COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.8.2016
COM(2016) 508 final
2016/0248(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall'Unione in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
La proposta di decisione del Consiglio ha l'obiettivo di stabilire la posizione dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2017.
I suddetti allegati e regolamenti, comunemente noti come gli allegati dell'ADR e i regolamenti allegati all'ADN, disciplinano il trasporto internazionale di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne tra i membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), che sono anche parti contraenti dell'ADR e dell'ADN.
Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all'interno dell'Unione sia tra l'Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune europea dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori industriali che producono o utilizzano le merci classificate come pericolose a norma dell'ADR e dell'ADN. L'adeguamento di tali accordi al progresso tecnico e scientifico è pertanto essenziale per consentire lo sviluppo dei trasporti e dei relativi settori industriali nell'ambito della catena economica. Le modifiche sono intese ad allineare l'ADR e l'ADN ai regolamenti tipo dell'ONU, comprendendo nuove definizioni, criteri di classificazione e numeri ONU, prescrizioni in materia di imballaggio / etichettatura, aggiornamento delle norme applicabili e delle disposizioni tecniche nonché correzioni redazionali.
2.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
Le disposizioni internazionali relative al trasporto di merci pericolose sono stabilite da varie organizzazioni internazionali, quali la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), varie agenzie specializzate delle Nazioni Unite, l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) e la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR). Poiché le norme devono essere compatibili tra loro, è stato sviluppato un complesso sistema internazionale per il coordinamento e l'armonizzazione tra le organizzazioni attive in questo ambito. Le disposizioni sono adattate in base a un ciclo biennale.
Nel corso della preparazione di dette modifiche è stata consultata un'ampia rosa di esperti del settore pubblico e privato e durante la loro elaborazione si sono svolte le seguenti riunioni tecniche:
presso il sottocomitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose in occasione delle seguenti sessioni:
1) 43esima sessione, Ginevra, dal 24 al 28 giugno 2013;
2) 44esima sessione, Ginevra, dal 25 novembre al 4 dicembre 2013;
3) 45esima sessione, Ginevra, dal 23 giugno al 2 luglio 2014 e
4) 46esima sessione, Ginevra, dall'1 al 9 dicembre 2014;
presso la riunione congiunta UNECE – OTIF del comitato di esperti RID e del gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose in occasione delle seguenti sessioni:
1) sessione autunnale del 2014, Ginevra, dal 15 al 19 settembre 2014;
2) sessione primaverile del 2015, Berna, dal 23 al 27 marzo 2015;
3) sessione autunnale del 2015, Ginevra, dal 15 al 25 settembre 2015 e
4) sessione primaverile del 2016, Berna, dal 14 al 18 marzo 2016;
in occasione delle sessioni del gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose – WP.15, come segue:
1) sessione primaverile del 2014, Ginevra, dal 6 al 9 maggio 2014;
2) sessione autunnale del 2014, Ginevra, dal 3 al 7 novembre 2014;
3) sessione primaverile del 2015, Ginevra, dal 4 al 7 maggio 2015;
4) sessione autunnale del 2015, Ginevra, dal 9 al 13 novembre 2015 e
5) sessione primaverile del 2016, Ginevra, dal 9 al 13 maggio 2016;
in occasione della sessione del comitato amministrativo dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) in base a quanto proposto dal comitato per la sicurezza, come segue:
1) sessione estiva del 2014, Ginevra, dal 25 al 29 agosto 2014;
2) sessione invernale del 2015, Ginevra, dal 27 al 30 gennaio 2015;
3) sessione estiva del 2015, Ginevra, dal 24 al 28 agosto 2015;
4) sessione invernale del 2016, Ginevra, dal 25 al 29 gennaio 2016.
Nel corso di questi incontri le singole proposte di modifica sono state analizzate ed elaborate dai comitati di esperti. Nella maggior parte dei casi le misure raccomandate sono state approvate all'unanimità, mentre alcune proposte sono state raccomandate dalla maggioranza degli esperti. Il gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose – WP.15 ha adottato una decisione relativa a tali proposte in occasione di ciascuna delle summenzionate sessioni.
Procedura per la modifica degli allegati dell'ADR e dell'ADN
A norma del capo VII – "Voting" (Votazioni) del mandato e del regolamento interno del gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15), solo i partecipanti a pieno diritto dispongono di un voto in seno al WP.15 e le decisioni di tale organo sono adottate principalmente per consenso. Il WP.15 vota per alzata di mano.
In conformità all'articolo 14 dell'ADR, una volta decise dal gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose – WP.15, le eventuali proposte di modifica degli allegati dell'ADR si ritengono accettate a meno che, entro tre mesi dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite le diffonde, almeno un terzo delle parti contraenti, o cinque di esse se un terzo supera tale cifra, non abbiano notificato per iscritto al Segretario generale la loro obiezione alla modifica proposta.
Le modifiche attualmente adottate dal WP.15, presentate nei documenti che figurano nell'allegato della presente proposta, saranno trasmesse al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della notifica alle parti contraenti dell'ADR in data 1º luglio 2016 per accettazione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 dell'ADR, e sono disponibili online.
In conformità all'articolo 20 dell'ADN, una volta decise dal comitato amministrativo dell'ADN le modifiche si ritengono accettate a meno che, entro tre mesi dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite le diffonde, almeno un terzo delle parti contraenti, o cinque di esse se un terzo supera tale cifra, non abbiano notificato per iscritto al Segretario generale la loro obiezione alla modifica proposta.
Le modifiche attualmente adottate dal comitato amministrativo dell'ADN, presentate nei documenti che figurano nell'allegato della presente proposta, saranno trasmesse al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della notifica alle parti contraenti dell'ADN in data 1º luglio 2016 per accettazione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 20 dell'ADN, e sono disponibili online.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
L'Unione europea non è parte contraente dell'ADR e dell'ADN. La circostanza che l'Unione europea non sia parte di un accordo internazionale non le impedisce tuttavia di esercitare la sua competenza stabilendo, nel quadro delle sue istituzioni, una posizione da adottare a suo nome nell'organismo istituito da tale accordo, segnatamente tramite gli Stati membri parti di detto accordo, che agiscono congiuntamente nel suo interesse [cfr. la sentenza Germania/Consiglio, C-399/12, ("OIV"), punto 52, e la giurisprudenza ivi richiamata].
Attualmente le parti contraenti dell'ADR sono quarantotto, tra cui tutti gli Stati membri dell'UE. Le parti contraenti dell'ADN sono diciotto, tra cui tredici Stati membri dell'UE.
Dal 1º gennaio 1997 l'Unione europea applica le disposizioni dell'ADR al trasporto di merci pericolose su strada nel territorio dell'UE, inizialmente a norma della direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada. Nel 2008 la direttiva 94/55/CE è stata sostituita dalla direttiva 2008/68/CE, che segue i principi della precedente. Dal 1º gennaio 2009 l'Unione europea applica le disposizioni dell'ADN al trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne.
L'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE, relativo ai paesi terzi, stabilisce: "Il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato". Inoltre il considerando 12 della direttiva recita: "I mezzi di trasporto immatricolati in paesi terzi devono essere autorizzati a effettuare trasporti internazionali di merci pericolose sul territorio degli Stati membri a condizione che rispettino le pertinenti disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN e della presente direttiva".
A meno che le parti non sollevino un sufficiente numero di obiezioni, si prevede che le modifiche oggetto della presente proposta entrino in vigore e diventino vincolanti il 1º gennaio 2017.
La base giuridica della proposta di decisione del Consiglio è l'articolo 91 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
All'articolo 1 del progetto di proposta figura un elenco dettagliato delle modifiche previste, in cui si precisa che possono essere accettate dall'Unione. Le modifiche previste sono considerate appropriate per il trasporto sicuro ed economicamente vantaggioso di merci pericolose, tenendo conto del progresso tecnologico, e possono pertanto essere sostenute.
4.
ATTUAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA
Nella misura in cui diventano vincolanti, le suddette modifiche dovranno essere integrate nella direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, che applica norme uniformi al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all'interno degli Stati membri o tra gli stessi. A tal fine alla Commissione è stato conferito il potere di adeguare al progresso scientifico e tecnico l'allegato I, sezione I.1, e l'allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE. Una volta scaduto il termine per presentare obiezioni in merito alla notifica da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite, la Commissione avvierà il processo di adeguamento.
2016/0248 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall'Unione in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'azione dell'Unione nel settore del trasporto delle merci pericolose dovrebbe puntare a migliorare la sicurezza dei trasporti, proteggere l'ambiente e agevolare il trasporto internazionale.
(2)L'Unione non è parte contraente dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (in appresso "ADR") e dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (in appresso "ADN"). Tale circostanza non le impedisce tuttavia di esercitare la sua competenza stabilendo, nel quadro delle sue istituzioni, una posizione da adottare a suo nome nell'organismo istituito da tale accordo, segnatamente tramite gli Stati membri parti di detto accordo, che agiscono congiuntamente nel suo interesse.
(3)Tutti gli Stati membri sono parti contraenti dell'ADR e lo applicano, e tredici Stati membri dell'UE sono parti contraenti dell'ADN e lo applicano.
(4)La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce prescrizioni per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, facendo riferimento all'ADR e all'ADN. Inoltre l'articolo 4 di tale direttiva dispone: "Il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato."
(5)Il gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose – WP.15 e il comitato amministrativo dell'ADN hanno adottato, nel biennio 2014-2016, in conformità alle procedure stabilite, rispettivamente, all'articolo 14 dell'ADR e all'articolo 20 dell'ADN, alcune modifiche che si prevede entrino in vigore il 1º gennaio 2017.
(6)Tali modifiche, che riguardano norme tecniche o prescrizioni tecniche uniformi, hanno l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che presentano un pericolo durante il trasporto. Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all'interno dell'Unione sia tra l'Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori industriali che producono o utilizzano le merci classificate come pericolose a norma dell'ADR e dell'ADN.
(7)Tutte le modifiche proposte risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in merito alle modifiche proposte degli allegati dell'ADR e dei regolamenti allegati all'ADN è conforme a quanto disposto nell'allegato della presente decisione.
Le modifiche di minore entità a questa posizione possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La posizione dell'Unione di cui all'articolo 1 è espressa dagli Stati membri che sono parti contraenti dell'ADR e dell'ADN, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.
Articolo 3
Le decisioni del gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) e del comitato di sicurezza ADN sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con indicazione della loro entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente