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Document 52015XC0321(02)
Guidelines of 19 March 2015 on the formalised risk assessment for ascertaining the appropriate good manufacturing practice for excipients of medicinal products for human use Text with EEA relevance
Linee guida, del 19 marzo 2015 , sulla valutazione formale del rischio per accertare quali siano le buone prassi di fabbricazione appropriate per gli eccipienti dei medicinali per uso umano Testo rilevante ai fini del SEE
Linee guida, del 19 marzo 2015 , sulla valutazione formale del rischio per accertare quali siano le buone prassi di fabbricazione appropriate per gli eccipienti dei medicinali per uso umano Testo rilevante ai fini del SEE
GU C 95 del 21.3.2015, p. 10–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 95/10 |
Linee guida
del 19 marzo 2015
sulla valutazione formale del rischio per accertare quali siano le buone prassi di fabbricazione appropriate per gli eccipienti dei medicinali per uso umano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 95/02)
Introduzione
Le presenti linee guida si basano sull’articolo 47, paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE (1).
A norma dell’articolo 46, lettera f), paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE, il titolare dell’autorizzazione di fabbricazione deve garantire che gli eccipienti siano idonei all’impiego nei medicinali accertando quali siano le buone prassi di fabbricazione («good manufacturing practices», GMP) appropriate. Tali buone prassi di fabbricazione per gli eccipienti dei medicinali per uso umano sono accertate sulla base di una valutazione formale del rischio in conformità delle presenti linee guida. La valutazione del rischio tiene conto dei requisiti previsti da altri sistemi di qualità appropriati, nonché della provenienza e dell’impiego previsto degli eccipienti e di pregressi casi di difetti di qualità. Il titolare dell’autorizzazione di fabbricazione garantisce che le GMP appropriate accertate siano applicate. Il titolare dell’autorizzazione di fabbricazione documenta le misure adottate.
La valutazione del rischio/gestione del rischio relativa agli eccipienti deve essere incorporata nel sistema di qualità farmaceutica del titolare dell’autorizzazione di fabbricazione.
I titolari dell’autorizzazione di fabbricazione dovrebbero conservare la documentazione di valutazione/gestione del rischio relativa alle GMP appropriate per gli eccipienti e tenerla a disposizione in loco in caso di ispezione delle buone prassi di fabbricazione. Deve essere valutata l’opportunità di condividere le informazioni rilevanti sulla valutazione del rischio con il fabbricante dell’eccipiente ai fini del miglioramento continuo.
Ai sensi delle presenti linee guida dovrebbe essere effettuata una valutazione del rischio per gli eccipienti dei medicinali autorizzati per uso umano entro il 21 marzo 2016.
CAPO 1 — CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1. |
Le presenti linee guida si applicano alla valutazione del rischio sulla cui base sono accertate le buone prassi di fabbricazione appropriate per gli eccipienti dei medicinali per uso umano. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3 ter, della direttiva 2001/83/CE, per eccipiente si intende qualsiasi componente di un medicinale diverso dalla sostanza attiva e dal materiale di imballaggio. |
1.2. |
Le presenti linee guida non riguardano le sostanze aggiunte per stabilizzare le sostanze attive che non possono esistere da sole. |
CAPO 2 — DETERMINAZIONE DELLE BUONE PRASSI DI FABBRICAZIONE APPROPRIATE IN BASE AL TIPO E ALL’USO DI UN ECCIPIENTE
2.1. |
Nel documento EudraLex, volume 4 — Linee guida per le buone prassi di fabbricazione per i medicinali ad uso umano e veterinario, parte III: Documenti relativi alle GMP, linea guida Q9 della Conferenza internazionale sull’armonizzazione («International Conference on Harmonisation», ICH) relativa alla gestione del rischio per la qualità (ICH Q9) è possibile reperire principi ed esempi di strumenti per la gestione del rischio per la qualità applicabili a diversi aspetti della qualità farmaceutica, compresi gli eccipienti. |
2.2. |
Tali principi di gestione del rischio per la qualità dovrebbero essere utilizzati per valutare i rischi connessi alla qualità, alla sicurezza e alla funzione di ciascun eccipiente e per classificare l’eccipiente stesso, ad esempio come a basso, medio o alto rischio. A tale scopo andrebbero utilizzati strumenti di gestione del rischio per la qualità quali quelli elencati in EudraLex, volume 4, parte III, ICH Q9 (ad esempio l’analisi dei pericoli e punti critici di controllo - HACCP). |
2.3. |
Per ciascun eccipiente di ciascun fabbricante utilizzato, il titolare dell’autorizzazione di fabbricazione dovrebbe individuare i rischi connessi alla qualità, alla sicurezza e alla funzione di ciascun eccipiente dalla fonte - sia essa animale, minerale, vegetale, sintetica ecc. - fino alla sua incorporazione nella formulazione farmaceutica finale. I settori da prendere in considerazione dovrebbero includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
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2.4. |
Per quanto riguarda l’uso e la funzione di ciascun eccipiente il titolare dell’autorizzazione di fabbricazione dovrebbe altresì considerare:
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2.5. |
Dopo aver stabilito e documentato il profilo di rischio dell’eccipiente, il titolare dell’autorizzazione di fabbricazione dovrebbe definire e documentare gli elementi di cui all’EudraLex, volume 4, che ritiene necessario attuare per controllare e conservare la qualità dell’eccipiente, ad esempio l’allegato 1 e/o l’allegato 2; parte II: Requisiti di base per le sostanze attive utilizzate come materie prime. |
2.6. |
Sebbene questi elementi possano variare a seconda della fonte, della catena di approvvigionamento e dell’uso successivo dell’eccipiente, il titolare dell’autorizzazione di fabbricazione dovrebbe prendere in considerazione come minimo i seguenti elementi relativi a GMP di alto livello:
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CAPO 3 — DETERMINAZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO DEL FABBRICANTE DELL’ECCIPIENTE
3.1. |
Dopo aver determinato le buone prassi di fabbricazione appropriate è opportuno sottoporre le attività e le capacità del fabbricante dell’eccipiente a un’analisi delle lacune rispetto alle buone prassi di fabbricazione prescritte. |
3.2. |
I dati e le prove a sostegno di tale analisi delle lacune andrebbero ottenuti mediante audit o da informazioni ricevute dal fabbricante dell’eccipiente. |
3.3. |
Le certificazioni dei sistemi di qualità e/o delle GMP di cui dispone il fabbricante dell’eccipiente, nonché le norme a fronte delle quali sono state concesse, vanno tenute in considerazione in quanto potrebbero soddisfare i requisiti. |
3.4. |
Eventuali lacune riscontrate tra le buone prassi di fabbricazione prescritte e le attività e le capacità del fabbricante dell’eccipiente dovrebbero essere documentate. Il titolare dell’autorizzazione di fabbricazione dovrebbe inoltre svolgere un’ulteriore valutazione dei rischi per determinare il profilo di rischio (ad esempio rischio basso, medio, alto) di tale fabbricante dell’eccipiente. A tal fine occorrerebbe basarsi su EudraLex, volume 4, parte III, ICH Q9. Ai fini della gestione del rischio per la qualità andrebbero utilizzati strumenti tra quelli ivi indicati (HACCP ecc.). |
3.5. |
Il titolare dell’autorizzazione di fabbricazione dovrebbe predisporre una serie di strategie, che spaziano dall’accettazione con monitoraggio alla non accettazione, da applicare in base ai diversi profili di rischio e, sulla base di tali strategie, andrebbe istituita una strategia di monitoraggio che preveda, ad esempio, l’audit, il recupero dei documenti e lo svolgimento di prove analitiche. |
CAPO 4 — CONFERMA DELL’APPLICAZIONE DELLE BUONE PRASSI DI FABBRICAZIONE APPROPRIATE
4.1. |
Dopo aver definito le GMP appropriate per l’eccipiente, nonché il profilo di rischio del fabbricante dello stesso, andrebbe eseguita un’analisi del rischio continuativa basata su meccanismi quali:
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Sulla base dei risultati di tale analisi del rischio, la strategia di monitoraggio stabilita dovrebbe essere riesaminata e, se del caso, riveduta.
(1) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).