COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 21.10.2015
COM(2015) 517 final
2015/0242(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
recante modifica delle decisioni 2009/791/CE e 2009/1013/UE che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivazione e obiettivi della proposta
A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.
Con lettere protocollate dalla Commissione, rispettivamente, il 19 marzo 2015 e il 16 marzo 2015, l'Austria e la Germania hanno chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, al fine di escludere dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati i beni e i servizi utilizzati in percentuale superiore al 90% del totale per fini non professionali.
Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettere del 15 settembre 2015 la Commissione ha informato gli altri Stati membri delle richieste presentate dall'Austria e dalla Germania. Con lettere del 17 settembre 2015 la Commissione ha comunicato all'Austria e alla Germania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame delle richieste.
A norma dell'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata sugli acquisti effettuati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. A norma dell'articolo 168 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, la detrazione dell'IVA sulle spese relative a un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all'attività dell'impresa e a fini non professionali è ammissibile soltanto limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo. A norma dell'articolo 168 bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono applicare tale norma anche con riguardo alle spese relative ad altri beni facenti parte del patrimonio dell'impresa secondo quanto da essi specificato.
La misura richiesta dall'Austria e dalla Germania si scosta tuttavia da detti principi, perché esclude totalmente dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati i beni e i servizi utilizzati da un soggetto passivo in percentuale superiore al 90% del totale per esigenze private o per fini non professionali, ivi incluse attività non economiche.
All'Austria la misura di deroga era stata concessa inizialmente fino al 31 dicembre 2009 con decisione 2004/866/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004, e riconcessa successivamente fino al 31 dicembre 2012 con decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio del 22 dicembre 2009 e fino al 31 dicembre 2015 con decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio del 13 novembre 2012.
Alla Germania la misura di deroga era stata concessa inizialmente fino al 30 giugno 2004 con decisione 2003/354/CE del Consiglio del 13 maggio 2003, fino al 31 dicembre 2009 con decisione 2004/817/CE del Consiglio del 19 novembre 2004, fino al 31 dicembre 2012 con decisione 2009/791/CE del Consiglio del 20 ottobre 2009 e fino al 31 dicembre 2015 con decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio del 13 novembre 2012.
Nelle richieste attuali l'Austria e la Germania segnalano alla Commissione di aver applicato la misura particolare con successo fino ad oggi, sperimentandone la grande utilità in termini di semplificazione della riscossione dell'IVA e prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.
In genere le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo che si possa valutare se la misura particolare sia idonea ed efficace. Al riguardo, dalle informazioni fornite dall'Austria e dalla Germania risulta alla Commissione che la suddivisione percentuale 90% - 10% fra fini professionali e non professionali resta una base valida per individuare le operazioni in cui l'utilizzazione a fini professionali può essere considerata trascurabile.
La misura particolare in questione agevola quindi sia le amministrazioni fiscali sia le imprese, perché elimina la necessità di verificare l'utilizzazione successiva dei beni e dei servizi cui è stata applicata l'esclusione dalla detrazione al momento dell'acquisto, in particolare per quanto riguarda l'eventuale imposizione dell'uso privato a norma dell'articolo 16 o 26 della direttiva 2006/112/CE oppure le rettifiche della detrazione previste dagli articoli 184–192 della medesima. Essa influisce in modo trascurabile sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale. Una proroga della misura di deroga è pertanto appropriata.
Tuttavia, qualsiasi proroga dovrebbe avere durata limitata in modo che si possa valutare se le condizioni sulle quali si basa la deroga sono ancora valide. Si propone quindi di prorogare le deroghe sino alla fine del 2018 e, qualora sia prospettata un'ulteriore proroga oltre tale data, di chiedere all'Austria e alla Germania di presentare entro il 1° aprile 2018, contestualmente alla domanda di proroga, una relazione comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale tra usi professionali e non professionali su cui si basa l'esclusione dalla detrazione.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore d'intervento interessato
L'articolo 176 della direttiva 2006/112/CE prevede che il Consiglio stabilisca le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Vige pertanto una serie di clausole sospensive che limitano il diritto a detrazione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.
La decisione riguarda un'autorizzazione concessa agli Stati membri su loro richiesta e non costituisce un obbligo.
Tenuto conto dell'ambito di applicazione circoscritto della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito.
•Scelta dell'atto giuridico
Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.
Altri strumenti non sarebbero adeguati per i seguenti motivi:
A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è l'unico strumento idoneo, poiché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazione delle parti interessate
Non pertinente.
•Ricorso al parere di esperti
Non è stato necessario consultare esperti esterni.
•Valutazione d'impatto
La proposta è volta a semplificare la procedura di addebitamento dell'imposta e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo per le imprese e le amministrazioni. La soluzione, ritenuta dall'Austria e dalla Germania una misura adeguata, è comparabile ad altre deroghe precedentemente o attualmente in vigore.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
5.ALTRI ELEMENTI
La proposta comprende una clausola di riesame e una clausola di cessazione dell'efficacia.
2015/0242 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
recante modifica delle decisioni 2009/791/CE e 2009/1013/UE che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con le decisioni 2009/791/CE e 2009/1013/UE il Consiglio ha concesso una misura di deroga rispettivamente alla Germania e all'Austria. L'applicazione della misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015 con la decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio.
(2)La misura particolare deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, che disciplinano il diritto del soggetto passivo di detrarre l'IVA sui beni e i servizi cedutigli o prestatigli ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. La misura di deroga è volta ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati dal soggetto passivo in percentuale superiore al 90% del totale per esigenze private o per il suo personale o, genericamente, per fini non professionali o attività non economiche.
(3)Al fine di tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo la quale l'IVA che ha gravato a monte sulle spese sostenute da un soggetto passivo non può essere detratta nella misura in cui essa si riferisca ad attività che, in considerazione del loro carattere non economico, non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/112/CE, è opportuno chiarire che le misure particolari si applicano anche ai beni e ai servizi utilizzati per attività di natura non economica.
(4)La misura particolare è intesa a semplificare la procedura di imposizione e di riscossione dell'IVA. Essa influisce in modo trascurabile sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale.
(5)Con lettere protocollate dalla Commissione il 16 marzo 2015 e il 19 marzo 2015, la Germania e l'Austria hanno chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la misura particolare.
(6)In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettere del 15 settembre 2015, delle richieste presentate dall'Austria e dalla Germania. Con lettere del 17 settembre 2015 la Commissione ha comunicato all'Austria e alla Germania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
(7)Stando alle informazioni comunicate dall'Austria e dalla Germania, gli elementi di diritto e di fatto che giustificano l'attuale applicazione della misura particolare in questione non sono cambiati e permangono. È opportuno pertanto autorizzare l'Austria e la Germania a continuare ad applicare la misura particolare per un ulteriore periodo, la cui durata è però limitata al 31 dicembre 2018, al fine di consentire una valutazione della necessità e dell'efficacia della misura di deroga e un riesame della suddivisione percentuale tra usi professionali e non professionali sulla quale si basa.
(8)Qualora considerassero necessaria un'ulteriore proroga oltre il 2018, l'Austria o la Germania dovrebbero presentare alla Commissione, contestualmente alla domanda di proroga, una relazione sull'applicazione della misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale, entro il 31 marzo 2018, in modo da lasciare tempo sufficiente alla Commissione per esaminare la domanda.
(9)La deroga avrà un'incidenza soltanto trascurabile sull'importo totale dell'imposta riscossa allo stadio del consumo finale e non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.
(10)Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2009/791/CE e 2009/1013/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli articoli 1 e 2 della decisione 2009/791/CE sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 1
In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, la Germania è autorizzata ad escludere dal diritto a detrazione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90% del totale per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche.
Articolo 2
La presente decisione scade il 31 dicembre 2018.
L'eventuale domanda di proroga della misura particolare prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2018.
Detta domanda è accompagnata da una relazione comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.".
Articolo 2
Gli articoli 1 e 2 della decisione 2009/1013/UE sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 1
In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, l'Austria è autorizzata ad escludere dal diritto a detrazione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90% del totale per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche.
Articolo 2
La presente decisione scade il 31 dicembre 2018.
L'eventuale domanda di proroga della misura particolare prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2018.
Detta domanda è accompagnata da una relazione comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.".
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Articolo 4
La Repubblica d'Austria e la Repubblica federale di Germania sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente