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Document 52015PC0294

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (rifusione)

    COM/2015/0294 final - 2015/0133 (COD)

    Bruxelles, 18.6.2015

    COM(2015) 294 final

    2015/0133(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla
    politica comune della pesca
    (rifusione)

    {SWD(2015) 118 final}


    RELAZIONE

    1.Contesto della proposta

    1.1.Motivazione e obiettivi della proposta

    La raccolta dei dati è essenziale per l’attuazione della politica comune della pesca (PCP), in quanto consente di fondarla sui migliori pareri scientifici. Oltre che per valutare lo stato degli stock ittici, la redditività dei vari segmenti del settore e l’impatto della pesca e dell’acquacoltura sull’ecosistema, i dati sono necessari per valutare le politiche dell’UE: misure di gestione della pesca, misure finanziarie strutturali a sostegno delle zone dipendenti dalla pesca e dall’acquacoltura, misure di mitigazione destinate a ridurre gli effetti negativi della pesca sull’ecosistema.

    Per questo motivo nel 2000 è stato istituito un quadro dell'UE per la raccolta e la gestione dei dati sulla pesca 1 , successivamente riformato e divenuto nel 2008 il quadro per la raccolta dei dati (DCF) 2 . Il DCF ha rappresentato un importante progresso nell'elaborazione di una serie armonizzata di norme dell'Unione per la raccolta di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici sui settori della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione.

    La riforma della politica comune della pesca (PCP) del 2013 deve essere accompagnata da adeguamenti per quanto riguarda la consulenza scientifica e i dati che ne costituiscono la base. Ciò è particolarmente importante per poter conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY) entro il 2020, gestire le attività di pesca tenendo conto del loro impatto sull’ecosistema e introdurre progressivamente un obbligo di sbarco. La riforma della PCP esige inoltre un cambiamento del modo in cui sono ottenuti i dati: occorre ad esempio promuovere la regionalizzazione e il decentramento dei compiti dall’Unione europea agli Stati membri nel contesto della cooperazione regionale.

    Nell'ambito del suo programma di lavoro per il 2015 3 la Commissione ha annunciato che si adopererà per agevolare l’attuazione della recente riforma della PCP e ha precisato che la ricerca di sinergie tra le normative esistenti costituisce una priorità assoluta nel settore della pesca.

    La presente proposta intende basarsi su ciò che funziona (mantenendo così un ampio grado di continuità) e consentire al tempo stesso di adeguarsi ai nuovi requisiti. Essa è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione.

    1.2.Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore: allineamento alla riforma della PCP

    All'atto dell’adozione del regolamento sulla PCP 4 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno chiesto alla Commissione di “accelerare l'adozione di una proposta volta a modificare il regolamento (UE) n. 199/2008 affinché sia data quanto prima concreta attuazione ai principi e agli obiettivi relativi alla raccolta di dati che sono essenziali per sostenere la politica comune della pesca riformata ed enunciati nel nuovo regolamento sulla riforma della PCP” 5 . La presente proposta mira a raggiungere tale obiettivo attraverso gli interventi di seguito indicati.

    Adeguamento ai nuovi bisogni di dati: il campo di applicazione del quadro per la raccolta dei dati dovrebbe essere adeguato ai bisogni direttamente derivanti dalla revisione del regolamento sulla PCP conformemente all'articolo 25 dello stesso regolamento. Sono pertanto necessari adeguamenti con riguardo ai seguenti aspetti: il graduale raggiungimento dell'MSY, l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi (specie protette, habitat dei fondali marini, ecc.); gli impatti ambientali e di altro tipo dell’acquacoltura (illustrati mediante informazioni riguardanti la mortalità/le perdite, l'uso di medicinali); gli effetti dell’obbligo di sbarco.

    Dalle consultazioni è emerso che alcuni dei dati raccolti non erano stati utilizzati, anche nel caso di stock gestiti a livelli MSY. Degli oltre 400 stock che rientrano nel quadro per la raccolta dei dati, non tutti richiedono una valutazione del tipo più dettagliato e, di conseguenza, raccolte dati più frequenti ed esaustive. La revisione del DCF dovrebbe quindi garantire che i dati siano raccolti in base a un'analisi costi/benefici o costi/utilizzo della precisione ottenuta mediante modelli scientifici e del corrispondente livello di rischio. Ad esempio, anziché ogni anno, gli studi potrebbero essere effettuati ogni tre anni.

    L'analisi dovrebbe essere basata su una discussione tra i responsabili della gestione della pesca, della raccolta dei dati e della formulazione dei pareri scientifici, per evitare che i requisiti in materia di dati si limitino a un elenco dei bisogni identificati per i singoli stock, cosa che comporta un disallineamento tra la quantità e la portata dei dati raccolti per alcuni stock e i bisogni degli utilizzatori finali, compresi i responsabili della gestione della pesca. Ciò sarà realizzato introducendo una serie di criteri volti a definire le priorità in relazione agli stock 6 , quali l'importanza economica e sociale, il tasso di sfruttamento o l’esistenza di piani di gestione o di protezione. Tali criteri dovrebbero essere utilizzati per la definizione e la successiva revisione del programma pluriennale dell’UE che attua nel dettaglio il regolamento relativo al DCF. Un esempio a questo riguardo è rappresentato dalla passera di mare del Baltico, per la quale vengono raccolti più dati di quelli necessari per il monitoraggio dello stock.

    Rafforzare la cooperazione regionale: in linea con la regionalizzazione della PCP che, grazie alla cooperazione tra Stati membri della stessa regione marina, consentirà di adottare decisioni più mirate di gestione della pesca, i responsabili della raccolta dei dati dovrebbero pianificare le loro attività di concerto con gli utilizzatori finali a livello regionale e optare per una crescente ripartizione dei compiti tra gli Stati membri.

    1.3.Coerenza con le altre politiche dell'Unione

    La proposta risponde inoltre all'esigenza di armonizzazione e coordinamento con analoghe politiche in materia di raccolta dei dati nel quadro della regolamentazione ambientale e statistica (cfr. di seguito la sezione relativa alla semplificazione).

    2.Base giuridica, sussidiarietà e proporzionalità

    2.1.• Base giuridica

    Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, sulla pesca, che costituisce anche la base giuridica della politica comune della pesca.

    2.2.• Sussidiarietà

    Non pertinente, in quanto la politica in materia di pesca è di competenza esclusiva dell'UE.

    2.3.• Proporzionalità

    La presente proposta legislativa intende istituire un quadro per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati e pertanto non va al di là di quanto necessario e opportuno per raggiungere l’obiettivo fondamentale di migliorare la qualità, l’accessibilità e la disponibilità dei dati nel settore della pesca.

    2.4.• Scelta dello strumento

    La scelta della forma giuridica è motivata dall'esperienza positiva fatta con l'attuale strumento (cfr. di seguito le sezioni relative alla valutazione ex post e alla consultazione delle parti interessate).

    3.Risultati delle valutazioni ex post, consultazioni delle parti interessate e valutazioni d'impatto

    3.1.Valutazione ex post, consultazione delle parti interessate e altri studi

    In preparazione della presente proposta sono stati realizzati diversi studi e valutazioni, una specifica valutazione ex post e un seminario con i soggetti interessati. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione contiene una sintesi delle consultazioni e degli studi effettuati. Su tale base, la Commissione formula le seguenti conclusioni.

    Quantità di dati: il DCF ha permesso di aumentare in misura significativa la quantità di dati sulla pesca ed è generalmente ritenuto idoneo alle finalità perseguite. In particolare, esso ha fornito un quadro con procedure armonizzate a livello dell’Unione europea e ha consentito lo sviluppo di serie temporali di dati. Tuttavia il sistema attuale è essenzialmente concepito per raccogliere dati destinati alla gestione della pesca, mentre nell’ambito della PCP riformata occorreranno dati anche a sostegno di una serie di obiettivi strategici nuovi o rafforzati: il passaggio a una gestione della pesca basata sugli ecosistemi, nuova enfasi sullo sviluppo di un’acquacoltura sostenibile, una migliore valutazione d’impatto delle decisioni in materia di gestione della pesca.

    Per quanto riguarda la qualità dei dati, la situazione, anche se relativamente buona, presenta margini di miglioramento. Le procedure di garanzia e controllo della qualità variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e in generale andrebbero ulteriormente rafforzate, in particolare per quanto riguarda i dati socioeconomici.

    Disponibilità dei dati: è questo l'ambito in cui sono necessari maggiori progressi per affrontare i seguenti problemi principali: i) la procedura con cui gli utilizzatori finali 7 chiedono i dati agli Stati membri (“chiamate di dati”) è troppo onerosa e richiede ingenti risorse; ii) la fornitura dei dati agli utilizzatori finali da parte degli Stati membri non è sempre soddisfacente in termini di conformità e puntualità; iii) l’accessibilità dei dati sull’attività di pesca varia da uno Stato membro all’altro a motivo delle diverse norme applicabili, in parte basate su limitazioni dell'uso multifunzionale di tali dati; iv) le difficoltà di accesso ai dati del DCF ne limitano l'utilizzo, il che comporta un notevole spreco di potenzialità nell'uso dei dati e inutili investimenti per raccogliere gli stessi dati per altri scopi (ad esempio nelle politiche di gestione dello spazio marittimo). È quindi necessario migliorare e semplificare la disponibilità dei dati. Il crescente bisogno di informazioni sull’ambiente marino rappresenta un'opportunità da non perdere per realizzare una raccolta di dati polivalente.

    Flessibilità: il DCF ha segnato un miglioramento nella definizione di norme comuni per tutti gli Stati membri, consentendo ai responsabili politici (anche a livello nazionale) di basare le proprie decisioni su informazioni simili e comparabili. Tuttavia il quadro giuridico del DCF è generalmente ritenuto troppo prescrittivo e particolareggiato e si traduce in un sistema poco maneggevole e incapace di adeguarsi al mutare dei bisogni. È pertanto necessario coinvolgere maggiormente gli utilizzatori finali nella definizione e nell'attuazione del quadro per la raccolta dei dati, così da garantire una migliore corrispondenza tra i dati necessari e quelli raccolti.

    Complessità: in generale il DCF è ritenuto eccessivamente complesso, sia per quanto riguarda il quadro giuridico che dal punto di vista delle modalità di attuazione. Una fonte di complessità e di inefficienza è costituita dalla duplicazione tra i requisiti in materia di dati previsti dal DCF e da altre normative unionali, quali il regolamento sul controllo della pesca 8 e i regolamenti dell’UE in materia di statistiche 9 . Un'altra è rappresentata dal fatto di dover trasmettere i medesimi dati grezzi aggregati in modo diverso a vari utilizzatori finali.

    Un ulteriore ambito è costituito dalla necessità di rafforzare le sinergie con gli obiettivi di altre normative dell’UE. Si tratta in primo luogo della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino 10 , che mira a raggiungere il “buono stato ecologico” delle acque marine dell’UE entro il 2020 e deve essere valutata, tra l'altro, sulla base di 11 descrittori qualitativi, alcuni dei quali sono direttamente o indirettamente collegati alla pesca. La revisione del DCF mira a far sì che i dati possano essere utilizzati anche per l’attuazione di tale direttiva.

    La cooperazione regionale, generalmente considerata uno dei principali punti di forza del DCF, dovrebbe essere ulteriormente rafforzata in linea con l'orientamento seguito dalla riforma della PCP. Per promuovere la regionalizzazione delle misure di gestione della pesca mediante pareri scientifici affidabili a livello regionale è importante incoraggiare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati membri nel settore della raccolta dei dati.

    In considerazione della quantità di studi disponibili e del fatto che il DCF ha già formato oggetto di una valutazione d'impatto quando se ne prevedeva l'inclusione nella politica comune della pesca, non si è ritenuto necessario procedere a una valutazione d'impatto distinta a questo riguardo.

    3.2.Adeguatezza della regolamentazione e semplificazione del sistema attuale

    La revisione del DCF rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione avviato dalla Commissione (REFIT), volto a ridurre la burocrazia e a eliminare gli oneri normativi. Occorre pertanto semplificare il DCF a diversi livelli.

    3.2.1.Eliminare le sovrapposizioni e ricercare sinergie tra le normative dell’UE

    La proposta mira innanzitutto ad allineare il DCF e altre pertinenti norme UE concernenti la raccolta di dati sulla pesca, in modo da eliminare le sovrapposizioni e ridurre quindi i costi dell’intero sistema di dati marini. Il DCF istituirà obblighi in materia di raccolta dei dati soltanto laddove non siano già contemplati da altre normative dell’UE e costituirà quindi il principale strumento dell'Unione per la raccolta di dati biologici, socioeconomici e ambientali nel settore della pesca; i dati di base sulle attività di pesca (sbarchi, catture e sforzo) e le statistiche di base sulla produzione nei settori dell'acquacoltura e della trasformazione saranno invece raccolti rispettivamente nell'ambito del regolamento sul controllo e dei regolamenti in materia di statistiche. Una volta realizzato tale allineamento, e se necessario ai fini della PCP, la Commissione elaborerà proposte volte a modificare anche i suddetti regolamenti.

    La proposta intende inoltre massimizzare le sinergie con la legislazione ambientale. L’attuale DFC non fornisce dati sufficienti su determinati impatti esercitati dalle attività di pesca sull’ecosistema, che sono invece necessari per attuare in modo efficace la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino. È il caso delle catture accidentali di specie protette (quali uccelli, mammiferi marini e tartarughe), degli effetti sulle reti trofiche (relazioni predatore-preda) e dell’impatto delle attività di pesca sugli habitat. I dati relativi a questi tre tipi di impatti potrebbero essere raccolti attraverso meccanismi esistenti o modificati del DCF, contribuendo così, a costi minimi, anche all’obiettivo di migliorare la conoscenza dell’ambiente marino.

    Si potrebbero inoltre ricercare sinergie con l’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea 11 , in virtù della quale gli Stati membri sono tenuti a istituire sistemi compatibili di conservazione e scambio dei dati ai fini delle politiche ambientali dell’UE e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente.

    3.2.2.Ridurre il livello dei requisiti UE senza compromettere la qualità dei dati

    La legislazione dovrebbe essere più orientata ai risultati e lasciare agli Stati membri maggiore flessibilità nell'attuazione delle norme. Attraverso una partecipazione più attiva e tempestiva degli Stati membri, nel contesto della cooperazione regionale, al processo decisionale riguardante le metodologie da applicare o gli obiettivi di qualità da soddisfare, è possibile semplificare notevolmente il DCF e rendere più flessibile il sistema di raccolta dei dati. Tale obiettivo può essere conseguito anche coinvolgendo i principali utilizzatori finali dei dati all'interno di una stessa regione (quali il CIEM 12 o la CGPM 13 ) nell'elaborazione dei requisiti in materia di dati, affinché siano più consoni ai loro bisogni, ad esempio per l’elaborazione di piani di gestione a lungo termine. In futuro tale questione sarà trattata principalmente dagli Stati membri e dagli utilizzatori finali a livello regionale, mentre la partecipazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) continuerà a garantire la validità scientifica.

    Al tempo stesso occorrono ulteriori miglioramenti in termini di qualità e affidabilità per garantire un elevato livello di qualità dei dati. Ciò potrà essere realizzato applicando il codice delle statistiche europee e il quadro di riferimento per la garanzia della qualità del sistema statistico europeo.

    3.2.3.Ridurre il livello di dettaglio delle informazioni richieste dalla o trasmesse alla Commissione

    Attualmente i programmi nazionali descrivono in modo particolareggiato che cosa sarà fatto, da chi e in che modo in ogni Stato membro. L’obiettivo è ridurre notevolmente tale livello di dettaglio. Il passaggio da programmi unionali e nazionali triennali a programmi pluriennali consentirà agli Stati membri di pianificare i propri interventi su un arco di tempo più lungo e ridurrà l’onere amministrativo che grava sulla Commissione e sugli Stati membri per quanto riguarda l'adozione delle decisioni annuali di finanziamento e dei piani di lavoro. Analogamente, saranno notevolmente semplificati la procedura e il formato delle comunicazioni (cfr. infra).

    3.2.4.Un'unica raccolta per usi molteplici

    Le richieste di dati sono aumentate nel corso degli anni e continueranno a crescere in futuro, poiché è necessario descrivere in modo sempre più preciso gli impatti della pesca e dell’acquacoltura sugli ecosistemi marini e monitorare più efficacemente gli effetti delle attività umane sull’ambiente marino. Grazie ai più recenti sviluppi tecnici, la revisione del DCF offre la possibilità, da un lato, di migliorare la disponibilità di dati sulla pesca a vantaggio di una più ampia cerchia di soggetti interessati e, dall'altro, di ridurre l’onere che le richieste di dati comportano per gli Stati membri.

    Per raggiungere questo duplice obiettivo, una prima proposta consiste nel fare del DCF il principale strumento giuridico che impone agli Stati membri di comunicare i dati di cui necessitano gli utilizzatori (utilizzatori finali e altri soggetti interessati), a prescindere dalla fonte dell’obbligo giuridico di raccolta dei dati (DCF o qualsiasi altra normativa dell’UE), a meno che altri strumenti giuridici ne prevedano già la messa a disposizione (come nel caso della maggior parte dei regolamenti in materia di statistiche).

    È importante che non siano adottate misure generiche per limitare a priori l’accesso ai dati da parte di utilizzatori del mondo scientifico o di altri soggetti interessati. Laddove sia in gioco la protezione dei dati personali occorre garantire che siano applicate le pertinenti norme dell'Unione. In caso di conflitto tra gli interessi di protezione dei dati personali e l’interesse pubblico di disponibilità dei dati, i responsabili della gestione dei dati dovrebbero sviluppare sistemi alternativi, piuttosto che rinunciare a comunicare i dati o comunicarli in forma eccessivamente aggregata.

    La seconda proposta mira a semplificare notevolmente la fornitura dei dati agli utilizzatori prendendo spunto da esperienze esistenti di condivisione dei dati a livello regionale. Il nuovo quadro dovrebbe rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di sviluppare sistemi e formati di conservazione e scambio dei dati che siano compatibili tra loro e conformi a quelli previsti dalla direttiva 2007/2/CE 14 e promuovere la compatibilità tra i formati di dati utilizzati nell'ambito di altre normative unionali (come il regolamento sul controllo della pesca o la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino). Il fatto di non imporre i mezzi da utilizzare o i risultati finali da conseguire consente di ridurre notevolmente l’onere che attualmente comportano le chiamate di dati.

    Queste proposte consentiranno di adempiere al mandato istituito dall'articolo 25 del nuovo regolamento sulla PCP e di dare seguito alla comunicazione della Commissione sull’innovazione nell’economia blu 15 : occorre garantire la disponibilità dei dati per gli scienziati e per le parti interessate, salvo in circostanze in cui si richiedono protezione e riservatezza a norma del diritto unionale applicabile. Poiché questo processo richiederà del tempo ed essendo ancora in corso consultazioni volte a definire la migliore impostazione, il regolamento sul DCF dovrebbe contenere unicamente disposizioni di carattere generale che rispecchino l'evoluzione auspicata. Una volta che gli Stati membri avranno raggiunto un consenso sulle soluzioni più appropriate sarà possibile definire disposizioni più dettagliate.

    4.Incidenza sul bilancio

    Nessuna oltre a quelle già previste nell'ambito del FEAMP.

    5.Altri elementi

    5.1.Piani di attuazione, disposizioni in materia di monitoraggio, valutazione e rendicontazione e altre misure complementari

    Oltre alle modifiche da apportare al regolamento sul DCF, la Commissione ha individuato una serie di azioni complementari che saranno attuate per garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi fissati dalla legislazione.

    In primo luogo sarà definita una nuova impostazione per il programma pluriennale dell’UE che la Commissione dovrà adottare dopo l’entrata in vigore del regolamento. Il futuro programma sarà meno prescrittivo per gli Stati membri e consentirà una maggiore flessibilità per introdurre modifiche intermedie. Il programma pluriennale dovrebbe contenere soltanto le variabili di base, che rimarranno stabili per l'intero periodo; le altre variabili e le disposizioni dettagliate sulle modalità di raccolta dei dati dovrebbero essere esaminate e proposte da gruppi regionali di Stati membri.

    In secondo luogo, nell'elaborare il nuovo programma pluriennale dell’UE la Commissione valuterà il costo della raccolta di determinati dati, la loro copertura e il livello di dettaglio e di aggregazione. Tenendo conto dei bisogni degli utilizzatori finali, essa valuterà in modo sistematico se i dati possono essere raccolti con minore frequenza o con metodi alternativi più consoni al tipo di informazioni richieste (ad esempio un unico studio).

    In terzo luogo si provvederà a semplificare le comunicazioni annuali, fino ad ora troppo onerose e comunque non utilizzate per trovare soluzioni ai problemi incontrati. Le relazioni, meno descrittive e ripetitive, dovranno concentrarsi su fatti e cifre.

    In quarto luogo, a partire dal 2014 gli Stati membri possono beneficiare di una cospicua dotazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) destinata a migliorare la raccolta dei dati 16 . In sede di discussione dei programmi, la Commissione invita gli Stati membri a porre l'accento sul miglioramento dei loro sistemi di raccolta dei dati (in particolare per semplificare l’organizzazione e migliorare i sistemi di archiviazione e trasmissione dei dati), sugli investimenti destinati a migliorare il controllo della qualità dei dati e sul lavoro di preparazione necessario per adeguarsi ai nuovi requisiti in materia di dati. Inoltre, la Commissione ha già avviato una serie di sovvenzioni in regime di gestione diretta per rafforzare ulteriormente la cooperazione regionale. Saranno erogati finanziamenti a gruppi di Stati membri che intendono svolgere azioni congiunte, in modo da rafforzare la capacità di attuare, una volta entrate in vigore, le nuove disposizioni del DCF in materia di cooperazione regionale.

    Infine, la Commissione si sta adoperando per migliorare il monitoraggio dell’attuazione da parte degli Stati membri. Anche se nel complesso gli Stati membri si sono conformati in maniera soddisfacente al DCF sin dall'inizio, permangono carenze per quanto riguarda la definizione e/o l'adempimento dei loro obblighi. Ciò è generalmente riconducibile a un'insufficiente organizzazione o capacità amministrativa.

    Per migliorare i risultati si seguiranno diversi percorsi. Nell’ambito del FEAMP, gli Stati membri dovranno dimostrare, a monte, di disporre delle capacità amministrative necessarie per attuare il DCF attraverso il meccanismo di condizionalità ex ante. Il FEAMP contiene inoltre disposizioni “a valle” che consentono alla Commissione di interrompere, sospendere o recuperare i finanziamenti dell'UE in caso di inosservanza delle norme della PCP (come avviene attualmente per il regolamento relativo al DCF).

    Ma, cosa ancora più importante, la Commissione intende modificare il proprio approccio per quanto riguarda il controllo dell'attuazione da parte degli Stati membri, mettendo l'accento sulla prevenzione e sulla tempestiva correzione delle inadempienze. Per conseguire questo obiettivo si presterà maggiore attenzione alle cause sistemiche della mancata comunicazione dei dati e si rafforzerà la cooperazione con gli utilizzatori finali, tenendo conto del loro feedback sulle trasmissioni di dati da parte degli Stati membri.

    Infine, se necessario, la Commissione non esiterà ad avviare procedimenti di infrazione.

    5.2.Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta

    Le modifiche da apportare alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio comportano la necessità di sostituire, sopprimere o modificare una serie di articoli di tale atto. Se tali modifiche fossero effettuate mediante un atto modificativo, le norme applicabili sarebbero disperse tra l’atto originario e quello modificativo e solo il raffronto tra i due atti permetterebbe di individuarle. Inoltre, il fatto di inserire nuove disposizioni nella struttura dello strumento originario darebbe luogo, in taluni casi, ad articoli eccessivamente lunghi a scapito della leggibilità del testo. Per questi motivi la Commissione ritiene opportuno procedere alla rifusione del regolamento (CE) n. 199/2008 per garantire che le norme applicabili siano chiare e facilmente comprensibili. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura nell'allegato.

    Sul piano dei contenuti, la presente proposta si limita a modificare gli articoli in cui ciò è indispensabile a motivo dei nuovi bisogni derivanti dalla riforma della PCP; si sopprimono gli articoli superflui e si lasciano immutati gli articoli e gli elementi di cui l'esperienza passata ha dimostrato l'idoneità allo scopo e l'efficacia in termini di costi.

    In particolare vanno mantenute le disposizioni fondamentali del sistema attuale: l’istituzione di un programma pluriennale dell’UE, che deve essere attuato mediante piani nazionali di raccolta dei dati, una serie di obblighi fondamentali consistenti in impegni degli Stati membri in relazione alla raccolta, conservazione, protezione e fornitura di dati, disposizioni sui diritti e sugli obblighi degli utilizzatori finali dei dati e disposizioni volte a disciplinare la cooperazione a livello nazionale e tra Stati membri nonché la cooperazione con gli organismi scientifici e di gestione e tra di essi.

    Di seguito vengono illustrate le modifiche proposte rispetto all’attuale regolamento relativo al DCF.

    Articolo 1

    A fini di chiarezza e onde evitare duplicazioni, si opera una distinzione tra i dati raccolti a norma del presente regolamento, dei quali si disciplinano la raccolta, la gestione e l’uso, e i dati raccolti in applicazione di altre normative dell’Unione, di cui il presente regolamento disciplina unicamente l'utilizzo. Tale approccio non è nuovo ma la distinzione è resa più netta.

    Tra gli altri strumenti giuridici per la raccolta dei dati figurano in particolare il regolamento (UE) n. 1224/2009 (dati relativi alle attività di pesca), il regolamento (CE) n. 295/2008, il regolamento (CE) n. 762/2008 (statistiche sull’acquacoltura), la direttiva 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino), la direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), la direttiva 2009/147/CE (direttiva Uccelli), la direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat), il regolamento (CE) n. 1921/2006 (statistiche sugli sbarchi e sulle catture), i regolamenti (CE) n. 216/2009, (CE) n. 217/2009 e (CE) n. 218/2009 (statistiche sulle catture), il regolamento (CE) n. 26/2004 (registro della flotta), il regolamento (CE) n. 812/2004 (regolamento sui cetacei), il regolamento (CE) n. 1100/2007 (regolamento sulle anguille), il regolamento (CE) n. 1967/2006 (regolamento sul Mediterraneo), il regolamento (UE) n. 1343/2011 (recepimento della CGPM) e il regolamento (CE) n. 2347/2002 (regime di accesso alle acque profonde), il regolamento (UE) n. 1236/2010, la decisione 2010/717/UE del Consiglio (recepimento di accordi multilaterali in materia di controllo) e il regolamento (CE) n. 1006/2008 (regolamento sulle autorizzazioni di pesca). Tali atti legislativi non figurano negli articoli, ma sono citati nei considerando a titolo di esempio.

    Articolo 2

    Le disposizioni del regolamento vigente volte a garantire il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali vengono mantenute.

    Articolo 3

    Nonostante la raccolta dei dati sulla pesca ricreativa rappresenti soltanto una piccola parte dei requisiti attuali, la definizione esistente è troppo riduttiva; è quindi opportuno definire tutti i tipi di pesca ricreativa e non unicamente quelli praticati a fini “ricreativi o sportivi”.

    È opportuno armonizzare quanto più possibile le definizioni utilizzate nelle diverse normative, come la definizione di peschereccio. D’altro canto, se il regolamento sulla PCP definisce le regioni marine, tale definizione non corrisponde alle regioni geografiche utilizzate nel DCF, dal momento che la definizione può basarsi su considerazioni diverse da quelle scientifiche. È quindi importante che la definizione delle regioni marine ai fini della collaborazione per la raccolta dei dati sia basata su considerazioni scientifiche riguardanti gli stock condivisi.

    Il regolamento relativo al DCF non dovrebbe più stabilire le metodologie da applicare per la raccolta dei dati. È quindi opportuno sopprimere la definizione di un metodo specifico quale il “campionamento basato sulla flotta e sulle tipologie di pesca”.

    Articolo 4

    Il regolamento relativo al DCF dovrebbe limitarsi a stabilire regole e criteri di base per quanto riguarda i dati che devono essere raccolti. Una delle difficoltà principali consiste nel trovare il formato legislativo più idoneo a garantire il giusto equilibrio tra flessibilità (per fare in modo, ad esempio, che i programmi di raccolta dei dati possano essere facilmente adeguati ai nuovi bisogni) e prevedibilità (ad esempio, per garantire che la raccolta dei dati di base sia effettuata per un periodo di tempo sufficiente a consentire lo sviluppo di valide serie temporali).

    Da un lato, il regolamento sul DCF dovrebbe in primo luogo garantire che il contenuto del programma pluriennale dell’UE e le relative modifiche siano basati sui principi enunciati all’articolo 25 del regolamento sulla PCP. Non è necessario ripetere tali disposizioni, alle quali si rimanda tuttavia nei considerando.

    Dall'altro, elementi quali le esatte variabili, le specie, i segmenti, le dimensioni nonché il livello di aggregazione (quali dati raccogliere) e la metodologia (come raccoglierli) dovrebbero essere specificati in un atto delegato della Commissione (quali dati raccogliere) o essere dapprima discussi dagli Stati membri nell’ambito di gruppi regionali (come raccoglierli). Il primo aspetto corrisponde alla funzione principale del programma pluriennale dell’UE. Per quanto riguarda il secondo aspetto, invece, gli impegni assunti dagli Stati membri dovrebbero trovare riscontro nei rispettivi piani di lavoro.

    L'attuale regolamento sul DCF non contiene orientamenti per l'elaborazione del programma pluriennale dell’UE. L'introduzione di opportuni criteri mira a favorire una maggiore trasparenza e un approccio razionale per la definizione dei bisogni di dati.

    Prima che la Commissione adotti il piano pluriennale dell'UE mediante un atto delegato saranno consultati i gruppi di coordinamento regionale, gli esperti degli Stati membri e gli scienziati dell'UE presso lo CSTEP.

    Articolo 5

    Paragrafi 1 e 3: nel piano pluriennale dell’UE vanno inseriti i dati che non sono raccolti in applicazione di altre normative dell’Unione.

    Paragrafo 2: vengono specificate le categorie di bisogni di dati; tali categorie devono essere inserite nel programma pluriennale dell’UE.

    Per quanto riguarda i dati sulla pesca, l'esatto bisogno è determinato dalle seguenti considerazioni fondamentali:

    rispetto degli obblighi internazionali dell’UE e dei suoi Stati membri;

    requisiti in materia di dati per gli stock la cui gestione è regolamentata dalla legislazione dell’UE. I requisiti specifici in materia di dati, comprese le variabili e la periodicità, sono quelli necessari a conseguire gli obiettivi stabiliti dalla pertinente legislazione dell’UE. Ad esempio: gli obiettivi di rendimento massimo sostenibile (MSY) della PCP, i piani di gestione o i piani sui rigetti a lungo termine a livello dell’UE, regionale o nazionale; i regolamenti relativi alle possibilità di pesca; le taglie minime di riferimento di cui ai regolamenti (CE) n. 1967/2006 (regolamento sul Mediterraneo), (CE) n. 2347/2002 (regime di accesso alle acque profonde) 17 e (CE) n. 1100/2007 (regolamento sulle anguille). Requisiti in materia di dati per gli stock la cui gestione non è attualmente regolamentata dalla legislazione dell’UE, ma che rivestono notevole importanza economica o sociale. In tale contesto è possibile includere, ove opportuno, la pesca ricreativa, ad esempio quando si prevede che eserciti un effetto significativo sulla mortalità per pesca e non sia già contemplata dall’articolo 55 del regolamento (UE) n. 1224/2009 (regolamento sul controllo);

    dati socioeconomici sul settore della pesca; tali dati, raccolti principalmente attraverso il DCF, sono essenziali per valutare e monitorare i risultati del settore;

    dati necessari per valutare l’impatto delle attività di pesca sull’ecosistema marino. Tra questi figurano i dati sulle catture accessorie di specie non bersaglio, in particolare di specie protette in virtù del diritto internazionale o dell’UE, i dati relativi agli impatti della pesca sugli habitat marini e i dati relativi agli impatti della pesca sulle reti trofiche.

    I dati sulle attività di pesca (catture, sbarchi, sforzo e capacità) sono necessari ai fini dell’analisi economica e biologica. Per questi dati gli scienziati si basano in parte sui dati tratti da censimenti registrati o raccolti nell’ambito del regolamento di controllo. Sussistono tuttavia notevoli lacune che devono essere colmate con i dati del DCF, come nel caso dei segmenti di flotta più piccoli e degli sbarchi di peso inferiore a 50 chili; tale situazione permarrà fino a quando anche queste variabili non potranno essere incluse nel regolamento sul controllo.

    Per quanto riguarda l’acquacoltura, per tener conto dell’obiettivo di sviluppo sostenibile previsto dalla PCP per questo settore è necessario disporre di variabili sulla sostenibilità, in particolare, gli impatti e l’efficienza dell’acquacoltura, per le quali possono essere utilizzati parametri quali la mortalità o le perdite e l'uso di prodotti farmaceutici. Per eliminare le attuali sovrapposizioni tra il DCF e i regolamenti statistici con riguardo ai dati primari sulla produzione si ricorrerà a un sistema in cui i regolamenti statistici conterranno i requisiti in materia di raccolta dei dati di base sulla produzione, mentre nel DCF rientreranno altri dati socioeconomici e ambientali o dati sulla sostenibilità, laddove necessari e non raccolti in altre sedi. Dal canto loro, i dati sulla trasformazione dei prodotti della pesca sono attualmente raccolti sia nell'ambito del DCF che in virtù del regolamento relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (SSI) nella categoria agricoltura/agroalimentare. In futuro il DCF si limiterà ai requisiti in materia di dati che non siano già contemplati dal regolamento SSI.

    Paragrafi 4 e 5: per quanto riguarda le campagne di ricerca l’elenco dovrebbe figurare, come avviene attualmente, nel programma pluriennale dell’UE; occorre infatti disporre di un quadro di cooperazione tra gli Stati membri e gli istituti scientifici, dal momento che molte campagne sono condotte a livello internazionale. Viene fissato un quadro corredato di idonei criteri per stabilire quando devono essere realizzate campagne di ricerca. Il programma pluriennale dell’UE può invece specificare soglie di attività di pesca al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a partecipare.

    Per garantire un giusto equilibrio tra gli oneri che comporta l'attuazione di un programma di campionamento e i benefici che ne derivano in termini di ottenimento dei dati, il regolamento sul DCF dovrebbe includere una disposizione che preveda la possibilità di esonerare gli Stati membri dall'obbligo di effettuare il campionamento di determinati dati. Le condizioni per la concessione di tale deroga sarebbero precisate nel piano pluriennale dell'UE.

    Articolo 6

    Paragrafo 1: occorre aggiornare le disposizioni concernenti le modalità di attuazione del programma dell’Unione a seguito della recente adozione del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

    A partire dal 2014 la programmazione delle attività di raccolta dei dati è effettuata sulla base delle norme stabilite nell’ambito del FEAMP. Gli Stati membri presentano un programma operativo del FEAMP in cui figura una sezione sulla raccolta dei dati (articolo 18, paragrafo 1, lettera p)). Questa dovrebbe contenere una descrizione delle attività di raccolta dei dati e dei metodi di conservazione, gestione e utilizzo degli stessi nonché una descrizione della capacità di gestire i dati raccolti in modo efficace sotto il profilo amministrativo e finanziario. La sezione del programma operativo relativa alla raccolta dei dati conterrà informazioni più generiche sugli aspetti suddetti e sarà meno dettagliata rispetto agli attuali programmi nazionali. Tale programma sarà adottato dalla Commissione e costituirà la base per gli obblighi degli Stati membri, nonché per il cofinanziamento unionale di tali attività. In altri termini, anziché due decisioni triennali successive e dettagliate sui programmi nazionali, associate a decisioni di finanziamento annuali, la programmazione delle attività di raccolta dei dati richiederà un'unica decisione strategica della Commissione per un periodo di sette anni.

    Il programma operativo del FEAMP sarà integrato da un piano di lavoro nazionale che illustrerà in modo più dettagliato le attività da svolgere, il quale dovrà essere presentato ogni anno, salvo nel caso in cui sia ancora applicabile il piano dell'anno precedente (articolo 21). Il piano di lavoro sarà adottato dalla Commissione mediante procedure semplificate. Nel definire le modalità di attuazione per la presentazione del piano di lavoro, la Commissione farà tesoro delle esperienze passate e semplificherà l'iter di presentazione, approvazione e trasmissione dei piani, in modo da sfruttare appieno i vantaggi della semplificazione offerti dal nuovo sistema.

    Paragrafo 2: considerato quanto precede, è opportuno che il presente regolamento descriva il contenuto del piano di lavoro. La procedura, il formato e il calendario possono essere precisati in un atto di esecuzione conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 508/2014.

    L’articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014 fa riferimento all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 199/2008; una volta adottato il presente regolamento, tuttavia, sarebbe preferibile fare riferimento all’intero articolo 4.

    Paragrafo 3: con riguardo alla definizione di metodologie per la raccolta dei dati sono necessarie nuove disposizioni volte a descrivere in che modo gli Stati membri dovrebbero procedere e quali aspetti dovrebbero prendere in considerazione. Ciò comporta la necessità di un coordinamento per evitare duplicazioni e sfruttare le economie di scala. La Commissione si limiterà a verificare se i piani di lavoro sono conformi agli obblighi degli Stati membri e se offrono un grado di copertura sufficiente. Lo CSTEP sarà consultato prima dell'approvazione dei piani di lavoro.

    Articolo 7

    Vengono ulteriormente precisati il ruolo e i compiti del corrispondente nazionale, già disciplinati dal regolamento (CE) n. 665/2008.

    Articolo 8

    Paragrafo 1: il processo con cui vengono definiti i bisogni di dati è strettamente associato alla cooperazione regionale. È opportuno avvalersi dei meccanismi esistenti delle riunioni di coordinamento regionale per instaurare in ogni regione marina un processo permanente coordinato da gruppi di coordinamento regionale (GCR). I gruppi saranno costituiti da esperti degli Stati membri e della Commissione e da utilizzatori finali dei dati (paragrafo 2) e stabiliranno il proprio regolamento interno (paragrafo 3). Per garantire una certa omogeneità e il rispetto, da parte di tutte le regioni marine, dei principi orizzontali stabiliti dalle norme UE, la raccolta di dati pertinenti per tutte le regioni sarà coordinata dalla Commissione (paragrafo 4) 18 .

    Il coordinamento nell'ambito dei GCR potrà dar luogo a raccomandazioni comuni nella forma di un progetto di piano di lavoro regionale riguardante le procedure, i metodi, la garanzia di qualità e il controllo della qualità per la raccolta e il trattamento dei dati. Questa nuova impostazione potrebbe offrire notevoli vantaggi in termini di armonizzazione e qualità generale del processo di raccolta dei dati e contribuire a far sì che i dati raccolti siano più consoni ai bisogni delle varie regioni in materia di pareri scientifici. A fini di semplificazione, i piani di lavoro regionali potrebbero sostituire alcune parti dei piani di lavoro nazionali. Come i piani di lavoro nazionali, anche quelli regionali dovranno essere approvati dalla Commissione previa consultazione dello CSTEP (paragrafi 5 e 6).

    In sede di definizione del piano pluriennale dell'UE la Commissione consulterà i GCR (cfr. articolo 3). Analogamente, nell'elaborare i rispettivi piani di lavoro, gli Stati membri dovrebbero dapprima consultarsi nell'ambito dei GCR (articolo 4) e modificare i loro piani alla luce delle raccomandazioni comuni formulate dai GCR o dei piani di lavoro regionali (paragrafo 6).

    Se necessario, le disposizioni relative al coordinamento regionale potrebbero essere ulteriormente precisate mediante atti di esecuzione (paragrafo 7).

    Articoli 9 e 10

    È opportuno sostituire i riferimenti ai programmi nazionali con riferimenti ai piani di lavoro e sopprimere i riferimenti alle disposizioni finanziarie, che rientrano nel FEAMP.

    La consultazione dello CSTEP, da parte della Commissione, in merito ai piani di lavoro e alle relazioni annuali degli Stati membri corrisponde all'attuale consultazione sui programmi nazionali e dovrebbe essere mantenuta al fine di verificare il rispetto degli obblighi spettanti agli Stati membri.

    Un atto di esecuzione della Commissione consentirà di semplificare ulteriormente i formati e gli strumenti di notifica.

    Soppressione degli ex articoli 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18 e 19

    Il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) ha modificato la struttura del sostegno finanziario per le attività di raccolta dei dati degli Stati membri; esso costituisce l’unico strumento di finanziamento dell’UE per le attività di raccolta dei dati degli Stati membri. È pertanto necessario allineare il regolamento (CE) n. 199/2008 di conseguenza e sopprimere qualsiasi disposizione in materia di assistenza finanziaria dell’UE dal regolamento relativo al DCF (ex articolo 8).

    Le norme dell'UE non dovrebbero più stabilire le metodologie da applicare per la raccolta dei dati. Occorre quindi sopprimere le disposizioni riguardanti specifici metodi di raccolta dei dati (ex articoli 9, 10, 11 e 12). Tali metodi saranno definiti nell'ambito dei gruppi di esperti dell’UE, delle raccomandazioni comuni dei GCR o dei piani di lavoro regionali.

    In particolare, è opportuno sopprimere l'ex articolo 9 in quanto prescrive modalità di campionamento per le quali esistono attualmente alternative migliori e che possono essere decise a livello regionale.

    Le disposizioni di cui all’ex articolo 10 sono ora contenute nell'articolo 11 della presente proposta.

    L'ex articolo 11 può essere soppresso in quanto le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ora contenute negli articoli 3 e 4 della proposta e le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 rientrano nell'attuale articolo 6.

    L'ex articolo 12 dovrebbe essere soppresso in quanto le sue disposizioni sono ora contenute nell’articolo 5 della proposta.

    L'ex articolo 15 è soppresso perché reso ridondante dai nuovi articoli 1 e 4 e dal considerando 5.

    Gli ex articoli 18 e 19 sono soppressi in quanto sono raggruppati con l’articolo 16,

    Articolo 11

    Per garantire un'attuazione efficace e uniforme del quadro per la raccolta dei dati da parte degli Stati membri è necessario stabilire i requisiti essenziali con riguardo ai diritti dei rilevatori di dati e agli obblighi dei comandanti dei pescherecci. Tali requisiti sono basati sulle attuali disposizioni del regolamento (CE) n. 199/2008 e possono essere ulteriormente precisati mediante atti di esecuzione.

    Articoli 16 e 17

    Gli articoli 16 e 17 sono destinati a sostituire gli ex articoli 18 e 19 per garantire l’allineamento all’articolo 25, paragrafo 2, lettera e), del regolamento sulla PCP e dare attuazione ai principi ivi enunciati, vale a dire la tempestiva disponibilità e trasmissione dei dati a tutte le parti interessate. In circostanze in cui si richiedono protezione e riservatezza a norma del diritto applicabile dell’Unione è opportuno predisporre le necessarie garanzie.

    I “dati primari” sono definiti come “dati riferiti a singole navi, persone fisiche o giuridiche o singoli campioni” (articolo 2, lettera e)). Essi possono comprendere i dati personali relativi a soggetti identificati, oppure direttamente o indirettamente identificabili, quali gli armatori. Gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché i dati primari “siano conservati in condizioni di sicurezza in banche dati informatiche” e siano oggetto di “trattamento riservato” (articolo 12, lettera a)). Le disposizioni relative a tali dati primari non sono modificate dalla presente proposta.

    Le norme in materia di protezione dei dati risultano tuttavia pertinenti nel caso in cui i dati dettagliati estratti dal sistema per uno specifico fine analitico diano un risultato che potrebbe permettere di identificare una persona fisica.

    I dati dettagliati sono dati fondati sui dati primari, in una forma che non consente di identificare direttamente o indirettamente le singole persone fisiche o giuridiche. I dati aggregati sono i dati ottenuti sintetizzando i dati primari o dettagliati per fini analitici particolari. L’attuale regolamento impone agli Stati membri l'obbligo di trasmettere tali dati, su richiesta, agli utilizzatori finali e ad altre parti interessate. Tale principio viene riaffermato dall’articolo 16 della presente proposta. In generale è poco probabile che questi dati possano consentire di identificare una persona fisica; tuttavia tale rischio sussiste in caso di serie di dati di dimensioni molto ridotte. La proposta comprende una disposizione che prevede che siano predisposte idonee garanzie nel caso in cui determinate serie di dati comportino un rischio di diffusione diretta o indiretta di dati personali.

    In particolare:

    il paragrafo 1 ribadisce la necessità di trasmettere i dati in modo tempestivo e di evitare inutili restrizioni. Il paragrafo 2 specifica che gli Stati membri sono tenuti a predisporre idonee garanzie, quali un maggiore livello di aggregazione o l’anonimizzazione dei dati, nel caso in cui questi comprendano informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili.

    Il paragrafo 2 dispone inoltre che siano adottati atti delegati intesi a definire il tipo di garanzie necessarie.

    Il paragrafo 3 istituisce l'obbligo di garantire che i dati siano trasmessi in tempi relativamente brevi agli utilizzatori finali incaricati di formulare pareri scientifici sulla pesca 19 , dal momento che tali pareri devono poter essere trasmessi in tempo utile ai responsabili della gestione della pesca e, se del caso, della gestione ambientale. È inoltre opportuno assicurare la trasmissione dei dati entro un certo termine ad altri soggetti interessati, quali i consigli consultivi istituiti a norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i membri della comunità scientifica o il pubblico, che necessitano dei dati per elaborare pubblicazioni scientifiche, organizzare dibattiti pubblici o coinvolgere le parti interessate nella definizione delle politiche.

    I paragrafi 3 e 4 riprendono una disposizione esistente dell’articolo 20, paragrafo 3,

    L’articolo 17 istituisce l'obbligo di migliorare la compatibilità dei sistemi di conservazione e di scambio dei dati al fine di facilitare lo scambio dei dati tra gli Stati membri, gli utilizzatori finali e la Commissione. Esso dispone inoltre che venga agevolata la diffusione delle informazioni alle altre parti interessate (paragrafo 1). Il regolamento non definisce precise modalità di scambio dei dati, in quanto occorre ancora esaminare le possibilità tecniche esistenti. Occorre in ogni caso che i soggetti coinvolti in tale sistema di dati assicurino la protezione dei dati personali e predispongano idonee garanzie, quali un maggiore livello di aggregazione o l’anonimizzazione dei dati, nel caso in cui questi comprendano informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili (paragrafo 2).

    Articolo 24

    L’articolo 24 aggiorna il riferimento al nome del comitato a seguito dell’adozione del nuovo regolamento sulla PCP e dispone che si riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione del presente regolamento.

    Soppressione dell’articolo 25, introduzione dell’articolo 23 e modifica dell’ex articolo 27, divenuto articolo 24

    Il regolamento relativo al DCF è stato adottato prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona; occorre pertanto aggiornare le disposizioni riguardanti la delega e le procedure di comitato.

    6.Calendario

    Il regolamento (CE) n. 199/2008 non ha una durata di validità limitata e resterà in vigore fino a quando non sarà modificato. Tuttavia, sia il programma pluriennale dell’UE che i programmi nazionali dei 23 Stati membri scadono il 31 dicembre 2016. È quindi importante che la modifica del DCF sia adottata in tempo utile per consentire l’adozione del nuovo programma pluriennale dell'UE e dei piani di lavoro degli Stati membri entro la fine del 2016, in vista dei preparativi e delle consultazioni che gli Stati membri dovranno realizzare sia a livello regionale che con organismi scientifici quali lo CSTEP.

    ê 199/2008 (adattato)

    2015/0133 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce un quadro comunitario Ö dell’Unione Õ per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla
    politica comune della pesca

    (rifusione)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea Ö sul funzionamento dell'Unione europea Õ, in particolare l’articolo 37 Ö 43 Õ , paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione Ö europea Õ ,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    Ö previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali Õ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    Ö deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, Õ

    considerando quanto segue:

    ò nuovo

    (1)È necessario apportare una serie di modifiche al regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio 20 . È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

    (2)La politica comune della pesca è stata riformata dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 . Gli obiettivi della politica comune della pesca e i requisiti in materia di raccolta dei dati nel settore della pesca sono definiti agli articoli 2 e 25 di tale regolamento. Inoltre il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ha modificato la struttura del sostegno finanziario a favore delle attività di raccolta dati degli Stati membri.

    ê 199/2008 considerando 1 (adattato)

    Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 23 prevede che il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (di seguito «CSTEP») proceda a valutazioni regolari della gestione delle risorse acquatiche vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici.

    ê 199/2008 considerando 2 (adattato)

    Il codice di condotta per la pesca responsabile dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e l’accordo relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori sottolineano l’esigenza di promuovere i lavori di ricerca e raccolta dei dati al fine di migliorare le conoscenze scientifiche nel settore.

    ê 199/2008 considerando 3 (adattato)

    (3)In linea con gli obiettivi della politica comune della pesca (di seguito «PCP») in materia di conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive nelle acque non comunitarie Ö appartenenti all’Unione Õ, la Comunità Ö quest’ultima Õ deve partecipare agli sforzi intrapresi per conservare le risorse ittiche, in particolare conformemente alle disposizioni adottate nell’ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca o dalle organizzazioni regionali per la gestione della pesca.

    ê 199/2008 considerando 4 (adattato)

    Il 23 gennaio 2003 il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’istituzione di un piano d’azione comunitario volto a integrare le esigenze di tutela dell’ambiente nella PCP, che contiene principi orientativi, misure di gestione e un programma di lavoro per procedere verso una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi.

    ê 199/2008 considerando 5 (adattato)

    Il 13 ottobre 2003 il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Migliorare i pareri scientifici e tecnici per la gestione comunitaria della pesca», che descrive le esigenze della Comunità in materia di pareri scientifici, predispone i meccanismi per la prestazione di consulenze, identifica i settori che richiedono un rafforzamento del sistema e suggerisce possibili soluzioni a breve, medio e lungo termine.

    ê 199/2008 considerando 6 (adattato)

    Il regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca 24 deve essere riesaminato per tenere in debito conto una strategia di gestione della pesca basata sulla flotta, la necessità di elaborare una strategia basata sugli ecosistemi, la necessità di migliorare la qualità, l’esaustività e l’accesso ai dati in materia di pesca, la necessità di un sostegno più efficace per la fornitura di pareri scientifici nonché per promuovere la cooperazione fra gli Stati membri.

    ê 199/2008 considerando 7 (adattato)

    I regolamenti attualmente in vigore nel settore della raccolta e della gestione dei dati sulla pesca contengono disposizioni relative alla raccolta e alla gestione dei dati concernenti i pescherecci, le loro attività e catture e il controllo dei prezzi di cui si dovrebbe tener conto nel presente regolamento al fine di razionalizzare la raccolta e l’uso di tali dati a livello di PCP ed evitare duplicazioni nella raccolta dei dati. I regolamenti attualmente in vigore sono i seguenti: regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca 25 , regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell’acquicoltura da parte degli Stati membri 26 , regolamento (CE) n. 2091/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo alla segmentazione della flotta peschereccia comunitaria e allo sforzo di pesca nell’ambito dei programmi d’orientamento pluriennali 27 , regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura 28 , regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde 29 , regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie 30 , regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite 31 , regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria 32 , regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell’ambito della pesca 33 , regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri 34 , regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento 35 , e regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea 36 .

    ò nuovo

    (4)A fini di chiarezza e onde evitare duplicazioni è importante distinguere tra i dati raccolti a norma del presente regolamento, dei quali si disciplinano la raccolta, la gestione e l’uso, e i dati raccolti in applicazione di altre normative dell’Unione, di cui il presente regolamento disciplina unicamente l'uso.

    (5)Tra gli altri quadri legislativi in materia di raccolta dei dati figurano la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 37 , il regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 , il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 , la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 40 , il regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 , il regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 42 , il regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 , il regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 44 , la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 45 , il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 46 , il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 47 , la direttiva 92/43/CEE del Consiglio 48 , il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio 49 , il regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio 50 , il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio 51 , il regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio 52 , il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio 53 , il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 54 , il regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione 55 e la decisione 2010/717/UE del Consiglio 56 .

    ê 199/2008 considerando 15 (adattato)

    (6)Gli obblighi in materia di accesso ai dati di cui al presente regolamento lasciano Ö dovrebbero lasciare Õ impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ,del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale 57 , nonché in virtù del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale 58 .

    ê 199/2008 considerando 8 (adattato)

    I dati raccolti a fini di valutazione scientifica dovrebbero includere informazioni sulle flotte e sulle loro attività, dati biologici relativi alle catture, inclusi i rigetti in mare, i risultati degli studi sugli stock ittici e sull’impatto ambientale che potrebbero avere le attività di pesca sull’ecosistema marino. Essi dovrebbero inoltre comprendere dati relativi alla formazione dei prezzi e altri dati che consentano di valutare la situazione economica delle imprese alieutiche, dell’acquacoltura e dell’industria di trasformazione dei prodotti della pesca, nonché l’andamento della situazione occupazionale in questi settori.

    ê 199/2008 considerando 9 (adattato)

    Al fine di proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e di garantirne uno sfruttamento sostenibile, dovrebbe essere attuata progressivamente una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi. A tal fine, è necessario raccogliere dati per valutare gli effetti delle attività di pesca sull’ecosistema marino.

    ê 199/2008 considerando 10 (adattato)

    I programmi comunitari per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati alieutici dovrebbero essere attuati sotto la responsabilità diretta degli Stati membri. Questi ultimi dovrebbero pertanto redigere programmi nazionali conformi al programma comunitario.

    ò nuovo

    (7)La conservazione, il trattamento e lo scambio dei dati dovrebbero garantire in ogni momento e a tutti i livelli il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 59 e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 60 .

    (8)Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno che il presente regolamento stabilisca una serie di definizioni.

    (9)La definizione di “pesca ricreativa” dovrebbe comprendere tutte le attività di pesca non commerciale, a prescindere dalla loro finalità specifica, al fine di includere tutti i tipi di pesca che possono incidere sugli stock ittici.

    (10)La definizione di “utilizzatori finali” dovrebbe essere allineata alla definizione di “utilizzatori finali di dati scientifici” che figura nel regolamento (UE) n. 1380/2013 e includere anche gli organismi scientifici interessati dagli aspetti ambientali della gestione della pesca.

    (11)La definizione di “regioni marine” dovrebbe essere basata su considerazioni scientifiche.

    (12)Il presente regolamento dovrebbe consentire all’Unione e agli Stati membri di realizzare gli obiettivi e i principi di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013. A tal fine è necessario un programma pluriennale dell’Unione per coordinare le attività di raccolta dati di tutti gli Stati membri. È opportuno definire i requisiti e i criteri essenziali per l’elaborazione di tale programma pluriennale dell’Unione nonché le consultazioni che devono precederne l'adozione.

    (13)È opportuno identificare i bisogni degli utilizzatori finali in materia di dati e precisare i dati da raccogliere a norma del presente regolamento. Tali dati dovrebbero comprendere dati sull’ecosistema relativi all'impatto della pesca e dati sulla sostenibilità dell'acquacoltura. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi è inoltre necessario assicurare che i dati raccolti a norma del presente regolamento non siano raccolti anche in applicazione di altre normative dell’Unione.

    (14)Nel campo di applicazione del presente regolamento dovrebbero rientrare anche i bisogni di dati connessi ad aspetti della politica della pesca che non sono direttamente disciplinati dal regolamento (UE) n. 1380/2013, quali quelli contemplati dai regolamenti (CE) n. 1100/2007 e (CE) n. 2347/2002.

    (15)Ai fini dell'attuazione del programma pluriennale dell’Unione a livello nazionale gli Stati membri dovrebbero descrivere le loro principali attività di raccolta dati nella sezione del programma operativo di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (UE) n. 508/2014, integrata da un piano di lavoro in conformità dell’articolo 21 dello stesso regolamento. È opportuno che il presente regolamento stabilisca i requisiti relativi al contenuto di tali piani di lavoro.

    (16)È opportuno descrivere in che modo gli Stati membri dovrebbero procedere e gli aspetti di cui dovrebbero tenere conto nel definire i metodi di raccolta dati nei loro piani di lavoro. Al fine di garantire un’attuazione efficace e uniforme del presente regolamento da parte degli Stati membri è inoltre necessario stabilire i requisiti fondamentali per quanto riguarda le modalità del coordinamento nazionale, i diritti dei rilevatori di dati e gli obblighi dei comandanti dei pescherecci.

    (17)A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, e dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014, la Commissione deve approvare i programmi e i piani di lavoro degli Stati membri nonché le relative modifiche. A norma dell'articolo 22 di detto regolamento, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per la loro adozione.

    (18)È opportuno che i piani di lavoro siano valutati previa consultazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, al fine di garantirne la conformità ai requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento.

    (19)Ai fini della verifica dell’attuazione delle attività di raccolta dati da parte degli Stati membri, è necessario stabilire uno specifico formato per le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione.

    ê 199/2008 considerando 11 (adattato)

    (20)È necessario che gli Stati membri collaborino fra loro nonché con i paesi terzi e coordinino i propri programmi nazionali Ö piani di lavoro Õ per quanto concerne la raccolta dei dati relativi a una stessa regione marina e alle regioni che includono le acque interne considerate.

    ê 199/2008 considerando 12 (adattato)

    Si dovrebbero stabilire a livello comunitario le priorità e le procedure di raccolta e trattamento dei dati all’interno della Comunità, per garantire la coerenza complessiva del dispositivo e ottimizzare il rapporto costo/efficacia, definendo un quadro regionale pluriennale stabile.

    ò nuovo

    (21)Tenuto conto dell’obiettivo della politica comune della pesca di promuovere la responsabilizzazione degli Stati membri e una più fattiva partecipazione degli utilizzatori finali alla raccolta dei dati, è opportuno rafforzare il coordinamento regionale passando dal sistema attuale, che prevede un'unica riunione, a un processo permanente coordinato da gruppi di coordinamento regionale per ciascuna regione marina.

    (22)Le modalità della raccolta dei dati dovrebbero essere definite dagli Stati membri; tuttavia, affinché sia possibile combinare i dati a livello regionale, gli Stati membri dovrebbero concordare a tale livello i requisiti minimi relativi alla qualità, copertura e compatibilità dei dati. Una volta raggiunto un accordo generale sulla metodologia a livello regionale, i gruppi di coordinamento regionale dovrebbero presentare un piano di lavoro per l'adozione da parte della Commissione.

    (23)La normativa dell'Unione non dovrebbe più stabilire le metodologie da applicare per la raccolta dei dati. È quindi opportuno sostituire le disposizioni riguardanti specifici metodi di raccolta dei dati con la descrizione del processo con cui tali metodi saranno definiti. Tale processo dovrebbe sostanzialmente consistere nella cooperazione tra Stati membri e utilizzatori dei dati nell'ambito dei gruppi di coordinamento regionale e nella convalida da parte della Commissione attraverso i piani di lavoro presentati dagli Stati membri.

    ê 199/2008 considerando 13 (adattato)

    (24)I dati previsti dal presente regolamento dovrebbero essere inseriti in banche dati informatizzate nazionali per essere accessibili alla Commissione e poter essere trasmessi agli Ö messi a disposizione degli Õ utilizzatori Ö dei dati Õ finali. Nell’interesse Ö di tutti gli utilizzatori Õ della comunità scientifica è opportuno che i dati che non consentono un’identificazione personale siano messi a disposizione di ogni parte interessata alla loro analisi Ö senza restrizioni Õ.

    ê 199/2008 considerando 14 (adattato)

    (25)La Ö I pareri scientifici relativi alla Õ gestione delle risorse alieutiche richiedeono il trattamento di dati dettagliati per far fronte Ö rispondere ai bisogni dei responsabili della gestione della pesca Õ a questioni specifiche. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero trasmettere Ö mettere a disposizione Õ i dati necessari all’analisi scientifica e garantire che dispongono della capacità tecnica per farlo. Se necessario, i dati dettagliati possono essere aggregati, prima della loro trasmissione, al livello di aggregazione previsto nella richiesta quale definito dagli utilizzatori finali.

    ò nuovo

    (26)A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1380/2013, è necessario garantire che i dati pertinenti e le metodologie con cui sono ottenuti siano messi tempestivamente a disposizione degli organismi aventi un interesse di ricerca o di gestione nell’analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca e di tutte le parti interessate, salvo in circostanze in cui si richiedono protezione e riservatezza in base al diritto vigente dell'Unione.

    (27)Per dare piena attuazione all’articolo 25, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri dovrebbero predisporre processi e tecnologie elettroniche adeguate che consentano di garantire la disponibilità dei dati e di cooperare con altri Stati membri, la Commissione e gli utilizzatori finali allo sviluppo di sistemi compatibili di conservazione e scambio dei dati, tenendo conto dei requisiti di cui alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 61 . È altresì opportuno garantire la diffusione delle informazioni a livello nazionale ed europeo. In tutti i casi, è opportuno predisporre idonee garanzie, quali un maggiore livello di aggregazione o l’anonimizzazione dei dati, nel caso in cui questi comprendano informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili, tenuto conto delle finalità del trattamento, della natura dei dati e dei rischi potenziali connessi al trattamento di dati personali.

    (28)È necessario garantire che i dati siano trasmessi in tempi relativamente brevi agli utilizzatori finali, i quali devono poter offrire in tempo utile la consulenza necessaria a consentire una pesca sostenibile. È opportuno garantire anche ad altri soggetti interessati la possibilità di ricevere i dati entro un certo termine.

    ê 199/2008 considerando 16 (adattato)

    La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 62 , e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati 63 .

    ê 199/2008 considerando 17 (adattato)

    La realizzazione dei programmi nazionali per la raccolta e la gestione dei dati alieutici richiede spese considerevoli. I benefici di tali programmi possono essere percepiti solo su scala comunitaria. Si dovrebbe pertanto prevedere un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare 64 .

    ê 199/2008 considerando 18 (adattato)

    Qualora la Commissione constati che le spese in questione sono connesse a irregolarità, si dovrebbe prevedere una rettifica finanziaria conformemente all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 861/2006.

    ê 199/2008 considerando 19 (adattato)

    La corretta esecuzione dei programmi nazionali, e in particolare il rispetto dei termini, il controllo della qualità, la convalida e la trasmissione dei dati raccolti, riveste una particolare importanza. Per tale motivo, si dovrebbe subordinare il contributo finanziario della Comunità al rispetto dei termini pertinenti, a un controllo di qualità, al rispetto di norme di qualità convenute e alla fornitura di dati. Si dovrebbe pertanto introdurre un sistema di sanzioni finanziarie applicabili in caso d’inosservanza delle suddette condizioni.

    ê 199/2008 considerando 20

    (29)Al fine di migliorare l’affidabilità dei pareri scientifici necessari per condurre la PCP politica comune della pesca, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero operare in coordinamento e in collaborazione nell’ambito degli organismi scientifici internazionali competenti.

    ê 199/2008 considerando 21 (adattato)

    Occorre considerare prioritaria la necessità di garantire la presenza degli esperti scientifici competenti nell’ambito del gruppo di esperti responsabili della valutazione scientifica indispensabile per condurre la PCP.

    ê 199/2008 considerando 22

    (30)Si dovrebbe consultare la comunità scientifica e informare quanti operano nel settore della pesca e in altri gruppi d’interesse per quanto concerne l’applicazione delle disposizioni sulla raccolta dei dati. Gli organismi pertinenti presso cui ottenere i pareri necessari sono lo il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), istituito con decisione 2005/629/CE della Commissione 65 , il comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura, istituito con decisione 1999/478/CE della Commissione 66 , e i consigli consultivi regionali istituiti a norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013istituiti con decisione 2004/585/CE del Consiglio 67 .

    ò nuovo

    (31)Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 TFUE riguardo all'adozione del programma pluriennale dell'Unione e alle garanzie in materia di protezione dei dati personali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (32)È opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda l’approvazione o il rifiuto di approvare il progetto di raccomandazione comune dei gruppi di coordinamento regionale.

    (33)È opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda il coordinamento regionale, la valutazione dei risultati dei piani di lavoro, l'accesso ai siti di campionamento e l'interoperabilità dei sistemi di dati. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 68 .

    (34)In ottemperanza al principio di proporzionalità, ai fini del conseguimento dell’obiettivo fondamentale di migliorare la qualità, l’accessibilità e la disponibilità dei dati nel settore della pesca, è necessario e appropriato istituire un quadro per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea,

    ê 199/2008 considerando 23 (adattato)

    Il comitato di gestione dovrebbe garantire una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione al fine di facilitare la corretta attuazione del presente regolamento. Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 69 .

    ê 199/2008 considerando 24 (adattato)

    Tenuto conto dell’esperienza acquisita e delle nuove necessità, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1543/2000 e sostituirlo con il presente regolamento,

    ê 199/2008

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    ê 199/2008 (adattato)

    Articolo 1

    Oggetto Ö e campo di applicazione Õ

    ê 199/2008

    1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni circa:

    a) la raccolta e la gestione, nell’ambito di programmi pluriennali, di dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici relativi al settore della pesca;

    b) l’utilizzo, nel quadro della politica comune della pesca (di seguito «PCP»), dei dati relativi al settore della pesca a scopo di analisi scientifica.

    2. Il presente regolamento stabilisce inoltre disposizioni intese al miglioramento dei pareri scientifici necessari per l’attuazione della PCP.

    ò nuovo

    1. Il presente regolamento stabilisce le norme per la raccolta, la gestione e l’uso di dati biologici, tecnici, ambientali, sociali ed economici relativi al settore della pesca nel quadro della politica comune della pesca.

    2. Per i dati che devono essere raccolti in applicazione di altri atti giuridici, il presente regolamento definisce unicamente norme in materia d'uso.

    3. Per i dati raccolti a norma del presente regolamento nell’ambito dei programmi pluriennali e per i dati necessari ad integrare i dati di cui al paragrafo 2, il presente regolamento definisce norme in materia di raccolta, gestione e uso.

    ê 199/2008 (adattato)

    43. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE, dal regolamento (CE) n. 45/2001, dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 70 e dal regolamento (CE) n. 1367/2006 71 .

    ò nuovo

    Articolo 2

    Dati personali

    Il trattamento, la gestione e l'uso dei dati raccolti a norma del presente regolamento che contengono dati personali sono conformi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.

    ê 199/2008 (adattato)

    Articolo 23

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) «settore della pesca»: le attività legate alla pesca commerciale, alla pesca ricreativa, all’acquacoltura e all’industria di trasformazione dei prodotti della pesca;

    b) «acquacoltura»: l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la produzione degli organismi in questione; questi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;

    c) «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche vive per fini ricreativi o sportivi;

    d) «regionei marinae»: le una zonae geograficahe indicatae nell’allegato I della decisione 2004/585/CE del Consiglio e le zone Ö all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, una zona Õ definitae dalle organizzazioni regionali per la pesca Ö o una zona definita nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 6 Õ ;

    e) «dati primari»: i dati riferiti a singole navi, persone fisiche o giuridiche o singoli campioni;

    f) «metadati»: i dati che forniscono informazioni qualitative e quantitative sui dati primari raccolti;

    g) «dati dettagliati»: i dati fondati sui dati primari, in una forma che non consente di identificare direttamente o indirettamente le singole persone fisiche o giuridiche;

    h) «dati aggregati»: i dati ottenuti sintetizzando i dati primari o dettagliati per fini analitici particolari;

    i) «utilizzatori finali»: gli organismi aventi un interesse di ricerca o di gestione nell’analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;

    j) «campionamento basato sulla flotta e sulle tipologie di pesca»: la raccolta di dati biologici, tecnici e socioeconomici sulla base di tipi di pesca regionale e segmenti della flotta concordati;

    k)j) «peschereccio comunitario Ö dell’Unione Õ »: un peschereccio ai sensi dell’articolo 3, lettera d) 4, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (CEUE) n. 2371/20021380/2013.

    CAPO II

    RACCOLTA Ö E Õ , GESTIONE ED USO DEI DATI NEL QUADRO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI

    Sezione 1

    Programma comunitario e pProgrammi Ö pluriennali dell’Unione Õ nazionali

    ê 199/2008

    Articolo 3

    Programma comunitario

    1. Un programma comunitario pluriennale per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici concernenti:

    a) la pesca commerciale praticata da pescherecci comunitari:

    i) nelle acque comunitarie, compresa la pesca commerciale di anguilla e salmone nelle acque interne;

    ii) al di fuori delle acque comunitarie;

    b) la pesca ricreativa praticata nelle acque comunitarie, compresa la pesca ricreativa di anguilla e salmone nelle acque interne;

    c) le attività di acquacoltura relative a specie marine, compresi anguille e salmoni, svolte negli Stati membri e nelle acque comunitarie;

    d) le industrie di trasformazione dei prodotti della pesca;

    è definito secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

    2. Il programma comunitario è stabilito per periodi di tre anni. Il primo periodo riguarda gli anni 2009 e 2010.

    Articolo 4

    Programmi nazionali

    1. Fatti salvi gli obblighi attuali in materia di raccolta dei dati in applicazione del diritto comunitario, gli Stati membri raccolgono dati primari di tipo biologico, tecnico, ambientale e socioeconomico nel quadro di un programma nazionale pluriennale (di seguito «programma nazionale») redatto conformemente al programma comunitario.

    2. Il programma nazionale include, in particolare, i seguenti elementi previsti nella sezione 2:

    a) programmi di campionamento pluriennali;

    b) un regime di controllo in mare della pesca commerciale e ricreativa, ove necessario;

    c) un regime per campagne di ricerca a mare;

    d) un regime per la gestione e l’uso dei dati a fini di analisi scientifiche.

    3. I programmi nazionali includono le procedure ed i metodi da utilizzare per la raccolta e l’analisi dei dati nonché per la stima della loro accuratezza e precisione.

    4. Gli Stati membri sottopongono i propri programmi nazionali alla Commissione per approvazione. I programmi sono trasmessi per via elettronica entro la data, nel formato ed all’indirizzo che la Commissione stabilirà secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

    5. I primi programmi nazionali includono le attività per gli anni 2009 e 2010.

    Articolo 5

    Coordinamento e cooperazione

    1. Gli Stati membri coordinano i propri programmi nazionali con quelli degli altri Stati membri nella stessa regione marina e si prodigano per coordinare il proprio operato con i paesi terzi che esercitano la sovranità o la giurisdizione su acque nella stessa regione marina. A tale scopo la Commissione può organizzare riunioni di coordinamento regionale al fine di assistere gli Stati membri nel coordinamento dei rispettivi programmi nazionali e nell’attuazione della raccolta, della gestione e dell’uso dei dati in una stessa regione.

    2. Per tener conto di eventuali raccomandazioni formulate a livello regionale in sede di riunioni di coordinamento regionale, gli Stati membri presentano, se del caso, le modifiche da apportare ai propri programmi nazionali nel corso del periodo di programmazione. Tali modifiche sono inviate alla Commissione almeno due mesi prima dell’anno di attuazione.

    3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

    ò nuovo

    Articolo 4

    Elaborazione di programmi pluriennali dell’Unione

    1.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 23, atti delegati intesi a stabilire programmi pluriennali dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, tecnici, ambientali, sociali ed economici relativi al settore della pesca.

    2.    I programmi pluriennali dell’Unione sono stabiliti previa consultazione dei gruppi di coordinamento regionale di cui all’articolo 8, del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di ogni altro organismo scientifico competente.

    3.    Nel definire un programma pluriennale dell'Unione la Commissione tiene conto:

    a)dei bisogni di informazioni per la gestione della politica comune della pesca;

    b) della necessità e pertinenza dei dati per le decisioni relative alla gestione della pesca e alla protezione dell'ecosistema, in particolare delle specie e degli habitat vulnerabili;

    c)della necessità di sostenere le valutazioni d’impatto delle misure politiche;

    d) dei costi e benefici;

    e) delle serie temporali esistenti;

    f) della necessità di evitare duplicazioni nella raccolta dei dati;

    g) delle specificità regionali;

    h) degli obblighi internazionali dell’Unione e dei suoi Stati membri.

    Articolo 5

    Contenuto del programma pluriennale dell’Unione

    1.    I programmi pluriennali dell’Unione stabiliscono:

    a)i requisiti in materia di dati per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    b) un elenco delle campagne di ricerca obbligatorie;

    c) le soglie, in termini di attività di pesca, al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati o a effettuare campagne di ricerca.

    2.    I dati di cui al paragrafo 1, lettera a), comprendono:

    a)dati biologici relativi a tutti gli stock catturati o comunque prelevati come catture accessorie nelle acque dell'Unione e in acque esterne nell'ambito della pesca commerciale e, se del caso, della pesca ricreativa dell'Unione, per consentire di instaurare le modalità di gestione e conservazione basate sugli ecosistemi necessarie per attuare la politica comune della pesca;

    b)dati sugli ecosistemi per consentire di valutare l'impatto delle attività di pesca dell'Unione sull'ecosistema marino nelle acque dell'Unione e in acque esterne, compresi dati sulle catture accessorie di specie non bersaglio, segnatamente di specie protette dalla legislazione internazionale o unionale, dati sugli impatti delle attività di pesca sugli habitat marini e dati sugli impatti delle attività di pesca sulle reti trofiche;

    c) dati sull’attività delle navi dell’Unione nelle acque dell’Unione e in acque esterne, compresi i livelli di pesca e di sforzo e la capacità della flotta dell’Unione;

    d) dati socioeconomici sulla pesca per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici del settore della pesca dell’Unione;

    e) dati socioeconomici e dati relativi alla sostenibilità dell'acquacoltura per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici e della sostenibilità del settore acquicolo dell'Unione, anche per quanto riguarda il suo impatto ambientale;

    f) dati socioeconomici sul settore della trasformazione dei prodotti della pesca per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici di tale settore.

    3.    I dati di cui al paragrafo 1, lettera a), sono raccolti in applicazione del presente regolamento unicamente se non sono raccolti nell’ambito di altri quadri giuridici dell’Unione.

    4.    L'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie di cui al paragrafo 1, lettera b), è elaborato tenendo conto dei seguenti requisiti:

    a) i bisogni di informazioni per la gestione della politica comune della pesca;

    b) i bisogni di informazioni derivanti dalle misure di coordinamento e armonizzazione concordate a livello internazionale;

    c)i bisogni di informazioni per la valutazione dei piani di gestione, compreso il monitoraggio delle variabili dell’ecosistema;

    d) i bisogni di informazioni per una copertura sufficiente delle aree di distribuzione degli stock;

    e) la necessità di evitare la duplicazione delle campagne e

    f) la necessità di evitare interruzioni nella cronologia dei dati ricavati dalle campagne di ricerca.

    5.    La partecipazione di vari Stati membri alle campagne di ricerca di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilita in funzione della loro quota rispettiva in termini di sfruttamento dello stock.

    Sezione 2
    Attuazione del programma pluriennale dell’Unione da parte degli Stati membri

    Articolo 6

    Piani di lavoro nazionali

    1.    Fatti salvi gli obblighi in materia di raccolta dei dati ad essi attualmente imposti dal diritto dell’Unione, gli Stati membri raccolgono dati nel quadro di un programma operativo, di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 508/2014, nonché di un piano di lavoro stabilito in conformità del programma pluriennale dell’Unione e a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014.

    2.    I piani di lavoro degli Stati membri contengono una descrizione dettagliata dei seguenti elementi:

    a) la frequenza con cui saranno raccolti i dati;

    b)la fonte dei dati, le procedure e i metodi per raccogliere e trattare i dati e ottenere le serie di dati che saranno fornite agli utilizzatori finali;

    c) il sistema di garanzia e controllo della qualità predisposto per garantire un’adeguata qualità dei dati in conformità dell’articolo 13;

    d) in che modo e quando sono necessari i dati;

    e) gli accordi di cooperazione a livello internazionale e regionale, compresi gli accordi bilaterali e multilaterali conclusi per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e

    f) in che modo si è tenuto conto degli obblighi internazionali dell’Unione e dei suoi Stati membri.

    3.    Nel preparare il proprio piano di lavoro ciascuno Stato membro coordina i propri sforzi con gli altri Stati membri, in particolare nella stessa regione marina, al fine di garantire una copertura sufficiente ed efficace ed evitare la duplicazione delle attività di raccolta dei dati.

    4.    Ogni Stato membro garantisce la conformità del proprio piano di lavoro alle pertinenti raccomandazioni comuni formulate dai gruppi di coordinamento regionale, previa approvazione delle stesse da parte della Commissione nella forma di un piano di lavoro regionale a norma dell’articolo 8.

    Articolo 7

    Corrispondenti nazionali

    1.Ogni Stato membro designa un corrispondente nazionale e ne informa la Commissione. Il corrispondente nazionale funge da punto di contatto per lo scambio di informazioni tra la Commissione e lo Stato membro per quanto riguarda la preparazione e l’attuazione dei piani di lavoro.

    2.Il corrispondente nazionale svolge inoltre i seguenti compiti:

    a) coordina la preparazione della relazione annuale di cui all’articolo 10;

    b)garantisce la trasmissione delle informazioni all’interno dello Stato membro e

    c)provvede affinché gli esperti competenti assistano alle riunioni organizzate dalla Commissione e partecipino ai gruppi di coordinamento regionale di cui all’articolo 8.

    3.Se più organismi di uno Stato membro partecipano all’attuazione del piano di lavoro, il corrispondente nazionale è responsabile del coordinamento dei lavori.

    Articolo 8

    Coordinamento e cooperazione

    1.     A norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri coordinano le proprie attività con gli altri Stati membri e si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano sovranità o giurisdizione su acque della stessa regione marina. A tale scopo gli Stati membri interessati istituiscono in ogni regione marina un gruppo di coordinamento regionale.

    2.     I gruppi di coordinamento regionale sono composti da esperti degli Stati membri e della Commissione e dagli utilizzatori finali dei dati.

    3.    I gruppi di coordinamento regionale definiscono e concordano le norme procedurali applicabili alle loro attività.

    4.    I gruppi di coordinamento regionale si coordinano tra loro e con la Commissione su questioni che interessano più regioni.

    5.    I gruppi di coordinamento regionale possono elaborare raccomandazioni comuni nella forma di un progetto di piano di lavoro regionale riguardante le procedure, i metodi, la garanzia di qualità e il controllo della qualità per la raccolta e il trattamento dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 4, nonché strategie di campionamento coordinate a livello regionale. In tale contesto i gruppi di coordinamento regionale tengono conto, se del caso, del parere dello CSTEP. Tali raccomandazioni sono presentate alla Commissione, la quale verifica se il progetto di raccomandazioni comuni è compatibile con le disposizioni del presente regolamento e con il programma pluriennale dell’Unione e, in caso affermativo, approva il piano di lavoro regionale mediante atti di esecuzione.

    6.    Una volta approvati dalla Commissione, i piani di lavoro regionali sostituiscono le parti corrispondenti dei piani di lavoro elaborati da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri aggiornano i loro piani di lavoro di conseguenza.

    7.    La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per la presentazione e l’approvazione dei piani di lavoro regionali di cui al paragrafo 5.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

    ê 199/2008 (adattato)

    Articolo 69

    Valutazione e approvazione dei programmi nazionali Ö piani di lavoro Õ

    1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (Lo CSTEP) valuta:

    a) la conformità dei programmi nazionali Ö piani di lavoro Õ e di ogni modifica ivi apportata agli articoli 46 e 58, nonché

    b) la rilevanza scientifica dei dati che saranno contemplati nei programmi nazionali Ö piani di lavoro Õ per le finalità stabilite dall’articolo 1, paragrafo 1, e la qualità dei metodi e delle procedure proposti.

    2. Se la valutazione dello CSTEP di cui al paragrafo 1 indica che un programma nazionale Ö piano di lavoro Õ non è conforme agli articoli 46 e 58 o non garantisce l’interesse scientifico dei dati o la qualità dei metodi e delle procedure proposti, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro interessato e propone le modifiche da apportare al programma Ö piano di lavoro Õ. Lo Stato membro interessato presenta in seguito alla Commissione un programma nazionale Ö piano di lavoro Õ riveduto.

    3. La Commissione approva i programmi nazionali Ö piani di lavoro Õ e ogni modifica apportata conformemente all’articolo 85, paragrafo 2, sulla base della valutazione dello CSTEP e della valutazione dei costi effettuata dai propri servizi.

    Articolo 710

    Valutazione e approvazione dei risultati dei programmi nazionali Ö piani di lavoro Õ

    1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una relazione sulla realizzazione dei rispettivi programmi nazionali Ö piani di lavoro Õ. I programmi sono trasmessi entro la data, nel Ö La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme relative alle procedure, al Õ formato e all’indirizzo che la Commissione stabilirà Ö alle scadenze per la presentazione e l’approvazione delle relazioni annuali. Tali atti di esecuzione sono adottati Õ secondo la procedura Ö d’esame Õ di cui all’articolo 2724, paragrafo 2.

    2. Lo CSTEP valuta:

    a) l’esecuzione dei programmi nazionali Ö piani di lavoro Õ approvati dalla Commissione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3; e

    b) la qualità dei dati raccolti dagli Stati membri.

    3. La Commissione valuta l’attuazione dei programmi nazionali Ö piani di lavoro Õ tenendo conto:

    a) della valutazione dello CSTEP;

    b) della consultazione delle organizzazioni regionali per la pesca pertinenti di cui la Comunità è parte contraente od osservatore, nonché degli organismi scientifici internazionali competenti;. e

    c) della valutazione dei costi effettuata dai suoi servizi.

    ê 199/2008

    Articolo 8

    Aiuto finanziario comunitario

    1. L’aiuto finanziario comunitario ai programmi nazionali è attuato conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 861/2006.

    2. I dati di base di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 861/2006 riguardano esclusivamente le parti dei programmi nazionali degli Stati membri che attuano il programma comunitario.

    3. L’aiuto finanziario comunitario per i programmi nazionali è concesso solo a condizione che le norme del presente regolamento siano pienamente rispettate.

    4. Dopo aver concesso agli Stati membri interessati la possibilità di essere sentiti, la Commissione può sospendere e/o recuperare l’aiuto finanziario comunitario nei casi seguenti:

    a) la valutazione di cui all’articolo 7 indica che l’esecuzione di un programma nazionale non è conforme al presente regolamento; o

    ê Rettifica, GU L 96 del 16.4.2010, pag. 8

    b) la consultazione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), indica che i dati non sono stati forniti dagli Stati membri conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, e all’articolo 20, paragrafo 1; o

    ê 199/2008

    c) il controllo della qualità dei dati e il trattamento dei dati non sono stati ottenuti conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 17.

    5. Fatto salvo il paragrafo 3, dopo aver concesso agli Stati membri interessati la possibilità di essere sentiti, la Commissione può anche ridurre l’aiuto finanziario comunitario nelle seguenti circostanze:

    a) se un programma nazionale non è stato presentato alla Commissione entro la data stabilita conformemente all’articolo 4, paragrafo 4;

    b) se una relazione non è stata presentata alla Commissione entro la data stabilita conformemente all’articolo 7, paragrafo 1;

    c) se un utilizzatore finale ha presentato una richiesta ufficiale di dati e i dati in questione non gli sono stati forniti conformemente all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, o il controllo della qualità e il trattamento di questi dati non erano in conformità dell’articolo 14, paragrafo 2, e dell’articolo 17.

    6. La riduzione dell’aiuto finanziario comunitario di cui ai paragrafi 4 e 5 è proporzionata al grado di non conformità. La riduzione dell’aiuto finanziario comunitario di cui al paragrafo 5 si applica progressivamente nel tempo e non è superiore al 25% del costo annuale totale del programma nazionale.

    7. Le modalità di applicazione della riduzione di cui al paragrafo 6 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

    SEZIONE 23

    Requisiti relativi al processo di raccolta dei dati

    Articolo 9

    Programmi di campionamento

    1. Gli Stati membri istituiscono programmi di campionamento nazionali pluriennali.

    2. I programmi di campionamento nazionali pluriennali comprendono, in particolare:

    a) un piano di campionamento dei dati biologici sulla scorta del campionamento basato sulla flotta e sulle tipologie di pesca, comprendente se del caso la pesca ricreativa;

    b) un piano di campionamento dei dati relativi agli ecosistemi che consenta di valutare l’incidenza del settore della pesca sull’ecosistema marino e che contribuisca al controllo dello stato dell’ecosistema marino;

    c) un piano di campionamento dei dati socioeconomici che consenta di valutare la situazione economica del settore della pesca, di analizzarne i risultati nel tempo e di effettuare un’analisi d’impatto delle misure applicate o proposte.

    3. Nella misura del possibile, i protocolli e i metodi utilizzati per la definizione del programma di campionamento nazionale sono forniti dagli Stati membri e sono:

    a) stabili nel tempo;

    b) normalizzati nell’ambito delle regioni;

    c) conformi ai requisiti qualitativi fissati dalle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e dai competenti organismi scientifici internazionali.

    4. L’accuratezza e la precisione dei dati raccolti formano oggetto di una valutazione sistematica, se del caso.

    ê 199/2008 (adattato)

    Articolo 1011

    Accesso ai siti di campionamento

    1. Gli Stati membri provvedono affinché, per svolgere le proprie funzioni, i responsabili del campionamento designati dall’organismo responsabile dell’attuazione del programma nazionale Ö rilevatori di dati Õ abbiano accesso Ö a tutte le catture, le navi e ad altri siti di campionamento, ai registri navali e a tutti i dati necessari Õ.:

    a) a tutti i punti di sbarco, inclusi ove del caso i punti di trasbordo e di trasferimento verso l’acquacoltura;

    b) ai registri navali e commerciali tenuti da organismi pubblici relativi alla raccolta di dati economici;

    c) ai dati economici delle imprese commerciali collegate alla pesca.

    Articolo 11

    Controllo in mare delle flotte di pesca commerciale e ricreativa

    1. Ove necessario ai fini della raccolta di dati nell’ambito dei programmi nazionali, gli Stati membri elaborano e attuano il controllo in mare delle flotte di pesca commerciale e ricreativa.

    2. I compiti del controllo in mare sono determinati dagli Stati membri.

    32. I comandanti dei pescherecci comunitari Ö dell’Unione Õ accolgono a bordo i responsabili del campionamento che operano ai sensi del regime di controllo in mare, designati dall’organismo responsabile dell’attuazione del programma nazionale Ö gli osservatori scientifici Õ e collaborano con essi affinché possano svolgere le proprie mansioni nel corso della loro permanenza a bordo Ö , fatti salvi i loro obblighi internazionali Õ .

    ò nuovo

    3.    La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le modalità relative ai seguenti aspetti:

    a)i siti di campionamento e i dati per i quali gli Stati membri devono garantire l'accesso ai rilevatori di dati, secondo quanto indicato al paragrafo 1;

    b) le condizioni alle quali i comandanti dei pescherecci dell’Unione sono tenuti ad accogliere a bordo gli osservatori scientifici, secondo quanto indicato al paragrafo 2, nonché metodi alternativi per la raccolta dei dati e norme che impongano agli Stati membri l'obbligo di monitorare tali condizioni e metodi e di riferire al riguardo.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

    ê 199/2008 (adattato)

    4. I comandanti dei pescherecci comunitari possono rifiutare di accogliere i responsabili del campionamento che operano ai sensi del regime di controllo in mare solo per motivi evidenti di spazio insufficiente a bordo o per ragioni di sicurezza in conformità della legislazione nazionale. In tal caso, i dati sono raccolti mediante un programma di autocampionamento svolto dall’equipaggio del peschereccio comunitario ed elaborato e controllato dall’organismo responsabile dell’attuazione programma nazionale.

    Articolo 12

    Campagne di ricerca a mare

    1. Gli Stati membri svolgono campagne di ricerca a mare per valutare l’abbondanza e la distribuzione degli stock, indipendentemente dai dati provenienti dalla pesca commerciale, e per valutare l’impatto delle attività di pesca sull’ambiente.

    2. L’elenco delle campagne di ricerca a mare ammesse a beneficiare dell’aiuto finanziario comunitario è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

    CAPO III

    Sezione 4
    Processo di gestione dei dati

    Articolo 1312

    Conservazione dei dati

    Gli Stati membri:

    a) provvedono affinché i dati primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali Ö piani di lavoro Õ siano conservati in condizioni di sicurezza in banche dati informatiche e adottano tutte le misure necessarie per garantire il trattamento riservato di tali dati;

    b) provvedono affinché i metadati relativi ai dati socioeconomici primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali Ö piani di lavoro Õ siano conservati in modo sicuro in banche dati informatiche;

    ê 199/2008

    c) adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.

    ê 199/2008 (adattato)

    Articolo 1413

    Controllo della qualità dei dati e convalida

    1. Gli Stati membri sono responsabili della qualità e della completezza dei dati primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali Ö piani di lavoro Õ, nonché dei dati dettagliati e aggregati da questi ottenuti che sono trasmessi agli utilizzatori finali.

    2. Gli Stati membri garantiscono che:

    a) i dati primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali Ö piani di lavoro Õ siano debitamente verificati mediante adeguate procedure di controllo della qualità;

    b) i dati dettagliati e aggregati ottenuti dai dati primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali Ö piani di lavoro Õ siano convalidati prima della loro trasmissione agli utilizzatori finali;

    c) le procedure di garanzia della qualità applicate ai dati primari, dettagliati e aggregati di cui alle lettere a) e b) siano elaborate conformemente alle procedure adottate dagli organismi scientifici internazionali, dalle organizzazioni regionali per la pesca, e dallo CSTEP Ö e dai gruppi di coordinamento regionale di cui all’articolo 8 Õ .

    CAPO IVIII

    UTILIZZO DEI DATI RACCOLTI NELL’AMBITO DELLA PCP POLITICA COMUNE DELLA PESCA 

    ê 199/2008

    Articolo 15

    Dati interessati

    1. Il presente capo si applica a tutti i dati raccolti:

    a) in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 788/96, (CE) n. 2091/98, (CE) n. 104/2000, (CE) n. 2347/2002, (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 2244/2003, (CE) n. 26/2004, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 1921/2006, (CE) n. 1966/2006 e (CE) n. 1100/2007;

    b) in applicazione del presente regolamento:

    i) i dati relativi all’attività dei pescherecci sulla base delle informazioni ottenute dal controllo via satellite e da altri sistemi di controllo nel formato richiesto;

    ii) i dati che consentono una stima affidabile del volume totale delle catture per stock da parte di determinati tipi di pesca regionali e segmenti della flotta, per zona geografica e per periodo di tempo, compresi i rigetti in mare e, se del caso, i dati relativi alle catture della pesca ricreativa;

    iii) tutti i dati biologici necessari per valutare lo stato degli stock sfruttati;

    iv) i dati relativi agli ecosistemi necessari per valutare l’impatto delle attività di pesca sull’ecosistema marino;

    v) i dati socioeconomici del settore della pesca.

    2. Gli Stati membri evitano duplicazioni nella raccolta dei dati di cui al paragrafo 1.

    Articolo 1614

    Accesso ai dati primari e loro trasmissione

    1. Ai fini della verifica dell’esistenza dei dati primari raccolti in conformità dell’articolo 64, paragrafo 1, diversi dai dati socioeconomici, gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia accesso alle banche dati informatiche nazionali di cui all’articolo 1312, lettera a).

    2. Ai fini della verifica dei dati socioeconomici raccolti in conformità dell’articolo 64, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia accesso alle banche dati informatiche nazionali di cui all’articolo 1312, lettera b).

    ê 199/2008 (adattato)

    3. Gli Stati membri concludono accordi con la Commissione per garantirle l’accesso efficace e libero alle loro banche dati informatiche nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalle altre norme comunitarie Ö dell’Unione Õ .

    4. Gli Stati membri provvedono affinché i dati primari raccolti nell’ambito delle campagne di ricerca a mare siano trasmessi alle organizzazioni scientifiche internazionali e agli organismi scientifici appropriati nell’ambito delle organizzazioni regionali per la pesca conformemente agli obblighi internazionali della Comunità Ö dell’Unione Õ e degli Stati membri.

    ê 199/2008

    Articolo 1715

    Elaborazione dei dati primari

    1. Gli Stati membri trasformano i dati primari in serie di dati dettagliati o aggregati conformemente:

    a) alle norme internazionali pertinenti, ove esistenti;

    b) ai protocolli firmati a livello regionale o internazionale, ove esistenti.

    2. Gli Stati membri forniscono agli utilizzatori finali e alla Commissione, se necessario, una descrizione dei metodi applicati per il trattamento dei dati richiesti e le proprietà statistiche dei metodi stessi.

    ê 199/2008

    Articolo 18

    Presentazione dei dati dettagliati e aggregati

    1. Gli Stati membri mettono a disposizione degli utilizzatori finali dati dettagliati e aggregati a sostegno dell’analisi scientifica:

    a) perché servano da base alla formulazione di pareri sulla gestione della pesca, anche ai consigli consultivi regionali;

    b) ai fini di un dibattito pubblico e di una partecipazione delle parti interessate all’elaborazione delle politiche;

    c) in vista della pubblicazione nel settore scientifico.

    2. Se necessario, per garantire l’anonimato gli Stati membri possono rifiutare di fornire dati relativi all’attività dei pescherecci sulla base delle informazioni ottenute dal controllo via satellite agli utilizzatori finali ai fini di cui al paragrafo 1, lettera b).

    Articolo 19

    Trasmissione dei dati dettagliati e aggregati

    Gli Stati membri trasmettono i dati dettagliati e aggregati in un formato elettronico che ne garantisca la protezione.

    Articolo 20

    Procedura di trasmissione dei dati dettagliati e aggregati

    1. Gli Stati membri provvedono affinché i pertinenti dati dettagliati e aggregati da inviare su base regolare siano trasmessi tempestivamente alle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e ai competenti organismi scientifici internazionali, conformemente agli obblighi internazionali della Comunità e degli Stati membri.

    2. Laddove i dati dettagliati e aggregati siano chiesti a fini di analisi scientifica specifica, gli Stati membri provvedono a che essi siano comunicati agli utilizzatori finali:

    a) al fine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), entro un mese dal ricevimento della relativa richiesta;

    b) al fine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), entro due mesi dal ricevimento della relativa richiesta.

    3. Laddove i dati dettagliati e aggregati siano chiesti a fini di pubblicazione nel settore scientifico di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri:

    a) possono, per proteggere gli interessi professionali degli addetti alla raccolta dei dati, rifiutarne la trasmissione agli utilizzatori finali per un periodo di tre anni successivo alla data in cui sono stati raccolti. Gli Stati membri informano gli utilizzatori finali e la Commissione in merito a tali decisioni. In casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare una proroga del suddetto periodo;

    b) qualora sia già scaduto il termine di tre anni, assicurano che i dati siano comunicati agli utilizzatori finali entro due mesi dal ricevimento della relativa richiesta.

    4. Gli Stati membri possono rifiutare di trasmettere i pertinenti dati dettagliati e aggregati unicamente:

    a) se esiste un rischio di identificazione di persone fisiche e/o giuridiche; in tal caso per rispondere alle esigenze dell’utilizzatore finale lo Stato membro può proporre soluzioni alternative che garantiscano l’anonimato degli interessati;

    b) nei casi di cui all’articolo 22, paragrafo 3;

    c) se gli stessi dati sono già disponibili in altra forma o formato facilmente accessibile per gli utilizzatori finali.

    5. Nei casi in cui i dati richiesti da utilizzatori finali diversi dalle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e dai competenti organismi scientifici internazionali differiscano da quelli già comunicati a dette organizzazioni e a detti organismi, gli Stati membri possono fatturare ai suddetti utilizzatori finali le spese reali di estrazione dei dati e, se del caso, le spese di aggregazione dei dati prima della trasmissione.

    ò nuovo

    Articolo 16

    Procedura per garantire la disponibilità di dati dettagliati e aggregati

    1.    Gli Stati membri predispongono processi e tecnologie elettroniche adeguate per garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e si astengono dall'applicare inutili restrizioni alla più ampia diffusione possibile dei dati dettagliati e aggregati.

    2.    Gli Stati membri predispongono idonee garanzie nel caso in cui i dati comprendano informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all’articolo 23, atti delegati che definiscano le garanzie da predisporre per il trattamento di tali informazioni.

    3.    Gli Stati membri provvedono affinché i pertinenti dati dettagliati e aggregati siano aggiornati e messi a disposizione degli utilizzatori finali entro un mese dal ricevimento della richiesta. In caso di richieste presentate da altri soggetti interessati, gli Stati membri provvedono affinché i dati siano aggiornati e messi a disposizione dei richiedenti entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta.

    4.    In caso di richiesta di dati dettagliati a fini di pubblicazione scientifica, per tutelare gli interessi professionali dei rilevatori di dati gli Stati membri possono esigere che i dati siano pubblicati soltanto tre anni dopo la data a cui si riferiscono. Gli Stati membri informano gli utilizzatori finali e la Commissione in merito a eventuali decisioni in questo senso e alle relative motivazioni.

    Articolo 17

    Sistemi compatibili di conservazione e scambio dei dati

    1.    Al fine di ridurre i costi e agevolare l’accesso ai dati per gli utilizzatori finali e le altre parti interessate, gli Stati membri, la Commissione, gli organismi di consulenza scientifica e gli utilizzatori finali interessati cooperano per sviluppare sistemi compatibili di conservazione e scambio dei dati, tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Tali sistemi agevolano altresì la diffusione delle informazioni ad altre parti interessate. I piani di lavoro regionali di cui all’articolo 8, paragrafo 6, possono fungere da base per un accordo su tali sistemi.

    2.    Opportune garanzie sono predisposte nel caso in cui i sistemi di conservazione e scambio dei dati di cui al paragrafo 1 comprendano informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all’articolo 23, atti delegati che definiscano le garanzie da predisporre per il trattamento di tali informazioni.

    3.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme concernenti le procedure, i formati, i codici e il calendario da utilizzare per garantire la compatibilità dei sistemi di conservazione e scambio dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

    ê 199/2008 (adattato)

    Articolo 2118

    Riesame del rifiuto di fornire i dati

    1. Se uno Stato membro rifiuta di fornire dati ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera a) Ö 16, paragrafo 4 Õ , l’utilizzatore finale può chiedere alla Commissione di riesaminare il rifiuto. Qualora ritenga che il rifiuto non sia debitamente giustificato, la Commissione può chiedere allo Stato membro di fornire i dati all’utilizzatore finale entro un mese.

    2. Se lo Stato membro non trasmette i dati in questione entro il termine di cui al paragrafo 1, si applica l’articolo 8, paragrafi 5 e 6.

    Articolo 2219

    Obblighi degli utilizzatori finali- Ö dei dati Õ 

    1. Gli utilizzatori Ö dei dati Õ finali sono tenuti a:

    a) utilizzare i dati unicamente per i fini indicati nella loro domandarichiesta Ö di informazioni Õ conformemente all’articolo 18 Ö 16 Õ ;

    ê 199/2008

    b) indicare chiaramente le fonti dei dati;

    c) essere responsabili dell’uso corretto e appropriato dei dati in relazione all’etica scientifica;

    d) informare la Commissione e gli Stati membri interessati in merito ad ogni presunto problema relativo ai dati;

    e) fornire agli Stati membri interessati e alla Commissione informazioni relative ai risultati dell’uso dei dati;

    f) non inoltrare a terzi i dati richiesti senza l’assenso dello Stato membro interessato;

    g) non vendere i dati a terzi.

    ê 199/2008 (adattato)

    2. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi inosservanza da parte degli utilizzatori finali Ö dei dati Õ .

    3. Quando un utilizzatore finale Ö dei dati Õ non assolve uno degli obblighi di cui al paragrafo 1, la Commissione può autorizzare lo Stato membro interessato a limitare o a negare l’accesso ai dati da parte di tale utilizzatore finale o a negarglielo.

    CAPO VIV

    SOSTEGNO ALLA CONSULENZA SCIENTIFICA

    Articolo 2320

    Partecipazione alle riunioni degli organismi internazionali

    Gli Stati membri provvedono affinché i propri esperti nazionali partecipino alle riunioni pertinenti delle organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità Ö l’Unione Õ è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.

    Articolo 2421

    Coordinamento e cooperazione

    1. Gli Stati membri e la Commissione coordinano gli sforzi e collaborano al fine di migliorare ulteriormente Ö la qualità, la tempestività e la copertura dei dati in modo da accrescere Õ l’attendibilità dei pareri scientifici, la qualità dei programmi di lavoro e i metodi di lavoro delle organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità Ö l’Unione Õ è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.

    ê 199/2008

    2. Tale coordinamento e tale collaborazione non ostacolano un dibattito scientifico aperto e sono volti a promuovere la formulazione di un parere scientifico imparziale.

    CAPO VIV

    DISPOSIZIONI FINALI

    ê 199/2008 (adattato)

    Articolo 25

    Misure di attuazione

    Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

    Articolo 2622

    Controllo

    1. La Commissione, in associazione con lo CSTEP, controlla l’andamento dei programmi nazionali Ö piani di lavoro Õ nell’ambito del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito dall’articolo 30 47 del regolamento (CEUE) n. 2371/2002 1380/2013 (di seguito «comitato»).

    ò nuovo

    2. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e sul funzionamento del presente regolamento.

    Articolo 23

    Esercizio della delega

    1.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.    Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4, 16 e 17 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

    3.    La delega di potere di cui agli articoli 4, 16 e 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.    L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4, 16 e 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    ê 199/2008 (adattato)

    Articolo 2724

    Ö Procedura di Õ Ccomitato

    1. Ö Nell’attuazione del presente regolamento Õ Lla Commissione è assistita dal comitato Ö per la pesca e l’acquacoltura istituito dall’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 Õ.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE Ö l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 Õ .

    3. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

    Articolo 2825

    Abrogazione

    1. Il regolamento (CE) n. 1543/2000 Ö 199/2008 Õ è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2009 Ö […..] Õ Tuttavia, le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai programmi nazionali approvati Ö prima dell’entrata in vigore del presente regolamento Õ . precedentemente al 31 dicembre 2008.

    2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2926

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    Il presidente    Il presidente

    (1) Regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca.
    (2) Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca.
    (3) COM(2014) 910 final.
    (4) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
    (5) Allegato I della nota 10629/13, dell'11 giugno 2013, del Segretariato generale del Consiglio al Comitato dei Rappresentanti permanenti.
    (6) Come raccomandato anche da una relazione pubblicata dal Parlamento europeo nel 2013: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/495865/IPOL-PECH_ET(2013)495865_EN.pdf
    (7) Definiti come organismi aventi un interesse di ricerca o di gestione nell’analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca.
    (8) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006.
    (9) Regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull’acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio. Regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio. Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione).Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione).Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (rifusione).Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione).
    (10) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0056  
    (11) INSPIRE, Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
    (12) Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare.
    (13) Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo.
    (14) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
    (15) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:254:REV1&from=IT . Tra i fattori che costituiscono un ostacolo all'innovazione nell'economia blu, la comunicazione ha identificato le lacune nelle conoscenze sul mare.
    (16) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Le attività di raccolta dei dati effettuate dagli Stati membri nell’ambito del DCF sono attualmente cofinanziate in regime di gestione concorrente a un tasso dell’80%, contro il 50% nel periodo 2007-2013. La dotazione di bilancio disponibile ammonta a 520 milioni di EUR per il periodo 2014-2020; vengono così messi a disposizione maggiori fondi per la raccolta dei dati, dal momento che la spesa pubblica totale (UE + Stati membri) sarà di 650 milioni di EUR nell’arco di 7 anni. Il contributo degli Stati membri sarà ridotto in misura significativa (da circa 30 a 18,5 milioni di EUR all’anno).
    (17) Sarà necessario garantire l’allineamento tra la presente proposta e la proposta relativa al regime di accesso alle acque profonde, attualmente all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le disposizioni in materia di raccolta dei dati di cui all’articolo 19 e all’allegato II ( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0371:FIN:IT:PDF ).
    (18) Il coordinamento a livello unionale sarà assicurato da un gruppo di esperti dell’UE sulla raccolta dei dati, cui saranno affidate, in particolare, le attività attualmente svolte dal gruppo di pianificazione sulle questioni economiche.
    (19) Va osservato che i pareri scientifici non riguardano soltanto la conservazione della pesca, ma vertono anche su attività di pesca basate sugli ecosistemi e sulla valutazione dell'impatto ambientale.
    (20) Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).
    (21) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
    (22) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
    (23) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
    (24) GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.
    (25) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).
    (26) GU L 108 dell’1.5.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
    (27) GU L 266 dell’1.10.1998, pag. 36.
    (28) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3).
    (29) GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2269/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 1).
    (30) GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.
    (31) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.
    (32) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1799/2006 (GU L 341 del 7.12.2006, pag. 26).
    (33) GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12; rettifica nella GU L 185 del 24.5.2004, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 809/2007 (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 1).
    (34) GU L 403 del 30.12.2006, pag. 1.
    (35) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 3.
    (36) GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17.
    (37) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
    (38) Regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 1).
    (39) Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13)
    (40) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
    (41) Regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull’acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1).
    (42) Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).
    (43) Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).
    (44) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).
    (45) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
    (46) Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17).
    (47) Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).
    (48) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
    (49) Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).
    (50) Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26.4.2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12).
    (51) Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).
    (52) Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).
    (53) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).
    (54) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
    (55) Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).
    (56) Decisione 2010/717/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della modifica della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 321 del 7.12.2010, pag. 1).
    (57) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
    (58) GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.
    (59) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
    (60) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
    (61) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
    (62) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
    (63) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
    (64) GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.
    (65) GU L 225 del 31.8.2005, pag. 18.
    (66) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 70. Decisione modificata dalla decisione 2004/864/CE (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 91).
    (67) GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17. Decisione modificata dalla decisione 2007/409/CE (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 68).
    (68) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
    (69) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
    (70) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
    (71) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
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    Bruxelles, 18.6.2015

    COM(2015) 294 final

    ALLEGATO

    della

    proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

    che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla
    politica comune della pesca (rifusione)

    {SWD(2015) 118 final}


    ALLEGATO

    della

    proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

    che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla
    politica comune della pesca (rifusione)

    ê 199/2008 (adattato)

    ALLEGATO

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CE) n. 1543/2000

    Regolamento (EC) n. 199/2008

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articoli 3, 4, 5

    Articolo 4

    Articolo 15

    Articolo 5

    Articoli 3, 25

    Articolo 6

    Articoli 4, 8

    Articolo 7

    Articoli 13, 18

    Articolo 8

    Articoli 25, 26

    Articolo 9

    Articolo 27

    Articolo 10

    Articolo 26

    Articolo 11

    Articolo 29

    ALLEGATO

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CE) n. 199/2008

    Presente regolamento

    Articolo 1, paragrafo 1

    -

    Articolo 1, paragrafo 2

    -

    -

    Articolo 1, paragrafo 1

    -

    Articolo 1, paragrafo 2

    -

    Articolo 1, paragrafo 3

    Articolo 1, paragrafo 3

    Articolo 1, paragrafo 4

    -

    Articolo 2

    Articolo 2, lettere da a) a i)

    Articolo 3, lettere da a) a i)

    Articolo 2, lettera j)

    -

    Articolo 2, lettera k)

    Articolo 3, lettera j)

    Articolo 3

    Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 4

    Articolo 6

    Articolo 5

    Articolo 8

    -

    Articolo 4

    -

    Articolo 7

    Articolo 6

    Articolo 9

    Articolo 7

    Articolo 10

    Articolo 8

    -

    Articolo 9

    -

    Articolo 10

    Articolo 11, paragrafo 1

    Articolo 11, paragrafo 1

    -

    Articolo 11, paragrafo 2

    -

    Articolo 11, paragrafo 3

    Articolo 11, paragrafo 2

    Articolo 11, paragrafo 4

    -

    -

    Articolo 11, paragrafo 3

    Articolo 12

    Articolo 5, paragrafi 4 e 5

    Articolo 13

    Articolo 12

    Articolo 15

    -

    Articolo 16

    Articolo 14

    Articolo 17

    Articolo 15

    Articolo 18

    -

    Articolo 19

    -

    Articolo 20

    -

    -

    Articolo 16

    -

    Articolo 17

    Articolo 21

    Articolo 18

    Articolo 22

    Articolo 19

    Articolo 23

    Articolo 20

    Articolo 24

    Articolo 21

    Articolo 25

    -

    Articolo 26

    Articolo 22, paragrafo 1

    -

    Articolo 22, paragrafo 2

    -

    Articolo 23

    Articolo 27, paragrafi 1 e 2

    Articolo 24, paragrafi 1 e 2

    Articolo 27, paragrafo 3

    -

    Articolo 28

    Articolo 25

    Articolo 29

    Articolo 26

    Allegato

    -

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    Allegato

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