Anche la cooperazione transnazionale, inclusi i meccanismi di riferimento transnazionali, è essenziale per chi è vittima della tratta al di fuori del proprio paese di origine. A tal riguardo, il sistema d'informazione Schengen svolge un ruolo cruciale nello scambio transfrontaliero di informazioni sulle vittime della tratta e su chi le sfrutta, essendo la principale banca dati per la registrazione delle persone scomparse in tutta Europa. Il futuro sistema di ingressi/uscite contribuirà a individuare e a identificare i cittadini di paesi terzi vittime della tratta, grazie alla conservazione di dati su ingressi e uscite sia dei titolari di visti che delle persone esenti dall'obbligo del visto.
Tutte le vittime devono essere trattate in modo equo e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi in modo equivalente per identificare, proteggere e assistere le vittime di tutte le forme di sfruttamento. Le vittime devono per l'appunto essere al centro della politica antitratta. Nessuna forma di sfruttamento deve essere trascurata e le esigenze delle vittime devono essere soddisfatte in base a una valutazione individuale.
Le vittime devono essere considerate in primo luogo titolari di diritti e devono poter comprendere ed esercitare i loro diritti. In questo contesto, la Commissione raccomanda che vengano prese tutte le misure opportune a livello nazionale per garantire la rapida identificazione delle vittime della tratta, in linea con l'obbligo di fornire assistenza e sostegno non appena vi siano ragionevoli motivi di ritenere che si tratti di vittime della tratta. Formalizzare o istituire un meccanismo nazionale di riferimento è un passo fondamentale in questa direzione. Tali meccanismi dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio e una valutazione regolari e approfonditi, in cooperazione con la società civile e il mondo accademico.
Per i minori vittime della tratta dovrebbe essere adottato un approccio integrato alla protezione dei minori, che si fondi sulle norme della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, incluso l'interesse superiore del minore, e sul rafforzamento del sistema di tutela. Infine, creare un sistema d'allerta per i minori scomparsi nell'ambito del sistema d'informazione Schengen è un passo fondamentale per garantire la rapida identificazione dei minori vittime della tratta.
VI.Prevenzione
Le attività di indagine, azione penale e condanna dei trafficanti sono strumenti essenziali per contrastare la tratta di esseri umani. Tuttavia, tali strumenti intervengono soltanto una volta che il reato è già stato commesso e che le vittime hanno già subito una grave violazione dei loro diritti umani. La tratta di esseri umani può essere eradicata soltanto laddove si impedisca in primo luogo che il reato venga commesso, ricorrendo a tutti gli strumenti disponibili a livello di UE e nazionale.
È necessario che la prevenzione sia inserita nel più ampio contesto del reato in questione, mosso da profitto e domanda. Un approccio basato sui diritti umani dovrebbe garantire che chi trae profitto da tale reato e sfrutta le vittime sia assicurato alla giustizia.
Gli Stati membri hanno comunicato di avere intrapreso azioni di ampia portata sulle misure di prevenzione, conformemente all'articolo 18 della direttiva anti-tratta, tra cui attività di formazione e campagne di sensibilizzazione, e che in seguito alla formazione del personale in prima linea, si è registrato un aumento dei casi rilevati di tratta di esseri umani. Tuttavia, si hanno poche informazioni sulla reale incidenza di tali azioni su domanda e prevenzione.
Le informazioni ricevute riportano altresì il carattere occasionale delle attività di formazione e la mancanza di formazioni specializzate, nonché di un approccio specifico per genere e incentrato sui minori. Inoltre, è importante porre l'accento sulla necessità di attività di formazione adattate alle esigenze, in particolare che affrontino le specificità di diverse forme di tratta.
Gli Stati membri sottolineano altresì il ruolo svolto dal settore privato nella prevenzione della tratta di esseri umani.
Perseguibilità del ricorso ai servizi delle vittime
Una dimensione cui gli Stati membri hanno prestato meno attenzione è quella delle modifiche legislative riguardanti la condotta di chi ricorre ai servizi prestati dalle vittime della tratta, in linea con l'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva anti-tratta. A oggi, pressoché la metà degli Stati membri considera reato la condotta di chi ricorre consapevolmente ai servizi prestati da una persona che è vittima della tratta.
La direttiva relativa alle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro, il cui campo di applicazione è analogo, ma più ristretto, ha già stabilito l'obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni penali per i datori di lavoro che ricorrono al lavoro o ai servizi di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, consapevoli del fatto che sono vittime della tratta. Vi è pertanto una chiara esigenza di garantire la coerenza e colmare le eventuali lacune giuridiche esistenti che potrebbero di portare all'impunità.
Spesso, l'aspetto perseguibile del ricorso ai servizi prestati da vittime della tratta è connesso alla prostituzione. Nel caso della prostituzione minorile, la direttiva relativa agli abusi sessuali sui minori contribuisce indirettamente anche alla lotta contro la tratta di minori, obbligando gli Stati membri a garantire che il compimento di un atto sessuale con un minore, con il ricorso alla prostituzione minorile, sia considerato reato e sia soggetto a una pena detentiva minima.
Le informazioni ricevute dalla Commissione indicano che vi è una chiara necessità di più solide garanzie, che assicurino che non saranno le vittime a essere punite, ma chi le sfrutta e le utilizza. Finché questo aspetto non sarà affrontato, le vittime continueranno a essere trattate come criminali e punite, mentre i colpevoli dei reati e coloro che se ne avvantaggiano continueranno a beneficiare di questa inazione. Adottare misure, anche di natura legislativa, volte a garantire la riduzione della domanda che sostiene la tratta finalizzata a ogni forma di sfruttamento è fondamentale a tal fine.
VII.Sostegno finanziario destinato alla lotta alla tratta di esseri umani e all'attuazione degli obblighi giuridici
Una delle sfide di maggior portata nella lotta alla tratta degli esseri umani, individuata sia dagli Stati membri che dalle organizzazioni non governative, è rappresentata dalle risorse limitate disponibili per le misure anti-tratta, per l'assistenza alle vittime e per le misure di prevenzione a livello nazionale. Anche la crisi economica mondiale ha avuto un impatto negativo sull'assegnazione di tali fondi.
Nella maggioranza degli Stati membri, l'assistenza pratica alle vittime non è garantita dalle autorità statali o locali, ma da organizzazioni non governative. È quindi fondamentale assicurare il finanziamento di tali organizzazioni, cosicché possano fornire alle vittime della tratta un'assistenza efficace e sostenibile, a breve e a lungo termine.
È necessario che le dotazioni di bilancio siano tali da permettere di contrastare con efficacia la tratta di esseri umani, il che deve avvenire con la cooperazione della società civile. Un ricorso efficace da parte degli Stati membri a tutti i fondi dell'UE pertinenti per la lotta alla tratta degli esseri umani e all'attuazione di misure nazionali economicamente efficaci può portare risultati concreti e avere un impatto a lungo termine.
CONCLUSIONI