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Document 52015XC0421(02)
Notice for the attention of Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi and Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi who were added to the list referred to in Articles 2, 3 and 7 of Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the Al-Qaida network, by virtue of Commission Implementing Regulation (EU) 2015/617
Avviso destinato a Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi e Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi, che sono stati aggiunti all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) 2015/617 della Commissione
Avviso destinato a Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi e Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi, che sono stati aggiunti all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) 2015/617 della Commissione
GU C 128 del 21.4.2015, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 128/15 |
Avviso destinato a Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi e Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi, che sono stati aggiunti all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2015/617 della Commissione
(2015/C 128/10)
1. |
La posizione comune 2002/402/PESC (1) invita l’Unione a congelare i capitali e le risorse economiche dei membri dell’organizzazione Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essa associati, quali figurano nell’elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999). L’elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:
Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un’impresa o un’entità è «associata/o a» Al-Qaeda consistono, tra l’altro, nel:
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2. |
Il 10 aprile 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l’aggiunta di Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi e Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi all’elenco del Comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda. Gli interessati possono presentare in qualsiasi momento al Mediatore dell’ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirli nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Per ulteriori informazioni consultare http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml |
3. |
Sulla base della decisione delle Nazioni Unite I cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/617 (2), recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio (3) che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda. La modifica, eseguita a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi e Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi all’elenco dell’allegato I del regolamento («allegato I»). Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell’allegato I:
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4. |
L’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell’elenco formuli osservazioni circa i motivi dell’inserimento. Le persone e le entità aggiunte all’allegato I con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/617 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
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5. |
Si segnala inoltre agli interessati che è possibile impugnare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/617 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
6. |
Per completezza, si richiama l’attenzione delle persone che figurano nell’allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 2 bis del medesimo regolamento. |
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.
(2) GU L 103 del 21.4.2015, pag. 35.
(3) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.