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Document 52015PC0537

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione da assumere a nome dell’Unione europea in seno al pertinente comitato della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifiche dei regolamenti UN nn. 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 e 127, la proposta di un nuovo regolamento UN sull’urto frontale, le proposte di modifiche della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) nonché la proposta di una nuova Mutual Resolution n. 2 (M.R.2) concernente definizioni del gruppo propulsore del veicolo

    COM/2015/0537 final - 2015/0253 (NLE)

    Bruxelles, 22.10.2015

    COM(2015) 537 final

    2015/0253(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che definisce la posizione da assumere a nome dell’Unione europea in seno al pertinente comitato della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifiche dei regolamenti UN nn. 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 e 127, la proposta di un nuovo regolamento UN sull’urto frontale, le proposte di modifiche della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) nonché la proposta di una nuova Mutual Resolution n. 2 (M.R.2) concernente definizioni del gruppo propulsore del veicolo


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    La Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) elabora a livello internazionale prescrizioni armonizzate che mirano a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell’accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell’ambiente.

    In conformità alla decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (“UNECE”) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (“accordo del 1958 riveduto”). In conformità alla decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore (“accordo parallelo”), l’Unione ha aderito all’accordo parallelo.

    Le riunioni del WP29 UNECE, il Forum mondiale per l’armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli, si svolgono tre volte all’anno: a marzo, giugno e novembre di ogni anno civile. Nel corso di ogni sessione sono adottati nuovi regolamenti UN, modifiche di regolamenti UN o di regolamenti tecnici mondiali UN (UN GTRs) in vigore per adeguarli ai progressi tecnici. Prima di ogni seduta del WP29 uno dei sei gruppi di lavoro (GRs) in cui esso si articola approva le modifiche da apportare.

    Successivamente, nel corso della riunione del WP29, avviene la votazione finale che approva le modifiche, i supplementi e le rettifiche se viene raggiunto il quorum e se si manifesta una maggioranza qualificata delle parti contraenti. L’UE è parte contraente di due accordi (accordo del 1958 e accordo del 1998) nell’ambito del WP29. Ogni volta, viene elaborata una decisione del Consiglio, detta “megadecisione”, contenente l’elenco dei regolamenti, delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche; essa autorizza la Commissione a votare a nome dell’Unione a ogni riunione del WP29.

    La presente decisione del Consiglio definisce la posizione dell’Unione nella votazione dei regolamenti, delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche che saranno sottoposti al voto nella riunione del WP29 di novembre 2015 che si terrà dal 9 al 13 novembre 2015.

    2.CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

    È stato consultato il Comitato tecnico - Veicoli a motore e si è tenuto conto delle osservazioni formulate dagli esperti degli Stati membri.

    3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Sintesi delle misure proposte

    La proposta definisce la posizione dell’Unione nella votazione delle modifiche dei regolamenti UN nn. 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 e 127, di un nuovo regolamento UN sull’urto frontale, di modifiche della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) e di una nuova Mutual Resolution n. 2 (M.R.2) su definizioni riguardanti il gruppo propulsore.

    Base giuridica

    La base giuridica della presente proposta è l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Principio di sussidiarietà

    Solo l’Unione può votare l’adozione di strumenti internazionali come le proposte di regolamenti UN e di modifica dei regolamenti UN e le proposte di regolamenti tecnici mondiali, nonché la loro integrazione nel sistema di omologazione dei veicoli a motore dell’Unione. Ciò impedisce la frammentazione del mercato interno e garantisce anche norme sanitarie e di sicurezza di uguale livello in tutta l’Unione. Ciò offre anche i vantaggi delle economie di scala: i prodotti possono essere fabbricati per l’intero mercato dell’Unione e per il mercato internazionale, invece di essere adattati per ottenere l’omologazione nazionale di ogni singolo Stato membro.

    La presente proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

    Principio di proporzionalità

    La presente decisione del Consiglio autorizza la Commissione a votare a nome della UE e, in base all’articolo 5, paragrafo 1, della decisione 97/836/CE del Consiglio, è lo strumento proporzionato per definire una posizione unitaria della UE presso l’UNECE riguardo al voto sui documenti di lavoro all’ordine del giorno della riunione del WP29. La presente proposta soddisfa pertanto il principio di proporzionalità perché non va oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza e di protezione pubbliche.

    Scelta dello strumento

    In conformità all’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE è necessaria una decisione del Consiglio al fine di stabilire le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organismo istituito da un accordo internazionale.

    2015/0253 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che definisce la posizione da assumere a nome dell’Unione europea in seno al pertinente comitato della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifiche dei regolamenti UN nn. 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 e 127, la proposta di un nuovo regolamento UN sull’urto frontale, le proposte di modifiche della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) nonché la proposta di una nuova Mutual Resolution n. 2 (M.R.2) concernente definizioni del gruppo propulsore del veicolo

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)In conformità alla decisione 97/836/CE 1 del Consiglio, l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (“accordo del 1958 riveduto”).

    (2)In conformità alla decisione 2000/125/CE 2 del Consiglio, l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore (“accordo parallelo”).

    (3)La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell’Unione ed ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UN nel sistema UE di omologazione dei veicoli o come requisiti per l’omologazione o come alternative alla normativa dell’Unione. In seguito all’adozione di tale direttiva, i regolamenti UN sono stati progressivamente incorporati nella normativa dell’Unione nel quadro dell’omologazione UE.

    (4)Alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnici, occorre adeguare al progresso tecnico le prescrizioni relative a taluni elementi o caratteristiche disciplinati dai regolamenti UN nn. 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 e 127 nonché dalla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3).

    (5)Al fine di armonizzare pertinenti disposizioni di sicurezza dei veicoli a motore, va adottato un nuovo regolamento UN sull’urto frontale; per armonizzare definizioni riguardanti il gruppo propulsore del veicolo, va altresì adottata una nuova Mutual Resolution n. 2 (M.R.2) su definizioni riguardanti il gruppo propulsore del veicolo.

    (6)È pertanto necessario definire la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in seno al comitato amministrativo dell’accordo del 1958 riveduto e al comitato esecutivo dell’accordo parallelo riguardo all’adozione di tali atti UN,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in seno al comitato amministrativo dell’accordo del 1958 riveduto e al comitato esecutivo dell’accordo parallelo nella riunione che si terrà dal 9 al 13 novembre 2015 è quella di votare a favore delle proposte elencate nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1) Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (“accordo del 1958 riveduto”) (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).
    (2) Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore (“accordo parallelo”) (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).
    (3) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
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    Bruxelles, 22.10.2015

    COM(2015) 537 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di decisione del Consiglio

    che definisce la posizione da assumere a nome dell'Unione europea in seno al pertinente comitato della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifiche dei regolamenti UN nn. 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116, 127, la proposta di un nuovo regolamento UN sull'urto frontale, le proposte di modifiche della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) nonché la proposta di una nuova Mutual Resolution n. 2 (M.R.2) concernente definizioni del gruppo propulsore del veicolo


    ALLEGATO

    Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 04 del regolamento n. 12 (meccanismo dello sterzo)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/92

    Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 06 del regolamento n. 16 (cinture di sicurezza)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/93

    Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 03 del regolamento n. 26 (sporgenze esterne)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/82

    Proposta di serie di modifiche 01 del regolamento n. 39 (tachimetro e contachilometri)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/83

    Proposta di supplemento 10 alla serie di modifiche 04 del regolamento n. 44 (sistemi di ritenuta per bambini)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/94

    Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 04 del regolamento n. 46 (dispositivi per la visione indiretta)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/84

    Proposta di serie di modifiche 03 del regolamento n. 58 (protezione antincastro posteriore)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/85

    Proposta di supplemento 3 al regolamento n. 61 (sporgenze esterne dei veicoli commerciali)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/86

    Proposta di rettifica 1 del supplemento 8 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 74 (installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (ciclomotori))

    ECE/TRANS/WP.29/2015/79

    Proposta di supplemento 11 alla serie di modifiche 05 del regolamento n. 83 (emissioni dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/100

    Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 06 del regolamento n. 83 (emissioni dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/101

    Proposta di supplemento 7 alla versione originale del regolamento n. 85 (misurazione della potenza netta)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/102

    Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 02 del regolamento n. 94 (urto frontale)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/95

    Proposta di serie di modifiche 03 del regolamento n. 94 (urto frontale)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/96

    Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 03 del regolamento n. 95 (urto laterale)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/97

    Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 97 (dispositivi di allarme dei veicoli)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/87

    Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 98 (proiettori con sorgente luminosa a scarica di gas)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/80

    Proposta di supplemento 11 al regolamento n. 99 (sorgenti luminose a scarica di gas)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/81

    Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 02 del regolamento n. 100 (veicoli elettrici)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/98

    Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 101 (emissioni di CO2/consumo di carburante)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/103

    Proposta di supplemento 13 al regolamento n. 106 (pneumatici per veicoli agricoli)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/109

    Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 06 del regolamento n. 107 (fabbricazione generale di autobus urbani ed extraurbani)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/88

    Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 05 del regolamento n. 107 (fabbricazione generale di autobus urbani ed extraurbani)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/104

    Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 110 (componenti specifici per veicoli a GNC/GNL)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/89

    Proposta di supplemento 5 al regolamento n. 116 (sistemi d’allarme per veicoli)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/91

    Proposta di serie di modifiche 02 del regolamento n. 127 (sicurezza dei pedoni)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/99

    Proposta di un nuovo regolamento sull’urto frontale, incentrato soprattutto sui sistemi di ritenuta

    ECE/TRANS/WP.29/2015/105

    Proposta di serie di modifiche 01 del nuovo regolamento sull’urto frontale, incentrato soprattutto sui sistemi di ritenuta

    ECE/TRANS/WP.29/2015/106

    Proposta di modifiche della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)

    ECE/TRANS/WP.29/2015/111

    Proposta di una nuova Mutual Resolution n. 2 (M.R.2) sulle definizioni di gruppo propulsore dei veicoli

    ECE/TRANS/WP.29/2015/110

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