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Document 52015PC0334

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (direttiva sulla qualità dei carburanti)

    COM/2015/0334 final - 2015/0147 (NLE)

    Bruxelles, 10.7.2015

    COM(2015) 334 final

    2015/0147(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato
    misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme,
    prove e certificazioni) e dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
    (direttiva sulla qualità dei carburanti)


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo SEE.

    2.CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE per integrare la direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE 1 .

    Poiché gli Stati EFTA-SEE chiedono adattamenti che derogano all'acquis dell'UE e introducono modifiche che trascendono gli adattamenti tecnici, la posizione corrispondente dell'UE è adottata dal Consiglio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94.

    La parte EFTA fornisce i seguenti chiarimenti riguardo agli adattamenti richiesti:

    Articolo 2, paragrafo 5

    L'articolo 2, paragrafo 5, definisce gli "Stati membri che hanno temperature ambientali estive basse" ai fini della direttiva 98/70/CE. L'Islanda e la Norvegia dovrebbero essere incluse in questo gruppo. L'adattamento (a) dispone pertanto la loro inclusione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5.

    Articolo 3, paragrafo 4

    L'Islanda ha messo a punto un nuovo procedimento per la produzione di metanolo rinnovabile. La miscelazione del metanolo rinnovabile nella benzina è un metodo per sostituire i carburanti fossili e decarbonizzare i carburanti per i trasporti in Islanda. La direttiva 98/70/CE, modificata dalla direttiva 2009/30/CE, autorizza un tenore di metanolo nella benzina pari a 3% v/v.

    La miscelazione della benzina con alcoli determina un aumento della tensione di vapore del carburante. La direttiva 2009/30/CE ne tiene conto e prevede una deroga ai limiti massimi della tensione di vapore per l'etanolo. Questa deroga sostiene lo sviluppo di un mercato dei biocarburanti. È necessaria una deroga analoga per la benzina con un tenore di metanolo pari a 3% v/v per consentire l'immissione sul mercato islandese, nei mesi estivi, di benzina miscelata con metanolo rinnovabile.

    Come indicato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta di direttiva 2009/30/CE 2 , la tensione massima di vapore della benzina nel periodo estivo è disciplinata dalla direttiva 98/70 per controllare le emissioni di composti organici volatili (VOC). Le emissioni di VOC sono fonte di preoccupazione in quanto 1) sono precursori della formazione di ozono, che è nocivo per l'ambiente e per la salute umana, e 2) determinati idrocarburi, come il benzene, rappresentano un rischio specifico per la salute.

    L'Islanda ha registrato una diminuzione delle emissioni di composti organici volatili non metanici (NMVOC), che nel 2009 risultavano inferiori del 58% rispetto al livello del 1990. I valori bersaglio per l'ozono a fini di protezione della salute umana (media massima giornaliera su 8 ore di 120 µg/m3) stabiliti nella direttiva 2002/3/CE e applicati con il regolamento islandese n. 745/2003 non vengono superati in Islanda durante il periodo estivo. La miscelazione del metanolo nella benzina aggiunge metanolo alle emissioni di VOC da carburante. L'indice POCP (potenziale di creazione fotochimica di ozono) per il metanolo (20,5) è inferiore a quello della benzina (61), per cui potrebbe controbilanciare l'effetto della maggiore tensione di vapore sulla formazione di ozono.

    Per quanto riguarda i rischi per la salute, da un'analisi critica della letteratura oggetto di valutazione inter pares sulla tossicità dei vapori di metanolo inalati non sono emersi elementi concreti in base a cui concludere che l'esposizione a bassi livelli di vapori di metanolo avrà effetti nocivi sulla salute. Le temperature medie registrate in Islanda durante i tre mesi estivi sono inferiori a 11°C. Confrontando le temperature medie estive nelle città europee con le classi di volatilità della benzina adottate si constata che la benzina utilizzata nelle città europee durante i mesi in cui le temperature medie superano i 12°C è caratterizzata da una tensione di vapore di oltre 80 kPa.

    Il progetto di decisione del Comitato misto prevede pertanto un adattamento a norma del quale l'Islanda può autorizzare, nel periodo estivo, l'immissione sul mercato di benzina contenente etanolo o metanolo con una tensione di vapore massima di 70 kPa, a condizione che l'etanolo utilizzato sia un biocarburante o che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie all'uso del metanolo soddisfi i criteri di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 2.

    Articolo 7 ter, paragrafo 6

    Questa disposizione si riferisce a una parte specifica della politica agricola comune (PAC) dell'UE. Poiché la PAC non rientra nell'accordo SEE, nel progetto di decisione del Comitato misto è stato inserito un testo di adattamento che disapplica l'articolo 7 ter, paragrafo 6.

    Applicazione degli articoli da 7 bis a 7 sexies al Liechtenstein

    In Liechtenstein non vi sono fornitori corrispondenti alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva. Conformemente alla legge svizzera del 21 giugno 1996 sulla tassazione degli oli minerali, che è applicabile nel Liechtenstein in virtù dell'unione doganale Liechtenstein-Svizzera, l'importatore o il proprietario del deposito di carburante deve pagare le tasse relative all'importazione di carburante. In Liechtenstein non vi sono importazioni dirette di benzina e diesel. Pertanto, visto che nessun fornitore può essere assoggettato agli obblighi di cui agli articoli da 7 bis a 7 sexies, questi articoli non si applicano al Liechtenstein e nel progetto di decisione del Comitato misto è stato inserito un opportuno testo di adattamento.

    3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

    Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

    2015/0147 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato
    misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme,

    prove e certificazioni) e dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

    (direttiva sulla qualità dei carburanti)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,

    visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 3 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)L'accordo sullo Spazio economico europeo 4 ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

    (2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.

    (3)Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 5 .

    (4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II e l'allegato XX dell'accordo SEE.

    (5)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1) Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).
    (2) SEC(2007) 55.
    (3) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
    (4) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
    (5) Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).
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    Bruxelles, 10.7.2015

    COM(2015) 334 final

    ALLEGATO

    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2015
    che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
    e l'allegato XX (Ambiente)
    dell'accordo SEE

    della

    proposta di decisione del Consiglio

    relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
    (direttiva sulla qualità dei carburanti)


    ALLEGATO

    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. .../2015


    che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente)

    dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE 1 .

    (2)La direttiva 2009/30/CE abroga la direttiva 93/12/CEE del Consiglio 2 , che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

    (3)Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati II e XX dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

    1.al punto 6a (Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

    "-32009 L 0030: Direttiva 2009/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).

    2.Al punto 6a (Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente testo:

    "c)All'articolo 2, paragrafo 5, dopo "Finlandia" viene aggiunta la parola "Islanda" e dopo "Norvegia" viene aggiunta la parola "Lituania".

    d)All'articolo 3, paragrafo 4, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

    "L'Islanda può autorizzare l'immissione sul mercato durante il periodo estivo di benzina contenente etanolo o metanolo con una tensione di vapore massima di 70 kPa, a condizione che l'etanolo utilizzato sia un biocarburante o che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie all'uso di metanolo soddisfi i criteri specificati all'articolo 7 ter, paragrafo 2."

    e)Gli articoli da 7 ter a 7 sexies non si applicano al Liechtenstein.

    f)L'articolo 7 ter, paragrafo 6, non si applica agli Stati EFTA."

    3.Il testo del punto 6 (Direttiva 93/12/CEE del Consiglio) è soppresso.

    Articolo 2

    Al punto 21ad (Direttiva 1999/32/CE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

    "-32009 L 0030: Direttiva 2009/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88)."

    Articolo 3

    I testi della direttiva 2009/30/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE 3*.

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Comitato misto SEE

       Il presidente
       
       
       
       I segretari
       del Comitato misto SEE
       

    (1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.
    (2) GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81.
    (3) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
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