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Document 52016IP0390

    Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D046168/00 — 2016/2923(RSP))

    GU C 215 del 19.6.2018, p. 83–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.6.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 215/83


    P8_TA(2016)0390

    Immissione in commercio di cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913

    Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D046168/00 — 2016/2923(RSP))

    (2018/C 215/17)

    Il Parlamento europeo,

    visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D046168/00,

    visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

    visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

    vista la votazione tenutasi l'8 luglio 2016 in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, a seguito della quale non è stato espresso alcun parere,

    visto il parere espresso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 9 marzo 2016 (3),

    vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

    vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

    vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

    vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

    vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 and GA21, e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE e 2011/894/UE (8),

    vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

    visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

    A.

    considerando che il 12 marzo 2009 la Dow AgroSciences Europe ha presentato alle autorità competenti dei Paesi Bassi, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, articoli 5 e 17, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da cotone 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913;

    B.

    considerando che, come descritto nella domanda, il cotone geneticamente modificato DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8 esprime la proteina fosfinotricinacetiltransferasi (PAT), che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinate ammonio, la proteina CP4 5-enolpiruvil-shikimato-3-fosfato sintasi modificata (CP4 EPSPS), che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato, e le proteine Cry1F e Cry1Ac, che conferiscono protezione da alcuni lepidotteri, e considerando che il 20 marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (agenzia dell'Organizzazione mondiale della sanità specializzata in campo oncologico) ha inserito il glifosato nell'elenco dei probabili cancerogeni per l'uomo (9);

    C.

    considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione è stato votato in sede di comitato permanente l'8 luglio 2016 senza che sia stato espresso alcun parere;

    D.

    considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione è stato votato in sede di comitato di appello il 15 settembre 2016, senza che ancora una volta sia stato espresso alcun parere, e che 11 Stati membri, che rappresentano il 38,66 % della popolazione dell'UE, hanno votato a favore, 14 Stati membri, che rappresentano il 33,17 % della popolazione dell'UE, hanno votato contro, 2 Stati membri, che rappresentano il 28 % della popolazione dell'UE, si sono astenuti e uno Stato membro, che rappresenta lo 0,17 % della popolazione dell'UE, era assente durante la votazione;

    E.

    considerando che il 22 aprile 2015 la Commissione si rammaricava, nella relazione che accompagna la sua proposta legislativa di modifica del regolamento (CE) n. 1829/2003, del fatto che, dall'entrata in vigore del suddetto regolamento, le decisioni di autorizzazione erano state adottate dalla Commissione, in conformità della normativa vigente, senza il sostegno del parere del comitato degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, era diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

    F.

    considerando che la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 è stata respinta dal Parlamento il 28 ottobre 2015 (10) per il fatto che, mentre la coltivazione degli OGM avviene necessariamente sul territorio di uno Stato membro, il loro commercio oltrepassa le frontiere, il che significa che un divieto nazionale di «vendita e uso» proposto dalla Commissione sarebbe impossibile da applicare senza reintrodurre i controlli alle frontiere sulle importazioni; che il Parlamento ha respinto la proposta legislativa che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 invitando la Commissione a ritirare la proposta e a presentarne una nuova;

    1.

    ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1829/2003;

    2.

    ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione, non essendo compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in base ai principi generali sanciti nel regolamento (CE) n. 178/2002, nel fornire la base per garantire un elevato livello di protezione della vita e della salute umane, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

    3.

    chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

    4.

    chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta legislativa sulla base del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modifichi il regolamento (CE) n. 1829/2003 per tenere conto delle preoccupazioni frequentemente espresse a livello nazionale e che non si riferiscono soltanto alle questioni legate alla sicurezza degli OGM per la salute e l'ambiente;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

    (2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    (3)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; parere scientifico sulla domanda della Dow Agrosciences LLC (EFSA-GMO-NL-2009-68) relativa all'immissione in commercio all’importazione e al trattamento di cotone 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 per alimenti e usi alimentari, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 EFSA Journal 2016; 14(4):4430 [21 pp.]; doi: 10.2903/j.efsa.2016.4430.

    (4)  Testi approvati, P8_TA(2015)0456.

    (5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0040.

    (6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0039.

    (7)  Testi approvati, P8_TA(2016)0038.

    (8)  Testi approvati, P8_TA(2016)0271.

    (9)  Monografie IARC Volume 112: Valutazione di 5 insetticidi ed erbicidi organofosfati, 20 marzo 2015, http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

    (10)  Testi approvati, P8_TA(2015)0379.


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