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Document 52016IP0110

    Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 su norme comuni per quanto riguarda l'applicazione della dimensione esterna della PCP, compresi gli accordi di pesca (2015/2091(INI))

    GU C 58 del 15.2.2018, p. 93–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.2.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 58/93


    P8_TA(2016)0110

    Dimensione esterna della PCP, compresi gli accordi di pesca

    Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 su norme comuni per quanto riguarda l'applicazione della dimensione esterna della PCP, compresi gli accordi di pesca (2015/2091(INI))

    (2018/C 058/10)

    Il Parlamento europeo,

    visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 e la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio (1),

    visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

    vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982,

    visto l'accordo del 1995 ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori,

    visti il codice di condotta per una pesca responsabile dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), adottato nell'ottobre 1995, e gli strumenti e orientamenti associati,

    visto il concetto di ecosistema marino vulnerabile (EMV), emerso dalle discussioni all'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) e rafforzatosi in seguito all'adozione della risoluzione dell'UNGA n. 61/105 del 2006, e al fatto che gli EMV sono zone che possono essere vulnerabili agli impatti delle attività di pesca,

    visti i Criteri e orientamenti scientifici delle Azzorre, del 2009, per l'individuazione delle «aree marine importanti sotto l'aspetto ecologico o biologico (EBSA) e la progettazione di reti rappresentative di aree marine protette in acque oceaniche e di habitat delle profondità marine», in base alla Convenzione sulla diversità biologica (CBD),

    vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (3),

    viste le conclusioni del Consiglio consultivo per la flotta oceanica del 16 e del 17 settembre 2015,

    vista la relazione speciale della Corte dei conti n. 11/2015 del 20 ottobre 2015 dal titolo «Gli accordi di partenariato nel settore della pesca sono gestiti dalla Commissione in maniera adeguata?»,

    visto l'articolo 52 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0052/2016),

    A.

    considerando che, secondo la relazione dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) del 2014 intitolata «Lo stato della pesca e dell'acquacoltura a livello mondiale», il numero di stock sovrasfruttati è cresciuto costantemente fino al 2008, per poi diminuire lievemente nel 2011;

    B.

    considerando che l'UE è una delle maggiori potenze pescherecce del mondo, potendo contare su una forte presenza storica e su un'importante attività in tutti gli oceani del mondo grazie all'articolazione delle attività della sua flotta, agli investimenti da parte di cittadini dell'UE, ai suoi accordi di pesca bilaterali, alle sue regioni ultraperiferiche e alla sua partecipazione a tutte le principali organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), e considerando che essa promuove l'applicazione delle buone prassi e il rispetto dei diritti umani;

    C.

    considerando che per una gestione sostenibile degli stock ittici mondiali sono indispensabili il multilateralismo e la cooperazione internazionale, anche bilaterale; che l'UE ha un ruolo chiave da svolgere nella governance mondiale dei mari e degli oceani e che, a tal fine, la dimensione esterna della PCP deve basarsi su una visione ambiziosa e coerente con la dimensione interna, quale prevista dal regolamento di base relativo alla PCP;

    D.

    considerando che gli orientamenti volontari per la tutela della pesca su piccola scala sostenibile («Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries»), pubblicati di recente dalla FAO, stabiliscono obiettivi concernenti la pesca su piccola scala, in particolare nei paesi in via di sviluppo;

    E.

    considerando che l'UE è uno dei mercati principali per i prodotti ittici (compresi il pesce pescato dalle flotte dell'Unione e le importazioni) e il maggiore importatore di detti prodotti, con un consumo pari all'11 % della produzione ittica mondiale in termini di volume e con importazioni pari al 24 % dei prodotti della pesca in termini di valore, nonostante rappresenti solo l'8 % delle catture mondiali; considerando che l'UE dispone di una vasta industria per la trasformazione, dotata di un'importante dimensione sociale, che va salvaguardata;

    F.

    considerando che la dimensione esterna della nuova PCP comprende gli accordi internazionali e le attività di pesca in zone non soggette a giurisdizione nazionale (ABNJ), mentre la CBD e la FAO supportano l'individuazione di EBSA e di EMV, rispettivamente, e considerando che le zone marine protette costituiscono strumenti fondamentali per la gestione basata sugli ecosistemi, come riconosciuto dalle ORGP;

    G.

    considerando che le quote nelle ORGP si basano principalmente sulle catture storiche, garantendo così ai paesi sviluppati un accesso preferenziale agli stock ittici mondiali; che i criteri di aggiudicazione stabiliti da alcune ORGP devono ora essere utilizzati per tener conto della pesca di paesi in via di sviluppo costieri che da generazioni dipendono dalle risorse ittiche delle acque adiacenti, un fatto che l'UE deve continuare a rispettare;

    H.

    considerando che è essenziale distinguere fra gli accordi del nord con Norvegia, Islanda e Isole Fær Øer e gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) che coinvolgono altri paesi;

    I.

    considerando che l'UE deve perseguire la coerenza delle politiche di sviluppo sulla base dell'articolo 201, paragrafo 1, del TFUE, secondo cui «l'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo»;

    J.

    considerando che, in alcuni casi, non si dispone di dati sufficienti sullo stato delle risorse e catture complessive da parte di flotte locali e di paesi terzi in relazione a stock ittici nei quali l'UE svolge attività di pesca nelle acque di paesi terzi, o che sono destinati al mercato dell'UE, rendendo così difficile valutare il livello delle scorte eccedentarie sulla base di molti accordi misti, come richiesto a norma della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS); considerando che risulta opportuno aumentare la quantità e la trasparenza di tali dati;

    K.

    considerando che l'Unione europea deve fare tutto il possibile per garantire che gli accordi di pesca sostenibile stipulati con paesi terzi rechino benefici reciproci all'UE e ai paesi terzi in questione, comprese le loro popolazioni locali e il loro settore della pesca;

    L.

    considerando che il problema della pirateria ha effetti negativi anche in regioni in cui si svolgono operazioni di pesca regolamentate nel quadro di accordi di pesca bilaterali e multilaterali;

    1.

    accoglie con favore l'inclusione nel regolamento di base relativo alla PCP, per la prima volta, di un capitolo dedicato alla dimensione esterna, contenente condizioni minime per gli accordi bilaterali, l'obbligo di promuovere la cooperazione fra le ORGP e la coerenza tra le misure da esse adottate, un riferimento esplicito alle norme comuni sia all'interno sia all'esterno delle acque dell'UE e l'affermazione che le misure devono basarsi sulla miglior consulenza scientifica disponibile;

    2.

    sottolinea l'importanza di garantire la coerenza tra politica della pesca, politica ambientale, politica commerciale e cooperazione allo sviluppo;

    3.

    riconosce l'importanza di mantenere e ampliare la coerenza e la compatibilità del quadro giuridico esistente;

    4.

    chiede una maggiore cooperazione tra i servizi competenti della Commissione in materia di pesca, vale a dire la DG MARE, la DG DEVCO e la DG TRADE;

    5.

    insiste sul fatto che la promozione, da parte dell'UE e dei partner con cui ha concluso accordi bilaterali e di altro tipo di pesca sostenibile ecologica, economica e sociale, basata sulla trasparenza e la partecipazione degli attori non governativi (in particolare gli operatori la cui sussistenza dipende dalla pesca), è essenziale per salvaguardare il futuro delle comunità costiere, l'ambiente marino, lo sviluppo dell'industria locale, l'occupazione generata dalla pesca, la trasformazione e il contributo fornito dalla pesca alla sicurezza alimentare;

    6.

    insiste sull'importanza di promuovere la protezione degli ecosistemi e di mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, dato che stock ittici più abbondanti sono un requisito importante per consentire lo sviluppo delle comunità di pesca costiere dei paesi terzi, in linea con gli orientamenti volontari della FAO per la salvaguardia delle attività di pesca sostenibile su piccola scala;

    7.

    sottolinea la necessità di sostenere lo sviluppo delle comunità locali la cui sussistenza dipende principalmente dalla pesca e dalle attività legate al settore della pesca; pone in rilievo la necessità di sostenere misure volte a promuovere il trasferimento di tecnologie e di know-how, la gestione delle capacità, i partenariati multilaterali e altri investimenti a beneficio del settore della pesca;

    8.

    ricorda che le norme ambientali che devono essere applicate anche all'attività di pesca esterna dell'UE comprendono l'applicazione di un approccio ecosistemico alla gestione della pesca, unitamente all'approccio precauzionale, in modo da ricostruire e mantenere gli stock sfruttati al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo per tutti gli stock entro il 2015, ove possibile, ed entro il 2020 al più tardi;

    9.

    mette in risalto che tutti gli aspetti della dimensione esterna della PCP devono basarsi su relazioni eque e reciprocamente vantaggiose tra l'UE, i suoi Stati membri e i suoi partner nel mondo, siano esse bilaterali (APPS) o multilaterali (ORGP), nella prospettiva di favorire lo sviluppo sostenibile dell'industria locale della pesca; sottolinea che tali azioni devono riflettersi anche negli accordi commerciali dell'UE con i paesi terzi, conformi al requisito di coerenza delle politiche per lo sviluppo;

    10.

    invita la Commissione a tener conto delle regioni ultraperiferiche nella dimensione esterna della PCP, compresi gli accordi bilaterali firmati con i paesi terzi, al fine di garantire che le attività di pesca locali nelle regioni ultraperiferiche ne traggano beneficio;

    11.

    riconosce il lavoro svolto dal Consiglio consultivo per la flotta oceanica, in collaborazione con le parti interessate dei paesi terzi, nell'elaborazione della propria posizione sulla dimensione esterna della riforma della CFP e della sua attuazione;

    12.

    insiste sul fatto che, nelle sue attività esterne connesse alla pesca (cattura, lavorazione e commercializzazione), l'UE deve promuovere i suoi standard ambientali e sociali più elevati e attuare misure di controllo e di ispezione rigorose ed efficaci, garantendo al contempo la trasparenza di tutte le sue attività, onde assicurare un'equa concorrenza sul mercato UE;

    13.

    riconosce il ruolo della dimensione esterna della PCP per la creazione di occupazione (sia nell'UE che fuori) e per l'approvvigionamento di prodotti della pesca ai mercati dell'UE (e ai mercati locali in alcune circostanze), nonché come strumento con cui l'UE può fornire assistenza scientifica, tecnica e finanziaria ai paesi terzi, in particolare attraverso un sostegno ai miglioramenti nella ricerca scientifica, il controllo e i sistemi di sorveglianza e lo sviluppo delle infrastrutture portuali;

    14.

    accoglie con favore i significativi miglioramenti del modo in cui l'UE ha gestito la dimensione esterna della PCP negli ultimi anni, sia sotto il profilo degli APPS che sotto quello della loro attuazione, con la conseguenza che le flotte dell'UE sono generalmente tra le flotte oceaniche più all'avanguardia per quanto concerne il rispetto di elevati standard sociali e ambientali; ritiene che l'UE dovrebbe promuovere le norme ambientali e sociali nel contesto internazionale, attraverso la sua rete di ORGP e APPS;

    15.

    riconosce che quando una flotta dell'UE cessa di operare nell'ambito di un tipo di pesca, i suoi diritti di pesca possono essere ridistribuiti tra altre flotte i cui standard di conservazione, gestione e sostenibilità sono nettamente inferiori rispetto a quelli annunciati e difesi dall'UE;

    16.

    ritiene che la fornitura di sostegno settoriale al settore della pesca nei paesi partner con cui sono stati conclusi APPS sia essenziale per affrontare le loro crescenti esigenze relative alle capacità di gestione delle attività di pesca, la ricerca scientifica, la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture e la formazione di ispettori nel settore della pesca e dei membri dell'equipaggio, nonché per migliorare l'offerta e la disponibilità di pesce per la sicurezza alimentare delle popolazioni dei paesi partner con cui sono stati conclusi APPS, fornendo sostegno al lavoro svolto dalle donne nel settore della pesca;

    17.

    insiste pertanto su un migliore coordinamento tra il sostegno settoriale concesso nell'ambito di accordi di pesca e gli strumenti disponibili nel quadro della cooperazione allo sviluppo, in particolare il Fondo europeo di sviluppo (FES), e affinché sia fatta piena trasparenza nel finanziamento dei progetti di pesca e nel ricorso al sostegno settoriale, al fine di garantire il corretto utilizzo dei fondi dell'UE;

    18.

    ribadisce la necessità di un miglioramento delle informazioni scientifiche e dei dati sulle catture e sullo sforzo riguardo alla pesca fuori delle acque dell'UE, segnatamente nelle acque di taluni Stati costieri in via di sviluppo, utilizzando a tal fine le risorse disponibili a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del FES;

    19.

    rileva che, secondo la recente relazione della Corte dei conti dell'UE sugli accordi di partenariato in materia di pesca (APP), se uno dei principali obiettivi degli APP è quello di catturare solo il pesce di stock eccedentari, esso si rivela molto difficile da attuare in pratica: «a causa dell'assenza di informazioni attendibili sugli stock ittici e sullo sforzo di pesca delle flotte pescherecce nazionali o di altre flotte straniere che pure hanno ottenuto l'accesso dai paesi partner»; sottolinea, a questo proposito, l'importanza di dati scientifici affidabili e di valutazioni ex post indipendenti sull'efficacia degli APP;

    20.

    insiste sull'opportunità che l'UE promuova, attraverso i suoi APPS e le sue attività nelle ORGP, l'armonizzazione delle condizioni che disciplinano l'accesso alle acque africane per tutte le flotte straniere, per quanto riguarda il tonno, le piccole specie pelagiche e le specie demersali, al fine di creare condizioni favorevoli per i pescatori che lavorano in modo sostenibile e responsabile;

    21.

    chiede un'estensione della portata dei programmi degli osservatori indipendenti che contribuiscono al monitoraggio delle attività di pesca e alla raccolta dei dati scientifici;

    22.

    è convinto che solo attraverso una gestione regionale della pesca, che comprenda programmi di osservatori e sistemi di ispezione e controllo (nei porti e in mare) a livello regionale, è possibile generare uno sfruttamento sostenibile ed equo degli stock altamente migratori e degli stock transzonali e condivisi, come richiesto dall'UNCLOS e previsto dall'accordo dell'ONU sulle riserve alieutiche;

    23.

    osserva che, grazie alle organizzazioni regionali di gestione della pesca del tonno e altre ORGP, esiste un quadro giuridico per la gestione regionale delle specie altamente migratorie, nonché di molti altri stock, benché alcune attività di pesca rimangano al di fuori della rete delle ORGP, ed esorta la Commissione a impegnarsi per garantire che tutte le pertinenti attività di pesca siano gestite il prima possibile da una ORGP;

    24.

    chiede alla Commissione di destinare maggiori finanziamenti alle ORGP, in quanto rivestono un ruolo chiave nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

    25.

    esprime preoccupazione per il fatto che talune altre attività di pesca, segnatamente per quanto concerne gli stock condivisi non presenti in alto mare, non abbiano ancora un efficiente forum per la cooperazione e la gestione regionali; ritiene che ciò costituisca un serio problema, in particolare per gli stock di piccole specie pelagiche nell'Africa occidentale, vista la loro importanza strategica ai fini della sicurezza alimentare, come è stato osservato in un recente parere consultivo del Tribunale internazionale per il diritto del mare (4);

    26.

    esorta l'UE ad adoperarsi per garantire che tutte le attività di pesca che presentano una dimensione regionale siano gestite da un'ORGB; in particolare sollecita l'UE a insistere affinché il Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE) diventi un'ORGP a tutti gli effetti, con autorità decisionale, anziché un comitato consultivo regionale della FAO;

    27.

    è convinto del fatto che, fino a quando le flotte dell'UE avranno accesso ad altre attività di pesca (ad esempio di specie demersali), l'UE deve promuovere misure applicabili a tutti, onde garantire l'armonia tra le flotte di pesca industriale e artigianale, il che potrebbe richiedere un sistema zonale che preveda la protezione del settore locale di pesca artigianale;

    28.

    chiede ulteriori studi al riguardo nonché una maggiore protezione delle specie e degli habitat delle acque profonde, soprattutto di quelli particolarmente sensibili o fondamentali per la sostenibilità a lungo termine dell'ecosistema;

    29.

    incoraggia la Commissione a promuovere una distribuzione equilibrata della concessione di accesso nelle ORGP, prendendo in esame sia le incidenze ambientali e sociali sia le aspirazioni dei paesi in via di sviluppo di espandere le proprie attività di pesca; osserva che l'eventuale riassegnazione deve coinvolgere tutte le flotte, d'altura e nazionali, ed essere basata su idonei criteri di ripartizione messi a punto dalle competenti ORGP;

    30.

    accoglie con favore la clausola prevista dal regolamento di base secondo cui tutte le flotte straniere operanti in un paese con cui l'UE ha un APPS vanno assoggettate a condizioni d'accesso simili, che promuovano una pesca sostenibile, in quanto si tratta di una misura importante per garantire che le altre flotte oceaniche operino secondo le stesse norme di quelle dell'UE anziché minare tali norme; incoraggia la Commissione a perseguire con determinazione l'applicazione di tale requisito;

    31.

    invita l'UE a utilizzare la sua rete di APPS e i negoziati in seno alle ORGP al fine di garantire che i paesi nostri partner limitino l'accesso di tutte le flotte oceaniche ai soli stock eccedentari, come richiedono l'UNCLOS e la PCP e come fa l'UE, e di fornire un accesso preferenziale alle flotte che utilizzano le pratiche più sostenibili sotto il profilo ambientale e sociale per la regione e gli stock interessati;

    32.

    esprime preoccupazione per la potenziale interruzione delle attività di pesca nell'intervallo che si verifica tra due protocolli quando i negoziati per un nuovo protocollo si protraggono; invita la Commissione a garantire la certezza giuridica ed economica degli operatori assicurando la continuità delle operazioni di pesca tra due protocolli;

    33.

    riconosce l'importanza di istituire con i paesi in via di sviluppo un quadro più ampio, che comprenda non solo la pesca ma anche i settori a monte e a valle nella catena di approvvigionamento;

    34.

    esorta l'Unione europea a evitare di negoziare APPS con paesi in cui la corruzione è una pratica accettata;

    35.

    riconosce l'importanza di istituire con i paesi in via di sviluppo un quadro più ampio, che integri la pesca con altri temi legati allo sviluppo;

    36.

    crede nell'importanza del riconoscimento delle licenze di pesca attraverso i canali diplomatici;

    37.

    riconosce l'importanza della pesca, in particolare di quella artigianale, per i paesi in via di sviluppo, in considerazione del suo contributo alla sicurezza alimentare, all'economia locale e all'occupazione sia degli uomini che delle donne, senza sottovalutare il ruolo che le attività di pesca industriale svolte in un quadro responsabile e trasparente esercitano nel garantire lo sviluppo socio-economico delle zone costiere e l'approvvigionamento di prodotti ittici;

    38.

    sottolinea la necessità che l'UE rispetti il suo obbligo di promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale nei paesi in via di sviluppo attraverso tutte le sue politiche che incidono sulla pesca in tali paesi (aiuti, commercio, pesca);

    39.

    mette in risalto l'importanza di coinvolgere le donne lungo l'intera catena del valore, dal finanziamento fino alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti ittici; ritiene che la promozione dell'accesso delle donne a tali attività rafforzerebbe la loro emancipazione economica e sociale, svolgendo così un ruolo importante al fine di colmare le disparità di genere; chiede vivamente che nelle relazioni dell'UE con i paesi in via di sviluppo si dedichi maggiore attenzione alle priorità connesse con la parità;

    40.

    mette in rilievola necessità di promuovere, mediante il sostegno settoriale, lo sviluppo locale, accrescendo l'autonomia delle attività di pesca dei paesi partner in particolare attraverso il rafforzamento dell'acquacoltura sostenibile, lo sviluppo e la conservazione della pesca artigianale, il miglioramento delle conoscenze scientifiche sullo stato degli stock ittici e l'incentivazione delle iniziative private di attori locali; invita l'UE a promuovere, attraverso gli APPS, il buon governo e specificamente la buona gestione delle entrate pubbliche provenienti dal settore della pesca e della contropartita finanziaria;

    41.

    ritiene che l'UE debba incoraggiare i paesi terzi, a cominciare da quelli con cui negozia un APPS, a istituire un quadro normativo per le joint venture dell'UE e di altri soggetti interessati nei settori della cattura, della trasformazione e della commercializzazione; è del parere che un tale quadro costituisca lo strumento migliore per garantire che le joint venture siano create e operino secondo standard elevati di sostenibilità e trasparenza quali quelli promossi dalla PCP riformata, assicurando così inoltre una migliore stabilità giuridica per gli interessi dell'UE nel sostegno allo sviluppo di una pesca sostenibile nei paesi terzi;

    42.

    afferma che trasparenza, responsabilità e partecipazione delle parti interessate vanno considerate elementi fondamentali delle relazioni dell'UE con i paesi terzi in materia di pesca;

    43.

    pone l'accento sul fatto che gli investimenti europei nel settore della pesca di paesi terzi sotto forma di joint venture devono rientrare nel campo d'applicazione della PCP; sottolinea che attraverso i suoi APPS l'UE dovrebbe promuovere un dialogo con i paesi partner sull'istituzione di un quadro normativo volto a garantire che le joint venture nei settori della cattura, della trasformazione e della commercializzazione, costituite con partner dell'UE o di altri paesi, operino in modo trasparente, non siano in concorrenza con il settore artigianale locale e contribuiscano agli obiettivi di sviluppo del paese interessato;

    44.

    tiene conto della relazione della Corte dei conti, la quale sottolinea che la sottoutilizzazione dei quantitativi di riferimento adottati in alcuni protocolli recenti comporta costi elevati; invita pertanto la Commissione a evitare per quanto possibile costi superflui a carico del bilancio dell'UE in questo settore;

    45.

    ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe avere un ruolo più attivo rispetto a quello che ha nell'attuale procedura di approvazione, e chiede con forza di essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi delle procedure concernenti la stipula o il rinnovo di APP, al fine di aumentare la trasparenza e la controllabilità democratica dei protocolli;

    46.

    riconosce l'importanza della dimensione esterna della PCP per la creazione di occupazione sia nell'UE che nei paesi partner, anche attraverso l'impiego di equipaggi locali nell'ambito degli APPS; incoraggia le navi dell'UE a sbarcare le loro catture, se possibile, nei paesi partner per la trasformazione iniziale; chiede l'inserimento di strumenti a tutela dei lavoratori e di condizioni di lavoro dignitose nella normativa europea sulla pesca (specialmente in riferimento alla convenzione 188 dell'Organizzazione internazionale del lavoro) e negli APPS, al fine di garantire parità di condizioni di lavoro, retribuzione, protezione dei diritti dei lavoratori e livelli di formazione per i cittadini dell'UE e per quelli di paesi terzi;

    47.

    esprime grande apprezzamento per le disposizioni in materia di trasparenza del più recente protocollo con la Mauritania, con le quali la Mauritania s'impegna a pubblicare tutti gli accordi con Stati o enti privati con cui concede a pescherecci stranieri l'accesso alla sua zona economica esclusiva (ZEE), e raccomanda vivamente l'inclusione in tutti gli APPS di siffatte disposizioni sulla trasparenza;

    48.

    esprime vivo apprezzamento anche per il fatto che il protocollo con la Mauritania concede alla flotta dell'UE un accesso prioritario alle risorse alieutiche eccedentarie in tale paese, ed esorta la Commissione a seguire questo esempio nella negoziazione di protocolli con altri paesi terzi, tenendo conto dei rigorosi requisiti di sostenibilità cui la flotta dell'Unione deve ottemperare;

    49.

    esorta vivamente la Commissione a garantire che in altri protocolli futuri siano inserite simili disposizioni sulla trasparenza, in modo da migliorare considerevolmente la trasparenza per quanto riguarda lo sforzo di pesca complessivo e le condizioni di accesso; chiede che siano accessibili al pubblico le informazioni sulle catture complessive dei pescherecci di tutte le flotte autorizzate a pescare in acque mauritane nonché le relative condizioni di accesso;

    50.

    invita la Commissione, nel contesto degli organismi internazionali con cui lavora, a incoraggiare gli altri paesi terzi a pubblicare anch'essi i termini degli altri accordi che firmano con altri Stati o enti privati, comprese l'identità dei pescherecci autorizzati alla pesca, le loro attività e le loro catture; incoraggia similmente i paesi terzi a rispettare le risoluzioni delle ORGB che promuovono la trasparenza negli accordi di pesca;

    51.

    incoraggia gli altri paesi terzi a prendere in considerazione le raccomandazioni, risoluzioni e decisioni delle ORGP che promuovono la trasparenza degli accordi di pesca nelle ZEE interessate;

    52.

    ritiene che la Commissione dovrebbe migliorare la trasparenza, quanto prima possibile, istituendo una banca dati in cui siano registrati tutti gli accordi privati, tra armatori dell'UE, o per loro conto, e organismi o autorità locali o regionali o paesi terzi, che prevedono l'accesso a zone di pesca dei paesi terzi, comprese le condizioni d'accesso, la capacità autorizzata della flotta, l'identità dei pescherecci e le relative attività di pesca, e ritiene che tale banca dati dovrebbe essere di dominio pubblico, ad eccezione delle parti che contengono informazioni sensibili sul piano commerciale;

    53.

    osserva che gli armatori firmano con i governi di paesi terzi accordi privati che esulano dal campo di applicazione della PCP; è preoccupato del fatto che la Commissione non sia sistematicamente informata di tali accordi; teme che in determinate circostanze ciò possa tradursi in una concorrenza sleale nei confronti delle comunità di pesca locali dei paesi in via di sviluppo nonché degli armatori dell'UE che operano nel quadro di accordi bilaterali;

    54.

    ritiene che i pescherecci che operano in base alle disposizioni di un APPS ma che non adempiono i loro obblighi, ad esempio quello di fornire al proprio Stato membro i dati richiesti in base ai termini della loro autorizzazione di pesca, debbano essere soggetti alle sanzioni previste dal regolamento sui controlli e dal regolamento sulla pesca INN, compreso, ove appropriato, il diniego dell'autorizzazione di pesca;

    55.

    considera increscioso che le precedenti stime delle dimensioni della «flotta esterna» abbiano utilizzato definizioni differenti dei tipi di pescherecci da includere, col risultato della non comparabilità delle stime esistenti, il che rende impossibile un'analisi delle dimensioni della flotta e della sua evoluzione nel tempo, limitando gravemente la trasparenza; esorta la Commissione a sviluppare una definizione della flotta esterna che includa tutti i pescherecci operanti al di fuori delle acque dell'UE, pur prestando la dovuta attenzione alle pertinenti specificità degli «accordi nordici», così da consentire un confronto storico;

    56.

    osserva che, nonostante il ruolo svolto dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), le differenze nelle regole applicate alle flotte dell'UE e dei paesi terzi operanti nelle stesse zone di pesca causano notevoli problemi ai pescatori dell'UE; considera necessario che l'UE intensifichi i propri sforzi nel bacino del Mediterraneo attraverso una più stretta collaborazione con gli organismi locali, le organizzazioni regionali, gli istituti scientifici, gli osservatori e le associazioni nazionali nel settore della pesca; ritiene che l'UE abbia un ruolo da svolgere nella risoluzione dei conflitti tra pescherecci nel Mediterraneo, e chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di un sostegno e un'assistenza ai pescatori che sono spesso soggetti a confronti con navi di paesi terzi e di stabilire una cooperazione più stretta con i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo;

    57.

    accoglie con favore la recente pubblicazione dei nomi dei pescherecci battenti bandiera dell'UE autorizzati a pescare al di fuori delle acque dell'UE e chiede vivamente che la Commissione pubblichi sempre tali informazioni, compresi i dati sulle attività e le catture delle navi in questione;

    58.

    osserva che la trasparenza è un presupposto indispensabile per la consultazione e la partecipazione informata delle parti interessate del settore della pesca, in particolare i professionisti la cui sussistenza dipenda dalla pesca; ritiene che tale consultazione e tale partecipazione dovrebbero essere promosse negli APPS, anche per quanto riguarda la negoziazione di accordi e protocolli, la loro attuazione, l'assegnazione e l'uso del sostegno settoriale, il lavoro svolto nelle ORGP e l'applicazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo;

    59.

    rileva che il regolamento di base contiene una disposizione che obbliga i pescherecci che rientrano nel registro unionale dopo esserne usciti per un certo periodo a fornire informazioni sulle attività svolte in tale periodo; ritiene che tale obbligo vada rafforzato in modo tale che prima dell'ammissione del peschereccio nel registro l'intera sua storia di bandiera debba essere comunicata alla Commissione e inserita nella banca dati del registro della flotta peschereccia unionale;

    60.

    riconosce il lavoro svolto dall'UE per la lotta contro la pesca INN, che costituisce una minaccia per gli stock ittici e una forma di concorrenza sleale per la pesca legale; riconosce il contributo del regolamento INN alla promozione della pesca sostenibile nel mondo; ritiene che l'UE, grazie al suo ruolo centrale come primo mercato mondiale del pesce, abbia la capacità di assicurarsi il sostegno di altri Stati, tra cui quelli con i quali ha degli APPS, e di altri attori internazionali al fine di garantire un approccio comune e un regime internazionale efficace per la lotta alla pesca INN;

    61.

    incoraggia lo sviluppo di un sistema internazionale unico per la registrazione di tutti i pescherecci che navigano in acque internazionali;

    62.

    insiste sulla necessità di applicare il regolamento INN in modo rigoroso, obiettivo e trasparente e in maniera non discriminatoria e armonizzata, al fine di promuovere condizioni di parità tra le flotte e i paesi, ed esorta la Commissione e gli Stati membri a farlo; ritiene inoltre che, per garantire la realizzazione degli obiettivi del regolamento, sia necessario che esso non sia soggetto alle esigenze a breve termine della politica commerciale dell'UE o utilizzato da soggetti unionali con interessi di pesca come strumento per migliorare in modo sleale la propria posizione concorrenziale;

    63.

    invita la Commissione a studiare l'inserimento nel regolamento INN di disposizioni relative alle condizioni di lavoro;

    64.

    sottolinea che gli APPS dovrebbero anche assicurare la completa tracciabilità dei prodotti della pesca marittima;

    65.

    ritiene che gli accordi commerciali bilaterali e multilaterali negoziati dall'UE debbano promuovere condizioni ecologicamente sostenibili e socialmente eque per la produzione di prodotti ittici nei paesi terzi interessati mediante l'applicazione di appropriate restrizioni quantitative e qualitative all'accesso al mercato dell'UE, in modo da non compromettere i progressi che vengono compiuti nella lotta alla pesca INN con questo regolamento; ritiene inoltre che tali condizioni dovrebbero essere un requisito per l'immissione sul mercato europeo di qualsiasi prodotto ittico o derivato dalla pesca, e che qualsiasi prodotto ittico o derivato dalla pesca che non rispetti tali condizioni o le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori dovrebbe essere escluso dal mercato europeo;

    66.

    ritiene che i consumatori dovrebbero sapere con chiarezza quali sono le condizioni economiche, sociali e ambientali in cui generalmente si svolgono le attività di pesca e di trasformazione dei prodotti della pesca;

    67.

    suggerisce che le disposizioni degli accordi commerciali bilaterali e multilaterali debbano includere un riferimento esplicito al regolamento sulla pesca INN e alle norme in esso contenute; incoraggia la Commissione a proporre la sospensione delle relazioni commerciali con un paese terzo che sia stato identificato ai sensi dell'articolo 31 del regolamento INN;

    68.

    sollecita la Commissione a introdurre nel regolamento INN un sistema analogo al sistema TRACES (Trade Control and Expert System), volto a svolgere verifiche e controlli incrociati dei dati relativi ai certificati di cattura e ai pescherecci, o a stabilire una percentuale minima di verifica delle importazioni di prodotti trasformati;

    69.

    considera importante fornire linee guida dettagliate ai paesi che hanno ricevuto cartellini gialli o rossi e monitorare gli sforzi da essi compiuti;

    70.

    plaude all'inserimento dei pescherecci tra le imbarcazioni vulnerabili nel quadro delle attività dell'operazione Atalanta e chiede che la flotta dell'UE continui a ricevere sostegno e protezione;

    71.

    ritiene che i negoziati in seno alle Nazioni Unite per un nuovo sistema di governance internazionale degli oceani nelle zone non soggette alla giurisdizione nazionale (ABNJ) debbano avere l'obiettivo di pervenire a un regime che consenta lo studio e l'utilizzazione equa, sostenibile e conforme al principio di precauzione delle risorse delle acque oceaniche internazionali, ivi compreso il costante lavoro volto a identificare le aree marine di importanza ecologica o biologica (EBSA) allo scopo di realizzare una rete coerente di zone marittime protette;

    72.

    ricorda il dovere della Commissione, in quanto custode dei trattati, di garantire che gli Stati membri rispettino i loro obblighi di diligenza per quanto riguarda le attività esterne dei propri cittadini e delle proprie navi, e invita l'UE a tener conto del recente parere consultivo del Tribunale internazionale per il diritto del mare che identifica l'UE come Stato di bandiera nel contesto degli accordi bilaterali;

    73.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

    (2)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

    (3)  GU C 419 del 16.12.2015, pag. 175.

    (4)  Parere consultivo del Tribunale internazionale per il diritto del mare del 2 aprile 2015, in risposta alla richiesta presentata dalla Commissione subregionale per la pesca (CSRP): https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.21/advisory_opinion/C21_AdvOp_02.04.pdf


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