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Document 52016DC0790

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Piano d'azione per rafforzare la risposta europea alle frodi riscontrate nei documenti di viaggio

    COM/2016/0790 final

    Bruxelles, 8.12.2016

    COM(2016) 790 final

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    Piano d'azione per rafforzare la risposta europea alle frodi riscontrate nei documenti di viaggio


    I.INTRODUZIONE

    Il problema crescente delle frodi riscontrate nei documenti di viaggio si è imposto all’attenzione in tutta la sua gravità in occasione dei recenti attentati terroristici in Europa e nel contesto degli attuali flussi migratori. La frode documentale è diventata un’arma di cui si servono il terrorismo e la criminalità organizzata ed è strettamente collegata alla tratta di esseri umani 1 e al traffico di migranti. È quindi indispensabile rafforzare la sicurezza dei documenti di viaggio, inclusa la sottostante infrastruttura di gestione dell’identità.

    Nella comunicazione “Rafforzare la sicurezza in un mondo di mobilità: un migliore scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e frontiere esterne più solide” 2 la Commissione ha sottolineato che per poter determinare con certezza l’identità di una persona è fondamentale che i documenti di viaggio e di identità siano sicuri, e ha annunciato l’intenzione di presentare un piano d’azione per combattere il fenomeno delle frodi relative ai documenti di viaggio. Un migliore approccio si basa su sistemi solidi di prevenzione degli abusi e delle minacce alla sicurezza interna che possono scaturire da falle nella sicurezza dei documenti.

    I documenti di viaggio più comuni sono i passaporti, ma fungono da documenti di viaggio anche le carte d’identità nazionali e i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi (se usati all’interno dello spazio senza controlli alle frontiere interne). I cittadini dell’UE possono entrare e lasciare l’UE, lo spazio Schengen e alcuni paesi terzi con la carta d’identità nazionale rilasciata da uno Stato membro. Ciò significa, ad esempio, che i combattenti terroristi stranieri possono spostarsi tra l’UE e la Turchia usando semplicemente la loro carta d’identità nazionale.

    I documenti di viaggio dell’UE sono molto richiesti tra gli autori di frodi. Almeno tre quarti dei documenti usati in modo fraudolento individuati alle frontiere esterne, e anche nello spazio senza controlli alle frontiere interne, indicano di essere stati rilasciati da Stati membri dell’UE e da paesi associati a Schengen 3 . Stando alle recenti relazioni della guardia di frontiera e costiera europea, le carte d’identità nazionali meno sicure rilasciate dagli Stati membri sono i documenti falsi usati per spostarsi tra gli Stati Schengen individuati più frequentemente. Le frodi “basate sulla somiglianza” (caratterizzate dal fatto che il possessore del documento è solo una persona che somiglia molto all’effettivo titolare) continuano ad aumentare e sono state il tipo di frode maggiormente segnalato nel secondo trimestre del 2016. L’ottenimento di documenti autentici sulla base di documenti originatori falsi (certificati di nascita, matrimonio, morte) continua ad essere una delle minacce più gravi, in quanto tali documenti sono molto difficili da individuare.

    In questo contesto è essenziale che l’Unione europea, in particolare gli Stati membri, intensifichino gli sforzi per migliorare la sicurezza dei documenti di viaggio rilasciati ai cittadini dell’UE e di paesi terzi. La sicurezza dei documenti di viaggio è un fattore importante per proteggere meglio le frontiere, gestire meglio la migrazione e procedere verso un’autentica ed efficace Unione della sicurezza 4 .

    La natura delle frodi riscontrate nei documenti di viaggio è in rapida evoluzione. Le reti criminali coinvolte nella falsificazione e contraffazione dei documenti di viaggio sono ora più specializzate e continuano a sviluppare nuove forme di falsificazione, quali la manipolazione dei dispositivi anticontraffazione e tecniche di elusione dei controlli biometrici, e nuovi modi di operare.

    L’introduzione di caratteristiche di sicurezza, metodi di fabbricazione e sistemi di controllo documentale più sofisticati ha reso più difficile falsificare o contraffarre i documenti di identità e di viaggio. Tuttavia, in risposta a queste difficoltà, gli autori delle frodi stanno passando sempre più dalle frodi “tradizionali” – che riguardano il documento fisico, ad esempio la modifica della data di validità del passaporto (falsificazione) o la fabbricazione di un documento totalmente falso (contraffazione) – ad altri tipi di frode documentale, come la frode basata sulla somiglianza. Stanno inoltre puntando su altri tipi di documenti, quali i documenti originatori usati a sostegno delle domande di documenti di viaggio autentici.

    Stando alla relazione del 2016 della guardia di frontiera e costiera europea 5 , la frode tramite impostura e l’ottenimento fraudolento di documenti autentici sono aumentati rispettivamente del 4% e del 76% tra il primo trimestre del 2015 e il primo trimestre del 2016, mentre la frode attuata con documenti contraffatti è diminuita dell’8%.

    La presente comunicazione definisce un piano d’azione per migliorare la sicurezza dei documenti di viaggio. Le norme di sicurezza dei documenti di viaggio e gli obblighi in materia di controlli alle frontiere 6 sono stabiliti a livello dell’UE, ma gli Stati membri conservano tutte le loro competenze per quanto concerne i documenti originatori e la fabbricazione e il rilascio dei documenti di viaggio. Il piano d’azione indica le misure che saranno adottate dalla Commissione e formula raccomandazioni affinché gli Stati membri prendano provvedimenti nel quadro delle politiche nazionali in merito a tutti gli aspetti connessi alla sicurezza dei documenti di viaggio.

    La Commissione e gli Stati membri devono provvedere affinché i diritti fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, siano garantiti in tutte le misure previste dal presente piano d’azione.

    In quanto custode dei trattati, la Commissione continuerà a monitorare la corretta attuazione del diritto dell’UE e ad avvalersi dei suoi poteri per far rispettare la corretta attuazione, ove opportuno e necessario.

    II.    PIANO D’AZIONE

    1.    Registrazione dell’identità

    I documenti autentici creati sulla base di un’identità falsa sono molto difficili da individuare ai valichi di frontiera o sul territorio di uno Stato membro. È opportuno che l’identità delle persone sia stabilita, e i documenti originatori 7 siano rilasciati, sulla base dei registri anagrafici contenenti i pertinenti dati storici, sociali e geografici aggiornati. I paesi dotati di registri anagrafici biometrici o di banche dati biometriche sui documenti di viaggio possono verificare l’identità di una persona ogni volta che questa richiede un nuovo documento di viaggio, e quindi l’interessato non può richiedere un documento autentico usando un documento originatore falso.

    Sebbene una persona possa legittimamente cambiare il proprio nome, occorre prestare particolare attenzione a questo processo e le procedure devono essere rigorose. Quando un adulto si registra o presenta domanda per la prima volta ai fini del rilascio di un passaporto (ad esempio in seguito a naturalizzazione) e non sono disponibili dati di registrazione affidabili, le autorità competenti dovrebbero condurre colloqui faccia a faccia e, se del caso, cercare di ottenere ulteriori elementi, ad esempio tramite le liste elettorali o i registri della sicurezza sociale, per accertarsi che l’interessato usi effettivamente l’identità dichiarata.

    Inoltre, i documenti originatori dovrebbero rispondere a un livello minimo di sicurezza per evitarne la falsificazione. L’UE ha contribuito con un totale di 16 milioni di euro ad iniziative di ricerca e sviluppo 8 per garantire documenti originatori più sicuri. I futuri programmi di lavoro di Orizzonte 2020 sulle società sicure 2018-2020 sosterranno la ricerca e lo sviluppo in materia di sicurezza dei documenti.

    Al di fuori dell’UE sono in corso progetti, nel contesto del nuovo quadro di partenariato nell’ambito dell’agenda europea sulla migrazione, volti a sviluppare banche dati di registrazione biometriche nei principali paesi terzi partner con una capacità di garantire il funzionamento dei registri civili e la digitalizzazione delle impronte digitali o dei dati biometrici.

    Europol ha finanziato l’elaborazione di un manuale per l’individuazione dei documenti originatori falsi, contenente modelli e brevi descrizioni dei documenti di identità e dei documenti originatori europei. Tale manuale però non è utilizzato quanto dovrebbe.

    Anche l’identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche 9 possono essere utili per individuare i documenti falsi e rendere più sicuri i documenti elettronici, fornendo la prova dell’identità e prevenendo le frodi di identità attraverso la convalida online reciproca dei dati identificativi. Essi dovrebbero inoltre contribuire ad agevolare le applicazioni online sicure per il rinnovo dei documenti di viaggio.

    Un regolamento adottato di recente, che semplifica la circolazione dei documenti pubblici nell’Unione 10 , stabilisce che i certificati di nascita e di matrimonio rilasciati in uno Stato membro possono essere accettati come autentici in un altro Stato membro senza necessità di un timbro di autenticazione. Esso rafforza la lotta contro la frode introducendo la cooperazione amministrativa, che permette agli Stati membri di comunicare tra loro tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI) in caso di dubbio sull’autenticità di un documento pubblico, ad esempio per verificare l’autenticità dei documenti originatori.

    Azioni specifiche

    Gli Stati membri dovrebbero:

    -valutare il modo migliore per evitare il rilascio di documenti autentici sulla base di identità false, ad esempio rafforzando le procedure in caso di registrazione dell’identità/prima domanda in tarda età o cambiamento del nome;

    -esaminare il modo per rendere i documenti originatori più resistenti ai rischi di frode, ad esempio aggiungendo elementi di sicurezza;

    -garantire che il manuale Europol sui documenti originatori sia ampiamente distribuito a tutte le autorità che rilasciano i documenti, e promuoverne l’uso continuo;

    -attuare rapidamente il regolamento che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’UE, e sfruttarne il potenziale per rafforzare la sicurezza dei documenti pubblici ricorrendo al sistema di informazione del mercato interno.

    La Commissione:

    -valuterà la situazione attuale degli Stati membri e faciliterà la discussione sugli identificatori biometrici (immagine del volto e/o impronte digitali) nei registri anagrafici, nel pieno rispetto della normativa dell’UE sulla protezione dei dati e tenendo conto del contesto nazionale degli Stati membri;

    -faciliterà la discussione sul modo per rendere i documenti originatori più sicuri, a partire dal secondo trimestre del 2017;

    -collaborerà con i principali paesi terzi partner per promuovere e sostenere l’introduzione di identificatori biometrici nei loro registri anagrafici;

    -rafforzerà le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei documenti originatori e della verifica dei documenti, inclusa la valutazione delle tecnologie mobili, nel quadro del programma Orizzonte 2020 per le società sicure 2018-2020; 

    -monitorerà l’attuazione del regolamento che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici e ne valuterà il potenziale per aumentare ulteriormente la sicurezza dei documenti pubblici elettronici.

    2.    Rilascio dei documenti

    Nella sessione del Consiglio del dicembre 2005, tutti gli Stati membri dell’UE hanno adottato le conclusioni 11 sulle norme minime di sicurezza delle procedure di rilascio delle carte d’identità degli Stati membri, cui ha fatto seguito una risoluzione nel 2006 12 . Le raccomandazioni riguardano il rilascio delle carte d’identità da usare come documenti di viaggio, ma sono pertinenti per tutti i documenti di viaggio. Tuttavia, alcune raccomandazioni (ad esempio, quelle di imporre che i richiedenti presentino domanda di persona e di monitorare l’intero processo di rilascio) non sono ancora pienamente attuate.

    È importante che gli Stati membri si scambino le migliori pratiche relative alla registrazione degli elementi biometrici e alle procedure di concessione e rilascio dei documenti, al fine di aumentare la coerenza tra le prassi nazionali. La Commissione agevolerà tale processo organizzando appositi seminari e riunioni.

    È risaputo che quando le procedure di rilascio sono decentralizzate è più facile per gli autori di frodi rubare e riutilizzare i documenti in bianco. La centralizzazione e il monitoraggio/controllo delle procedure di rilascio e di personalizzazione (compilazione dei documenti in bianco) impediscono la circolazione di documenti rubati (in particolare documenti in bianco).

    Azioni specifiche

    Gli Stati membri dovrebbero:

    -assicurare la piena attuazione della risoluzione del 2006 sulle norme minime per quanto riguarda la sicurezza delle procedure di rilascio;

    -scambiare informazioni sulle migliori pratiche relative alla registrazione degli elementi biometrici e alle procedure di concessione e rilascio dei documenti;

    -rafforzare il monitoraggio della personalizzazione/rilascio dei documenti di identità e di viaggio al fine di limitare il numero di documenti in bianco rubati.

    La Commissione:

    -faciliterà lo scambio di migliori pratiche relative alle procedure di rilascio e alla gestione dell’identità mediante l’organizzazione di seminari a partire dal primo trimestre del 2017.

    3.    Fabbricazione dei documenti

    3.1    Caratteristiche di sicurezza dei documenti di viaggio

    Sono stati adottati atti legislativi dell’UE riguardanti le norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri 13 , il modello uniforme per i visti 14 e il modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi 15 . Tali norme sono usate anche per i lasciapassare per traffico frontaliero locale 16 e per i permessi rilasciati nel quadro dell’acquis in materia di migrazione legale. Le pertinenti specifiche tecniche per i documenti sono costantemente aggiornate al fine di prevenire le frodi. È pertanto importante che tali documenti siano fabbricati in piena conformità con le versioni più recenti di dette specifiche tecniche.

    La Commissione ha presentato due proposte 17 volte a migliorare le caratteristiche di sicurezza e istituire un nuovo disegno per i visti e i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. La rapida adozione di tali proposte dovrebbe contribuire a ridurre l’uso di documenti falsificati per entrare nello spazio senza controlli alle frontiere interne.

    Attualmente i livelli di sicurezza delle carte d’identità nazionali rilasciate dagli Stati membri e dei documenti di soggiorno per i cittadini dell’UE che risiedono in un altro Stato membro e per i loro familiari variano notevolmente, il che aumenta il rischio di falsificazione e frode documentale e comporta difficoltà pratiche per i cittadini che intendono esercitare il diritto alla libera circolazione. Dando seguito alla relazione 2013 sulla cittadinanza dell’Unione e come indicato nella comunicazione del 2016 “Rafforzare la sicurezza in un mondo di mobilità”, la Commissione ha avviato uno studio 18 per valutare ulteriormente le questioni di sicurezza, compresa l’eventuale armonizzazione delle caratteristiche di sicurezza per migliorarne la resistenza ai rischi di frode documentale. Il miglioramento delle caratteristiche di sicurezza dei documenti di identità e dei documenti di soggiorno potrebbe anche contribuire a far fronte al problema rilevato nelle recenti relazioni della guardia di frontiera e costiera europea, secondo cui le carte d’identità nazionali con un livello di sicurezza inferiore sono i documenti falsi individuati più frequentemente.

    Nel contesto del diritto alla tutela consolare dei cittadini dell’UE i cui Stati membri non dispongono di una rappresentanza diplomatica o consolare in un paese terzo, un altro Stato membro potrebbe dover rilasciare a tali cittadini documenti di viaggio provvisori. Una decisione del 1996 19  ha istituito un modello uniforme per i documenti di viaggio provvisori per consentire ai cittadini di tornare nello Stato di residenza. Il rilascio di documenti di viaggio provvisori è il tipo più comune di assistenza consolare. Dopo 20 anni, tale decisione è ormai obsoleta 20 . Alcuni Stati membri non usano il documento di viaggio provvisorio in quanto non lo ritengono sicuro contro la frode documentale. Nel contesto della prevista revisione, la Commissione valuterà le possibilità per modernizzare le caratteristiche di sicurezza dei documenti di viaggio provvisori.

    3.2.    Registrazione degli elementi biometrici

    A livello UE sono stati adottati orientamenti per le autorità incaricate di registrare gli identificatori biometrici nei passaporti e nei permessi di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi 21 . Si tratta di un compito molto importante, in quanto la maggior parte delle corrispondenze non rilevate durante i controlli di frontiera dipende da un’errata registrazione dei dati al momento del rilascio del documento. La qualità dei dati biometrici è il parametro più importante per l’accuratezza dei sistemi biometrici automatici. Occorre far fronte a vulnerabilità biometriche quali il “face morphing” e il “fingerprint spoofing” 22 .

    Azioni specifiche

    Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero:

    -adottare quanto prima le proposte volte a rendere più sicuro il modello uniforme per i visti e i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, al fine di evitare ulteriori frodi.

    La Commissione:

    -nel primo trimestre del 2017 completerà lo studio sulle opzioni politiche a livello UE per migliorare la sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’UE e dei documenti di soggiorno dei cittadini dell’UE che risiedono in un altro Stato membro e dei loro familiari cittadini di paesi terzi, al fine di limitare i rischi di frode e di falsificazione. La Commissione valuterà le prossime tappe, le opzioni e i loro impatti, in vista di un’eventuale iniziativa legislativa entro la fine del 2017;

    -valuterà la necessità di modificare il regolamento (CE) n. 1931/2006 al fine di garantire che le condizioni per il rilascio del lasciapassare per traffico frontaliero locale e le sue caratteristiche di sicurezza assicurino adeguate valutazioni dei rischi di sicurezza, senza compromettere in alcun modo i benefici del regolamento e del codice frontiere Schengen per i titolari di lasciapassare;

    -a partire dal terzo trimestre del 2017 svilupperà ulteriori orientamenti/attività di formazione per la corretta registrazione degli identificatori biometrici, in particolare per garantire la qualità dei dati biometrici e affrontarne le vulnerabilità;

    -monitorerà la conformità delle caratteristiche di sicurezza dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri rispetto alle specifiche tecniche dell’UE.

    4.    Controllo dei documenti

    Il codice frontiere Schengen 23 stabilisce le procedure per le verifiche sui cittadini dell’UE e di paesi terzi alle frontiere esterne. Le guardie di frontiera devono svolgere tali verifiche rapidamente e per verificare i documenti di viaggio si avvalgono di tecnologie/banche dati e una serie di strumenti di formazione e orientamento.

    4.1    Verifiche elettroniche dei documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi

    La verifica elettronica dell’autenticità dei documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi è una componente essenziale del futuro sistema di ingressi/uscite 24 ; contribuisce alla sicurezza, in quanto aiuta a individuare e contrastare la frode d’identità e l’uso improprio dei documenti di viaggio. Inoltre, il sistema permetterà di contrastare la frode d’identità gestendo l’identità biometrica dei cittadini di paesi terzi in modo sostanzialmente analogo a quello del sistema di informazione visti per i titolari di visto. I due sistemi sono strettamente interconnessi per tali scopi.

    L’ottenimento di certificati da paesi terzi (autorità nazionali di certificazione) per autenticare il documento di viaggio è un processo lungo e delicato, ma serve per garantire l’integrità della catena di fiducia dal “fabbricante” del certificato al “consumatore” (utente). Nel 2015 la Commissione ha avviato un progetto pilota per studiare come raccogliere i certificati da paesi terzi, convalidarne il livello di fiducia e successivamente condividerli sotto forma di “indice” conforme alle specifiche dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale 25 . A partire dal 2017 questo “indice” potrebbe semplificare e promuovere ulteriormente l’autenticazione elettronica dei documenti di viaggio di paesi terzi per tutti gli Stati membri.

    4.2    Verifiche nelle banche dati

    I titolari dei documenti dovrebbero segnalarne immediatamente l’eventuale perdita o furto. Se gli Stati membri inseriscono tempestivamente le relative informazioni nel sistema d’informazione Schengen (SIS) e nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti, conformemente al loro obbligo giuridico in tal senso, si riducono sensibilmente le possibilità di frode d’identità. Al 24 novembre 2016 vi erano oltre 52 milioni di segnalazioni SIS su documenti rilasciati e 1 milione su documenti in bianco. Nel 2015 sono stati ottenuti circa 18 500 riscontri positivi per documenti rilasciati.

    Gli Stati membri dovrebbero inoltre trasmettere a Interpol i dati riguardanti i documenti di viaggio smarriti, rubati o altrimenti sottratti rilasciati da paesi terzi, in modo che possano essere inseriti nella banca dati sui documenti di viaggio rubati o smarriti, ove possibile. Ciò è particolarmente importante, ad esempio, per i documenti di viaggio siriani ottenuti in modo fraudolento. La banca dati sui documenti di viaggio rubati o smarriti contiene più di 68 milioni di dati, che tra gennaio e settembre 2016 sono stati consultati oltre 1 243 miliardi di volte, per un totale di più di 115 000 riscontri positivi.

    La proposta di modifica del codice frontiere Schengen 26 impone di verificare nel SIS e nella banca dati sui documenti di viaggio rubati o smarriti tutti i documenti di viaggio, indipendentemente dalla cittadinanza del titolare. In tal modo sarebbe più facile individuare i documenti smarriti, rubati, altrimenti sottratti o invalidati e sequestrarli o conservarli come elementi di prova. Inoltre, il proposto sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) 27 dovrebbe permettere di verificare nel SIS e nella banca dati sui documenti di viaggio rubati o smarriti i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto prima del loro arrivo alle frontiere esterne. Il gruppo di esperti ad alto livello in materia di sistemi di informazione e interoperabilità 28 sta esaminando in che modo l’interoperabilità possa contribuire al miglioramento delle verifiche dei documenti e dell’identità. 

    4.3    Formazione

    Gli Stati membri, le agenzie competenti dell’UE e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (tra gli altri) hanno sviluppato attività di formazione per le guardie di frontiera sull’individuazione della frode documentale. Queste attività devono essere costantemente aggiornate, in particolare per tener conto delle nuove forme di frode, come la frode basata sulla somiglianza, e per rivolgersi a tutti coloro che sono coinvolti nella verifica dei documenti, quali i vettori, il personale consolare e le amministrazioni locali.

    La direttiva sulla responsabilità dei vettori contempla sanzioni pecuniarie per i vettori che trasportano cittadini di paesi terzi privi dei documenti necessari per entrare nell’UE. Occorre considerare l’opportunità di inserire disposizioni adeguate sulla formazione dei vettori al fine di migliorare l’individuazione delle frodi documentali.

    4.4    Strumenti

    Tra gli strumenti disponibili per aiutare gli agenti di polizia, le guardie di frontiera e gli altri soggetti coinvolti a individuare la frode documentale figura la banca dati online sui documenti falsi e autentici (FADO), che è una banca dati europea di immagini contenente descrizioni standardizzate, nelle 24 lingue ufficiali dell’UE, degli elementi di sicurezza dei documenti e delle tecniche di falsificazione e vari link che consentono di accedere direttamente ad altre banche dati sui documenti e ad applicazioni nazionali e commerciali.

    La banca dati FADO è stata istituita in cooperazione fra gli Stati membri e dovrebbe essere inclusa in un quadro giuridico dell’UE. Attualmente gli Stati membri non hanno l’obbligo giuridico di caricare documenti (i propri autentici o quelli individuati come falsi), pertanto l’entità dei loro contributi sui propri documenti e su quelli di paesi terzi varia notevolmente. Inoltre, l’uso effettivo di tale banca di dati è tuttora limitato. Occorre svolgere un’analisi sul valore aggiunto del sistema e sulla necessità di miglioramenti.

    Oltre alla polizia e alle autorità di frontiera, anche gli enti civili e i soggetti privati 29 che, per vari motivi, devono effettuare verifiche dell’identità si basano sull’uso di documenti di viaggio e di identità autentici. Anche la comunità dei “non esperti di documenti” dovrebbe poter ricorrere a semplici meccanismi di autenticazione che non richiedano conoscenze specialistiche o attrezzature specializzate. I non esperti e il pubblico in generale hanno accesso a un sottosistema di FADO che fornisce informazioni meno dettagliate. Andrebbero esplorati mezzi per offrire loro un accesso più ampio alle segnalazioni sui documenti smarriti o rubati, alle banche dati sui documenti autentici e alle recenti informazioni di allerta sulle tendenze in materia di frode.

    4.5    Elementi biometrici dei documenti di viaggio

    Gli identificatori biometrici sono uno strumento importante per individuare le frodi. Gli addetti al controllo di frontiera possono usarli per accertare l’identità, confrontando i dati memorizzati nel chip con quelli contenuti nel documento.

    Per verificare le componenti elettroniche dei passaporti e dei permessi di soggiorno elettronici, le autorità hanno bisogno che lo Stato membro che ha rilasciato il documento fornisca loro i certificati necessari per poter accedere alle impronte digitali memorizzate nel chip. La verifica elettronica sistematica dei dati memorizzati nel chip consentirebbe di individuare i casi più comuni di frode documentale, come le manipolazioni della fotografia del titolare. Tuttavia non tutti gli Stati membri si scambiano i certificati.

    Il potenziale del SIS per contrastare la frode documentale aumenterà con l’attuazione della funzione di “ricerca delle impronte digitali”. I primi elementi (il meccanismo di controllo della qualità dei dati) saranno pronti entro la metà del 2017 e i lavori a livello centrale saranno completati nel quarto trimestre del 2017. La funzione permetterà di identificare correttamente (attraverso le impronte digitali) le persone ricercate dalle autorità. Il sistema automatico per il riconoscimento delle impronte digitali (AFIS) effettuerà verifiche dell’identità e contribuirà in misura significativa ad individuare le frodi d’identità e documentali. Gli Stati membri lo introdurranno gradualmente a partire dall’inizio del 2018.

    I passaporti, le carte d’identità, le patenti di guida, i permessi di soggiorno e i documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati possono già essere inseriti nel SIS, ma la Commissione prevede di proporre (nel quadro della revisione della base giuridica del sistema) che siano inseriti anche i documenti falsificati. Ciò consentirebbe un approccio più globale all’individuazione e al sequestro di tali documenti.

    Azioni specifiche

    Gli Stati membri dovrebbero:

    -registrare sistematicamente nel SIS e nella banca dati sui documenti di viaggio rubati o smarriti tutti i documenti rubati, smarriti, altrimenti sottratti o invalidati, al fine di garantire che siano sequestrati e/o conservati come prova per procedimenti penali se presentati nuovamente dal titolare, sottraendoli così alla circolazione;

    -alimentare sistematicamente le banche dati Interpol con i dati relativi ai documenti di viaggio smarriti, rubati, altrimenti sottratti o invalidati rilasciati da paesi terzi, se tali paesi non lo fanno;

    -provvedere affinché le guardie di frontiera abbiano un migliore accesso ai pertinenti sistemi di informazione;

    -migliorare la raccolta dei dati e lo scambio di informazioni sulla frode documentale, specialmente quella basata sulla somiglianza, sui documenti autentici ottenuti in modo fraudolento e sulla frode d’identità;

    -accelerare l’attuazione della funzione di ricerca delle impronte digitali nel SIS.

    La Commissione:

    -nel dicembre 2016 proporrà che la base giuridica del SIS sia riveduta in modo che gli Stati membri possano inserire nel sistema i documenti di viaggio falsificati;

    -a partire dal primo trimestre del 2017 discuterà con gli Stati membri le modalità per migliorare l’uso della banca dati online sui documenti falsi e autentici (FADO) e esaminerà le opzioni per suoi futuri sviluppi, sinergie e valore aggiunto;

    -nel corso del terzo trimestre del 2017 fornirà un elenco aggiornato periodicamente dei certificati necessari per l’autenticazione elettronica dei documenti di viaggio;

    -collaborerà con le competenti agenzie dell’UE per potenziare le attività di formazione nei nuovi settori di frode documentale;

    -valuterà la fattibilità di inserire obblighi di formazione nella direttiva sulla responsabilità dei vettori;

    -nel corso del quarto trimestre del 2017 esaminerà come migliorare la disponibilità di informazioni sui documenti nuovi e falsi per la comunità di “non esperti di documenti”; 

    -continuerà a monitorare l’attuazione della normativa europea sull’uso di applicazioni biometriche per la sicurezza dei documenti e lo scambio dei certificati tra gli Stati membri;

    -nel corso del quarto trimestre del 2017 attuerà una funzione di “ricerca delle impronte digitali” a livello centrale nel SIS.

    III.    SEGUITO

    La Commissione invita gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la rapida attuazione del presente piano d’azione. Entro la fine del primo trimestre del 2018 presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti.

    (1)

         Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2016) 159 final che accompagna la relazione 2016 sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani.

    (2)

         COM(2016) 602 final del 14.9.2016.

    (3)

         Nel secondo trimestre del 2016 il 74,33% delle carte d’identità false, il 60,46% dei permessi di soggiorno falsi e il 17,11% dei passaporti falsi erano documenti dell’UE (relazione trimestrale di analisi dei rischi della guardia di frontiera e costiera europea).

    (4)

         Comunicazione della Commissione “Attuare l’Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l’Unione della sicurezza” (COM(2016) 230 final, del 20 aprile 2016).

    (5)

          http://frontex.europa.eu/publications  

    (6)

         Per quanto riguarda gli obblighi in materia di controlli alle frontiere si veda il titolo V, capo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

    (7)

         I documenti originatori sono i certificati di nascita, matrimonio e morte usati a sostegno delle domande per ottenere documenti di identità, soggiorno e viaggio.

    (8)

         Due progetti finanziati dal 7°PQ nell’ambito del tema “Sicurezza” riguardano specificamente la sicurezza dei documenti e la gestione delle identità: “Fast and trustworthy identity delivery and check with e-passports leveraging traveller privacy” (Fidelity) e “Recommendations for reliable breeder documents restoring e-passport confidence and leveraging extended border security” (Origins). Nel quadro delle Sfide “Società sicure”, Orizzonte 2020 sta finanziando il progetto “Reliable European identity ecosystem” (Aries).

    (9)

         Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

    (10)

         Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 200 del 26.7.2016, pag. 1).

    (11)

         Conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulle norme minime comuni di sicurezza per le carte d’identità nazionali (1-2 dicembre 2005).

    (12)

         Risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 4 e 5 dicembre 2006, sulle norme minime di sicurezza delle carte d’identità valide come documento di viaggio rilasciate dagli Stati membri.

    (13)

         Regolamento (CE) n. 2252/2004 (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1). Il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano a questa misura.

    (14)

         Regolamento (CE) n. 1683/95 (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).

    (15)

         Regolamento (CE) n. 1030/2002 (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

    (16)

       Regolamento (CE) n. 1931/2006 (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1).

    (17)

         Proposta di del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/1995 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (COM(2015) 303 final); proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (COM(2016) 434 final).

    (18)

         Studio per sostenere la preparazione di una valutazione d’impatto riguardante le iniziative politiche dell’UE in materia di documenti di soggiorno e di identità per facilitare l’esercizio del diritto di libera circolazione.

    (19)

         Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 25 giugno 1996 (GU L 168 del 6.7.1996).

    (20)

         Anche a seguito dell’entrata in vigore della direttiva 2015/637/UE sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi.

    (21)

         Decisione della Commissione C(2011) 5499 del 4 agosto 2011.

    (22)

         “Face morphing”: combinazione in un’unica immagine di due immagini del volto mediante l’ausilio di programmi digitali; “fingerprint spoofing”: uso di impronte digitali false attraverso la riproduzione di impronte digitali su gomma.

    (23)

         Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

    (24)

         COM(2016) 194 final del 6.4.2016.

    (25)

         L’indice combina i certificati di varie autorità nazionali di certificazione ed è pubblicato da un paese che ha verificato i certificati e firmato l’elenco. La procedura è illustrata nel documento ICAO 9303.

    (26)

         La proposta di modifica del codice frontiere Schengen (COM(2015) 670 final del 15.12.2015) sarà formalmente adottata nel primo trimestre del 2017.

    (27)

         Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 e (UE) 2016/1624 (COM(2016) 731 final).

    (28)

         Istituito a seguito della comunicazione della Commissione “Sistemi d’informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza” (COM(2016) 205 final del 6.4.2016).

    (29)

         Ad esempio, servizi postali, banche, notai, agenzie di viaggio, società di autonoleggio, agenzie di trasferimento di denaro.

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