COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.12.2015
COM(2015) 654 final
2015/0298(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Con l'adesione della Repubblica di Croazia l'Unione europea ha ampliato la propria unione doganale. Di conseguenza, le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994) hanno imposto all'Unione europea di avviare negoziati con i paesi membri dell'OMC detentori di diritti di negoziato connessi all'elenco tariffario della Croazia allo scopo di convenire infine un adeguamento compensativo. Tale adeguamento è necessario qualora l'adozione del regime tariffario esterno dell'UE comporti un aumento dei dazi superiore al livello rispetto al quale il paese aderente si è impegnato nel quadro dell'OMC.
Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994. La Commissione ha negoziato con i membri dell'OMC che detengono diritti di negoziato la questione del ritiro di concessioni specifiche collegato al ritiro dell'elenco della Repubblica di Croazia, nel quadro della sua adesione all'Unione europea.
I negoziati con la Repubblica popolare cinese hanno portato alla stesura di un progetto di accordo in forma di scambio di lettere siglato a Bruxelles il 7 ottobre 2015 ("l'accordo"). Con la presente proposta si chiede di conseguenza al Consiglio di adottare una decisione relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere con la Repubblica popolare cinese. Parallelamente, è presentata anche una proposta separata relativa alla firma dell'accordo.
•
Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta è coerente con la prassi dell'UE seguita nei precedenti allargamenti dell'UE.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta segue la prassi dell'UE, che è coerente con le politiche dell'UE nei settori dell'azione esterna, dell'industria e dell'agricoltura.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE per la firma degli accordi internazionali.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La Repubblica popolare cinese ha risentito del ritiro delle concessioni della Croazia. Gli adeguamenti compensativi non eccedono i diritti della Cina a tale riguardo. La proposta è conforme al principio di proporzionalità.
•Scelta dell'atto giuridico
A norma dell'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE è prescritta una decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Il Consiglio (comitato della politica commerciale) è stato consultato regolarmente in merito al contenuto e all'avanzamento dei negoziati. Il Parlamento europeo (commissione INTA) è stato informato.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Cfr. la scheda finanziaria.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Con la presente proposta si chiede al Consiglio di adottare una decisione relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere con la Repubblica popolare cinese. Parallelamente, è presentata al Consiglio una proposta separata relativa alla firma dell'accordo.
Per quanto riguarda i prodotti industriali, gli esiti dell'accordo dovranno essere integrati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune attraverso un regolamento di esecuzione della Commissione che modifica l'allegato, conformemente all'articolo 9 del regolamento, per ridurre l'aliquota del dazio convenzionale fissata nella tariffa doganale comune come segue:
–alla linea tariffaria 6404 19 90 (calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica – altre), riduzione dell'attuale dazio consolidato UE del 17 % al 16,9 %;
–alla linea tariffaria 8415 10 90 [macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, del tipo a muro o per finestre, sistemi ad elementi separati ("split-system")], riduzione dell'attuale dazio consolidato UE del 2,7 % al 2,5 %.
Per quanto riguarda gli aumenti dei contingenti agricoli, la Commissione adotterà un regolamento di esecuzione per aprire e gestire i seguenti contingenti, a norma dell'articolo 187, lettera a), del regolamento sull'organizzazione comune di mercato (OCM) unica [regolamento (UE) n. 1308/2013]:
–alla linea tariffaria 0703 20 00, aumento di 2 150 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato alla Repubblica popolare cinese per l'aglio, mantenendo l'attuale dazio contingentale del 9,6 %;
–aumento di 650 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato alla Repubblica popolare cinese per funghi del genere Agaricus, preparati, conservati o conservati temporaneamente, mantenendo gli attuali dazi contingentali.
Queste misure di attuazione sono in corso di elaborazione parallelamente alla presente proposta.
2015/0298 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, nel quadro dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia.
(2)I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.
(3)Tali negoziati si sono conclusi e il 7 ottobre 2015 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea.
(4)L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione europea il [...], con riserva della sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione […] del Consiglio.
(5)È opportuno concludere l'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È concluso l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea.
Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
SCHEDA FINANZIARIA
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DATA: 16/10/2015
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1.
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LINEA DI BILANCIO:
Capitolo 12 – Dazi doganali e altri diritti
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2.
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TITOLO:
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea
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3.
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BASE GIURIDICA:
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 218.
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4.
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OBIETTIVI:
Concludere l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese.
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5.
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INCIDENZA FINANZIARIA
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ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO 2015
(milioni di EUR)
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ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO 2016
(milioni di EUR)
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ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
(milioni di EUR)
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5.0
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SPESE
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DEL BILANCIO DELL'UE
(RESTITUZIONI/INTERVENTI)
-
DEI BILANCI NAZIONALI
-
ALTRO
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-
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-
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-
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5.1
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ENTRATE
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RISORSE PROPRIE DELL'UE
(PRELIEVI/DAZI DOGANALI)
-
SUL PIANO NAZIONALE
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-
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- 2,45
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- 4,9
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5.0.1
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PREVISIONI DI SPESA
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5.1.1
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PREVISIONI DI ENTRATA
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-
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-
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-
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5.2
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METODO DI CALCOLO: -
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6.0
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FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE
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NO
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6.1
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FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE
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NO
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6.2
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NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE
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NO
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6.3
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STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI
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NO
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OSSERVAZIONI:
A seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia l'Unione europea ha ampliato la propria unione doganale. Di conseguenza, le norme dell'OMC (articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994) hanno imposto all'Unione europea di avviare negoziati con i paesi membri dell'OMC detentori di diritti di negoziato negli elenchi di uno dei paesi aderenti allo scopo di convenire un adeguamento compensativo. I negoziati con la Repubblica popolare cinese hanno portato alla stesura presente accordo che prevede:
- un aumento dei volumi dei contingenti esistenti assegnati alla Cina per l'aglio e i funghi,
- una riduzione del dazio dell'UE del -0,1 % per le calzature classificate nella linea tariffaria 6404 19 90,
- una riduzione del dazio dell'UE del -0,2 % per le macchine per il condizionamento dell'aria classificate nella linea tariffaria 8415 10 90.
È previsto che le suddette misure avranno effetto entro la seconda metà del 2016.
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