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Document 52015XC1016(04)

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU C 341 del 16.10.2015, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/24


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2015/C 341/11)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE

Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  (2)

«WALDVIERTLER GRAUMOHN»

n. UE: AT-PDO-0217-01273 — 4.11.2014

DOP ( X ) IGP ( ) STG ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Waldviertler Sonderkulturenverein,

Oberwaltenreith 10,

3533 Friedersbach

ÖSTERREICH

Tel. +43 28267443

Fax.: +43 28267443550

E-mail: naturstoffe@waldland.at

Si tratta dell’originario gruppo richiedente, che ha cambiato nome ed ha un interesse legittimo alla correzione o all’aggiornamento del disciplinare.

2.   Stato membro o paese terzo

Austria

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Descrizione del prodotto

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [modifica del nome del gruppo richiedente, dell’organismo di controllo e relative correzioni testuali]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Il disciplinare (composto dalla sintesi e dalla parte descrittiva) della denominazione protetta «Waldviertler Graumohn (DOP)» è modificato come segue:

Sintesi del disciplinare:

Al punto 1, gli estremi dell’autorità competente dello Stato membro sono aggiornati e formulati come segue:

«Österreichisches Patentamt,

Dresdner Strasse 87,

1200 Wien,

ÖSTERREICH

Tel. +43 1534240,

Fax.: +43 153424535

Email: herkunftsangaben@patentamt.at»

Al punto 2, il nome e l’indirizzo del gruppo richiedente sono modificati come segue:

«Waldviertler Sonderkulturenverein,

Oberwaltenreith 10,

3533 Friedersbach

ÖSTERREICH

Tel. +43 28267443

Fax.: +43 28267443550

E-mail: naturstoffe@waldland.at

Persona di contatto: Rudolf Marchart»

Al punto 5, lettera e) (metodo di ottenimento), la frase:

«La “Verein zur Förderung von Sonderkulturen” (l’associazione per la promozione delle colture speciali) ha pertanto messo a punto macchine speciali per la raccolta del papavero.»,

è sostituita dalla seguente:

«Il “Waldviertler Sonderkulturenverein” (associazione per le colture speciali nel Waldviertel, ex associazione per la promozione delle colture speciali nel Waldviertel) ha pertanto messo a punto macchine speciali per la raccolta del papavero.»

Il punto 5, lettera g) (struttura di controllo) recita quanto segue:

«SGS Austria Controll-Co. GesmbH,

Diefenbachgasse 35,

1150 Wien,

ÖSTERREICH

Tel. +43 151225670

Fax.: +43 151225679

Email: sgs.austria@sgs.com»

Al punto 5, lettera h) (etichettatura), la frase:

«La commercializzazione è effettuata direttamente dagli agricoltori, oppure dalla società Waldland Betriebs- und Handels ges.m.b.H, 3910 Edelhof.»,

è sostituita dalla seguente:

«La commercializzazione è effettuata direttamente dagli agricoltori o, per i grandi clienti industriali, dalla società Waldland Naturstoffe GmbH, e, per i consumatori, dalla sua controllata Waldland Vermarktungs GmbH, entrambe domiciliate a Oberwaltenreith 10, 3533 Friedersbach.»

parte descrittiva:

a pagina 1, i punti 1 e 2 sono una mera ripetizione dei punti 1 e 2 della sintesi del disciplinare e sono soppressi,

alle pagine 6 e 8, i riferimenti al «Verein zur Förderung der Sonderkulturen im Waldviertel» (associazione di promozione delle colture speciali nel Waldviertel) sono sostituiti dalle parole:

«“Waldviertler Sonderkulturenverein” (associazione per le colture speciali del Waldviertel, ex associazione per la promozione delle colture speciali nel Waldviertel)».

A pagina 9, la prima frase dell’ultimo paragrafo:

«Prima dell’inizio della coltura, tra i produttori (agricoltori) e l’Associazione per la promozione delle colture speciali nel Waldviertel, sono conclusi contratti di coltivazione e di fornitura che costituiscono la base di una produzione di qualità.»,

è sostituita dalla seguente:

«Prima dell’inizio della coltura, tra i produttori (agricoltori) e la Waldland Naturstoffe GmbH, posseduta dal Waldviertler Sonderkulturenvereins, sono conclusi contratti di coltivazione e di fornitura che costituiscono la base di una produzione di qualità».

A pagina 12, la lettera g) (struttura di controllo) è soppressa per evitare la duplicazione e alla lettera h), il primo paragrafo:

«La commercializzazione è effettuata dagli agricoltori direttamente presso il consumatore finale o dettaglianti. Molte piccole imprese acquistano papavero direttamente presso l’azienda. I grandi clienti si rivolgono alla “Waldlandorganisation” che è rifornita dai membri dell’Associazione per la promozione delle colture speciali»,

è sostituita dalla seguente:

«La commercializzazione è effettuata direttamente dagli agricoltori o, per i grandi clienti industriali, dalla società Waldland Naturstoffe GmbH, e, per i consumatori, dalla sua controllata Waldland Vermarktungs GmbH, entrambe domiciliate a Oberwaltenreith 10, 3533 Friedersbach.»

Motivazione

Il nome e la struttura organizzativa del gruppo richiedente sono cambiati da quando è stata protetta la denominazione e per evitare qualsiasi ambiguità sono stati aggiornati nella sintesi del disciplinare e nella relativa parte descrittiva. Le summenzionate società «Waldland» appartengono al gruppo richiedente.

La modifica nel settore dell’organo di controllo rispecchia l’evoluzione delle disposizioni legislative nazionali, che prevedono una variazione del sistema dei controlli pubblici eseguiti dal Landeshauptmann (presidente del Land) per adottare controlli eseguiti da servizi di controllo privati autorizzati.

6.   Versione aggiornata del disciplinare (solo per le DOP e le IGP)

La versione integrale del disciplinare è disponibile all’indirizzo:

http://www.patentamt.at/Media/WaldviertlerGraumohn.pdf

oppure accedendo direttamente al sito dell’Ufficio austriaco dei brevetti (www.patentamt.at), seguendo il percorso: tutela dei marchi/diritti di protezione/indicazione dell’origine «Markenschutz/Schutzrechte/Herkunftsangabe». Il disciplinare si trova alla pagina sotto il nome della denominazione di qualità.


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.

(2)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


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