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Document 52015TA1217(04)

    Relazione sui conti annuali dell’impresa comune ENIAC relativi al periodo dal 1° gennaio al 26 giugno 2014 corredata della risposta dell’impresa comune

    GU C 422 del 17.12.2015, p. 25–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 422/25


    RELAZIONE

    sui conti annuali dell’impresa comune ENIAC relativi al periodo dal 1o gennaio al 26 giugno 2014 corredata della risposta dell’impresa comune

    (2015/C 422/04)

    INDICE

     

    Paragrafo

    Pagina

    Introduzione

    1-4

    26

    Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

    5

    26

    Dichiarazione di affidabilità

    6-16

    26

    Giudizio sull’affidabilità dei conti

    11

    27

    Elementi a sostegno del giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

    12-14

    28

    Giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

    15

    28

    Osservazioni sulla gestione finanziaria e di bilancio

    17-18

    28

    Esecuzione del bilancio

    17

    28

    Inviti a presentare proposte

    18

    28

    Altre questioni

    19

    29

    Quadro giuridico

    19

    29

    INTRODUZIONE

    1.

    L’impresa comune europea per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta nel settore della nanoelettronica (di seguito «impresa comune ENIAC»), con sede a Bruxelles, è stata costituita nel dicembre 2007 (1) per un periodo di dieci anni e opera autonomamente dal 2010. Il 27 giugno 2014 è stata fusa con l’impresa comune Artemis (2) per creare l’impresa comune ECSEL (impresa comune componenti e sistemi elettronici per la leadership europea) (3). L’impresa comune ECSEL ha iniziato le proprie attività il 27 giugno 2014 e opererà per un periodo di dieci anni. Stante questa fusione, la presente relazione riguarda il periodo finanziario dell’impresa comune ENIAC che va dal 1o gennaio al 26 giugno 2014.

    2.

    Il principale obiettivo dell’impresa comune era la definizione e l’attuazione di un’«agenda di ricerca» per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica in vari settori d’applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e la sostenibilità e permettere l’emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali (4).

    3.

    I membri fondatori dell’impresa comune erano l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, taluni Stati membri (Belgio, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia e Regno Unito) e l’associazione Aeneas per le attività europee di nanoelettronica. Altri Stati membri e paesi associati, nonché qualsiasi altro paese o soggetto giuridico in grado di apportare un contributo finanziario significativo alla realizzazione degli obiettivi dell’impresa comune, potevano divenire membri dell’impresa comune ENIAC.

    4.

    Il contributo massimo dell’UE all’impresa comune ENIAC a copertura dei costi di funzionamento e delle attività di ricerca era pari a 450 milioni di EUR, a carico del bilancio del settimo programma quadro di ricerca (5). L’associazione Aeneas apportava un contributo massimo di 30 milioni di EUR per le spese di funzionamento dell’impresa comune. Gli Stati membri di ENIAC corrispondevano contributi in natura per i costi di funzionamento (facilitando l’attuazione di progetti), nonché contributi finanziari pari ad almeno 1,8 volte il contributo UE. Inoltre, le organizzazioni di ricerca che partecipavano ai progetti dovevano corrispondere contributi in natura almeno pari alla somma dei contributi della Commissione e degli Stati membri.

    INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

    5.

    L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche delle operazioni a livello dell’impresa comune e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor (ove pertinenti) e un’analisi delle attestazioni della direzione (management representations).

    DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

    6.

    Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Corte ha controllato:

    a)

    i conti annuali dell’impresa comune ENIAC, che comprendono i rendiconti finanziari (6) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (7) per il periodo 1o gennaio — 26 giugno 2014; e

    b)

    la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti.

    La responsabilità della direzione

    7.

    Ai sensi degli articoli 16 e 22 del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione (8), la direzione è responsabile della compilazione e della fedele presentazione dei conti annuali dell’impresa comune, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti:

    a)

    le responsabilità della direzione per i conti annuali dell’impresa comune comprendono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato ai fini della preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore, la selezione e l’applicazione di politiche contabili appropriate basate sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione (9) e l’elaborazione di stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il direttore approva i conti annuali dell’impresa comune dopo che il contabile li ha preparati sulla base di tutte le informazioni disponibili, e corredati di una nota nella quale dichiara, tra l’altro, di avere la ragionevole certezza che essi forniscono un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dell’impresa comune;

    b)

    le responsabilità della direzione riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e alla conformità al principio della sana gestione finanziaria richiedono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, che comprende l’opportuna supervisione e misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

    La responsabilità del revisore

    8.

    È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio (10), sulla base dell’audit espletato, una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte espleta l’audit conformemente ai princìpi internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell’Intosai. In base a tali princìpi, la Corte è tenuta a pianificare e svolgere i propri audit in modo da ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell’impresa comune, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

    9.

    L’audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor, basato su una valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, l’auditor esamina tutti i controlli interni applicabili alla compilazione e alla presentazione fedele dei conti, nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, e definisce procedure di audit adeguate alle circostanze. L’audit comporta altresì la valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili, della ragionevolezza delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

    10.

    La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per la propria dichiarazione di affidabilità.

    Giudizio sull’affidabilità dei conti

    11.

    A giudizio della Corte, i conti dell’impresa comune per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 26 giugno 2014 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 26 giugno 2014 nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’impresa comune e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione.

    Elementi a sostegno del giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

    12.

    La strategia di audit ex post dell’impresa comune (11), adottata con decisione del consiglio di direzione il 18 novembre 2010, rappresenta uno strumento essenziale (12) per valutare la legittimità e regolarità delle operazioni alla base dei conti. I pagamenti eseguiti nel 2014 a fronte dei certificati di accettazione dei costi rilasciati dalle autorità di finanziamento nazionali (AFN) degli Stati membri sono ammontati a 14,2 milioni di EUR, corrispondenti al 79 % dei pagamenti totali.

    13.

    Sebbene l’audit delle dichiarazioni di spesa per i progetti sia stato delegato alle AFN, gli accordi amministrativi con queste conclusi non contengono modalità pratiche per l’effettuazione di audit ex post.

    14.

    L’impresa comune ha ricevuto dalle AFN relazioni di audit che coprono circa il 76 % (ad aprile 2015) dei costi relativi ai progetti completati. L’impresa comune non ha tuttavia valutato la qualità di questi audit (13). La Corte ha effettuato una valutazione delle strategie di audit, comprese le relazioni di audit, di tre AFN: ne è emerso che le metodologie utilizzate dalle AFN non consentivano all’impresa comune di calcolare un tasso di errore ponderato attendibile, né un tasso di errore residuo. Pertanto, non è possibile trarre conclusioni in merito all’efficace funzionamento degli audit ex post né stabilire se questo controllo-chiave fornisca garanzie sufficienti riguardo alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti.

    Giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

    15.

    A giudizio della Corte, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto ai paragrafi 12-14 (elementi a sostegno del giudizio con rilievi), le operazioni su cui sono basati i conti annuali per l’esercizio chiuso al 26 giugno 2014 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

    16.

    Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte.

    OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

    Esecuzione del bilancio

    17.

    Il bilancio iniziale dell’impresa comune per il 2014 comprendeva soltanto stanziamenti di impegno per costi di funzionamento pari a un importo di 2,3 milioni di EUR. Non include stanziamenti di impegno per attività operative, stante la previsione di fondere le imprese comuni ENIAC e Artemis nel corso del 2014 per creare l’impresa comune ECSEL, incaricata dell’invito del 2014. Il tasso di utilizzo degli stanziamenti d’impegno per spese amministrative è stato del 43 %. Il motivo del basso tasso di esecuzione del bilancio risiede principalmente nel fatto che la fusione ha avuto luogo nel mese di giugno, mentre il bilancio era stato adottato per l’intero anno.

    Inviti a presentare proposte

    18.

    Al momento della fusione, era stata impegnata la totalità dell’importo previsto per gli inviti a presentare proposte.

    ALTRE QUESTIONI

    Quadro giuridico

    19.

    Il nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’UE (14) è stato adottato il 25 ottobre 2012 e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013 (15). Tuttavia, il regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 209 del nuovo regolamento finanziario (16) è entrato in vigore soltanto l’8 febbraio 2014. Data la fusione nell’impresa comune ECSEL, le norme finanziarie dell’impresa comune non sono state modificate.

    La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Milan Martin CVIKL, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 20 ottobre 2015.

    Per la Corte dei conti europea

    Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

    Presidente


    (1)  Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell’impresa comune ENIAC (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21).

    (2)  L’impresa comune Artemis è stata costituita dal regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio del 20 dicembre 2007 (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52) per definire e attuare un’«agenda di ricerca» per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati.

    (3)  L’impresa comune ECSEL è stata istituita dal regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio del 6 maggio 2014 (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152).

    (4)  L’allegato illustra in maniera sintetica, a titolo informativo, le competenze e le attività dell’impresa comune e le risorse a disposizione di quest’ultima.

    (5)  Il settimo programma quadro, adottato con decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1), riunisce tutte le iniziative dell’UE in tema di ricerca sotto un unico tetto, svolgendo un ruolo cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di crescita, competitività e occupazione. Esso rappresenta inoltre un pilastro chiave dello Spazio europeo della ricerca.

    (6)  Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

    (7)  Queste relazioni includono le relazioni sull’esecuzione del bilancio, una sintesi dei princìpi di bilancio e altre note esplicative.

    (8)  GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2.

    (9)  Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of Accountants — IFAC) o, ove pertinenti, dai princìpi contabili internazionali [International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS)] emanati dall’International Accounting Standards Board.

    (10)  Articolo 47 del regolamento delegato (UE) n. 110/2014.

    (11)  La strategia di audit ex post dispone che l’impresa comune «cerchi informazioni sufficienti in merito alla procedura di audit ex post applicata negli Stati membri di ENIAC per effettuare una valutazione delle procedure nazionali riguardo alla loro idoneità a fornire garanzie sufficienti circa la regolarità e legittimità delle operazioni relative ai progetti dell’impresa comune ENIAC».

    (12)  L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 72/2008 sancisce che «l’impresa comune ENIAC garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente protetti effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni» e che essa «effettua controlli in loco e verifiche finanziarie presso i beneficiari dei finanziamenti pubblici assegnati dall’impresa comune ENIAC. Tali controlli e verifiche sono effettuati direttamente dall’impresa comune ENIAC o dagli Stati membri di ENIAC per suo conto».

    (13)  In base alla strategia di audit ex post adottata dal consiglio di direzione di ENIAC, l’impresa comune deve valutare, almeno con cadenza annuale, se le informazioni ricevute dagli Stati membri di ENIAC forniscano una garanzia sufficiente in merito alla legittimità e alla regolarità delle operazioni eseguite.

    (14)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

    (15)  Articolo 214 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, con relative deroghe.

    (16)  Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione.


    ALLEGATO

    Impresa comune ENIAC (Bruxelles)

    Competenze e attività

    Ambiti di competenza dell’Unione secondo il trattato

    (articoli 187 e 188 del TFUE)

    La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro prevede un contributo dell’Unione per l’istituzione di partenariati pubblico-privato a lungo termine che assumano la forma di iniziative tecnologiche congiunte (ITC); queste ultime potrebbero essere attuate mediante imprese comuni ai sensi dell’articolo 187 del trattato.

    Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell’impresa comune ENIAC.

    Competenze dell’impresa comune

    [regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio]

    Obiettivi

    L’impresa comune ENIAC contribuisce all’attuazione del settimo programma quadro dell’Unione europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e al tema «Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni» del programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro dell’Unione europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013). In particolare essa:

    definisce e attua un’agenda di ricerca per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica in vari settori d’applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e la sostenibilità e permettere l’emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali,

    sostiene le attività necessarie per l’attuazione dell’agenda di ricerca («attività di R&S»), in particolare mediante la concessione di sovvenzioni ai partecipanti ai progetti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali,

    promuove la costituzione di un partenariato pubblico-privato destinato a mobilitare e a riunire gli sforzi comunitari, nazionali e privati, a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel settore della nanoelettronica e a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato,

    garantisce l’efficienza e la durevolezza dell’ITC nel settore della nanoelettronica,

    realizza sinergie e un coordinamento degli sforzi europei in materia di R&S nel settore della nanoelettronica, compresa la progressiva integrazione nell’impresa comune ENIAC delle attività correlate in questo settore, che sono attuate al momento attraverso dispositivi intergovernativi di R&S (Eureka).

    Organizzazione

    L’organo direttivo dell’impresa comune è il consiglio di direzione. Il direttore esecutivo è a capo dell’equipe di direzione. L’industria è rappresentata dal comitato dell’industria e della ricerca e dall’associazione Aeneas, membro fondatore. La Commissione, in rappresentanza dell’Unione, gli Stati membri e i paesi associati compongono il comitato delle autorità pubbliche.

    Risorse messe a disposizione dell’impresa comune nel 2014

    Bilancio

    2 3 56  000,00 EUR per impegni

    7 6 5 00  250,00 EUR per pagamenti

    Effettivi al 26 giugno 2014

    15 posti previsti nella tabella dell’organico (7 per il personale temporaneo e 8 per agenti contrattuali), di cui 15 sono stati occupati (6 addetti a attività operative, 5 a funzioni amministrative e 4 a funzioni miste).

    Attività svolte e servizi forniti nel 2014

    Cfr. la relazione annuale di attività dell’impresa comune ENIAC per il 2014 sul sito www.ecsel.eu

    Fonte: Informazioni fornite dall’impresa comune ENIAC.


    RISPOSTA DELL’IMPRESA COMUNE

    13.

    L'impresa comune ENIAC ha stretto degli accordi con le autorità finanziatrici nazionali (NFA), entro i limiti previsti dal regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio (1), che affidano il compito di definire il costo complessivo alle NFA, in base ai loro accordi di sovvenzione «conformemente alle loro norme nazionali, in particolare per quanto concerne i criteri di ammissibilità e altri requisiti necessari finanziari e giuridici.» Tale regolamento non attribuisce all'impresa comune la competenza di definire delle regole per le NFA e non l'autorizza ad eseguire verifiche mirate e audit tra le NFA. Tali lacune sono state riconosciute e attenuate nel regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio che istituisce l'impresa comune ECSEL e l'autorizza ad aggiudicare le sovvenzioni UE nella rigorosa osservanza delle procedure di Orizzonte 2020.

    14.

    L'impresa comune ECSEL conferma che le sue valutazioni estensive dei sistemi nazionali di assicurazione hanno portato alla conclusione che essi possono fornire una protezione ragionevole agli interessi finanziari dei membri dell'impresa comune; tuttavia, come sottolineato dalla CC, le metodologie nazionali non consentono il calcolo del tasso di errore ponderato né un tasso di errore residuo per i progetti varati da Artemis e dall'impresa comune EINAC. Tale difficoltà tecnica non conduce tuttavia a un parere negativo della CC, ma comprensibilmente la previene dal confermare la legittimità e la regolarità delle transazioni senza formulare una riserva.


    (1)  Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che istituisce l'impresa comune ENIAC


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