse per detto collegio.

    L’autorità di risoluzione provvede a che l’ESMA riceva tutte le informazioni d’interesse per il ruolo che le spetta in conformità del presente articolo.

    3.L’autorità di risoluzione può decidere di associare all’elaborazione e alla verifica del piano di risoluzione autorità di paesi terzi, a condizione che rispettino gli obblighi di riservatezza previsti all’articolo 71 e appartengano a giurisdizioni in cui è stabilito almeno uno dei soggetti seguenti:

    i.impresa madre della CCP, se pertinente;

    ii.partecipanti diretti rilevanti della CCP;

    iii.filiazioni della CCP, se pertinente;

    iv.altri prestatori di servizi essenziali alla CCP.

    4.Su richiesta di una delle autorità di risoluzione, l’ESMA può assistere il collegio di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    5.Se, trascorsi quattro mesi dalla data di trasmissione del piano di risoluzione, il collegio non è giunto a una decisione congiunta, l’autorità di risoluzione decide autonomamente. L’autorità di risoluzione decide tenendo conto dei pareri espressi dagli altri membri del collegio nel corso del periodo di quattro mesi. L’autorità di risoluzione comunica la decisione per iscritto alla CCP, nel caso all’impresa madre, e agli altri membri del collegio.

    6.Se, al termine del periodo di quattro mesi, un membro del collegio di risoluzione ha deferito all’ESMA, in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, una questione inerente al piano di risoluzione, l’autorità di risoluzione della CCP attende la decisione adottata dall’ESMA a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e decide conformandovisi.

    Il periodo di quattro mesi è assimilato alla fase di conciliazione prevista dal regolamento (UE) n. 1095/2010. L’ESMA decide entro un mese dalla data in cui le è deferita la questione. La questione non è deferita all’ESMA se il termine di quattro mesi è scaduto o se è raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di decisione dell’ESMA entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione.

    7.Laddove sia adottata una decisione congiunta a norma del paragrafo 1 e una delle autorità di risoluzione reputi, a norma del paragrafo 6, che l’oggetto del disaccordo sconfini nelle competenze di bilancio dello Stato membro di appartenenza, l’autorità di risoluzione della CCP riesamina il piano di risoluzione.

    CAPO II
    Risolvibilità

    Articolo 16
    Valutazione della risolvibilità

    1.L’autorità di risoluzione valuta, in collaborazione con il collegio di risoluzione a norma dell’articolo 17, in che misura la CCP sia risolvibile senza fare affidamento sulle misure seguenti:

    (a)sostegno finanziario pubblico straordinario;

    (b)assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale;

    (c)assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

    2.    La CCP è considerata risolvibile quando l’autorità di risoluzione reputa fattibile e credibile liquidarla con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverla tramite l’attivazione degli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione assicurandone nel contempo la continuità delle funzioni essenziali ed evitando quanto più possibile effetti negativi significativi sul sistema finanziario.

    Costituiscono effetti negativi di cui al primo comma l’instabilità finanziaria più ampia o eventi a carattere sistemico in un qualsiasi Stato membro.

    Se non considera risolvibile la CCP, l’autorità di risoluzione lo comunica con tempestività all’ESMA.

    3.Su richiesta dell’autorità di risoluzione la CCP dimostra che:

    (a)nulla osta alla riduzione del valore delle partecipazioni una volta esercitati i poteri di risoluzione, a prescindere dal completo esaurimento degli accordi contrattuali in essere o degli altri provvedimenti previsti dal piano di risanamento della CCP;

    (b)i contratti che legano la CCP ai partecipanti diretti o a terzi non consentono a tali partecipanti o terzi di opporsi con successo all’esercizio dei poteri di risoluzione da parte dell’autorità di risoluzione né di evitare altrimenti di esservi assoggettati.

    4.Ai fini della valutazione della risolvibilità di cui al paragrafo 1, l’autorità di risoluzione esamina, se pertinenti, gli aspetti indicati nella sezione C dell’allegato.

    5.L’autorità di risoluzione effettua la valutazione della risolvibilità contestualmente alla stesura e all’aggiornamento del piano di risoluzione in conformità dell’articolo 13.

    Articolo 17
    Superamento od eliminazione degli impedimenti alla risolvibilità

    1.Se la valutazione prevista all’articolo 16 porta l’autorità di risoluzione e il collegio di risoluzione a concludere che la risolvibilità della CCP incontra impedimenti sostanziali, l’autorità di risoluzione elabora una relazione in collaborazione con l’autorità competente e la trasmette alla CCP e al collegio di risoluzione.

    La relazione prevista al primo comma analizza gli impedimenti sostanziali all’efficace attivazione degli strumenti di risoluzione e all’esercizio dei poteri di risoluzione nei confronti della CCP, ne considera gli effetti sul modello di business della CCP e raccomanda provvedimenti mirati atti ad eliminarli.

    2.La trasmissione della relazione prevista al paragrafo 1 sospende l’obbligo per il collegio di risoluzione di concorrere a una decisione congiunta sul piano di risoluzione, di cui all’articolo 15, fino al momento in cui l’autorità di risoluzione accetta i provvedimenti atti ad eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma del paragrafo 3 ovvero in cui sono decisi provvedimenti alternativi a norma del paragrafo 4.

    3.Entro quattro mesi dalla data di ricezione della relazione trasmessa in conformità del paragrafo 1, la CCP propone all’autorità di risoluzione i possibili provvedimenti volti a superare od eliminare gli impedimenti sostanziali individuati nella relazione. L’autorità di risoluzione comunica al collegio di risoluzione i provvedimenti proposti dalla CCP. L’autorità di risoluzione e il collegio di risoluzione valutano, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), se i provvedimenti superino od eliminino effettivamente gli impedimenti.

    4.Se l’autorità di risoluzione e il collegio di risoluzione concorrono alla conclusione che i provvedimenti proposti dalla CCP in conformità del paragrafo 3 non riducono né eliminano effettivamente gli impedimenti individuati nella relazione, l’autorità di risoluzione indica provvedimenti alternativi, che comunica al collegio di risoluzione ai fini di una decisione congiunta conformemente all’articolo 18.

    I provvedimenti alternativi previsti al primo comma tengono conto:

    (a)della minaccia alla stabilità finanziaria rappresentata dagli impedimenti alla risolvibilità della CCP;

    (b)dell’effetto che i provvedimenti alternativi producono sulla CCP, sui suoi partecipanti diretti e sui loro clienti, sulle FMI collegate e sul mercato interno.

    Ai fini del secondo comma, lettera b), l’autorità di risoluzione consulta l’autorità competente e il collegio di risoluzione nonché, nel caso, l’autorità macroprudenziale nazionale designata.

    5.    L’autorità di risoluzione comunica per iscritto alla CCP, in conformità dell’articolo 18, direttamente o indirettamente per il tramite dell’autorità competente, i provvedimenti alternativi che devono essere adottati per eliminare gli impedimenti alla risolvibilità. L’autorità di risoluzione illustra i motivi per cui le misure proposte dalla CCP non sarebbero idonee ad eliminare gli impedimenti alla risolvibilità mentre i provvedimenti alternativi lo sono.

    6.La CCP propone entro un mese un piano per conformarsi ai provvedimenti alternativi.

    7.Ai fini del paragrafo 4 l’autorità di risoluzione ha facoltà di:

    (a)ordinare alla CCP di modificare o di elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione delle funzioni essenziali;

    (b)ordinare alla CCP di limitare il livello massimo di esposizione non garantita, individuale e aggregata;

    (c)ordinare alla CCP di cambiare le modalità di riscossione e di mantenimento dei margini a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (d)ordinare alla CCP di cambiare la composizione e il numero dei fondi di garanzia previsti all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (e)imporre alla CCP ulteriori obblighi informativi specifici o periodici;

    (f)ordinare alla CCP di dismettere attività specifiche;

    (g)ordinare alla CCP di limitare o cessare determinate attività esistenti o proposte;

    (h)ordinare alla CCP di modificare il piano di risanamento;

    (i)limitare o impedire lo sviluppo di linee di business nuove o esistenti ovvero la prestazione di servizi nuovi o esistenti;

    (j)imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative della CCP o della componente del gruppo direttamente o indirettamente sotto il controllo della CCP, affinché le funzioni essenziali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed operativo, applicando gli strumenti di risoluzione;

    (k)ordinare alla CCP di costituire una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione;

    (l)ordinare alla CCP o alla componente del gruppo direttamente o indirettamente sotto il suo controllo che le eroga sostegno finanziario di emettere passività riducibili o convertibili ovvero di accantonare altre risorse per aumentare la capacità di assorbimento delle perdite, di ricapitalizzazione e di ricostituzione delle risorse prefinanziate;

    (m)ordinare alla CCP o alla componente del gruppo direttamente o indirettamente sotto il suo controllo che le eroga sostegno finanziario di prendere altri provvedimenti atti a consentire al capitale, ad altre passività e ai contratti di assorbire le perdite, di ricapitalizzare la CCP o di ricostituire le risorse prefinanziate, in particolare tentando di rinegoziare le passività emesse o di modificarne le condizioni contrattuali, in modo che all’eventuale decisione dell’autorità di risoluzione di ridurre, convertire o ristrutturare la passività, lo strumento o il contratto si applichi l’ordinamento della giurisdizione che disciplina tale passività o strumento;

    (n)se la CCP è una filiazione, coordinarsi con le pertinenti autorità per obbligare l’impresa madre a costituire una società di partecipazione finanziaria distinta che controlli la CCP, laddove sia necessario un provvedimento in questo senso per agevolare la risoluzione della CCP e per scongiurare la possibilità che l’attivazione degli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione si ripercuotano negativamente su altre componenti del gruppo.

    Articolo 18
    Procedura di coordinamento per superare od eliminare gli impedimenti alla risolvibilità

    1.Il collegio di risoluzione concorre a una decisione congiunta su:

    (a)individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma dell’articolo 16, paragrafo 1;

    (b)se del caso, valutazione delle misure proposte dalla CCP a norma dell’articolo 17, paragrafo 3;

    (c)provvedimenti alternativi imposti a norma dell’articolo 17, paragrafo 4.

    2.La decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità di cui al paragrafo 1, lettera a), è adottata entro quattro mesi dalla data in cui la relazione prevista all’articolo 17, paragrafo 1, è trasmessa al collegio di risoluzione.

    La decisione congiunta di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), è adottata entro quattro mesi dalla data in cui la CCP trasmette le misure proposte per eliminare gli impedimenti alla risolvibilità.

    L’autorità di risoluzione motiva le decisioni congiunte previste al paragrafo 1 e le comunica per iscritto alla CCP e, nel caso, alla relativa impresa madre.

    Su richiesta dell’autorità di risoluzione, l’ESMA può assistere il collegio di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    3.Se, trascorsi quattro mesi dalla data di trasmissione della relazione prevista all’articolo 17, paragrafo 1, il collegio non ha adottato una decisione congiunta, l’autorità di risoluzione decide autonomamente i provvedimenti adeguati che devono essere adottati a norma dell’articolo 17, paragrafo 5. L’autorità di risoluzione decide tenendo conto dei pareri espressi dagli altri membri del collegio nel corso del periodo di quattro mesi.

    L’autorità di risoluzione comunica la decisione per iscritto alla CCP, nel caso all’impresa madre, e agli altri membri del collegio.

    4.Se, al termine del periodo di quattro mesi, uno dei membri del collegio di risoluzione ha deferito all’ESMA, in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, una delle questioni contemplate all’articolo 17, paragrafo 7, lettera j), k) o n), l’autorità di risoluzione della CCP rinvia la propria decisione in attesa della decisione assunta dall’ESMA a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento. In tal caso l’autorità di risoluzione decide conformandosi alla decisione dell’ESMA.

    Il periodo di quattro mesi è assimilato alla fase di conciliazione prevista dal regolamento (UE) n. 1095/2010. L’ESMA decide entro un mese dalla data in cui le è deferita la questione. La questione non è deferita all’ESMA se il termine di quattro mesi è scaduto o se è raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di decisione dell’ESMA entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione.



    TITOLO IV
    INTERVENTO PRECOCE

    Articolo 19
    Misure di intervento precoce

    1.Se la CCP viola i requisiti prudenziali di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 o rischia di violarli in un prossimo futuro oppure se l’autorità competente coglie altre avvisaglie di una situazione critica in grado di compromettere l’attività della CCP, l’autorità competente ha facoltà di:

    (a)ordinare alla CCP di aggiornare il piano di risanamento a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, se le circostanze che hanno determinato l’intervento precoce divergono dai presupposti fissati nel piano di risanamento iniziale;

    (b)ordinare alla CCP di attuare in un determinato lasso di tempo uno o più dei dispositivi o provvedimenti previsti nel piano di risanamento; se il piano è aggiornato in conformità della lettera a), i dispositivi o provvedimenti comprendono i relativi aggiornamenti;

    (c)ordinare alla CCP d’individuare le cause della violazione o probabile violazione di cui al paragrafo 1 e di elaborare un programma d’azione comprensivo di adeguate misure e scadenze;

    (d)ordinare alla CCP d’indire un’assemblea dei soci o, se la CCP non ottempera a tale obbligo, indire essa stessa l’assemblea; in entrambi i casi l’autorità competente fissa l’ordine del giorno, stabilendo anche le decisioni di cui i soci devono considerare l’adozione;

    (e)imporre la rimozione o la sostituzione di uno o più membri del consiglio o dell’alta dirigenza qualora non siano ritenuti idonei a svolgere i loro compiti ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (f)imporre cambiamenti della strategia aziendale della CCP;

    (g)imporre cambiamenti delle strutture giuridiche o operative della CCP;

    (h)comunicare all’autorità di risoluzione tutte le informazioni necessarie per aggiornare il piano di risoluzione della CCP in modo da predisporne l’eventuale risoluzione e da preparare la valutazione delle attività e passività a norma dell’articolo 24, comprese le informazioni acquisibili con ispezioni in loco;

    (i)ove necessario e in conformità del paragrafo 4, imporre l’esecuzione dei provvedimenti di risanamento della CCP;

    (j)ordinare alla CCP di astenersi dall’attuare determinati provvedimenti di risanamento qualora l’autorità competente abbia appurato che la loro attuazione può ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria;

    (k)ordinare alla CCP di ricostituire prontamente le risorse finanziarie.

    2.Per ciascuna delle misure citate l’autorità competente fissa un termine adeguato e, una volta adottata la misura, ne valuta l’efficacia.

    3.L’autorità competente può applicare le misure previste al paragrafo 1, lettere da a) a k), soltanto dopo aver tenuto conto del loro impatto sugli altri Stati membri in cui la CCP opera o presta servizi, in particolare se la CCP svolge attività essenziali o importanti per i mercati finanziari locali, compresi i luoghi di stabilimento dei partecipanti diretti e delle sedi di negoziazione e FMI collegate.

    4.L’autorità competente può applicare la misura prevista al paragrafo 1, lettera i), soltanto se è nel pubblico interesse e necessaria per conseguire uno o più degli obiettivi seguenti:

    (a)mantenere la stabilità finanziaria dell’Unione;

    (b)mantenere la continuità dei servizi essenziali della CCP;

    (c)mantenere e rafforzare la resilienza finanziaria della CCP.

    L’autorità competente non applica la misura prevista al paragrafo 1, lettera i), in relazione a provvedimenti che comportano la cessione di beni, diritti o passività di un’altra CCP.

    5.La CCP che ha attivato le linee di difesa in caso di inadempimento conformemente all’articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012 ne informa senza indugio l’autorità competente, precisando se l’evento dipende da sue proprie carenze o problemi.

    6.Se sussistono i presupposti previsti al paragrafo 1, l’autorità competente lo comunica all’ESMA e all’autorità di risoluzione e consulta il collegio.

    A seguito di dette comunicazione e consultazione del collegio, l’autorità competente decide se applicare una o più delle misure previste al paragrafo 1. L’autorità competente comunica la decisione relativa alle misure da adottare al collegio, all’autorità di risoluzione e all’ESMA.

    7.Ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 6, primo comma, l’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di mettersi in contatto con i potenziali acquirenti per predisporre la risoluzione, fatte salve le condizioni stabilite all’articolo 41 e le disposizioni in materia di riservatezza previste all’articolo 71.

    Articolo 20
    Rimozione dell’alta dirigenza e del consiglio

    In presenza di un grave deterioramento della situazione finanziaria della CCP o di una sua violazione degli obblighi giuridici, regolamento operativo compreso, e se le altre misure adottate a norma dell’articolo 19 non sono sufficienti a sanare la situazione, l’autorità competente può imporre la rimozione totale o parziale dell’alta dirigenza o del consiglio della CCP.

    La nuova alta dirigenza o il nuovo consiglio sono nominati in conformità dell’articolo 27 del regolamento (UE) n. 648/2012 e sono subordinati all’approvazione o all’assenso dell’autorità competente.

    TITOLO V
    RISOLUZIONE

    CAPO I
    Obiettivi, presupposti e principi generali

    Articolo 21
    Obiettivi della risoluzione

    1.Nell’attivazione degli strumenti di risoluzione e nell’esercizio dei poteri di risoluzione l’autorità di risoluzione tiene presenti tutti i seguenti obiettivi della risoluzione, bilanciandoli adeguatamente secondo la natura e le circostanze del caso:

    (a)assicurare la continuità delle funzioni essenziali della CCP indicate nel piano di risanamento, in particolare:

    i)    il regolamento tempestivo delle obbligazioni della CCP nei confronti dei partecipanti diretti;

    ii)    la continuità dell’accesso dei partecipanti diretti ai conti in titoli o in liquidità forniti dalla CCP e alle garanzie in titoli o in liquidità detenute dalla CCP per conto di tali partecipanti diretti;

    (b)assicurare la continuità dei collegamenti con altre FMI dalla cui interruzione deriverebbe un effetto negativo sostanziale sulla stabilità finanziaria o sull’assolvimento tempestivo delle funzioni di pagamento, compensazione, regolamento e registrazione;

    (c)evitare effetti negativi significativi sul sistema finanziario, in particolare impedendo che il dissesto finanziario si propaghi da un ente finanziario all’altro e mantenendo la disciplina di mercato;

    (d)salvaguardare le finanze pubbliche riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;

    (e)contenere al minimo i costi della risoluzione per tutte le parti interessate ed evitare la distruzione del valore della CCP.

    2.Il consiglio e l’alta dirigenza della CCP in risoluzione prestano all’autorità di risoluzione tutta l’assistenza necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

    Articolo 22
    Presupposti per la risoluzione

    1.L’autorità di risoluzione avvia l’azione di risoluzione nei confronti della CCP se sussistono congiuntamente i presupposti seguenti:

    (a)la CCP è considerata in dissesto o a rischio di dissesto:

    i)dall’autorità competente, previa consultazione dell’autorità di risoluzione;

    ii)dall’autorità di risoluzione, previa consultazione dell’autorità competente, se l’autorità di risoluzione dispone degli strumenti necessari per giungere a tale conclusione;

    (b)alla luce delle circostanze del caso, non vi sono prospettive ragionevoli d’impedire in tempi adeguati il dissesto della CCP tramite provvedimenti alternativi del settore privato o tramite un’azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce;

    (c)l’azione di risoluzione è necessaria nel pubblico interesse per conseguire gli obiettivi della risoluzione, che non sarebbero conseguiti in egual misura dalla liquidazione della CCP con procedura ordinaria di insolvenza.

    Ai fini della lettera a), punto ii), l’autorità competente comunica senza indugio tutte le informazioni che l’autorità di risoluzione chiede per effettuare la valutazione.

    2.Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la CCP è considerata in dissesto o a rischio di dissesto quando si trova in una o più delle situazioni seguenti:

    (a)viola o rischia di violare i requisiti di autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell’autorizzazione a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (b)non è in grado o rischia di non essere in grado di assolvere una funzione essenziale;

    (c)non è in grado o rischia di non essere in grado di recuperare la sostenibilità economica attuando provvedimenti di risanamento;

    (d)non è in grado o rischia di non essere in grado di pagare i debiti o altre passività alla scadenza;

    (e)necessita di sostegno finanziario pubblico straordinario.

    Ai fini della lettera e) il sostegno finanziario pubblico straordinario non comprende il sostegno finanziario pubblico che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

    i)si configura come garanzia dello Stato a sostegno di strumenti di liquidità forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate o come garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;

    ii)la garanzia dello Stato di cui al punto i) è limitata alle CCP solventi, è subordinata ad approvazione definitiva nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, è prestata a titolo cautelativo e temporaneo, è proporzionata a quanto necessario per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione e non è usata per coprire le perdite che la CCP ha registrato o verosimilmente registrerà in futuro;

    iii)la garanzia dello Stato di cui al punto i) è necessaria per porre rimedio a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro e per preservare la stabilità finanziaria.

    3.L’autorità di risoluzione può avviare l’azione di risoluzione anche se ritiene che la CCP applica o intende applicare provvedimenti di risanamento che, seppur in grado di evitarne il dissesto, producono effetti negativi significativi sul sistema finanziario.

    4.Entro il [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento] l’ESMA emana orientamenti volti a promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza e di risoluzione relative all’esistenza delle situazioni nelle quali la CCP è considerata in dissesto o a rischio di dissesto.

    Per l’emanazione di detti orientamenti l’ESMA tiene conto degli orientamenti emanati in conformità all’articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE.

    Articolo 23

    Principi generali della risoluzione

    Per l’attivazione degli strumenti di risoluzione previsti all’articolo 27 e l’esercizio dei poteri di risoluzione previsti all’articolo 48 l’autorità di risoluzione adotta tutte le misure appropriate attenendosi ai principi seguenti:

    (a)tutti gli obblighi contrattuali e le altre disposizioni del piano di risanamento della CCP sono eseguiti in tutto o in parte, per quanto non completati prima dell’entrata in risoluzione, a meno che l’autorità di risoluzione stabilisca che l’attivazione degli strumenti di risoluzione o l’esercizio dei poteri di risoluzione è una soluzione più adatta per conseguire tempestivamente gli obiettivi della risoluzione;

    (b)gli azionisti della CCP in risoluzione sostengono le prime perdite dopo che tutti gli obblighi e le disposizioni di cui alla lettera a) sono stati eseguiti come ivi previsto;

    (c)i creditori della CCP in risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti secondo l’ordine di priorità delle loro pretese in una procedura ordinaria di insolvenza, salvo quando diversamente previsto espressamente dal presente regolamento;

    (d)i creditori della CCP appartenenti a una stessa categoria ricevono pari trattamento;

    (e)nessun creditore della CCP subisce perdite maggiori di quelle che avrebbe subito in una delle ipotesi seguenti:

    i)se l’autorità di risoluzione non avesse adottato alcuna azione di risoluzione a norma dell’articolo 21 a seguito dell’inadempimento di uno o più partecipanti diretti e nei confronti del creditore fossero invece stati fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal regolamento operativo della CCP;

    ii)se la CCP fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, nel caso in cui nessun partecipante diretto fosse risultato inadempiente;

    (f)il consiglio e l’alta dirigenza della CCP in risoluzione sono sostituiti, salvo se l’autorità di risoluzione ritiene necessaria la permanenza in carica di tutti o di alcuni loro componenti per conseguire gli obiettivi della risoluzione;

    (g)l’autorità di risoluzione informa e consulta i rappresentati dei dipendenti in conformità della normativa o pratica nazionale;

    (h)se la CCP fa parte di un gruppo, l’autorità di risoluzione tiene conto dell’impatto sulle altre componenti del gruppo e sul gruppo nel suo complesso.

    CAPO II
    Valutazione

    Articolo 24

    Finalità della valutazione

    1.L’autorità di risoluzione provvede a che l’azione di risoluzione sia avviata sulla scorta di una valutazione equa, prudente e realistica delle attività, passività, diritti e obblighi della CCP.

    2.Prima di sottoporre a risoluzione la CCP, l’autorità di risoluzione provvede allo svolgimento di una prima valutazione atta ad accertare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione previsti all’articolo 22, paragrafo 1.

    3.Una volta deciso di sottoporre a risoluzione la CCP, l’autorità di risoluzione provvede allo svolgimento di una seconda valutazione atta a:

    (a)orientare la decisione sull’adeguata azione di risoluzione da avviare;

    (b)assicurare il rilevamento integrale delle perdite sulle attività e sui diritti della CCP al momento dell’attivazione degli strumenti di risoluzione;

    (c)orientare la decisione sull’entità della cancellazione o diluizione delle partecipazioni e la decisione sul valore e numero delle partecipazioni emesse o cedute in conseguenza dell’esercizio dei poteri di risoluzione;

    (d)orientare la decisione sull’entità della riduzione o conversione delle passività non garantite, titoli di debito compresi;

    (e)se sono applicati gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni, orientare la decisione sull’entità delle perdite da applicare sulle pretese, sugli obblighi in essere o sulle posizioni in relazione alla CCP dei creditori interessati;

    (f)se è applicato lo strumento della CCP-ponte, orientare la decisione sulle attività, passività, diritti e obblighi o sulle partecipazioni che possono esserle cedute e la decisione sulla quantificazione dell’eventuale corrispettivo versato alla CCP in risoluzione o, nel caso, ai detentori delle partecipazioni;

    (g)se è applicato lo strumento della vendita dell’attività d’impresa, orientare la decisione sulle attività, passività, diritti e obblighi o sulle partecipazioni che possono essere cedute al terzo acquirente e orientare l’autorità di risoluzione nell’accertamento delle condizioni di mercato ai fini dell’articolo 40.

    Ai fini della lettera d) la valutazione tiene conto delle perdite che sarebbero assorbite dall’esecuzione degli obblighi che i partecipanti diretti o altri terzi hanno in essere nei confronti della CCP e del livello di conversione da applicare ai titoli di debito.

    4.Avverso le valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 è proponibile impugnazione ai sensi dell’articolo 72, solo contestualmente al ricorso contro la decisione che ha disposto l’attivazione dello strumento di risoluzione o l’esercizio del potere di risoluzione.

    Articolo 25

    Requisiti per la valutazione

    1.L’autorità di risoluzione provvede a che le valutazioni previste all’articolo 24 siano effettuate:

    (a)da un soggetto indipendente da qualsiasi autorità pubblica e dalla CCP;

    (b)dall’autorità di risoluzione stessa se la valutazione non può essere effettuata dal soggetto di cui alla lettera a).

    2.Le valutazioni previste all’articolo 24 sono considerate definitive quando sono effettuate dal soggetto di cui al paragrafo 1, lettera a), e sono soddisfatti tutti i requisiti stabiliti al presente articolo.

    3.Fatta salva, ove applicabile, la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, la valutazione definitiva si fonda su ipotesi prudenti e non presuppone la possibilità che, a partire dal momento in cui è avviata l’azione di risoluzione, la CCP usufruisca di sostegno finanziario pubblico straordinario, assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale o assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard. La valutazione tiene altresì conto del potenziale recupero delle spese ragionevoli sostenute dalla CCP in risoluzione a norma dell’articolo 27, paragrafo 9.

    4.La valutazione definitiva è integrata dalle seguenti informazioni detenute dalla CCP:

    (a)stato patrimoniale aggiornato e relazione sulla situazione finanziaria della CCP, compresi le residue risorse prefinanziate disponibili e gli impegni finanziari in essere;

    (b)documentazione sui contratti compensati di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (c)informazioni sul valore di mercato e sul valore contabile delle attività, passività e posizioni, comprese le pretese rilevanti e gli obblighi in essere in capo alla CCP.

    5.La valutazione definitiva indica la suddivisione dei creditori in categorie in funzione del rispettivo ordine di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile. Include altresì una stima del trattamento che ciascuna categoria di azionisti e di creditori avrebbe previsto di ricevere in applicazione del principio stabilito all’articolo 23, lettera e).

    La stima di cui al primo comma lascia impregiudicata la valutazione prevista all’articolo 61.

    6.Tenuto conto delle norme tecniche di regolamentazione elaborate in conformità dell’articolo 36, paragrafi 14 e 15, della direttiva 2014/59/UE, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano:

    (a)le circostanze in cui il soggetto è considerato indipendente sia dall’autorità di risoluzione sia dalla CCP ai fini del paragrafo 1;

    (b)la metodologia per valutare il valore delle attività e passività della CCP;

    (c)la separazione delle valutazioni previste agli articoli 24 e 61.

    L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento].

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 26

    Valutazione provvisoria

    1.Le valutazioni previste all’articolo 24 che non soddisfano i requisiti stabiliti all’articolo 25, paragrafo 2, sono considerate valutazioni provvisorie.

    La valutazione provvisoria include una riserva per perdite aggiuntive con la relativa giustificazione adeguata.

    2.L’autorità di risoluzione che avvia l’azione di risoluzione basandosi su una valutazione provvisoria provvede a che sia effettuata una valutazione definitiva non appena possibile.

    L’autorità di risoluzione provvede a che la valutazione definitiva di cui al primo comma:

    (a)consenta il rilevamento integrale di tutte le perdite della CCP nei libri contabili;

    (b)orienti la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato in conformità del paragrafo 3.

    3.Se nella valutazione definitiva la stima del valore patrimoniale netto della CCP risulta superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria, l’autorità di risoluzione ha facoltà di:

    (a)aumentare il valore dei crediti ridotti o ristrutturati dei creditori interessati;

    (b)ordinare alla CCP-ponte di versare un corrispettivo supplementare per le attività, passività, diritti e obblighi della CCP in risoluzione o, secondo il caso, di versarlo ai titolari delle partecipazioni.

    4.Tenuto conto delle norme tecniche di regolamentazione elaborate in conformità dell’articolo 36, paragrafo 15, della direttiva 2014/59/UE, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano, ai fini del paragrafo 1, la metodologia di calcolo della riserva per perdite aggiuntive da includere nella valutazione provvisoria.

    L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento].

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    CAPO III
    Strumenti di risoluzione

    Sezione 1
    Principi generali

    Articolo 27
    Disposizioni generali sugli strumenti di risoluzione

    1.L’autorità di risoluzione avvia l’azione di risoluzione prevista all’articolo 21 attivando uno o più dei seguenti strumenti di risoluzione:

    (a)strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite;

    (b)strumento della riduzione e conversione;

    (c)strumento della vendita dell’attività d’impresa;

    (d)strumento della CCP-ponte;

    (e)altro strumento di risoluzione conforme agli articoli 21 e 23.

    2.In caso di crisi sistemica l’autorità di risoluzione può anche prestare sostegno finanziario pubblico straordinario attivando gli strumenti pubblici di stabilizzazione previsti agli articoli 45, 46 e 47, ferma restando l’approvazione preventiva e definitiva nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.

    3.Prima di attivare gli strumenti previsti al paragrafo 1 l’autorità di risoluzione esegue:

    (a)i diritti esistenti e in sospeso della CCP, compresi gli obblighi contrattuali in capo ai partecipanti diretti di soddisfare le richieste di liquidità, di fornire ulteriori risorse alla CCP o di assumere le posizioni dei partecipanti diretti inadempienti tramite asta o con altro mezzo stabilito nel regolamento operativo della CCP;

    (b)gli obblighi contrattuali esistenti e in sospeso che impongono a parti diverse dai partecipanti diretti di prestare sostegno finanziario in una qualsiasi forma.

    L’autorità di risoluzione può eseguire gli obblighi contrattuali di cui alle lettere a) e b) in parte se non è possibile eseguirli in toto entro un lasso di tempo adeguato.

    4.In deroga al paragrafo 3 l’autorità di risoluzione può non dare esecuzione, né in parte né in toto, ai pertinenti obblighi esistenti e in sospeso, nell’intento di scongiurare effetti negativi significativi sul sistema finanziario o la diffusione del contagio, ovvero quando per conseguire tempestivamente gli obiettivi della risoluzione risulta più appropriato attivare gli strumenti previsti al paragrafo 1.

    5.L’autorità di risoluzione ordina alla CCP di emettere partecipazioni destinate ad essere sottoscritte da tutti i partecipanti diretti non inadempienti nei cui confronti sono stati attivati, discostandosi dal regolamento operativo della CCP, strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni, con conseguenti perdite finanziarie a loro carico. Il numero di partecipazioni emesse a ciascun partecipante diretto non inadempiente interessato è proporzionato alla perdita da questo subita e tiene conto di tutti gli obblighi contrattuali che i partecipanti diretti hanno in essere nei confronti della CCP.

    Il numero di partecipazioni destinate ad essere sottoscritte dai partecipanti diretti non inadempienti o ad essi cedute si basa sulla valutazione effettuata in conformità dell’articolo 24, paragrafo 3.

    6.Se l’attivazione di uno strumento di risoluzione diverso dallo strumento della riduzione e conversione comporta perdite a carico dei partecipanti diretti, l’autorità di risoluzione esercita il potere di ridurre e convertire le partecipazioni e i titoli di debito o altre passività non garantite immediatamente prima dell’attivazione dello strumento o contemporaneamente ad essa.

    7.Se sono applicati soltanto gli strumenti di risoluzione previsti al paragrafo 1, lettere c) e d), e solo una parte delle attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione è ceduta a norma degli articoli 40 e 42, la parte residua della CCP è liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

    8.Le norme del diritto fallimentare nazionale relative all’annullabilità o all’inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori non si applicano alle cessioni di attività, diritti, obblighi o passività della CCP per cui sono attivati strumenti di risoluzione o strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria.

    9.L’autorità di risoluzione può recuperare le spese ragionevoli sostenute in relazione all’attivazione di strumenti o poteri di risoluzione ovvero di strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria secondo le modalità seguenti:

    (a)dalla CCP in risoluzione come creditore privilegiato;

    (b)dal corrispettivo pagato dall’acquirente in caso di attivazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa;

    (c)dai proventi derivanti dalla cessazione della CCP-ponte come creditore privilegiato.

    10.Nell’applicare gli strumenti di risoluzione l’autorità di risoluzione assicura, basandosi su una valutazione conforme all’articolo 25, l’allocazione piena delle perdite, la ricostituzione delle risorse prefinanziate della CCP o della CCP-ponte e la ricapitalizzazione della CCP o della CCP-ponte.

    Sezione 2
    Strumenti di allocazione delle posizioni e di allocazione delle perdite

    Articolo 28
    Obiettivo e ambito d’applicazione degli strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite

    1.L’autorità di risoluzione attiva lo strumento dell’allocazione delle posizioni in conformità dell’articolo 29 e gli strumenti di allocazione delle perdite in conformità degli articoli 30 e 31.

    2.Gli strumenti di cui al paragrafo 1 sono attivati per tutti i contratti relativi a servizi di compensazione e alle corrispondenti garanzie reali fornite alla CCP.

    3.L’autorità di risoluzione attiva lo strumento dell’allocazione delle posizioni previsto all’articolo 29 per ribilanciare il portafoglio della CCP o, se d’applicazione, della CCP-ponte.

    L’autorità di risoluzione attiva gli strumenti di allocazione delle perdite previsti agli articoli 30 e 31 al fine di:

    (a)coprire le perdite della CCP valutate in conformità dell’articolo 27, paragrafo 10;

    (b)rimettere la CCP in condizione di adempiere gli obblighi di pagamento in scadenza;

    (c)ricapitalizzare la CCP e ricostituirne le risorse prefinanziate in misura sufficiente a rimetterla in grado di soddisfare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le funzioni essenziali;

    (d)conseguire i risultati di cui alle lettere a), b) e c) in relazione alla CCP-ponte;

    (e)sostenere la cessione dell’attività della CCP a un terzo solvente tramite lo strumento della vendita dell’attività d’impresa.

    Articolo 29
    Cessazione parziale o totale dei contratti

    1.L’autorità di risoluzione può cessare tutti i contratti seguenti o ad alcuni di essi:

    (a)contratti dei partecipanti diretti inadempienti;

    (b)contratti del servizio di compensazione o della classe di attività interessati;

    (c)contratti della CCP in risoluzione.

    2.L’autorità di risoluzione può cessare i contratti di cui al paragrafo 1, lettera a), soltanto se le attività e posizioni derivanti da tali contratti non sono state cedute a norma dell’articolo 48, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 648/2012.

    3.L’autorità di risoluzione informa tutti i partecipanti diretti interessati della data alla quale cessano i contratti di cui al paragrafo 1.

    4.Prima di cessare il contratto previsto al paragrafo 1 l’autorità di risoluzione:

    (a)ordina alla CCP in risoluzione di calcolare il valore del contratto e aggiornare il saldo contabile di ciascun partecipante diretto;

    (b)determina l’importo netto che il partecipante diretto deve pagare o ricevere, tenendo conto del margine di variazione dovuto ma non pagato, anche in conseguenza della valutazione prevista alla lettera a);

    (c)comunica a ciascun partecipante diretto l’importo netto così determinato e lo riscuote.

    5.Quando il partecipante diretto non inadempiente non è in grado di pagare l’importo netto determinato a norma del paragrafo 4, l’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di porre in stato d’inadempimento tale partecipante e di utilizzarne il margine iniziale e il contributo versato al fondo di garanzia secondo quanto disposto dall’articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012.

    6.L’autorità di risoluzione che ha cessato uno o più contratti dei tipi previsti al paragrafo 1, lettere a), b) e c), impedisce alla CCP di compensare qualsiasi nuovo contratto dello stesso tipo.

    L’autorità di risoluzione può consentire alla CCP di ricominciare a compensare detti tipi di contratti soltanto se sussistono i presupposti seguenti:

    (a)la CCP soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (b)l’autorità di risoluzione emana e pubblica un avviso in tal senso con uno dei mezzi previsti all’articolo 70, paragrafo 3.

    Articolo 30
    Riduzione del valore degli utili che la CCP

    deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti

    1.L’autorità di risoluzione può ridurre il valore degli obblighi di pagamento della CCP nei confronti dei partecipanti diretti non inadempienti se tali obblighi discendono da utili dovuti in base alle procedure seguite dalla CCP per pagare il margine di variazione o per effettuare un pagamento identico sotto il profilo economico.

    2.L’autorità di risoluzione calcola la riduzione degli obblighi di pagamento prevista al paragrafo 1 applicando il meccanismo di allocazione equa stabilito nella valutazione effettuata in conformità dell’articolo 24, paragrafo 3, e comunicato al partecipante diretto non appena è attivato lo strumento di risoluzione. Il totale netto degli utili da ridurre per ciascun partecipante diretto è proporzionale agli importi dovuti dalla CCP.

    3.La riduzione del valore degli utili da pagare prende effetto nei confronti della CCP e dei partecipanti diretti interessati dal momento in cui l’autorità di risoluzione avvia l’azione di risoluzione, e li vincola immediatamente.

    4.Il partecipante diretto non inadempiente non avanza pretese nell’eventuale procedimento successivamente aperto nei confronti della CCP, o del soggetto che le succede, a motivo della riduzione degli obblighi di pagamento prevista al paragrafo 1.

    5.Se l’autorità di risoluzione riduce solo parzialmente il valore degli utili dovuti, l’importo residuo in essere continua ad essere dovuto al partecipante diretto non inadempiente.

    Articolo 31
    Richiesta di liquidità per la risoluzione

    1.L’autorità di risoluzione può ordinare al partecipante diretto non inadempiente di fornire alla CCP un contributo in contante pari al massimo all’importo del contributo da esso versato al fondo di garanzia della CCP.

    Laddove la CCP abbia più fondi di garanzia, l’importo del contributo in contante previsto al primo comma si riferisce al contributo versato dal partecipante diretto al fondo o ai fondi di garanzia del servizio di compensazione o della classe di attività interessati.

    L’autorità di risoluzione può attivare la richiesta di liquidità per la risoluzione indipendentemente dall’assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali che impongono ai partecipanti diretti non inadempienti di versare un contributo in contante.

    L’autorità di risoluzione determina l’importo del contributo in contante del partecipante diretto non inadempiente in proporzione al contributo da esso versato al fondo di garanzia.

    2.Se il partecipante diretto non inadempiente non versa l’importo richiesto, l’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di porlo in stato d’inadempimento e di utilizzarne il margine iniziale e il contributo versato al fondo di garanzia secondo quanto disposto dall’articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012.

    Sezione 3

    Riduzione e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite

    Articolo 32
    Obbligo di riduzioni e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite

    1.L’autorità di risoluzione attiva lo strumento della riduzione e conversione a norma dell’articolo 33 per le partecipazioni e i titoli di debito emessi dalla CCP in risoluzione o per altre passività non garantite, al fine di assorbire le perdite, ricapitalizzare la CCP o la CCP-ponte ovvero sostenere l’attivazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa.

    L’autorità di risoluzione attiva lo strumento della riduzione e conversione a norma dell’articolo 33 anche per le partecipazioni e i titoli di debito emessi dalla società madre della CCP in risoluzione, laddove le partecipazioni emesse dall’impresa madre servano a soddisfare i requisiti patrimoniali della CCP in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 648/2012 o laddove tali partecipazioni o titoli di debito siano emessi per finanziare la CCP e assorbano totalmente le perdite ovvero costituiscano crediti subordinati nella procedura ordinaria di insolvenza.

    2.Basandosi sulla valutazione effettuata a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, l’autorità di risoluzione determina:

    (a)l’importo di cui ridurre le partecipazioni e i titoli di debito o altre passività non garantite, tenuto conto delle perdite che devono essere assorbite tramite l’esecuzione degli obblighi che i partecipanti diretti o altri terzi hanno in essere nei confronti della CCP;

    (b)l’importo per il quale convertire i titoli di debito o le altre passività non garantite in partecipazioni al fine di ripristinare i requisiti prudenziali della CCP o della CCP-ponte.

    Articolo 33
    Disciplina della riduzione o conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite

    1.L’autorità di risoluzione attiva lo strumento della riduzione e conversione secondo l’ordine di priorità dei crediti applicabile nella procedura ordinaria di insolvenza.

    2.Prima di ridurre o convertire il valore nominale dei titoli di debito o altre passività non garantite, l’autorità di risoluzione riduce l’importo nozionale delle partecipazioni in proporzione alle perdite e, ove necessario, sino a concorrenza del loro valore totale.

    Se dopo la riduzione del valore delle partecipazioni la CCP mantiene, secondo la valutazione effettuata a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, un valore netto positivo, l’autorità di risoluzione cancella o, secondo il caso, diluisce tali partecipazioni.

    3.L’autorità di risoluzione riduce o converte, o riduce e converte, l’importo nominale dei titoli di debito o altre passività non garantite per quanto necessario a raggiungere gli obiettivi della risoluzione e, ove necessario, sino a concorrenza del loro valore totale.

    4.L’autorità di risoluzione non attiva lo strumento della riduzione e conversione per le passività seguenti:

    (a)passività verso i dipendenti per retribuzione, benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuti, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto collettivo;

    (b)passività verso i creditori, siano esso fornitori o imprese commerciali, che hanno fornito alla CCP beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, riparazione e manutenzione dei locali;

    (c)passività verso le autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto fallimentare applicabile;

    (d)passività verso i sistemi o gli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE.

    5.In caso di riduzione dell’importo nozionale della partecipazione o dell’importo nominale del titolo di debito o altra passività non garantita si applicano le condizioni seguenti:

    (a)la riduzione è permanente;

    (b)il detentore del titolo non avanza alcuna pretesa in relazione alla riduzione, eccetto per quanto riguarda le passività già maturate, la responsabilità per danni che può emergere da un ricorso avverso la legittimità della riduzione e le pretese collegate alle partecipazioni emesse o cedute a norma del paragrafo 6;

    (c)in caso di riduzione solo parziale, l’accordo che ha istituito la passività originaria resta applicabile all’importo residuo, fatte salve le necessarie modifiche dei suoi termini derivanti dalla riduzione.

    La lettera a) non osta a che, se l’entità della riduzione operata in base alla valutazione provvisoria risulta superiore all’importo determinato necessario in base alla valutazione definitiva prevista all’articolo 26, paragrafo 2, l’autorità di risoluzione applichi un meccanismo di rivalutazione per rimborsare i detentori di titoli di debito o altre passività non garantite e, quindi, i detentori di partecipazioni.

    6.In caso di conversione di titoli di debito o altre passività non garantite a norma del paragrafo 3, l’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP o alla relativa impresa madre di emettere o cedere partecipazioni ai detentori di titoli di debito o altre passività non garantite.

    7.L’autorità di risoluzione converte il titolo di debito o altra passività non garantita a norma del paragrafo 3 soltanto se sussistono i presupposti seguenti:

    (a)l’autorità di risoluzione ha ottenuto l’accordo dell’autorità competente dell’impresa madre quando quest’ultima è tenuta a emettere la partecipazione;

    (b)la partecipazione è emessa prima che la CCP emetta partecipazioni a fini di apporto di capitale da parte dello Stato o di enti pubblici;

    (c)il tasso di conversione compensa adeguatamente il detentore dei titoli di debito, coerentemente con il trattamento che gli sarebbe riservato nella procedura ordinaria di insolvenza.

    In caso di conversione del titolo di debito o altra passività non garantita in partecipazione, questa è sottoscritta o ceduta immediatamente dopo la conversione.

    8.Ai fini del paragrafo 7 l’autorità di risoluzione provvede a che, nell’elaborazione e successivi aggiornamenti del piano di risoluzione della CCP e nell’ambito dei poteri di eliminazione degli impedimenti alla relativa risolvibilità, la CCP possa emettere in qualsiasi momento il numero necessario di partecipazioni.

    Articolo 34
    Effetto della riduzione e conversione

    L’autorità di risoluzione esegue o dispone l’esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi e procedurali necessari per dare effetto all’attivazione dello strumento della riduzione e conversione, tra cui:

    (a)la modifica di tutti i registri rilevanti;

    (b)l’esclusione delle partecipazioni o dei titoli di debito dalla quotazione o dalla negoziazione;

    (c)l’ammissione alla quotazione o alla negoziazione delle nuove partecipazioni;

    (d)la riammissione alla quotazione o alla negoziazione dei titoli di debito che sono stati oggetti di riduzione senza il requisito di pubblicare il prospetto in conformità della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 31 .

    Articolo 35
    Eliminazione degli ostacoli procedurali alla riduzione e conversione

    Quando è d’applicazione l’articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, l’autorità competente ordina alla CCP o alla relativa impresa madre di mantenere in qualsiasi momento un importo di partecipazioni sufficiente a consentirle di emettere un numero sufficiente di nuove partecipazioni e a poter procedere effettivamente all’emissione o alla conversione in partecipazioni.

    L’autorità di risoluzione attiva lo strumento della riduzione e conversione prescindendo dalle disposizioni dell’atto costitutivo o dello statuto della CCP, compresi i diritti di opzione per gli azionisti o l’obbligo di ottenere il consenso dei soci a un aumento di capitale.

    Articolo 36
    Presentazione del piano di riorganizzazione aziendale

    1.Entro un mese dall’attivazione dello strumento previsto all’articolo 32 la CCP redige e presenta all’autorità di risoluzione un piano di riorganizzazione aziendale a norma dell’articolo 37. Quando è applicabile la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, il piano è compatibile con il piano di ristrutturazione che la CCP è tenuta a presentare alla Commissione a norma di tale disciplina.

    Se necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, l’autorità di risoluzione può prorogare il termine previsto al primo comma fino a un massimo di due mesi.

    2.Se la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione impone la comunicazione di un piano di ristrutturazione, la presentazione del piano di riorganizzazione aziendale non incide sul termine da essa stabilito a tal fine.

    3. L’autorità di risoluzione presenta il piano di riorganizzazione aziendale, e le relative modifiche a norma dell’articolo 38, all’autorità competente e al collegio di risoluzione.

    Articolo 37
    Contenuto del piano di riorganizzazione aziendale

    1.Il piano di riorganizzazione aziendale previsto all’articolo 36 indica le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP o di rami della sua attività entro un arco di tempo adeguato. Le misure si basano su presupposti realistici circa le condizioni economiche e dei mercati finanziari in cui la CCP si troverà ad operare.

    Il piano di riorganizzazione aziendale tiene conto della situazione attuale e prospettica dei mercati finanziari e ipotizza lo scenario più favorevole e quello meno favorevole, compresa una combinazione di eventi che permetta di individuare i principali punti vulnerabili della CCP. I presupposti sono raffrontati ad appropriati parametri di riferimento settoriali.

    2.Il piano di riorganizzazione aziendale comprende almeno gli elementi seguenti:

    (a)la diagnosi dei fattori e delle circostanze che hanno portato la CCP al dissesto o al rischio di dissesto;

    (b)la descrizione delle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP che s’intende adottare;

    (c)il calendario di attuazione di tali misure.

    3.Le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP possono comprendere:

    (a)la riorganizzazione e la ristrutturazione delle attività della CCP;

    (b)modifiche dei sistemi operativi e dell’infrastruttura della CCP;

    (c)la vendita di attività o di linee di business.

    Articolo 38
    Valutazione e adozione del piano di riorganizzazione aziendale

    1.Entro un mese dalla data in cui la CCP presenta il piano di riorganizzazione aziendale a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, l’autorità di risoluzione e l’autorità competente valutano l’effettiva adeguatezza delle misure ivi previste a ripristinarne la sostenibilità economica a lungo termine.

    Se l’autorità di risoluzione e l’autorità competente giungono alla conclusione che il piano è atto a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP, l’autorità di risoluzione lo approva.

    2.Se l’autorità di risoluzione e l’autorità competente non sono convinte che le misure indicate nel piano siano atte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP, l’autorità di risoluzione comunica alla CCP i rilievi emersi e le ordina di ripresentare entro due settimane un piano modificato che ne tenga conto.

    3.L’autorità di risoluzione e l’autorità competente valutano il piano ripresentato e comunicano alla CCP entro una settimana dalla ricezione se esso tiene adeguatamente conto dei rilievi espressi o se invece sono necessarie ulteriori modifiche.

    Articolo 39
    Attuazione e monitoraggio del piano di riorganizzazione aziendale

    1.La CCP attua il piano di riorganizzazione aziendale e presenta all’autorità di risoluzione e all’autorità competente una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione del piano ogniqualvolta le sia richiesta e, comunque, a cadenza almeno semestrale.

    2.Di concerto con l’autorità competente, l’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di rivedere il piano qualora sia necessario per conseguire l’obiettivo enunciato all’articolo 37, paragrafo 1.

    La CCP sottopone la revisione di cui al primo comma all’autorità di risoluzione affinché la valuti a norma dell’articolo 38, paragrafo 3.

    Sezione 4
    Strumento della vendita dell’attività d’impresa

    Articolo 40
    Strumento della vendita dell’attività d’impresa

    1.L’autorità di risoluzione può cedere all’acquirente diverso dalla CCP-ponte:

    (a) partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione;

    (b) attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione.

    La cessione di cui al primo comma è effettuata senza ottenere il consenso dei soci della CCP o di terzi diversi dall’acquirente e senza ottemperare a obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari diversi da quelli previsti all’articolo 41.

    2.La cessione ai sensi del paragrafo 1 è effettuata a condizioni di mercato, tenuto conto delle circostanze, e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.

    Ai fini del primo comma l’autorità di risoluzione adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere condizioni di mercato conformi alla valutazione effettuata a norma dell’articolo 24, paragrafo 3.

    3.Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento, il corrispettivo pagato dall’acquirente è corrisposto:

    (a)ai titolari di partecipazioni, quando la vendita dell’attività d’impresa è stata effettuata mediante trasferimento di partecipazioni emesse dalla CCP dai loro detentori all’acquirente;

    (b)alla CCP, quando la vendita dell’attività d’impresa è stata effettuata mediante cessione all’acquirente di parte o della totalità delle attività o delle passività della CCP;

    (c)ai partecipanti diretti non inadempienti che hanno subito perdite prima della risoluzione.

    Il corrispettivo pagato dall’acquirente è allocato secondo le linee di difesa in caso di inadempimento della CCP di cui agli articoli 43 e 45 del regolamento (UE) n. 648/2012 e secondo l’ordine di priorità dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza.

    4.L’autorità di risoluzione può esercitare il potere di cessione previsto al paragrafo 1 a più riprese, procedendo ad ulteriori cessioni di partecipazioni emesse dalla CCP o, secondo i casi, di attività, diritti, obblighi o passività della CCP.

    5.Con il consenso dell’acquirente l’autorità di risoluzione può ritrasferire alla CCP le attività, i diritti, gli obblighi o le passività che erano stati ceduti all’acquirente o restituire le partecipazioni ai titolari originari.

    Quando l’autorità di risoluzione esercita il potere di cessione previsto al primo comma, la CCP o i titolari originari si riprendono le attività, i diritti, gli obblighi o le passività ovvero le partecipazioni.

    6.La cessione prevista al paragrafo 1 è effettuata indipendentemente dal fatto che l’acquirente sia autorizzato a prestare i servizi e a svolgere le attività derivanti dall’acquisizione.

    Se l’acquirente non è autorizzato a prestare i servizi e a svolgere le attività derivanti dall’acquisizione, l’autorità di risoluzione svolge, in consultazione con l’autorità competente, un’adeguata verifica sull’acquirente e provvede a che questi chieda l’autorizzazione non appena possibile e comunque entro un mese dall’attivazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa. L’autorità competente provvede a che la domanda di autorizzazione sia esaminata celermente.

    7.Se la cessione di partecipazioni prevista al paragrafo 1 determina l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione qualificata di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, l’autorità competente effettua la valutazione prevista da detto articolo entro un termine che né ritarda l’attivazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa né impedisce all’azione di risoluzione di conseguire i suoi obiettivi.

    8.Se l’autorità competente non completa la valutazione prevista al paragrafo 7 entro la data in cui ha effetto la cessione delle partecipazioni, si applicano le disposizioni seguenti:

    (a)la cessione delle partecipazioni ha effetto giuridico immediato dalla data di cessione;

    (b)nel corso del periodo di valutazione e nel corso del periodo di dismissione previsto alla lettera f), i diritti di voto dell’acquirente associati alle partecipazioni sono sospesi e conferiti esclusivamente all’autorità di risoluzione, che non è obbligata ad esercitarli né è tenuta responsabile per averli esercitati o per essersene astenuta;

    (c)nel corso del periodo di valutazione e nel corso del periodo di dismissione previsto alla lettera f), alla cessione non si applicano le sanzioni o misure previste in caso di violazione dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (d)immediatamente dopo aver concluso la valutazione l’autorità competente ne comunica per iscritto l’esito all’autorità di risoluzione e all’acquirente in conformità dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (e)se l’autorità competente non si oppone alla cessione, i diritti di voto associati alle partecipazioni sono considerati conferiti integralmente all’acquirente a decorrere dalla comunicazione prevista alla lettera d);

    (f)se l’autorità competente si oppone alla cessione delle partecipazioni, la lettera b) resta d’applicazione e l’autorità di risoluzione può, tenuto conto delle condizioni di mercato, stabilire un periodo di dismissione entro il quale l’acquirente dismette le partecipazioni.

    9.Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, l’acquirente è considerato una continuazione della CCP in risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da questa in relazione alle attività, ai diritti, agli obblighi o alle passività ceduti.

    10.Nulla osta a che l’acquirente di cui al paragrafo 1 eserciti i diritti della CCP in materia di appartenenza e di accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altra infrastruttura del mercato finanziario, a condizione che siano soddisfatti i criteri di appartenenza o di partecipazione a tali sistemi o infrastrutture.

    Se non soddisfa i criteri di cui al primo comma, l’acquirente può continuare a esercitare i diritti della CCP in materia di appartenenza e di accesso a detti sistemi e infrastrutture per il periodo di tempo indicato dall’autorità di risoluzione. La durata di tale periodo non supera 12 mesi.

    11.Non è negato all’acquirente l’accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altra infrastruttura del mercato finanziario per il fatto che non possiede una valutazione del merito di credito emessa da un’agenzia di rating del credito ovvero che la sua valutazione non è sufficiente per ottenere l’accesso a tali sistemi o infrastrutture.

    12.Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento, gli azionisti, i creditori, i partecipanti diretti e i clienti della CCP in risoluzione e gli altri terzi i cui attività, diritti, obblighi o passività non sono ceduti non vantano alcun diritto sulle attività, sui diritti, sugli obblighi o sulle passività ceduti o in relazione ad essi.

    Articolo 41
    Strumento della vendita dell’attività d’impresa: obblighi procedurali

    1.In caso di attivazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa nei confronti della CCP, l’autorità di risoluzione pubblicizza la disponibilità delle attività, dei diritti, degli obblighi, delle passività o delle partecipazioni destinati alla cessione ovvero ne dispone la commercializzazione. Possono essere commercializzati separatamente aggregati di diritti, attività, obblighi e passività.

    2.Fatta salva, ove applicabile, la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, la commercializzazione prevista al paragrafo 1 rispetta i criteri seguenti:

    (a)è improntata alla massima trasparenza possibile e alla correttezza delle informazioni concernenti le attività, i diritti, gli obblighi, le passività o le partecipazioni della CCP, tenuto conto delle circostanze e, in particolare, compatibilmente con l’obiettivo di preservare la stabilità finanziaria;

    (b)non favorisce in modo indebito né discrimina potenziali acquirenti;

    (c)è immune da qualsiasi conflitto di interessi;

    (d)tiene conto delle esigenze di celerità di svolgimento dell’azione di risoluzione;

    (e)mira a ottenere il prezzo più alto possibile per la vendita delle partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività.

    I criteri enunciati al primo comma non ostano a che l’autorità di risoluzione solleciti determinati acquirenti potenziali.

    3.In deroga al paragrafo 1, l’autorità di risoluzione può commercializzare le attività, i diritti, gli obblighi, le passività o le partecipazioni prescindendo dai criteri enunciati al paragrafo 2 se il loro soddisfacimento rischia di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione.

    Sezione 5
    Strumento della CCP-ponte

    Articolo 42
    Strumento della CCP-ponte

    1.L’autorità di risoluzione può cedere a una CCP-ponte:

    (a)partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione;

    (b)attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione.

    La cessione di cui al primo comma può essere effettuata senza ottenere il consenso dei soci della CCP in risoluzione o di terzi diversi dalla CCP-ponte e senza ottemperare a obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari diversi da quelli previsti all’articolo 43.

    2.Per CCP-ponte s’intende una persona giuridica che soddisfa tutti i requisiti seguenti:

    (a)è controllata dall’autorità di risoluzione ed è di proprietà, integralmente o parzialmente, di una o più autorità pubbliche che possono comprendere l’autorità di risoluzione;

    (b)è costituita per ricevere e detenere la totalità o parte delle partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione ovvero la totalità o parte delle attività, dei diritti, degli obblighi e delle passività della CCP con l’obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali e procedere quindi alla vendita della CCP.

    3.Nell’applicare lo strumento della CCP-ponte, l’autorità di risoluzione assicura che il valore complessivo delle passività e degli obblighi ceduti alla CCP-ponte non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dalla CCP in risoluzione.

    4.Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento, il corrispettivo pagato dalla CCP-ponte è corrisposto:

    (a)ai titolari delle partecipazioni, quando la cessione alla CCP-ponte è stata effettuata mediante trasferimento di partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione dai loro detentori alla CCP-ponte;

    (b)alla CCP in risoluzione, quando la cessione alla CCP-ponte è stata effettuata mediante cessione alla CCP-ponte di parte o della totalità delle attività o delle passività della CCP.

    5.L’autorità di risoluzione può esercitare il potere di cessione previsto al paragrafo 1 a più riprese, procedendo ad ulteriori cessioni di partecipazioni emesse dalla CCP o di attività, diritti, obblighi o passività della CCP.

    6.L’autorità di risoluzione può ritrasferire alla CCP in risoluzione i diritti, obblighi, attività o passività ceduti alla CCP-ponte ovvero restituire le partecipazioni ai titolari originari se così prevede espressamente lo strumento mediante il quale è effettuata la cessione prevista al paragrafo 1.

    Quando l’autorità di risoluzione esercita il potere di cessione previsto al primo comma, la CCP in risoluzione o i titolari originari sono tenuti a riprendersi le attività, i diritti, gli obblighi o le passività ovvero le partecipazioni se sussistono i presupposti indicati al primo comma o al paragrafo 7.

    7.Se la partecipazione, attività, diritto, obbligo o passività non rientra nelle classi di partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività stabilite dallo strumento mediante il quale è effettuata la cessione, ovvero non presenta i presupposti per la relativa cessione, l’autorità di risoluzione può ritrasferirlo dalla CCP-ponte alla CCP in risoluzione o al titolare originario.

    8.Il trasferimento previsto ai paragrafi 6 e 7 può essere effettuato in qualsiasi momento e soddisfa tutte le altre condizioni stabilite al riguardo nello strumento mediante il quale è effettuata la cessione.

    9.L’autorità di risoluzione può trasferire partecipazioni ovvero attività, diritti, obblighi o passività dalla CCP-ponte a un terzo.

    10.Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, la CCP-ponte è considerata una continuazione della CCP in risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da questa in relazione alle attività, ai diritti, agli obblighi o alle passività ceduti.

    Per tutti gli altri fini l’autorità di risoluzione può prescrivere che la CCP-ponte sia considerata una continuazione della CCP in risoluzione e possa continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da questa in relazione alle attività, ai diritti, agli obblighi o alle passività ceduti.

    11.Nulla osta a che la CCP-ponte eserciti i diritti della CCP in risoluzione in materia di appartenenza e di accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altra FMI, a condizione che siano soddisfatti i criteri di appartenenza o di partecipazione a tali sistemi o infrastrutture.

    Se non soddisfa i criteri di cui al primo comma, la CCP-ponte può continuare a esercitare i diritti della CCP in materia di appartenenza e di accesso a detti sistemi e infrastrutture per il periodo di tempo indicato dall’autorità di risoluzione. La durata di tale periodo non supera 12 mesi.

    12.Non è negato alla CCP-ponte l’accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altra FMI per il fatto che non possiede una valutazione del merito di credito emessa da un’agenzia di valutazione del merito di credito ovvero che la sua valutazione non è sufficiente per ottenere l’accesso a tali sistemi o infrastrutture.

    13.Gli azionisti o i creditori della CCP in risoluzione e altri terzi i cui attività, diritti, obblighi o passività non sono ceduti alla CCP-ponte non avanzano alcuna pretesa sulle attività, sui diritti, sugli obblighi o sulle passività ceduti alla CCP-ponte né alcuna pretesa nei confronti del consiglio o dell’alta dirigenza di questa.

    14.La CCP-ponte non ha obblighi né responsabilità verso gli azionisti o creditori della CCP in risoluzione, nei confronti dei quali il consiglio o l’alta dirigenza della CCP-ponte non ha alcuna responsabilità per gli atti od omissioni compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni, a meno che l’atto o l’omissione consegua da negligenza grave o colpa grave a norma del diritto nazionale applicabile.

    Articolo 43
    CCP-ponte: obblighi procedurali

    1.La CCP-ponte adempie a tutti gli obblighi seguenti:

    (a)ottenere l’approvazione dell’autorità di risoluzione per quanto riguarda:

    i)l’atto costitutivo;

    ii)i componenti del consiglio, se non nominati direttamente dall’autorità di risoluzione;

    iii)le competenze e la remunerazione dei componenti del consiglio, se non stabilite dall’autorità di risoluzione;

    iv)la strategia e il profilo di rischio;

    (b)ottenere l’autorizzazione a prestare i servizi o svolgere le attività derivanti dalla cessione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012.

    Se la CCP-ponte non ha l’autorizzazione prevista al paragrafo 1, lettera b), l’autorità di risoluzione ottiene l’approvazione dell’autorità competente per effettuare la cessione di cui all’articolo 42, paragrafo 1. Se approva la cessione, l’autorità competente indica il periodo per il quale la CCP-ponte è esonerata dall’obbligo di conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012. La durata di tale periodo non supera 12 mesi.

    2.Fatte salve le limitazioni imposte dalle norme dell’Unione o nazionali in materia di concorrenza, la direzione gestisce la CCP-ponte con l’obiettivo di mantenere l’accesso delle parti interessate alle funzioni essenziali della CCP-ponte e di vendere a uno o più acquirenti del settore privato la CCP-ponte stessa o una o più delle sue attività, diritti, obblighi o passività. La vendita è effettuata quando il mercato presenta condizioni adeguate ed entro il periodo previsto al paragrafo 5 e, se applicabile, al paragrafo 6.

    3.L’autorità di risoluzione dispone la cessazione della CCP-ponte al verificarsi di una delle situazioni seguenti:

    (a)sono conseguiti gli obiettivi della risoluzione;

    (b)la CCP-ponte si fonde con un altro soggetto;

    (c)la CCP-ponte cessa di soddisfare i requisiti stabiliti all’articolo 42, paragrafo 2;

    (d)la CCP-ponte oppure la totalità o quasi totalità delle sue attività, diritti, obblighi o passività sono vendute a norma del paragrafo 4;

    (e)è scaduto il termine previsto al paragrafo 5;

    (f)i contratti compensati dalla CCP-ponte sono regolati, scadono o sono chiusi per close-out e sono quindi totalmente assolti i relativi diritti e obblighi della CCP.

    4.Prima di vendere la CCP-ponte o le relative attività, diritti, obblighi o passività, l’autorità di risoluzione pubblicizza la disponibilità degli elementi destinati alla vendita, ne assicura una commercializzazione aperta e trasparente e provvede alla correttezza delle informazioni fornite al riguardo.

    L’autorità di risoluzione effettua la vendita ai sensi del primo comma a condizioni di mercato e non favorisce in modo indebito né discrimina potenziali acquirenti.

    5.L’autorità di risoluzione cessa l’operatività della CCP-ponte due anni dopo la data in cui è stata effettuata l’ultima cessione dalla CCP in risoluzione.

    L’autorità di risoluzione che cessa l’operatività della CCP-ponte chiede all’autorità competente di revocarle l’autorizzazione.

    6.L’autorità di risoluzione può prorogare il termine previsto al paragrafo 5 per uno o più periodi supplementari di un anno se la proroga è necessaria ai fini della cessazione della CCP-ponte a norma del paragrafo 3, lettere da a) a d).

    La decisione di prorogare il termine previsto al paragrafo 5 è motivata e corredata di una valutazione particolareggiata della situazione della CCP-ponte in relazione alle condizioni di mercato correnti e prospettiche.

    7.In caso di cessazione nelle circostanze previste al paragrafo 3, lettera d) o e), la CCP-ponte è liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

    Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento, i proventi generati dalla cessazione della CCP-ponte sono corrisposti ai suoi soci.

    Se la CCP-ponte è usata per la cessione di attività e passività di più CCP in risoluzione, i proventi di cui al secondo comma sono assegnati in funzione delle attività e passività cedute da ciascuna CCP in risoluzione.

    Sezione 6
    Altre modalità di finanziamento

    Articolo 44
    Meccanismo di finanziamento alternativo

    Se necessario ai fini di un’efficace attivazione degli strumenti di risoluzione, l’autorità di risoluzione può stipulare contratti per contrarre prestiti o ottenere altre forme di sostegno finanziario, anche in provenienza dalle risorse prefinanziate disponibili nei fondi di garanzia non esauriti della CCP in risoluzione.

    Sezione 7

    Strumenti pubblici di stabilizzazione

    Articolo 45

    Strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria

    1.L’autorità di risoluzione può ricorrere agli strumenti pubblici di stabilizzazione in conformità degli articoli 46 e 47 ai fini della risoluzione della CCP se sussistono i presupposti seguenti:

    (a)il sostegno finanziario è necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione;

    (b)il sostegno finanziario costituisce una soluzione di ultima istanza dopo aver valutato e utilizzato, nella massima misura possibile consentita dal mantenimento della stabilità finanziaria, gli altri strumenti di risoluzione, secondo le determinazioni assunte dal ministero competente o dal governo previa consultazione dell’autorità di risoluzione;

    (c)il sostegno finanziario è conforme alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione;

    (d)l’autorità competente ordina all’autorità di risoluzione di fornire il sostegno finanziario.

    2.Per garantire l’efficacia degli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria, il ministero competente o il governo dispone dei poteri di risoluzione previsti dagli articoli da 48 a 59 e provvede a che siano rispettati gli articoli 52, 54 e 70.

    3.È fatto ricorso agli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria come soluzione di ultima istanza ai fini del paragrafo 1, lettera b), se sussiste almeno uno dei presupposti seguenti:

    (a)il ministero competente o il governo e l’autorità di risoluzione, previa consultazione della banca centrale e dell’autorità competente, stabiliscono che l’attivazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a evitare effetti negativi significativi sul sistema finanziario;

    (b)il ministero competente o il governo e l’autorità di risoluzione stabiliscono che l’attivazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a tutelare l’interesse pubblico, laddove la CCP abbia già precedentemente ricevuto dalla banca centrale un’assistenza di liquidità straordinaria;

    (c)con riferimento allo strumento della proprietà pubblica temporanea, il ministero competente o il governo, previa consultazione dell’autorità competente e dell’autorità di risoluzione, stabilisce che l’attivazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a tutelare l’interesse pubblico, laddove la CCP abbia già beneficiato dello strumento pubblico di sostegno al capitale.

    Articolo 46

    Strumento pubblico di sostegno al capitale

    1.Può essere fornito sostegno finanziario pubblico per la ricapitalizzazione della CCP contro partecipazioni.

    2.La CCP sottoposta allo strumento pubblico di sostegno al capitale è gestita su base commerciale e professionale.

    3.Le partecipazioni di cui al paragrafo 1 sono vendute ad un acquirente privato non appena la situazione commerciale e finanziaria lo consente.

    Articolo 47

    Strumento della proprietà pubblica temporanea

    1.La CCP può essere assoggettata a proprietà pubblica temporanea mediante esecuzione da parte dello Stato membro di uno o più ordini di trasferimento di partecipazioni a un cessionario che è:

    (a)un soggetto designato dello Stato membro oppure

    (b)una società interamente di proprietà dello Stato membro.

    2.La CCP sottoposta allo strumento della proprietà pubblica temporanea è gestita su base commerciale e professionale ed è venduta ad un acquirente privato non appena la situazione commerciale e finanziaria lo consente.

    CAPO IV
    Poteri di risoluzione

    Articolo 48
    Poteri generali

    1.L’autorità di risoluzione dispone di tutti i poteri necessari per l’attivazione efficace degli strumenti di risoluzione, compresi i poteri di:

    (a)esigere da qualsiasi soggetto le informazioni che le sono necessarie per decidere e predisporre l’azione di risoluzione, compresi aggiornamenti e supplementi delle informazioni contenute nel piano di risoluzione o acquisibili tramite ispezioni in loco;

    (b)assumere il controllo della CCP in risoluzione ed esercitare tutti i diritti e poteri conferiti ai detentori di partecipazioni e al consiglio della CCP;

    (c)cedere le partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione;

    (d)cedere ad altro soggetto, con il suo consenso, diritti, attività, obblighi o passività della CCP;

    (e)ridurre, anche azzerandolo, il valore nominale dei titoli di debito o altre passività non garantite della CCP in risoluzione o il debito residuo derivante dai medesimi;

    (f)convertire i titoli di debito o altre passività non garantite della CCP in risoluzione in partecipazioni della CCP stessa o della CCP-ponte a cui sono stati ceduti le attività, i diritti, gli obblighi o le passività della CCP in risoluzione;

    (g)annullare i titoli di debito emessi dalla CCP in risoluzione;

    (h)ridurre, anche azzerandolo, l’importo nominale delle partecipazioni della CCP in risoluzione e annullare tali partecipazioni;

    (i)ordinare alla CCP in risoluzione o alla sua impresa madre di emettere nuove partecipazioni, compresi azioni privilegiate e strumenti convertibili contingenti;

    (j)riguardo ai titoli di debito e alle altre passività della CCP, modificare o ritoccare la scadenza, modificare l’importo degli interessi da pagare o modificare la data alla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio;

    (k)attivare clausole di close-out disponendo lo scioglimento dei contratti finanziari;

    (l)disporre la rimozione o la sostituzione del consiglio e dell’alta dirigenza della CCP in risoluzione;

    (m)ordinare all’autorità competente di effettuare in maniera tempestiva la valutazione dell’acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini stabiliti all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (n)ridurre, anche azzerandolo, l’importo del margine di variazione dovuto al partecipante al sistema della CCP in risoluzione;

    (o)trasferire le posizioni aperte e le attività collegate, compresi i contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà o con costituzione di garanzia reale, gli accordi di compensazione e gli accordi di netting, dal conto del partecipante diretto inadempiente a quello del partecipante diretto non inadempiente coerentemente con l’articolo 48 del regolamento (UE) n. 648/2012;

    (p)disporre l’esecuzione degli obblighi contrattuali esistenti e in essere dei partecipanti della CCP in risoluzione;

    (q)disporre l’esecuzione degli obblighi esistenti e in essere dell’impresa madre della CCP in risoluzione, anche per sostenere finanziariamente la CCP con garanzie o linee di credito;

    (r)ordinare ai partecipanti diretti di fornire ulteriori contributi in contante.

    L’autorità di risoluzione può esercitare i poteri previsti al primo comma singolarmente o in combinazione fra loro.

    2.Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento e dalla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, nell’esercizio dei poteri previsti al paragrafo 1 l’autorità di risoluzione non è tenuta a:

    (a)ottenere l’approvazione o il consenso da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato;

    (b)adempiere obblighi in relazione alla cessione di strumenti finanziari, diritti, obblighi, attività o passività della CCP in risoluzione o della CCP-ponte;

    (c)informare qualsiasi soggetto pubblico o privato;

    (d)pubblicare qualsiasi avviso o prospetto;

    (e)depositare o registrare qualsiasi documento presso qualsiasi altra autorità.

    Articolo 49
    Poteri accessori

    1.Nell’esercizio di uno dei poteri previsti all’articolo 48, paragrafo 1, l’autorità di risoluzione può esercitare anche uno o più dei poteri accessori seguenti:

    (a)fatto salvo l’articolo 65, disporre in caso di trasferimento di strumenti finanziari, diritti, attività o passività che questi siano acquistati liberi da ogni peso, vincolo od onere;

    (b)dichiarare estinti i diritti ad acquisire ulteriori partecipazioni;

    (c)ordinare all’autorità pertinente di disporre l’esclusione o la sospensione dalla negoziazione in un mercato regolamentato o dalla quotazione ufficiale degli strumenti finanziari emessi dalla CCP a norma della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 32 ;

    (d)prevedere che l’acquirente o la CCP-ponte, a norma rispettivamente dell’articolo 40 e dell’articolo 42, sia trattato alla stregua della CCP in risoluzione per tutti i suoi diritti o obblighi ovvero per le azioni da essa avviate, compresi i diritti o obbligazioni collegati alla partecipazione alle infrastrutture di mercato;

    (e)ordinare alla CCP in risoluzione ovvero all’acquirente o, secondo il caso, alla CCP-ponte di fornirsi reciprocamente informazioni e assistenza;

    (f)prevedere che il partecipante diretto cessionario di posizioni assegnategli mediante i poteri previsti all’articolo 48, paragrafo 1, lettere o) e p), subentri, per tali posizioni, nei diritti o obblighi collegati alla partecipazione alla CCP;

    (g)annullare o modificare le clausole del contratto di cui la CCP in risoluzione è parte o sostituirla come parte con l’acquirente o la CCP-ponte;

    (h)modificare il regolamento operativo della CCP in risoluzione, anche relativamente alle condizioni di partecipazione fatto salvo l’articolo 37;

    (i)trasferire l’appartenenza del partecipante diretto dalla CCP in risoluzione al suo acquirente o alla CCP-ponte.

    Nessun diritto di compensazione previsto dal presente regolamento costituisce un peso, vincolo od onere ai fini del primo comma, lettera a).

    2.L’autorità di risoluzione può prevedere le disposizioni volte a garantire la continuità necessarie affinché l’azione di risoluzione risulti efficace e l’acquirente o la CCP-ponte possano esercitare l’attività trasferita. Possono rientrare fra le disposizioni volte a garantire la continuità:

    (a)la continuità dei contratti stipulati dalla CCP in risoluzione, in modo che l’acquirente o la CCP-ponte ne assuma i diritti e passività collegati agli strumenti finanziari, diritti, obblighi, attività o passività ceduti e si sostituisca esplicitamente o implicitamente alla CCP in risoluzione in tutti i documenti contrattuali d’interesse;

    (b)la sostituzione della CCP in risoluzione con l’acquirente o la CCP-ponte nei procedimenti giudiziari vertenti sugli strumenti finanziari, diritti, obblighi, attività o passività ceduti.

    3.I poteri di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 2, lettera b), lasciano impregiudicati:

    (a)il diritto del dipendente della CCP di sciogliersi dal contratto di lavoro;

    (b)fatti salvi gli articoli 55, 56 e 57, la facoltà per la parte di un contratto di esercitare i diritti derivanti dal contratto, incluso lo scioglimento, in conseguenza, laddove le clausole del contratto lo prevedano, ad atto o omissione compiuto dalla CCP prima della cessione o dall’acquirente o dalla CCP-ponte a cessione avvenuta.

    Articolo 50
    Amministrazione straordinaria

    1.L’autorità di risoluzione può nominare un amministratore straordinario in sostituzione del consiglio della CCP in risoluzione. L’amministratore straordinario possiede i requisiti di onorabilità e professionalità necessari in materia di servizi finanziari, gestione dei rischi e servizi di compensazione, in conformità dell’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012.

    2.L’amministratore straordinario ha tutti i poteri dei soci e del consiglio della CCP. Può esercitare tali poteri esclusivamente sotto il controllo dell’autorità di risoluzione. L’autorità di risoluzione può limitare l’azione dell’amministratore straordinario o subordinare determinati atti al consenso preliminare.

    L’autorità di risoluzione rende pubblica la nomina prevista al paragrafo 1 con i relativi termini e condizioni.

    3.L’amministratore straordinario è nominato per un periodo massimo di un anno. L’autorità di risoluzione può rinnovare il periodo ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

    4.L’amministratore straordinario adotta tutte le misure necessarie a promuovere gli obiettivi della risoluzione ed eseguire le azioni di risoluzione decise dall’autorità di risoluzione. In caso di incompatibilità o conflitto, detta funzione attribuita per legge prevale su qualsiasi altra funzione di gestione attribuita dallo statuto della CCP o dal diritto nazionale.

    5.L’amministratore straordinario trasmette relazioni all’autorità di risoluzione che lo ha nominato a intervalli regolari da questa stabiliti e all’inizio e alla fine del mandato. Le relazioni descrivono in dettaglio la situazione finanziaria della CCP e illustrano i motivi dei provvedimenti adottati.

    6.L’autorità di risoluzione può revocare l’amministratore straordinario in qualsiasi momento. La rimozione è un atto dovuto nei casi seguenti:

    a) quando l’amministratore straordinario non esercita le funzioni attribuitegli secondo i termini e le condizioni stabiliti dall’autorità di risoluzione;

    b) quando gli obiettivi della risoluzione sarebbero conseguiti più efficacemente revocando o sostituendo l’amministratore straordinario;

    c) quando vengono meno le condizioni che hanno determinato la nomina.

    7.Se il diritto fallimentare nazionale prevede la nomina di un’amministrazione per l’insolvenza, l’amministratore straordinario nominato a norma del paragrafo 1 può essere nominato anche amministratore dell’insolvenza.

    Articolo 51
    Potere di ordinare la fornitura di servizi e mezzi

    1.L’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP in risoluzione, o ad altra componente del gruppo di appartenenza o al partecipante diretto, di fornire all’acquirente o alla CCP-ponte i servizi e i mezzi necessari per esercitare efficacemente l’attività che gli è stata ceduta.

    Il primo comma si applica anche se la componente del gruppo cui appartiene la CCP o il partecipante diretto della CCP è sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza o è a sua volta in risoluzione.

    2.L’autorità di risoluzione può dare esecuzione agli obblighi imposti a norma del paragrafo 1 dall’autorità di risoluzione di un altro Stato membro nei casi in cui i poteri in questione sono esercitati nei confronti di una componente dello stesso gruppo di appartenenza della CCP in risoluzione o di un partecipante diretto della CCP.

    3.I servizi e i mezzi previsti al paragrafo 1 escludono qualsiasi forma di sostegno finanziario.

    4.I servizi e i mezzi di cui al paragrafo 1 sono forniti:

    (a)alle stesse condizioni di mercato applicate immediatamente prima dell’avvio della risoluzione in forza di un accordo già in essere con la CCP;

    (b)a eque condizioni di mercato in assenza di accordo o dopo la scadenza dello stesso.

    Articolo 52
    Potere di dare esecuzione alle azioni di risoluzione

    o alle misure di prevenzione della crisi disposte da altri Stati membri

    1.Se la partecipazione, l’attività, il diritto, l’obbligo o la passività della CCP in risoluzione è ubicato in uno Stato membro, ovvero è disciplinato dalla legge di uno Stato membro, che non è quello dell’autorità di risoluzione, la cessione della partecipazione, dell’attività, del diritto, dell’obbligo o della passività ha effetto in conformità della legge di tale altro Stato membro.

    2.L’autorità di risoluzione dello Stato membro riceve dalle autorità degli altri Stati membri interessati tutta l’assistenza necessaria affinché la partecipazione, l’attività, il diritto, l’obbligo o la passività sia trasferito all’acquirente o alla CCP-ponte in conformità del diritto nazionale applicabile.

    3.L’azionista, il creditore o il terzo interessato dalla cessione della partecipazione, attività, diritto, obbligo o passività di cui al paragrafo 1 non ha diritto di impedirla, contestarla o annullarla a norma della legislazione dello Stato membro che la disciplina.

    4.Se l’autorità di risoluzione di uno Stato membro attiva gli strumenti di risoluzione previsti agli articoli 28 o 32 e i contratti, passività, partecipazioni o titoli di debito della CCP in risoluzione includono titoli, contratti o passività disciplinati dal diritto di un altro Stato membro ovvero passività dovute a creditori ivi ubicati e contratti con partecipanti al sistema ivi ubicati, l’autorità pertinente dell’altro Stato membro provvede alla realizzazione degli interventi derivanti dall’attivazione di detti strumenti di risoluzione.

    Ai fini del primo comma, l’azionista, il creditore e il partecipante al sistema interessato da detti strumenti di risoluzione non ha diritto di contestare la riduzione del capitale o dell’importo esigibile del titolo o della passività né la relativa conversione o ristrutturazione.

    5.I diritti e le salvaguardie seguenti sono stabiliti in conformità del diritto dello Stato membro dell’autorità di risoluzione:

    (a)diritto dell’azionista, del creditore e del terzo di impugnare a norma dell’articolo 72 la cessione della partecipazione, attività, diritto, obbligo o passività di cui al paragrafo 1;

    (b)diritto del creditore interessato di impugnare a norma dell’articolo 72 la riduzione del capitale o dell’importo esigibile del titolo, della passività o del contratto di cui al paragrafo 4 ovvero la relativa conversione o ristrutturazione;

    (c)salvaguardie in caso di cessione parziale, di cui al capo V, in relazione all’attività, diritto, obbligo o passività di cui al paragrafo 1.

    Articolo 53
    Poteri su attività, contratti, diritti, passività, obblighi

    e partecipazioni di soggetti ubicati in paesi terzi o disciplinati dal diritto di paesi terzi

    1.Quando l’azione di risoluzione verte su attività o contratti di un soggetto ubicato in un paese terzo o su partecipazioni, diritti, obblighi o passività disciplinati dal diritto di un paese terzo, l’autorità di risoluzione può disporre che:

    (a)la CCP in risoluzione e il cessionario dell’attività, contratto, partecipazione, diritto, obbligo o passività svolga tutti gli adempimenti necessari affinché la misura consegua i suoi effetti;

    (b)la CCP in risoluzione trattenga la partecipazione, attività o diritto ovvero assolva la passività o l’obbligo per conto del cessionario fintantoché la misura non sia divenuta efficace;

    (c)le spese ragionevoli sostenute regolarmente dal cessionario per l’esecuzione degli adempimenti indicati alle lettere a) e b) siano rimborsate con una delle modalità previste all’articolo 27, paragrafo 9.

    2.Ai fini del paragrafo 1, l’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP d’inserire nel contratto o altro accordo concluso con il partecipante diretto o con il detentore della partecipazione, ovvero del titolo di debito o altra passività, ubicato in un paese terzo una clausola con cui accetta di essere vincolato dalle azioni su tale attività, contratto, diritto, obbligo o passività assunte dall’autorità di risoluzione, compresa l’applicazione degli articoli 55, 56 e 57.

    3.Se non produce effetti, l’azione di risoluzione prevista al paragrafo 1 è nulla in relazione alla partecipazione, attività, diritto, obbligo o passività in questione.

    Articolo 54
    Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di intervento precoce e risoluzione

    1.La misura di prevenzione della crisi o l’azione di risoluzione adottata ai sensi del presente regolamento, o l’evento direttamente connesso all’applicazione di tale azione, non costituisce un evento determinante l’escussione della garanzia o determinante l’insolvenza ai sensi della direttiva 2002/47/CE e della direttiva 98/26/CE, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento e di consegna nonché di prestazione della garanzia.

    Ai fini del primo comma la procedura di risoluzione in paese terzo riconosciuta a norma dell’articolo 75, o altrimenti se l’autorità di risoluzione decide in tal senso, costituisce un’azione di risoluzione adottata in conformità del presente regolamento.

    2.La misura di prevenzione della crisi o l’azione di risoluzione prevista al paragrafo 1 non è usata per:

    (a)esercitare il diritto di recesso, sospensione, modifica, netting o compensazione relativamente a un contratto stipulato da una componente del gruppo di cui fa parte la CCP nel quale sono previste disposizioni o obblighi di inadempienza indiretta (cross-default) garantiti da una componente del gruppo o gravanti su di essa;

    (b)acquisire il possesso o esercitare il controllo di beni della CCP o di una componente del gruppo di appartenenza in relazione a un contratto comprendente clausole di inadempienza indiretta (cross-default) od escutere un diritto di garanzia su detti beni;

    (c)influisce sui diritti contrattuali della CCP o di una componente del gruppo di appartenenza in relazione a un contratto comprendente clausole di inadempienza indiretta (cross-default).

    Articolo 55
    Potere di sospendere taluni obblighi

    1.L’autorità di risoluzione può disporre la sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna rivenienti a carico di entrambe le controparti dal contratto stipulato dalla CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso di sospensione a norma dell’articolo 70 sino alla fine del giorno lavorativo successivo.

    Ai fini del primo comma per fine del giorno lavorativo s’intende la mezzanotte di tale giorno nello Stato membro dell’autorità di risoluzione.

    2.Qualora fosse stato da adempiere nel corso del periodo di sospensione, l’obbligo di pagamento o di consegna è assolto immediatamente alla scadenza del periodo di sospensione.

    3.L’autorità di risoluzione non esercita il potere previsto al paragrafo 1 sugli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE o dei relativi operatori, comprese le altre controparti centrali e le banche centrali.

    Articolo 56
    Potere di limitare l’escussione di garanzie

    1.L’autorità di risoluzione può impedire al creditore garantito della CCP in risoluzione di escutere la garanzia avente ad oggetto attività della CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso di limitazione a norma dell’articolo 70 sino alla fine del giorno lavorativo successivo.

    Ai fini del primo comma per fine del giorno lavorativo s’intende la mezzanotte di tale giorno nello Stato membro dell’autorità di risoluzione.

    2.L’autorità di risoluzione non esercita il potere previsto al paragrafo 1 sui diritti di garanzia attribuiti ai sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE o ai relativi operatori, comprese le altre controparti centrali e le banche centrali in relazione ad attività della CCP in risoluzione date in pegno o fornite mediante margini o altre forme di garanzia.

    Articolo 57
    Potere di sospendere temporaneamente i meccanismi terminativi

    1.L’autorità di risoluzione può sospendere l’attivazione dei meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato dalla CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso di attivazione a norma dell’articolo 70 sino alla fine del giorno lavorativo successivo, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna nonché di prestazione della garanzia.

    Ai fini del primo comma per fine del giorno lavorativo s’intende la mezzanotte di tale giorno nello Stato membro della risoluzione.

    2.L’autorità di risoluzione non esercita il potere previsto al paragrafo 1 nei confronti dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE o dei relativi operatori, comprese le altre controparti centrali e le banche centrali.

    3.Il contraente può attivare i meccanismi terminativi riconosciutigli dal contratto prima della fine del periodo previsto al paragrafo 1 se l’autorità di risoluzione lo avvisa che i diritti e le passività contemplati dal contratto non sono:

    (a)ceduti ad altro soggetto;

    (b)sottoposti a riduzione o conversione o all’attivazione di uno strumento di risoluzione atto ad allocare le perdite o posizioni.

    4.In assenza dell’avviso di cui al paragrafo 3 i meccanismi terminativi possono essere attivati alla scadenza del periodo di sospensione, fatto salvo l’articolo 54, secondo le modalità seguenti:

    (a)in caso di cessione ad altro soggetto dei diritti e delle passività contemplati dal contratto, la controparte può attivare i meccanismi terminativi in base alle clausole di tale contratto soltanto se il cessionario provoca l’evento determinante l’escussione della garanzia o lo protrae;

    (b)se i diritti e le passività contemplati dal contratto restano nella CCP e l’autorità di risoluzione ha attivato per tale contratto uno strumento di risoluzione atto ad allocare le perdite o posizioni, la controparte può attivare i meccanismi terminativi in base alle clausole di tale contratto alla scadenza della sospensione prevista al paragrafo 1.

    Articolo 58
    Potere di controllo sulla CCP

    1.L’autorità di risoluzione può esercitare il controllo sulla CCP in risoluzione al fine di:

    (a)gestirne le attività e i servizi esercitando i poteri spettanti ai soci e al consiglio e consultare il comitato dei rischi;

    (b)gestirne e liquidarne le attività e i beni.

    Il controllo previsto al primo comma può essere esercitato direttamente dall’autorità di risoluzione o indirettamente da una o più soggetti da questa nominati.

    2.L’autorità di risoluzione che esercita il controllo sulla CCP non è assimilabile alla figura dell’amministratore ombra o amministratore di fatto a norma del diritto nazionale.

    Articolo 59

    Esercizio dei poteri da parte dell’autorità di risoluzione

    Fatto salvo l’articolo 72 l’autorità di risoluzione avvia l’azione di risoluzione mediante provvedimento esecutivo conforme alle competenze e procedure amministrative nazionali.

    CAPO V
    Salvaguardie

    Articolo 60
    Principio del trattamento non peggiore del creditore

    In caso di attivazione di uno o più strumenti di risoluzione l’autorità di risoluzione assicura che nessun azionista, creditore o partecipante al sistema subisca:

    (a)in caso di inadempimento di un partecipante diretto, perdite maggiori di quelle che avrebbe subito se l’autorità di risoluzione non avesse avviato sottoposto la CCP a risoluzione nel momento in cui ha accertato la sussistenza dei relativi presupposti a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, e nei suoi confronti fossero stati invece fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni contrattuali del regolamento operativo della CCP;

    (b)nei casi diversi dall’inadempimento di un partecipante diretto, perdite maggiori di quelle che avrebbe subito se la CCP fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, anche in considerazione delle disposizioni contrattuali previste nel regolamento operativo della CCP.

    Articolo 61
    Valutazione ai fini dell’applicazione del principio del trattamento non peggiore del creditore

    1.Per valutare il rispetto del principio enunciato all’articolo 60 secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato, l’autorità di risoluzione incarica un esperto indipendente di effettuare una valutazione il più presto possibile dopo l’azione di risoluzione.

    2.La valutazione prevista al paragrafo 1 indica:

    (a)il trattamento che gli azionisti, i creditori e i partecipanti al sistema avrebbero ricevuto se, nel momento in cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l’avvio della risoluzione a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, l’autorità di risoluzione non avesse sottoposta la CCP a risoluzione e nei loro confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza;

    (b)il trattamento ricevuto in concreto dagli azionisti, creditori e partecipanti al sistema per effetto della risoluzione della CCP;

    (c)l’eventuale differenza fra il trattamento di cui alla lettera a) e quello di cui alla lettera b).

    3.Ai fini del calcolo del trattamento di cui al paragrafo 2, la valutazione prevista al paragrafo 1 non tiene conto dell’eventuale erogazione di sostegno finanziario pubblico straordinario in favore della CCP in risoluzione.

    4.La valutazione indicata al paragrafo 1 è distinta dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 24, paragrafo 3.

    5.Tenuto conto delle norme tecniche di regolamentazione elaborate in conformità dell’articolo 74, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono la metodologia da seguire per la valutazione prevista al paragrafo 1.

    L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento].

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 62
    Salvaguardia per azionisti, creditori e partecipanti al sistema

    L’azionista, creditore o partecipante al sistema che, dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 61, risulti aver subito perdite maggiori di quelle che avrebbe subito se l’autorità di risoluzione non avesse sottoposta la CCP a risoluzione e nei suoi confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, ha diritto a ricevere una somma equivalente alla differenza.

    Articolo 63
    Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali

    Le tutele previste agli articoli 64, 65 e 66 si applicano nei casi seguenti:

    (a)quando l’autorità di risoluzione trasferisce all’acquirente solo una parte delle attività, dei diritti, degli obblighi o delle passività della CCP in risoluzione o della CCP-ponte;

    (b)quando l’autorità di risoluzione esercita i poteri previsti all’articolo 49, paragrafo 1, lettera g).

    Articolo 64
    Tutela dei contratti di garanzia finanziaria e degli accordi di compensazione e di netting

    L’autorità di risoluzione provvede a che l’attivazione dello strumento di risoluzione non determini il trasferimento, dalla CCP in risoluzione alle altre parti del contratto o accordo, di soltanto una parte dei diritti e delle passività ricompresi in un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, in un accordo di compensazione o in un accordo di netting ovvero la modifica o l’estinzione dei diritti e delle passività nel quadro di detto contratto o accordo mediante l’esercizio dei poteri accessori.

    Rientra fra i contratti o accordi di cui al primo comma qualsiasi contratto o accordo sulla cui base le parti possono sottoporre detti diritti e passività a compensazione o a netting.

    Articolo 65
    Tutela degli accordi di garanzia

    Con riferimento agli accordi di garanzia fra la CCP in risoluzione e altre parti, l’autorità di risoluzione provvede a che l’attivazione dello strumento di risoluzione non determini:

    (a)la cessione delle attività a garanzia della passività, salvo se sono ceduti anche la passività e il beneficio della garanzia;

    (b)la cessione della passività garantita, salvo se è ceduto anche il beneficio della garanzia;

    (c)la cessione del beneficio della garanzia, salvo se è ceduta anche la passività garantita;

    (d)la modifica o lo scioglimento dell’accordo di garanzia mediante l’esercizio dei poteri accessori, se l’effetto della modifica o dello scioglimento è che la passività cessa di essere garantita.

    Articolo 66
    Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle obbligazioni garantite

    Con riferimento ai contratti di finanza strutturata, comprese le obbligazioni garantite, l’autorità di risoluzione provvede a che l’attivazione dello strumento di risoluzione non determini:

    (a)la cessione di alcuni soltanto dei diritti, delle attività e delle passività che costituiscono o fanno parte di un unico contratto di finanza strutturata di cui la CCP in risoluzione è parte;

    (b)la modifica o l’estinzione, mediante l’esercizio dei poteri accessori, dei diritti, delle attività e delle passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata di cui la CCP in risoluzione è parte.

    Ai fini del primo comma sono contratti di finanza strutturata le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante dell’aggregato di copertura e che a norma del diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite, in base ai quali la garanzia è concessa e detenuta da una parte dell’accordo o da un fiduciario, agente o soggetto designato.

    Articolo 67
    Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento

    1.L’autorità di risoluzione provvede a che l’attivazione dello strumento di risoluzione non pregiudichi il funzionamento né le regole dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE, nei casi in cui tale autorità:

    (a)dispone la cessione all’acquirente solo di una parte delle attività, dei diritti o delle passività della CCP in risoluzione;

    (b)elimina o modifica le clausole di un contratto di cui la CCP in risoluzione è parte o la sostituisce come parte con l’acquirente o la CCP-ponte.

    2.Ai fini del paragrafo 1 l’autorità di risoluzione provvede a che l’attivazione dello strumento di risoluzione non determini:

    (a)la revoca di un ordine di trasferimento in conformità dell’articolo 5 della direttiva 98/26/CE;

    (b)un pregiudizio all’opponibilità degli ordini di trasferimento e del netting prescritta dagli articoli 3 e 5 della direttiva 98/26/CE;

    (c)un pregiudizio all’impiego dei fondi, dei titoli o delle facilitazioni di credito prescritto dall’articolo 4 della direttiva 98/26/CE;

    (d)un pregiudizio alla tutela delle garanzie in titoli prescritta dall’articolo 9 della direttiva 98/26/CE.

    CAPO VI
    Obblighi procedurali

    Articolo 68
    Obblighi di comunicazione

    1.La CCP che si considera in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, ne informa l’autorità competente.

    2.L’autorità competente informa l’autorità di risoluzione della comunicazione ricevuta a norma del paragrafo 1 e dei provvedimenti di risanamento o altre misure a norma del titolo IV di cui impone l’adozione alla CCP.

    L’autorità competente informa l’autorità di risoluzione del verificarsi di una situazione di emergenza di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) n. 648/2012 riguardo alla CCP e dell’informativa ricevuta in conformità dell’articolo 48 dello stesso regolamento.

    3.Se accerta che per la CCP sussistono i presupposti previsti all’articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), l’autorità competente o l’autorità di risoluzione lo comunica senza indugio alle autorità seguenti:

    (a)autorità competente o autorità di risoluzione della CCP;

    (b)autorità competente dell’impresa madre della CCP;

    (c)banca centrale;

    (d)ministero competente;

    (e)CERS e autorità macroprudenziale nazionale designata.    

    Articolo 69
    Decisione dell’autorità di risoluzione

    1.Ricevuta dall’autorità competente la comunicazione a norma dell’articolo 68, paragrafo 3, l’autorità di risoluzione decide se è necessaria un’azione di risoluzione.

    2.La decisione che stabilisce se adottare o no un’azione di risoluzione nei confronti della CCP riporta gli elementi seguenti:

    (a)la valutazione dell’autorità di risoluzione in merito alla sussistenza dei presupposti per la risoluzione relativamente alla CCP;

    (b)le azioni che l’autorità di risoluzione intende avviare, compresa la decisione di chiedere la liquidazione, la nomina di un amministratore ovvero qualsiasi altra misura prevista dalla procedura ordinaria di insolvenza applicabile o, fatto salvo l’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), dal diritto nazionale.

    Articolo 70
    Obblighi procedurali dell’autorità di risoluzione

    1.Non appena possibile dopo l’avvio dell’azione di risoluzione l’autorità di risoluzione ne dà comunicazione:

    (a)alla CCP in risoluzione;

    (b)al collegio di risoluzione;

    (c)all’autorità macroprudenziale nazionale designata e al CERS;

    (d)alla Commissione europea, alla Banca centrale europea e all’EIOPA;

    (e)agli operatori dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE cui partecipa la CCP in risoluzione.

    2.La comunicazione prevista al paragrafo 1 include una copia del provvedimento o strumento che avvia l’azione di risoluzione, con indicazione della data a decorrere dalla quale questa prende effetto.

    La comunicazione al collegio di risoluzione a norma del paragrafo 1, lettera b), indica anche se l’azione di risoluzione si discosta dal piano di risoluzione, illustrando nel caso i motivi dello scostamento.

    3.Una copia del provvedimento o dello strumento che avvia l’azione di risoluzione o un avviso che riassume gli effetti di tale azione e, se del caso, le condizioni e il periodo della sospensione o della limitazione previste agli articoli 55, 56 e 57 sono pubblicati con tutti i mezzi seguenti:

    (a)sito internet dell’autorità di risoluzione;

    (b)sito internet dell’autorità competente, se diversa dall’autorità di risoluzione, e sito internet dell’ESMA;

    (c)sito internet della CCP in risoluzione;

    (d)se le partecipazioni o i titoli di debito della CCP in risoluzione sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, i mezzi utilizzati per la divulgazione delle informazioni previste dalla regolamentazione relative alla CCP in risoluzione a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 33 .

    4.Se le partecipazioni o i titoli di debito non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, l’autorità di risoluzione provvede a che i documenti a riprova del provvedimento di cui al paragrafo 3 siano trasmessi ai detentori delle partecipazioni e ai creditori della CCP in risoluzione il cui nominativo figura nei registri o nelle banche dati della CCP in risoluzione che sono a disposizione dell’autorità di risoluzione.

    Articolo 71
    Riservatezza

    1.Sono vincolati dal segreto d’ufficio i soggetti seguenti:

    (a)autorità di risoluzione;

    (b)autorità competenti, ESMA e ABE;

    (c)ministeri competenti;

    (d)amministratori straordinari o amministratori temporanei nominati a norma del presente regolamento;

    (e)potenziali acquirenti contattati dalle autorità competenti o sollecitati dalle autorità di risoluzione, a prescindere dal fatto che il contatto o la sollecitazione sia avvenuto in preparazione dell’attivazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa e indipendentemente dal fatto che la sollecitazione abbia effettivamente condotto a un’acquisizione;

    (f)revisori dei conti, contabili, consulenti legali e professionali, valutatori e altri esperti che hanno ricevuto, direttamente o indirettamente, incarico dalle autorità di risoluzione, dalle autorità competenti, dai ministeri competenti o dai potenziali acquirenti di cui alla lettera e);

    (g)banche centrali e altre autorità che intervengono nella procedura di risoluzione;

    (h)CCP-ponte;

    (i)qualsiasi altro soggetto che presta o ha prestato servizi, in maniera diretta o indiretta, su base permanente od occasionale, a soggetti di cui alle lettere da a) a k);

    (j)prima, durante e dopo la rispettiva nomina, l’alta dirigenza, i componenti del consiglio della CCP e i dipendenti dei soggetti di cui alle lettere da a) a k);

    (k)tutti gli altri membri del collegio di risoluzione non previsti alle lettere a), b), c) e g).

    2.Ai fini del rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti ai paragrafi 1 e 3, i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), g), h) e k), provvedono a che vigano norme interne, fra cui norme atte a garantire la segretezza delle informazioni tra i soggetti che intervengono direttamente nella procedura di risoluzione.

    3.Ai soggetti di cui al paragrafo 1 è fatto divieto di comunicare a qualsiasi soggetto o autorità le informazioni riservate acquisite nel corso dell’attività professionale o ricevute dall’autorità competente o dall’autorità di risoluzione in relazione alle funzioni svolte a norma del presente regolamento, a meno che ciò non avvenga nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento o in una forma sintetica o aggregata che non consente d’identificare le singole CCP, oppure previo consenso espresso dell’autorità o della CCP che fornisce l’informazione.

    Prima di divulgare qualsiasi tipo di informazione i soggetti di cui al paragrafo 1 valutano i possibili effetti della divulgazione sull’interesse pubblico in termini di politica finanziaria, monetaria o economica, interessi commerciali delle persone fisiche e giuridiche, finalità delle ispezioni, indagini e revisioni contabili.

    La procedura di verifica degli effetti generati dalla divulgazione delle informazioni comprende una specifica valutazione degli effetti dell’eventuale divulgazione dei contenuti e dei dettagli relativi ai piani di risanamento e di risoluzione di cui agli articoli 9 e 13 e all’esito delle valutazioni effettuate a norma degli articoli 10 e 16.

    I soggetti di cui al paragrafo 1 sono civilmente responsabili, in conformità del diritto nazionale, in caso di violazione degli obblighi imposti dal presente articolo.

    4.A condizione che vigano con essi accordi sulla riservatezza finalizzati allo scambio d’informazioni, i soggetti di cui al paragrafo 1 possono, in deroga al paragrafo 3, scambiare informazioni riservate con i soggetti seguenti:

    (a)qualunque altro soggetto, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione dell’azione di risoluzione;

    (b)commissioni parlamentari di inchiesta dello Stato membro di appartenenza, corti dei conti dello Stato membro di appartenenza e altri organi di indagine dello Stato membro di appartenenza;

    (c)autorità nazionali responsabili per la vigilanza dei sistemi di pagamento, autorità responsabili per le procedure ordinarie di insolvenza, autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, autorità responsabili per la vigilanza dei mercati finanziari e delle imprese di assicurazione e ispettori che agiscono per loro conto, autorità responsabili per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri attraverso l’uso di norme macroprudenziali, autorità responsabili per la tutela della stabilità del sistema finanziario e persone incaricate di effettuare revisioni contabili legali.

    5.Il presente articolo non osta a che:

    (a)i dipendenti e gli esperti dei soggetti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), e lettera k), condividano informazioni in seno a ciascun soggetto;

    (b)le autorità di risoluzione e le autorità competenti, compresi i loro dipendenti ed esperti, condividano, ai fini della pianificazione o attuazione di un’azione di risoluzione, informazioni tra loro e con altre autorità di risoluzione dell’Unione, altre autorità competenti dell’Unione, ministeri competenti, banche centrali, autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza, autorità competenti per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri attraverso l’uso di norme macroprudenziali, persone incaricate di effettuare revisioni contabili legali, l’ABE, l’ESMA o, fatto salvo l’articolo 78, autorità di paesi terzi omologhe delle autorità di risoluzione ovvero, in base a obblighi rigorosi di riservatezza, con un potenziale acquirente.

    6.Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di divulgazione delle informazioni ai fini dei procedimenti giudiziari in cause penali o civili.

    CAPO VII

    Diritto di impugnazione ed esclusione di altre azioni

    Articolo 72

    Omologazione preliminare da parte dell’autorità giudiziaria e diritto di impugnazione

    1.La decisione di adottare la misura di prevenzione della crisi o l’azione di risoluzione può essere sottoposta ad omologazione preliminare da parte dell’autorità giudiziaria ferma restando la celerità della relativa procedura e dell’esame in sede giudiziaria.

    2.Chiunque risenta degli effetti della decisione di adottare una misura di prevenzione della crisi o della decisione di esercitare uno dei poteri, azione di risoluzione esclusa, ha diritto di impugnarla.

    3.Ha diritto d’impugnare la decisione di adottare un’azione di risoluzione chiunque ne risenta.

    4.Il diritto di impugnazione di cui al paragrafo 3 è subordinato alle condizioni seguenti:

    (a)la decisione dell’autorità di risoluzione è immediatamente esecutiva e determina la presunzione relativa che la sospensione dell’esecuzione sarebbe contraria all’interesse pubblico;

    (b)la procedura di impugnazione è celere;

    (c)il giudice fonda il giudizio sulle valutazioni economiche dei fatti effettuate dall’autorità di risoluzione.

    5.Se necessario per tutelare gli interessi del terzo in buona fede che ha acquisito partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione in virtù dell’azione di risoluzione, l’annullamento della decisione dell’autorità di risoluzione lascia impregiudicati i successivi atti amministrativi o le successive operazioni che l’autorità di risoluzione ha concluso in base alla decisione annullata.

    Ai fini del primo comma, se la decisione dell’autorità di risoluzione è annullata, i rimedi a disposizione del ricorrente si limitano al risarcimento della perdita subita a causa della decisione.

    Articolo 73
    Limitazioni applicabili ad altre procedure

    1.È avviata una procedura ordinaria di insolvenza nei confronti della CCP soltanto su iniziativa dell’autorità di risoluzione o con il suo consenso in conformità del paragrafo 3.

    2.L’autorità competente e l’autorità di risoluzione sono informate al più presto della domanda di apertura di una procedura ordinaria di insolvenza nei confronti della CCP, indipendentemente dal fatto che questa sia sottoposta a risoluzione o che la decisione sia stata resa pubblica conformemente all’articolo 70, paragrafo 3.

    3.L’autorità competente per la procedura ordinaria di insolvenza può avviare detta procedura soltanto dopo che l’autorità di risoluzione le ha comunicato la decisione di non avviare un’azione di risoluzione nei confronti della CCP ovvero quando non è pervenuta alcuna comunicazione nei sette giorni successivi all’informazione prevista al paragrafo 2.

    Se necessario per l’effettiva attivazione degli strumenti di risoluzione e l’effettivo esercizio dei poteri di risoluzione, l’autorità di risoluzione può chiedere al giudice la sospensione, per un congruo periodo di tempo funzionale all’obiettivo perseguito, dell’azione o del procedimento giudiziari di cui la CCP in risoluzione è parte o può divenirla.

    TITOLO VI
    RELAZIONI CON I PAESI TERZI

    Articolo 74
    Accordi con paesi terzi

    1.Conformemente all’articolo 218 TFUE la Commissione può presentare al Consiglio raccomandazioni relative alla negoziazione, con uno o più paesi terzi, di accordi sulle modalità di cooperazione tra le autorità di risoluzione e le pertinenti autorità dei paesi terzi in relazione alla pianificazione del risanamento e della risoluzione per le CCP e le CCP di paesi terzi nelle situazioni seguenti:

    (a)quando la CCP del paese terzo presta servizi o ha filiazioni in uno o più Stati membri;

    (b)quando la CCP stabilita in uno Stato membro presta servizi o ha una o più filiazioni in un paese terzo.

    2.L’accordo previsto al paragrafo 1 è volto in particolare ad assicurare la predisposizione di procedure e modalità di cooperazione ai fini dell’adempimento delle funzioni e dell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 77, compreso lo scambio di informazioni necessario per detti scopi.

    Articolo 75
    Riconoscimento ed esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo

    1.Il presente articolo si applica in relazione alle procedure di risoluzione in paesi terzi se e finché con il paese terzo non vige l’accordo internazionale di cui all’articolo 74, paragrafo 1. Si applica anche dopo l’entrata in vigore dell’accordo internazionale di cui all’articolo 74, paragrafo 1, con il paese terzo se tale accordo non disciplina il riconoscimento e l’esecuzione delle procedure di risoluzione in paese terzo.

    2.La pertinente autorità nazionale riconosce la procedura di risoluzione in paese terzo nei confronti della CCP del paese terzo quando:

    (a)la CCP del paese terzo presta servizi o ha filiazioni stabilite in uno o più Stati membri;

    (b)la CCP del paese terzo ha attività, diritti, obblighi o passività ubicati in uno o più Stati membri ovvero disciplinati dal diritto di uno o più Stati membri.

    La pertinente autorità nazionale provvede all’esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo riconosciuta a norma del proprio diritto nazionale.

    3.La pertinente autorità nazionale ha come minimo il potere di:

    (a)esercitare i poteri di risoluzione in relazione:

    i) alle attività della CCP del paese terzo ubicate nello Stato membro di appartenenza o disciplinate dal diritto di detto Stato membro;

    ii) ai diritti o passività della CCP del paese terzo contabilizzati nello Stato membro di appartenenza o disciplinati dal diritto di detto Stato membro ovvero nei casi in cui i crediti relativi a tali diritti e passività sono opponibili nello Stato membro di appartenenza;

    (b)perfezionare, anche imponendo ad altri un intervento in tal senso, la cessione di partecipazioni in una filiazione stabilita nello Stato membro designante;

    (c)esercitare i poteri di cui agli articoli 55, 56 e 57 in relazione ai diritti delle parti di un contratto con un soggetto di cui al paragrafo 2, se tali poteri sono necessari ai fini dell’esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo;

    (d)rendere inopponibili i diritti di scioglimento, liquidazione o anticipazione dei contratti oppure intaccare i diritti contrattuali dei soggetti di cui al paragrafo 2 e di altre componenti del gruppo, se il diritto deriva da un’azione di risoluzione nei confronti della CCP del paese terzo, sia essa avviata dalla stessa autorità di risoluzione del paese terzo o avviata altrimenti in ossequio ad obblighi giuridici o normativi previsti dalle disposizioni sulla risoluzione di tale paese, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento e di consegna nonché di prestazione della garanzia.

    4.Il riconoscimento e l’esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo non pregiudica la possibilità di una procedura ordinaria di insolvenza a norma del diritto nazionale applicabile.

    Articolo 76
    Diritto di rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo

    In deroga all’articolo 75, paragrafo 2, la pertinente autorità nazionale può rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo quando:

    (a)la procedura avrebbe effetti negativi sulla stabilità finanziaria dello Stato membro di appartenenza;

    (b)i creditori o i partecipanti al sistema dello Stato membro di appartenenza non riceverebbero, in base alla procedura nazionale di risoluzione del paese terzo, lo stesso trattamento degli omologhi del paese terzo aventi diritti giuridici analoghi;

    (c)il riconoscimento o l’esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo avrebbe implicazioni sostanziali per le finanze pubbliche dello Stato membro di appartenenza;

    (d)il riconoscimento o l’esecuzione sarebbero in contrasto con il diritto nazionale.

    Articolo 77
    Cooperazione con le autorità dei paesi terzi

    1.Il presente articolo si applica in relazione alla cooperazione con i paesi terzi se e finché con il paese terzo non vige l’accordo internazionale di cui all’articolo 74, paragrafo 1. Si applica anche dopo l’entrata in vigore dell’accordo internazionale di cui all’articolo 74, paragrafo 1, con il paese terzo se tale accordo non disciplina la materia trattata nel presente articolo.

    2.Tenuto conto dei vigenti accordi di cooperazione stipulati a norma dell’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, l’autorità competente o, secondo il caso, l’autorità di risoluzione conclude un accordo di cooperazione con la pertinente autorità del paese terzo, ossia:

    (a)quando la CCP del paese terzo presta servizi o ha filiazioni in uno o più Stati membri, la pertinente autorità del paese terzo in cui è stabilita la CCP;

    (b)quando la CCP presta servizi o ha una o più filiazioni in paesi terzi, la pertinente autorità di ciascun paese terzo in cui sono prestati i servizi o sono stabilite le filiazioni.

    3.Nell’accordo di cooperazione previsto al paragrafo 2 le autorità partecipanti fissano le procedure e modalità di condivisione delle informazioni necessarie e di collaborazione ai fini dell’adempimento delle funzioni seguenti ovvero dell’esercizio dei poteri seguenti nei confronti delle CCP di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), o del relativo gruppo di appartenenza:

    (a)stesura del piano di risoluzione in conformità dell’articolo 13 e obblighi analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

    (b)valutazione della risolvibilità della CCP e del gruppo in conformità dell’articolo 16 e obblighi analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

    (c)esercizio del potere di superare od eliminare gli impedimenti alla risolvibilità a norma dell’articolo 17 e poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

    (d)applicazione delle misure di intervento precoce a norma dell’articolo 19 e poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

    (e)attivazione degli strumenti di risoluzione e esercizio dei poteri di risoluzione, e dei poteri analoghi conferiti alla pertinente autorità del paese terzo.

    4.Gli accordi di cooperazione conclusi a norma del paragrafo 2 tra le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri e le loro omologhe dei paesi terzi possono includere disposizioni in materia di:

    (a)scambio delle informazioni necessarie per la preparazione e l’aggiornamento dei piani di risoluzione;

    (b)consultazione e cooperazione nell’elaborazione dei piani di risoluzione, compresi i principi per l’esercizio dei poteri previsti all’articolo 75 e dei poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

    (c)scambio delle informazioni necessarie per l’attivazione degli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione e dei poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

    (d)allerta precoce o consultazione delle parti dell’accordo di cooperazione prima dell’avvio, a norma del presente regolamento o della legge del paese terzo, di un’azione sostanziale idonea a ripercuotersi sulla CCP o sul gruppo contemplati dall’accordo;

    (e)coordinamento delle comunicazioni al pubblico in caso di azioni congiunte di risoluzione;

    (f)procedure e intese per lo scambio di informazioni e la cooperazione di cui alle lettere da a) a e), nel caso anche tramite l’istituzione e il funzionamento di gruppi di gestione delle crisi.

    Ai fini dell’applicazione comune, uniforme e coerente del paragrafo 3, l’ESMA emana orientamenti sui tipi e sui contenuti delle disposizioni di cui al paragrafo 4 entro [UP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento].

    5.Le autorità di risoluzione e le autorità competenti informano l’ESMA di ciascun accordo di cooperazione da esse concluso in conformità del presente articolo.

    Articolo 78
    Scambio di informazioni riservate

    1.L’autorità di risoluzione, l’autorità competente, il ministero competente e, nel caso, qualsiasi altra autorità nazionale pertinente scambiano informazioni riservate, piani di risanamento compresi, con la pertinente autorità del paese terzo soltanto se sussistono i presupposti seguenti:

    (a)l’autorità del paese terzo è soggetta a obblighi e norme di riservatezza che tutte le autorità interessate considerano almeno equivalenti a quelli imposti dall’articolo 71.

    (b)le informazioni sono necessarie alla pertinente autorità del paese terzo per svolgere a norma del diritto nazionale funzioni analoghe a quelle previste dal presente regolamento e sono utilizzate esclusivamente a tali fini.

    2.Se lo scambio di informazioni riguarda dati personali, la gestione e la trasmissione di tali dati all’autorità del paese terzo sono disciplinate dal diritto sulla protezione dei dati applicabile a livello di Unione e nazionale.

    3.L’autorità di risoluzione, l’autorità competente e il ministero competente comunicano alla pertinente autorità del paese terzo le informazioni riservate provenienti da un altro Stato membro solo al verificarsi congiunto delle condizioni seguenti:

    (a)la pertinente autorità dello Stato membro che ha trasmesso l’informazione ha dato il proprio assenso alla comunicazione;

    (b)la comunicazione delle informazioni avviene esclusivamente ai fini autorizzati dall’autorità indicata alla lettera a).

    4.Ai fini del presente articolo le informazioni sono considerate riservate se sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell’Unione.

    TITOLO VII
    MODIFICHE DEI REGOLAMENTI (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 E (UE) 2015/2365

    Articolo 79
    Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010

    Il regolamento (UE) n. 1095/2010 è così modificato:

    (1)all’articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto il punto iv) seguente:

    “iv) in relazione al regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP], l’autorità di risoluzione come definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, del medesimo regolamento.”;

    (2)all’articolo 40, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

    “Ai fini del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP], il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dell’autorità di risoluzione di ciascuno Stato membro.”.

    Articolo 80

    Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012

    Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

    (1)è inserito il seguente articolo 6 bis:

    “Articolo 6 bis

    Sospensione dell’obbligo di compensazione durante la risoluzione

    1.Se la CCP presenta i presupposti previsti all’articolo 22 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP], l’autorità di risoluzione della CCP designata a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento o l’autorità competente del partecipante diretto della CCP in risoluzione può chiedere alla Commissione di sospendere temporaneamente l’obbligo di compensazione imposto dall’articolo 4, paragrafo 1, per determinate categorie di derivati OTC se sussistono i presupposti seguenti:

    (a)la CCP in risoluzione è autorizzata ai sensi dell’articolo 14 a compensare le specifiche categorie di derivati OTC soggette a compensazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, per le quali è chiesta la sospensione;

    (b)la sospensione dell’obbligo di compensazione imposto dall’articolo 4 per le specifiche categorie di derivati OTC è necessaria per scongiurare una minaccia grave alla stabilità finanziaria nell’Unione in relazione alla risoluzione della CCP, in particolare se sono soddisfatti entrambi i criteri seguenti:

    i) si registrano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una minaccia grave alla stabilità finanziaria;

    ii) la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà sulla stabilità finanziaria un effetto negativo sproporzionato rispetto ai benefici apportati.

    La richiesta di cui al primo comma è corredata della prova della sussistenza dei presupposti indicati al medesimo comma, lettere a) e b).

    L’autorità di cui al primo comma comunica la richiesta motivata all’AESFEM e al CERS contestualmente alla comunicazione alla Commissione.

    2.Entro 24 ore dalla comunicazione della richiesta di cui al paragrafo 1 e previa consultazione del CERS, l’AESFEM emana un parere sulla sospensione prospettata tenendo conto della necessità di scongiurare una minaccia grave alla stabilità finanziaria nell’Unione, degli obiettivi della risoluzione enunciati all’articolo 21 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP] e dei criteri enunciati all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento.

    3.Il parere previsto al paragrafo 2 non è reso pubblico.

    4.Entro 48 ore dalla richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione adotta, in conformità del paragrafo 6, una decisione che sospende temporaneamente l’obbligo di compensazione per determinate categorie di derivati OTC ovvero che respinge la richiesta di sospensione.

    5.La decisione della Commissione è comunicata all’autorità che ha chiesto la sospensione e all’AESFEM ed è pubblicata sul sito internet della Commissione. Se la Commissione decide di sospendere l’obbligo di compensazione, ne è data pubblicità nel registro pubblico previsto all’articolo 6.

    6.La Commissione può decidere di sospendere temporaneamente l’obbligo di compensazione di cui al paragrafo 1 per una specifica categoria di derivati OTC se sussistono i presupposti indicati al paragrafo 1, lettere a) e b). Ai fini dell’adozione della decisione la Commissione tiene conto del parere emanato dall’AESFEM di cui al paragrafo 2, degli obiettivi della risoluzione enunciati all’articolo 21 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP], dei criteri enunciati all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento per quanto riguarda dette categorie di derivati OTC e della necessità della sospensione per scongiurare una minaccia grave alla stabilità finanziaria.

    7.La sospensione dell’obbligo di compensazione a norma del paragrafo 4 è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    8.Se sussistono i motivi che vi sono alla base, la Commissione può rinnovare la sospensione di cui al paragrafo 7 per uno o più periodi non superiori, cumulativamente, a tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di sospensione iniziale.

    9.La sospensione decade automaticamente se non è rinnovata entro la fine del periodo iniziale o entro la fine di ogni successivo periodo di rinnovo.

    10.La Commissione informa l’AESFEM dell’intenzione di rinnovare la sospensione dell’obbligo di compensazione.

    Entro 48 ore dal momento in cui la Commissione la informa dell’intenzione di rinnovare la sospensione dell’obbligo di compensazione, l’AESFEM emana un parere sul rinnovo prospettato tenendo conto della necessità di scongiurare una minaccia grave alla stabilità finanziaria nell’Unione, degli obiettivi della risoluzione enunciati all’articolo 21 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP] e dei criteri enunciati all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento.”;

    (2)all’articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    “3.Il comitato dei rischi formula pareri all’attenzione del consiglio su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della CCP, quali le modifiche importanti riguardanti il modello di rischio adottato, le procedure in caso di inadempimento, i criteri di ammissione dei partecipanti diretti, la compensazione di nuove categorie di strumenti o l’esternalizzazione di funzioni. Il comitato dei rischi informa tempestivamente il consiglio di qualsiasi nuovo rischio che incide sulla resilienza della CCP. Al comitato dei rischi non sono richiesti pareri per le attività correnti della CCP. È compiuto ogni ragionevole sforzo per consultare il comitato dei rischi sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi della CCP in situazioni di emergenza, compresi gli sviluppi attinenti alle esposizioni dei partecipanti diretti verso la CCP e alle interdipendenze con altre CCP.”;

    (3)all’articolo 28, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    “5. La CCP informa immediatamente l’autorità competente e il comitato dei rischi di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi, e ne illustra i motivi. Il comitato dei rischi o qualsiasi suo membro può informare l’autorità competente delle aree in cui ritiene che il parere formulato dal comitato non sia stato seguito.”;

    (4)all’articolo 38 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

    “I partecipanti diretti della CCP informano i loro clienti esistenti e potenziali delle potenziali perdite o altri costi che possono trovarsi a sostenere nella fase di risanamento della CCP, indicando anche il tipo di risarcimento che possono ricevere, tenuto conto dell’articolo 48, paragrafo 7. I clienti ricevono informazioni sufficienti per poter comprendere le perdite o altri costi che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbero dover sostenere qualora la CCP attuasse provvedimenti di risanamento.”;

    (5)all’articolo 81, paragrafo 3, è aggiunta la lettera q) seguente:

    “q) le autorità di risoluzione designate a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP].”.

    Articolo 81
    Modifiche del regolamento (UE) 2015/2365

    All’articolo 12, paragrafo 2, è aggiunta la lettera n) seguente:

    “n) le autorità di risoluzione designate a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP].”.

    TITOLO VIII
    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 82
    Clausola di revisione

    Entro il […] la Commissione riesamina l’attuazione del presente regolamento e presenta una relazione al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio. Se opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.

    Articolo 83
    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal [UP: inserire la data indicata all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva che modifica la direttiva 2014/59/UE].

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Il presidente    Il presidente

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    Il presidente    Il presidente

    (1) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
    (2) A norma dei regolamenti delegati della Commissione (UE) 2015/2205, del 6 agosto 2015, e (UE) 2016/592, del 1º marzo 2016, che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione, è d’obbligo compensare a livello centrale, tramite controparti centrali autorizzate o riconosciute, varie categorie di derivati OTC su tassi di interesse denominati in EUR, GBP, JPY e USD e varie categorie di derivati OTC su crediti denominati in EUR, a partire, rispettivamente, dal 21 giugno 2016 e dal 9 febbraio 2017.
    (3) Direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD). Fra le iniziative volte ad integrare le competenze in materia di vigilanza e di risoluzione delle banche nell’ambito dell’Unione bancaria rientra anche l’integrazione rappresentata dal meccanismo di risoluzione unico (regolamento (UE) n. 806/2014). Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm   http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/index_en.htm  
    (4) Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, Consiglio per la stabilità finanziaria (novembre 2011) http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104cc.pdf , aggiornato a ottobre 2014 con l’inserimento di allegati settoriali http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf .
    (5) http://www.bis.org/cpmi/publ/d121.pdf ; http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf .
    (6) http://www.fsb.org/wp-content/uploads/Essential-Aspects-of-CCP-Resolution-Planning.pdf ; https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD539.pdf .
    (7) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0533+0+DOC+XML+V0//IT .
    (8) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2015_fisma_029_cwp_ccp_resolution_of_non_bank_resolution_en.pdf .
    (9) Cfr. punto 3.2 della valutazione d’impatto.
    (10) Cfr. punto 4 della valutazione d’impatto.
    (11) http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/nonbanks/consultation-document_en.pdf .
    (12) Sintesi disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/nonbanks/summary-of-replies.pdf .
    (13) Risposte pubbliche disponibili agli indirizzi: http://www.bis.org/publ/cpss109/comments.htm e https://www.financialstabilityboard.org/publications/c_131121.htm .
    (14) Cfr. documento di riflessione dell’FSB “Essential Aspects of CCP Resolution Planning”, agosto 2016, disponibile all’indirizzo: http://www.fsb.org/2016/08/essential-aspects-of-ccp-resolution-planning/.
    (15) La seconda direttiva sul diritto societario prescrive che gli aumenti di capitale in una società per azioni siano approvati dall’assemblea, mentre la direttiva 2007/36 (direttiva sui diritti degli azionisti) prevede un termine di 21 giorni per la convocazione della stessa assemblea. Non è pertanto possibile risanare rapidamente la situazione finanziaria di una CCP mediante un aumento di capitale. La proposta modifica di conseguenza la direttiva sui diritti degli azionisti per consentire all’assemblea di poter decidere in anticipo di abbreviare il termine per la convocazione dell’assemblea nella quale discutere dell’aumento del capitale in situazioni di emergenza. L’autorizzazione in tal senso farà parte del piano di risanamento. Ciò consentirà un intervento rapido, pur garantendo agli azionisti la facoltà di esercitare il loro potere decisionale. Le direttive sul diritto societario stabiliscono anche che aumenti e riduzioni di capitale, fusioni e scissioni devono essere sottoposte all’approvazione degli azionisti e che, nel caso di un aumento di capitale sottoscritto mediante conferimenti in denaro, si applicano i diritti di prelazione. Inoltre, la direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto impone offerte di acquisto obbligatorie quando un soggetto – compreso lo Stato – acquisisce quote in una società quotata superando la soglia di controllo (di solito, tra il 30% e il 50%). Per ovviare a tali ostacoli la proposta consente agli Stati membri di derogare alle disposizioni che richiedono il consenso dei creditori o degli azionisti, o che possono ostacolare in altro modo la rapidità e l’efficacia della risoluzione.
    (16) GU C del , pag. .
    (17) GU C del , pag. .
    (18) GU C del , pag. .
    (19) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
    (20) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
    (21) http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf
    (22) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
    (23) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).
    (24) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
    (25) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
    (26) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
    (27) Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).
    (28) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
    (29) Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19).
    (30) Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l’autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell’avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell’8.7.2016, pag. 1).
    (31) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
    (32) Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1).
    (33) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
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    Bruxelles, 28.11.2016

    COM(2016) 856 final

    ALLEGATO

    della Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365

    {SWD(2016) 368 final}
    {SWD(2016) 369 final}


    ALLEGATO

    SEZIONE A
    Requisiti del piano di risanamento

    1.Il piano di risanamento:

    (1)non presuppone l’accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né il suo ottenimento;

    (2)tiene conto degli interessi di tutte le parti per le quali può avere conseguenze;

    (3)assicura che i partecipanti diretti non abbiano esposizioni illimitate nei confronti della CCP.

    La CCP predispone adeguati meccanismi per coinvolgere nella stesura del piano di risanamento le FMI collegate e le parti interessate che, in caso di attivazione del piano, subirebbero perdite, dovrebbero sostenere costi o dovrebbero contribuire a colmare le carenze di liquidità.

    2.Il piano di risanamento riporta:

    (1)una sintesi dei suoi elementi salienti e una sintesi della capacità di risanamento complessiva;

    (2)una sintesi delle modifiche sostanziali della CCP rispetto all’ultimo piano di risanamento;

    (3)un piano di comunicazione e informazione che delinea il modo in cui la CCP intende gestire le eventuali reazioni negative del mercato;

    (4)la gamma completa degli interventi su capitale, allocazione delle perdite e liquidità necessari al fine di mantenere o ripristinare la sostenibilità economica e la situazione finanziaria della CCP, compresi il ribilanciamento del portafoglio e il ripristino della situazione patrimoniale, e di ricostituire le risorse prefinanziate di cui la CCP necessita per restare economicamente sostenibile in situazione di continuità operativa e continuare a prestare i servizi essenziali in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione e dell’articolo 32, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione;

    (5)adeguate condizioni e procedure atte a garantire la tempestività delle azioni di risanamento, così come una vasta gamma di opzioni di risanamento, inclusa una stima dei tempi necessari per l’esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;

    (6)la descrizione dettagliata degli impedimenti sostanziali a una sua esecuzione efficace e tempestiva, anche in termini di effetto sui partecipanti diretti e sui clienti, compreso il caso in cui è probabile che i partecipanti diretti adottino, in conformità del rispettivo piano di risanamento, provvedimenti di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 2014/59/UE, e, se applicabile, in termini di effetto sul resto del gruppo;

    (7)l’indicazione delle funzioni essenziali;

    (8)una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle linee di business principali, delle operazioni e delle attività della CCP;

    (9)una descrizione dettagliata delle modalità con cui la pianificazione del risanamento è integrata nella struttura di governance della CCP e con cui è integrata nel regolamento operativo della CCP sottoscritto dai partecipanti diretti, e una descrizione dettagliata delle politiche e procedure che disciplinano l’approvazione del piano di risanamento e l’identificazione delle persone responsabili della preparazione e dell’attuazione del piano all’interno dell’organizzazione;

    (10)meccanismi e misure in grado di incentivare i partecipanti diretti non inadempienti a presentare offerte concorrenziali quando sono messe all’asta le posizioni dei partecipanti inadempienti;

    (11)meccanismi e misure che permettono alla CCP un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidità, una valutazione delle garanzie reali disponibili e una valutazione della possibilità di trasferire risorse o liquidità tra linee di business, in modo da poter continuare a svolgere le proprie funzioni e assolvere le obbligazioni alla scadenza;

    (12)meccanismi e misure:

    (a)per ridurre i rischi;

    (b)per ristrutturare i contratti, diritti, attività e passività;

    (c)per ristrutturare le linee di business;

    (d)necessari per la continuità di accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari;

    (e)necessari per la continuità di funzionamento delle procedure operative della CCP, compresi infrastrutture e servizi informatici;

    (f)meccanismi preparatori per agevolare la vendita di attività o di linee di business in tempi adeguati per il ripristino della solidità finanziaria;

    (g)altre azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la solidità finanziaria e relativo effetto finanziario previsto;

    (h)misure preparatorie che la CCP ha preso o intende prendere per agevolare l’attuazione del piano di risanamento, comprese le misure necessarie per una sua ricapitalizzazione tempestiva, per il ribilanciamento del portafoglio e per la ricostituzione delle risorse prefinanziate, e la relativa applicabilità attraverso le frontiere;

    (i)un quadro di indicatori che indica il punto in cui possono essere avviate le azioni adeguate previste dal piano;

    (j)se applicabile, un’analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni contemplate nel piano, la CCP può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale e l’indicazione delle attività che si prevede siano considerate idonee come garanzie reali in base al meccanismo della banca centrale;

    (k)tenuto conto dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, una gamma di scenari estremi di stress pertinenti alla situazione specifica della CCP, fra cui eventi di portata sistemica, stress specifici al soggetto giuridico e all’eventuale gruppo di appartenenza e stress specifici a singoli partecipanti diretti della CCP o, nel caso, a una FMI collegata;

    (l)tenuto conto dell’articolo 34 e dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli scenari determinati dalla situazione di stress o dall’inadempimento di uno o più partecipanti oppure da altri motivi, comprese le perdite derivanti dalle attività di investimento della CCP o da problemi operativi (anche sotto forma di grave minaccia esterna per l’operatività della CCP dovuta a perturbazione o shock esterni oppure ad incidente informatico).

    SEZIONE B
    Informazioni che l’autorità di risoluzione può chiedere alla CCP

    ai fini della predisposizione e

    dell’aggiornamento del piano di risoluzione

    Ai fini della predisposizione e dell’aggiornamento del piano di risoluzione l’autorità di risoluzione può chiedere alla CCP di fornire almeno:

    (1)una descrizione dettagliata della struttura organizzativa della CCP, compreso un elenco di tutte le persone giuridiche;

    (2)l’identificazione dell’assetto proprietario e la percentuale dei titoli con e senza diritto di voto di ciascuna persona giuridica;

    (3)l’ubicazione, la giurisdizione di costituzione, le licenze e il personale dirigente chiave di ciascuna persona giuridica;

    (4)una mappatura delle operazioni essenziali e delle linee di business principali della CCP, compresi i dati dello stato patrimoniale relativi a tali operazioni e linee di business, con riferimento alle persone giuridiche;

    (5)una descrizione dettagliata delle componenti della CCP e delle attività svolte da tutti i suoi soggetti giuridici, operando una distinzione almeno per tipo di servizi e rispettivo importo dei volumi compensati, posizioni aperte, margine iniziale, flussi del margine di variazione, fondi di garanzia in caso di inadempimento e relativi diritti di valutazione o altre azioni di risanamento concernenti tali linee di business;

    (6)dati sugli strumenti di capitale e titoli di debito emessi dalla CCP e dai suoi soggetti giuridici;

    (7)la provenienza delle garanzie reali ricevute dalla CCP, con indicazione della relativa forma (trasferimento del titolo di proprietà o diritto di garanzia), il destinatario delle garanzie reali costituite dalla CCP, con indicazione della relativa forma e del titolare, e, in entrambi i casi, la giurisdizione in cui è ubicata la garanzia;

    (8)una descrizione delle esposizioni fuori bilancio della CCP e dei suoi soggetti giuridici, compresa l’attribuzione a operazioni essenziali e linee di business principali;

    (9)le coperture rilevanti della CCP, compresa l’attribuzione alle varie persone giuridiche;

    (10)l’indicazione dell’esposizione e dell’importanza relative dei partecipanti diretti della CCP e un’analisi dell’impatto sulla CCP del dissesto di grandi partecipanti diretti;

    (11)ciascun sistema nel quale la CCP effettua un volume sostanziale di scambi, in termini di numero o di valore, compresa l’attribuzione alle sue varie persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali;

    (12)ciascun sistema di pagamento, compensazione o regolamento al quale la CCP partecipa direttamente o indirettamente, compresa l’attribuzione alle sue varie persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali;

    (13)un inventario dettagliato e una descrizione dei sistemi informatici gestionali fondamentali utilizzati dalla CCP, fra cui quelli per la gestione del rischio, la contabilità e le segnalazioni finanziarie e regolamentari, compresa l’attribuzione alle sue varie persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali;

    (14)l’identificazione dei proprietari dei sistemi indicati al punto 13, i relativi accordi sul livello di servizio e i software e sistemi ovvero le licenze, compresa l’attribuzione ai loro vari soggetti giuridici, operazioni essenziali e linee di business principali;

    (15)l’identificazione e la mappatura delle persone giuridiche e delle interconnessioni e interdipendenze fra di esse, quali:

    personale, strutture e sistemi comuni o condivisi;

    accordi su capitali, finanziamenti o liquidità;

    esposizioni creditizie effettive o potenziali;

    accordi reciproci di garanzia, accordi reciproci su garanzie reali, disposizioni in materia di inadempienza indiretta e accordi di netting tra affiliati;

    trasferimenti di rischi e accordi di scambio back-to-back; accordi sul livello di servizio;

    (16)l’autorità competente e l’autorità di risoluzione per ciascuna persona giuridica, se diverse da quelle designate a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dell’articolo 3 del presente regolamento;

    (17)il membro del consiglio responsabile della comunicazione delle informazioni necessarie per preparare il piano di risoluzione della CCP e, se diversi, i responsabili per le varie persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali;

    (18)una descrizione dei meccanismi che la CCP ha istituito per garantire che, in caso di risoluzione, l’autorità di risoluzione disponga di tutte le informazioni a suo parere necessarie per l’applicazione degli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione;

    (19)tutti gli accordi stipulati dalla CCP e dai suoi soggetti giuridici con parti terze di cui l’attivazione dello strumento di risoluzione decisa dall’autorità può determinare lo scioglimento, con indicazione dell’eventualità che le conseguenze dello scioglimento incidano sull’applicazione dello strumento;

    (20)una descrizione delle possibili fonti di liquidità a sostegno della risoluzione;

    (21)informazioni concernenti le attività vincolate, attività liquide, attività fuori bilancio, strategie di copertura e prassi di contabilizzazione.



    SEZIONE C
    Aspetti che l’autorità di risoluzione deve prendere in considerazione

    nel valutare la risolvibilità della CCP

    Nel valutare la risolvibilità della CCP l’autorità di risoluzione tiene conto degli aspetti seguenti:

    (1)la misura in cui la CCP è in grado di attribuire le linee di business principali e le operazioni essenziali alle varie persone giuridiche;

    (2)la misura in cui le strutture giuridiche e societarie sono allineate con le linee di business principali e le operazioni essenziali;

    (3)la misura in cui sono predisposti dispositivi per fornire il personale, le infrastrutture, i finanziamenti, la liquidità e i capitali indispensabili per sostenere e mantenere in essere le linee di business principali e le operazioni essenziali;

    (4)la misura in cui i contratti di servizio mantenuti dalla CCP sono pienamente opponibili in caso di risoluzione della CCP;

    (5)la misura in cui la struttura di governance della CCP è adeguata per assicurare la gestione e l’osservanza delle politiche interne della CCP a fronte dei suoi accordi sul livello di servizio;

    (6)la misura in cui la CCP dispone di una procedura per trasferire a terzi i servizi forniti in virtù di accordi sul livello di servizio in caso di separazione di funzioni essenziali o linee di business principali;

    (7)la misura in cui sono predisposti piani e misure di emergenza per assicurare la continuità dell’accesso ai sistemi di pagamento e regolamento;

    (8)l’adeguatezza dei sistemi informatici gestionali per permettere all’autorità di risoluzione di raccogliere informazioni accurate e complete sulle linee di business principali e sulle operazioni essenziali al fine di agevolare decisioni rapide;

    (9)la capacità dei sistemi informatici gestionali di fornire le informazioni essenziali per una risoluzione efficace della CCP in qualsiasi momento, anche in situazioni in rapida evoluzione;

    (10)la misura in cui la CCP ha testato i propri sistemi informatici gestionali in scenari di stress definiti dall’autorità di risoluzione;

    (11)la misura in cui la CCP è in grado di assicurare la continuità dei sistemi informatici gestionali sia per la CCP interessata sia per la CCP nuova nel caso in cui le operazioni essenziali e le linee di business principali siano separate dal resto delle operazioni e linee di business;

    (12)se la CCP fruisce di garanzie infragruppo o vi è esposta, la misura in cui tali garanzie sono fornite a condizioni di mercato e la solidità dei relativi sistemi di gestione del rischio;

    (13)qualora la CCP effettui operazioni back-to-back, la misura in cui tali operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e la solidità dei relativi sistemi di gestione del rischio;

    (14)la misura in cui il ricorso a garanzie infragruppo o a operazioni di contabilizzazione back-to-back aumenta il rischio di contagio nel gruppo;

    (15)la misura in cui la struttura giuridica della CCP ostacola l’applicazione degli strumenti di risoluzione in conseguenza del numero di persone giuridiche, della complessità della struttura del gruppo o della difficoltà di associare le linee di business ai soggetti del gruppo;

    (16)nel caso, la misura in cui la risoluzione della CCP potrebbe ripercuotersi negativamente su un’altra parte del gruppo di appartenenza;

    (17)l’esistenza e la solidità degli accordi sul livello di servizio;

    (18)la disponibilità, presso le autorità dei paesi terzi, degli strumenti di risoluzione necessari per sostenere le autorità di risoluzione dell’Unione nelle azioni di risoluzione e i margini per un’azione coordinata fra autorità dell’Unione e autorità dei paesi terzi;

    (19)la possibilità di attivare gli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione, tenuto conto degli strumenti disponibili e della struttura della CCP;

    (20)i requisiti specifici necessari per emettere le partecipazioni nuove di cui all’articolo 33, paragrafo 1;

    (21)gli accordi e i mezzi che potrebbero ostacolare la risoluzione quando la CCP ha partecipanti diretti o contratti di garanzia stabiliti in giurisdizioni diverse;

    (22)la credibilità dell’attivazione degli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni su partecipanti diretti, altre controparti e dipendenti e delle azioni eventualmente avviate da autorità di paesi terzi;

    (23)la misura in cui è possibile valutare adeguatamente l’impatto della risoluzione della CCP sul sistema finanziario e sulla fiducia dei mercati finanziari;

    (24)la misura in cui la risoluzione della CCP potrebbe provocare, direttamente o indirettamente, un effetto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sull’economia in generale;

    (25)la misura in cui sarebbe possibile contenere, mediante l’attivazione degli strumenti di risoluzione o l’esercizio dei poteri di risoluzione, il contagio di altre CCP o dei mercati finanziari;

    (26)la misura in cui la risoluzione della CCP potrebbe avere un effetto significativo sul funzionamento dei sistemi di pagamento e regolamento.

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