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Document 52016PC0591

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

COM/2016/0591 final - 2016/0286 (COD)

Bruxelles, 14.9.2016

COM(2016) 591 final

2016/0286(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 303}
{SWD(2016) 304}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Nella comunicazione del maggio 2015, Strategia per il mercato unico digitale in Europa 1 , la Commissione ha previsto la presentazione, nell'arco del 2016, di una serie di proposte per riformare in modo radicale il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Uno degli obiettivi di tale riforma è garantire un quadro normativo istituzionale più efficace al fine di rendere le norme in materia di telecomunicazioni adeguate agli scopi che si prefiggono nell'ambito del processo che crea le condizioni necessarie per il mercato unico digitale. Tali condizioni consistono, tra l'altro, nella realizzazione di reti di connettività di capacità molto elevata, in una gestione più coordinata dello spettro radio per le reti senza fili e nella creazione di una situazione di parità per le reti digitali e i servizi innovativi. La comunicazione ha sottolineato che l'evoluzione tecnologica e del mercato rende necessario rafforzare il quadro istituzionale mediante il consolidamento del ruolo dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ("BEREC").

Nella risoluzione "Verso un atto per il mercato unico digitale" 2 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a una maggiore integrazione del mercato unico digitale mediante la creazione di un quadro istituzionale più efficiente. Tale obiettivo può essere conseguito consolidando il ruolo, la capacità e i poteri decisionali del BEREC per poter: i) promuovere un'applicazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, ii) permettere un controllo efficace del BEREC sullo sviluppo del mercato unico e iii) cooperare alla risoluzione delle controversie transfrontaliere. Il Parlamento europeo ha inoltre sottolineato a tale riguardo la necessità di incrementare le risorse finanziarie e umane e di rafforzare ulteriormente la struttura di governance del BEREC.

La presente proposta deve essere letta insieme alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (di seguito: "la direttiva"). La proposta di direttiva affida al BEREC compiti supplementari che contribuirebbero a garantire un'attuazione coerente del quadro normativo. A sua volta ciò favorirà lo sviluppo del mercato delle comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione. Inoltre, il BEREC dovrebbe anche contribuire a promuovere l'accesso e la diffusione di una connettività dei dati di capacità molto elevata, a incoraggiare la concorrenza nella fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica e a promuovere gli interessi dei cittadini dell'Unione. La presente proposta mira a rafforzare il ruolo istituzionale del BEREC e a potenziare la sua struttura di governance trasformandolo in un'agenzia al fine di renderlo adeguato allo svolgimento dei suoi futuri compiti.

Fin dal momento in cui hanno assunto le proprie responsabilità nel 2010 e in cui sono diventati pienamente operativi nel 2011, il BEREC e l'Ufficio BEREC hanno contribuito positivamente all'attuazione coerente del quadro normativo. Inoltre, hanno fornito una preziosa assistenza tecnica alle autorità nazionali di regolamentazione (di seguito: le "ANR") e alle istituzioni dell'UE. Il regolamento (UE) n. 2120/2015 ha recentemente stabilito ulteriori compiti per il BEREC. Essi consistono nella redazione di orientamenti per l'adempimento degli obblighi delle ANR in materia di accesso aperto a internet, nell'adozione di pareri su progetti di atti di esecuzione che saranno adottati dalla Commissione per il roaming all'interno dell'Unione e in taluni obblighi di comunicazione. La proposta di direttiva che accompagna la presente proposta affida al BEREC ulteriori nuovi compiti, ad esempio lo svolgimento di un ruolo più importante nel meccanismo di consultazione per misure correttive del mercato di natura regolamentare, la redazione di orientamenti per le ANR sulla mappatura geografica delle reti, l'elaborazione di approcci comuni al fine di soddisfare la domanda degli utilizzatori finali transnazionali, la formulazione di pareri su progetti di misure nazionali relativi alla cessione dei diritti di utilizzo dello spettro radio (valutazione tra pari dello spettro radio) e la creazione di un registro relativo all'uso extraterritoriale dei numeri e degli accordi transfrontalieri e di un registro relativo ai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica.

Il ruolo del BEREC e dell'Ufficio BEREC si è notevolmente rafforzato, in particolare per quanto riguarda i contesti transfrontalieri (come i servizi di comunicazioni radio da macchina a macchina (M2M) o la domanda di servizi transazionali per utenti commerciali) ed essi hanno acquisito esperienza nel provvedere all'attuazione coerente del quadro normativo. È quindi opportuno e necessario basarsi su quest'esperienza e fondere insieme i due organismi istituendo un'agenzia. La nuova agenzia, che avrà un mandato ampliato, dovrebbe proseguire le attività del BEREC e continuare a mettere in comune le competenze delle ANR. Dal momento che BEREC è una denominazione già nota e consolidata, è opportuno riprenderla, anche in considerazione dei costi ingenti che occorrerebbe sostenere per modificarne la denominazione. La nuova agenzia dovrebbe quindi conservare il nome di BEREC.

La proposta intende sostenere le priorità dell'Unione nel settore delle comunicazioni elettroniche mediante un rilancio del ruolo del BEREC e l'allineamento della sua struttura e governance, del suo funzionamento, della sua programmazione e delle sue responsabilità con la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012 (di seguito: l'"orientamento comune") 3 .

Coerenza con le disposizioni già esistenti in materia

Gli obiettivi chiari formulati per il BEREC fanno sì che la proposta sia in piena sinergia con le altre iniziative previste nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale. Ciò è dovuto al fatto che i servizi di connettività erogati attraverso le reti di comunicazione elettronica rappresentano la struttura portante della distribuzione di prodotti e servizi digitali.

La proposta integra la normativa settoriale esistente. I compiti in materia di spettro radio proposti per il BEREC tengono conto degli strumenti esistenti in materia, in particolare la decisione n. 676/2002/CE (decisione in materia di spettro radio), la decisione n. 2002/622/CE (decisione relativa al gruppo politica dello spettro radio RSPG) e la decisione n. 243/2012/UE che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio.

Essa incorpora inoltre nel regolamento BEREC i compiti assegnati al BEREC nel regolamento (UE) n. 2120/2015 di recente adozione, che definisce le norme per assicurare un accesso aperto a internet e abolire i sovrapprezzi del roaming.

Entro la fine del 2016 la Commissione dovrebbe presentare una proposta di revisione della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche 4 . Il campo di applicazione della presente proposta di regolamento potrebbe dover essere adeguato in funzione dell'esito della futura proposta di revisione.

L'obiettivo della presente proposta è di fornire il BEREC di una struttura di governance adeguata ed efficiente, di un mandato e degli strumenti necessari per garantire un'attuazione coerente del quadro normativo. Per conseguire tale scopo la proposta integra altri strumenti giuridici e strategici in materia di comunicazioni elettroniche.

Se necessario, il BEREC può cooperare nell'esercizio delle sue funzioni con altri organismi, agenzie, uffici e gruppi consultivi dell'Unione, in particolare il gruppo RSPG, il Comitato europeo per la protezione dei dati, il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi e l'agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione nonché con i comitati esistenti (come il comitato per le comunicazioni e il comitato per lo spettro radio).

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La strategia per il mercato unico digitale è una delle 10 priorità che la nuova Commissione ha stabilito nel 2014. La presente proposta è in linea anche con le altre priorità della Commissione, in particolare con altre iniziative finalizzate a rendere il mercato interno più esteso e più equo e a stimolare gli investimenti, creare posti di lavoro e favorire la crescita sostenibile.

Alcuni dei compiti del BEREC si basano sulla normativa dell'Unione in vigore in vari settori e la integrano. Uno di questi compiti consiste nel fornire pareri su progetti di misure nazionali connesse alle procedure relative al mercato interno per la regolamentazione del mercato, procedure che continuano a essere basate sui principi del diritto della concorrenza. Un altro compito consiste nel fornire orientamenti sulla mappatura geografica delle reti. Tali orientamenti forniscono anche informazioni utili ai fini degli aiuti di Stato, rafforzando la coerenza tra le due politiche.

Inoltre, la proposta mira a far sì che il BEREC diventi un'agenzia decentrata dell'Unione nel rispetto dei principi dell'orientamento comune.

Coerenza con gli obblighi di diritto internazionale

Se necessario, nello svolgimento dei suoi compiti, il BEREC può cooperare con le autorità competenti di paesi terzi e/o con organizzazioni internazionali. Tale cooperazione deve fondarsi su modalità di lavoro che rispettino le relazioni internazionali dell'Unione e non devono creare obblighi giuridici per l'Unione e i suoi Stati membri.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato in quanto riguarda lo sviluppo e il funzionamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'Unione deve adoperarsi per eliminare le incoerenze nell'applicazione dell'attuale quadro e le carenze dell'attuale assetto istituzionale nonché le incoerenze nella ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, le ANR e la Commissione. La frammentazione del mercato non è imputabile esclusivamente al quadro normativo vigente nell'Unione. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, è risultato evidente che la mancanza di coerenza nella regolamentazione delle telecomunicazioni è dovuta, almeno in parte, all'attuale assetto istituzionale e al modo in cui i vari soggetti istituzionali (principalmente le ANR, il BEREC e la Commissione) interagiscono e possono influenzare l'esito regolamentare. Il rafforzamento dei poteri del BEREC in materia di regolamentazione ex ante del mercato aumenta la certezza del diritto e la coerenza normativa.

L'evoluzione del mercato e gli sviluppi tecnologici indicano anche che vi è un certo numero di aspetti transfrontalieri che richiedeva una coerenza normativa tra gli Stati membri. Un organismo dell'Unione può affrontare tali aspetti meglio dei singoli Stati membri. Ciò vale in particolare per i servizi come M2M la cui fornitura deve avvenire in modo da poter superare senza soluzione di continuità i confini nazionali. Vi sono ancora barriere a livello nazionale che limitano la prestazione di servizi transfrontalieri di comunicazione aziendale. Si tratta di un'importante occasione perduta per il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno.

Garantire un'applicazione armonizzata, coerente ed efficiente del quadro normativo, con l'aiuto del BEREC, rappresenta un interesse comune e condiviso. Pertanto, gli Stati membri non possono da soli conseguire in misura sufficiente gli obiettivi della presente proposta che possono essere conseguiti in modo migliore a livello dell'Unione. L'Unione può, pertanto, intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Proporzionalità

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi e i compiti del BEREC. Essa mira a garantire l'applicazione coerente del quadro normativo, al fine di contribuire allo sviluppo del mercato delle comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione europea, alla promozione dell'accesso e della diffusione di una connettività dei dati di capacità molto elevata, sia fissa che mobile, della concorrenza nella fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica e degli interessi dei cittadini dell'Unione. Il BEREC assisterà la Commissione e le ANR; fornirà orientamenti al fine di garantire la coerenza delle misure delle ANR; emanerà pareri mediante efficaci procedure relative al mercato interno su progetti di misure nazionali; terrà registri dei fornitori di reti e servizi e di numeri con uso extraterritoriale; adotterà decisioni vincolanti su due questioni transfrontaliere: l'individuazione di mercati transnazionali e un modello sintetico di contratto. Il BEREC avrebbe poteri quasi vincolanti in relazione alle procedure per il mercato interno per progetti di misure nazionali di regolamentazione del mercato (il "sistema di doppia sicurezza") e alla creazione di una tariffa di terminazione massima unica per l'Unione.

La nuova agenzia proseguirà le attività del BEREC e continuerà a mettere in comune le competenze delle ANR, che continuano a costituire il nucleo centrale dell'attività dell'agenzia e sono membri del suo consiglio di amministrazione. Le ANR continuano a svolgere la maggior parte del lavoro relativo all'attuazione del quadro normativo.

In particolare, per quanto riguarda la regolamentazione dell'accesso, le ANR restano competenti per garantire che i fallimenti del mercato siano affrontati con soluzioni adeguate e che la regolamentazione contribuisca al raggiungimento degli obiettivi strategici comuni. Le norme proposte forniscono alle autorità di regolamentazione ulteriori strumenti per far fronte alle attuali sfide in materia di connettività, ma il modo in cui essi saranno utilizzati dipende dalla situazione contingente dei diversi paesi che deve essere valutata dalle autorità nazionali di regolamentazione. Il motivo per cui si intende rafforzare la vigilanza normativa, principalmente attribuendo al BEREC un ruolo più importante in tale processo di controllo, è l'evidente mancanza di coerenza nell'applicazione delle norme attuali mentre la coerenza è fondamentale per il corretto funzionamento del mercato interno.

La gestione dello spettro radio resta anch'essa di competenza degli Stati membri. Le norme proposte offrono un quadro generale per una gestione dello spettro radio coerente in tutta l'Unione anche se gli Stati membri possono applicare le regole tenendo conto del contesto nazionale. In considerazione delle notevoli implicazioni transfrontaliere della gestione dello spettro radio e della sua incidenza generale sulla connettività nel mercato interno, si rendono necessarie talune procedure di coordinamento a livello dell'Unione.

Lo strumento proposto, un regolamento, si applicherà direttamente nell'Unione. L'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali e degli operatori economici sarà quindi ridotto al minimo ed è commisurato all'obiettivo della proposta. Il regolamento rafforza la proporzionalità dell'attuale situazione in cui un'agenzia dell'Unione è stata istituita principalmente per sostenere il BEREC. Inoltre, esso garantisce che la nuova agenzia fornisca ulteriore valore aggiunto e sia in linea con le priorità strategiche dell'UE, in particolare con la strategia per il mercato unico digitale.

In funzione dei suoi obiettivi e in base al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, il regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

Scelta dell'atto giuridico

Solo un regolamento direttamente applicabile può portare alla costituzione di un'agenzia decentrata dell'Unione e definirne i compiti e gli obiettivi, fornendo così il livello di efficacia e di uniformità necessario per l'attuazione del quadro normativo.

Per l'istituzione del BEREC e dell'ufficio si è optato per lo stesso strumento giuridico (regolamento (CE) n. 1211/2009). Il presente regolamento mira a modificare e ampliare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1211/2009. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali, è opportuno che, a fini di chiarezza, tale atto sia sostituito e quindi abrogato.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio dell'adeguatezza della legislazione vigente

La Commissione ha effettuato una valutazione ex post ("REFIT") che ha valutato l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto del regolamento BEREC e di altre parti del quadro normativo. Ha individuato alcuni settori in cui esistono possibilità di semplificazione senza pregiudicare gli obiettivi. Una valutazione del BEREC e dell'Ufficio 5 è stata inoltre effettuata in precedenza, nel periodo 2012-2013, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1211/2009. I suoi risultati sono stati integrati nella valutazione ex post.

Nel complesso, il documento di lavoro dei servizi della Commissione che correda la proposta e valuta l'adeguatezza normativa delle attuali norme conclude che il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche ha ampiamente conseguito il suo obiettivo generale di garantire la concorrenza nel settore, con importanti benefici per gli utenti finali. I suoi principali obiettivi specifici — promuovere la concorrenza, sviluppare il mercato interno e promuovere gli interessi degli utenti finali — restano pertinenti. Tuttavia, appare necessario rivedere il quadro normativo, compreso il regolamento BEREC, al fine di far fronte alla crescente necessità di una maggiore connettività del mercato unico digitale e per semplificare disposizioni tenendo conto degli sviluppi tecnologici e di mercato.

In base ai criteri di valutazione specifici i risultati possono essere riassunti come segue.

Pertinenza: per quanto riguarda il ruolo e il funzionamento di altri importanti attori istituzionali, il BEREC deve, conformemente alle disposizioni in vigore, perseguire gli obiettivi del quadro. In particolare, deve garantire l'applicazione coerente del quadro normativo al fine di contribuire allo sviluppo e al miglior funzionamento del mercato interno. Con questo obiettivo e un mandato ampliato, si incrementa la pertinenza del BEREC, anche se nella consultazione pubblica non vi è stato un parere unanime su come tenere conto di tale aumento in termini normativi.

Efficacia: dalla consultazione pubblica sulla riforma delle telecomunicazioni emergono pareri contrastanti per quanto riguarda l'efficacia del BEREC nel favorire risultati coerenti. Alcune parti interessate vedono positivamente la consulenza tecnica indipendente del BEREC e il suo ruolo nel processo di analisi dei mercati. Altri ritengono che il fatto che le ANR siano un gruppo senza personalità giuridica rischi di disincentivare il BEREC ad adoperarsi per conseguire gli obiettivi del mercato interno quando questi sono diversi dagli obiettivi individuali o collettivi dei suoi membri nazionali. Gli interpellati hanno dichiarato che il BEREC aveva bisogno di essere più proattivo su argomenti chiave. Hanno inoltre affermato che, a causa della sua attuale struttura istituzionale, il BEREC spesso opta per una maggiore flessibilità o per un minimo comune denominatore, anziché adottare un approccio armonizzato per il mercato unico.

Per quanto riguarda i suoi compiti attuali, alla luce del parere sul riesame del quadro normativo dell'UE per le comunicazioni elettroniche 6 , il BEREC ha individuato una serie di settori in cui potrebbe svolgere un ruolo più incisivo. Per esempio, una portata più ampia degli argomenti su cui il BEREC formula pareri ai sensi dell'articolo 7 e 7 bis, problemi di natura transfrontaliera (come il roaming internazionale), l'analisi comparativa della qualità dei servizi di accesso a Internet a livello dell'Unione e lo sviluppo di orientamenti tecnici.

Per quanto riguarda l'allineamento degli obiettivi dell'Ufficio BEREC in quanto agenzia dell'Unione con le priorità dell'Unione, la valutazione ha concluso che le attuali funzioni dell'Ufficio BEREC a sostegno di BEREC dovrebbero contribuire allo sviluppo del mercato unico e all'applicazione coerente delle norme. Si tratta tuttavia dell'unico caso in cui sia stata istituita un'agenzia esclusivamente al fine di svolgere una funzione di sostegno per un altro organismo di regolamentazione istituito ai sensi della normativa dell'Unione. Ciò pone alcuni problemi poiché, malgrado le sue funzioni relativamente limitate, l'Ufficio del BEREC deve osservare la stessa serie di norme che si applicano a tutte le agenzie decentrate dell'Unione (finanziarie, norme di attuazione/norme relative al personale, appalti, redazione di relazioni, ecc.).

Efficienza: non è stato possibile effettuare un calcolo preciso dei costi, ma la valutazione ha dimostrato che i benefici del quadro superano - per la maggior parte degli operatori, degli utenti finali e per la società nel suo complesso - di gran lunga i costi della sua attuazione.

Sotto molti aspetti, l'Ufficio BEREC non è in linea con i principi dell'orientamento comune. La natura limitata dei compiti e delle dimensioni dell'Ufficio rispetto ad altre agenzie dell'Unione influisce negativamente sulla sua capacità di attirare e mantenere personale e sugli aspetti organizzativi. Anche l'attuale struttura a due livelli è causa di inefficienze. La struttura a due livelli fa insorgere complicazioni, di difficile quantificazione, e genera un onere amministrativo; ad esempio, devono essere adottate due distinte relazioni annuali e due programmi di lavoro: uno da parte del Comitato dei regolatori del BEREC e un altro da parte del comitato di gestione dell'Ufficio.

La valutazione ha individuato una serie di aspetti che potrebbero essere semplificati e razionalizzati (delega dei poteri di autorità di nomina, mandati più lunghi o prorogabili per la presidenza, regole di maggioranza per il voto, risorse adeguate, razionalizzazione del comitato di gestione e periodi di consultazione più lunghi o un processo di consultazione in due fasi per le questioni strategiche fondamentali).

Valore aggiunto UE: il valore aggiunto UE per la creazione del BEREC, in particolare per quanto riguarda la sua funzione di consulenza per le istituzioni dell'UE, è legato al funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. In generale, questo aspetto viene recepito positivamente, anche se, talvolta, l'efficacia del BEREC viene messa in dubbio. Una maggiore efficacia dovrebbe aumentarne il valore aggiunto. Il valore aggiunto dell'ufficio come agenzia dell'Unione che sostiene il BEREC è un altro elemento importante.

Coerenza: in generale, i vari strumenti che costituiscono il quadro normativo si completano a vicenda. Tuttavia, la valutazione ha individuato un numero limitato di incoerenze interne, quali la mancata corrispondenza tra i compiti delle ANR indipendenti e quelli del BEREC. Ciò è dovuto al fatto che il BEREC è a volte chiamato ad emettere pareri a livello europeo in settori per i quali non tutte le ANR suoi membri sono competenti a livello nazionale. La valutazione ha dimostrato anche che, in alcune occasioni, il coordinamento tra il BEREC e la Commissione si è rivelato problematico. Tale è stato il caso per quanto concerne la fornitura e l'ottenimento di informazioni dal BEREC e dall'Ufficio BEREC sul roaming e le tariffe di terminazione. Vi sono margini di miglioramento per far sì che ciascuna organizzazione possa svolgere efficacemente i propri compiti.

Consultazioni dei portatori di interessi

L'11 settembre 2015 ha avuto inizio una consultazione pubblica di 12 settimane in cui sono stati raccolti contributi per il processo di valutazione al fine di valutare le norme vigenti e chiesti pareri sui possibili adeguamenti del quadro alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato. La consultazione riguardava la valutazione generale del quadro attuale e la valutazione e il riesame dettagliati di specifiche parti del quadro:

il regolamento per l'accesso alla rete;

la gestione dello spettro radio e la connettività senza fili;

la regolamentazione settoriale dei servizi di comunicazione;

le norme sul servizio universale;

l'assetto istituzionale e la governance.

La consultazione è stata vasta e dettagliata, con consistenti contributi da parte di consumatori, fornitori di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, associazioni di operatori nazionali e dell'UE, organizzazioni della società civile, emittenti, fornitori di tecnologia, fornitori di internet e servizi online, imprese che si basano sulla connettività e altri attori dell'economia digitale, autorità nazionali a tutti i livelli, autorità nazionali di regolamentazione e altri soggetti interessati. I contributi provenivano dagli operatori che devono attuare le strategie/politiche in questo settore e da coloro che hanno un interesse dichiarato in materia. La consultazione ha ricevuto un totale di 244 risposte dalle parti interessate in tutti gli Stati membri e all'esterno dell'Unione. L'11 novembre 2015, a metà del processo di consultazione, c'è stata un'audizione.

Inoltre, il BEREC ha contribuito alla valutazione e al processo di riesame e ha pubblicato il suo parere nel dicembre 2015 7 . Anche il gruppo RSPG ha espresso il suo parere sulla strategia per il mercato unico digitale e il riesame del quadro 8 .

Dal processo di consultazione sono emerse le seguenti tendenze.

Una buona connettività è percepita come una condizione necessaria per il mercato unico digitale. Molti degli interpellati hanno sottolineato la necessità di misure strategiche e di eventuali modifiche degli attuali strumenti strategici e normativi per sostenere la realizzazione di infrastrutture adeguate alle esigenze future.

Un certo numero di partecipanti alla consultazione ha dichiarato che l'attuale quadro normativo non apporta molti benefici al mercato interno. È opinione diffusa che il quadro regolamentare debba essere adattato all'attuale andamento del mercato. Tuttavia, molti partecipanti hanno riconosciuto che la liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni ha migliorato la situazione, in particolare per quanto riguarda i vantaggi per gli utenti finali e la concorrenza in tutti i mercati nazionali.

Per quanto riguarda lo spettro radio, gli intervistati hanno riconosciuto l'importanza della connettività senza fili e della banda larga senza fili. In generale, le imprese, che sono favorevoli ad un approccio più coordinato, chiedono maggiore certezza per gli investimenti e possibilità di sviluppare nuove comunicazioni senza filo e mobili, compresa la tecnologia 5G, in tutta l'Unione.

Quasi la metà degli intervistati, nel riconoscere ampiamente la continuità del ruolo delle ANR e delle autorità responsabili della gestione dello spettro radio, ha sottolineato che l'assetto istituzionale a livello dell'Unione deve essere adeguato per garantire una maggiore certezza del diritto e una maggiore affidabilità. Hanno chiesto le seguenti modifiche:

una più chiara ripartizione dei poteri tra le diverse istituzioni (per evitare sovrapposizioni);

fare in modo che le istituzioni siano politicamente e giuridicamente responsabili delle loro decisioni;

un elevato livello di trasparenza nel processo decisionale (maggior coinvolgimento dei soggetti interessati).

Nel quadro del processo di valutazione, la Commissione ha anche commissionato una serie di studi. Essi comprendevano seminari pubblici che hanno permesso alle parti interessate di formulare osservazioni e fornire un feedback sulla valutazione in corso dei lavori.

Il 6 aprile 2016 ha avuto luogo un seminario pubblico per convalidare i risultati provvisori di uno studio svolto da WIK, IDATE e Deloitte su "regimi di regolamentazione, soprattutto relativi all'accesso, per modelli di investimenti per le reti in Europa" (SMART 2015/0002).

Il 2 maggio 2016 si è tenuto un seminario pubblico per convalidare i risultati provvisori di uno studio svolto da WIK, CRIDS e Cullen su "Punti fondamentali da riesaminare nel settore dell'accesso al mercato, della gestione di risorse scarse e aspetti generali relativi agli utilizzatori finali" (SMART 2015/0003).

Raccolta e uso di perizie

La Commissione si è servita delle seguenti consulenze di esperti esterni:

- raccomandazioni strategiche di altre istituzioni dell'UE, in particolare del Parlamento europeo 9  e del Consiglio europeo 10 .

- Tre studi di riesame:

"Supporto per la preparazione della valutazione di impatto che accompagna il riesame del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche" (SMART 2015/0005).

"Regimi di regolamentazione, soprattutto relativi all'accesso, per modelli di investimenti per le reti in Europa" (SMART 2015/0002).

"Punti fondamentali da riesaminare nel settore dell'accesso al mercato, della gestione di risorse scarse e aspetti generali relativi agli utilizzatori finali" (SMART 2015/0003).

Inoltre, alcuni altri studi hanno contributo al processo di riesame. Questi studi sono elencati nella parte 6.1.4 della valutazione d'impatto.

- Un gruppo di esperti ad alto livello nell'ambito di studio SMART 2015/0005 11 .

Valutazione d'impatto

La sintesi della valutazione di impatto e il parere positivo del comitato per il controllo normativo sono disponibili sul sito della Commissione: 12 .

Sono state esaminate le seguenti opzioni di governance. L'opzione preferita è l'opzione 3, sebbene l'allineamento della struttura del BEREC con l'orientamento comune venga preso in considerazione anche nell'opzione 2 13 .

Opzione 1 — Nessun cambiamento — Scenario di base

Questa opzione si basa sulle attuali disposizioni. La mancanza di un'adeguata armonizzazione delle competenze delle ANR ha un impatto. Ciò avviene perché il legislatore ha conferito al BEREC un ruolo in settori in cui la competenza a livello nazionale non è armonizzata per i suoi membri, come la risoluzione delle controversie transfrontaliere.

Opzione 2 — Un maggiore ruolo consultivo e competenze rafforzate

Questa opzione prevede alcuni adeguamenti alle attuali norme sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione del quadro negli ultimi anni e del programma REFIT, in particolare il rafforzamento del ruolo delle ANR indipendenti attraverso la definizione di un insieme minimo di competenze per le ANR in tutta l'Unione.

A livello dell'Unione, il BEREC dovrebbe estendere il suo ruolo consultivo alle aree in cui le ANR indipendenti sono competenti al fine di allineare i propri compiti con quelli delle ANR. Tuttavia, al fine di renderla più efficiente e di avere una gestione più stabile, la struttura di governance del BEREC deve essere adattata per renderla compatibile con l'orientamento comune. Ciò significa che un organismo dotato di personalità giuridica potrebbe svolgere le funzioni di regolamentazione sotto l'egida del BEREC.

Potrebbe essere istituito un nuovo consiglio di amministrazione per supervisionare gli orientamenti generali per le attività dell'agenzia che sostituisca l'attuale comitato dei regolatori e comitato di gestione. Una struttura di governance più stabile è prevista grazie alla nomina di un presidente (da scegliere tra i membri del consiglio di amministrazione) per un mandato più lungo (attualmente la durata è di un anno). Il direttore esecutivo disporrà di maggiori poteri rispetto all'attuale direttore amministrativo dell'Ufficio e sarà selezionato sulla base dell'elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di una procedura di selezione aperta, come previsto nell'orientamento comune e come avviene in altre agenzie.

Opzione 3 — Ruolo consultivo con taluni poteri prenormativi e un migliore processo di analisi di mercato e di assegnazione del diritto di utilizzo dello spettro radio

Questa opzione prevede la maggior parte degli aspetti già previsti dall'opzione 2, in particolare l'insieme minimo di competenze armonizzate (compresa la competenza per la definizione degli aspetti normativi e di market-shaping delle reti di comunicazione elettronica e dei servizi, la cessione dei diritti di utilizzo dello spettro radio) e l'allineamento dei compiti delle ANR e del BEREC, nonché il sostanziale allineamento della struttura di governance del BEREC con l'orientamento comune.

Al BEREC saranno affidati alcuni compiti supplementari come la facoltà di adottare decisioni vincolanti sull'individuazione dei mercati transnazionali e su un modello sintetico di contratto; poteri quasi vincolanti in relazione alle procedure per il mercato interno per progetti di misure nazionali di regolamentazione del mercato (il "sistema di doppia sicurezza", si veda in appresso) e la creazione di una tariffa di terminazione massima unica per l'Unione; e la pubblicazione di orientamenti in un certo numero di settori: la mappatura geografica, gli approcci comuni per soddisfare la domanda transnazionale, i criteri minimi per le offerte di riferimento, i criteri comuni per la gestione delle risorse di numerazione, i parametri relativi alla qualità del servizio, i metodi di misurazione applicabili e i dettagli tecnici del modello di costo che devono essere applicati dalle ANR per fissare le tariffe di terminazione simmetriche massime. Gli verrà inoltre conferito il potere di chiedere informazioni direttamente agli operatori.

Il BEREC si occuperà anche di creare un registro per l'uso extraterritoriale dei numeri e per gli accordi transfrontalieri e un altro registro per i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Assisterà inoltre la Commissione e le ANR in materia di normazione, aiutandole a individuare le minacce per la connettività da punto a punto o per l'accesso effettivo ai servizi di emergenza. Ciò potrebbe essere realizzato sia mediante l'imposizione delle norme esistenti che con la definizione di nuove norme.

Al fine di migliorare la situazione attuale, in cui la Commissione e il BEREC dispongono soltanto di poteri non vincolanti in relazione alle misure correttive, si propone un "sistema di doppia sicurezza". In un sistema di questo tipo, se il BEREC e la Commissione concordano la loro posizione per quanto riguarda le misure correttive proposte dalle ANR, la Commissione può chiedere alle ANR di modificare o ritirare il progetto di misura e, se del caso, di notificare nuovamente l'analisi del mercato. Inoltre verrà introdotto un sistema di "valutazione tra pari" all'interno del BEREC e un nuovo meccanismo di coordinamento per migliorare l'efficienza e la coerenza fra gli Stati membri in materia di regolamentazione degli aspetti del mercato relativo alla cessione dei diritti di utilizzo dello spettro radio.

Opzione 4 — Autorità di regolamentazione dell'UE con alcuni poteri di attuazione/esecuzione

In base a quest'ultima opzione si prevede la creazione di un'autorità di regolamentazione dell'UE sotto forma di un'agenzia potenziata, dotata delle risorse necessarie per accogliere un trasferimento di competenze di esecuzione tra cui rientrano anche la vigilanza e poteri di controllo. L'agenzia potrebbe operare con poteri vincolanti in settori in cui è necessario garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione. Uno di questi settori sono i nuovi servizi paneuropei o mondiali, attualmente in gran parte non regolamentati o subordinati a quadri normativi poco chiari (M2M, OTT e altri settori di grande importanza per l'Unione, quali il roaming o i mercati transnazionali).

Per quanto riguarda lo spettro radio, vi sarà anche un meccanismo di valutazione tra pari con la partecipazione dell'autorità di regolamentazione dell'UE, eventualmente con un veto della Commissione. L'autorità di regolamentazione dell'UE potrebbe coordinare anche procedure vincolanti a livello paneuropeo per le procedure di assegnazione di bande specifiche. Infine, l'agenzia istituzionalizzerebbe anche un buon servizio di mediazione in materia di interferenze transfrontaliere e questioni di regolamentazione.

Efficienza normativa e semplificazione

Le misure strategiche proposte nell'ambito dell'opzione preferita sono conformi al programma REFIT, in quanto mirano a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi in base a quanto risulta dalla valutazione del riesame in termini di allineamento al REFIT. Molte delle modifiche proposte in materia di governance e di altri settori strategici sono finalizzate a rendere le norme più chiare, a consentire alle parti di capire facilmente i loro diritti e obblighi e a evitare l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi.

Al fine di poter disporre di un assetto istituzionale più efficiente e razionalizzato e tenendo conto della valutazione REFIT, la proposta contiene una serie di modifiche che allineerebbero il BEREC all'orientamento comune e alla struttura delle altre agenzie dell'Unione. La proposta in base alla quale il BEREC diventerebbe un'agenzia decentrata dell'Unione dovrebbero portare a conseguire un certo livello di incrementi di efficienza e di sinergie al fine di controbilanciare parzialmente la necessità di risorse supplementari per svolgere i compiti affidati al BEREC.

- sarà istituita un'agenzia decentrata dell'Unione con una struttura e una governance, un mandato e competenze adeguati. La sua creazione contribuirà a rafforzare la responsabilità giuridica e politica in quanto tutte le decisioni (regolamentari, amministrative, finanziarie, ecc.) saranno ora adottate sotto l'egida di un'agenzia dell'Unione dotata di personalità giuridica.

- la struttura di governance sarà semplificata sostituendo le due attuali strutture di gestione (il Comitato dei regolatori per le decisioni in materia di regolamentazione e il Comitato di gestione per le decisioni amministrative e finanziarie) con un unico Comitato di gestione. Tale misura comporterà una riduzione degli oneri amministrativi in quanto porrà fine all'attuale duplicazione di agende, programmi di lavoro, relazioni annuali, registri dei documenti, nomine di membri, ecc.

- a capo dell'agenzia è nominato un direttore esecutivo che è il rappresentante legale del BEREC e che si assume la responsabilità dell'esecuzione dei compiti affidati all'agenzia. In particolare, il direttore dispone di "poteri di nomina" delegati". In tal modo la gestione del personale dell'agenzia sarà più efficace (nell'attuale regolamento BEREC, tali poteri sono conferiti al vicepresidente, il cui mandato ha la durata di un anno e non possono essere delegati né subdelegati).

- onde garantire la necessaria continuità e stabilità, il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo hanno mandati più lunghi (il primo di quattro anni, rinnovabile, mentre attualmente il mandato è di un anno; il secondo di cinque anni, rinnovabile, mentre attualmente il mandato è di tre anni).

In conclusione, il BEREC sarebbe maggiormente in grado di aiutare la Commissione e le ANR e permetterebbe di ottenere vantaggi in termini di efficienza nei settori sopra evidenziati. La presente proposta contribuisce a un efficace sistema a livello dell'Unione di autorità di regolamentazione nel mercato unico digitale e dovrebbe fornire il sostegno necessario per un'attuazione efficace del nuovo quadro normativo delle telecomunicazioni.

Diritti fondamentali

La proposta tiene anche pienamente conto dei diritti e dei principi fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, le misure proposte, compresa l'istituzione del BEREC, mirano ad accrescere la connettività mediante un insieme aggiornato di norme in materia di tutela degli utenti finali. Ciò permetterà a sua volta di garantire un accesso non discriminatorio a tutti i contenuti e servizi, compresi i servizi pubblici, e promuoverà anche la libertà di espressione e di impresa permettendo agli Stati membri di rispettare in futuro la Carta a costi inferiori

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Al BEREC, che sarà istituito sulla base del BEREC e dell'Ufficio BEREC già esistenti, viene conferita una serie di compiti che mira a garantire l'applicazione coerente del quadro normativo, al fine di contribuire allo sviluppo del mercato delle comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione europea, alla promozione dell'accesso e della diffusione di una connettività dei dati di capacità molto elevata, della concorrenza nella fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica e degli interessi dei cittadini dell'Unione.

Il totale delle risorse finanziarie necessarie per permettere al BEREC di svolgere le proprie funzioni ammonta a 14,135 milioni di EUR per il periodo 2019-2020 14 . In aggiunta al contributo dell'Unione, il BEREC può riscuotere diritti per pubblicazioni e altri servizi prestati, contributi provenienti da paesi terzi o da autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche di paesi terzi che partecipano alle attività del BEREC e contributi volontari degli Stati membri e delle ANR 15 .

La nuova agenzia dovrebbe dare seguito in futuro agli attuali accordi di servizio con la Commissione (per quanto riguarda il contabile e l'utilizzo di talune applicazioni e strumenti) e con le altre agenzie dell'Unione (in particolare con l'ENISA per quanto riguarda lo stoccaggio fuori dal sito dei dati di backup e il coordinatore del controllo interno), che potrebbero in futuro essere estesi a nuovi settori al fine di conseguire ulteriori vantaggi in termini di efficienza e sinergie.

Oltre all'attuale numero di membri del personale, il BEREC dovrebbe annoverare 11 agenti contrattuali e 7 esperti nazionali distaccati, per un totale di 44 dipendenti entro la fine del periodo 2019-2020 16 . Sulla base della valutazione d'impatto, e fatto salvo il prossimo QFP, il personale supplementare totale necessario al BEREC per svolgere le nuove funzioni previste dal mandato ampliato è stimato pari a 34 ETP, per un totale di 60 ETP di personale alla fine del periodo di attuazione 2019-2022.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione

In linea con l'orientamento comune, la presente proposta prevede che la Commissione effettui una valutazione entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento e, successivamente, ogni cinque anni dopo la prima, al fine di valutare, in conformità con gli orientamenti della Commissione, le prestazioni del BEREC in relazione ai suoi obiettivi, mandato, compiti e ubicazione. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato del BEREC e le implicazioni finanziarie di una tale modifica. Se la Commissione ritiene che l'esistenza del BEREC non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, può proporre di modificare opportunamente o abrogare il regolamento. La Commissione trasmette la relazione sui risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

Anche il BEREC deve preparare relazioni annuali di attività che valutino i risultati delle sue attività nel corso dell'anno. Le relazioni annuali di attività devono essere trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e devono essere rese pubbliche.

Inoltre, la Commissione continuerà a garantire che l'applicazione del nuovo quadro normativo venga monitorata sulla base degli elementi che seguono.

La relazione sui progressi compiuti nel settore del digitale europeo

La relazione sui progressi compiuti nel settore del digitale europeo, relativa a 28 Stati membri, fornisce dati completi e un'analisi dei mercati, della normativa e dell'evoluzione del consumo nell'economia digitale. Essa combina le relazioni e tutti i dati pubblicati per il quadro di valutazione digitale 17 con la relazione di attuazione delle telecomunicazioni e le relazioni per paese, attingendo quindi alle seguenti fonti.

Quadro di valutazione digitale. Il quadro misura i progressi dell'economia digitale europea. Si basa sui dati forniti dalle ANR, da Eurostat e da altre fonti pertinenti e include dati relativi alla situazione generale per quanto riguarda tutti gli aspetti dell'Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) negli Stati membri dell'UE 18 . Gli indicatori contenuti nella relazione consentono di confrontare i progressi compiuti nei vari paesi europei e nel tempo.

Relazioni di telecomunicazione sulla regolamentazione e i mercati europei delle comunicazioni elettroniche. Le relazioni forniscono dati completi e un'analisi dei mercati, della normativa e dell'evoluzione del consumo nell'economia digitale.

Documenti esplicativi (per le direttive)

n.p.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il regolamento (CE) n. 1211/2009 ha istituito l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio BEREC e stabilito i rispettivi compiti. La presente proposta amplia l'attuale mandato del BEREC facendone una vera e propria agenzia dotata degli strumenti necessari e di risorse adeguate per conseguire i suoi obiettivi e svolgere le sue funzioni.

1) Istituzione, portata e obiettivi

Capo I "Obiettivi e compiti"

L'articolo 1 istituisce il BEREC e stabilisce il campo d'applicazione del regolamento, le definizioni e gli obiettivi del BEREC, che dovrebbe mirare a conseguire gli stessi obiettivi delle ANR.

L'articolo 2 enumera i compiti del BEREC. L'articolo specifica che il BEREC può cooperare con organismi, agenzie, uffici e gruppi di consulenza dell'Unione, con le autorità competenti di paesi terzi e/o con organizzazioni internazionali, se necessario, e consultare le parti interessate, se del caso.

Capo II "Struttura amministrativa e di gestione"

L'articolo 3 riguarda la struttura amministrativa e di gestione del BEREC, che si compone di un consiglio di amministrazione, un direttore esecutivo, gruppi di lavoro e una commissione di ricorso.

Gli articoli 4-5 stabiliscono che il consiglio di amministrazione sia composto dal responsabile o da un membro del collegio di ciascuna ANR e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto. Stabiliscono, inoltre, le sue funzioni. In particolare, il consiglio di amministrazione delega i poteri di autorità di nomina al direttore esecutivo. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri definendo le condizioni alle quali tale delega di poteri può essere sospesa.

L'articolo 6 stabilisce che il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi e per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta.

Gli articoli 7-8 stabiliscono il numero minimo di riunioni ordinarie all'anno per il consiglio di amministrazione (due) e le sue modalità di voto (maggioranza di default).

L'articolo 9 stabilisce i compiti del direttore esecutivo che è incaricato della gestione dell'agenzia di cui è il rappresentante legale. Il direttore esecutivo risponde del suo operato al consiglio di amministrazione e presenta relazioni al Parlamento europeo, ma può essere anche chiamato a riferire al Consiglio in merito all'espletamento delle sue funzioni.

L'articolo 10 stabilisce che il consiglio di amministrazione, se opportuno, può costituire gruppi di lavoro che saranno coordinati e moderati da un membro del personale del BEREC. Per la creazione di alcuni gruppi di lavoro è necessario che siano preparati in anticipo elenchi di esperti qualificati.

Gli articoli 11-14 istituiscono la commissione di ricorso e stabiliscono la sua composizione e le modalità di nomina dei suoi membri che devono essere indipendenti e non svolgere altri compiti nel BEREC. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le ANR, può proporre un ricorso contro una decisione vincolante emessa dal BEREC. Tali ricorsi non hanno effetto sospensivo, ma la commissione dei ricorsi può sospendere l'applicazione della decisione.

Capo III "Programmazione annuale e pluriennale"

L'articolo 15 definisce la procedura per l'adozione del documento di programmazione annuale e pluriennale. L'articolo stabilisce anche la strategia per le relazioni con organismi, agenzie, uffici e gruppi di consulenza dell'Unione, con le autorità competenti di paesi terzi e/o con organizzazioni internazionali.

Gli articoli 16-17 prevedono la creazione del bilancio del BEREC e la struttura di tale bilancio in termini di entrate e uscite.

Gli articoli 18-20 precisano che il direttore esecutivo sarà responsabile dell'esecuzione del bilancio del BEREC e definiscono la procedura per la presentazione dei conti e del discarico. Il consiglio di amministrazione adotta le regole finanziarie applicabili all'agenzia.

Capo IV "Personale"

L'articolo 21 stabilisce che al personale del BEREC si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti nonché le norme adottate ai fini dell'applicazione dello statuto e del regime.

L'articolo 22 stabilisce la procedura con cui il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo scegliendolo da un elenco di candidati proposti dalla Commissione, per un mandato rinnovabile di cinque anni, e la procedura con cui esso proroga il mandato o rimuove il direttore esecutivo dal suo incarico.

L'articolo 23 stabilisce che il BEREC può avvalersi della collaborazione di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle dipendenze del BEREC, ai quali non si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti.

Capo V "Disposizioni generali"

Gli articoli 24-25 stabiliscono che il BEREC ha personalità giuridica ed è un organismo dell'Unione. Al BEREC e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

L'articolo 26 stabilisce che il BEREC può cooperare, se necessario, con gli organismi, agenzie, uffici e gruppi consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti di paesi terzi e/o con organizzazioni internazionali. Tale cooperazione deve essere fondata su accordi che devono ricevere l'approvazione preventiva della Commissione. In linea con l'orientamento comune, la Commissione e l'agenzia devono stipulare un accordo adeguato volto a garantire che il BEREC operi nell'ambito del proprio mandato e del quadro istituzionale vigente. L'articolo stabilisce anche che il BEREC è aperto alla partecipazione di autorità di regolamentazione di paesi terzi competenti nel settore delle comunicazioni elettroniche che abbiano concluso con l'Unione accordi in tal senso.

L'articolo 27 stabilisce che ai documenti del BEREC si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 e che il trattamento dei dati personali da parte del BEREC è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001. Stabilisce inoltre che l'agenzia può di propria iniziativa svolgere attività di comunicazione nel settore di sua competenza.

L'articolo 28 riguarda le norme di riservatezza che devono essere osservate dal BEREC.

L'articolo 29 espone le norme in materia di sicurezza per la protezione di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate che devono essere adottate dal BEREC.

L'articolo 30 stabilisce che la Commissione e le ANR comunicano informazioni al BEREC (e viceversa). Dispone inoltre che, in ultima istanza, il BEREC può chiedere le informazioni di cui necessita ad altre autorità e imprese.

L'articolo 31 impone ai membri del consiglio di amministrazione, al direttore esecutivo, agli esperti nazionali distaccati e ad altri membri del personale che non dipendono dal BEREC di firmare una dichiarazione di impegno e una dichiarazione con la quale indicano l'assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza; impone, inoltre, ad essi nonché agli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro, di dichiarare qualsiasi interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza, in relazione ai punti all'ordine del giorno.

L'articolo 32 stabilisce che il BEREC aderisca all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotti opportuni provvedimenti applicabili a tutti i dipendenti del BEREC.

L'articolo 33 contiene disposizioni sulla responsabilità contrattuale del BEREC.

L'articolo 34 stabilisce che le attività del BEREC sono soggette alle indagini del Mediatore europeo, ai sensi dell'articolo 228 del trattato.

L'articolo 35 stabilisce che al BEREC si applica il regolamento n. 1/58 e che i servizi di traduzione necessari per il suo funzionamento siano forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

L'articolo 36 riguarda la procedura per stabilire il regolamento interno della commissione di ricorso, sulla cui base alla Commissione sono conferiti poteri esecutivi.

Capo VI "Disposizioni transitorie e finali"

L'articolo 37 sancisce la necessità di stipulare un accordo sulla sede tra il BEREC e lo Stato membro in cui viene ubicata. Lo Stato membro ospitante garantisce le condizioni necessarie per il funzionamento corretto ed efficiente del BEREC, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.

L'articolo 38 stabilisce che la Commissione effettui una valutazione entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento e successivamente ogni cinque anni dopo la prima, al fine di valutare, in conformità con gli orientamenti della Commissione, le prestazioni del BEREC in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato, ai suoi compiti e alla sua ubicazione. La Commissione trasmette le relazioni sui risultati della valutazione, che devono essere rese pubbliche, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione.

L'articolo 39 stabilisce che il BEREC subentra all'Ufficio istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009 per quanto riguarda tutti i diritti di proprietà, gli accordi, gli obblighi di natura giuridica, i contratti di lavoro, gli impegni finanziari e le passività. L'articolo stabilisce inoltre disposizioni transitorie per quanto riguarda il direttore amministrativo facente funzione di direttore esecutivo ad interim, il contratto del direttore amministrativo, la composizione del consiglio di amministrazione e la procedura di discarico.

L'articolo 40 sancisce l'abrogazione del regolamento 1211/2009 e stabilisce che tutti i riferimenti a esso e all'Ufficio BEREC debbano essere intesi come riferimenti al presente regolamento e al BEREC.

L'articolo 41 contiene la clausola standard relativa all'entrata in vigore del regolamento e prevede l'applicazione differita di alcune delle sue disposizioni.

2016/0286 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 19 ,

previa consultazione del Comitato delle regioni 20 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1)La direttiva [...] del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ("la direttiva"), che conferisce una serie di compiti all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ("BEREC"), e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 22 perseguono l'obiettivo di creare un mercato interno delle comunicazioni elettroniche all'interno dell'Unione, garantendo al contempo un elevato livello di investimenti, innovatività e tutela dei consumatori attraverso una concorrenza più intensa.

2)Il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 che integra e supporta, per il roaming all'interno dell'Unione, le disposizioni dettate dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche e stabilisce taluni compiti del BEREC.

3)Il regolamento (UE) n. 2120/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 istituisce norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a internet e tutelare i relativi diritti degli utenti finali e istituisce un nuovo meccanismo di prezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati all'interno dell'Unione. Il regolamento stabilisce ulteriori compiti per il BEREC, in particolare la formulazione di orientamenti sull'attuazione degli obblighi delle ANR in materia di accesso aperto a Internet nonché sulla comunicazione e la consultazione in merito a progetti di atti di esecuzione che saranno adottati dalla Commissione per il roaming all'interno dell'Unione.

4)Il BEREC e l'Ufficio del BEREC ("Ufficio BEREC") sono stati istituiti dal regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 . Il BEREC ha sostituito il gruppo di regolatori europei (GRE) 26 e contribuisce allo sviluppo e al miglior funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche, in quanto mira ad assicurare un'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. L'ufficio BEREC era stato istituito come un organismo comunitario dotato di personalità giuridica per svolgere i compiti di cui al regolamento (CE) n. 1211/2009 e, in particolare, per fornire servizi di sostegno professionale e amministrativo al BEREC.

5)Nella comunicazione del 6 maggio 2015, intitolata "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" 27 , la Commissione ha previsto la presentazione, nell'arco del 2016, di una serie di proposte per riformare in modo radicale il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Le proposte sono incentrate, fra l'altro, sulla realizzazione di un quadro normativo istituzionale più efficace al fine di rendere le norme in materia di telecomunicazioni adeguate agli scopi che si prefiggono nell'ambito del processo volto a creare le condizioni necessarie per il mercato unico digitale. Tali condizioni consistono, tra l'altro, nella realizzazione di reti di connettività di capacità molto elevata, in una gestione più coordinata dello spettro radio per le reti senza fili e nella creazione di una situazione di parità per le reti digitali e i servizi innovativi. La comunicazione ha sottolineato che l'evoluzione tecnologica e del mercato rende necessario rafforzare il quadro istituzionale mediante il consolidamento del ruolo del BEREC.

6)Nella risoluzione del 19 gennaio 2016 "Verso un atto per il mercato unico digitale" il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a una maggiore integrazione del mercato unico digitale mediante la creazione di un quadro istituzionale più efficiente. Tale obiettivo può essere conseguito consolidando il ruolo, la capacità e i poteri decisionali del BEREC al fine di mettere tale organo in condizione di poter promuovere un'applicazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche e di esercitare un controllo efficace sullo sviluppo del mercato unico e di poter cooperare alla risoluzione delle controversie transfrontaliere. Il Parlamento europeo sottolinea inoltre a tale riguardo la necessità di incrementare le risorse finanziarie e umane e di rafforzare ulteriormente la struttura di governance del BEREC.

7)Il BEREC e l'Ufficio BEREC hanno apportato un contributo positivo all'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Ciononostante, vi sono ancora notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le pratiche di regolamentazione. Inoltre, la struttura di governance del BEREC e dell'Ufficio BEREC è farraginosa e genera oneri amministrativi superflui. Al fine di conseguire vantaggi in termini di efficienza e sinergie e di contribuire allo sviluppo del mercato interno delle comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione europea, alla promozione dell'accesso e alla diffusione di una connettività dei dati di capacità molto elevata, alla concorrenza nella fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica e agli interessi dei cittadini dell'Unione, il presente regolamento mira a potenziare il ruolo del BEREC e a rafforzarne la struttura di governance trasformando il BEREC in un'agenzia decentrata dell'Unione. Ciò corrisponde anche alla necessità di tenere conto del ruolo notevolmente rafforzato svolto dal BEREC a norma del regolamento (CE) n. 531/2012 che definisce i compiti del BEREC in materia di roaming all'interno dell'Unione, il regolamento (UE) n. 2120/2015 che definisce i compiti del BEREC in relazione all'accesso aperto a Internet e il roaming all'interno dell'Unione e la direttiva che introduce un numero significativo di nuovi compiti del BEREC come la formulazione di decisioni e orientamenti su vari temi, la redazione di relazioni su aspetti tecnici, la compilazione di registri e l'emissione di pareri su procedure relative al mercato interno per progetti di misure nazionali di regolamentazione del mercato, nonché sulla cessione dei diritti di utilizzo dello spettro radio.

8)L'applicazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche in tutti gli Stati membri è essenziale per lo sviluppo positivo di un mercato interno per le comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione e per la promozione dell'accesso e della diffusione di una connettività dei dati di capacità molto elevata, della concorrenza nella fornitura di reti, servizi e delle relative strutture di comunicazione elettronica e degli interessi dei cittadini dell'Unione. Alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato, che spesso implicano una crescente dimensione transfrontaliera, e dell'esperienza maturata finora per garantire l'attuazione coerente nel settore delle comunicazioni elettroniche, è necessario dare seguito alle attività del BEREC e dell'Ufficio BEREC e svilupparle ulteriormente costituendo una vera e propria agenzia.

9)L'agenzia dovrebbe essere disciplinata e gestita in base ai principi della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012 (l'"orientamento comune") 28 . In considerazione dell'immagine già consolidata del BEREC e dei costi che comporterebbe una modifica della sua denominazione, la nuova agenzia dovrebbe conservare il nome BEREC.

10)Il BEREC, in quanto organismo tecnico con competenze in materia di comunicazioni elettroniche, composto da rappresentanti delle ANR e della Commissione, è particolarmente indicato per ottenere il conferimento di compiti come la decisione su talune questioni di dimensione transfrontaliera, per contribuire all'efficienza delle procedure relative al mercato interno per progetti di misure nazionali (sia per quanto riguarda la regolamentazione del mercato che per la cessione di diritti di utilizzo dello spettro radio), per fornire i necessari orientamenti alle ANR al fine di garantire criteri comuni e un approccio normativo coerente e per tenere alcuni registri a livello dell'Unione. Ciò non pregiudica i compiti stabiliti per le ANR che sono le autorità più vicine ai mercati delle comunicazioni elettroniche e ai contesti locali. Per svolgere i suoi compiti l'agenzia necessita di risorse umane e finanziarie adeguate e continuerà a mettere in comune le competenze delle ANR.

11)Il BEREC deve poter cooperare, se necessario, con altri organismi, agenzie, uffici e gruppi consultivi dell'Unione, in particolare il gruppo RSPG 29 , il Comitato europeo per la protezione dei dati 30 , il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi 31 e l'agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione 32 ; nonché con i comitati esistenti (come il comitato per le comunicazioni e il comitato per lo spettro radio). Deve anche poter cooperare con le autorità competenti di paesi terzi, in particolare con le autorità di regolamentazione competenti in materia di comunicazioni elettroniche e/o con gruppi di tali autorità, nonché con le organizzazioni internazionali, quando ciò si rende necessario per lo svolgimento dei suoi compiti.

12)Rispetto alla situazione del passato in cui operavano in parallelo un comitato dei regolatori e di un comitato di gestione, il fatto di disporre di un unico consiglio di amministrazione, che formula orientamenti generali per le attività del BEREC, prende decisioni su questioni normative, operative e di gestione amministrativa e di bilancio, dovrebbe contribuire a migliorare l'efficacia, la coerenza e il rendimento dell'agenzia. A tal fine, il consiglio di amministrazione deve svolgere le funzioni di sua competenza e deve consistere, oltre che in due rappresentanti della Commissione, in un responsabile, o in mancanza di esso, in un membro del collegio di ciascuna ANR, tutelati da condizioni per quanto riguarda la rimozione.

13)Precedentemente i poteri di autorità di nomina venivano esercitati dal vicepresidente del comitato di gestione dell'Ufficio del BEREC. Il consiglio di amministrazione della nuova agenzia delega i poteri di autorità di nomina al direttore esecutivo, che è autorizzato a subdelegare tali poteri. Ciò contribuirà a una gestione efficiente del personale del BEREC e permetterà al comitato di gestione, nonché al presidente e al vicepresidente, di concentrarsi sulle loro funzioni.

14)In passato il mandato del presidente e dei vicepresidenti del comitato dei regolatori aveva la durata di un anno. Alla luce dei compiti supplementari assegnati al BEREC e dell'esigenza di garantire una programmazione annuale e pluriennale per le sue attività, è essenziale che il presidente e il vicepresidente dispongano di un mandato stabile e a lungo termine.

15)Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Alla luce dell'esperienza del passato e del rafforzamento del ruolo del BEREC, il consiglio di amministrazione può dover tenere riunioni supplementari.

16)Il ruolo del direttore esecutivo, che è il rappresentante legale del BEREC, è fondamentale per il corretto funzionamento della nuova agenzia e per l'esecuzione dei compiti ad essa affidati. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo sulla base di un elenco stilato dalla Commissione a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente al fine di garantire una valutazione rigorosa dei candidati e un livello elevato di indipendenza. Inoltre, in passato il mandato del direttore amministrativo dell'Ufficio BEREC era di tre anni. È necessario che il direttore esecutivo disponga di un mandato sufficientemente lungo per garantire stabilità e predisporre una strategia a lungo termine per l'agenzia.

17)L'esperienza ha dimostrato che la maggior parte dei compiti del BEREC è meglio effettuata mediante gruppi di lavoro, pertanto, il consiglio di amministrazione deve essere incaricato della costituzione di gruppi di lavoro e della nomina dei loro membri. Onde garantire un approccio equilibrato, i gruppi di lavoro dovrebbero essere coordinati e moderati da membri del personale del BEREC. Occorre predisporre in anticipo elenchi di esperti qualificati al fine di agevolare la costituzione rapida di determinati gruppi di lavoro, in particolare quelli attinenti a progetti di misure nazionali di regolamentazione del mercato, nonché alla cessione dei diritti di utilizzo dello spettro radio, a causa dei tempi ristretti di tali procedure.

18)Poiché il BEREC è competente per l'adozione di decisioni vincolanti, è necessario garantire che qualsiasi persona fisica o giuridica oggetto di una decisione del BEREC, o comunque interessata da essa, abbia il diritto di presentare ricorso presso una commissione di ricorso, che è parte integrante dell'agenzia, pur se autonoma dalla sua struttura amministrativa e regolamentare. Dal momento che le decisioni adottate dalla commissione di ricorso sono destinate a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, può essere adito il Tribunale per un controllo di legittimità. Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto riguarda il regolamento interno della commissione di ricorso, alla Commissione sono conferiti poteri esecutivi. Tali poteri devono essere esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  33 .

19)Al BEREC si applica il regolamento (CE) n. 1271/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 .

20)Al fine di garantire l'autonomia del BEREC, l'agenzia deve disporre di una propria dotazione di bilancio, proveniente essenzialmente da un contributo dell'Unione. Il finanziamento del BEREC deve essere subordinato a un accordo dell'autorità di bilancio, secondo quanto indicato al punto 31 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 35 .

21)Il BEREC deve essere indipendente per quanto riguarda le questioni operative e tecniche e godere di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. A tal fine è necessario e opportuno che il BEREC sia un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica e che eserciti i poteri che gli sono conferiti.

22)In quanto agenzia decentrata dell'Unione, il BEREC opera nell'ambito del suo mandato e del quadro istituzionale vigente. Non deve essere considerato come un organo che rappresenta una posizione dell'UE nei confronti dell'esterno né come un organo che vincola l'UE a obblighi giuridici.

23)Al fine di estendere ulteriormente l'applicazione coerente delle disposizioni del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell'ambito del BEREC, la nuova agenzia dovrebbe essere aperta alla partecipazione delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi competenti nel settore delle comunicazioni elettroniche che hanno concluso con l'Unione accordi in tal senso, in particolare quelli di Stati EFTA membri del SEE e dei paesi candidati.

24)Il BEREC deve essere autorizzato a svolgere attività di comunicazione nell'ambito delle sue competenze a condizione che tali attività non pregiudichino lo svolgimento dei suoi compiti fondamentali e vengano effettuate conformemente ai programmi adottati dal consiglio di amministrazione in materia di comunicazione e divulgazione. Il contenuto e l'attuazione della strategia di comunicazione del BEREC devono essere coerenti, pertinenti e coordinati con le strategie e le attività della Commissione e delle altre istituzioni al fine di tener conto dell'immagine generale dell'Unione.

25)Per svolgere i propri compiti in modo efficace, il BEREC ha il diritto di chiedere alla Commissione, alle ANR e, in ultima istanza, ad altre autorità e imprese, tutte le informazioni necessarie. Le richieste di informazioni dovrebbero essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo per gli interpellati. Le ANR, che sono vicine ai mercati delle comunicazioni elettroniche, devono collaborare con il BEREC ed essere in grado di fornire informazioni tempestive e accurate per garantire che il BEREC possa realizzare il proprio mandato. Inoltre, il BEREC deve condividere con la Commissione e le ANR le informazioni necessarie, in base al principio di leale cooperazione.

26)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la necessità di garantire un'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell'ambito del campo di applicazione definito, in particolare per quanto riguarda gli aspetti transfrontalieri e mediante procedure efficienti del mercato interno per progetti di misure nazionali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nel citato articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi auspicati.

27)Il presente regolamento mira a modificare e ampliare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali, è opportuno che, a fini di chiarezza, tale atto sia sostituito e quindi abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

28)L'Ufficio BEREC, che è stato istituito come un organismo comunitario dotato di personalità giuridica dal regolamento (CE) n. 1211/2009, viene sostituito dal BEREC per quanto riguarda tutti i diritti di proprietà, gli accordi, gli obblighi di natura giuridica, i contratti di lavoro, gli impegni finanziari e le passività. Il BEREC riassume i membri del personale dell'Ufficio del BEREC, senza pregiudizio dei loro diritti e obblighi.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Obiettivi e compiti

Articolo 1

Istituzione e obiettivi

1. È istituito l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC).

2. Il BEREC opera negli ambiti definiti dalla direttiva [...], dalla direttiva 2002/58/CE, dal regolamento (CE) n. 531/2012, dal regolamento (UE) n. 2120/2015 e dalla decisione n. 243/2012/UE 36 (programma relativo alla politica in materia di spettro radio).

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alle direttive, regolamenti e decisioni di cui sopra.

3. Il BEREC persegue gli stessi obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) definiti dall'articolo 3 della direttiva. Segnatamente, il BEREC garantisce un'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell'ambito di cui al paragrafo 2 contribuendo in tal modo allo sviluppo del mercato interno. Promuove inoltre l'accesso e la diffusione di una connettività dei dati di capacità molto elevata la concorrenza nella fornitura di reti e servizi e delle relative strutture di comunicazione elettronica e gli interessi dei cittadini dell'Unione.

Articolo 2

Compiti

1. I compiti del BEREC sono i seguenti:

(a)assistere, consigliare e collaborare con la Commissione e le ANR, su loro richiesta o di propria iniziativa, in relazione a qualsiasi questione tecnica che rientri nel suo mandato e fornire su richiesta assistenza e consulenza al Parlamento europeo e al Consiglio;

(b)emettere decisioni:

sull'individuazione dei mercati transnazionali, ai sensi dell'articolo 63 della direttiva;

su un modello sintetico di contratto, ai sensi dell'articolo 95 della direttiva;

(c)elaborare un modello economico per assistere la Commissione nella determinazione dell'importo massimo delle tariffe di terminazione nell'Unione ai sensi dell'articolo 73 della direttiva;

(d)formulare pareri ai sensi della direttiva e del regolamento (UE) n. 531/2012, in particolare:

sulla risoluzione di controversie transfrontaliere ai sensi dell'articolo 27 della direttiva;

su progetti di misure nazionali relative alle procedure per il mercato interno per la regolamentazione del mercato ai sensi degli articoli 32, 33 e 66 della direttiva;

su progetti di misure nazionali relative alle procedure per il mercato interno per la valutazione tra pari dello spettro radio ai sensi dell'articolo 35 della direttiva;

su progetti di decisioni e raccomandazioni relative all'armonizzazione, ai sensi dell'articolo 38 della direttiva;

(e)formulare orientamenti ai sensi della direttiva, del regolamento (UE) n. 531/2012 del regolamento (UE) n. 2120/2015, in particolare:

sull'attuazione degli obblighi delle ANR per quanto riguarda la mappatura geografica delle reti, conformemente all'articolo 22 della direttiva;

su orientamenti comuni per l'identificazione del punto terminale di rete in diverse topologie di rete, ai sensi dell'articolo 59 della direttiva;

su orientamenti comuni per soddisfare la domanda transnazionale degli utilizzatori finali, ai sensi dell'articolo 64 della direttiva;

sui criteri minimi per un'offerta di riferimento, ai sensi dell'articolo 67 della direttiva;

sulle specifiche tecniche del modello di costo che le ANR devono applicare per fissare le tariffe di terminazione simmetriche massime, ai sensi dell'articolo 73 della direttiva;

sui criteri comuni per la valutazione della capacità di gestione delle risorse di numerazione e del rischio di esaurimento di tali risorse, ai sensi dell'articolo 87 della direttiva;

sulla qualità dei pertinenti parametri di qualità del servizio e dei metodi di misurazione applicabili ai sensi dell'articolo 97 della direttiva;

sull'attuazione degli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione per quanto riguarda l'accesso aperto a Internet ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2120/2015;

sull'accesso all'ingrosso al roaming, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 531/2012;

2. L'agenzia svolge i seguenti compiti:

(a)monitorare e coordinare l'azione delle ANR, in applicazione del regolamento (UE) n. 531/2012, in particolare per quanto riguarda la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati a prezzi nazionali nell'interesse degli utenti finali;

(b)riferire sulle materie di sua competenza, in particolare:

sull'applicazione pratica dei pareri e degli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e);

sul grado di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale, sulle minacce per l'accesso effettivo ai servizi di emergenza o per l'interconnettività da punto a punto tra gli utenti finali, ai sensi dell'articolo 59 della direttiva;

sull'evoluzione delle tariffe al dettaglio e all'ingrosso per i servizi di roaming, nonché sulla trasparenza e la comparabilità delle tariffe ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 531/2012;

sui risultati delle relazioni annuali che le ANR presentano ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2120/2015 pubblicando una relazione annuale di sintesi.

(c)formulare raccomandazioni e proporre esempi di migliori pratiche alle ANR su qualsiasi questione tecnica che rientri nell'ambito del suo mandato al fine di incoraggiare un'attuazione coerente;

(d)tenere un registro di:

le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 12 della direttiva. Il BEREC trasmette inoltre dichiarazioni standardizzate sulle notifiche presentate dalle imprese ai sensi dell'articolo 14 della direttiva;

numeri con diritto di uso extraterritoriale ai sensi dell'articolo 87 della direttiva;

(e)svolgere altri compiti attribuitile da atti legislativi dell'Unione, in particolare dalla direttiva, dal regolamento (CE) n. 531/2012 e dal regolamento (UE) n. 2120/2015.

3. Fermo restando il rispetto del pertinente diritto dell'Unione, le ANR si conformano a tutte le decisioni e tengono nel massimo conto i pareri, gli orientamenti, le raccomandazioni e le migliori pratiche adottati dal BEREC al fine di garantire un'applicazione coerente del quadro di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche nell'ambito del campo d'applicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

4. Nella misura in cui ciò si renda necessario per conseguire gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e per svolgere le sue funzioni, il BEREC può cooperare con gli organismi, agenzie, uffici e gruppi consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti di paesi terzi e/o con organizzazioni internazionali, ai sensi dell'articolo 26.

Capo ii

Organizzazione

Articolo 3

Struttura amministrativa e di gestione

1. La struttura amministrativa e di gestione del BEREC comprende:

un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni definite all'articolo 5;

un direttore esecutivo, che esercita le responsabilità definite all'articolo 9;

gruppi di lavoro;

una commissione di ricorso.

Sezione 1

Consiglio di amministrazione

Articolo 4

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto. Ogni ANR è responsabile della nomina del proprio rappresentante tra il direttore o i membri dell'organo collegiale dell'ANR.

Negli Stati membri in cui più di un'ANR è responsabile ai sensi della direttiva, tali autorità concordano un rappresentante comune e viene garantito il necessario coordinamento tra le ANR.

2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente che può sostituirlo in caso di assenza. Ogni ANR è responsabile della nomina del supplente tra i direttori, i membri dell'organo collegiale e il personale dell'ANR.

3. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di comunicazioni elettroniche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si sforzano di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori e si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

4. Il mandato dei membri titolari e dei loro supplenti ha una durata di quattro anni ed è prorogabile.

Articolo 5

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

(a)definisce l'orientamento generale delle attività del BEREC e adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto e in conformità dell'articolo 15, il documento unico di programmazione del BEREC, tenendo conto del parere della Commissione;

(b)adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale del BEREC ed esercita le altre funzioni riguardanti il bilancio del BEREC a norma del capo III;

(c)adotta, e sottopone a valutazione, la relazione annuale consolidata sulle attività del BEREC e trasmette sia la relazione che la valutazione, entro il 1º luglio di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale di attività consolidata è resa pubblica;

(d)adotta le regole finanziarie applicabili al BEREC conformemente all'articolo 20;

(e)adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

(f)assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

(g)adotta regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 31, nonché in relazione ai membri della commissione di ricorso;

(h)adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 27, in base a un'analisi delle esigenze;

(i)adotta il proprio regolamento interno;

(j)ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale del BEREC, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità con potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione 37 ("poteri dell'autorità con potere di nomina");

(k)adotta modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto;

(l)autorizza la conclusione di accordi di lavoro con gli organismi, le agenzie, gli uffici e i gruppi consultivi competenti dell'Unione nonché con autorità competenti di paesi terzi e/o con organizzazioni internazionali a norma dell'articolo 26;

(m)nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell'articolo 22;

(n)nomina un contabile, conformemente allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, il quale è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni. Il BEREC può nominare il contabile della Commissione come proprio contabile;

(o)nomina i membri delle commissioni di ricorso;

(p)prende tutte le decisioni relative alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne del BEREC, tenendo conto delle esigenze dell'attività dell'Agenzia e sulla base di una sana gestione del bilancio.

2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo statuto e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 6

Presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente tra i membri rappresentanti degli Stati membri con diritto di voto. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.

2. Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente quando quest'ultimo è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

3. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni, ad eccezione del primo mandato del vicepresidente eletto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, che è di due anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

Articolo 7

Riunioni del consiglio di amministrazione

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.

2. Il direttore esecutivo del BEREC partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri.

4. Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, ogni persona il cui parere possa essere rilevante.

5. I membri e i membri supplenti del consiglio di amministrazione possono farsi assistere alle riunioni da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

6. Il BEREC provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.

Articolo 8

Modalità di voto del consiglio di amministrazione

1. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 22, paragrafo 8, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei membri con diritto di voto.

2. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.

3. Il presidente partecipa al voto.

4. Il direttore esecutivo non partecipa al voto.

5. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.

Sezione 2

Direttore esecutivo

Articolo 9

Compiti del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo assicura la gestione del BEREC e risponde al consiglio di amministrazione.

2. Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.

3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale del BEREC.

5. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti assegnati al BEREC. In particolare il direttore esecutivo è responsabile di:

(a)assicurare la gestione corrente del BEREC;

(b)attuare le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;

(c)preparare il documento di programmazione unico e presentarlo al consiglio di amministrazione;

(d)attuare il documento di programmazione unico e riferire al consiglio di amministrazione in merito alla sua attuazione;

(e)elaborare la relazione annuale consolidata sulle attività del BEREC e presentarla al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;

(f)elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell'OLAF, e informare la Commissione sui progressi compiuti, due volte l'anno, e il consiglio di amministrazione, periodicamente;

(g)tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attuando controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, imponendo il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, applicando misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, comprese sanzioni finanziarie;

(h)elaborare una strategia antifrode del BEREC e presentarla al consiglio di amministrazione per l'approvazione;

(i)predisporre il progetto delle regole finanziarie applicabili al BEREC;

(j)preparare il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del BEREC ed eseguire il bilancio;

6. Il direttore esecutivo decide inoltre in merito alla necessità, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti del BEREC, di inviare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri. La decisione di istituire un ufficio locale richiede l'accordo preventivo della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro o degli Stati membri interessati. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso detto ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative del BEREC.

Sezione 3

Gruppi di lavoro

Articolo 10

Funzionamento dei gruppi di lavoro

1. Qualora sia necessario, in particolare per attuare il programma di lavoro del BEREC, il consiglio di amministrazione può istituire i gruppi di lavoro necessari.

2. Il consiglio di amministrazione nomina i membri dei gruppi di lavoro, ai quali possono partecipare esperti delle ANR, la Commissione, il personale del BEREC e le ANR di paesi terzi che partecipano ai lavori del BEREC.

Nel caso dei gruppi di lavoro istituiti per svolgere i compiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), terzo trattino, i membri sono nominati sulla base degli elenchi di esperti qualificati inviati dalle ANR, dalla Commissione e dal direttore esecutivo.

Nel caso dei gruppi di lavoro istituiti per svolgere i compiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), secondo trattino, i membri sono nominati esclusivamente sulla base degli elenchi di esperti qualificati inviati dalle ANR e dal direttore esecutivo.

Ove opportuno, il consiglio di amministrazione può invitare singoli esperti di riconosciuta competenza nel settore a partecipare ai gruppi di lavoro caso per caso.

3. I gruppi di lavoro sono coordinati e animati da un membro del personale del BEREC designato in conformità del regolamento interno.

4. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno in cui stabilisce le disposizioni pratiche per il funzionamento dei gruppi di lavoro.

5. Il BEREC fornisce sostegno ai gruppi di lavoro.

Sezione 4

Commissione di ricorso

Articolo 11

Istituzione e composizione della commissione di ricorso

1. Il BEREC istituisce una commissione di ricorso.

2. La commissione di ricorso è composta da un presidente e da altri due membri. Ciascun membro della commissione di ricorso ha un supplente, che lo rappresenta in sua assenza.

3. Il consiglio direttivo nomina il presidente, gli altri membri e i loro supplenti sulla base di un elenco di candidati idonei elaborato dalla Commissione.

4. Qualora ne ravvisi la necessità per la natura stessa del ricorso, la commissione di ricorso può chiedere al consiglio di amministrazione di nominare due ulteriori membri e i relativi supplenti sulla base dell'elenco di cui al paragrafo 3.

5. Su proposta del BEREC, la Commissione stabilisce il regolamento interno della commissione di ricorso, previo parere del consiglio di amministrazione e conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 12

Membri della commissione di ricorso

1. La durata del mandato dei membri titolari e dei membri supplenti della commissione di ricorso è di quattro anni. Tale mandato può essere prorogato dal consiglio di amministrazione per ulteriori periodi di quattro anni su proposta della Commissione.

2. I membri della commissione di ricorso esercitano le loro funzioni in piena indipendenza e non esercitano altre funzioni in seno al BEREC. Nelle loro decisioni non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3. Durante il loro mandato i membri della commissione di ricorso possono essere rimossi dall'incarico o dall'elenco dei candidati idonei solo per gravi motivi e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso su proposta della Commissione.

Articolo 13

Esclusione e ricusazione

1. I membri della commissione di ricorso non partecipano al procedimento di ricorso se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti o se hanno partecipato all'adozione della decisione impugnata.

2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione di ricorso ritiene di doversi astenere dal partecipare a un procedimento di ricorso, ne informa la commissione stessa.

3. Qualsiasi membro della commissione di ricorso può essere ricusato da una delle parti del procedimento per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 oppure per sospetta parzialità. La ricusazione non è ammessa qualora detta parte del procedimento di ricorso abbia compiuto atti procedurali pur essendo a conoscenza del motivo della ricusazione. La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, la commissione di ricorso decide come procedere senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito nella commissione di ricorso dal suo supplente.

Articolo 14

Decisioni soggette a ricorso

1. Si può presentare ricorso presso la commissione di ricorso nei confronti di decisioni prese dal BEREC a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le ANR, può proporre un ricorso contro una decisione di cui al presente paragrafo di cui sia destinataria o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, la riguardi direttamente e individualmente.

2. Un ricorso presentato conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione di ricorso può, tuttavia, sospendere l'applicazione della decisione nei confronti della quale è stato proposto il ricorso.

Capo III

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

Sezione 1

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Articolo 15

Programmazione annuale e pluriennale

1. Ogni anno il direttore esecutivo redige il progetto di documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale ("documento unico di programmazione") conformemente all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione e tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione 38 .

Entro il 31 gennaio il consiglio di amministrazione adotta il progetto di documento unico di programmazione e lo trasmette alla Commissione per consentirle di esprimere un parere. Il progetto di documento unico di programmazione è trasmesso anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il consiglio di amministrazione adotta quindi il documento unico di programmazione, tenendo conto del parere della Commissione, e lo trasmette, insieme ad eventuali versioni aggiornate, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adattato di conseguenza.

2. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Esso indica chiaramente quali compiti sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

3. Quando al BEREC viene affidato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato.

Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.

4. Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.

La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata se del caso, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 38.

5. La programmazione annuale e/o pluriennale include la strategia per le relazioni con gli organismi, le agenzie, gli uffici e i gruppi consultivi competenti dell'Unione e con le autorità competenti di paesi terzi e/o con le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 26, nonché le azioni connesse a tale strategia e la specificazione delle risorse correlate.

Articolo 16

Stesura del bilancio

1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese del BEREC, comprendente la tabella dell'organico, per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

2. Sulla base di tale progetto provvisorio, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del BEREC per l'esercizio finanziario successivo.

3. Il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del BEREC è trasmesso dal direttore esecutivo alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Le informazioni contenute nel progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del BEREC e nel progetto di documento unico di programmazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, devono essere coerenti.

4. La Commissione trasmette il progetto di stato di previsione all'autorità di bilancio insieme al progetto di bilancio generale dell'Unione europea.

5. Sulla base del progetto di stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato.

6. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo destinato al BEREC.

7. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico del BEREC.

8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio del BEREC, che diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

9. Ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio del BEREC si applicano le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione.

Sezione 2

ESECUZIONE, PRESENTAZIONE E CONTROLLO DEL BILANCIO

Articolo 17

Struttura del bilancio

1. Tutte le entrate e le spese del BEREC sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del BEREC.

2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio del BEREC devono essere in pareggio.

3. Fatte salve altre risorse, le entrate del BEREC comprendono:

(a)un contributo dell'Unione;

(b)eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri o delle ANR;

(c)i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio svolto dal BEREC;

(d)eventuali contributi dei paesi terzi o delle autorità di regolamentazione competenti in materia di comunicazioni elettroniche dei paesi terzi che partecipano ai lavori del BEREC, secondo quanto previsto all'articolo 26.

4. Le spese del BEREC comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese operative.

Articolo 18

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio del BEREC.

2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.

Articolo 19

Rendicontazione e discarico

1. Entro il 1º marzo che segue l'esercizio finanziario chiuso, il contabile del BEREC invia i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

2. Entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, il BEREC trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio.

3. Ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori del BEREC, il contabile del BEREC redige i conti definitivi sotto la propria responsabilità. Il direttore esecutivo presenta i conti definitivi al consiglio di amministrazione per parere.

4. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi del BEREC.

5. Entro il 1° luglio successivo a ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo trasmette il rendiconto definitivo corredato del parere del consiglio d'amministrazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

6. Il BEREC pubblica i conti definitivi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno successivo.

7. Entro il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Invia inoltre tale risposta al consiglio di amministrazione.

8. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, e a norma dall'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario 39 , tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa.

9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, prima del 15 maggio dell'anno n + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

Articolo 20

Regole finanziarie

Le disposizioni finanziarie applicabili al BEREC sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento del BEREC e previo accordo della Commissione.

Capo IV

Personale

Articolo 21

Disposizione generale

Al personale del BEREC si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

Articolo 22

Nomina del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo del BEREC ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.

Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, il BEREC è rappresentato dal presidente del consiglio di amministrazione.

Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri del BEREC.

4. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo per non più di cinque anni.

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

6. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione presa su proposta della Commissione.

8. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

Articolo 23

Esperti nazionali distaccati e altro personale

1. Il BEREC può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze. Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti non si applicano a tale personale.

2. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso il BEREC.

Capo V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24

Status giuridico

1. Il BEREC è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.

2. In ciascuno degli Stati membri, il BEREC ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Può, in particolare, acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3. Il BEREC è rappresentato dal proprio direttore esecutivo.

4. La responsabilità delle funzioni e delle competenze attribuite al BEREC ricade esclusivamente su di esso.

Articolo 25

Privilegi e immunità

Al BEREC e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 26

Cooperazione con gli organismi dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali

1. Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento e dello svolgimento dei suoi compiti, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, il BEREC può collaborare con gli organismi, le agenzie, gli uffici e i gruppi consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e/o con le organizzazioni internazionali.

A tal fine, il BEREC può, previa approvazione da parte della Commissione, stabilire accordi di lavoro. Detti accordi non creano obblighi di natura giuridica per l'Unione e gli Stati membri.

2. Il BEREC è aperto alla partecipazione delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi competenti in materia di comunicazioni elettroniche che hanno concluso con l'Unione accordi in tal senso.

Nell'ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi, sono elaborate disposizioni che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi interessati ai lavori del BEREC, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da esso intraprese, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale, tali disposizioni rispettano in ogni caso lo statuto dei funzionari.

3. Nell'ambito del documento unico di programmazione, il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni con organismi, agenzie, uffici e gruppi consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e/o con le organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze del BEREC. La Commissione e l'agenzia concludono un accordo di lavoro volto a garantire che il BEREC operi nell'ambito del proprio mandato e del quadro istituzionale vigente.

Articolo 27

Trasparenza e comunicazione

1. Ai documenti in possesso del BEREC si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 . Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

2. Il trattamento di dati personali da parte del BEREC è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 . Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte del BEREC, anche in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati del BEREC. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.

3. Il BEREC può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nel settore di sua competenza. L'assegnazione delle risorse ad attività di comunicazione non pregiudica lo svolgimento efficace dei compiti di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. Le attività di comunicazione sono svolte conformemente ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 28

Riservatezza

1. Fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 1, il BEREC non rivela a terzi le informazioni da esso trattate o ricevute in relazione alle quali è stata presentata una richiesta motivata di trattamento riservato, integralmente o in parte.

2. I membri del consiglio d'amministrazione, il direttore esecutivo, i membri della commissione di ricorso, gli esperti nazionali distaccati, gli altri membri del personale non impiegati dal BEREC e gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 339 del trattato anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

3. Il consiglio d'amministrazione stabilisce le disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 29

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

Il BEREC applica le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni quali stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 42 e (UE, Euratom) 2015/444 43 della Commissione. In alternativa, il BEREC può decidere di applicare, mutatis mutandis, le norme della Commissione.

Articolo 30

Scambio di informazioni

1. Su richiesta debitamente motivata del BEREC, la Commissione e le ANR gli forniscono, in modo tempestivo e accurato, tutte le informazioni necessarie per svolgere i suoi compiti, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle informazioni in questione e che la richiesta di informazioni sia necessaria in relazione alla natura del compito in questione.

Il BEREC può anche chiedere alle ANR che gli siano fornite informazioni a cadenza regolare e in formati specifici. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando formati comuni.

2. Su richiesta debitamente motivata della Commissione o di un'ANR, il BEREC fornisce, in modo tempestivo e accurato, tutte le informazioni necessarie per consentire loro di svolgere i loro compiti, in base al principio di leale cooperazione.

3. Prima di chiedere informazioni in base al presente articolo, per evitare la duplicazione degli obblighi di informativa, il BEREC tiene conto delle pertinenti informazioni pubbliche esistenti.

4. Qualora le informazioni non siano disponibili o non siano messe a disposizione dall'ANR in modo tempestivo o nei casi in cui una richiesta diretta del BEREC risulti più efficace e meno onerosa, quest'ultimo può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata ad altre autorità o direttamente alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazione elettronica e risorse correlate.

Il BEREC informa le relative ANR delle richieste in conformità del presente paragrafo.

Su richiesta del BEREC, le ANR lo assistono nella raccolta delle informazioni.

Articolo 31

Dichiarazione di interessi

1. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, gli esperti nazionali distaccati e gli altri membri del personale non dipendenti dal BEREC firmano una dichiarazione di impegni e una dichiarazione con la quale indicano l'assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.

Le dichiarazioni sono precise e complete, presentate per iscritto e aggiornate ogniqualvolta sia necessario. Le dichiarazioni di interessi firmate dai membri del consiglio di amministrazione e dal direttore esecutivo sono rese pubbliche.

2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, gli esperti nazionali distaccati, gli altri membri del personale non dipendenti dal BEREC e gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro dichiarano ciascuno in modo preciso e completo, al più tardi all'inizio di ogni riunione, qualsiasi interesse che potrebbe risultare incompatibile con la loro indipendenza in relazione ai punti all'ordine del giorno e si astengono dal partecipare alle discussioni e alle votazioni inerenti tali punti.

3. Il consiglio di amministrazione stabilisce le norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e, in particolare, disposizioni pratiche per quanto stabilito ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 32

Lotta antifrode

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 44 , entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il BEREC aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il proprio personale, utilizzando il modello riportato nell'allegato di tale accordo.

2. La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione dal BEREC.

3. L'OLAF può svolgere indagini, ivi compresi controlli e verifiche sul posto al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, in connessione con sovvenzioni o contratti finanziati dal BEREC, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio 45 .

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con le competenti autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione del BEREC contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l' OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze.

Articolo 33

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale del BEREC è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dal BEREC.

3. In materia di responsabilità extracontrattuale il BEREC risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.

4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5. La responsabilità individuale del personale nei confronti del BEREC è regolata dalle disposizioni che stabiliscono lo statuto dei funzionari o il regime ad esso applicabili.

Articolo 34

Indagini amministrative

Le attività del BEREC sono sottoposte alle indagini del Mediatore europeo, ai sensi dell'articolo 228 del trattato.

Articolo 35

Regime linguistico

1. Al BEREC si applicano le disposizioni del regolamento n. 1/58 46 .

2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento del BEREC sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 36

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo "il comitato per le comunicazioni"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Quando il parere del comitato è emesso con procedura scritta, tale procedura è chiusa senza risultato se, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decide in tal senso.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37

Accordo sulla sede e condizioni operative

1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento del BEREC nello Stato membro ospitante e alle strutture che questo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio d'amministrazione, al personale del BEREC e ai relativi familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio d'amministrazione ed entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tra il BEREC e lo Stato membro in cui si trova la sede.

2. Lo Stato membro ospitante garantisce le condizioni necessarie per il funzionamento corretto ed efficiente del BEREC, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 38

Valutazione

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione, in conformità dei propri orientamenti, per valutare i risultati del BEREC in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato, ai suoi compiti e alla sua ubicazione. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato del BEREC e le implicazioni finanziarie di una tale modifica.

2. Se la Commissione ritiene che l'esistenza del BEREC non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che gli sono stati assegnati, può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento.

3. La Commissione presenta una relazione in merito ai risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 39

Successione all'Ufficio istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il BEREC sostituisce l'Ufficio istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009 ("Ufficio BEREC") per quanto riguarda diritti di proprietà, accordi, obblighi giuridici, contratti di lavoro, impegni finanziari e passività.

In particolare, il presente regolamento non incide sui diritti e sugli obblighi del personale dell'Ufficio istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009, i cui contratti di lavoro possono essere rinnovati a norma del presente regolamento nel rispetto dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti e tenendo conto dei vincoli di bilancio del BEREC.

2. Con effetto a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento] e fino a quando il direttore esecutivo non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 22, il direttore amministrativo nominato sulla base del regolamento (CE) n. 1211/2009 svolge, per il periodo rimanente del suo mandato, il ruolo di direttore esecutivo ad interim con le funzioni previste dal presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali del direttore amministrativo rimangono invariate.

In qualità di direttore esecutivo ad interim, egli esercita i poteri di autorità di nomina. Può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio del BEREC, previa approvazione del consiglio d'amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico del BEREC.

3. Il contratto di assunzione del direttore amministrativo nominato sulla base del regolamento (CE) n. 1211/2009 viene a cessare alla fine del suo mandato o il giorno in cui il direttore esecutivo assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 22, a seconda di quale data intervenga per prima.

Un direttore amministrativo nominato sulla base del regolamento (CE) n. 1211/2009 il cui mandato sia stato prorogato si astiene dal partecipare alla procedura di selezione per il posto di direttore esecutivo di cui all'articolo 22.

4. In attesa della nomina di nuovi rappresentanti, il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 4 è composto dai membri del comitato di gestione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1211/2009.

5. La procedura di discarico relativa al bilancio, approvata a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1211/2009, è espletata conformemente alle norme stabilite nel medesimo regolamento.

Articolo 40

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1211/2009 è abrogato.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 1211/2009 e all'Ufficio BEREC si intendono fatti al presente regolamento e al BEREC.

Articolo 41

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal […].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e abroga il regolamento 1211/2009

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 47

Settore: Reti, contenuti e tecnologie delle comunicazioni

Attività: Quadro normativo dell'Agenda digitale europea

1.3.Natura della proposta/iniziativa

◻ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 48

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

☑ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Le misure di cui alla presente proposta di regolamento integrano la revisione dell'attuale quadro normativo per le comunicazioni elettroniche in quanto componente fondamentale della strategia per il mercato unico digitale, varata nel maggio 2015 49 .

L'obiettivo è di riesaminare l'attuale quadro normativo, al fine di aggiornarlo e adattarlo allo sviluppo tecnologico e del mercato e di garantire un livello più elevato di convergenza della regolamentazione nazionale e dell'Unione e un'applicazione coerente delle norme dell'Unione, nonché l'accesso e la diffusione di una connettività dei dati di capacità molto elevata.

Anche se globalmente il quadro normativo è stato in grado di dar vita a un settore competitivo e a generare notevoli benefici per gli utenti finali, sono stati raggiunti risultati piuttosto modesti per quanto riguarda la realizzazione del mercato interno. Gli scarsi risultati ottenuti dal punto di vista della coerenza normativa hanno avuto ripercussioni sulle attività dei fornitori transfrontalieri, riducendo la prevedibilità per tutti gli operatori e gli investitori.

Le misure proposte mirano a promuovere lo sviluppo di un vero mercato interno per le comunicazioni elettroniche nell'Unione, in particolare attraverso un maggiore coordinamento delle misure correttive di natura regolamentare e la coerenza nella regolamentazione e nella progettazione dei prodotti di accesso necessari per sostenere un autentico mercato paneuropeo per le telecomunicazioni, che è di particolare rilevanza per gli utenti commerciali. Sono inoltre previste misure per incitare la concorrenza a investire nella connettività dei dati di capacità molto elevata in tutta l'Unione e ad assicurare che la diffusione delle reti raggiunga tutte le aree geografiche al fine di colmare il divario digitale. Inoltre, verrà trattata la questione di come garantire condizioni di parità tra gli operatori tradizionali delle telecomunicazioni e i servizi di comunicazione via internet e sono previste diverse nuove disposizioni a tutela degli utenti finali da taluni rischi connessi alle comunicazioni, mentre verranno eliminate le norme ridondanti o sovrapposte in materia di tutela dei consumatori.

Una struttura istituzionale adeguata ed efficiente è fondamentale per garantire un esito positivo e coerente del quadro normativo globale delle telecomunicazioni ed è essenziale per il mercato unico digitale. Le competenze delle ANR saranno rafforzate e armonizzate e determinati compiti saranno affrontati meglio a livello europeo. La strategia per il mercato unico digitale ha evidenziato che l'evoluzione tecnologica e del mercato impone un consolidamento del quadro istituzionale e che sarà altresì necessario rafforzare il ruolo del BEREC.

Il BEREC dovrà svolgere un ruolo importante e potenziato per garantire un'efficace attuazione del pacchetto legislativo proposto attraverso una serie di compiti supplementari, tra cui alcune attività prenormative e poteri vincolanti, la messa a punto di orientamenti e di una relazione e la tenuta di registri.

Il BEREC, trasformato in un'agenzia a pieno titolo, diventerà quindi un organismo strategico al fine di conseguire l'obiettivo della realizzazione di un mercato interno delle telecomunicazioni nell'Unione. Sarà ulteriormente invitato a contribuire alla definizione di orientamenti tecnici e politici. Pertanto, le misure proposte prevedono il rafforzamento della struttura del BEREC, conferendogli personalità giuridica e garantendo maggiore stabilità per la sua gestione strategica. Il BEREC avrà inoltre il potere di chiedere informazioni direttamente agli operatori.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n.

Il BEREC contribuisce al migliore funzionamento del mercato interno, nell'interesse sia dei consumatori che delle imprese. La misura proposta, che allinea la nuova agenzia ai principi dell'orientamento comune 50 , rafforza la struttura del BEREC facendone la pietra angolare di un sistema europeo efficiente di autorità di regolamentazione. Il BEREC svolge inoltre un ruolo di coordinamento in tutti i settori di competenza delle autorità nazionali, il che gli consente di operare con più vigore per il mercato interno e garantire un'attuazione e un seguito efficienti in relazione ai risultati prefissati.

Attività ABM/ABB interessate

Quadro normativo per le comunicazioni elettroniche.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Si prevede che l'iniziativa abbia i seguenti impatti.

L'obiettivo è trasformare il BEREC in un'agenzia a pieno titolo (in linea con l'orientamento comune), in grado di contribuire a un migliore funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, in particolare con lo sviluppo di servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica, e di svolgere efficacemente i compiti che gli sono affidati.

Cfr. la valutazione d'impatto per maggiori dettagli.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Per ogni obiettivo si applicano i seguenti indicatori di monitoraggio:

- il numero di volte che il BEREC assiste la Commissione, su richiesta e di propria iniziativa

- il numero di volte che il BEREC assiste le ANR, su richiesta e di propria iniziativa

- il numero di decisioni vincolanti adottate dal BEREC nei settori pertinenti

- il numero di pareri formulati dal BEREC, in particolare per quanto riguarda le procedure per la regolamentazione del mercato interno e la valutazione tra pari dello spettro radio

- il numero di orientamenti formulati dal BEREC nei settori pertinenti

- il numero di relazioni redatte dal BEREC nei settori pertinenti

- il numero di raccomandazioni e di migliori pratiche trasmesse dal BEREC alle ANR

- il numero di attività svolte con i partner e i soggetti interessati

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

Fatte salve le specificità del settore, il BEREC deve essere allineato all'orientamento comune. Al fine di realizzare l'obiettivo globale dello sviluppo di prassi normative coerenti in tutta l'Unione, i suoi compiti devono comprendere tutti i settori che hanno un'incidenza sul mercato interno, quali ad esempio l'influenza delle procedure di assegnazione dello spettro radio o di autorizzazione generale sul mercato.     Devono inoltre riflettere le responsabilità affidate alle autorità nazionali di regolamentazione, che ormai saranno armonizzate. Il BEREC deve disporre di una maggiore capacità amministrativa per far fronte ai nuovi compiti che gli sono affidati.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE

Il BEREC contribuisce allo sviluppo di pratiche normative coerenti e all'applicazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Tuttavia, a causa della sua attuale struttura istituzionale, il BEREC spesso applica una maggiore flessibilità o un minimo comune denominatore, anziché adottare un approccio armonizzato per il mercato unico. Con le nuove misure si farà sempre più ricorso al BEREC per la definizione di orientamenti tecnici e politici. Poiché nei prossimi anni il BEREC svolgerà un ruolo essenziale per la promozione del mercato unico digitale, la misura proposta intende rafforzarne la struttura, potenziandone le competenze e la capacità di regolamentazione e garantendone la continuità d'azione. Il lavoro del BEREC continuerà tuttavia a fare affidamento sulle competenze dei rappresentanti delle ANR nei vari gruppi di lavoro e i direttori delle ANR continueranno a prendere le decisioni a livello di consiglio di amministrazione. Il radicamento del BEREC nelle ANR è necessario alla luce della natura tecnica delle decisioni che sarà chiamato a prendere nonché della penuria di risorse cui fanno attualmente fronte le agenzie.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'attuale struttura si articola in un organismo dotato di personalità giuridica (Ufficio BEREC), che è la più piccola agenzia dell'Unione, e nel comitato dei regolatori del BEREC, privo di personalità giuridica ma che adotta pareri nel suo settore di competenza. Questa struttura ha dimostrato dei limiti.

Non ha permesso di eliminare le ambiguità nell'attuazione delle norme dell'Unione, né è riuscita a far fronte agli oneri amministrativi che qualsiasi agenzia, indipendentemente dalle sue dimensioni, deve affrontare. Al contrario, questa struttura ha generato inutili oneri amministrativi (ad esempio duplicazione dei processi di programmazione e di rendicontazione del BEREC e dell'Ufficio BEREC, conferimento dei poteri dell'autorità di nomina al vicepresidente del comitato di gestione senza possibilità di delega al direttore amministrativo o di sottodelega). Inoltre essa ha solo parzialmente sviluppato la capacità di regolamentazione necessaria per conseguire i suoi principali obiettivi.

Riunire il BEREC e l'Ufficio BEREC consentirebbe, da un lato, di eliminare le inefficienze di cui sopra e, dall'altro, di dotare la nuova agenzia di risorse supplementari.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta fa parte integrante della revisione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, che contribuisce a uno dei pilastri della strategia per il mercato unico digitale, avviata nel maggio 2015 ed è coerente: si tratta di uno dei principali elementi di un pacchetto che rappresenta la pietra angolare della legislazione dell'Unione volta a promuovere la concorrenza, il mercato interno, l'interesse degli utenti finali, nonché un ampio accesso e diffusione di una connettività dei dati di capacità molto elevata. La proposta è coerente con la politica dell'Unione in materia di concorrenza e di mercato unico.

Nel contesto della proposta, i miglioramenti in termini di efficienza e le sinergie con le altre agenzie dell'Unione sono stati analizzati ma scartati (per ulteriori informazioni, si veda la valutazione d'impatto).

1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a partire da [JJ/MM]AAAA a [JJ/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA fino al AAAA

 Proposta/iniziativa a durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2019 al 2022 51

Seguito dal funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 52

 Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o a organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e alle loro rispettive agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

☑ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Sistema di controllo

In conformità con il regolamento istituitivo (CE) n. 1211/2009, la Commissione è tenuta a pubblicare una relazione sull'esperienza acquisita sulla base dell'operato del BEREC e dell'Ufficio BEREC entro tre anni dall'inizio effettivo delle loro attività.

53 Conformemente agli obiettivi generali del BEREC e ai corrispondenti ruoli e compiti del BEREC e dell'Ufficio BEREC, la relazione di valutazione del 2012 ha esaminato l'efficacia con cui il BEREC ha soddisfatto, in base all'esperienza maturata fino a quel momento, il proprio ruolo di contribuire allo sviluppo del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. L'obiettivo era di fornire una valutazione delle prassi di lavoro, dell'organizzazione e del mandato del BEREC e dell'Ufficio BEREC e di formulare, se necessario, raccomandazioni per il loro miglioramento. La valutazione è stata completata e pubblicata nel dicembre 2012. Lo studio di valutazione è stato trasmesso anche al Parlamento europeo e al Consiglio e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione con il suo parere in merito. 

54 55 56 Più di recente, nell'ambito della revisione, la Commissione ha commissionato tre studi: "Substantive issues for review in the areas of market entry, management of scarce resources and general end-users issue", "Regulatory, in particular access, regimes for network investment models in Europe" e "Impact Assessment for the Review of the Framework for electronic communications". Gli ultimi due studi hanno anche valutato la struttura del BEREC e le modalità con cui ha finora svolto i suoi compiti principali.

La nuova agenzia sarà oggetto di una revisione e valutazione periodica. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettuerà una valutazione, in conformità dei propri orientamenti, per valutare i risultati del BEREC in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato, ai suoi compiti e alla sua ubicazione. La valutazione riguarderà, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato del BEREC e le implicazioni finanziarie di una tale modifica. La Commissione trasmette la relazione sui risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

I rischi individuati sono limitati: esiste già un'agenzia dell'Unione, ma sarà trasformata e allineata all'orientamento comune, ottenendo nuove competenze e funzioni. La proposta rafforzerà quindi la sua funzione organizzativa e darà luogo a incrementi di efficienza. L'aumento delle competenze e dei compiti operativi non presenta nessun rischio effettivo, purché siano disponibili risorse adeguate. Le nuove importanti competenze consultive riguardano i settori nei quali le autorità nazionali di regolamentazione hanno esperienza che il BEREC può sfruttare attraverso la sua struttura collaborativa, mentre le competenze decisionali e prenormative riguardano settori in cui il BEREC ha già esperienza, ma nei quali verrà potenziata la portata delle sue responsabilità.

Inoltre, la struttura, la governance e il modello di funzionamento dell'agenzia proposti, conformemente all'orientamento comune, consentono di esercitare un sufficiente controllo per garantire che il BEREC consegua i propri obiettivi. I rischi operativi e finanziari dei cambiamenti proposti sembrano essere limitati.

2.2.2.Modalità di controllo previste

Si vedano i punti 2.1 e 2.2.

I conti dell'agenzia sono soggetti all'approvazione della Corte dei conti e alla procedura di scarico e sono previsti audit.

Anche l'operato dell'agenzia è sottoposto al controllo del mediatore, a norma delle disposizioni dell'articolo 228 del trattato.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Si applicano le misure di prevenzione e protezione del BEREC, in particolare quanto segue:

- il controllo dei pagamenti per tutti i servizi o gli studi necessari viene effettuato dal personale dell'agenzia prima del pagamento stesso, tenendo conto degli obblighi contrattuali, dei principi economici e delle prassi finanziarie o di sana gestione. Disposizioni antifrode (sorveglianza, obbligo di presentare relazioni, ecc.) saranno inserite in tutti gli accordi e i contratti stipulati tra l'agenzia e i beneficiari dei pagamenti;

- nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano senza limitazioni le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

- entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e adotta, senza indugio, le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale dell'agenzia.



3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Contributo

Numero/Descrizione

Diss./Non diss.
57

dei paesi EFTA 58

dei paesi candidati 59

dei paesi terzi

ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

1.a Competitività per la crescita e l'occupazione

09 02 04  Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio — Sovvenzione

Diss.

NO

NO

NO

5. Spese amministrative

09 01 01 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore "Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie"

09 01 02 Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore "Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie"

09 01 02 11 Altre spese di gestione

Non diss.

Non diss.

Non diss.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese (in milioni di EUR)

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

1a

Competitività per la crescita e l'occupazione

BEREC

 

 

Base di riferimento

Anno

Anno

TOTALE

2019-2020

 

 

2017 60

2019

2020

 

 

Spese per il personale (titolo 1) 

Impegni

-1

2,302

3,410

4,064

7,474

Pagamenti

-2

2,302

3,410

4,064

7,474

Infrastrutture e spese operative (titolo 2)

Impegni

(1a)

0,359

0,444

0,579

1,023

Pagamenti

(2a)

0,359

0,444

0,579

1,023

Spese operative (Titolo 3)

Impegni

(1b)

1,585

2,054

2,812

4,866

Pagamenti

(2 b)

1,585

2,054

2,812

4,866

TOTALE degli stanziamenti

Impegni

= 1 + 1a + 1b

4,246

5,908

7,455

13,363

per il BEREC

Pagamenti

=2+2a+2b

4,246

5,908

7,455

13,363 61



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale:

5

"Spese amministrative"

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Base di riferimento
2017
62

3

Anno
2019

3

Anno
2020

3

TOTALE

2019-2020 63

DG CONNECT

•Risorse umane

0,356

0,356

0,356

0,712

• Altre spese amministrative

0,030

0,030

0,030

0,060

TOTALE DG CONNECT

0,386

0,386

0,386

0,772

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,386

0,386

0,386

0,772

Base di riferimento
2017
64

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

2019-2020

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5

del quadro finanziario pluriennale

Impegni

4,632

6,294

7,841

14,135

Pagamenti

4,632

6,294

7,841

14,135

   

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'agenzia

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati 65

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

2019-2020

Attività specifiche

Compiti prenormativi e poteri vincolanti

0,226

0,309

0,535

Orientamenti normativi

0,698

0,956

1,654

Analisi di mercato

0,103

0,141

0,244

Valutazione tra pari dello spettro radio

0,041

0,056

0,097

Funzioni di registro

0,021

0,028

0,049

Attività orizzontali

Attività del consiglio di amministrazione

0,308

0,422

0,730

Assistenza e consulenza alla Commissione e alle altre istituzioni dell'UE

0,410

0,563

0,973

Sostegno e assistenza alle ANR

0,041

0,056

0,097

Cooperazione internazionale

0,144

0,197

0,341

Fornitura di formazione normativa/professionale alle ANR

0,062

0,084

0,146

COSTO TOTALE

2,054

2,812

4,866

Il BEREC dovrà svolgere un ruolo importante e potenziato per garantire un'efficace attuazione del pacchetto legislativo proposto con una serie di compiti supplementari. Tali compiti sono di natura tecnica e si concentreranno sui settori in cui esiste una dimensione transfrontaliera o nei quali l'assistenza del BEREC potrebbe aiutare le ANR a garantire l'applicazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche.

In particolare, il BEREC svolgerà alcuni "compiti prenormativi" (in particolare, in relazione al calcolo del livello massimo delle tariffe di terminazione) e avrà alcuni poteri vincolanti, in quanto adotterà decisioni sull'individuazione dei mercati transnazionali e su un modello di contratto sintetico (questi nuovi compiti sono inclusi nella voce "Compiti prenormativi e poteri vincolanti", cfr. la tabella di cui sopra).

Pubblicherà anche orientamenti sull'attuazione degli obblighi che incombono alle ANR riguardo alla mappatura geografica delle infrastrutture/degli investimenti, nonché su approcci comuni per soddisfare la domanda degli utenti finali a livello transnazionale. Adotterà inoltre orientamenti sui criteri minimi per un'offerta di riferimento, sui modelli di costo per fissare le tariffe di terminazione, sui requisiti di gestione della numerazione nonché sui relativi parametri della qualità del servizio e sui metodi di misurazione applicabili. In conformità del suo compito di individuare la necessità di norme (previsto alla voce "Orientamenti normativi"), il BEREC riferisce inoltre sulle possibili minacce per la connettività da punto a punto tra utenti finali o per l'accesso effettivo ai servizi di emergenza.

Il ruolo del BEREC viene rafforzato in relazione alle procedure relative al mercato interno per la regolamentazione del mercato. Il BEREC avrà maggior voce in capitolo qualora la Commissione decida di richiedere all'ANR interessata di ritirare un progetto di misura normativa. Secondo la proposta, solo se il BEREC condivide i dubbi della Commissione, quest'ultima è autorizzata a prendere una decisione per chiedere all'ANR di ritirare le misure notificate (in base ai nuovi compiti inclusi alla voce "Analisi di mercato").

Il BEREC sarà inoltre incaricato del processo di valutazione tra pari in relazione all'assegnazione dei diritti di utilizzo dello spettro radio. Ciò prevede principalmente la revisione delle misure nazionali per l'attribuzione di diritti d'uso dello spettro radio che possono incidere sul funzionamento dei mercati senza fili oppure condizionare in modo significativo la valutazione delle risorse dello spettro radio. Il BEREC fornirà pareri (non vincolanti) sul progetto di misure in base a una valutazione tecnica ed economica (in base ai nuovi compiti previsti alla voce "Valutazione tra pari dello spettro radio").

Il BEREC sarà inoltre incaricato di tenere un registro delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica e un registro dei numeri con uso extraterritoriale (questi nuovi compiti sono inclusi alla voce "Funzioni di registro").

Inoltre, alcuni dei compiti assegnati al BEREC dal regolamento n. 531/2012 (regolamento sul roaming) e dal regolamento n. 2120/2015 (regolamento TSM) (ossia, formulare orientamenti sulla neutralità della rete, fornire input su progetti di atti di esecuzione della Commissione sul roaming, ecc.) saranno svolti sotto l'egida della nuova agenzia e richiederanno alcune risorse supplementari 66 (cfr. "Orientamenti normativi" e "Assistenza e consulenza alla Commissione e alle altre istituzioni dell'UE").

Con la creazione di un'agenzia a pieno titolo, alcune attività orizzontali, che attualmente sono prevalentemente svolte dal personale delle ANR, saranno in una certa misura internalizzate dalla nuova agenzia (per esempio, la preparazione del programma di lavoro del BEREC - comprese le attività di regolamentazione - che attualmente compete al personale della Presidenza entrante, l'elaborazione di accordi di lavoro per la cooperazione con le autorità dei paesi terzi, ecc.).

L'aumento significativo dei compiti richiede l'assegnazione di risorse supplementari al BEREC (anche in termini di personale), per garantire il suo adeguato funzionamento e consentirgli di svolgere i suoi compiti.

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'agenzia

3.2.3.1Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Risorse umane

Base di riferimento
2017 67

Anno
2019

Anno
2020

Base di riferimento

26

26

26

Modifiche

0

9

18

Base di riferimento

26

35

44

Posti in organico in unità (AD/AST)

14

14

14

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)

12

21

30

di cui agenti contrattuali

8

13

19

di cui esperti nazionali distaccati 

4

8

11

Personale complessivo

26

35

44 68

Spese per il personale 69  

Base di riferimento
2017

Anno
2019

Anno
2020

Tabella dell'organico

Posti (in unità)

-

1,876

1,876

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)

di cui:

agenti

-

0,910

1,330

di cui esperti nazionali distaccati

-

0,624

0,858

Personale complessivo

2,302

3,410

4,064

Personale supplementare necessario al BEREC nel 2020 per i nuovi compiti previsti dal mandato allargato 70  

(dettagliato per attività)

Personale complessivo

(ETP)

Nuovi compiti

4

Compiti prenormativi e poteri vincolanti

5

Orientamenti normativi

2

Analisi di mercato

1

Valutazione tra pari dello spettro radio

1

Funzioni di registro

1

Cooperazione internazionale

2

Assistenza e consulenza alla Commissione e alle altre istituzioni dell'UE

2

Gestione e supporto amministrativo

18

3.2.3.2Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

Stima da esprimere in valore intero (o al massimo con un decimale)

Anno
2019

Anno
2020

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

3

3

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 71

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

TOTALE

3

3

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Rappresentare la Commissione nel consiglio di amministrazione dell'agenzia. Redigere il parere della Commissione sul documento di programmazione unico del BEREC e controllarne l'applicazione. Vigilare sull'elaborazione del bilancio dell'agenzia e controllare l'esecuzione. Assistere l'agenzia nell'elaborazione delle sue attività conformemente alle politiche dell'UE, anche attraverso la partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro.

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 72 .

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

   La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

   La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito.

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2019

Anno
2020

EFTA 

p.m 73 .

p.m.

Altri contributi (Stati membri, ANR, ecc.)

p.m.

p.m.

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

p.m.

p.m.

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

(1) COM(2015) 192 final.
(2) Risoluzione del Parlamento europeo "Verso un atto per il mercato unico digitale" del 19 gennaio 2016 (TA(2016)0009).
(3) Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012.
(4) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(5) La valutazione è stata svolta conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 del regolamento BEREC: lo "Studio sulla valutazione del BEREC e dell'ufficio BEREC", realizzato da PwC il settembre 2012, il documento di lavoro dei servizi della Commissione dell'aprile 2013 (SWD(2013) 152 final) e la relazione del Parlamento europeo del novembre 2013 (2013/2053(INI), A7- 0378/2013). I risultati di tale valutazione devono essere trattati con cautela perché alcuni dei compiti del BEREC non venivano svolti all'epoca. La valutazione non ha esaminato un eventuale allineamento dell'ufficio BEREC con l'orientamento comune sulle agenzie decentrate.
(6) Parere del comitato dei regolatori BoR (15) 206, del 10 dicembre 2015.
(7) http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/5577-berec-opinion-on-the-review-of-the-eu-electronic-communications-regulatory-framework .
(8) http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RSPG 16-001-DSM_opinion.pdf .
(9) Risoluzione del Parlamento europeo "Verso un atto per il mercato unico digitale" del 19 gennaio 2016 ( 2015/2147(INI) ).
(10) Conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 28 giugno 2016 (EUCO 26/16).
(11) I profili degli esperti e una relazione sulla discussione figurano nell'allegato 13 della valutazione d'impatto.
(12) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm
(13) È stata esaminata la possibilità di incrementi di efficienza e di sinergie con le altre agenzie dell'Unione, in particolare con l'agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione. Tuttavia, per diverse ragioni (assenza di mandati che si sovrappongono, incremento dei mandati dopo il 2007, natura distinta dei compiti, forme diverse di partecipazione a livello di consiglio, ecc.), è stata scartata l'idea di un'eventuale fusione tra le due agenzie.
(14) La scheda finanziaria legislativa fornisce i dati relativi all'attuale quadro finanziario pluriennale che si conclude nel 2020. Ulteriori esigenze di organico del BEREC saranno valutate nel quadro delle proposte della Commissione per il periodo successivo al 2020.
(15) È stata scartata (del tutto o in parte) l'opzione di un BEREC finanziato mediante il versamento di diritti a causa delle funzioni dell'agenzia, consistenti principalmente nella fornitura di consulenza alle ANR e alle istituzioni dell'UE, al fine di assicurare una maggiore coerenza della regolamentazione delle telecomunicazioni in tutta l'Unione anziché rivolgersi direttamente agli operatori del mercato.
(16) La scheda finanziaria legislativa fornisce i dati relativi all'attuale quadro finanziario pluriennale che si conclude nel 2020. La fase di attuazione per la nuova agenzia dovrebbe durare fino al 2022.
(17) Le relazioni sono consultabili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard .
(18) Tutte le informazioni sono disponibili all'indirizzo: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/download-scoreboard-reports.
(19) GU C [].
(20) GU C [].
(21) Direttiva [] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [] che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L []).
(22) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(23) Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).
(24) Regolamento (UE) 2120/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).
(25) Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1).
(26) Decisione della Commissione n. 2002/627/CE, del 29 luglio 2002, che istituisce il gruppo dei "Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 200, 30.7.2002, pag. 38).
(27) COM(2015) 192 final.
(28) Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012.
(29) Decisione n. 2002/622/CE che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio" (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).
(30) Istituito a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(31) Direttiva [...].
(32) Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all'agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41).
(33) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(34) Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).
(35) Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).
(36) Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).
(37) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, e istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
(38) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti per il documento di programmazione per le agenzie decentrate e sul modello per la relazione annuale di attività consolidata per le agenzie decentrate (C(2014) 9641).
(39) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(40) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(41) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(42) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
(43) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(44) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagine svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(45) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(46) Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).
(47) ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).
(48) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(49) Comunicazione del 6 maggio 2015 "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" COM(2015) 192 final.
(50) Si veda: http://europa.eu/agencies/documents/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.
(51) L'attuazione inizierà nel 2019 e proseguirà fino al 2022 nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.
(52) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.
(53) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7- ta-2013-0536&language = EN.
(54) SMART 2015/0003.
(55) SMART 2015/002.
(56) SMART 2015/005.
(57) Diss. = stanziamenti dissociati/Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(58) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(59) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(60) Lo scenario di base per il 2017 è fornito solo a fini di confronto e rispecchia le cifre indicate nel progetto di bilancio 2017 (Ufficio BEREC). 220 000 EUR di tale importo corrispondono a entrate con destinazione specifica.
(61) I potenziali vantaggi in termini di efficienza e di risparmio per gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento dei poteri conferiti all'Agenzia, nonché per la Commissione, sono stati analizzati nel quadro della valutazione d'impatto. La nuova agenzia dovrebbe dare seguito in futuro agli attuali accordi di servizio con la Commissione (per quanto riguarda il contabile e l'utilizzo di talune applicazioni e strumenti) e con le altre agenzie dell'Unione (con l'ENISA per quanto riguarda lo stoccaggio fuori dal sito dei dati di backup e il coordinatore del controllo interno), che potrebbero in futuro essere estesi a nuovi settori.
(62) Lo scenario di riferimento per il 2017 è fornito esclusivamente a fini comparativi.
(63) L'attuale livello delle risorse della DG CNECT è mantenuto. Si prevede tuttavia che il BEREC avrà bisogno di minore sostegno dalla sua DG di riferimento in termini di compiti amministrativi e conformità alle norme dell'UE per le agenzie decentrate e di maggiore sostegno per le nuove aree operative nonché per il maggior livello di partecipazione a livello di consiglio di amministrazione (due rappresentanti invece di uno).
(64) Lo scenario di riferimento per il 2017 è fornito esclusivamente a fini comparativi.
(65) La presente tabella illustra soltanto le spese operative di cui al titolo 3.
(66) In passato, quando sono stati assegnati nuovi compiti al BEREC, le risorse per l'Ufficio BEREC (l'agenzia dell'Unione che forniva sostegno al comitato dei regolatori) non sono state modificate.
(67) Lo scenario di riferimento per il 2017 è fornito esclusivamente a fini comparativi.
(68) Come indicato al punto 1.6, l'attuazione inizierà nel 2019 e proseguirà fino al 2022 nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale. Dato l'attuale contesto di limitazione delle risorse, le risorse umane proposte per il periodo 2019-2022 sono AC e END. Sulla base della valutazione d'impatto, e fatto salvo il prossimo piano finanziario pluriennale, il personale totale necessario al BEREC per svolgere le nuove funzioni previste dal mandato ampliato è stimato a 60 ETP alla fine del periodo di attuazione 2019-2022.
(69) Lo scenario di riferimento per il 2017 è fornito esclusivamente a fini comparativi. Il calcolo delle spese di personale per il 2019 e il 2020 si basa sui costi medi del personale con "habillage" (Ares(2015)5703479 del 9 dicembre 2015), il che potrebbe giustificare una parte dell'aumento delle spese dal 2017 al 2019.
(70) Sulla base della valutazione d'impatto e fatto salvo il prossimo piano finanziario pluriennale, il personale supplementare complessivo necessario al BEREC per svolgere i nuovi compiti previsti dal mandato ampliato è stimato a 34 ETP, il che significa una cifra complessiva di 60 ETP alla fine del periodo di attuazione 2019-2022.
(71) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(72) Cfr. i punti 19 e 24 dell'accordo interistituzionale.
(73) L'importo esatto per gli anni successivi sarà noto quando sarà fissato il fattore di proporzionalità dell'EFTA per l'anno in questione.
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