Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016IR2881

    Parere del Comitato europeo delle regioni — Revisione della direttiva relativa al distacco dei lavoratori

    GU C 185 del 9.6.2017, p. 75–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.6.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 185/75


    Parere del Comitato europeo delle regioni — Revisione della direttiva relativa al distacco dei lavoratori

    (2017/C 185/10)

    Relatrice:

    Yoomi RENSTRÖM (SE/PSE), membro del consiglio comunale di Ovanåker

    Testo di riferimento:

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi

    COM(2016) 128 final

    I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Proposta di direttiva

    Considerando 4

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    A quasi vent’anni dalla sua adozione è necessario valutare se la direttiva sul distacco dei lavoratori consegua ancora il giusto equilibrio tra la necessità di promuovere la libera prestazione dei servizi e quella di tutelare i diritti dei lavoratori distaccati.

    A quasi vent’anni dalla sua adozione è necessario valutare se la direttiva sul distacco dei lavoratori consegua ancora il giusto equilibrio tra la necessità di promuovere la libera prestazione dei servizi e quella di tutelare i diritti dei lavoratori distaccati. Dal distacco non può in alcun caso derivare, per il lavoratore distaccato, un trattamento meno favorevole.

    Emendamento 2

    Proposta di direttiva

    Considerando 8

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    In considerazione della lunga durata di determinati distacchi è necessario stabilire che, in caso di distacco per periodi superiori a 24 mesi, lo Stato membro ospitante è considerato il paese in cui il lavoro è svolto . Conformemente al principio del regolamento Roma I, al contratto di lavoro di tali lavoratori distaccati si applica pertanto la legge degli Stati membri ospitanti, se le parti non hanno effettuato una scelta diversa in merito alla legge applicabile. Nel caso in cui sia stata operata una scelta diversa, il risultato non può tuttavia essere quello di privare il lavoratore della tutela assicuratagli da disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge dello Stato membro ospitante. Quanto sopra dovrebbe trovare applicazione a decorrere dall’inizio del distacco ogniqualvolta esso sia previsto per un periodo superiore a 24 mesi e dal primo giorno successivo al ventiquattresimo mese quando il distacco supera effettivamente tale durata. Tale norma non pregiudica il diritto delle imprese che distaccano lavoratori nel territorio di un altro Stato membro di invocare la libera prestazione dei servizi anche nei casi in cui la durata del distacco è superiore a 24 mesi . La finalità consiste unicamente nel creare certezza giuridica nell’applicazione del regolamento Roma I a una situazione specifica, senza modificare in alcun modo detto regolamento. In particolare, il dipendente godrà della tutela e dei vantaggi a norma del regolamento Roma I.

    In considerazione della lunga durata di determinati distacchi è necessario stabilire che, in caso di distacco per periodi superiori a 12 mesi, al contratto di lavoro si applica la legislazione dello Stato membro ospitante . Conformemente al principio del regolamento Roma I, tale legge si applica se le parti non hanno effettuato una scelta diversa in merito alla legge applicabile. Nel caso in cui sia stata operata una scelta diversa, il risultato non può tuttavia essere quello di privare il lavoratore della tutela assicuratagli da disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge dello Stato membro ospitante. Quanto sopra dovrebbe trovare applicazione a decorrere dall’inizio del distacco ogniqualvolta esso sia previsto per un periodo superiore a 12 mesi e dal primo giorno successivo al dodicesimo mese quando il distacco supera effettivamente tale durata. Tale norma non pregiudica il diritto delle imprese che distaccano lavoratori nel territorio di un altro Stato membro di invocare la libera prestazione dei servizi anche nei casi in cui la durata del distacco è superiore a 12  mesi.

    Motivazione

    Il termine a partire dal quale, secondo la proposta della Commissione, la legislazione dello Stato ospitante si applica pienamente al rapporto di lavoro in una situazione di distacco corrisponde a quello stabilito all’articolo 12 del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Ai sensi di detta disposizione, la legislazione dello Stato ospitante è applicabile quando la durata prevedibile del distacco superi i 24 mesi.

    Il regolamento n. 883/2004 mira essenzialmente a ripartire le responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda il diritto dei cittadini dell’UE alle prestazioni di sicurezza sociale erogate dai vari Stati membri. La direttiva riguardante il distacco dei lavoratori mira a tutelare i lavoratori distaccati e a promuovere la libera circolazione dei servizi. Secondo il Comitato, non vi è alcuna ragione imperativa per coordinare il termine stabilito da questi due atti soltanto perché entrambi disciplinano situazioni in cui cittadini dell’UE soggiornano e lavorano temporaneamente in un determinato Stato membro.

    Ad avviso del Comitato, è necessario ridurre il periodo al termine del quale la legislazione dello Stato ospitante è pienamente applicabile al rapporto di lavoro di una situazione di distacco. Il CdR ritiene che una durata prevista e/o effettiva di dodici mesi rappresenti un periodo adeguato al termine del quale si può ritenere che il lavoratore distaccato abbia un rapporto tale con lo Stato ospitante per cui la legislazione di quest’ultimo sia applicabile al rapporto di lavoro.

    Il Comitato reputa che la questione di quale legislazione nazionale vada applicata ai lavoratori distaccati dovrebbe essere interamente regolamentata nella direttiva sul distacco dei lavoratori, e non mediante l’applicazione del regolamento Roma I.

    Emendamento 3

    Proposta di direttiva

    Considerando 12

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    Rientra nella sfera di competenza degli Stati membri stabilire norme sulla retribuzione in conformità ai rispettivi ordinamenti e alle rispettive pratiche. Le norme nazionali sulla retribuzione applicate ai lavoratori distaccati devono tuttavia essere giustificate dalla necessità di tutelarli e non devono limitare in modo sproporzionato la prestazione transfrontaliera di servizi.

    La presente direttiva non pregiudica la competenza degli Stati membri di stabilire norme sulla retribuzione in conformità ai rispettivi ordinamenti e alle rispettive pratiche. L’applicazione delle norme nazionali sulla retribuzione ai lavoratori distaccati deve tuttavia essere giustificata dalla necessità di tutelarli e non deve limitare in modo sproporzionato la prestazione transfrontaliera di servizi.

    Motivazione

    La direttiva sul distacco dei lavoratori, in quanto tale, non incide sulla competenza esclusiva degli Stati membri per quanto riguarda la formazione dei salari. Spetta a ciascuno Stato membro, in conformità con il proprio modello di mercato del lavoro, determinare la retribuzione da applicare a livello nazionale. La direttiva sul distacco dei lavoratori comporta soltanto che una determinata retribuzione (fissata nello Stato ospitante) si applica anche ai lavoratori distaccati nel suo territorio.

    Il considerando 12 della proposta della Commissione rischia di essere interpretato nel senso che le disposizioni sulle retribuzioni possono diventare, in quanto tali, oggetto di una verifica alla luce della direttiva sul distacco dei lavoratori e delle disposizioni del trattato in materia di libera prestazione dei servizi. Occorre precisare che si tratta dell’applicazione della retribuzione fissata a livello nazionale ai lavoratori distaccati che deve essere giustificata dalla necessità di tutelarli e non deve limitare in modo sproporzionato la prestazione transfrontaliera di servizi.

    Emendamento 4

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    è aggiunto il seguente articolo 2 bis:

    è aggiunto il seguente articolo 2 bis:

    «Articolo 2 bis

    «Articolo 2 bis

    Distacco superiore ai ventiquattro mesi

    Distacco superiore ai dodici mesi

    1.   Quando la durata prevista o effettiva del distacco supera i ventiquattro mesi, lo Stato membro nel cui territorio un lavoratore è distaccato è considerato quello in cui il suo lavoro è abitualmente svolto .

    1.   Quando la durata prevista o effettiva del distacco supera i dodici mesi, durante tale periodo il contratto di lavoro è pienamente soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato , a meno che il datore di lavoro e il lavoratore non abbiano concordato di applicare un’altra legislazione .

    2.   Ai fini del paragrafo 1, in caso di sostituzione di lavoratori distaccati che espletano le stesse mansioni nello stesso posto viene presa in considerazione la durata complessiva dei periodi di distacco dei lavoratori interessati, per quanto riguarda i lavoratori che sono distaccati per una durata effettiva di almeno sei mesi.»

    2.   Ai fini del paragrafo 1, in caso di sostituzione di lavoratori distaccati che espletano le stesse mansioni nello stesso posto viene presa in considerazione la durata complessiva dei periodi di distacco dei lavoratori interessati, per quanto riguarda i lavoratori che sono distaccati per una durata effettiva di almeno sei mesi.»

     

    3.     Un accordo sulla legislazione applicabile non può avere il risultato di privare il lavoratore della tutela assicuratagli da disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legislazione applicabile ai sensi del paragrafo 1.

     

    4.     L’applicazione del paragrafo 1 non deve comportare che il lavoratore distaccato si trovi in una situazione di svantaggio rispetto all’applicazione al contratto di lavoro della legislazione di un altro paese, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).

    Motivazione

    Il termine a partire dal quale, secondo la proposta della Commissione, la legislazione dello Stato ospitante si applica pienamente al rapporto di lavoro in una situazione di distacco corrisponde a quello stabilito all’articolo 12 del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Ai sensi di detta disposizione, la legislazione dello Stato ospitante è applicabile quando la durata prevedibile del distacco superi i 24 mesi.

    Il regolamento n. 883/2004 mira essenzialmente a ripartire le responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda il diritto dei cittadini dell’UE alle prestazioni di sicurezza sociale erogate dai vari Stati membri. La direttiva riguardante il distacco dei lavoratori mira a tutelare i lavoratori distaccati e a promuovere la libera circolazione dei servizi. Secondo il Comitato, non vi è alcuna ragione imperativa per coordinare il termine stabilito da questi due atti soltanto perché entrambi disciplinano situazioni in cui cittadini dell’UE soggiornano e lavorano temporaneamente in un determinato Stato membro.

    Ad avviso del Comitato, è necessario ridurre il periodo al termine del quale la legislazione dello Stato ospitante è pienamente applicabile al rapporto di lavoro di una situazione di distacco. Il CdR ritiene che una durata prevista e/o effettiva di dodici mesi rappresenti un periodo adeguato al termine del quale si può ritenere che il lavoratore distaccato abbia un rapporto tale con lo Stato ospitante per cui la legislazione di quest’ultimo sia applicabile al rapporto di lavoro.

    La forma della proposta della Commissione, ossia una decisione che designa solo indirettamente, attraverso l’applicazione del regolamento Roma I, la legge dello Stato ospitante quale legge applicabile al rapporto di lavoro, solleva una serie di problemi. Ai sensi del considerando 8 della proposta della Commissione, nel testo della direttiva occorre chiarire che gli accordi sull’applicazione della legge di un paese diverso dallo Stato ospitante continuano ad essere ammissibili alle condizioni previste all’articolo 8 del regolamento Roma I. In aggiunta, è necessario garantire che l’applicazione al rapporto di lavoro della legge dello Stato ospitante non comporti alcuno svantaggio per il lavoratore, ad esempio sotto forma di una tutela ridotta oppure di condizioni meno favorevoli ai sensi della legislazione dello Stato ospitante.

    Secondo il Comitato, le condizioni per applicare la legislazione dello Stato ospitante dovrebbero essere indicate direttamente nella direttiva sul distacco dei lavoratori. L’emendamento determina una modifica del considerando 8.

    Emendamento 5

    Proposta di direttiva

    Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    “[…] Ai fini della presente direttiva per retribuzione si intendono tutti gli elementi della retribuzione resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali, da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale e/o, in mancanza di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi o di arbitrati, da altri contratti collettivi o arbitrati ai sensi del paragrafo 8, secondo comma, nello Stato membro nel cui territorio è distaccato il lavoratore.

    Gli Stati membri pubblicano sull’unico sito web ufficiale nazionale, di cui all’articolo 5 della direttiva 2014/67/UE, gli elementi costitutivi della retribuzione in conformità alla lettera c).”

    Nell’ambito della presente direttiva , la retribuzione e i contributi sono definiti conformemente alla legislazione e/o prassi nazionale dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato.

    Gli Stati membri pubblicano sull’unico sito web ufficiale nazionale, di cui all’articolo 5 della direttiva 2014/67/UE, gli elementi costitutivi della retribuzione in conformità alla lettera c).”

    Motivazione

    È importante stabilire che la retribuzione è una materia di competenza nazionale, in modo da evitare che, per effetto della direttiva, le disposizioni nazionali in materia possano essere oggetto di sindacato da parte dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

    II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

    Osservazioni del Comitato delle regioni

    1.

    osserva che la libertà di prestare servizi transfrontalieri all’interno dell’Unione europea è garantita dagli articoli da 56 a 62 del TFUE. Il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi non solo offre benefici immediati per i prestatori di servizi e i consumatori all’interno dell’Unione, ma è anche un presupposto importante per la crescita economica, che è in grado di raggiungere tutti i cittadini europei aumentando la prosperità e garantendo un più elevato livello di protezione sociale;

    2.

    ritiene che il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi sia particolarmente importante per i prestatori di servizi che operano in regioni direttamente confinanti con altri Stati membri;

    3.

    osserva che un presupposto importante per la libera circolazione dei servizi consiste nella possibilità, per un prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro, di fornire servizi in altri Stati membri alle stesse condizioni previste nel suo paese di residenza. Un’altra condizione essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi è che la concorrenza — anche transfrontaliera — non si basi innanzitutto sul costo del lavoro bensì su aspetti come la qualità del servizio prestato e l’efficienza della prestazione del servizio;

    4.

    osserva che le differenze tra Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i costi salariali fanno sì che il distacco dei lavoratori nel contesto della libera circolazione dei servizi possa, tra le altre cose, esercitare pressioni al ribasso sulle condizioni salariali nello Stato membro nel quale il distacco ha luogo. Se la concorrenza in materia di condizioni di lavoro e di occupazione diventa sleale, tale situazione rischia di creare un effetto di dumping sociale nello Stato ospitante. Tale dumping sociale esercita una pressione al ribasso sui prezzi mettendo a rischio le imprese che non ricorrono al distacco;

    5.

    ritiene che un ragionevole equilibrio tra la libertà di circolazione dei servizi, da un lato, e la tutela dei lavoratori distaccati rispetto al dumping salariale e sociale, dall’altro, sia essenziale per l’accettazione del funzionamento del mercato interno da parte dei cittadini dell’UE e in particolare dei lavoratori dei settori dei servizi, nei quali il distacco è un fenomeno diffuso e lo sarà probabilmente ancora di più in futuro; sottolinea tuttavia che, al fine di contrastare in modo efficace il dumping sociale, è necessario adottare misure volte a proteggere anche i lavoratori autonomi e quelli che operano attraverso le piattaforme digitali;

    6.

    ritiene inoltre che un ragionevole equilibrio tra gli interessi presi in considerazione dalla direttiva relativa al distacco dei lavoratori sia anche il presupposto per una concorrenza sana e leale nel settore dei servizi in ambito transfrontaliero;

    7.

    in tale contesto, può sostenere il principio su cui si basa la proposta della Commissione, vale a dire che le stesse mansioni svolte nello stesso posto dovrebbero essere retribuite allo stesso modo;

    8.

    ritiene che la non conoscenza degli obblighi amministrativi connessi all’assunzione di lavoratori vigenti nello Stato membro ospitante e le difficoltà incontrate da alcune imprese (in particolare piccole e medie) nell’adempiere tali obblighi possano ostacolare la libera prestazione di servizi transfrontalieri all’interno dell’UE e mettere a rischio la tutela dei lavoratori distaccati. L’introduzione, da parte della Commissione e degli Stati membri, di meccanismi chiari e facilmente accessibili di informazione e consulenza su queste materie potrebbe alleviare questi problemi;

    9.

    condivide l’opinione della Commissione secondo cui dovrebbe esservi un termine a partire del quale la legislazione dello Stato ospitante si applica pienamente ad un lavoratore distaccato; ritiene però che non vi sia alcuna ragione imperativa per adottare le disposizioni del regolamento n. 883/2004 come punto di partenza per stabilire il termine e/o la durata a partire dalla quale la legge dello Stato ospitante è pienamente applicabile al rapporto di lavoro di una situazione di distacco: ad avviso del Comitato, nella direttiva relativa al distacco dei lavoratori la durata di tale distacco dovrebbe essere fissata a dodici mesi;

    10.

    ritiene, inoltre, che le condizioni in cui la legislazione dello Stato ospitante è pienamente applicabile al rapporto di lavoro non debbano comportare alcuno svantaggio per il lavoratore distaccato;

    11.

    osserva che la proposta della Commissione di sostituire il riferimento alle «tariffe minime salariali» con un riferimento alla «retribuzione» è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, e in particolare con la sentenza nella causa Säkhöalojen ammattiliito ry (C-396/13), come pure con l’interpretazione del concetto di «tariffa minima salariale» fornita dalla Corte nella suddetta sentenza;

    12.

    sottolinea che, se solo gli elementi delle retribuzioni e le basi di calcolo che sono obbligatori nello Stato ospitante possono e devono essere utilizzati quando viene stabilita una retribuzione ai sensi della direttiva nello Stato membro interessato, allora lo Stato ospitante non potrà chiedere a un datore di lavoro che effettua un distacco di applicare ai suoi dipendenti una remunerazione che può essere considerata «normale» o media per mansioni analoghe nello Stato ospitante;

    13.

    accoglie con favore la proposta secondo cui gli elementi costitutivi della retribuzione applicabile ai lavoratori distaccati dovranno essere pubblicati sul sito web ufficiale nazionale degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva di applicazione, al fine di migliorare la disponibilità di informazioni nella prospettiva di un distacco;

    14.

    ritiene che, in generale, tramite la proposta della Commissione — con il riferimento al concetto di «retribuzione» piuttosto che a quello di «tariffe minime salariali» e con le altre proposte di modifica a questa parte del testo — venga assicurato che la direttiva sul distacco crei un ragionevole equilibrio tra, da un lato, la libertà dei fornitori di servizi dell’UE di prestare servizi transfrontalieri senza ostacoli ingiustificati e, dall’altro, la protezione dei lavoratori distaccati e la lotta contro la concorrenza sleale;

    15.

    reputa necessario, tuttavia, precisare che la direttiva sul distacco dei lavoratori non incide in alcun modo sulla competenza esclusiva degli Stati membri per quanto riguarda il diritto di decidere sulle questioni relative alla retribuzione, nel quadro del rispettivo modello di mercato del lavoro;

    16.

    condivide il parere della Commissione secondo cui l’obbligo di applicare le condizioni dello Stato ospitante, che viene menzionato all’articolo 3, paragrafo 1, con riferimento al settore dell’edilizia, deve applicarsi allo stesso modo a tutti i settori, indipendentemente dal fatto che la retribuzione sia fissata da disposizioni legislative, contratti collettivi di applicazione generale o accordi collettivi, come indicato al primo e al secondo trattino dell’articolo 3, paragrafo 8;

    17.

    richiama l’attenzione della Commissione sulle situazioni di distacco nell’ambito di pratiche di subappalto a cascata che portano alla diluizione della responsabilità del datore di lavoro e a seguito delle quali i lavoratori distaccati si ritrovano talvolta abbandonati senza alcuna assistenza e soccorso. Un Fondo europeo di assistenza potrebbe consentire di intervenire rapidamente per garantire che tali lavoratori ritornino nel loro paese di origine nelle migliori condizioni. Propone inoltre di istituire un registro europeo nel quale, in tutti gli Stati membri, le imprese siano tenute a far iscrivere il lavoratore distaccato al più tardi all’inizio della prestazione del servizio;

    18.

    constata che le competenze dei lavoratori distaccati sono molto spesso deliberatamente sottovalutate dal datore di lavoro per giustificare un livello di retribuzione inferiore. Il rischio è che si continui a ricorrere a tale pratica per aggirare l’obbligo di parità di trattamento in materia di retribuzioni. Sarebbe opportuno che la Commissione esaminasse la possibilità di creare un repertorio europeo delle professioni e delle competenze professionali al fine di porre rimedio a questa situazione e tutelare gli interessi dei lavoratori privi di diploma o certificazione;

    19.

    osserva che la data ultima di recepimento della direttiva (2008/104/CE) relativa al lavoro tramite agenzia interinale era fissata al 5 dicembre 2011. La direttiva si prefigge, tra gli altri obiettivi, quello di tutelare i lavoratori interinali, e prevede, tra l’altro, il principio di parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di retribuzione, le ferie e l’orario di lavoro (articolo 5);

    20.

    concorda con la Commissione sul fatto che dovrebbe essere obbligatorio applicare il principio di parità di trattamento previsto dalla direttiva sul lavoro interinale anche qualora l’agenzia di lavoro interinale sia stabilita in un altro Stato membro e si tratti di un distacco ai sensi della direttiva sul distacco dei lavoratori.

    Sussidiarietà e proporzionalità

    21.

    osserva che quattordici parlamenti o camere nazionali di undici Stati membri (Bulgaria, Danimarca, Estonia, Croazia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Repubblica ceca e Ungheria) hanno presentato pareri motivati sulla base di una valutazione di sussidiarietà, facendo sì che per la proposta in questione venisse avviata la procedura del «cartellino giallo»;

    22.

    rileva che la direttiva sul distacco stabilisce quali condizioni di lavoro e di occupazione dello Stato ospitante debbano essere applicate, da un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro, ai lavoratori distaccati nello Stato ospitante. Né l’attuale direttiva né la modifica proposta si prefiggono di armonizzare le condizioni negli Stati membri;

    23.

    fa osservare che la direttiva può essere modificata solamente a livello di Unione europea. Ai sensi delle disposizioni del trattato in materia di libera prestazione transfrontaliera dei servizi all’interno dell’UE e del regolamento Roma I, non è possibile stabilire a livello dei singoli Stati membri le condizioni in materia di diritto del lavoro da applicare in una situazione di distacco;

    24.

    segnala che la direttiva di applicazione, che doveva essere recepita dagli Stati membri nel rispettivo diritto interno entro il 18 giugno 2016, prevede degli strumenti che permetteranno agli Stati membri di limitare gli abusi e il dumping sociale derivanti dal distacco (lotta alla frode e all’elusione delle norme, scambio di informazioni tra gli Stati membri). Il Comitato prende atto che la direttiva riveduta sul distacco dei lavoratori e la direttiva di applicazione sono strumenti giuridici che, in larga misura, si rafforzano reciprocamente, e attende quindi con impazienza una valutazione completa degli effetti e delle conseguenze, per il distacco dei lavoratori, dell’attuazione della direttiva di applicazione da parte degli Stati membri;

    25.

    sottolinea inoltre che vi sono ancora problemi per quanto riguarda la coerenza nell’attuazione dei controlli sul distacco dei lavoratori nei vari Stati membri, dato che la direttiva di applicazione si limita a prevedere una cooperazione bilaterale tra Stati membri; e concorda pertanto nel ritenere che l’obiettivo della direttiva riveduta proposta — ossia la definizione di regole comuni in materia di distacco dei lavoratori — possa essere conseguito meglio a livello di Unione europea;

    26.

    considera necessario promuovere lo scambio di dati tra gli organismi di segnalazione o gli enti previdenziali nello Stato membro di invio e in quello ospitante, nonché introdurre un obbligo di segnalazione agli enti previdenziali nello Stato membro ospitante, così da consentire una lotta efficace contro i distacchi fittizi e la costituzione di imprese aventi lo scopo di realizzarli, nonché contro la concorrenza sleale attuata mediante il pagamento di contributi previdenziali inferiori. Per contrastare la tendenza a costituire imprese aventi lo scopo di realizzare distacchi fittizi, occorrerebbe valutare la possibilità di imporre che il lavoratore abbia maturato un’anzianità di servizio minima nello Stato membro d’invio prima del distacco.

    Bruxelles, 7 dicembre 2016

    Il presidente del Comitato europeo delle regioni

    Markku MARKKULA


    Top