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Document 52016AP0028
European Parliament legislative resolution of 2 February 2016 on the draft Council implementing decision approving the conclusion by Eurojust of the Agreement on Cooperation between Eurojust and Ukraine (11592/2015 — C8-0300/2015 — 2015/0810(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di Eurojust, dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e l'Ucraina (11592/2015 — C8-0300/2015 — 2015/0810(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di Eurojust, dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e l'Ucraina (11592/2015 — C8-0300/2015 — 2015/0810(CNS))
GU C 35 del 31.1.2018, p. 155–155
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/155 |
P8_TA(2016)0028
Accordo di cooperazione tra Eurojust e l'Ucraina *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di Eurojust, dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e l'Ucraina (11592/2015 — C8-0300/2015 — 2015/0810(CNS))
(Consultazione)
(2018/C 035/32)
Il Parlamento europeo,
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visto il progetto del Consiglio (11592/2015), |
— |
visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0300/2015), |
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vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (1), in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 2, |
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visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A8-0007/2016), |
1. |
approva il progetto del Consiglio; |
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione e a Eurojust. |
(1) GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.