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Document 52015XG0214(01)

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Iran

GU C 55 del 14.2.2015, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/2


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Iran

(2015/C 55/02)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 267/2012 (2), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/230 del Consiglio (3).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità 1C della DG C che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 267/2012, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/230 del Consiglio.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (4).

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

(3)  GU L 39 del 14.2.2015, pag. 3.

(4)  GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.


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