EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0218(02)

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica di Corea

GU C 58 del 18.2.2015, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 58/9


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica di Corea

(2015/C 58/08)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda di riesame è stata presentata dalla TK Corporation («il richiedente»), un produttore esportatore della Repubblica di Corea («il paese interessato»).

Il riesame intermedio parziale si limita alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne il richiedente.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari, tra l’altro, della Repubblica di Corea («il prodotto in esame»), attualmente classificati con i codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 della Commissione (2).

4.   Motivazione del riesame

La domanda, presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si basa su elementi di prova prima facie forniti dal richiedente da cui risulta che, per quanto riguarda il richiedente e il dumping, le circostanze che hanno portato all’istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tale cambiamento ha carattere duraturo.

Il richiedente afferma che le circostanze sono cambiate dall’inchiesta che ha condotto alla determinazione del livello delle misure in vigore e che tale cambiamento ha carattere duraturo poiché è relativo a modifiche che riguardano sia la struttura del mercato interno coreano, sia le vendite all’esportazione nell’Unione della TK Corporation. Il richiedente sostiene inoltre che sia cambiata la sua struttura organizzativa e dei costi, a seguito di una significativa espansione delle sue capacità produttive.

Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova prima facie del fatto che non è più necessario mantenere le misure al livello attuale per compensare gli effetti del dumping pregiudizievole. Un confronto tra i prezzi applicati dal richiedente sul mercato interno e i prezzi all’esportazione praticati nei confronti di clienti nel mercato dell’Unione indica che il margine di dumping sembra più basso rispetto all’attuale livello delle misure.

Il richiedente sostiene pertanto che il mantenimento delle misure al livello attuale, fissato in base al livello di pregiudizio precedentemente accertato, sembra non essere più necessario per compensare gli effetti del dumping pregiudizievole a suo tempo stabilito.

5.   Procedura

Avendo stabilito, una volta informati gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale limitato all’esame del dumping riguardante il richiedente, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

L’inchiesta valuterà la necessità di modificare, mantenere o abrogare le misure esistenti per quanto concerne il richiedente.

5.1.   Produttore esportatore oggetto dell’inchiesta

Per raccogliere le informazioni riguardanti il richiedente ritenute necessarie all’inchiesta la Commissione invierà un questionario al richiedente.

Salvo diverse disposizioni, il richiedente deve far pervenire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.2.   Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.3.   Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.4.   Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» (Diffusione limitata) (3).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» (Consultabile da tutte le parti interessate). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo e-mail valido e assicurarsi che l’indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro che è controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunica con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-TPF-TKC@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta potrà essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale, le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, l’esistenza del dumping.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 della Commissione, del 2 dicembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 347 del 3.12.2014, pag. 17).

(3)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


Top