COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.9.2015
COM(2015) 434 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Regno di Tonga
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Regno di Tonga
ACCORDO
di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Regno di Tonga
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata "Unione" o "UE", e
IL REGNO DI TONGA, in seguito denominato "Tonga",
in seguito congiuntamente denominati "parti contraenti",
DESIDEROSI di rafforzare i vincoli di amicizia che li uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;
VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Tonga, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;
CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;
DESIDEROSI di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea;
CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Tonga per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Obiettivo
Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Tonga che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
ARTICOLO 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:
a)
"Stato membro": qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
b)
"cittadino dell'Unione": qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);
c)
"cittadino di Tonga": chiunque possieda la cittadinanza di Tonga;
d)
"spazio Schengen": lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che applicano integralmente l'acquis di Schengen.
ARTICOLO 3
Campo di applicazione
1.
I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Tonga senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.
I cittadini di Tonga titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Tonga possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.
2.
Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.
Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Tonga o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio.
Per la suddetta categoria di persone, Tonga può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio diritto nazionale.
3.
L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Tonga si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
4.
L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.
5.
Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Tonga.
ARTICOLO 4
Durata del soggiorno
1.
I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Tonga per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
2.
I cittadini di Tonga possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen.
I cittadini di Tonga possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen.
3.
Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Tonga e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o al diritto dell'Unione.
ARTICOLO 5
Applicazione territoriale
1.
Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2.
Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
ARTICOLO 6
Comitato misto di gestione dell'accordo
1.
Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti (in seguito denominato "il comitato"), composto di rappresentanti dell'Unione e di Tonga. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.
2.
Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:
a)
controlla l'applicazione del presente accordo;
b)
suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;
c)
dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.
3.
Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4.
Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
ARTICOLO 7
Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Tonga
Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Tonga, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.
ARTICOLO 8
Disposizioni finali
1.
Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.
Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma.
2.
Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3.
Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4.
Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione irregolare e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte contraente al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.
5.
Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.
6.
Tonga può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
7.
L'Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
Fatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Tonga, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO
Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio dell'altra parte contraente al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.
La suddetta categoria non comprende:
–
gente d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio dell'altra parte contraente),
–
sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica,
–
giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza,
–
stagisti nell'ambito di un gruppo di aziende.
In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO
Le parti contraenti convengono che per "periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni", di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento "mobile" di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO
Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Tonga, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.