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Document 52015XC1229(01)

    Intenzione della Commissione di prorogare la possibilità di utilizzare nell’acquacoltura biologica novellame non biologico e seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici fino al 31 dicembre 2016 a norma del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione

    GU C 437 del 29.12.2015, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 437/5


    Intenzione della Commissione di prorogare la possibilità di utilizzare nell’acquacoltura biologica novellame non biologico e seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici fino al 31 dicembre 2016 a norma del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione

    (2015/C 437/06)

    1.

    Conformemente all’articolo 25 sexies, paragrafo 3, e all’articolo 25 sexdecies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (1), la percentuale massima di novellame non biologico e di seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici che può essere introdotta nelle unità di produzione biologica è pari allo 0 % entro il 31 dicembre 2015.

    2.

    Dalla valutazione della Commissione sulla base delle informazioni precedentemente disponibili era emerso che il settore dell’acquacoltura avrebbe potuto rispettare tale requisito. Tuttavia, dalle informazioni trasmesse recentemente da Stati membri e soggetti interessati emerge che al momento non sono disponibili quantitativi sufficienti di novellame e di seme di molluschi biologici e che in tale situazione il settore dell’acquacoltura avrebbe difficoltà a garantire la produzione di animali dell’acquacoltura biologica. La Commissione vuole pertanto informare gli operatori economici interessati che sta preparando un regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2008 al fine di rinviare di un anno l’applicazione della percentuale dello 0 % di cui all’articolo 25 sexies, paragrafo 3, e all’articolo 25 sexdecies, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 889/2008. La percentuale dello 0 % si applicherebbe quindi solo a decorrere dal 31 dicembre 2016.

    La proroga della possibilità di utilizzare novellame non biologico e seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici fino al 31 dicembre 2016 dovrebbe permettere di evitare l’interruzione della produzione dell’acquacoltura biologica nell’Unione e garantire il tempo necessario per l’ulteriore sviluppo del mercato del novellame e del seme di molluschi biologici.

    3.

    Il regolamento in corso di preparazione dovrebbe in primo luogo essere notificato agli altri membri dell’OMC conformemente all’accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT). Una volta conclusa la procedura di notifica, il progetto di regolamento dovrebbe essere presentato per parere al Comitato per la produzione biologica, conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, e all’articolo 37 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (2). Ciò avverrà dopo il 1o gennaio 2016. Si prevede pertanto di applicare retroattivamente, con decorrenza dal 1o gennaio 2016, la modifica dell’articolo 25 sexies, paragrafo 3, e dell’articolo 25 sexdecies, paragrafo 1. Ciò dovrebbe consentire agli operatori, una volta adottato il regolamento in parola, di vendere come biologici gli animali di acquacoltura purché sia rispettato il requisito del 50 % di cui all’articolo 25 sexies, paragrafo 3, e all’articolo 25 sexdecies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.

    La modifica di cui trattasi è tuttavia subordinata al voto positivo del Comitato per la produzione biologica e alla successiva adozione da parte della Commissione.


    (1)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).


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