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Document 52015PC0390

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

    COM/2015/0390 final - 2015/0170 (NLE)

    Bruxelles, 5.8.2015

    COM(2015) 390 final

    2015/0170(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivazione e obiettivi della proposta

    La proposta in allegato costituisce lo strumento giuridico per la definizione della posizione da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo di associazione tra l'Unione europea e un paese terzo. In particolare, essa riguarda l'applicazione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo").

    L'accordo è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è applicato in via provvisoria dal 1º settembre 2014, in attesa della ratifica da parte degli Stati membri. La decisione 2014/492/UE del Consiglio 1 , del 16 giugno 2014, ha approvato la firma dell'accordo a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica e dei loro Stati membri, nonché l'applicazione provvisoria di alcune sue disposizioni.

    L'accordo ha istituito il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", che controlla l'attuazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo e tratta le questioni ad essa collegate. Tale comitato ha il compito di compilare un elenco di arbitri che garantiscano il corretto funzionamento del meccanismo di risoluzione delle controversie, come previsto all'articolo 404 dell'accordo.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

    La presente proposta attua la politica commerciale comune dell'Unione nei confronti di un paese partner orientale, sulla base delle disposizioni del suddetto accordo. Essa mira a istituire i necessari strumenti istituzionali che consentano all'Unione e alla Repubblica di Moldova di affrontare efficacemente le controversie bilaterali che riguardano l'applicazione e l'interpretazione dell'accordo. Essa è coerente con l'approccio adottato dall'Unione nelle discipline relative alla risoluzione delle controversie negoziate o attuate nel quadro di accordi di libero scambio con altri partner commerciali.

    Coerenza con le altre politiche dell'Unione

    La presente proposta è coerente e si integra con le altre politiche esterne dell'Unione, in particolare con la politica europea di vicinato e la politica di cooperazione allo sviluppo relativa alla Repubblica di Moldova.

    2.Base giuridica, sussidiarietà e proporzionalità

    Base giuridica

    La base giuridica che definisce la posizione che l'Unione deve adottare in seno ai comitati istituiti dall'accordo di associazione tra l'UE e la Repubblica di Moldova è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

    Sussidiarietà (per le competenze non esclusive)

    Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è definita come competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

    Proporzionalità

    La presente proposta è necessaria al fine di attuare gli impegni internazionali dell'Unione stabiliti nell'accordo con la Repubblica di Moldova.

    Scelta dello strumento

    La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, che prevede l'adozione delle decisioni da parte del Consiglio. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

    3.ESITO DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Valutazioni ex-post/controlli dell'adeguatezza della legislazione in vigore

    Non pertinente.

    Consultazioni delle parti interessate

    Le consultazioni delle parti interessate non sono applicabili alla presente proposta.

    Ricorso al parere di esperti

    La Commissione ha tenuto conto dei contributi forniti dagli Stati membri negli ultimi anni per quanto riguarda i cittadini dell'Unione adeguati e qualificati per svolgere la funzione di arbitri nelle controversie sottoposte nel quadro degli accordi commerciali dell'UE.

    Valutazione d'impatto

    La presente proposta riguarda l'attuazione degli aspetti istituzionali dell'accordo, in particolare il titolo V relativo agli scambi e alle questioni commerciali, tra l'Unione e la Repubblica di Moldova. La proposta non ha alcun impatto sulla politica economica, sociale o ambientale dell'Unione. L'accordo è stato applicato in via provvisoria a partire dal 1º settembre 2014 e la sua attuazione si trova in una fase molto precoce.

    Adeguatezza della regolamentazione e semplificazione normativa

    L'accordo fra l'Unione e la Repubblica di Moldova non è soggetto a procedure REFIT, non comporta costi per le PMI e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

    Diritti fondamentali

    La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    Non pertinente.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani di attuazione e disposizioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione

    L'attuazione dell'accordo è periodicamente riesaminata dal consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova. La Commissione europea si è inoltre impegnata a presentare annualmente al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, ivi compresi gli elementi contenuti nella presente proposta.

    Documenti esplicativi (per le direttive)

    Non pertinente.

    Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta

    La proposta mira ad adottare una posizione dell'Unione in merito all'attuazione della parte commerciale dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica di Moldova. Il titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo include il capitolo 14 (Risoluzione delle controversie), che definisce un meccanismo per risolvere le controversie commerciali tra le parti dell'accordo riguardo all'applicazione o all'interpretazione della parte commerciale dell'accordo. La procedura di arbitrato di cui al capitolo 14 prevede che la parte attrice possa chiedere la costituzione di un collegio arbitrale per risolvere una controversia bilaterale. L'articolo 404 dell'accordo definisce le regole per la composizione del collegio. L'accordo prevede la compilazione di un elenco di persone atte a svolgere la funzione di arbitri. È stato pertanto discusso con il governo della Repubblica di Moldova un progetto di elenco di arbitri che accettino e siano in grado di partecipare a un collegio arbitrale, il quale prevede cinque candidati arbitri per l'Unione, cinque candidati arbitri per la Repubblica di Moldova e cinque cittadini di paesi terzi che possano fungere da presidenti di un collegio arbitrale. L'elenco sarà utilizzato nei casi in cui debba essere istituito un collegio arbitrale.

    2015/0170 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    1)L'articolo 464, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (l'"accordo"), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo, come precisato dall'Unione.

    2)L'articolo 3 della decisione 2014/492/UE del Consiglio 2 indica le disposizioni dell'accordo da applicarsi in via provvisoria, comprese le disposizioni sull'istituzione e il funzionamento del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" e sulla risoluzione delle controversie. Conformemente all'articolo 464, paragrafo 4, dell'accordo, l'applicazione provvisoria delle disposizioni in questione è in vigore dal 1º settembre 2014.

    3)L'articolo 404, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce che il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, deve giungere a un accordo su un elenco di persone che esercitino la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie entro sei mesi a decorrere dall'inizio dell'applicazione provvisoria dell'accordo, conformemente all'articolo 464, paragrafo 5, dell'accordo.

    4)A norma dell'articolo 404, paragrafo 1, dell'accordo, è stato discusso con il governo della Repubblica di Moldova un progetto di elenco di arbitri che parteciperanno a un collegio arbitrale, il quale prevede cinque candidati arbitri per l'Unione, cinque candidati arbitri per la Repubblica di Moldova e cinque cittadini di paesi terzi che possono svolgere la funzione di presidenti di un collegio arbitrale.

    5)È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" in relazione all'elenco di persone che possono svolgere la funzione di arbitro per la risoluzione delle controversie,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" in merito all'adozione dell'elenco di persone che possono svolgere la funzione di arbitro nella risoluzione delle controversie dovrà basarsi sul progetto di decisione di tale comitato allegato alla presente decisione.

    I rappresentanti dell'Unione nel comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1) GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1.
    (2) Decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).
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    Bruxelles, 5.8.2015

    COM(2015) 390 final

    ALLEGATO

    della

    proposta di
    decisione del Consiglio

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra


    Progetto di

    decisione n. 1/2015 del comitato di associazione UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA riunito nella formazione "Commercio"

    del … 2015

    relativa alla compilazione dell'elenco di arbitri di cui all'articolo 404, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

    IL COMITATO DI Associazione RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO",

    visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare l'articolo 404, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    1)A norma dell'articolo 464 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo"), alcune parti dell'accordo, compresa la disposizione relativa alla compilazione dell'elenco di arbitri, sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1º settembre 2014.

    2)A norma dell'articolo 404, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, deve compilare un elenco di 15 persone, destinate a svolgere la funzione di arbitri,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli elenchi delle persone che possono svolgere la funzione di arbitri a norma dell'articolo 404, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, sono stabiliti nell'allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a …,

    Per il comitato di associazione

    riunito nella formazione "Commercio"

    Il presidente

    ALLEGATO

    ELENCO DEGLI ARBITRI DI CUI ALL'ARTICOLO 404, PARAGRAFO 1, DELL'ACCORDO

    Arbitri proposti dalla Repubblica di Moldova

    1.Sergiu BĂIEŞU

    2.Eduard SERBENCO

    3.Lilia GRIBINCEA

    4.Octavian CAZAC

    5.Mihail BURUIANĂ

    Arbitri proposti dall'Unione europea

    1.Claus–Dieter EHLERMANN

    2.Giorgio SACERDOTI

    3.Jacques BOURGEOIS

    4.Pieter Jan KUIJPER

    5.Ramon TORRENT

    Presidenti

    1.David UNTERHALTER (Sud Africa)

    2.Merit JANOW (Stati Uniti)

    3.    William DAVEY (Stati Uniti)

    4.    Leora BLUMBERG (Sud Africa)

    5.    Helge SELAND (Norvegia)

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