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Document 52016PC0273

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione)

    COM/2016/0273 final - 2016/0145 (COD)

    Bruxelles, 23.5.2016

    COM(2016) 273 final

    2016/0145(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione)


    RELAZIONE

    1.Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

    Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

    Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa dell'Unione sia chiara e trasparente.

    2.Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso 1 di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.

    3.Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità 2 , sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

    La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione della legislazione dell'Unione.

    4.Lo scopo della presente proposta è quello di realizzare la codificazione del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986 che definisce le caratteristiche dei pescherecci 3 . Il nuovo regolamento sostituisce i due atti che esso incorpora 4 , preservando in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione. Nel contempo è altresì necessario apportare una modificazione sostanziale all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2930/86, al fine di delegare alla Commissione il potere di adeguare al progresso tecnico i requisiti per la determinazione della potenza continua dei motori. Per tali motivi, la proposta viene presentata in forma di rifusione. 

    5.La proposta di rifusione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 23 lingue ufficiali, del regolamento (CEE) n. 2930/86 e dello strumento di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III del regolamentorifuso.

    ê 2930/86 (adattato)

    2016/0145 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43 Ö , paragrafo 2 Õ,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 5 ,

    deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria 6 ,

    considerando quanto segue:

    ò nuovo

    (1)Il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio 7 , ha subito modificazioni sostanziali 8 . Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

    ê 2930/86 cons. 1

    (2)Nel contesto della politica comune della pesca si fa riferimento alle caratteristiche dei pescherecci quali la lunghezza, la larghezza, la stazza, la data della prima entrata in servizio e la potenza del motore.

    ê 2930/86 cons. 2 (adattato)

    (3)È della massima importanza utilizzare norme identiche per determinare le caratteristiche dei pescherecci e ciò per uniformare le condizioni di esercizio di detta attività Ö nell’Unione Õ.

    ê 2930/86 cons. 3 (adattato)

    (4)Ö Occorre che Õ le definizioni Ö stabilite nel presente regolamento tengano Õ conto delle iniziative prese da organizzazioni internazionali specializzate.

    ê 2930/86 cons. 4 (adattato) e 3259/94 cons. 3 (adattato)

    (5)Ö Di conseguenza, occorre tener conto della convenzione internazionale sulla misurazione della stazza delle navi firmata Õ il 23 giugno 1969 a Londra (convenzione del 1969) Ö e della convenzione internazionale sulla sicurezza dei pescherecci, firmata il 2 aprile 1977 in Torremolinos, entrambe redatte sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Õ

    ê 3259/94 cons. 7 e 9 (adattato)

    (6)Ö Per i Õ pescherecci di lunghezza inferiore a 15 m. la metodologia esposta nell'allegato I Ö della convenzione del 1969 Õ appare, talvolta, inadeguata. Ö Per tali pescherecci Õ si rende perciò opportuna una definizione più semplice della stazza lorda.

    ê 2930/86 cons. 6

    (7)L'Organizzazione internazionale per l'unificazione ha messo a punto delle norme per i motori a combustione interna che sono ampiamente applicate negli Stati membri,

    ò nuovo

    (8)Affinché siano adeguati al progresso tecnico determinati requisiti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione di modificazioni relative alla determinazione della potenza continua dei motori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del [data]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti.

    ê 2930/86 (adattato)

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Disposizioni di carattere generale

    Le definizioni delle caratteristiche dei pescherecci Ö stabilite Õ con il presente regolamento si applicano a tutta la normativa Ö dell’Unione Õ concernente la pesca.

    ê 2930/86

    Articolo 2

    Lunghezza

    1. Per lunghezza di una nave si intende la lunghezza fuori tutto, ovvero la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prua e il punto estremo posteriore della poppa.

    Ai fini della presente definizione:

    a)la prua comprende l'ossatura stagna dello scafo, il castello di prua, la ruota di prora e la murata, ove esista, ma non i bompressi e il parapetto;

    b)la poppa comprende l'ossatura stagna dello scafo, l'arcaccia, il casseretto, lo scivolo di poppa e la murata, ma non il parapetto, il buttafuori, l'apparato motore di propulsione, i timoni con l'apparecchio di governo, le scale d'immersione e le piattaforme.

    La lunghezza fuori tutto va misurata in metri con approssimazione al centimetro.

    ê 2930/86 (adattato)

    2. Quando la normativa Ö dell’Unione Õ fa riferimento alla lunghezza tra le perpendicolari, quest'ultima equivale alla distanza misurata fra la perpendicolare anteriore e la perpendicolare posteriore quali sono definite dalla convenzione internazionale sulla sicurezza dei pescherecci.

    La lunghezza tra le perpendicolari va misurata in metri con approssimazione al centimetro.

    Articolo 3

    Larghezza

    ê 3259/94 art. 1, punto 1

    La larghezza di una nave corrisponde alla larghezza massima quale definita nell'allegato I della Convenzione internazionale della misurazione della stazza delle navi, in appresso denominata la «convenzione del 1969».

    ê 2930/86

    La larghezza fuori tutto va misurata in metri con approssimazione al centimetro.

    Articolo 4

    Stazza

    ê 3259/94 art. 1, punto 2 (adattato)

    1. La stazza lorda Ö dei Õ pescherecci aventi una lunghezza fuoritutto pari o superiore a 15 m dev'essere misurata conformemente all'allegato I della convenzione del 1969.

    2. La stazza lorda dei pescherecci aventi una lunghezza fuoritutto inferiore a 15 m dev'essere misurata secondo la formula esposta nell'allegato Ö I Õ del presente regolamento.

    ê 2930/86 (adattato)

    ð nuovo

    3. Quando la normativa Ö dell’Unione Õ fa riferimento alla stazza netta, quest'ultima è definita come indicato Ö nell’ Õ allegato I Ö della convenzione del 1969 Õ

    Articolo 5

    Potenza del motore

    1. Per potenza del motore si intende la potenza massima continua ottenibile al volano di ciascun motore e che può essere applicata alla propulsione della nave per via meccanica, elettrica, idraulica o in altro modo. Tuttavia, quando un riduttore è integrato nel motore, la potenza è misurata alla flangia dell'apparato di trasmissione del riduttore.

    Non sarà fatta alcuna deduzione per le macchine ausiliarie azionate dal motore.

    L'unità di potenza del motore è espressa in kilowatt (kW).

    2. La potenza continua del motore è determinata conformemente ai requisiti fissati dall'Organizzazione internazionale per l'unificazione nel quadro delle norme internazionali ISO 3046/1, seconda edizione, ottobre 1981.

    3. ð Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 riguardo ï alle modifiche necessarie per adeguare Ö al progresso tecnico Õ i requisiti di cui al paragrafo 2 Ö del presente articolo Õ al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

    ê 2930/86 (adattato)

    Articolo 6

    Data di entrata in servizio

    La data di entrata in servizio corrisponde alla data del primo rilascio di un certificato ufficiale di sicurezza.

    Qualora non sia stato rilasciato alcun certificato ufficiale di sicurezza, la data di entrata in servizio corrisponde alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci.

    Tuttavia, per i pescherecci entrati in servizio prima Ö del 1° dicembre 1986 Õ, la data di entrata in servizio corrisponde alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci.

    ò nuovo

    Articolo 7

    Esercizio della delega

    1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal […].

    3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4. Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del [data].

    5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    ê 

    Articolo 8

    Abrogazione

    Il regolamento (CEE) n. 2930/86 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato III.

    ê 2930/86

    Articolo 9

    Disposizioni finali

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    Il presidente    Il presidente

    (1) COM(87) 868 PV.
    (2) V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.
    (3) Iscritta nel programma legislativo per il 2011.
    (4) Allegato II della presente proposta.
    (5) GU C […] del […], pag. […].
    (6) GU C […] del […], pag. […].
    (7) Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1).
    (8) V. allegato II.
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    Bruxelles, 23.5.2016

    COM(2016) 273 final

    ALLEGATI

    della

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione)


    ê 3259/94 art. 1, punto 3 e allegato (adattato)

    ALLEGATO I

    Pescherecci di nuova costruzione di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri

    La stazza lorda dei pescherecci di nuova costruzione la cui lunghezza fuoritutto è inferiore a 15 metri è definita secondo la seguente formula:

    GT = K1 · V

    dove: K1 = 0,2 + 0,02 log10 V

    e V rappresenta il volume, ottenuto come segue:

    V = a1 (Loa · B1 · T1)

    dove:

    Loa    =    lunghezza fuoritutto (articolo 2 del Ö presente Õ regolamento)

    B1    =    larghezza in metri, secondo la definizione della convenzione del 1969

    T1    =    altezza in metri, secondo la definizione della convenzione del 1969

    a1    =    funzione di Loa

    Pescherecci di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri già in servizio Ö il 1° gennaio 1995 Õ

    La stazza lorda dei pescherecci già in servizio Ö il 1° gennaio 1995 Õ la cui lunghezza fuoritutto è inferiore a 15 metri è così definita:

    GT = K1 · V

    dove: V rappresenta il volume, ottenuto come segue:

    V = a2 (Loa · B1 · T1)

    dove:

    Ö Loa    =    lunghezza fuoritutto (articolo 2 del presente regolamento) Õ

    B1    =    larghezza in metri

    T1    =    altezza in metri

    a2    =    funzione di Loa

    Le funzioni a1 Ö e Õ a2 saranno determinate in base ad un'analisi statistica di un insieme di campioni rappresentativi delle flotte degli Stati membri. Esse saranno specificate, unitamente alle definizioni delle dimensione B1 e T1, e alle norme dettagliate per l'applicazione delle formule, in una decisione della Commissione Ö  1  Õ.

    ___________

    é

    ALLEGATO II

    Regolamento abrogato e sua modifica

    Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio

    (GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1)

    Regolamento (CEE) n. 3259/94 del Consiglio

    (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11)

    _____________


    ALLEGATO III

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CEE) n. 2930/86

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

    __

    Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

    __

    Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

    __

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 3

    Articolo 5

    Articolo 5

    Articolo 6

    Articolo 6

    __

    Articolo 7

    __

    Articolo 8

    Articolo 7, paragrafo 1

    Articolo 9

    Articolo 7, paragrafo 2

    __

    Allegato

    Allegato I

    __

    Allegato II

    __

    Allegato III

    ____________

    (1) V. Decisione della Commissione 95/84/CE, del 20 marzo 1995, recante esecuzione dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (GU L 67 del 25.3.1995, pag. 33).
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