COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 22.10.2015
COM(2015) 537 final
2015/0253(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che definisce la posizione da assumere a nome dell’Unione europea in seno al pertinente comitato della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifiche dei regolamenti UN nn. 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 e 127, la proposta di un nuovo regolamento UN sull’urto frontale, le proposte di modifiche della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) nonché la proposta di una nuova Mutual Resolution n. 2 (M.R.2) concernente definizioni del gruppo propulsore del veicolo
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
La Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) elabora a livello internazionale prescrizioni armonizzate che mirano a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell’accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell’ambiente.
In conformità alla decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (“UNECE”) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (“accordo del 1958 riveduto”). In conformità alla decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore (“accordo parallelo”), l’Unione ha aderito all’accordo parallelo.
Le riunioni del WP29 UNECE, il Forum mondiale per l’armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli, si svolgono tre volte all’anno: a marzo, giugno e novembre di ogni anno civile. Nel corso di ogni sessione sono adottati nuovi regolamenti UN, modifiche di regolamenti UN o di regolamenti tecnici mondiali UN (UN GTRs) in vigore per adeguarli ai progressi tecnici. Prima di ogni seduta del WP29 uno dei sei gruppi di lavoro (GRs) in cui esso si articola approva le modifiche da apportare.
Successivamente, nel corso della riunione del WP29, avviene la votazione finale che approva le modifiche, i supplementi e le rettifiche se viene raggiunto il quorum e se si manifesta una maggioranza qualificata delle parti contraenti. L’UE è parte contraente di due accordi (accordo del 1958 e accordo del 1998) nell’ambito del WP29. Ogni volta, viene elaborata una decisione del Consiglio, detta “megadecisione”, contenente l’elenco dei regolamenti, delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche; essa autorizza la Commissione a votare a nome dell’Unione a ogni riunione del WP29.
La presente decisione del Consiglio definisce la posizione dell’Unione nella votazione dei regolamenti, delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche che saranno sottoposti al voto nella riunione del WP29 di novembre 2015 che si terrà dal 9 al 13 novembre 2015.
2.CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO
È stato consultato il Comitato tecnico - Veicoli a motore e si è tenuto conto delle osservazioni formulate dagli esperti degli Stati membri.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
Sintesi delle misure proposte
La proposta definisce la posizione dell’Unione nella votazione delle modifiche dei regolamenti UN nn. 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 e 127, di un nuovo regolamento UN sull’urto frontale, di modifiche della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) e di una nuova Mutual Resolution n. 2 (M.R.2) su definizioni riguardanti il gruppo propulsore.
Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Principio di sussidiarietà
Solo l’Unione può votare l’adozione di strumenti internazionali come le proposte di regolamenti UN e di modifica dei regolamenti UN e le proposte di regolamenti tecnici mondiali, nonché la loro integrazione nel sistema di omologazione dei veicoli a motore dell’Unione. Ciò impedisce la frammentazione del mercato interno e garantisce anche norme sanitarie e di sicurezza di uguale livello in tutta l’Unione. Ciò offre anche i vantaggi delle economie di scala: i prodotti possono essere fabbricati per l’intero mercato dell’Unione e per il mercato internazionale, invece di essere adattati per ottenere l’omologazione nazionale di ogni singolo Stato membro.
La presente proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.
Principio di proporzionalità
La presente decisione del Consiglio autorizza la Commissione a votare a nome della UE e, in base all’articolo 5, paragrafo 1, della decisione 97/836/CE del Consiglio, è lo strumento proporzionato per definire una posizione unitaria della UE presso l’UNECE riguardo al voto sui documenti di lavoro all’ordine del giorno della riunione del WP29. La presente proposta soddisfa pertanto il principio di proporzionalità perché non va oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza e di protezione pubbliche.
Scelta dello strumento
In conformità all’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE è necessaria una decisione del Consiglio al fine di stabilire le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organismo istituito da un accordo internazionale.
2015/0253 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che definisce la posizione da assumere a nome dell’Unione europea in seno al pertinente comitato della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifiche dei regolamenti UN nn. 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 e 127, la proposta di un nuovo regolamento UN sull’urto frontale, le proposte di modifiche della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) nonché la proposta di una nuova Mutual Resolution n. 2 (M.R.2) concernente definizioni del gruppo propulsore del veicolo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)In conformità alla decisione 97/836/CE del Consiglio, l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (“accordo del 1958 riveduto”).
(2)In conformità alla decisione 2000/125/CE del Consiglio, l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore (“accordo parallelo”).
(3)La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell’Unione ed ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UN nel sistema UE di omologazione dei veicoli o come requisiti per l’omologazione o come alternative alla normativa dell’Unione. In seguito all’adozione di tale direttiva, i regolamenti UN sono stati progressivamente incorporati nella normativa dell’Unione nel quadro dell’omologazione UE.
(4)Alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnici, occorre adeguare al progresso tecnico le prescrizioni relative a taluni elementi o caratteristiche disciplinati dai regolamenti UN nn. 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 e 127 nonché dalla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3).
(5)Al fine di armonizzare pertinenti disposizioni di sicurezza dei veicoli a motore, va adottato un nuovo regolamento UN sull’urto frontale; per armonizzare definizioni riguardanti il gruppo propulsore del veicolo, va altresì adottata una nuova Mutual Resolution n. 2 (M.R.2) su definizioni riguardanti il gruppo propulsore del veicolo.
(6)È pertanto necessario definire la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in seno al comitato amministrativo dell’accordo del 1958 riveduto e al comitato esecutivo dell’accordo parallelo riguardo all’adozione di tali atti UN,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in seno al comitato amministrativo dell’accordo del 1958 riveduto e al comitato esecutivo dell’accordo parallelo nella riunione che si terrà dal 9 al 13 novembre 2015 è quella di votare a favore delle proposte elencate nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente