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Document 52015XX1204(03)

Relazione finale del consigliere-auditore — AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio

GU C 402 del 4.12.2015, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 402/6


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio

(2015/C 402/07)

Introduzione

1.

Il caso in oggetto riguarda intese anticoncorrenziali relative ad alcuni tipi di vassoi utilizzati per l’imballaggio di alimenti freschi, quali carne, pollame e pesce, destinati alla vendita al dettaglio. Le intese hanno presumibilmente avuto luogo rispettivamente in Italia, Europa sudoccidentale («SWE») (2), Europa nordoccidentale («NWE») (3), Europa centrale e orientale («CEE») (4) e Francia.

2.

Il progetto di decisione concerne cinque intese distinte, ciascuna relativa ad uno di questi territori. Le intese avevano ad oggetto i vassoi termoformati in plastica polistirene, realizzati in polistirene espanso ed estruso. L’intesa relativa alla NWE ha riguardato anche i vassoi rigidi in plastica polipropilene (vassoi rigidi). Le imprese che, ai sensi del progetto di decisione, hanno partecipato in una o più delle cinque intese sono: Linpac (5) (Italia, SWE, NWE, CEE e Francia); Ovarpack (6) (SWE); Vitembal (7) (Italia, SWE, NWE e Francia); Huhtamäki (8) (SWE, NWE e Francia); Sirap-Gema (9) (Italia, CEE e Francia); Coopbox (10) (Italia, SWE e CEE); Nespak (11) (Italia); Magic Pack (12) (Italia); Silver Plastics (13) (NWE e Francia) e Propack (14) (CEE, solo Ungheria).

Fase dell’indagine

3.

L’indagine è stata avviata a seguito di una richiesta d’immunità dalle ammende presentata da Linpac. In seguito a controlli effettuati nel giugno 2008, la Commissione ha ricevuto sei domande di trattamento favorevole.

4.

In data 16 luglio 2012, ho ricevuto una richiesta a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della decisione n. 2011/695/UE da parte di un’impresa che cercava di ottenere ulteriori informazioni sul contenuto, la natura e la durata delle infrazioni contestate. L’impresa richiedente ha spiegato che era alla ricerca d’investimenti e che le informazioni richieste servivano per procedere a una dettagliata analisi dei rischi.

5.

Dopo avere analizzato le informazioni che la direzione generale della Concorrenza («DG Concorrenza») aveva fornito all’impresa richiedente, ho concluso che l’impresa era già stata sufficientemente informata in merito all’oggetto e allo scopo dell’indagine, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della decisione n. 2011/695/UE. È solo attraverso la comunicazione degli addebiti («CA») che le parti interessate sono informate di tutti gli addebiti formulati nei loro confronti e delle prove utilizzate contro di loro e possono avvalersi pienamente dei diritti di difesa. Se tali diritti fossero di fatto estesi fino ad includere il periodo che precede l’invio della CA, l’efficacia dell’indagine della Commissione ne risulterebbe compromessa (15).

Comunicazione degli addebiti

6.

Il 21 settembre 2012 la Commissione ha adottato una CA, che è stata notificata ai destinatari del progetto di decisione e ad altre imprese tra il 28 settembre e il 1o ottobre 2012. In seguito alla notifica della CA, la Commissione è stata informata che uno dei destinatari aveva cessato di esistere e che i suoi restanti attivi erano stati trasferiti a un successore. Di conseguenza, la Commissione ha adottato e notificato a tale successore una CA opportunamente corretta. Poiché la nuova versione conteneva soltanto modifiche tecniche rispetto alla CA originale, la versione corretta non è stata notificata anche agli altri destinatari della CA.

Termine per rispondere per iscritto alla CA

7.

La DG Concorrenza ha concesso a diverse parti una proroga del termine inizialmente previsto per rispondere per iscritto alla CA. Non ho ricevuto richieste di ulteriori proroghe.

Accesso al fascicolo

8.

L’accesso al fascicolo è avvenuto per mezzo di CD-Rom e, per quanto riguarda alcune informazioni, direttamente presso i locali della Commissione. La DG Concorrenza si è occupata di alcune richieste di accesso supplementari. Non ho ricevuto domande relative all’accesso al fascicolo.

L’accesso alle risposte alla CA delle altre parti

9.

A più riprese nel corso della procedura, la Commissione ha concesso alle parti accesso a versioni non riservate di alcuni passaggi e di alcuni allegati delle risposte alla CA di altre parti. Alcune parti hanno fatto riferimento a tali documenti durante l’audizione orale. La DG Concorrenza ha concesso alle parti che ne hanno fatto richiesta il tempo necessario per presentare, dopo l’audizione orale, osservazioni scritte sui documenti ricevuti prima dell’audizione. Le parti alle quali la Commissione ha concesso l’accesso a documenti supplementari dopo l’audizione hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto sui medesimi.

Audizione orale

10.

L’audizione orale si è svolta nell’arco di tre giorni, dal 10 al 12 giugno 2013. Tutte le imprese destinatarie della CA, tranne una, hanno partecipato. Ho respinto la domanda di un’impresa — che ha espressamente confermato di non avere chiesto in precedenza di essere sentita — che aveva richiesto di essere ammessa all’audizione orale in qualità di osservatore. Le norme applicabili non prevedono, in tali circostanze, che il destinatario di una CA possa partecipare in qualità di osservatore all’audizione orale degli altri destinatari che hanno chiesto di essere sentiti.

Il progetto di decisione

11.

Dopo aver sentito le imprese destinatarie della CA, la Commissione ha ritirato gli addebiti nei confronti di due imprese. Ha inoltre ridotto la portata della responsabilità di diverse altre imprese rispetto alla valutazione preliminare formulata nella CA.

12.

Per quanto riguarda l’Italia, le sei imprese interessate sono state ritenute responsabili di infrazioni di durata più breve rispetto a quanto presunto nella CA. A proposito della SWE, i periodi per cui è stata accertata la responsabilità sono stati ridotti, rispetto agli addebiti mossi dalla Commissione, per quattro delle cinque imprese interessate. Tutte le imprese ritenute responsabili delle attività d’intesa relative alla NWE si sono viste ridurre la durata dell’infrazione rispetto alla valutazione preliminare descrita nella CA. Nel caso della CEE, quattro delle cinque imprese interessate sono state ritenute responsabili d’infrazioni di durata inferiore rispetto a quanto stabilito nella CA. Per quanto riguarda l’intesa in Francia, è stato concluso che tutte le imprese ritenute responsabili hanno partecipato all’infrazione per periodi più brevi di quanto sostenuto nella CA.

13.

Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto gli addebiti per i quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere la propria posizione, giungendo ad una conclusione positiva.

14.

Il consigliere-auditore è giunto alla conclusione che tutte le parti hanno avuto modo di esercitare efficacemente i propri diritti procedurali nel caso in questione.

Bruxelles, 22 giugno 2015

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  La decisione finale situa l’infrazione concernente SWE in Portogallo e Spagna.

(3)  La decisione finale situa l’infrazione concernente NWE in Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e Norvegia.

(4)  La decisione finale situa l’infrazione concernente CEE in Repubblica ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia.

(5)  Le imprese Linpac destinatarie del progetto di decisione sono: Linpac Group Ltd; Linpac Packaging Verona Srl; Linpac Packaging Ltd; Linpac Packaging Holdings SL; Linpac Packaging Pravia SA; Linpac Packaging GmbH; Linpac Packaging Polska Sp zoo; Linpac Packaging Hungária Kft; Linpac Packaging Spol. sro; Linpac Packaging sro; Linpac France SAS e INPAC Distribution SAS.

(6)  Ovarpack Embalagens SA.

(7)  Le imprese Vitembal destinatarie del progetto di decisione sono: Vitembal Holding SAS; Vitembal Société Industrielle SAS; Vitembal GmbH Verpackungsmittel e Vitembal España SL.

(8)  Le imprese Huhtamäki (precedenti e attuali) destinatarie del progetto di decisione sono: Hutamäki Oyj; Huhtamäki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG; ONO Packaging Portugal S.A (precedentemente denominata Huhtamäki Embalagens Portugal SA) e Coveris Rigid (Auneau) France SA.

(9)  Le imprese Sirap-Gema destinatarie del progetto di decisione sono: Italmobiliare SpA; Sirap Gema SpA; Petruzalek GmbH; Petruzalek Kft; Petruzalek sro; Petruzalek Spol sro e Sirap France SAS.

(10)  Le imprese Coopbox destinatarie del progetto di decisione sono: Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro Sc (CCPL Sc); Coopbox Group SpA; Poliemme Srl; Coopbox Hispania Slu e Coopbox Eastern sro.

(11)  Le imprese Nespak destinatarie del progetto di decisione sono Group Guillin SA e Nespak SpA.

(12)  Magic Pack Srl.

(13)  Le imprese Silver Plastics destinatarie del progetto di decisione sono: Johannes Reifenhäuser Holding GmbH Co. KG; Silver Plastics GmbH & Co. KG; Silver Plastics GmbH e Silver Plastics SARL.

(14)  Le imprese Propack destinatarie del progetto di decisione sono Bunzl plc e Propack Kft.

(15)  Cfr., tra le altre, la sentenza Dalmine/Commissione, C-407/04, EU:C:2007:53, paragrafo 60.


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