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Document 52016AR3699

Progetto di parere del Comitato europeo delle regioni — Migrazione legale

GU C 185 del 9.6.2017, p. 105–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 185/105


Progetto di parere del Comitato europeo delle regioni — Migrazione legale

(2017/C 185/13)

Relatore:

Olgierd GEBLEWICZ (PL/PPE), presidente della regione Pomerania occidentale

Testo di riferimento:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per lo svolgimento di lavori altamente qualificati

COM(2016) 378 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 2, lettera h)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

«titoli d’istruzione superiore», qualsiasi diploma, certificato o altro titolo di qualifica formale rilasciato da un’autorità competente che attesti il completamento di un’istruzione superiore post-secondaria o di un ciclo d’istruzione terziaria equivalente, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto d’istruzione riconosciuto come istituto d’istruzione superiore o istituto d’istruzione terziaria equivalente dallo Stato in cui è situato, in cui gli studi necessari per ottenere i detti titoli hanno durata almeno triennale e corrispondono almeno al livello 6 dell’ISCED 2011 o al livello 6 del quadro europeo delle qualifiche, conformemente alla legislazione nazionale;

«titoli d’istruzione superiore», qualsiasi diploma, certificato o altro titolo di qualifica formale rilasciato da un’autorità competente che attesti il completamento di un’istruzione superiore post-secondaria o di un ciclo d’istruzione terziaria equivalente, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto d’istruzione riconosciuto come istituto d’istruzione superiore o istituto d’istruzione terziaria equivalente dallo Stato in cui è situato, in cui gli studi necessari per ottenere i detti titoli hanno durata almeno triennale e corrispondono almeno al livello 6 dell’ISCED 2011 o al livello 6 del quadro europeo delle qualifiche, conformemente alla legislazione nazionale; nel caso di persone con status di rifugiato o protezione sussidiaria, residenti nel territorio dell’UE, che non possiedano i documenti necessari ad attestare il possesso di titoli di qualifica, gli Stati membri espletano le idonee procedure supplementari volte ad accertare il livello della loro istruzione e delle loro competenze;

Motivazione

Sembra necessario integrare la definizione fornita in questo articolo, in modo da tener conto del fatto che un gruppo potenzialmente ampio di rifugiati potrebbe non essere in grado di documentare il possesso di titoli di qualifica. Le disposizioni della proposta di direttiva esigono un approccio molto più elastico di quello seguito attualmente. Al riguardo il CdR fa notare che esistono già dei documenti che raccolgono le esperienze maturate in questo campo, e in particolare che è in corso di elaborazione il documento intitolato «A Skills Profile Toolkit for Third Country Nationals», proposto nella Nuova agenda per le competenze per l’Europa. Chiede inoltre che si faccia tesoro anche delle esperienze acquisite in materia dalle regioni europee.

Emendamento 2

Articolo 2, lettera i)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

«competenze professionali superiori», competenze attestate da almeno tre anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiore, pertinenti nella professione o nel settore specificato nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro;

«competenze professionali superiori», competenze attestate da almeno tre anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiore, pertinenti nella professione o nel settore specificato nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro; nel caso di persone con status di rifugiato o protezione sussidiaria, residenti nel territorio dell’UE, che non possiedano i documenti necessari ad attestare il possesso di competenze professionali superiori, gli Stati membri espletano le idonee procedure supplementari volte ad accertare il livello delle loro competenze ed esperienze lavorative;

Motivazione

La stessa della proposta di emendamento precedente.

Emendamento 3

Articolo 6, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri possono respingere una domanda di Carta blu UE al fine di garantire assunzioni etiche in settori con carenza di lavoratori qualificati nei paesi di origine.

Gli Stati membri possono respingere una domanda di Carta blu UE al fine di garantire assunzioni etiche in settori con carenza di lavoratori qualificati nei paesi di origine. Per far sì che, nel processo di assunzione, gli aspetti etici ricevano la dovuta considerazione, gli Stati membri fanno riferimento ai principi stabiliti da organismi internazionali come l’Organizzazione internazionale per le migrazioni o al sistema di monitoraggio IRIS.

Motivazione

Ai fini dell’assunzione di lavoratori altamente specializzati, rivestono una particolare importanza le questioni etiche. Ciò è dovuto al fatto che, in molti casi, la domanda di lavoro dei datori di lavoro europei riguarda professioni di cui vi è forte carenza, nonché necessità, nei paesi terzi. L’esodo massiccio e incontrollato di coloro che possono svolgere tali professioni può, a lungo termine, peggiorare la situazione socioeconomica dei paesi di origine e, di fatto, accrescerne il potenziale migratorio. Si propone pertanto di integrare le disposizioni in materia di assunzioni etiche con modalità applicative elaborate, in particolare, dalle organizzazioni internazionali pertinenti. E in tal senso meritano un’attenzione specifica l’iniziativa «A Private Public Alliance for Fair and Ethical Recruitment» (RPA), avviata dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), e il sistema di monitoraggio IRIS.

Emendamento 4

Articolo 12, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Datori di lavoro riconosciuti: Gli Stati membri possono decidere di prevedere procedure di riconoscimento dei datori di lavoro conformemente alla legislazione o alla prassi amministrativa nazionale ai fini dell’applicazione di procedure semplificate per l’ottenimento di una Carta blu UE.

Qualora decida di ricorrere a procedure di riconoscimento, lo Stato membro fornisce ai datori di lavoro interessati informazioni chiare e trasparenti relative, tra l’altro, ai criteri e alle condizioni per l’approvazione, al periodo di validità del riconoscimento e alle conseguenze della mancata osservanza delle condizioni previste, compresa l’eventuale revoca e mancato rinnovo, nonché le eventuali sanzioni applicabili.

Datori di lavoro riconosciuti: Gli Stati membri possono decidere di prevedere procedure di riconoscimento dei datori di lavoro conformemente alla legislazione o alla prassi amministrativa nazionale ai fini dell’applicazione di procedure semplificate per l’ottenimento di una Carta blu UE. I relativi criteri riguardano anche gli aspetti etici del processo di assunzione (e in particolare l’esperienza pregressa di un dato imprenditore con l’assunzione di cittadini altamente specializzati di paesi terzi), e si provvede a formare, con il contributo degli enti regionali e locali, un elenco degli imprenditori pertinenti.

Qualora decida di ricorrere a procedure di riconoscimento, lo Stato membro fornisce ai datori di lavoro interessati informazioni chiare e trasparenti relative, tra l’altro, ai criteri e alle condizioni per l’approvazione, al periodo di validità del riconoscimento e alle conseguenze della mancata osservanza delle condizioni previste, compresa l’eventuale revoca e mancato rinnovo, nonché le eventuali sanzioni applicabili.

Motivazione

Si chiede di introdurre dei requisiti specifici per l’ottenimento dello status di «datore di lavoro riconosciuto», tenendo conto della dimensione regionale e locale e degli aspetti etici delle assunzioni. Il Comitato delle regioni propone di stilare, con la partecipazione degli enti regionali e locali, un elenco degli imprenditori che ottengono tale riconoscimento e possono quindi beneficiare di procedure semplificate, nonché di tener conto anche degli aspetti etici delle assunzioni.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Raccomandazioni generali

1.

apprezza gli sforzi profusi dagli organi competenti dell’Unione europea per garantire un’offerta adeguata di forza lavoro altamente specializzata grazie al rafforzamento degli standard comuni dell’Unione europea e a procedure per l’accesso di tali migranti al mercato del lavoro dell’UE. In tale contesto, le soluzioni proposte costituiscono un passo avanti nella direzione giusta e rappresentano, almeno in parte, una risposta alle critiche formulate all’indirizzo della direttiva attualmente in vigore.

2.

Ritiene che la promozione e la creazione di canali efficaci per l’afflusso regolare/documentato di cittadini di paesi terzi dovrebbero continuare ad essere una delle priorità della politica in materia di migrazione a livello sia dell’UE che dei singoli Stati membri e delle loro regioni. In tal senso, un miglioramento del quadro giuridico per gli immigrati altamente qualificati è una parte importante del necessario sviluppo di una politica globale dell’UE in materia di migrazione, basata sui principi del rispetto dei diritti umani e degli obblighi internazionali e sulla solidarietà.

3.

È dell’avviso che l’obiettivo a lungo termine dell’Unione europea di mantenere la sua competitività a livello mondiale richieda la creazione e la modifica di una strategia complessiva per attrarre capitale umano, ma anche investimenti finanziari, da paesi terzi. Un elemento, quest’ultimo, che riveste un’importanza fondamentale per ogni sistema economico interessato a rafforzarsi sul piano dell’innovazione, del livello tecnologico e della competitività, ma che assume un rilievo ancora maggiore nella situazione demografica in cui si trovano alcuni Stati membri, nonché alla luce dei problemi che si manifestano nei mercati del lavoro dell’UE.

4.

Fa notare che l’Unione europea si trova già adesso a dover affrontare una carenza strutturale di manodopera in determinati settori — carenza che le tendenze demografiche sfavorevoli non potranno che aggravare — e che essa risulta oggi perdente, nella gara per attirare talenti, rispetto ad altri attori globali come gli Stati Uniti, il Canada o l’Australia.

5.

Osserva che le misure volte ad attirare lavoratori provenienti da paesi terzi non possono e non devono sostituirsi agli ampi programmi e piani di investimento a lungo termine nell’istruzione e nella formazione professionale di coloro che risiedono nell’UE. Tenendo conto del fatto che molti paesi, soprattutto dell’Europa orientale, si trovano ad affrontare il fenomeno della fuga dei cervelli (emigrazione delle competenze professionali), che espone regioni o interi paesi al rischio dello spopolamento e dell’emigrazione degli intellettuali, tali investimenti dovrebbero, in misura maggiore di quella attuale, essere orientati alle professioni che siano state riconosciute di importanza strategica e/o interessate da carenze di manodopera ed essere impiegati per sviluppare azioni specifiche di sostegno per coloro che desiderano formarsi in questi campi.

6.

Si compiace dell’ampio processo di consultazione che ha accompagnato l’elaborazione della proposta di direttiva in esame, ma esprime preoccupazione per quanto poco si è fatto a livello subnazionale e con la partecipazione degli enti regionali e locali, i quali conoscono meglio di qualunque altro le necessità dei mercati del lavoro locali e regionali.

7.

Fa inoltre notare che gli enti regionali e locali svolgono un ruolo molto importante nell’erogare agli immigrati tutta una serie di servizi pubblici, nel campo dell’accesso al mercato del lavoro così come in altre dimensioni dell’integrazione (istruzione, alloggio, assistenza sanitaria ecc.).

8.

Sottolinea che gli enti regionali svolgono un ruolo cruciale nell’individuare le necessità del mercato del lavoro, come anche nel definire le condizioni che richiedono l’espletamento di procedure di salvaguardia (analisi del mercato del lavoro). Oltre a ciò, peraltro, tali enti potrebbero anche agire per creare un clima positivo nei confronti delle soluzioni proposte e generare la massa critica necessaria per accrescere la visibilità ed elevare il profilo della procedura della Carta blu.

Le soluzioni in vigore: una valutazione

9.

Rileva che le misure introdotte nel 2009 non hanno risposto alle attese. E uno dei motivi di questi risultati insufficienti è il fatto che si sia consentito ai sistemi nazionali di coesistere con quelli introdotti dall’attuale direttiva.

10.

Osserva che l’esperienza dell’attuazione della procedura della Carta blu dimostra che, mentre la Commissione europea si sforza di collocare la politica in materia di migrazione e le misure settoriali su una base europea, gli Stati membri insistono nel voler mantenere e promuovere soluzioni nazionali.

11.

rileva che anche le disposizioni introdotte nel 2009 non hanno soddisfatto molte delle esigenze e delle attese sia degli immigrati che dei datori di lavoro e hanno invece perpetuato nell’UE un sistema frammentato, con un’offerta complessivamente insufficiente di diritti per i lavoratori altamente qualificati e le loro famiglie, con costi elevati per i richiedenti, i datori di lavoro e le amministrazioni degli Stati membri, nonché con una scarsa visibilità del sistema al di fuori dell’UE, che è quindi rimasta una destinazione globalmente poco attraente.

Le soluzioni proposte: potenziali rischi e carenze

12.

Accoglie con favore la proposta di abbassare le soglie di reddito, introdurre strumenti per promuovere la mobilità interna, facilitare l’ottenimento di permessi di soggiorno a lungo termine e tener conto degli immigrati già residenti nel territorio dell’UE.

13.

Si chiede se, in considerazione della crescente competizione per i talenti, non si debba valutare l’opportunità di introdurre nel sistema europeo in materia di migrazione elementi di un sistema basato sull’offerta (supply-driven system) oppure sui punti (point based system — PBS) ovvero un sistema ibrido, sul modello di quello dei paesi (Australia, Canada) che si dimostrano più efficaci nell’attirare lavoratori altamente specializzati.

14.

Sottolinea che, nell’assumere le loro decisioni, le persone altamente specializzate si basano in larga misura su considerazioni quali le opportunità di carriera professionale, l’accesso alle attrezzature e la lingua di comunicazione, nonché la corrispondenza tra il lavoro e la specializzazione; ed esprime preoccupazione per il fatto che le soluzioni proposte tengano ancora poco conto di questi aspetti.

15.

Accoglie con favore il riconoscimento che la Carta blu può essere concessa non solo ai lavoratori che arrivano nel territorio dell’UE, ma anche a quelli che vi risiedono già.

16.

Nel contempo, però, osserva che è necessario chiarire per quale motivo tale opzione dovrebbe essere disponibile soltanto per coloro cui sia già stato riconosciuto lo status di rifugiato. La direttiva proposta, infatti, esclude espressamente da tale possibilità i lavoratori stagionali e distaccati, nonché i richiedenti asilo la cui domanda non sia ancora stata evasa. Pur comprendendo le motivazioni politiche alla base di questa scelta, il Comitato delle regioni osserva che aprire l’accesso a una professione corrispondente alla specializzazione anche per altre categorie di persone residenti nel territorio dell’UE potrebbe offrire prospettive più stabili ai migranti ed ai datori di lavoro interessati e, di conseguenza, permettere di utilizzare meglio il capitale umano.

17.

Fa notare che le misure finalizzate all’assunzione di cittadini di paesi terzi in professioni che richiedono un’elevata specializzazione dovrebbero puntare non solo ad attirare gli immigrati, ma anche a creare le condizioni affinché essi abbiano maggiori opportunità di rimanere nell’UE e integrarvisi efficacemente.

18.

Chiede che gli aspetti relativi all’assunzione dei lavoratori altamente specializzati siano trattati in maniera integrata e onnicomprensiva, rispondente alla logica del processo migratorio: dall’assunzione all’ammissione e all’identificazione delle competenze fino all’effettiva integrazione e infine alla libera circolazione all’interno del mercato del lavoro dell’UE.

19.

Nel quadro delle soluzioni proposte, reputa necessario sviluppare un metodo unico, generalmente accettato, di raccolta dei dati relativi alla domanda di lavoratori altamente specializzati nelle diverse professioni e nei diversi mercati del lavoro. L’introduzione di meccanismi più efficaci di quelli attuali per coprire i deficit occupazionali nei mercati del lavoro degli Stati membri esige un maggiore sviluppo di iniziative quali il portale Eures, EuroPass e le azioni previste attualmente nell’ambito dell’Agenda per le nuove competenze, che permettono di far incontrare i datori di lavoro in cerca di manodopera e i potenziali lavoratori in possesso delle specializzazioni richieste. Al riguardo il Comitato sottolinea che le regioni europee possono svolgere un ruolo cruciale nella raccolta dei dati di questo tipo.

20.

Esprime preoccupazione per il fatto che le soluzioni proposte non consentano di tener sufficientemente conto dei giovani laureati, il cui livello di reddito potrebbe rivelarsi insufficiente a soddisfare i criteri fissati nella direttiva.

21.

Sottolinea che la questione del riconoscimento delle qualifiche — e gli aspetti pratici del relativo processo — assumerà un particolare rilievo nel caso di una categoria di persone che, per la prima volta, si configurano come potenziali beneficiari di questo sistema: quelle cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato e quelle che beneficiano della protezione sussidiaria. È prevedibile, infatti, che, per queste persone, la prova documentale della propria specializzazione risulterà particolarmente difficile e complicata.

22.

Sottolinea che occorre prestare una maggiore attenzione alle questioni etiche connesse con l’assunzione dei lavoratori altamente specializzati provenienti da paesi terzi, nonché provvedere a elaborare metodi efficaci per evitare la «fuga di cervelli» dai paesi meno sviluppati in cui il livello del capitale umano è già poco elevato.

23.

Chiede che sia effettuata un’analisi seria e approfondita dell’esodo dei lavoratori altamente specializzati dai paesi terzi e dei potenziali effetti di tale «fuga di cervelli». I risultati di tale analisi dovrebbero essere utilizzati per predisporre azioni comuni dell’UE e dei paesi di origine dei migranti intese a evitare gli effetti negativi della migrazione e, ove possibile, a elaborare soluzioni del tipo «win-win-win» (ossia a far sì che la migrazione sia vantaggiosa per i paesi di origine, i paesi di destinazione e gli stessi migranti).

24.

Fa notare che ogni processo migratorio è un fenomeno complesso, che ha luogo a più livelli e nel quale svolgono un ruolo di primo piano sia i paesi di destinazione che quelli di origine dei migranti. Anche in riferimento alle questioni etiche summenzionate, invoca un dialogo rafforzato e una cooperazione più stretta tra gli organi competenti dell’UE e quelli dei paesi di origine e transito dei migranti, anche a livello regionale e locale. Basandosi sugli atti di diritto internazionale pubblico, tale cooperazione dovrebbe avvalersi di piattaforme e organismi già esistenti quali l’ARLEM, la Corleap, la task force per l’Ucraina, i comitati consultivi misti e i gruppi di lavoro pertinenti; e, per sostenere i meccanismi di migrazione circolare, sarebbe utile sfruttare l’esperienza della Fondazione europea per la formazione professionale.

25.

Reputa che la proposta in esame sia conforme al principio di sussidiarietà, dato che l’obiettivo che essa persegue — competere a livello globale per attrarre e trattenere lavoratori altamente specializzati — non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma può, a motivo delle sue dimensioni, essere conseguito meglio a livello di Unione. Le misure proposte si limitano a quanto necessario per aumentare la capacità dell’UE di attrarre e trattenere cittadini di paesi terzi altamente specializzati, nonché per promuoverne la mobilità e la circolazione tra posti di lavoro in diversi Stati membri, e lasciano agli Stati membri un certo margine di flessibilità per adattare tali misure alle specifiche situazioni nazionali. La proposta in esame risulta quindi conforme al principio di proporzionalità.

Il ruolo delle regioni

26.

Tiene a sottolineare che è ai livelli regionale e locale che sono più marcate le conseguenze sociali ed economiche della migrazione, come l’impatto sul funzionamento dei mercati del lavoro e sulla sfera sociale e culturale. Analogamente, la competitività dell’Europa a livello aggregato potrebbe considerarsi una nozione astratta: ciò che realmente conta, infatti, è garantire la competitività e un elevato livello di innovazione nelle città e nelle regioni europee, a partire dal lavoro che i soggetti non profit e del terzo settore svolgono quotidianamente.

27.

Fa notare che introdurre nel dibattito sulle soluzioni proposte un punto di vista regionale consente di richiamare l’attenzione su una serie di effetti paradossali cui esse danno luogo, uno dei quali consiste nel fatto che, mentre gli immigrati altamente specializzati possono essere attirati dalle regioni più sviluppate, è soprattutto in quelle che non sono in grado di offrire loro condizioni di lavoro e soggiorno così attraenti che la loro presenza è più auspicabile.

28.

Accoglie con soddisfazione il mantenimento di una serie di misure precauzionali, che possono essere introdotte in caso di deterioramento della situazione del mercato del lavoro di un determinato paese.

29.

Tiene a sottolineare che, in una dimensione locale e regionale, assume una particolare importanza una questione che la proposta in esame affronta in misura insufficiente: quella, cioè, dei modi per accrescere l’efficacia delle misure di integrazione e avvalersi delle buone pratiche esistenti in questo campo.

30.

Raccomanda di prendere in considerazione il ruolo dei partner locali e regionali con riferimento a diversi aspetti: quali la creazione di sistemi sperimentali semplificati (fast track) in partenariato tra regioni, Stati e settore privato; l’effettiva condivisione di buone pratiche, in particolare in materia di riconoscimento delle qualifiche e di riduzione degli sfasamenti strutturali tra offerta e domanda di lavoro e di efficacia dell’integrazione; e l’attuazione di soluzioni che assicurino la migliore corrispondenza possibile delle qualifiche formali alle necessità dei mercati del lavoro locali e regionali.

31.

Sottolinea la necessità di instaurare un rapporto più diretto con le imprese a livello di comunicazione, coinvolgendo le imprese stesse nella elaborazione delle iniziative finalizzate all’inserimento lavorativo.

Bruxelles, 8 dicembre 2016

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


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