Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC1128(01)

    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese

    GU C 397 del 28.11.2015, p. 10–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.11.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 397/10


    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese

    (2015/C 397/05)

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese, la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).

    1.   Domanda di riesame

    La domanda è stata presentata il 31 agosto 2015 da CIRFS [The European Manmade Fibres Association (Associazione europea fibre artificiali e sintetiche)] («il richiedente») per conto di produttori rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale nell’Unione di filati di poliestere ad alta tenacità.

    2.   Prodotto oggetto del riesame

    Il prodotto oggetto del riesame è costituito da filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dal filo per cucire), non in vendita al dettaglio, comprendenti monofilamenti di meno di 67 decitex, originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati nel codice NC 5402 20 00.

    3.   Misure in vigore

    Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1105/2010 del Consiglio (3).

    4.   Motivazione del riesame

    La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e di persistenza del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

    4.1.    Asserzione del rischio di persistenza del dumping

    Dato che a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese («il paese interessato») è considerata come un paese non retto da un’economia di mercato, il richiedente ha stabilito il valore normale per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese in base a un valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] in un paese terzo ad economia di mercato, vale a dire Taiwan. L’asserzione del rischio di persistenza del dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame esportato nell’Unione.

    I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

    4.2.    Asserzione del rischio di persistenza del pregiudizio

    Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono aumentate in termini assoluti e in termini di quote di mercato.

    Gli elementi di prova addotti dal richiedente indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, che hanno compromesso gravemente l’andamento generale e la situazione finanziaria e occupazionale di quest’ultima.

    Il richiedente sostiene inoltre che sussiste il rischio di un ulteriore pregiudizio. A tale proposito egli ha fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato verso l’Unione, data l’esistenza di capacità inutilizzate dei produttori esportatori nella Repubblica popolare cinese.

    Il richiedente sostiene inoltre che, se le misure dovessero scadere, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l’industria dell’Unione.

    5.   Procedura

    Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo considerato

    L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del PIR («periodo considerato»).

    5.2.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

    I produttori esportatori (4) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alla/e inchiesta/e che ha/hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

    5.2.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

    5.2.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nella Repubblica popolare cinese

    a)   Campionamento

    In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese oggetto del presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

    Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, a eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

    Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

    Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

    I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

    Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

    5.2.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un’economia di mercato

    5.2.2.1.   Selezione di un paese terzo a economia di mercato

    In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese, il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato.

    Nell’inchiesta precedente Taiwan è stato utilizzato come paese terzo a economia di mercato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Per la presente inchiesta la Commissione intende utilizzare nuovamente Taiwan. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all’adeguatezza di tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, tra gli altri fornitori dell’Unione a economia di mercato vi sono gli Stati Uniti d’America («USA») e la Repubblica di Corea. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo ad economia di mercato, la Commissione esaminerà se il prodotto oggetto del riesame venga effettivamente prodotto e venduto nei paesi terzi ad economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto oggetto del riesame.

    5.2.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (5)  (6)

    Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese nell’Unione sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

    In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

    Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, a eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

    Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

    5.3.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

    Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

    5.3.1.   Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

    In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

    La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

    La Commissione informerà i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

    5.4.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

    Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

    Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

    5.5.    Altre comunicazioni scritte

    Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    5.6.    Possibilità di audizione presso i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

    Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    5.7.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

    Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

    Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («diffusione limitata» (7)).

    Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti.

    Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, a eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il loro accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo di lavoro ufficiale e funzionante, controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

    Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: CHAR 04/039

    1040 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    E-mail

    :

    TRADE-HTY-R627-DUMPING@ec.europa.eu;

    TRADE-HTY-R627-INJURY@ec.europa.eu

    6.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

    Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

    Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta potrà essere per tale parte meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

    L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata dovrebbe contattare immediatamente la Commissione.

    7.   Consigliere auditore

    Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

    Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio e l’interesse dell’Unione.

    Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

    8.   Calendario dell’inchiesta

    A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    9.   Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

    Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

    Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato il riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

    Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

    10.   Trattamento dei dati personali

    I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


    (1)  GU C 77 del 5.3.2015, pag. 9.

    (2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 315 dell’1.12.2010, pag. 1).

    (4)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

    (5)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. Per la definizione delle parti collegate, cfr. allegato II, nota 3.

    (6)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

    (7)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

    (8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


    ALLEGATO I

    Image

    Image


    ALLEGATO II

    Image

    Image


    Top