COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 9.11.2015
COM(2015) 556 final
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa all'adesione della Repubblica di Croazia alla convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivazione e obiettivi della proposta
L'atto di adesione della Repubblica di Croazia prevede un sistema semplificato di adesione della Croazia alle convenzioni e ai protocolli conclusi dagli Stati membri in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea (TUE) (ex articolo K.3 TUE) o all'articolo 293 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE). L'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione dispone infatti semplicemente che la Croazia aderisce alle convenzioni e ai protocolli in virtù dell'atto di adesione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
L'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto di adesione dispone che il Consiglio adotti una decisione al fine di stabilire la data in cui le richiamate convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Croazia e di apportare alle medesime convenzioni e protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione della Croazia. Il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
L'allegato I dell'atto di adesione contiene l'elenco delle convenzioni e dei protocolli in questione del settore Giustizia e affari interni.
In tale elenco figura la convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali.
L'adesione della Croazia a detta convenzione non richiede adattamenti.
Pertanto la presente raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio è volta solo a determinare la data di entrata in vigore per la Croazia della convenzione del 18 dicembre 1997.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazione d'impatto
Poiché l'atto di adesione prevede già l'adesione della Croazia alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I dell'atto, non è necessario procedere a una consultazione dei portatori di interessi e a una valutazione d'impatto di tale adesione.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta
La Commissione è invitata ad adottare la raccomandazione di decisione del Consiglio e a trasmetterla al Consiglio e al Parlamento europeo.
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa all'adesione della Repubblica di Croazia alla convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica di Croazia,
visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafi 4 e 5,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (di seguito denominata "convenzione") è stata firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1997. Essa entrerà in vigore novanta giorni dopo la notifica del completamento delle procedure costituzionali per l'adozione della convenzione da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la convenzione, che procede per ultimo a questa formalità.
(2)In conformità dell'articolo 32, paragrafo 4, della convenzione, sino alla sua entrata in vigore ciascuno Stato membro può dichiarare, nel momento in cui procede alla notifica di cui all'articolo 32, paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento successivo, che la convenzione si applica, per quanto lo concerne, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione.
(3)L'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione prevede che la Croazia aderisca alle convenzioni e ai protocolli conclusi fra gli Stati membri ed elencati nell'allegato I dell'atto stesso, tra cui la convenzione del 18 dicembre 1997 relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione fra amministrazioni doganali. Tali convenzioni e protocolli entreranno in vigore per la Croazia alla data fissata dal Consiglio.
(4)In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'atto di adesione, il Consiglio decide di apportare alle convenzioni e ai protocolli di cui all'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia. L'atto di adesione non richiede un adattamento della convenzione del 18 dicembre 1997 relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali entra in vigore per la Croazia alla data di decorrenza degli effetti della presente decisione.
Articolo 2
Il testo della convenzione redatto in lingua croata fa fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione.
Articolo 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente