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Document 52016IP0388

    Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00 — 2016/2921(RSP))

    GU C 215 del 19.6.2018, p. 76–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.6.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 215/76


    P8_TA(2016)0388

    Immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810

    Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00 — 2016/2921(RSP))

    (2018/C 215/15)

    Il Parlamento europeo,

    visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00,

    visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 3,

    visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

    visto il parere scientifico adottato il 6 dicembre 2012 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che aggiorna le conclusioni della valutazione del rischio e le raccomandazioni sulla gestione del rischio relative al granturco geneticamente modificato MON 810 resistente agli insetti (3),

    visto il parere scientifico adottato il 6 dicembre 2012 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che integra le conclusioni della valutazione del rischio ambientale e le raccomandazioni sulla gestione del rischio relative alla coltivazione del granturco geneticamente modificato Bt11 e MON 810 resistente agli insetti (4),

    visto il parere adottato il 28 maggio 2015 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione al polline del granturco Bt per i lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti (5),

    visto il parere scientifico adottato il 9 marzo 2016 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla relazione annuale di monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio (PMEM) relativa alla coltivazione nel 2014 del granturco geneticamente modificato MON 810, di Monsanto Europe S.A. (6),

    vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (7),

    vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

    visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

    A.

    considerando che l'11 e il 18 aprile 2007 Monsanto Europe S.A. ha presentato alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, tre domande di rinnovo di autorizzazione, per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi esistenti ottenuti a partire dal granturco MON 810, per i mangimi contenenti o costituiti da granturco MON 810 e per il granturco MON 810 in prodotti contenenti o costituiti da tale granturco destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana e animale, come qualsiasi altro granturco, ivi inclusa la coltivazione; che dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, tali prodotti sono stati notificati alla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, e inseriti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati;

    B.

    considerando che il 9 marzo 2016 Monsanto Europe S.A. ha inviato una lettera alla Commissione chiedendo che la parte della domanda relativa alla coltivazione fosse esaminata separatamente dal resto della domanda;

    C.

    considerando che il granturco geneticamente modificato MON 810, come descritto nella domanda, esprime la proteina Cry1Ab, derivata dal Bacillus thuringiensis, sottospecie kurstaki, che conferisce protezione da alcune specie di lepidotteri parassiti, tra cui la piralide del granturco (Ostrinia nubilalis) e la nottua del mais (Sesamia spp.);

    D.

    considerando che l'immissione in commercio per la coltivazione delle sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 è stata inizialmente autorizzata mediante la decisione della Commissione 98/294/CE (8), in conformità con la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (9); che il 3 agosto 1998 la Francia ha concesso a Monsanto Europe S.A. (di seguito «Monsanto») l'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti a base di granturco MON 810;

    E.

    considerando che, a norma dell'articolo 26 quater, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE, la coltivazione del granturco geneticamente modificato MON 810 è vietata nei seguenti territori: Vallonia (Belgio), Bulgaria, Danimarca, Germania (tranne che a fini di ricerca), Grecia, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Slovenia, Irlanda del Nord (Regno Unito), Scozia (Regno Unito), Galles (Regno Unito);

    F.

    considerando che, secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), le evidenze indicano che approssimativamente il 95-99 % del polline rilasciato si deposita entro circa 50 metri dalla sua fonte, sebbene correnti ascensionali o raffiche di vento durante l'emissione di polline possano portarlo ad elevate altitudini nell'atmosfera e disperderlo su grandi distanze per diversi chilometri;

    G.

    considerando che l'EFSA esclude arbitrariamente l'impollinazione incrociata nel granturco dall'ambito di trattazione dei pareri scientifici sul granturco MON 810, trascurando in tal modo i potenziali rischi per la biodiversità;

    H.

    considerando che il teosinte, antenato del granturco coltivato, è presente in Spagna dal 2009; che le popolazioni di teosinte potrebbero diventare riceventi di DNA transgenico derivante dal granturco geneticamente modificato MON 810, che in Spagna è coltivato in alcune delle regioni in cui il teosinte sta registrando un'ampia diffusione; che un eventuale flusso genico può indurre il teosinte a produrre la tossina Bt, conferendo una maggiore idoneità agli ibridi di granturco e teosinte rispetto alle piante autoctone di teosinte; che questo è uno scenario che comporta grandi rischi per gli agricoltori e l'ambiente;

    I.

    considerando che le autorità spagnole competenti hanno informato la Commissione della presenza di teosinte nei campi di granturco spagnoli, compresa una presenza assai limitata nei campi di granturco geneticamente modificato; che, secondo le informazioni disponibili, il teosinte è stato individuato anche in Francia;

    J.

    considerando che il 13 luglio 2016 la Commissione ha chiesto all'EFSA di valutare entro la fine di settembre 2016 se, sulla base della letteratura scientifica esistente e di tutte le altre informazioni pertinenti, siano emersi nuovi elementi che modificherebbero le conclusioni e le raccomandazioni dei pareri scientifici dell'EFSA sulla coltivazione dei granturchi geneticamente modificati MON 810, Bt11, 1507 e GA21;

    K.

    considerando che, al punto 22 del suo progetto di decisione di esecuzione, la Commissione afferma che, per quanto riguarda la mortalità locale, l'EFSA ha considerato due livelli di mortalità locale «accettabile» (0,5 % e 1 %); che, tuttavia, nel suo parere scientifico del 28 maggio 2015 che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione al polline del granturco Bt per i lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti, l'EFSA, in realtà, evidenzia chiaramente che qualsiasi livello di protezione specifica impiegato a fini illustrativi dal gruppo di esperti sugli OGM dell'EFSA è da intendersi puramente come esempio e che ogni soglia applicata deve necessariamente essere arbitraria e dovrebbe essere soggetta a modifica in funzione degli obiettivi di protezione in vigore all'interno dell'Unione;

    L.

    considerando che, nel suo progetto di decisione d'esecuzione, la Commissione ha scelto un livello di mortalità locale inferiore allo 0,5 %, prevedendo nell'allegato distanze arbitrarie di isolamento di almeno 5 metri tra un campo di granturco MON 810 e un habitat protetto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 2004/35/CE, sebbene l'EFSA confermi chiaramente che l'imposizione di una distanza d'isolamento di 20 metri intorno a un habitat protetto dalla coltura più vicina di granturco Bt11/MON 810, distanza che è quattro volte superiore a quella proposta dalla Commissione, dovrebbe ridurre la mortalità locale anche delle larve di lepidottero non obiettivo estremamente sensibili a un livello inferiore allo 0,5 %;

    M.

    considerando che, nel parere scientifico adottato il 28 maggio 2015 che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione dei lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti, l'EFSA ha affermato che attualmente non vi sono sufficienti dati disponibili che consentano di inquadrare la mortalità delle larve connessa alla tossina Bt nel contesto della mortalità globale;

    N.

    considerando che si registrano costanti carenze nell'attuazione del monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio, dal momento che l'EFSA segnala che la relazione PMEM 2014 evidenzia una parziale mancanza di conformità in relazione alla realizzazione dei rifugi di piante non Bt in Spagna, già osservata negli anni precedenti, e che nell'analisi dei questionari per gli agricoltori, così come nell'esame della letteratura, sono state individuate lacune metodologiche analoghe a quelle evidenziate nelle precedenti relazioni annuali PMEM relative al granturco MON 810;

    O.

    considerando che ogni anno il gruppo di esperti sugli OGM dell'EFSA ribadisce invano le proprie raccomandazioni per il monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio del granturco MON 810, in particolare la necessità di fornire informazioni più dettagliate sulla metodologia di campionamento, di ridurre il rischio di parzialità nella selezione dei questionari per gli agricoltori, come pure di garantire l'individuazione di tutte le pubblicazioni scientifiche pertinenti; che, in merito al miglioramento della base di campionamento dell'indagine tra gli agricoltori, ogni anno il gruppo di esperti OGM ribadisce invano l'importanza dei registri nazionali delle coltivazioni di OGM e raccomanda ai titolari delle autorizzazioni di valutare come utilizzare al meglio le informazioni contenute nei registri nazionali, nonché di promuovere il dialogo con i responsabili della gestione di tali registri nelle zone di coltivazione del granturco MON 810;

    1.

    ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

    2.

    reputa che la valutazione del rischio relativo alla coltivazione svolta dall'EFSA sia incompleta e che le raccomandazioni sulla gestione del rischio proposte dalla Commissione siano inadeguate;

    3.

    sostiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non è conforme al diritto dell'Unione, non essendo compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in base ai principi generali sanciti nel regolamento (CE) n. 178/2002, nel fornire la base per garantire un elevato livello di protezione della vita e della salute umane, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

    4.

    chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

    (2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    (3)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM); Parere scientifico che aggiorna le conclusioni della valutazione del rischio e le raccomandazioni sulla gestione del rischio relative al granturco geneticamente modificato MON 810 resistente agli insetti. EFSA Journal 2012; 10(12):3017 [98 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.

    (4)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM); Parere scientifico che integra le conclusioni della valutazione del rischio ambientale e le raccomandazioni sulla gestione del rischio relative alla coltivazione del granturco geneticamente modificato Bt11 e MON 810 resistente agli insetti. EFSA Journal 2012; 10(12):3016 [32 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.

    (5)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM); Parere scientifico che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione al polline del granturco Bt per i lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti. EFSA Journal 2015; 13(7):4127 [31 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.

    (6)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM); Parere scientifico sulla relazione annuale di monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio (PMEM) relativa alla coltivazione nel 2014 del granturco geneticamente modificato MON 810, di Monsanto Europe S.A. EFSA Journal 2016; 14(4):4446 [26 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2016.4446.

    (7)  Testi approvati, P7_TA(2014)0036.

    (8)  Decisione 98/294/CE della Commissione, del 22 aprile 1998, concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L. Linea MON 810) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 32).

    (9)  Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15).


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