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Document 52015XC1016(02)

    Sintesi della decisione della Commissione, del 16 giugno 2015, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso M.6800 — PRSfM/STIM/GEMA/JV) [notificata con il numero C(2015)4061]

    GU C 341 del 16.10.2015, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.10.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 341/13


    Sintesi della decisione della Commissione

    del 16 giugno 2015

    che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE

    (Caso M.6800 — PRSfM/STIM/GEMA/JV)

    [notificata con il numero C(2015)4061]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (2015/C 341/08)

    Il 16 giugno 2015 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese  (1) , in particolare dell’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile, eventualmente in una versione provvisoria, sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.

    I.   LE PARTI

    (1)

    PRS for Music Limited («PRSfM», Regno Unito), Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå («STIM», Svezia) e Gesellschaft für musikalische Aufführungs - und mechanische Vervielfältigungsrechte («GEMA», Germania) sono organismi di gestione collettiva, anche noti come società di collecting.

    II.   L’OPERAZIONE

    (2)

    In data 28 novembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (il «regolamento sulle concentrazioni»). Con tale operazione le imprese PRSfM, STIM e GEMA (le «parti notificanti»), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV»), mediante acquisto di quote. La concentrazione è stata notificata alla Commissione a seguito di un rinvio su richiesta delle parti notificanti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni.

    III.   SINTESI

    (3)

    PRSfM, STIM e GEMA sono organismi di gestione collettiva che concedono in licenza diritti d’autore su canzoni e altre opere musicali (in appresso il termine «canzoni» sarà utilizzato per designare entrambe le categorie). Le parti notificanti intendono creare un’impresa comune che si occupi della concessione di licenze musicali multiterritoriali per l’uso online e offra servizi di gestione dei diritti d’autore.

    (4)

    Se da un lato l’operazione non sembra costituire un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva sul mercato della concessione di licenze online, dall’altro la decisione conclude che l’operazione potrebbe ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato dei servizi di gestione dei diritti d’autore forniti agli organismi di gestione collettiva e agli editori «opzione 3» (option 3 publishers) (2) in relazione alle licenze transazionali multiterritoriali.

    (5)

    Per sciogliere tali riserve, le parti notificanti hanno presentato gli impegni seguenti.

    (6)

    PRSfM si è impegnata a non esercitare il suo controllo sui diritti di esecuzione che gestisce per obbligare gli editori «opzione 3» o i loro fornitori di servizi ad acquistare servizi di gestione dei diritti d’autore dall’impresa comune. L’impresa comune consentirà agli altri organismi di gestione collettiva e agli editori «opzione 3» di scegliere quali servizi di gestione dei diritti d’autore utilizzare.

    (7)

    L’impresa comune offrirà agli organismi di gestione collettiva servizi fondamentali di gestione dei diritti d’autore a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie rispetto alle condizioni offerte alle società madri PRSfM, STIM e GEMA. L’impresa comune consentirà agli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore che utilizzano la sua banca dati sui diritti d’autore di passare più facilmente a un altro fornitore di servizi di banche dati. Gli organismi di gestione collettiva possono recedere dal contratto con l’impresa comune in qualsiasi momento.

    (8)

    L’impresa comune si è impegnata a non sottoscrivere contratti di esclusiva con i suoi clienti per la fornitura di servizi di gestione dei diritti d’autore, benché questa possibilità esista per i servizi di back-office.

    (9)

    Alla luce di tali impegni, la Commissione ha concluso che l’operazione proposta non comporterebbe più problemi sotto il profilo della concorrenza, dato che la decisione è subordinata al pieno rispetto degli impegni.

    IV.   RELAZIONE

    A.   Contesto dell’operazione

    1.   I diversi tipi di diritti d’autore

    (10)

    La concessione di licenze musicali riguarda diversi tipi di diritti d’autore e gli organismi di gestione collettiva ne gestiscono solo alcuni. Una prima categoria è costituita dai diritti di registrazione, che tutelano la versione registrata di una canzone. Questi diritti sono di proprietà degli esecutori (coloro la cui prestazione vocale o musicale è stata registrata) o delle case discografiche (le società che incidono e vendono musica). I diritti di registrazione sono concessi in licenza direttamente dalle case discografiche e non sono in discussione nel caso in oggetto. Una seconda categoria è costituita dai diritti sulle canzoni vere e proprie, che tutelano la composizione e il testo. Tali diritti sono inizialmente detenuti dagli autori della canzone, ossia coloro che compongono la musica e scrivono il testo.

    (11)

    Esistono diversi tipi di diritti sulle canzoni ma ai fini del presente caso sono pertinenti soltanto i diritti online. I diritti online consistono in una combinazione di due tipi di diritti: i diritti di riproduzione meccanica e i diritti di esecuzione per l’uso online. Il diritto di esecuzione (di proprietà dell’autore) è il diritto di comunicare la canzone al pubblico, e comprende il diritto di mettere la canzone a disposizione del pubblico. Il diritto di riproduzione meccanica è il diritto di riprodurre una canzone.

    (12)

    Gli organismi di gestione collettiva concedono in licenza solo diritti sulle canzoni e non diritti di registrazione. Gli autori preferiscono trasferire i propri diritti di esecuzione e di riproduzione meccanica agli organismi di gestione collettiva, perché se dovessero occuparsi personalmente di concedere in licenza i propri diritti d’autore dovrebbero effettuare centinaia di operazioni. Gli organismi di gestione collettiva raggruppano i diritti di un gran numero di autori e li concedono in licenza collettivamente. L’intero pacchetto dei diritti che un organismo di gestione collettiva concede in licenza in questo modo costituisce il suo repertorio. Dopo aver concesso in licenza i diritti, gli organismi di gestione collettiva ne monitorano l’uso e riscuotono le royalty corrispondenti, vale a dire il compenso dovuto all’autore per l’utilizzo della sua canzone. Gli organismi di gestione collettiva versano le royalty agli autori trattenendo una commissione per il loro lavoro.

    (13)

    I diritti d’autore possono essere concessi in licenza per diversi scopi. Il caso di specie riguarda la concessione di licenze su diritti d’autore per l’uso online, meglio note anche come licenze online. Le piattaforme di musica online come Spotify, Deezer e iTunes devono acquistare licenze online per offrire musica ai loro utenti. La licenza deve includere sia i diritti di riproduzione meccanica che i diritti di esecuzione delle canzoni.

    (14)

    La licenza sui diritti d’autore può essere concessa a un singolo paese (licenza monoterritoriale) o a più paesi (licenza multiterritoriale).

    2.   Il ruolo degli organismi di gestione collettiva in qualità di licenzianti, la frammentazione del repertorio e la direttiva sugli organismi di gestione collettiva

    (15)

    Tradizionalmente gli organismi di gestione collettiva concedevano in licenza sia diritti di riproduzione meccanica che diritti di esecuzione per lo sfruttamento su piattaforme online, ciascuno per il proprio paese. Tuttavia, grazie agli accordi con altri organismi di gestione collettiva, i cosiddetti accordi di rappresentanza reciproca, ogni organismo poteva concedere in licenza il repertorio degli altri organismi di gestione collettiva. In questo modo ciascun organismo poteva concedere licenze sul repertorio mondiale ma esclusivamente all’interno del territorio di sua competenza. Pertanto, per operare nell’intero territorio del SEE, le piattaforme online dovevano ottenere una licenza da parte di tutti gli organismi di gestione collettiva del SEE.

    (16)

    Nell’ultimo decennio questo sistema consolidato è cambiato sotto due aspetti fondamentali. Innanzitutto, alcuni organismi di gestione collettiva hanno iniziato a concedere licenze multiterritoriali sul loro repertorio, ovvero licenze che potevano essere usate non solo nel loro paese, ma anche in altri paesi del SEE. Gli organismi di gestione collettiva in questione hanno quindi smesso di conferire agli altri organismi un mandato illimitato per concedere in licenza il loro repertorio per l’uso online nei paesi coperti dalla licenza multiterritoriale.

    (17)

    In secondo luogo, alcuni diritti di riproduzione meccanica sono stati eliminati dal repertorio degli organismi di gestione collettiva. In particolare, gli organismi di gestione collettiva hanno perso il diritto di concedere licenze online per una parte consistente dei diritti di riproduzione meccanica del repertorio angloamericano, vale a dire le canzoni di autori registrate con organismi di gestione collettiva nel Regno Unito, in Irlanda, negli Stati Uniti e in altri paesi anglofoni. Nei paesi anglofoni gli autori hanno di norma sempre affidato i loro diritti di riproduzione meccanica agli editori musicali, ovvero le società che li assistono nella creazione di canzoni, ottenendo un compenso per l’utilizzo delle loro canzoni. Avendo ottenuto i diritti di riproduzione meccanica mediante cessione, gli editori erano in grado di revocare i loro diritti di riproduzione meccanica dal sistema di gestione collettiva e di concederli direttamente in licenza. Per quanto riguarda i repertori di musica non angloamericana, gli autori non hanno di norma mai ceduto i loro diritti di riproduzione meccanica agli editori, ma li hanno depositati presso un organismo di gestione collettiva.

    (18)

    Gli editori che hanno revocato i loro diritti di riproduzione meccanica online dai repertori degli organismi di gestione collettiva sono chiamati «editori opzione 3». Tale appellativo proviene dalla valutazione d’impatto che ha preceduto la raccomandazione della Commissione del 2005 relativa alla gestione collettiva transfrontaliera dei diritti d’autore per l’uso online, nella quale la Commissione raccomanda tra l’altro che gli editori abbiano la facoltà di revocare i loro diritti online e di trasferirne la gestione multiterritoriale a un altro organismo di gestione collettiva di loro scelta. Gli attuali editori «opzione 3» comprendono tutti i principali editori e alcuni piccoli editori. Di norma gli editori «opzione 3» concedono in licenza il loro repertorio su base multiterritoriale, in cooperazione con uno o più organismi di gestione collettiva che agiscono in qualità di agenti o fornitori di servizi. Gli editori «opzione 3» possono scegliere di revocare i diritti di riproduzione meccanica solo per l’uso online e non per quello offline.

    (19)

    I due sviluppi appena descritti, ovvero la revoca dei diritti di riproduzione meccanica del repertorio angloamericano da parte degli editori «opzione 3» e la tendenza alla concessione di licenze multiterritoriali da parte solo di alcuni organismi di gestione collettiva, hanno reso difficile l’ottenimento delle licenze necessarie per le piattaforme online, le quali si sono quindi trovate non solo a dover ottenere licenze da tutti gli organismi di gestione collettiva ma anche a rivolgersi agli editori «opzione 3» per un certo numero di licenze aggiuntive. Anche i sistemi di gestione e trattamento delle licenze degli organismi di gestione collettiva sono stati messi in difficoltà, poiché la frammentazione del repertorio ha reso più complesso il calcolo accurato delle royalty dovute.

    (20)

    In questa situazione l’UE è di recente intervenuta adottando la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (la direttiva sugli organismi di gestione collettiva). Detta direttiva è stata adottata a febbraio 2014 e stabilisce un quadro per promuovere l’aggregazione di diversi repertori musicali per la concessione di licenze multiterritoriali online da parte di organismi di gestione collettiva. Gli organismi di gestione collettiva che optano per la concessione di licenze multiterritoriali devono tuttavia rispettare una serie di requisiti specifici contenuti nella succitata direttiva.

    3.   Il ruolo degli organismi di gestione collettiva nell’offerta di servizi di gestione dei diritti d’autore agli editori «opzione 3» e ad altri organismi di gestione collettiva

    (21)

    Come indicato, gli editori «opzione 3» concedono essi stessi in licenza i loro diritti di riproduzione meccanica in tutto il SEE. Questa attività di concessione di licenze multiterritoriali online implica la negoziazione delle licenze, il controllo dell’utilizzo che ne viene fatto, il calcolo delle royalty dovute e la riscossione dei pagamenti dalle piattaforme online in base alle canzoni riprodotte. Gli editori «opzione 3» attualmente ricorrono agli organismi di gestione collettiva per questo servizio. I servizi forniti dagli organismi di gestione collettiva agli editori «opzione 3» in relazione alle loro attività di concessione di licenze di diritti d’autore sono chiamati servizi di gestione dei diritti d’autore. Affinché gli organismi di gestione collettiva possano fornire tali servizi, gli editori «opzione 3» si rivolgono agli organismi di gestione collettiva in qualità di fornitori di servizi o agenti. Gli organismi di gestione collettiva si occupano quindi di negoziare l’accordo di licenza con le piattaforme online, anche se le condizioni di concessione devono essere approvate dagli editori «opzione 3». Gli organismi di gestione collettiva possono anche fornire servizi di gestione dei diritti d’autore ad altri organismi di gestione collettiva. Ad esempio, un organismo di gestione collettiva può decidere di non dotarsi degli strumenti necessari per la concessione di licenze multiterritoriali e di chiedere invece a un altro organismo di gestione collettiva di agire per suo conto.

    4.   L’impresa comune

    (22)

    L’impresa comune che le parti notificanti intendono creare avrà due funzioni principali. In primo luogo l’impresa comune concederà licenze multiterritoriali online sui repertori combinati di PRSfM, STIM e GEMA alle piattaforme online che operano in più di un paese, ovvero alle piattaforme online multiterritoriali. Secondo le parti notificanti, l’impresa comune è una risposta diretta alla direttiva sugli organismi di gestione collettiva, poiché proprio la direttiva promuove l’aggregazione dei repertori ai fini della concessione di licenze multiterritoriali online.

    (23)

    In secondo luogo, l’impresa comune offrirà servizi di gestione dei diritti d’autore agli editori «opzione 3» e ad altri organismi di gestione collettiva.

    B.   Mercato del prodotto e mercato geografico rilevanti

    1.   Mercato dei servizi di gestione dei diritti d’autore prestati agli organismi di gestione collettiva e agli editori «opzione 3» in relazione alle licenze transazionali multiterritoriali

    (24)

    L’impresa comune fornirà servizi di gestione dei diritti d’autore agli editori «opzione 3» e agli organismi di gestione collettiva in relazione alle licenze transazionali (3) multiterritoriali. Dal momento che la gestione di licenze transazionali multiterritoriali è più complessa della gestione di licenze monoterritoriali (licenze blanket), la Commissione ritiene che il mercato del prodotto rilevante sia il mercato della fornitura di servizi di gestione dei diritti d’autore forniti agli organismi di gestione collettiva e agli editori «opzione 3» con riguardo alle licenze transazionali multiterritoriali.

    (25)

    La Commissione ritiene che la portata di tale mercato corrisponda al territorio del SEE.

    2.   Il mercato delle licenze online

    (26)

    L’impresa comune concederà licenze per i diritti online su canzoni a livello multiterritoriale. Questi diritti comprendono i diritti di riproduzione meccanica e di esecuzione. Nella decisione relativa al caso Sony/Mubadala/EMI Music Publishing la Commissione ha definito il mercato delle licenze per i diritti online su canzoni come mercato distinto. Anche nel caso di specie la Commissione definisce il mercato del prodotto rilevante come il mercato delle licenze per i diritti online su canzoni o, in breve, il mercato delle licenze online. È possibile che il mercato delle licenze online includa un mercato più limitato, ovvero il mercato delle licenze multiterritoriali online, o un mercato ancora più ristretto, ovvero il mercato delle licenze multiterritoriali online nel quale operano gli organismi di gestione collettiva (ma non gli editori «opzione 3»). Su questi mercati più ristretti l’operazione non comporterebbe problemi di concorrenza e non è quindi necessario che la Commissione ne accerti l’esistenza.

    (27)

    La portata geografica del mercato della concessione di licenze online per i diritti di edizione musicale corrisponde al territorio del SEE.

    C.   Valutazione sotto il profilo della concorrenza

    1.   Mercato dei servizi di gestione dei diritti d’autore in relazione alla gestione delle licenze transazionali multiterritoriali

    (28)

    I servizi di gestione dei diritti d’autore in relazione alla gestione di licenze transazionali multiterritoriali sono forniti agli editori «opzione 3» e agli organismi di gestione collettiva.

    (29)

    Ad oggi la maggior parte dei servizi di gestione dei diritti d’autore agli editori «opzione 3» sono forniti da quattro organismi di gestione collettiva: PRSfM, CMO SACEM (Francia), GEMA e STIM. La restante quota di mercato è detenuta da un piccolo numero di organismi di gestione collettiva di medie dimensioni. Lo sviluppo dei servizi di gestione dei diritti d’autore forniti agli organismi di gestione collettiva in relazione alle licenze multiterritoriali è recente.

    (30)

    L’impresa comune combinerà le attività di tre dei quattro organismi di gestione collettiva che forniscono la maggior parte dei servizi di gestione dei diritti d’autore agli editori «opzione 3», sarà in grado di limitare il numero di combinazioni effettive o potenziali degli organismi di gestione collettiva («hub») che forniscono attualmente questi servizi e presterà servizi di gestione dei diritti d’autore agli organismi di gestione collettiva in futuro.

    (31)

    La Commissione teme tuttavia che gli effetti anticoncorrenziali dell’operazione non derivino tanto dalla conseguente maggiore concentrazione quanto piuttosto da un aumento delle barriere all’ingresso e all’espansione sul mercato. Rispetto agli editori «opzione 3», la maggiore concentrazione sul mercato che risulterebbe dall’operazione è limitata, in quanto già oggi PRSfM e GEMA forniscono congiuntamente servizi di gestione dei diritti d’autore e non competono a pieno titolo tra loro. Inoltre, STIM perderebbe quasi tutta la sua quota di mercato al termine del mandato conferitogli da Kobalt. L’aumento della concentrazione di mercato è pertanto modesto. Per quanto riguarda gli organismi di gestione collettiva, benché l’operazione possa limitare il numero di hub effettivi o potenziali, la Commissione ritiene che il quadro concorrenziale sia piuttosto frammentato e ancora in fase di sviluppo e quindi propizio allo sviluppo di hub concorrenti.

    (32)

    L’operazione proposta potrebbe tuttavia creare barriere all’ingresso e all’espansione sul mercato. Allo stato attuale le barriere all’ingresso per gli organismi di gestione collettiva sono minime. Gli organismi di gestione collettiva di piccole e medie dimensioni non avrebbero grosse difficoltà ad entrare sul mercato e a fornire servizi di gestione dei diritti d’autore agli organismi di gestione collettiva e agli editori «opzione 3». Gli organismi di gestione collettiva hanno accesso a banche dati sui diritti d’autore, strumenti essenziali per fornire servizi di gestione dei diritti d’autore in quanto precisano, per ogni canzone, chi ne detiene i diritti. Inoltre, in particolare per quanto riguarda i servizi forniti agli editori «opzione 3», gli organismi di gestione collettiva intrattengono rapporti costanti con gli editori perché questi ultimi sono membri degli organismi di gestione collettiva.

    (33)

    L’operazione renderà più difficile l’ingresso degli organismi di gestione collettiva sul mercato per tre motivi. In primo luogo, a causa del maggiore peso dell’impresa comune sul mercato, PRSfM sarebbe maggiormente incentivato ad esercitare il proprio controllo sui diritti di esecuzione anglofoni per impedire o ritardare l’ingresso di un concorrente.

    (34)

    In secondo luogo, avvalendosi dei servizi di gestione dei diritti d’autore dell’impresa comune, gli organismi di gestione collettiva contribuirebbero molto probabilmente ad alimentarne la banca dati sui diritti d’autore (ICE). Così facendo gli organismi di gestione collettiva non investirebbero più nella propria banca dati e diventerebbero dipendenti dall’impresa comune, restando vincolati alla banca dati ICE e senza possibilità di passare a un altro organismo di gestione collettiva che fornisce servizi di gestione dei diritti d’autore. L’impresa comune potrebbe inoltre decidere di offrire i diversi tipi di servizi all’interno di un pacchetto anziché singolarmente, rendendo ancora più difficile per i consumatori potersi avvalere di un altro fornitore per taluni servizi.

    (35)

    In terzo luogo, rivolgendosi all’impresa comune per ottenere servizi di gestione dei diritti d’autore, gli editori «opzione 3» o gli organismi di gestione collettiva sarebbero costretti ad utilizzare esclusivamente i servizi dell’impresa comune. Tale esclusiva renderebbe più difficile l’ingresso sul mercato di nuovi organismi di gestione collettiva e l’espansione di quelli esistenti.

    (36)

    La Commissione conclude che l’operazione renderebbe più difficile l’ingresso sul mercato di nuovi organismi di gestione collettiva e l’espansione di quelli esistenti. L’operazione proposta ostacolerebbe pertanto in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato del SEE dei servizi di gestione dei diritti d’autore forniti agli organismi di gestione collettiva e agli editori «opzione 3» in relazione alle licenze transazionali multiterritoriali.

    2.   Il mercato delle licenze online

    (37)

    La Commissione ha calcolato la quota di mercato dell’impresa comune sommando le quote di mercato dei repertori che saranno con tutta probabilità inclusi nella licenza dell’impresa comune.

    (38)

    La Commissione ha calcolato le quote di mercato utilizzando diverse possibili definizioni di mercato del prodotto. La quota di mercato dell’impresa comune è più grande sul mercato delle licenze multiterritoriali online a livello del SEE rispetto al mercato delle licenze del SEE che include i diritti monoterritoriali e multiterritoriali. Dopo l’operazione la quota dell’impresa comune sul mercato più ristretto delle licenze multiterritoriali online sarebbe del [20-30] %.

    Prima dell’operazione

    Dopo l’operazione

    PRSfM

    STIM

    GEMA

    MCPS

    PRSfM

    IMPRESA COMUNE

    [10-20] %

    [5-10] %

    [5-10] %

    [5-10] %

    [5-10] %

    [20-30] %

    (39)

    Su un mercato ancora più ristretto, ossia il mercato del SEE delle licenze multiterritoriali concesse dagli organismi di gestione collettiva (escludendo le licenze concesse dagli editori «opzione 3»), la quota dell’impresa comune sarebbe ancora maggiore, ossia del [30-40] %

    (40)

    Le quote di mercato sono un punto di partenza per la valutazione della posizione di mercato dell’impresa comune rispetto alle piattaforme online. Tuttavia, date le specificità del mercato per la concessione di licenze sui diritti di edizione musicale online, la Commissione attribuisce una grande importanza anche ad altri elementi, tra cui il fatto che gli organismi di gestione collettiva detengano un monopolio per la concessione di licenze sul loro repertorio nazionale e il fatto che esista un certo grado di complementarietà tra i diversi repertori offerti dai diversi organismi di gestione collettiva. Molte piattaforme online infatti non concedono licenze solo per un repertorio ma per vari repertori. Di conseguenza l’effetto della combinazione di vari repertori non può essere valutato alla luce delle sole quote di mercato.

    (41)

    La Commissione ha pertanto condotto anche un’analisi empirica sul modo in cui la grandezza di un repertorio incide sulla posizione negoziale di un organismo di gestione collettiva e, in ultima analisi, sulle condizioni di concessione delle licenze per le piattaforme online. A tal fine la Commissione si è basata su quattro prove empiriche: 1) ha valutato gli elementi di prova raccolti nell’indagine di mercato; 2) ha rivisto le analisi e le valutazioni interne delle parti notificanti; 3) ha rivisto i vari accordi commerciali tra gli organismi di gestione collettiva e le piattaforme online; e 4) ha effettuato un’analisi quantitativa dei pagamenti di royalty versati dalle piattaforme online agli organismi di gestione collettiva.

    (42)

    Dall’analisi degli accordi commerciali e dall’analisi quantitativa non è emerso un nesso sistematico tra repertori più grandi e migliori condizioni di concessione di licenze. L’indagine di mercato e l’esame delle analisi e delle valutazioni delle parti notificanti sono contraddittorie, nel senso che presentano alcuni elementi che suggeriscono un maggiore potere negoziale e altri che suggeriscono il contrario. Nel complesso, la Commissione ha ritenuto che non vi siano elementi di prova sufficienti per concludere che, con un repertorio più grande, l’impresa comune disporrà di un maggiore potere negoziale a scapito delle piattaforme online. Sulla base di questi elementi, la Commissione conclude che difficilmente la creazione dell’impresa comune comporterà condizioni di concessione più onerose per le piattaforme online. È pertanto improbabile che l’operazione ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato del SEE per la concessione di licenze sui diritti di edizione musicale online.

    3.   Altri aspetti

    (43)

    La Commissione ha inoltre valutato la possibilità che l’operazione generi effetti anticoncorrenziali dovuti allo scambio di informazioni commerciali sensibili. Alla luce delle misure di separazione delle attività che le parti notificanti metteranno in atto e del fatto che l’operazione non influirà in modo significativo sulla situazione attuale per quanto riguarda l’aggregazione delle informazioni commercialmente sensibili, la Commissione conclude che l’operazione non costituirà un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva a causa di un maggiore scambio di informazioni commerciali sensibili.

    (44)

    Visto che le parti notificanti manterranno alcune attività di concessione sul mercato delle licenze online nel quale opererà anche l’impresa comune, la Commissione ha inoltre valutato gli eventuali effetti di ricaduta. Sulla base delle differenze tra clienti, portata geografica della licenza e repertorio, e alla luce della separazione delle attività che le parti notificanti metteranno in atto, la Commissione non ritiene che l’operazione renderà più probabile il coordinamento, e quindi gli effetti di ricaduta, tra le parti notificanti.

    4.   Conclusione

    (45)

    L’operazione proposta costituirebbe un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva sul mercato del SEE per i servizi di gestione dei diritti d’autore forniti agli organismi di gestione collettiva e agli editori «opzione 3» in relazione alle gestione delle licenze transazionali multiterritoriali.

    D.   Impegni proposti dalle parti notificanti

    (46)

    L’obiettivo generale degli impegni è mantenere contendibile il mercato del SEE per i servizi di gestione dei diritti d’autore forniti agli organismi di gestione collettiva e agli editori «opzione 3» in relazione alle licenze transazionali multiterritoriali, ovverosia garantire che nuovi organismi di gestione collettiva siano in grado di penetrare sul mercato e che gli organismi esistenti abbiano la possibilità di crescere. Gli impegni contengono tre elementi essenziali.

    (47)

    Il primo elemento essenziale scioglie la riserva della Commissione, la quale temeva che PRSfM potesse utilizzare i propri diritti di esecuzione per ostacolare l’ingresso sul mercato di altri organismi di gestione collettiva. Attualmente, quando gli organismi di gestione collettiva forniscono servizi di gestione dei diritti d’autore agli editori «opzione 3», ottengono un mandato da PRSfM grazie al quale possono negoziare licenze per diritti di esecuzione per conto di PRSfM. In questo modo, gli organismi di gestione collettiva possono negoziare sia i diritti di riproduzione meccanica degli editori «opzione 3», sia i corrispondenti diritti di esecuzione detenuti da PRSfM. PRSfM si impegna a non subordinare la concessione di tale mandato alla condizione che gli organismi di gestione collettiva o gli editori «opzione 3» debbano rivolgersi all’impresa comune per ottenere servizi di gestione dei diritti d’autore.

    (48)

    Oltre al mandato per negoziare i diritti di esecuzione di PRSfM, gli organismi di gestione collettiva che forniscono servizi agli editori «opzione 3» devono ottenere anche il consenso di PRSfM per ogni specifico accordo di licenza che negoziano per conto dell’editore «opzione 3». PRSfM si impegna a non subordinare l’approvazione di tali accordi di licenza alla condizione che gli organismi di gestione collettiva o gli editori «opzione 3» debbano rivolgersi all’impresa comune per ottenere servizi di gestione dei diritti d’autore.

    (49)

    Il secondo elemento essenziale degli impegni mira a garantire che gli organismi di gestione collettiva che si appoggiano all’impresa comune non vi restino «intrappolati», rendendo più difficile per i nuovi organismi di gestione collettiva entrare nel mercato. Le parti notificanti si impegnano tra l’altro a lasciare gli organismi di gestione collettiva liberi di scegliere i servizi specifici che intendono utilizzare e di non riunirli in pacchetti. Le parti notificanti si impegnano inoltre a offrire servizi di gestione dei diritti d’autore a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, e a consentire agli organismi di gestione collettiva che si appoggiano all’impresa comune di uscire dalla banca dati di quest’ultima e di ottenere un estratto dei dati relativi alle loro opere.

    (50)

    Il terzo elemento essenziale degli impegni è costituito dall’impegno dell’impresa comune a non affidare mandati unici o esclusivi a nessun cliente del front office dell’impresa comune.

    (51)

    La durata degli impegni è di dieci anni.

    (52)

    La Commissione ritiene che gli impegni proposti garantiscano la contendibilità del mercato dei servizi di gestione dei diritti d’autore forniti agli organismi di gestione collettiva e agli editori «opzione 3» in relazione alle licenze transazionali multiterritoriali. Il primo elemento essenziale degli impegni annulla la capacità di PRSfM di sfruttare i suoi diritti di esecuzione per obbligare gli organismi di gestione collettiva o gli editori «opzione 3» a utilizzare i servizi dell’impresa comune. Il secondo elemento essenziale garantisce che gli organismi di gestione collettiva siano in grado di passare dall’impresa comune a un altro organismo di gestione collettiva che offre servizi di gestione dei diritti d’autore e il terzo elemento essenziale garantisce la stessa condizione per gli editori «opzione 3». Insieme, tali impegni garantiscono che i nuovi organismi di gestione collettiva siano in grado di accedere al mercato e che gli organismi di gestione collettiva esistenti siano in grado di ampliare i loro servizi. La possibilità di ingresso e di espansione sul mercato eserciterà una pressione concorrenziale sull’impresa comune e consente alla Commissione di concludere che, a condizioni che gli impegni siano rispettati, l’operazione non avrà effetti anticoncorrenziali.

    (53)

    Nella sua decisione la Commissione giunge quindi alla conclusione che, alla luce degli impegni proposti dalle parti notificanti, la concentrazione notificata non ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva.

    V.   CONCLUSIONE

    (54)

    Per i motivi sin qui esposti, la decisione conclude che la concentrazione, così come modificata dagli impegni presentati il 10 aprile 2015, non sarà atta a ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

    (55)

    Di conseguenza, la concentrazione è dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, nonché dell’articolo 57 dell’accordo SEE.


    (1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

    (2)  Per una descrizione delle attività degli editori «opzione 3» si rimanda ai punti 16 e 17.

    (3)  L’importo dovuto per una licenza transazionale è calcolato sulla base di ogni singola trasmissione o scaricamento di una canzone.


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