Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0370

    Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE

    COM/2015/0370 final

    Bruxelles, 23.7.2015

    COM(2015) 370 final

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE


    INFORMAZIONI E CONDIZIONI CHE GIUSTIFICANO LA MOBILITAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL'UE

    1.INTRODUZIONE

    La presente decisione copre la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("il Fondo") per un importo di 16 274 765 EUR in seguito a tre catastrofi verificatesi in Bulgaria e in Grecia. La mobilitazione sarà finanziata integralmente mediante parte dell'importo di 50 000 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento già iscritto nel bilancio 2015, per cui non è necessario un bilancio rettificativo.

    2.INFORMAZIONI E CONDIZIONI

    A fine aprile 2015 la Commissione ha ricevuto tre domande di assistenza finanziaria del Fondo connesse a una catastrofe in Bulgaria (condizioni invernali avverse) e a due catastrofi in Grecia (inondazioni nella regione di Evros e nella Grecia centrale) verificatesi a gennaio e a febbraio 2015. La Commissione ha svolto un esame approfondito di tutte e tre le domande in conformità del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea 1 (di seguito, "il regolamento"), in particolare degli articoli 2, 3 e 4. Gli elementi principali della valutazione sono riportati in appresso.

    2.1.BULGARIA

    (1)Alla fine di gennaio e all'inizio di febbraio 2015, vaste zone della Bulgaria sono state colpite da forti piogge, nevicate, inondazioni e frane, che hanno causato danni considerevoli alle infrastrutture pubbliche, alle imprese, alle abitazioni e alle proprietà private, compromettendo anche l'attività agricola.

    (2)La domanda della Bulgaria è pervenuta alla Commissione il 24 aprile 2015, entro il termine di 12 settimane dal 30 gennaio 2015, data della constatazione dei primi danni.

    (3)La Commissione ha accertato che le diverse catastrofi di natura meteorologica verificatesi in Bulgaria hanno un'origine naturale comune e rientrano pertanto nel campo di applicazione del FSUE.

    (4)Al momento della presentazione della domanda, la Bulgaria ha chiesto il versamento di un anticipo sul contributo previsto del FSUE. Al termine di una valutazione preliminare della domanda, la Commissione ha concluso che le condizioni di cui all'articolo 4 bis del regolamento erano soddisfatte e ha concesso, con la decisione C(2015) 4179, un anticipo di 637 782 EUR, pari al 10% del contributo finanziario previsto del Fondo.

    (5)Le autorità bulgare stimano a 243,305 milioni di EUR il totale dei danni diretti causati dalla catastrofe. Tale importo corrisponde allo 0,622% dell'RNL bulgaro o al 103,6% della soglia "gravi catastrofi" di 234,871 milioni di EUR applicabile alla Bulgaria nel 2015 (0,6% dell'RNL in base ai dati del 2013) per la mobilitazione del FSUE. Dato che la stima del totale dei danni diretti è superiore alla soglia, la catastrofe è considerata una "catastrofe naturale grave" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento.

    (6)I danni diretti totali provocati sono la base utilizzata per calcolare l'importo del contributo finanziario del Fondo. Tale contributo può essere utilizzato unicamente per gli interventi di emergenza e di risanamento indispensabili di cui all'articolo 3 del regolamento.

    (7)Per quanto riguarda l'impatto e le conseguenze della catastrofe, le condizioni invernali avverse hanno colpito quasi tutto il territorio della Bulgaria. A quanto riferito, la regione sud-orientale è stata quella maggiormente danneggiata. Più di 300 edifici sono stati allagati nella sola città di Burgas. Le frane hanno distrutto infrastrutture importanti. Gli argini hanno ceduto e molti fiumi, come il Maritsa/Evros, sono straripati allagando terreni agricoli e foreste. Venti fortissimi hanno devastato pinete, causato black-out e interrotto le comunicazioni; le strade sono state bloccate da alberi caduti.

    (8)Le autorità bulgare hanno stimato che il costo degli interventi di emergenza indispensabili ammissibili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sia pari a 239,225 milioni di EUR, cifra che è stata ripartita tra i vari tipi di interventi. Questo importo rappresenta più del 98% dei danni totali segnalati. Per giustificare la quota eccessivamente elevata dei danni subiti da strutture pubbliche le autorità bulgare hanno addotto l'incapacità delle autorità locali di valutare correttamente tali danni entro il termine di 12 settimane fissato per la presentazione della domanda. Questo spiega perché gran parte dei danni subiti da privati non sia stata inclusa nella domanda. La porzione maggiore dei costi degli interventi di emergenza (oltre 97 milioni di EUR) riguarda il ripristino delle infrastrutture di prevenzione. Si calcola che per il ripristino delle infrastrutture di trasporto saranno necessari più di 46 milioni di EUR.

    (9)Le regioni colpite rientrano nella categoria delle "regioni meno sviluppate" previste dai Fondi strutturali e d'investimento europei (2014-2020). Le autorità bulgare non hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di riassegnare i finanziamenti del programma dei fondi SIE per la Bulgaria a misure di recupero.

    (10)Per quanto riguarda l'attuazione della normativa UE in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe relativa alla natura della catastrofe, nel 2010 la Bulgaria ha recepito la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (la "direttiva sulle alluvioni") nel diritto nazionale ed è stata eseguita una valutazione preliminare dei rischi di inondazioni per ciascun distretto idrografico secondo un metodo elaborato dal ministero dell'Ambiente e delle risorse idriche.

    (11)Alla data della presentazione della domanda la Bulgaria non era oggetto di alcun procedimento di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

    (12)Le autorità bulgare hanno precisato che danni per un importo di circa 32 275 EUR sono coperti da assicurazione. Tale importo è stato quindi detratto dai costi ammissibili.

    2.2.GRECIA (inondazioni nella regione di Evros e nelle regioni centrali e occidentali)

    (1)Dall'inizio di febbraio 2015 la Grecia è stata colpita da vaste alluvioni nella zona circostante i fiumi Evros e Ardas e nella regione Macedonia orientale e Tracia, che hanno distrutto infrastrutture fondamentali, edifici pubblici, abitazioni private e imprese e compromesso l'attività agricola.

    (2)Nello stesso periodo, gran parte della Grecia centrale e occidentale (Epiro, Grecia occidentale, Grecia centrale e Tessaglia) è stata teatro di fenomeni analoghi, che hanno causato danni addirittura peggiori di quelli riscontrati nella Macedonia orientale.

    (3)Il 23 aprile 2015 la Grecia ha presentato due domande di contributi finanziari del Fondo entro il termine di 12 settimane dalla registrazione del primo danno, cioè il 4 febbraio 2015 (Evros) e il 1° febbraio 2015 (regioni centrali e occidentali). Le domande sono state presentate come "catastrofi regionali" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento. In tutto cinque regioni NUTS 2 sono state colpite dalla catastrofe: Macedonia orientale e Tracia (inondazioni nell'Evros); Epiro, Grecia occidentale, Grecia centrale e Tessaglia (inondazioni nella Grecia centrale e occidentale).

    (4)La valutazione della Commissione ha rivelato tuttavia che gli eventi verificatisi in Grecia (e la grave catastrofe in Bulgaria) sono collegati e hanno le stesse origini meteorologiche. La Commissione ha pertanto deciso di trattare i casi greci come un'unica catastrofe regionale conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento. La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nel campo d'applicazione del FSUE.

    (5)Accorpando le due domande si riduce considerevolmente l'onere amministrativo per la Grecia in termini di attuazione e presentazione di relazioni, lasciando invece invariato l'importo del contributo finanziario del FSUE.

    (6)Al momento della presentazione delle domande, la Grecia ha chiesto il versamento di un anticipo sui contributi previsti del FSUE. Al termine di una valutazione preliminare delle domande, e prima di decidere di accorparle, la Commissione ha concluso che le condizioni di cui all'articolo 4 bis del regolamento erano soddisfatte in entrambi i casi.

    (7)Secondo le stime delle autorità greche, i danni diretti totali provocati dalle inondazioni ammontano complessivamente a 395,878 milioni di EUR (132,454 milioni di EUR per Evros e 263,424 milioni di EUR per la Grecia centrale e occidentale). Questo importo rappresenta il 36% della soglia "gravi catastrofi" di 1 091,315 milioni di EUR applicabile alla Grecia nel 2015 (0,6% dell'RNL in base ai dati del 2013) e pertanto non può essere considerato una "grave catastrofe". I danni diretti totali rappresentano tuttavia il 4,78% della media ponderata del PIL delle cinque regioni NUTS 2 interessate e superano quindi di gran lunga la soglia dell'1,5% fissata nel regolamento per la media ponderata del PIL regionale.

    (8)I danni diretti totali provocati sono la base utilizzata per stabilire l'importo del contributo finanziario del Fondo. Tale contributo può essere utilizzato unicamente per gli interventi di emergenza e di risanamento indispensabili di cui all'articolo 3 del regolamento.

    (9)La decisione C(2015) 4180 della Commissione ha concesso un anticipo di 331 135 EUR per Evros; la decisione C(2015) 4181 della Commissione prevede un importo di 658 560 EUR per la Grecia centrale e occidentale; in entrambi i casi questo rappresenta il 10% del contributo finanziario previsto del Fondo.

    (10)Per quanto riguarda l'impatto e le conseguenze delle catastrofi, le inondazioni nel bacino dell'Evros hanno colpito in modo particolare il settore agricolo, con circa 17 500 ha di terreni allagati, infrastrutture agricole, magazzini e culture distrutti e 150 km di strade danneggiati o distrutti. Le infrastrutture idriche e fognarie sono state danneggiate in 17 insediamenti. Le inondazioni hanno danneggiato anche edifici pubblici (scuole, palestre e biblioteche). Le parti occidentali, centrali e settentrionali della Grecia (Epiro, Etolia-Acarnania, Euritania, Ftiotide, Tessaglia e Peloponneso) sono state colpite da forti piogge e temporali, abbondanti nevicate in montagna e venti burrascosi da sud, sia in mare che sulla terraferma. Questo ha provocato interruzioni di corrente, lo straripamento dei fiumi e frane estese, isolando una serie di insediamenti di montagna i cui abitanti hanno dovuto essere evacuati. La catastrofe ha danneggiato più del 60% della rete stradale dell'Epiro. L'agricoltura ha risentito della perdita di colture. Sono stati colpiti negozi, abitazioni, esercizi commerciali, unità di allevamento e aziende agricole. Una parte del patrimonio culturale della Grecia è stata messa in pericolo. La furia delle acque del fiume Arachthos, ad esempio, ha spazzato via lo storico ponte di Plaka, a Tzoumerka.

    (11)Le autorità greche hanno stimato che il costo degli interventi di emergenza indispensabili ammissibili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sia pari a 308,445 milioni di EUR, cifra che è stata ripartita tra i vari tipi di interventi. La porzione maggiore dei costi (oltre 196 milioni di EUR) riguarda il settore dei trasporti, mentre la seconda porzione (83 milioni di EUR) riguarda la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione.

    (12)Le regioni colpite sono "regioni meno sviluppate" secondo la classificazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei (2014-2020). Le autorità greche non hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di riassegnare i finanziamenti del programma dei fondi SIE a misure di recupero.

    (13)Per quanto riguarda l'attuazione della normativa UE in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe, attualmente non sono in corso procedimenti di infrazione. Nel novembre 2012 è stata presentata alla Commissione una valutazione preliminare aggiornata dei rischi di inondazioni. Inoltre, nell'ambito del quadro strategico nazionale di riferimento 2014-2020, il programma operativo "Infrastrutture, trasporti, ambiente e sviluppo sostenibile", che è cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione, finanzia, a titolo dell'obiettivo tematico 5, azioni di risposta agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e di adattamento alle nuove condizioni xerotermiche e a fenomeni meteorologici estremi come le inondazioni.

    (14)Alla data della presentazione della domanda la Grecia non era oggetto di alcun procedimento di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

    (15)Le autorità greche hanno confermato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.

    3.FINANZIAMENTO

    Il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 2 , in particolare l'articolo 10, autorizza il ricorso al Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("il Fondo") nei limiti di un massimale annuo pari a 500 milioni di EUR (ai prezzi del 2011), oltre i limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario. Le condizioni per beneficiare del Fondo sono specificate nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014. Il punto 11 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 3 (AII) fissa le modalità di mobilitazione del Fondo.

    In considerazione del fatto che la solidarietà era la motivazione fondamentale della creazione del Fondo, la Commissione ritiene che gli aiuti erogati a titolo del Fondo debbano essere progressivi. Questo significa che, secondo la prassi adottata in passato, la parte di danno che supera la soglia "gravi catastrofi" per la mobilitazione del Fondo (0,6% dell'RNL o 3 miliardi di EUR ai prezzi del 2011, se il primo valore è superiore) dovrebbe determinare un'intensità di aiuto superiore rispetto al danno al di sotto della soglia. Il tasso applicato in passato al fine di determinare l'attribuzione di fondi per le gravi catastrofi è del 2,5% dell'importo dei danni diretti totali al di sotto della soglia e del 6% per la parte dei danni al di sopra della soglia. Per le catastrofi regionali e le catastrofi riconosciute nell'ambito della disposizione relativa ai paesi limitrofi il tasso applicato è del 2,5%.

    Il contributo non può superare il costo totale stimato degli interventi ammissibili. La metodologia per calcolare gli aiuti a titolo del Fondo di solidarietà è stata definita nella relazione annuale 2002-2003 sul Fondo di solidarietà e approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

    Sulla base delle domande presentate dalla Bulgaria e dalla Grecia, il calcolo degli aiuti a titolo del Fondo, basato sulle stime dei danni diretti totali, è il seguente:

    Catastrofe

    Danni diretti
    (in milioni di EUR)

    Soglia per catastrofe regionale applicata (in milioni di EUR)

    Soglia per catastrofe grave
    (in milioni di EUR)

    Costo totale degli interventi ammissibili
    (in milioni di EUR)

    2,5% dei danni diretti fino alla soglia (EUR)

    6% dei danni diretti oltre la soglia (EUR)

    Importo totale dell'aiuto proposto (in EUR)

    BULGARIA

    243,305

    -

    234,871

    239,225

    5 871 775

    506 040

    6 377 815

    GRECIA

    395,878

    124,354

    1 091,315

    308,445

    9 896 950

    -

    9 896 950

    TOTALE

    16 274 765

    Al momento dell'adozione del bilancio 2015 è stato mobilitato un importo di 50 000 000 EUR per il pagamento degli anticipi, con l'iscrizione in bilancio degli stanziamenti di impegno e di pagamento corrispondenti. Previo esame delle domande 4 e tenuto conto dell'importo massimo della sovvenzione che il Fondo può concedere, la Commissione propone di mobilitare il Fondo per questi due casi utilizzando 16 274 765 EUR dei 50 000 000 EUR specificamente mobilitati per gli anticipi sul bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015.

    Poiché era già stato versato un importo di 1 627 477 EUR sotto forma di anticipi del 10% (637 782 EUR per la Bulgaria e 989 695 EUR per la Grecia) conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento, rimane da pagare un saldo di 14 647 288 EUR (5 740 033 EUR per la Bulgaria e 8 907 255 EUR per la Grecia).

    Una volta pagati i suddetti anticipi, il saldo disponibile per il pagamento di anticipi nel bilancio è di 48 372 523 EUR Conformemente al punto 11 dell'AII, che prevede la possibilità di riassegnare stanziamenti, la Commissione propone di prelevare su questo saldo l'importo di 14 647 288 EUR necessario per la Bulgaria e la Grecia. Una volta pagato il saldo residuo di 14 647 288 EUR, nel 2015 rimane un importo di 33 725 235 EUR da utilizzare in caso di necessità. Stando alle informazioni attualmente disponibili, questo importo dovrebbe essere sufficiente per soddisfare le eventuali domande che perverranno nei prossimi mesi dell'anno.

    In caso di disaccordo verrà avviata la procedura di trilogo conformemente al punto 11 dell'accordo interistituzionale 5 .

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea 6 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

    visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 7 , in particolare il punto 11,

    vista la proposta della Commissione 8 ,

    considerando quanto segue:

    (1)Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi.

    (2)Per tale Fondo è fissato un massimale dell'importo annuo pari a 500 milioni di EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (EU, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio 9 .

    (3)La Bulgaria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in relazione alle condizioni invernali avverse.

    (4)La Grecia ha presentato due domande di mobilitazione del Fondo in relazione a inondazioni.

    (5)La Commissione ha concluso che le domande soddisfano le condizioni per la concessione del sostegno del Fondo di solidarietà previste dal regolamento 2012/2002 del Consiglio.

    (6)È quindi opportuno mobilitare il Fondo per fornire un contributo finanziario corrispondente all'intero importo di 16 274 765 EUR in relazione alle domande presentate dalla Bulgaria e dalla Grecia.

    (7)Vi è margine per una riassegnazione di stanziamenti a norma della seconda frase del punto 11 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013. Gli stanziamenti per gli anticipi relativi all'esercizio 2015 sono stati utilizzati, in misura molto limitata, per le tre domande oggetto della presente decisione, per le quali rimane da pagare un saldo di 14 647 288 EUR. Di conseguenza, l'importo della mobilitazione sarà finanziato integralmente dagli stanziamenti disponibili nel bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2015 e non sono necessari stanziamenti supplementari. Pertanto non occorre un bilancio rettificativo, in quanto la presente decisione comprende tutti gli elementi necessari per la mobilitazione del Fondo.

    (8)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'importo della presente mobilitazione è coperto integralmente dagli stanziamenti specifici per anticipi disponibili sulla linea 13 06 01 del bilancio dell'Unione per l'esercizio 2015.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Essa si applica a decorrere …[dalla data di adozione] [Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU].

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    Il presidente    Il presidente

    (1) Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).
    (2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
    (3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
    (4) Comunicazione alla Commissione C(2015) xxxx.
    (5) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
    (6) Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).
    (7) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
    (8) GU C […] del […], pag. […].
    (9) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
    Top