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Document 52016PC0477

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto riguarda le merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea

COM/2016/0477 final - 2016/0229 (COD)

Bruxelles, 19.7.2016

COM(2016) 477 final

2016/0229(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto riguarda le merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione 1 , mira ad agevolare gli scambi legittimi assicurando nel contempo un'adeguata vigilanza doganale e la lotta contro le frodi.

Il codice doganale dell'Unione è entrato in vigore il 30 ottobre 2013, ma si applica in tutti i suoi elementi a decorrere dal 1º maggio 2016.

La presente proposta è volta a modificare l'articolo 136 del codice doganale dell'Unione al fine di garantire l'effettiva applicazione di altre disposizioni del codice stesso, in particolare quelle sulla vigilanza doganale. La presente modifica dovrebbe entrare in vigore quanto prima, in modo da contribuire a un'efficace vigilanza doganale.

Al fine di facilitare i flussi di scambi, l'articolo 136 del codice doganale dell'Unione prevede che alcune disposizioni (in particolare quelle che disciplinano l'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata, di notificare l'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile, di trasportare e presentare le merci in dogana al momento dello scarico o del trasbordo e di attendere l'autorizzazione prima di scaricare o trasbordare le merci e quelle che disciplinano la custodia temporanea) non si applichino alle merci che sono temporaneamente uscite dal territorio doganale dell'Unione circolando in linea diretta tra due punti di tale territorio per via marittima o aerea senza scalo fuori dall'Unione. Tuttavia la disapplicazione di tali norme potrebbe mettere a rischio l'efficace vigilanza doganale di queste merci.

L'articolo 136 del codice doganale dell'Unione non elimina l'obbligo di cui all'articolo 134 del codice stesso, che prevede che le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione siano soggette a vigilanza doganale e, se del caso, a controlli doganali. Tuttavia il testo attuale dell'articolo 136 fa sì che non esista una chiara base giuridica per prescrivere la presentazione di tali merci alle autorità doganali. In mancanza di tale presentazione può essere più difficile per le autorità doganali vigilare sulle merci non unionali e sulle merci unionali la cui posizione deve essere dimostrata.

Le autorità doganali degli altri porti o aeroporti devono poter assicurare la completa e corretta riscossione dei dazi all'importazione e degli altri oneri, oppure la corretta applicazione di misure di carattere non fiscale (ad esempio controlli veterinari o fitosanitari) ed essere in grado di individuare i rischi legati alle merci in arrivo nei loro porti o aeroporti.

Al fine di assicurare la corretta applicazione di altre disposizioni del codice doganale dell'Unione, in particolare quelle sulla vigilanza doganale, è quindi indispensabile proporre una modifica dell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del codice stesso, distinguendo tra merci unionali e merci non unionali, secondo quanto indicato di seguito:

(1)in primo luogo, le uniche disposizioni che non si applicano quando le merci non unionali sono reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione dopo esserne uscite temporaneamente per via marittima o aerea in linea diretta, dovrebbero essere:

(1)le norme che disciplinano l'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata (articoli da 127 a 130 del codice doganale dell'Unione),

(2)le norme che disciplinano l'obbligo di notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile all'ufficio doganale di prima entrata nel territorio doganale dell'Unione (articolo 133 del codice doganale dell'Unione).

(3)per contro, in questi casi dovrebbero applicarsi le disposizioni che disciplinano l'obbligo di trasportare le merci in un determinato luogo, di presentarle alla dogana al momento dello scarico o del trasbordo e di attendere un'autorizzazione prima dello scarico o del trasbordo, e le disposizioni sulla custodia temporanea, al fine di consentire un'adeguata vigilanza doganale;

(2)in secondo luogo, condizioni simili dovrebbero applicarsi alle merci unionali la cui posizione deve essere dimostrata in conformità dell'articolo 153, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione poiché le autorità doganali devono poter verificare la prova della loro posizione unionale;

(3)in terzo luogo, tra le norme che non si applicano alle merci che hanno mantenuto la propria posizione in virtù dell'articolo 155, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione, si possono annoverare anche le norme che disciplinano l'obbligo di presentare le merci in dogana al momento dello scarico o del trasbordo e l'obbligo di attendere l'autorizzazione prima di scaricare o trasbordare le merci (articoli 139 e 140 del codice doganale dell'Unione). Ciò è dovuto al fatto che, sebbene le merci siano temporaneamente uscite dal territorio doganale dell'Unione, la loro pozione non si è modificata e non deve essere dimostrata;

(4)infine dovrebbero essere soppressi alcuni riferimenti dall'articolo 136 del codice doganale dell'Unione come indicato di seguito:

(1)i riferimenti all'articolo 135, paragrafo 1, e all'articolo 137 del codice doganale dell'Unione dovrebbero essere soppressi in quanto le merci dovrebbero in ogni caso essere trasportate nei luoghi designati dalle autorità doganali;

(2)il riferimento all'articolo 141 del codice doganale dell'Unione dovrebbe essere soppresso perché l'articolo 141, paragrafo 1, dovrebbe continuare ad essere applicabile alle merci che circolano in regime di transito al loro rientro nell'unione doganale;

(3)il riferimento agli articoli da 144 a 149 del codice doganale dell'Unione dovrebbe essere soppresso in quanto le disposizioni concernenti la custodia temporanea non si applicano in nessun caso alle merci unionali e la loro applicazione alle merci non unionali è stata esclusa per errore.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è volta ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 952/2013, che è pienamente coerente con le politiche e gli obiettivi esistenti per quanto concerne gli scambi di merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica è l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Proporzionalità

La proposta non comporta un'evoluzione sul piano delle politiche rispetto all'atto legislativo che intende modificare; essa si limita a modificare una singola disposizione per garantire la corretta applicazione di altre disposizioni dello stesso regolamento. Il regolamento (CE) n. 952/2013, essendo un atto giuridico dell'Unione, può essere modificato soltanto da un atto giuridico equivalente. Gli Stati membri non possono agire individualmente.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione dei portatori di interessi

Poiché la presente modifica non altera nella sostanza il regolamento (CE) n. 952/2013, la consultazione dei portatori di interessi svoltasi prima dell'adozione di tale regolamento è ancora pertinente.

La modifica in questione è stata discussa anche con gli Stati membri e con i rappresentanti del settore commerciale in diverse riunioni congiunte del gruppo di esperti doganali e del gruppo di contatto per gli operatori, in cui è stato raggiunto un consenso sul contenuto della versione proposta.

Valutazione d'impatto

Non è necessaria una valutazione d'impatto supplementare. La presente proposta si limita a modificare una singola disposizione per assicurarne la coerenza con altre disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che è una rifusione del regolamento (CE) n. 450/2008 e per il quale la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La modifica proposta non dovrebbe avere alcuna incidenza diretta sul bilancio, ma faciliterà la riscossione delle risorse proprie.

2016/0229 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto riguarda le merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Al fine di facilitare i flussi di scambi, l'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 esclude l'applicazione di determinate disposizioni di tale regolamento alle merci che sono temporaneamente uscite dal territorio doganale dell'Unione circolando tra due porti o aeroporti dell'Unione senza scalo fuori dall'Unione. Le disposizioni in questione riguardano le norme che disciplinano l'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata, le norme che disciplinano l'obbligo di notificare l'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile, le norme che disciplinano l'obbligo di trasportare le merci in determinati luoghi e di presentarle alle autorità doganali nel luogo in cui sono scaricate o trasbordate e le norme che disciplinano la custodia temporanea.

(2)Di conseguenza non vi è alcuna base giuridica per richiedere la presentazione delle merci che vengono scaricate o trasbordate nel luogo in cui esse sono reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione dopo esserne uscite temporaneamente. Se le merci non vengono presentate può risultare più difficile per le autorità doganali assicurarne la vigilanza, e vi è il rischio che i dazi all'importazione e gli altri oneri non siano correttamente riscossi e che le misure di carattere non fiscale, come i controlli veterinari e fitosanitari, non siano correttamente applicate.

(3)L'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto delle situazioni specifiche delle merci unionali e di quelle non unionali.

(4)Per assicurare una vigilanza doganale efficace delle merci non unionali, dovrebbero continuare ad applicarsi alle merci non unionali le disposizioni che disciplinano l'obbligo di trasportare le merci in determinati luoghi, di presentarle alle autorità doganali al momento dello scarico o del trasbordo, di attendere l'autorizzazione prima di scaricare o trasbordare le merci e le disposizioni che disciplinano la custodia temporanea. Pertanto l'articolo 136 dovrebbe prevedere che, per quanto riguarda le merci non unionali, siano escluse solo le norme che disciplinano l'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata e l'obbligo di notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile.

(5)Per assicurare una vigilanza efficace delle merci unionali, l'articolo 136 dovrebbe distinguere tra la situazione di merci unionali la cui posizione deve essere dimostrata in conformità dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 e le merci unionali che hanno mantenuto la propria posizione in virtù dell'articolo 155, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

(6)Per quanto riguarda le merci unionali la cui posizione deve essere dimostrata in conformità dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, dovrebbe essere esclusa solo l'applicazione delle norme che disciplinano l'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata e l'obbligo di notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile, al fine di consentire un'adeguata vigilanza doganale.

(7)Inoltre le norme di cui all'articolo 139 del regolamento (UE) n. 952/2013 che disciplinano l'obbligo di presentare le merci in dogana al momento dello scarico o del trasbordo e le norme di cui all'articolo 140 dello stesso regolamento che disciplinano l'obbligo di attendere l'autorizzazione prima di scaricare o trasbordare le merci non dovrebbero applicarsi alle merci dell'Unione che hanno mantenuto la propria posizione in virtù dell'articolo 155, paragrafo 2, dello stesso regolamento, in considerazione del fatto che, anche se le merci sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione, la loro pozione non si è modificata e non deve essere dimostrata.

(8)I riferimenti dell'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 all'articolo 135, paragrafo 1, e all'articolo 137 dello stesso regolamento dovrebbero essere soppressi al fine di obbligare la persona che fa entrare le merci nel territorio doganale dell'Unione a trasportarle nel luogo designato dalle autorità doganali, consentendo loro di verificare, ove necessario, se si tratti di merci unionali o non unionali.

(9)Il riferimento dell'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 all'articolo 141 dello stesso regolamento dovrebbe essere soppresso in modo da chiarire che l'articolo 141, paragrafo 1, che esclude l'applicazione di talune disposizioni alle merci che circolano in regime di transito, si applica anche quando le merci sono reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione dopo esserne uscite temporaneamente per via marittima o aerea in linea diretta.

(10)Anche il riferimento dell'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 agli articoli da 144 a 149 dello stesso regolamento per quanto concerne la custodia temporanea dovrebbe essere soppresso. Tali norme non si applicano in nessun caso alle merci unionali e la loro esclusione per le merci non unionali è un errore che dovrebbe essere corretto.

(11)Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima in modo da assicurare senza ulteriori indugi un'efficace vigilanza delle merci,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 è sostituito dal seguente:

"Articolo 136

Merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea 

1.    Gli articoli da 127 a 130 e l'articolo 133 non si applicano quando le merci non unionali sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell'Unione.

2.    Gli articoli da 127 a 130 e l'articolo 133 non si applicano quando le merci unionali la cui posizione doganale di merci unionali deve essere dimostrata in conformità dell'articolo 153, paragrafo 2, sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell'Unione.

3.    Gli articoli da 127 a 130 e gli articoli 133, 139 e 140 non si applicano quando le merci unionali che circolano senza che muti la loro posizione doganale in conformità dell'articolo 155, paragrafo 2, sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell'Unione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
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