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Document 52016AG0013(02)

    Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

    GU C 352 del 27.9.2016, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.9.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 352/16


    Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

    (2016/C 352/02)

    I.   INTRODUZIONE

    1.

    Il 3 dicembre 2012 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accessibilità dei siti web degli enti pubblici (in seguito denominata «direttiva»), avente come base giuridica l’articolo 114 del TFUE.

    2.

    Il Comitato economico e sociale europeo ha votato il suo parere il 22 maggio 2013.

    3.

    Il Parlamento europeo ha votato la sua risoluzione legislativa in prima lettura il 26 febbraio 2014.

    4.

    Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno avviato negoziati al fine di raggiungere un accordo rapido in seconda lettura nel gennaio 2016. I negoziati si sono conclusi positivamente il 3 maggio 2016 con il raggiungimento, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, di un accordo provvisorio su un testo di compromesso.

    5.

    Il 25 maggio 2016 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato il testo di compromesso della direttiva concordato dalle due istituzioni.

    6.

    Il 30 maggio 2016 il presidente della commissione IMCO del Parlamento europeo ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti in cui dichiarava che, qualora il Consiglio avesse trasmesso formalmente al Parlamento europeo la propria posizione quale concordata, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, avrebbe raccomandato alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti nella seconda lettura del Parlamento.

    7.

    Il 16 giugno 2016 il Consiglio ha confermato il proprio accordo politico sul testo di compromesso della direttiva.

    II.   OBIETTIVO

    8.

    Dal risultato dei negoziati emerge che la direttiva mira al ravvicinamento delle prassi legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno.

    9.

    La direttiva, inoltre, è conforme all’articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l’UE e gli Stati membri sono parte.

    10.

    La direttiva è cruciale per il miglioramento del mercato interno dei servizi relativi all’accessibilità digitale delle informazioni e per garantire la completa inclusione di tutti i cittadini, in particolare gli anziani e le persone con disabilità nella società digitale.

    III.   ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

    A.   Osservazioni generali

    11.

    A seguito del voto della plenaria, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno condotto negoziati allo scopo di concludere un accordo in seconda lettura sulla base di una posizione in prima lettura del Consiglio che il Parlamento possa approvare senza modifiche. Il testo della posizione in prima lettura del Consiglio rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dai colegislatori.

    12.

    La posizione di compromesso raggiunta dai colegislatori garantisce un equilibrio tra l’onere potenziale creato dalle prescrizioni e i vantaggi per i cittadini.

    B.   Questioni fondamentali

    13.

    I principali elementi del compromesso raggiunto con il Parlamento europeo sono di seguito illustrati.

    a.   Ambito di applicazione

    14.

    Ai sensi del compromesso l’ambito di applicazione include sia i siti web che le applicazioni mobili degli enti pubblici.

    15.

    La direttiva prevede una gamma molto limitata di esclusioni di contenuti o siti web.

    16.

    Inoltre, la direttiva offre la possibilità agli Stati membri di escludere i siti web e le applicazioni mobili di scuole, giardini d’infanzia e asili nido, nella misura in cui i contenuti relativi a funzioni amministrative essenziali online di tali enti siano resi accessibili.

    b.   Prescrizioni, presunzione di conformità e onere sproporzionato

    17.

    La direttiva stabilisce prescrizioni minime per i siti web e le applicazioni mobili degli enti pubblici. Una disposizione a prova di futuro sulla presunzione di conformità prevede che il livello minimo di accessibilità sia equivalente a quello definito nella norma EN 301 549 v1.1.2 (2015-04). Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare il riferimento a tale norma.

    18.

    La direttiva garantisce inoltre che tali prescrizioni non impongano agli enti pubblici un onere sproporzionato, garantendo nel contempo la fornitura al pubblico di spiegazioni adeguate e accessibili.

    c.   Misure aggiuntive e applicazione

    19.

    La direttiva impone agli Stati membri di facilitare l’applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità ai siti web e alle applicazioni mobili che non rientrano nel suo ambito di applicazione, di promuovere e facilitare i programmi di formazione sull’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili e, infine, di adottare le misure necessarie per sensibilizzare sulle prescrizioni in materia di accessibilità.

    20.

    La direttiva prevede che ogni ente pubblico fornisca una dichiarazione accessibile che illustri le motivazioni alla base dell’inaccessibilità del contenuto, nonché, se del caso, le potenziali alternative. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire un modello di dichiarazione.

    21.

    La direttiva prevede inoltre che le persone abbiano la possibilità di fornire un feedback o chiedere agli enti pubblici il contenuto inaccessibile e di rivolgersi, se necessario, a un livello superiore mediante una procedura di attuazione.

    d.   Monitoraggio e relazioni

    22.

    Gli Stati membri sono tenuti a monitorare periodicamente la conformità sulla base di una metodologia di monitoraggio che la Commissione dovrà definire tramite atti di esecuzione.

    23.

    Ogni tre anni gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione una relazione sugli esiti del monitoraggio, il cui contenuto sarà reso pubblico in un formato accessibile. Le modalità di presentazione delle relazioni alla Commissione saranno definite tramite atti di esecuzione.

    e.   Recepimento e riesame

    24.

    Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro 21 mesi dalla data di entrata in vigore.

    25.

    La direttiva concede agli enti pubblici termini più lunghi dopo il recepimento, tra 12 e 33 mesi, per rendere accessibili le loro applicazioni mobili e i loro siti web nuovi ed esistenti.

    26.

    Non da ultimo, la direttiva prevede un riesame, 66 mesi dopo la sua entrata in vigore, che terrà conto dei progressi tecnologici che potrebbero rendere più facilmente accessibili i contenuti esclusi dall’ambito di applicazione.

    IV.   CONCLUSIONE

    27.

    La posizione del Consiglio rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio, con l’accordo della Commissione. Il compromesso è confermato dalla lettera inviata il 30 maggio 2016 dal presidente della commissione IMCO al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti.


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