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Document 52015PC0440

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati

    COM/2015/0440 final - 2015/0202 (NLE)

    Bruxelles, 14.9.2015

    COM(2015) 440 final

    2015/0202(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio 1 elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Detto regolamento si applica in tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Irlanda e del Regno Unito.

    Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 ha modificato il regolamento (CE) n. 539/2001 spostando 19 paesi nell'allegato II, che contiene l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto. Tali paesi sono: Colombia, Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Perù, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu. La menzione di ciascuno di questi paesi nell'allegato II è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui "[l]e esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea".

    Il regolamento (UE) n. 509/2014 è stato adottato il 20 maggio 2014 ed è entrato in vigore il 9 giugno 2014. Nel luglio 2014 la Commissione ha presentato una raccomandazione al Consiglio affinché la autorizzasse ad avviare negoziati su accordi di esenzione dall'obbligo del visto con ciascuno dei seguenti 17 paesi: Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu 3 . Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha impartito alla Commissione le direttive di negoziato.

    La prima serie di accordi di esenzione dall'obbligo del visto è stata firmata il 6 maggio 2015 (Emirati arabi uniti), il 26 maggio 2015 (Timor Leste) e il 28 maggio 2015 (Dominica, Grenada, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Trinidad e Tobago e Vanuatu) e si applica in via provvisoria dalla data della relativa firma, in attesa dell'entrata in vigore.

    I negoziati con Kiribati sono stati avviati il 17 dicembre 2014 e condotti con scambio di lettere. Nel corso di ulteriori scambi è stato raggiunto un accordo su tutte le parti. I capi negoziatori hanno siglato l'accordo tramite scambio di lettere il 6 maggio 2015 (Kiribati) e il 10 giugno 2015 (Unione). Gli Stati membri ne sono stati informati nel corso della riunione del gruppo "Visti" del Consiglio del 15 giugno 2015.

    2.BASE GIURIDICA

    Per quanto riguarda l'Unione, la base giuridica dell'accordo è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218 del medesimo.

    La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma dell'accordo. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata.

    Tenuto conto del fatto che Kiribati sarà in grado di espletare in tempi brevi la procedura di ratifica interna e che è trascorso molto tempo da quando la Commissione ha proposto per la prima volta di esentare i cittadini di Kiribati dall'obbligo del visto (novembre 2012), la proposta di decisione relativa alla firma stabilisce l'applicazione provvisoria dell'accordo a decorrere dal giorno successivo alla data della firma, conformemente all'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE. Considerata la necessità dell'approvazione del Parlamento europeo prima della conclusione dell'accordo, la Commissione informerà tale istituzione dell'applicazione provvisoria dell'accordo.

    3.ESITO DEI NEGOZIATI

    La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo di esenzione dal visto sia accettabile per l'Unione.

    Il contenuto finale dell'accordo può riassumersi come segue.

    Obiettivo

    L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Kiribati che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

    Onde garantire parità di trattamento a tutti i cittadini dell'UE, l'accordo dispone che Kiribati può sospendere o denunciare l'accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e che la sospensione o la denuncia dell'accordo da parte dell'Unione europea riguarda tutti i suoi Stati membri.

    La situazione specifica del Regno Unito e dell'Irlanda figura nel preambolo.

    Campo di applicazione

    L'esenzione dal visto riguarda tutte le categorie di persone (titolari di passaporti ordinari, diplomatici, di servizio/ufficiali o speciali) indipendentemente dal motivo del soggiorno, ad eccezione di coloro che viaggiano per svolgere un'attività retribuita. Per quest'ultima categoria di persone, i singoli Stati membri e Kiribati sono liberi di imporre l'obbligo del visto ai cittadini dell'altra parte in conformità del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile. Onde garantire un'applicazione armonizzata, l'accordo reca in allegato una dichiarazione comune sull'interpretazione della categoria di persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

    Durata del soggiorno

    L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Kiribati che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'accordo reca in allegato una dichiarazione comune sull'interpretazione di questo periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

    L'accordo tiene conto della situazione degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen. Fintanto che detti Stati non fanno parte dello spazio Schengen senza frontiere interne, l'esenzione dal visto conferisce ai cittadini di Kiribati il diritto di soggiornare nel territorio di ciascuno di questi Stati membri (attualmente Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania) per un periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata calcolata per l'intero spazio Schengen.

    Applicazione territoriale

    L'accordo contempla alcune disposizioni in materia di applicazione territoriale: nel caso della Francia e dei Paesi Bassi, il soggiorno dei cittadini di Kiribati in esenzione dal visto è limitato al territorio europeo di tali paesi.

    Dichiarazioni

    Oltre alle dichiarazioni comuni di cui sopra, l'accordo reca in allegato altre due dichiarazioni comuni:

    una dichiarazione comune sull'associazione della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;

    una dichiarazione comune sulla piena divulgazione delle informazioni sul contenuto e sulle conseguenze dell'accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.

    4.CONCLUSIONI

    In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio:

    decida che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la persona o le persone debitamente abilitate a firmarlo a nome dell'Unione;

    approvi l'applicazione provvisoria dell'accordo in attesa della sua entrata in vigore.

    2015/0202 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 ha spostato la menzione di Kiribati dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio 5 .

    (2)La menzione di tale paese è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

    (3)Con decisione del 9 ottobre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Kiribati. I negoziati sono stati avviati il 17 dicembre 2014 e condotti tramite scambio di lettere.

    (4)È opportuno firmare l'accordo siglato con scambio di lettere il 6 maggio 2015 (Kiribati) e il 10 giugno 2015 (Unione) e approvare le dichiarazioni accluse. È opportuno applicare l'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale.

    (5)A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni dell'accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La firma a nome dell'Unione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati (in seguito denominato "l'accordo") è autorizzata, con riserva della conclusione dell'accordo.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

    Articolo 3

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

    Articolo 4

    L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
    (2) Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).
    (3) COM(2014) 467 del 17.7.2014.
    (4) Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).
    (5) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
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    Bruxelles, 14.9.2015

    COM(2015) 440 final

    ALLEGATO

    della

    proposta di decisione del Consiglio

    relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati


    ALLEGATO

    della

    proposta di decisione del Consiglio

    relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati



    ACCORDO

    di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati

    L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata "Unione" o "UE", e

    LA REPUBBLICA DI KIRIBATI, in seguito denominata "Kiribati",

    in seguito congiuntamente denominate "parti contraenti",

    DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

    VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo 1 , disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Kiribati, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;

    CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;

    DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea;

    CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Kiribati per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;

    TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    ARTICOLO 1

    Obiettivo

    Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Kiribati che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

    ARTICOLO 2

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

    a)    "Stato membro": qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;

    b)    "cittadino dell'Unione": qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);

    c)    "cittadino di Kiribati": chiunque possieda la cittadinanza di Kiribati;

    d)    "spazio Schengen": lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che applicano integralmente l'acquis di Schengen.



    ARTICOLO 3

    Campo di applicazione

    1.    I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Kiribati senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.

    I cittadini di Kiribati titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Kiribati possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.

    2.    Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

    Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Kiribati o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio 2 .

    Per la suddetta categoria di persone, Kiribati può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio diritto nazionale.

    3.    L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Kiribati si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

    4.    L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

    5.    Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Kiribati.

    ARTICOLO 4

    Durata del soggiorno

    1.    I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Kiribati per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

    2.    I cittadini di Kiribati possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen.

    I cittadini di Kiribati possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen.

    3.    Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Kiribati e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o al diritto dell'Unione.

    ARTICOLO 5

    Applicazione territoriale

    1.    Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

    2.    Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

    ARTICOLO 6

    Comitato misto di gestione dell'accordo

    1.    Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti (in seguito denominato "il comitato"), composto di rappresentanti dell'Unione e di Kiribati. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.

    2.    Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:

    a)    controlla l'applicazione del presente accordo;

    b)    suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

    c)    dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.

    3.    Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

    4.    Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    ARTICOLO 7

    Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Kiribati

    Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Kiribati, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

    ARTICOLO 8

    Disposizioni finali

    1.    Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

    Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma.

    2.    Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

    3.    Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

    4.    Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione irregolare e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte contraente al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.

    5.    Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

    6.    Kiribati può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.

    7.    L'Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.

    Fatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

    Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

    Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Kiribati, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.

    DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO

    Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio dell'altra parte contraente al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

    La suddetta categoria non comprende:

       gente d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio dell'altra parte contraente),

       sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica,

       giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza,

       stagisti nell'ambito di un gruppo di aziende.

    In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.



    DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO

    Le parti contraenti convengono che per "periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni", di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

    Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento "mobile" di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.

    DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO

    Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Kiribati, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.

    _________________

    (1) GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.
    (2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
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