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Document 52015PC0286

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia

/* COM/2015/0286 final - 2015/0125 (NLE) */

Bruxelles, 27.5.2015

COM(2015) 286 final

2015/0125(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.Agenda europea sulla migrazione

Il 13 maggio 2015 la Commissione europea ha presentato l'agenda europea sulla migrazione 1 , un documento completo in cui espone le misure immediate che intende proporre per far fronte alla situazione di crisi nel Mediterraneo e le iniziative a medio e lungo termine da intraprendere per giungere a soluzioni strutturali che permettano di gestire meglio la migrazione in tutti i suoi aspetti.

Tra le misure immediate la Commissione ha annunciato un meccanismo che proporrà entro la fine di maggio per attivare il sistema di risposta di emergenza previsto dall'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'agenda riconosce che i sistemi di asilo degli Stati membri subiscono una pressione senza precedenti e che il numero di persone in arrivo, in particolare nei paesi in prima linea, sottopone a sollecitazioni strutture di accoglienza e trattamento già al limite. L'agenda annuncia che la proposta di attivare il sistema di cui all'articolo 78, paragrafo 3, prevederà un meccanismo temporaneo per la distribuzione delle persone con evidente bisogno di protezione internazionale, in modo da garantire la partecipazione equa ed equilibrata di tutti gli Stati membri allo sforzo comune. Nell'allegato dell'agenda è inclusa una chiave di redistribuzione basata su criteri definiti: PIL, popolazione, tasso di disoccupazione e numero passato di richiedenti asilo e di rifugiati reinsediati.

L'agenda sottolinea che la risposta rapida che verrà messa in atto per far fronte all'attuale crisi nel Mediterraneo dovrà rappresentare lo schema sul quale impostare la risposta dell'UE a eventuali crisi analoghe che si verificassero in futuro su un qualsiasi versante delle frontiere esterne comuni, da est a ovest, da nord a sud.

1.2.Attivazione dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato a beneficio dell'Italia e della Grecia

Nell'ambito della politica comune in materia di asilo, l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato costituisce la base giuridica per affrontare situazioni di emergenza, in quanto autorizza il Consiglio, su proposta della Commissione europea e previa consultazione del Parlamento europeo, ad adottare misure temporanee a beneficio dello o degli Stati membri che debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi. Le misure temporanee previste da tale articolo sono di natura eccezionale e possono essere attivate solo quando i problemi causati ai sistemi di asilo dello o degli Stati membri dall'afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi raggiungono una certa soglia di urgenza e gravità.

L'agenda europea sulla migrazione, la recente dichiarazione del Consiglio europeo 2 e la risoluzione del Parlamento europeo 3 , presentate a seguito delle recenti tragedie occorse nel Mediterraneo, concordano tutte sulle esigenze specifiche e urgenti cui devono rispondere gli Stati membri in prima linea e sulla necessità di rafforzare la solidarietà interna e proporre misure concrete per dare sostegno agli Stati membri più colpiti.

Le statistiche sul numero di arrivi irregolari di cittadini di paesi terzi negli Stati membri nel 2014 e 2015, ivi compresi coloro che sembrano avere evidente bisogno di protezione internazionale, confermano che attualmente due paesi in prima linea - l'Italia e la Grecia - devono affrontare una pressione migratoria eccezionale.

Stando ai dati Frontex infatti, la rotta del Mediterraneo centrale e orientale è stata nel 2014 la più utilizzata per l'attraversamento irregolare delle frontiere dell'UE, totalizzando oltre il 75% di tutti gli attraversamenti irregolari. Nel 2014 sono arrivati in Italia più di 170 000 migranti irregolari, pari a un aumento del 277% rispetto al 2013. Anche in Grecia l'aumento è stato costante: oltre 50 000 migranti irregolari, il 153% in più rispetto al 2013. Le statistiche sui primi mesi del 2015 confermano questa chiara tendenza per quanto riguarda l'Italia. Nei soli primi quattro mesi del 2015 la Grecia ha registrato un'impennata del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere, pari a oltre il 50% di tutti gli attraversamenti irregolari del 2014: quasi 28 000 a fronte di un totale di quasi 55 000 per il 2014. Una percentuale significativa del numero totale di migranti irregolari individuati nelle due regioni era costituita da migranti di nazionalità che, stando ai dati Eurostat, godono di un alto tasso di riconoscimento nell'UE (nel 2014 siriani e eritrei, etnie per le quali il tasso di riconoscimento nell'UE supera il 75%, hanno rappresentato più del 40% dei migranti irregolari in Italia e più del 50% dei migranti irregolari in Grecia).

Sempre secondo Eurostat, nel 2014 i richiedenti protezione internazionale in Italia sono stati 64 625, mentre nel 2013 erano 26 920 (pari a un aumento del 143%). In Grecia si è registrato un aumento inferiore (15%), con 9 430 richiedenti.

Stando ai dati Frontex, un'altra importante rotta di immigrazione nell'UE nel 2014 è stata quella dei Balcani occidentali, con 43 357 attraversamenti irregolari (pari al 15% di tutti gli attraversamenti irregolari delle frontiere dell'UE). Tuttavia la maggior parte dei migranti arrivati per la rotta balcanica - 51% kosovari - non risultano prima facie aver bisogno di protezione internazionale.

A causa della situazione geografica e dei conflitti in corso nella regione del vicinato diretto, Italia e Grecia saranno nell'immediato futuro più vulnerabili degli altri Stati membri e dovranno far fronte a flussi di migranti senza precedenti. Questi fattori esterni di aumento della pressione migratoria si aggiungono alle attuali carenze strutturali dei sistemi di asilo, mettendone ulteriormente in discussione la capacità di far fronte in maniera adeguata a situazioni di alta pressione.

Ad oggi nessuno degli altri Stati membri accusa una situazione di emergenza come quella dell'Italia e della Grecia, con picchi analoghi di arrivi irregolari e una percentuale elevata di persone con evidente bisogno di protezione internazionale, cui si aggiunge la grave vulnerabilità dei sistemi di asilo.

L'attuale situazione migratoria in Italia e Grecia è pertanto unica nell'UE: la pressione sulle capacità di tali paesi di trattare le domande di protezione internazionale e fornire condizioni di accoglienza adeguate e prospettive di integrazione alle persone con evidente bisogno di protezione internazionale impone quindi a tutti gli altri Stati membri di dare prova di solidarietà.

La Commissione continuerà a monitorare strettamente l'evoluzione dei flussi migratori in tutti gli Stati membri, in particolare Malta che avendo una situazione geografica simile a quella dell'Italia e della Grecia ha subito in passato emergenza analoghe. Pertanto in futuro potranno essere attivate misure dello stesso tipo a beneficio degli Stati membri che debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi.

2.CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

La presente proposta è presentata a seguito della crisi che colpisce i settori dell'asilo di Italia e Grecia. Per impedire l'ulteriore deterioramento della situazione e fornire un sostegno efficace, la Commissione ha dovuto reagire rapidamente presentando con la massima tempestività una proposta basata sull'articolo 78, paragrafo 3, del trattato in vista della sua rapida adozione da parte del Consiglio e dell'attuazione ad opera degli Stati membri delle misure provvisorie a beneficio di Italia e Grecia.

Le istituzioni dell'UE e gli attori chiave si sono già espressi ampiamente al riguardo. Nella dichiarazione del 23 aprile 2015 il Consiglio europeo si è impegnato a vagliare le opzioni per organizzare una ricollocazione di emergenza tra tutti gli Stati membri, su base volontaria. Nella risoluzione del 29 aprile 2015 il Parlamento europeo ha invitato il Consiglio a prendere seriamente in considerazione la possibilità di attivare l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato.

L'UNHCR 4 ha esortato l'UE a impegnarsi per mettere in atto strumenti di solidarietà in seno all'UE per fornire sostegno in particolare all'Italia e alla Grecia, compresa la ricollocazione in diversi paesi europei dei rifugiati siriani soccorsi in mare, sulla base di un equo sistema di distribuzione. Anche il settore delle ONG ha espresso la sua opinione in merito alla questione della ricollocazione delle persone bisognose di protezione internazionale 5 .

3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.Sintesi della misura proposta

L'obiettivo della proposta è istituire misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, al fine di consentire loro di affrontare in modo efficace l'attuale afflusso significativo di cittadini di paesi terzi nei rispettivi territori, che ne mette sotto pressione i sistemi di asilo.

Le misure previste dalla decisione proposta comportano una deroga temporanea al criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 e alle fasi procedurali, compresi i termini, di cui agli articoli 21, 22 e 29 del medesimo regolamento. Le garanzie giuridiche e procedurali previste dal regolamento (UE) n. 604/2013, compreso il diritto a un ricorso effettivo, restano applicabili ai richiedenti cui si riferisce la decisione proposta.

In linea con l'articolo 78, paragrafo 3, le misure che possono essere adottate a beneficio di uno Stato membro devono essere temporanee. Al tempo stesso, affinché le misure adottate abbiano un reale impatto pratico e forniscano un autentico sostegno all'Italia e alla Grecia per far fronte all'afflusso di migranti, la durata di tali misure non dovrebbe essere troppo breve. Si propone pertanto di applicare le misure temporanee previste nella presente proposta per un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione.

Le misure temporanee proposte riguardano, in primo luogo, la ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia negli altri Stati membri dei richiedenti protezione internazionale che risultino prima facie avere un evidente bisogno di protezione internazionale.

Gli altri Stati membri, definiti nella proposta "Stati membri di ricollocazione", diventano competenti per l'esame della domanda della persona da ricollocare. L'esame è effettuato in conformità delle direttive 2011/95/UE e 2005/85/CE e, a decorrere dal 20 luglio 2015, della direttiva 2013/32/UE che sostituirà la direttiva 2005/85/CE. Le condizioni di accoglienza saranno garantite conformemente alla direttiva 2003/9/CE e, a decorrere dal 20 luglio 2015, alla direttiva 2013/33/UE che sostituirà la direttiva 2003/9/CE.

La proposta stabilisce un obiettivo numerico di richiedenti da ricollocare dall'Italia e dalla Grecia, vale a dire 24 000 e 16 000 rispettivamente, e contiene negli allegati due chiavi di distribuzione che definiscono il numero di richiedenti da ricollocare dall'Italia e dalla Grecia, rispettivamente, negli altri Stati membri. Questa ripartizione tra l'Italia e la Grecia si basa sulla percentuale rispettiva del totale delle persone con evidente bisogno di protezione internazionale che hanno attraversato irregolarmente le frontiere dei due paesi e tiene conto del forte aumento del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere greche nel periodo gennaio-aprile 2015 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si propone che l'Italia e la Grecia non siano prese in considerazione ai fini della ricollocazione. Dall'Italia e dalla Grecia dovrebbero essere trasferiti in tutto 40 000 richiedenti, ossia all'incirca il 40% del totale di richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale entrati irregolarmente nei due paesi nel 2014. Pertanto la misura di ricollocazione proposta costituisce un'equa ripartizione degli oneri tra l'Italia e la Grecia, da un lato, e gli altri Stati membri, dall'altro.

Il campo di applicazione della procedura di ricollocazione proposta è limitato sotto due aspetti.

In primo luogo si propone di applicare la decisione soltanto ai richiedenti che, prima facie, hanno evidente bisogno di protezione internazionale ossia, secondo la definizione data dalla decisione stessa, ai richiedenti di nazionalità il cui tasso medio di riconoscimento in base ai dati Eurostat è superiore al 75%.

In secondo luogo si propone che la decisione si applichi solo ai richiedenti per i quali, in base ai criteri di cui al regolamento (UE) n. 604/2013, l'Italia o la Grecia sarebbero in linea di principio lo Stato membro competente. In tal modo si assicura che il regolamento (UE) n. 604/2013 rimanga applicabile nei confronti dei richiedenti presenti in Italia e in Grecia, compresi quelli con un tasso di riconoscimento superiore al 75%, per i quali sarebbe competente, in base a uno dei criteri oggettivi stabiliti nel medesimo regolamento (ad esempio la presenza di familiari in un altro Stato membro) un altro Stato membro. Tali richiedenti saranno pertanto trasferiti negli altri Stati membri in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 e non già nel quadro delle misure temporanee previste dalla presente proposta. Al tempo stesso il regolamento (UE) n. 604/2013 rimane applicabile anche a coloro che non sono stati ricollocati nel quadro del meccanismo proposto e che gli altri Stati membri possono rinviare in Italia. Sotto questo aspetto la situazione è diversa per la Grecia, verso la quale gli Stati membri hanno sospeso i trasferimenti Dublino in attuazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa M.S.S./Belgio e Grecia, seguita dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa N.S./Regno Unito, che ha confermato l'esistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Grecia.

La proposta stabilisce una procedura di ricollocazione semplice che garantisca un trasferimento rapido nello Stato membro di ricollocazione. Ai fini dell'attuazione della decisione proposta, ciascuno Stato membro dovrà designare un punto di contatto nazionale e comunicarlo agli altri Stati membri e all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO). L'Italia e la Grecia, con l'assistenza dell'EASO e, se del caso, dei funzionari di collegamento degli Stati membri, dovranno identificare a intervalli regolari i richiedenti che potrebbero essere ricollocati, dando priorità ai richiedenti vulnerabili. Dovranno poi comunicarne il numero esatto ai punti di contatto degli altri Stati membri e all'EASO. Gli altri Stati membri dovranno indicare il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare immediatamente nel loro territorio e qualsiasi altra informazione pertinente, ad esempio sull'accoglienza di famiglie o di richiedenti vulnerabili. L'Italia e Grecia dovranno poi prendere una decisione formale di ricollocazione e notificarla al richiedente. La proposta specifica che i richiedenti a cui devono essere rilevate le impronte digitali in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 possono essere ricollocati solo previo rilevamento delle impronte digitali e che gli Stati membri conservano il diritto di rifiutare la ricollocazione di un richiedente nei confronti del quale sussistano preoccupazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. La proposta specifica poi che tutte le fasi procedurali devono essere espletate quanto prima e che, in ogni caso, il trasferimento del richiedente deve avvenire entro un mese dalla sua identificazione come richiedente da ricollocare. Da ultimo precisa che, ai fini della procedura di ricollocazione, gli Stati membri possono decidere di inviare funzionari di collegamento in Italia e in Grecia.

È chiaro che per garantire l'attuazione efficace delle misure temporanee previste è indispensabile che gli Stati membri si impegnino appieno e cooperino realmente tra loro, nell'ambito del sostegno coordinato che deve predisporre l'EASO.

Oltre alla ricollocazione, la proposta prevede altre misure di sostegno all'Italia e alla Grecia, da fornire in loco. In particolare prevede un aumento del sostegno assicurato dagli altri Stati membri all'Italia e alla Grecia nel quadro del coordinamento dell'EASO e di altre agenzie competenti. L'obiettivo è aiutare l'Italia e la Grecia soprattutto nello screening e nelle fasi iniziali del trattamento delle domande e nell'attuare la procedura di ricollocazione proposta (con riguardo in particolare alle informazioni e all'assistenza specifica alle persone in questione e alle modalità pratiche di esecuzione dei trasferimenti).

La proposta introduce inoltre l'obbligo, in capo all'Italia e alla Grecia, di presentare alla Commissione una tabella di marcia che comprenda misure adeguate nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio dirette a migliorare le capacità, la qualità e l'efficacia dei loro sistemi in questi settori, e misure che garantiscano l'applicazione corretta della decisione proposta. La proposta prevede la possibilità che la Commissione sospenda, in determinati casi, l'applicazione della decisione.

La proposta contempla garanzie e obblighi specifici nei riguardi dei richiedenti che sono oggetto di ricollocazione in un altro Stato membro. Sono così garantiti il diritto di ricevere informazioni sulla procedura di ricollocazione, il diritto di essere informati della decisione di ricollocazione che deve specificare lo Stato membro di ricollocazione, e il diritto di essere ricollocati con i propri familiari nello stesso Stato membro di ricollocazione, ed è ribadito l'obbligo, nel decidere lo Stato membro di ricollocazione, di considerare in primo luogo l'interesse superiore del minore. Ciò implica, tra l'altro, l'obbligo per l'Italia e la Grecia di segnalare agli altri Stati membri quando il richiedente da ricollocare è un minore non accompagnato e, insieme allo Stato membro che ha manifestato interesse alla ricollocazione del minore, di garantire che, prima della ricollocazione, sia effettuata una valutazione dell'interesse superiore del minore, in linea con l'osservazione generale n. 14 (2013) del comitato dell'ONU sui diritti del fanciullo relativa al diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato preminente 6 . La proposta si sofferma anche sulle conseguenze dei movimenti secondari di chi abbia fatto domanda o abbia beneficiato di protezione internazionale nell'ambito del meccanismo di ricollocazione in base all'attuale legislazione UE applicabile, vale a dire coloro che entrano senza autorizzazione nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (in questo caso, lo Stato membro di ricollocazione).

La proposta ricorda la possibilità che ha il Consiglio, in forza dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato, di adottare, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, misure temporanee a beneficio di uno Stato membro diverso dall'Italia o dalla Grecia che debba affrontare un'analoga situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi. Inoltre prevede che tali misure possano comprendere, se del caso, la sospensione degli obblighi che la decisione impone a tale Stato membro.

La proposta precisa che le misure di ricollocazione di cui alla decisione beneficeranno del sostegno finanziario del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) istituito con regolamento (UE) n. 516/2014. A tal fine gli Stati membri di ricollocazione riceveranno la somma forfettaria di 6 000 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale ricollocato dall'Italia o dalla Grecia a norma della decisione. Tale sostegno finanziario sarà attuato applicando le procedure di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014.

La proposta fa obbligo all'Italia e alla Grecia di riferire ogni tre mesi al Consiglio e alla Commissione sull'attuazione della decisione e della tabella di marcia.

Infine la proposta specifica che la decisione si applica a quanti arrivano nel territorio dell'Italia e della Grecia a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione. La decisione si applicherà anche ai richiedenti arrivati nel territorio di tali Stati membri a partire dal 15 aprile 2015, data attorno alla quale si sono verificati i tragici eventi che hanno spinto il Consiglio europeo a decidere di rafforzare la solidarietà e la responsabilità interne e a impegnarsi in particolare ad accrescere gli aiuti di emergenza agli Stati membri in prima linea.

3.2.Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A norma delle disposizioni del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TFUE, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V, del TFUE. Il Regno Unito e l'Irlanda possono notificare al Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o un'iniziativa ovvero in qualsiasi momento dopo l'adozione, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione delle misure proposte.

A norma delle disposizioni del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V, del TFUE. In qualsiasi momento la Danimarca può, secondo le proprie norme costituzionali, notificare agli altri Stati membri che intende applicare pienamente tutte le misure pertinenti adottate in base al titolo V del TFUE.

La Comunità europea ha concluso accordi con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein che associano detti paesi all'acquis "Dublino/Eurodac" (regolamento (CE) n. 343/2003 sostituito dal regolamento (UE) n. 604/2013 e regolamento (CE) n. 2725/2000 che sarà sostituito dal regolamento (UE) n. 603/2014). La presente proposta non costituisce uno sviluppo dell'acquis "Dublino/Eurodac" e pertanto gli Stati associati non hanno l'obbligo di notificare alla Commissione la loro accettazione della decisione proposta una volta approvata dal Consiglio. Gli Stati associati possono tuttavia decidere di partecipare volontariamente alle misure provvisorie istituite dalla decisione.

3.3.Principio di sussidiarietà

Il titolo V del TFUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, conferisce all'Unione europea determinate competenze da esercitarsi in conformità dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, ossia se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

La situazione di emergenza derivante dall'afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in Italia e in Grecia sopra descritta mette a dura prova i sistemi di asilo e le risorse di questi Stati membri. Il rischio è che anche altri Stati membri siano interessati dal fenomeno a seguito di movimenti secondari dall'Italia e dalla Grecia. È evidente che l'azione di singoli Stati membri non può rispondere in modo soddisfacente alle sfide comuni che riguardano tutti gli Stati membri. L'intervento dell'UE in questo settore è pertanto indispensabile.

3.4.Principio di proporzionalità

Le diverse misure finanziarie e operative adottate finora dalla Commissione europea e dall'EASO per sostenere i sistemi di asilo d'Italia e Grecia non si sono dimostrate sufficienti a far fronte all'attuale situazione di crisi nei due paesi. Data l'urgenza e la gravità della situazione derivante dall'afflusso già descritto, optando per un intervento più pronunciato dell'UE nei confronti di tali paesi non si va oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo: affrontare la situazione in modo efficace. In particolare la proposta prevede la ricollocazione, su un periodo di due anni, di 24 000 e 16 000 richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale rispettivamente dall'Italia e dalla Grecia nel territorio degli altri Stati membri. In base ai dati statistici del 2014 e dei primi quattro mesi del 2015, il numero di richiedenti da ricollocare rappresenta il 12% per l'Italia e il 19% per la Grecia di tutte le persone che hanno attraversato irregolarmente le frontiere dei due paesi.

Agli altri cittadini di paesi terzi, che abbiano o meno presentato domanda di protezione internazionale, non si applicherà il meccanismo di ricollocazione e la competenza nei loro confronti rimarrà in capo all'Italia e alla Grecia o allo Stato membro che è stato individuato competente ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013. Parallelamente il sostegno assicurato a Italia e Grecia dagli Stati membri di ricollocazione è correlato all'obbligo in capo all'Italia e alla Grecia di presentare tabelle di marcia, e alla Commissione di monitorarne il rispetto, che prevedano l'adozione di misure specifiche atte a garantire che, al termine del periodo di applicazione della procedura di ricollocazione di cui alla presente proposta, i loro sistemi di asilo e migrazione siano maggiormente in grado di affrontare situazioni di particolare pressione.

3.5.Impatto sui diritti fondamentali

Con l'introduzione di misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia saranno salvaguardati i diritti fondamentali, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), dei richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale.

In particolare, garantendo il rapido accesso di tale categoria di persone a una procedura adeguata di riconoscimento della protezione internazionale, la decisione proposta mira a tutelare il diritto di asilo e a garantire la protezione dal respingimento, conformemente agli articoli 18 e 19 della Carta. Inoltre, garantendo il trasferimento delle persone interessate in uno Stato membro in grado di offrire loro condizioni di accoglienza adeguate e prospettive di integrazione, la decisione proposta garantisce anche il pieno rispetto del diritto alla dignità e la protezione contro la tortura e pene o trattamenti inumani o degradanti, conformemente agli articoli 1 e 4 della Carta. La decisione proposta mira anche a tutelare i diritti del minore e il diritto all'unità familiare, in linea con gli articoli 24 e 7 della Carta rispettivamente.

3.6.Incidenza sul bilancio

La presente proposta comporta costi aggiuntivi per il bilancio dell'UE pari a un importo totale di 240 000 000 EUR.



2015/0125 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in seguito "trattato"), in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato, qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

(2)Ai sensi dell'articolo 80 del trattato, le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e la loro attuazione devono essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri, e gli atti dell'Unione adottati in questo settore devono contenere misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.

(3)La recente situazione di crisi nel Mediterraneo ha indotto le istituzioni dell'Unione a riconoscere immediatamente l'eccezionalità dei flussi migratori in questa regione e a chiedere misure concrete di solidarietà con gli Stati membri in prima linea. In particolare, nella riunione congiunta dei ministri dell'Interno e degli Affari esteri del 20 aprile 2015, la Commissione europea ha presentato un piano d'azione immediata in dieci punti in risposta alla crisi, che comprende un impegno a vagliare le opzioni per un meccanismo di ricollocazione di emergenza.

(4)Nelle conclusioni del 23 aprile 2015 il Consiglio europeo ha deciso, tra l'altro, di rafforzare la solidarietà e la responsabilità interne e si è impegnato in particolare ad accrescere gli aiuti d'urgenza agli Stati membri in prima linea e a considerare opzioni per l'organizzazione di una ricollocazione di emergenza fra tutti gli Stati membri su base volontaria, nonché a inviare squadre EASO negli Stati membri in prima linea ai fini di un esame congiunto delle domande d'asilo, anche riguardo alla registrazione e al rilevamento delle impronte digitali.

(5)Nella risoluzione del 29 aprile 2015 il Parlamento europeo ha ribadito la necessità per l'Unione di fondare la sua risposta alle recenti tragedie nel Mediterraneo sul principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità e di intensificare gli sforzi in questo settore nei confronti degli Stati membri che accolgono il numero più elevato di rifugiati e richiedenti protezione internazionale in termini assoluti o relativi.

(6)Nel 2014 vari Stati membri hanno dovuto far fronte a un forte aumento del numero totale di migranti arrivati sul loro territorio, tra cui richiedenti protezione internazionale, e in alcuni Stati membri l'emergenza persiste anche nei primi mesi del 2015. Diversi Stati membri hanno ricevuto l'assistenza finanziaria di emergenza della Commissione europea e il sostegno operativo dell'EASO per far fronte a questo aumento.

(7)Tra gli Stati membri soggetti a pressione particolare, e alla luce dei tragici eventi verificatisi di recente nel Mediterraneo, soprattutto l'Italia e la Grecia registrano flussi senza precedenti di migranti, anche persone con evidente bisogno di protezione internazionale, che mettono a dura prova i sistemi di asilo e migrazione.

(8)Secondo i dati dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex), nel 2014 la rotta del Mediterraneo centrale e orientale è stata la più utilizzata per l'attraversamento irregolare delle frontiere dell'Unione. Nel 2014 sono arrivati in Italia più di 170 000 migranti irregolari, pari a un aumento del 277% rispetto al 2013. Anche in Grecia l'aumento è stato costante: nel paese sono entrati oltre 50 000 migranti irregolari, il 153% in più rispetto al 2013. Le statistiche sui primi mesi del 2015 confermano questa chiara tendenza per quanto riguarda l'Italia. Nei primi mesi del 2015 la Grecia ha registrato un'impennata del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere, pari a oltre il 50% di tutti gli attraversamenti irregolari del 2014 (quasi 28 000 nei primi quattro mesi del 2015 rispetto a un totale di quasi 55 000 nel 2014). Una percentuale significativa del numero totale di migranti irregolari individuati nelle due regioni era costituita da migranti di nazionalità che, stando ai dati Eurostat, godono di un alto tasso di riconoscimento nell'Unione (nel 2014 siriani e eritrei, etnie per le quali il tasso di riconoscimento nell'UE supera il 75%, hanno rappresentato più del 40% dei migranti irregolari in Italia e più del 50% dei migranti irregolari in Grecia). Dai dati Eurostat risulta che nel 2014 sono stati individuati sul territorio greco 30 505 siriani in posizione irregolare, contro 8 220 nel 2013.

(9)Secondo i dati Eurostat, nel 2014 i richiedenti protezione internazionale in Italia erano 64 625, contro 26 920 nel 2013 (pari a un aumento del 143%). In Grecia è stato registrato un aumento inferiore (15%), con 9 430 richiedenti.

(10)Stando ai dati Frontex, un'altra importante rotta di immigrazione nell'Unione nel 2014 è stata quella dei Balcani occidentali, con 43 357 attraversamenti irregolari delle frontiere. Tuttavia la maggior parte dei migranti arrivati per la rotta dei Balcani - 51% kosovari - non risultano prima facie bisognosi di protezione internazionale.

(11)Finora sono state intraprese molte azioni per sostenere l'Italia e la Grecia nel quadro della politica di migrazione e di asilo, tra cui sostanziali aiuti di emergenza e il sostegno operativo dell'EASO. L'Italia e la Grecia sono il secondo e il terzo maggiore beneficiario dei finanziamenti erogati nel periodo 2007-2013 dal programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (SOLID) e hanno ricevuto notevoli finanziamenti di emergenza. L'Italia e la Grecia continueranno a essere i principali beneficiari del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) nel periodo 20142020.

(12)A causa dell'attuale instabilità e dei conflitti in corso nel vicinato diretto dell'Italia e della Grecia, è molto probabile che i loro sistemi di asilo e migrazione continuino a subire a una pressione significativa e crescente e che buona parte dei migranti possano aver bisogno di protezione internazionale. Ciò dimostra la fondamentale necessità di dare prova di solidarietà all'Italia e alla Grecia e di integrare le azioni intraprese finora a sostegno di tali paesi con misure temporanee nel settore della protezione internazionale.

(13)Parallelamente l'Italia e la Grecia dovrebbero fornire soluzioni strutturali per ovviare alle carenze di funzionamento dei loro sistemi di asilo e migrazione. Le misure stabilite dalla presente decisione dovrebbero pertanto andare di pari passo con l'istituzione, da parte dell'Italia e della Grecia, di un quadro strategico solido che permetta di far fronte alla situazione di crisi e intensifichi il processo di riforma in corso in questi settori. A tal riguardo, entro un mese dall'entrata in vigore della presente decisione l'Italia e la Grecia dovrebbero ciascuna presentare alla Commissione una tabella di marcia, che comprenda misure adeguate nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio dirette a migliorare le capacità, la qualità e l'efficacia dei loro sistemi in questi settori, e misure che garantiscano la corretta attuazione della presente decisione, allo scopo di consentire a tali paesi di affrontare meglio, al termine del periodo di applicazione della presente decisione, il possibile aumento dell'afflusso di migranti nel loro territorio.

(14)Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di sospendere, se del caso, l'applicazione della presente decisione per un periodo di tempo limitato qualora l'Italia o la Grecia non rispettino gli impegni assunti.

(15)Qualora uno Stato membro diverso dall'Italia o dalla Grecia debba affrontare un'analoga situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione degli obblighi che la presente decisione impone a quello Stato membro.

(16)In conformità dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato, è opportuno che le misure previste a beneficio dell'Italia e della Grecia siano di natura temporanea. Un periodo di 24 mesi è ragionevole per garantire che le misure previste dalla presente decisione abbiano un impatto reale tale da sostenere l'Italia e la Grecia contro forti flussi migratori nei loro territori.

(17)Le misure previste dalla presente decisione comportano una deroga temporanea al criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 e alle fasi procedurali, compresi i termini, di cui agli articoli 21, 22 e 29 del medesimo regolamento.

(18)Si è imposta una scelta quanto ai criteri da applicare per decidere quali e quanti richiedenti ricollocare dall'Italia e dalla Grecia. È contemplato un sistema chiaro e funzionale, basato su una soglia corrispondente al tasso medio a livello UE delle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale prese in primo grado calcolato, in base agli ultimi dati Eurostat disponibili, sul numero totale a livello UE delle decisioni relative alle domande di protezione internazionale. Tale soglia dovrebbe garantire, nella massima misura possibile, che tutti i richiedenti potenzialmente più bisognosi di protezione internazionale possano godere pienamente e rapidamente dei diritti di protezione nello Stato membro di ricollocazione e impedire, sempre nella massima misura possibile, che i richiedenti la cui domanda sarà verosimilmente respinta siano ricollocati in un altro Stato membro, prolungando indebitamente il soggiorno nell'Unione. Stando ai dati Eurostat sulle decisioni di primo grado del 2014, ai fini della presente decisione dovrebbe valere la soglia del 75% corrispondente alle decisioni del 2014 relative alle domande di siriani e eritrei.

(19)Tali misure temporanee sono destinate ad alleviare la forte pressione sul sistema di asilo di Italia e Grecia, di cui provvedono a ricollocare un buon numero dei richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale arrivati nei loro territori dopo la data di applicazione della presente decisione. In base al numero complessivo di cittadini di paesi terzi entrati in modo irregolare in Italia e in Grecia nel 2014 e al numero di persone bisognose di protezione internazionale, dovrebbero essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia, in totale, 40 000 richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale. Questo numero corrisponde a circa il 40% del numero totale di cittadini di paesi terzi con evidente bisogno di protezione internazionale entrati irregolarmente in Italia e in Grecia nel 2014. Pertanto la misura di ricollocazione proposta costituisce un'equa ripartizione degli oneri tra l'Italia e la Grecia, da un lato, e gli altri Stati membri, dall'altro. Sempre in base a queste cifre complessive per il 2014 e per i primi quattro mesi del 2015, il 60% di questi richiedenti dovrebbe essere ricollocato dall'Italia e il 40% dalla Grecia.

(20)In linea con l'allegato della comunicazione della Commissione sull'agenda europea sulla migrazione 8 , la chiave di distribuzione proposta dovrebbe basarsi sui seguenti elementi: a) popolazione (40%), b) PIL totale (40%), c) media delle domande di asilo presentate spontaneamente e numero di rifugiati reinsediati per milione di abitanti nel periodo 2010-2014 (10%) e d) tasso di disoccupazione (10%). Le chiavi di distribuzione di cui agli allegati I e II della presente decisione tengono conto del fatto che non dovrebbero essere presi in considerazione ai fini della ricollocazione gli Stati membri dai quali saranno trasferiti rifugiati da ricollocare.

(21)Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), istituito con regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 , sostiene le operazioni di ripartizione degli oneri accordate tra gli Stati membri ed è aperto ai nuovi sviluppi strategici del settore. L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014 prevede la possibilità che gli Stati membri attuino azioni connesse con il trasferimento di richiedenti protezione internazionale nell'ambito dei programmi nazionali, mentre l'articolo 18 del medesimo regolamento prevede la possibilità di una somma forfettaria di 6 000 EUR per il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale provenienti da un altro Stato membro.

(22)Al fine di attuare il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità, e tenuto conto del fatto che la presente decisione costituisce un ulteriore sviluppo del settore, è opportuno garantire che gli Stati membri che ricollocano richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia o dalla Grecia ai sensi della presente decisione ricevano una somma forfettaria per persona ricollocata identica alla somma forfettaria di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014 e attuata applicando le stesse procedure. Ciò comporta una deroga limitata e temporanea all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014, poiché la somma forfettaria dovrebbe essere versata in funzione dei richiedenti ricollocati anziché dei beneficiari di protezione internazionale. Una tale estensione temporanea dell'ambito dei destinatari potenziali della somma forfettaria sembra in effetti costituire parte integrante del meccanismo di emergenza istituito con la presente decisione.

(23)È necessario garantire una procedura di ricollocazione rapida e affiancare all'attuazione delle misure temporanee una stretta cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e il sostegno operativo dell'EASO.

(24)Durante tutta la procedura di ricollocazione fino all'effettivo trasferimento del richiedente, dovrebbero essere presi in considerazione la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico.

(25)Nel decidere quali richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale ricollocare dall'Italia e dalla Grecia, è opportuno dare priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 10 . Al riguardo dovrebbero prevalere le esigenze particolari dei richiedenti, comprese la salute. L'interesse superiore del minore dovrebbe essere sempre considerato preminente.

(26)Inoltre, nel determinare lo Stato membro di ricollocazione è opportuno tenere conto delle qualifiche specifiche del richiedente che potrebbero facilitarne l'integrazione, quali le competenze linguistiche. Nel caso di richiedenti particolarmente vulnerabili, dovrebbe essere presa in considerazione la capacità dello Stato membro di ricollocazione di assicurare loro un sostegno adeguato.

(27)La nomina, da parte degli Stati membri, di funzionari di collegamento in Italia e in Grecia dovrebbe agevolare l'effettiva attuazione della procedura di ricollocazione, compresa l'adeguata identificazione dei richiedenti da ricollocare, tenuto conto in particolare della loro vulnerabilità e delle loro qualifiche.

(28)Le garanzie giuridiche e procedurali previste dal regolamento (UE) n. 604/2013 restano applicabili ai richiedenti cui si riferisce la presente decisione. Inoltre i richiedenti dovrebbero essere informati della procedura di ricollocazione istituita con la presente decisione e della decisione di ricollocazione. Considerato che nel quadro della legislazione dell'UE il richiedente non ha il diritto di scegliere lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda, egli dovrebbe avere il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di ricollocazione, in linea con il regolamento (UE) n. 604/2013, solo al fine di assicurare il rispetto dei suoi diritti fondamentali.

(29)Prima e dopo il trasferimento nello Stato membro di ricollocazione, il richiedente dovrebbe godere dei diritti e delle garanzie stabiliti nella direttiva 2003/9/CE del Consiglio 11 e nella direttiva 2005/85/CE del Consiglio 12 , e, a decorrere dal 20 luglio 2015, nella direttiva 2013/33/UE e nella direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 , anche in relazione alle sue particolari esigenze procedurali e di accoglienza. Inoltre, nei confronti dei richiedenti contemplati dalla presente decisione rimane applicabile il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio 14 e, a decorrere dal 20 luglio 2015, il regolamento (UE) n. 603/2013 15 .

(30)È opportuno adottare misure per evitare i movimenti secondari dei ricollocati, dallo Stato membro di ricollocazione verso altri Stati membri. In particolare il richiedente dovrebbe essere informato delle conseguenze dei movimenti successivi all'interno degli Stati membri e del fatto che, se lo Stato membro di ricollocazione gli riconosce la protezione internazionale, in linea di principio è legittimato solo ai diritti collegati alla protezione internazionale in tale Stato membro.

(31)Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta.

(33)[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.]

OPPURE

(34)[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]

OPPURE

(35)[A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(36)A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del ...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.]

OPPURE

(37)[A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del ...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(38)A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.]

(39)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(40)Vista l'urgenza della situazione, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Oggetto

La presente decisione istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, al fine di consentire a tali Stati membri di affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel loro territorio.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) "domanda di protezione internazionale": la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 16 ;

b) "richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

c) "protezione internazionale": lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g) dell'articolo 2 della direttiva 2011/95/UE;

d) "familiari": i familiari quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

e) "ricollocazione": il trasferimento del richiedente dal territorio dello Stato membro che i criteri di cui al capo III del regolamento (UE) n. 604/2013 designano come competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione;

f) "Stato membro di ricollocazione": lo Stato membro che diventa competente per l'esame della domanda di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 di un richiedente a seguito della ricollocazione di quest'ultimo nel suo territorio.

Articolo 3
Campo di applicazione

1. Sono soggetti a ricollocazione solo i richiedenti la cui domanda di protezione internazionale deve, in linea di principio, essere esaminata dall'Italia o dalla Grecia in applicazione dei criteri di determinazione dello Stato membro competente stabiliti al capo III del regolamento (UE) n. 604/2013.

2. Sono soggetti a ricollocazione ai sensi della presente decisione solo i richiedenti appartenenti a nazionalità per le quali, in base agli ultimi dati medi Eurostat disponibili per tutta l'UE, la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è pari o superiore al 75% delle decisioni sulle domande di protezione internazionale prese in primo grado secondo le procedure di cui al capo III della direttiva 2013/32/UE. Nel caso degli apolidi vale il paese di precedente residenza abituale.

Articolo 4
Chiave di distribuzione

1. Dall'Italia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 24 000 richiedenti, come indicato nell'allegato I.

2. Dalla Grecia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 16 000 richiedenti, come indicato nell'allegato II.

Articolo 5
Procedura di ricollocazione

1. Ai fini della cooperazione amministrativa necessaria per l'attuazione della presente decisione, ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale e ne trasmette l'indirizzo agli altri Stati membri e all'EASO. Gli Stati membri, in collegamento con l'EASO, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

2. Durante il periodo di applicazione della presente decisione l'Italia e la Grecia, a intervalli regolari e con l'assistenza dell'EASO e, se del caso, dei funzionari di collegamento degli Stati membri di cui al paragrafo 8, individuano i singoli richiedenti da ricollocare negli altri Stati membri e comunicano ai punti di contatto di quegli Stati membri e dell'EASO il numero di richiedenti ricollocabili. A tal fine è data priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/33/UE.

3. Quanto prima possibile dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri indicano il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare immediatamente nel loro territorio e qualsiasi altra informazione pertinente, entro i valori fissati nell'allegato I e nell'allegato II, rispettivamente.

4. Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 3, l'Italia e la Grecia prendono con la massima tempestività una decisione per ciascun richiedente identificato, che ne dispone le ricollocazione in uno specifico Stato membro di ricollocazione, e ne informano il richiedente a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

5. I richiedenti a cui devono essere rilevate le impronte digitali in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 possono essere ricollocati solo previo rilevamento delle impronte digitali.

6. Il trasferimento del richiedente verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione è effettuato quanto prima dopo la data di notifica della decisione di ricollocazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4.

7. Gli Stati membri conservano il diritto di rifiutare la ricollocazione del richiedente nei confronti del quale sussistano preoccupazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

8. Ai fini dell'attuazione di tutti gli aspetti della procedura di ricollocazione descritta nel presente articolo, gli Stati membri possono decidere di inviare funzionari di collegamento in Italia e in Grecia.

9. La procedura di ricollocazione di cui al presente articolo non dura più di un mese dal momento in cui sono individuati i singoli richiedenti da ricollocare, in linea con il paragrafo 2.

Articolo 6
Diritti e obblighi dei richiedenti protezione internazionale destinatari della presente decisione

1. Nell'attuare la presente decisione gli Stati membri considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i familiari che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione siano ricollocati nel territorio dello stesso Stato membro.

3. Prima di prendere una decisione di ricollocazione, l'Italia e la Grecia informano il richiedente, in una lingua a lui comprensibile o che ragionevolmente si suppone lo sia, della procedura di ricollocazione descritta nella presente decisione.

4. Una volta presa la decisione di ricollocazione e prima dell'effettiva ricollocazione, l'Italia e la Grecia informano l'interessato per iscritto della decisione di ricollocarlo. Tale decisione specifica lo Stato membro di ricollocazione.

5. Il richiedente o beneficiario di protezione internazionale che entri nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ricollocazione senza che sussistano le condizioni di soggiorno nell'altro Stato membro è tenuto a ritornare immediatamente nello Stato membro di ricollocazione, che ha l'obbligo di riprenderlo in carico conformemente al regolamento (UE) n. 604/2013 e alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 , rispettivamente.

Articolo 7
Sostegno operativo all'Italia e alla Grecia

Gli Stati membri aumentano il sostegno assicurato all'Italia e alla Grecia nel settore della protezione internazionale attraverso le pertinenti attività coordinate dall'EASO e da altre agenzie competenti, fornendo in particolare, ove necessario, esperti nazionali per le seguenti attività di sostegno:

a) screening dei cittadini di paesi terzi che arrivano in Italia e in Grecia, tra cui la chiara identificazione, il rilevamento delle impronte digitali e la registrazione delle domande di protezione internazionale;

b) trattamento iniziale delle domande;

c) informazione dei richiedenti o potenziali richiedenti suscettibili di ricollocazione ai sensi della presente decisione e predisposizione dell'assistenza specifica di cui possono avere bisogno;

d) esecuzione del trasferimento dei richiedenti verso lo Stato membro di ricollocazione.

Articolo 8
Misure complementari a carico dell'Italia e della Grecia

1. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente decisione, l'Italia e la Grecia presentano alla Commissione una tabella di marcia che comprenda misure adeguate nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio dirette a migliorare le capacità, la qualità e l'efficacia dei loro sistemi in questi settori, e misure che garantiscano la corretta attuazione della presente decisione. L'Italia e la Grecia attuano pienamente la tabella di marcia.

2. Qualora l'Italia o la Grecia non rispettino l'obbligo di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere di sospendere la presente decisione nei confronti dello Stato membro inadempiente per un periodo massimo di tre mesi. La Commissione può decidere di prorogare la sospensione una volta sola per un ulteriore periodo di massimo tre mesi.

Articolo 9
Situazione di emergenza nello Stato membro di ricollocazione

Nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nello Stato membro di ricollocazione, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione degli obblighi che la presente decisione impone allo Stato membro di ricollocazione.

Articolo 10
Sostegno finanziario

Lo Stato membro di ricollocazione riceve la somma forfettaria di 6 000 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale ricollocato a norma della presente decisione. Tale sostegno finanziario è attuato applicando le procedure di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014.

Articolo 11
Relazioni

Ogni tre mesi l'Italia e la Grecia riferiscono al Consiglio e alla Commissione sull'attuazione della presente decisione e delle tabelle di marcia di cui all'articolo 8.

Articolo 12
Entrata in vigore

1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Essa si applica fino al [24 mesi a decorrere dall'entrata in vigore].

3. Essa si applica alle persone che arrivano nel territorio dell'Italia e della Grecia a decorrere dal [data esatta di entrata in vigore] fino al [data esatta di entrata in vigore + 24 mesi] e ai richiedenti giunti nel territorio di tali Stati membri a decorrere dal 15 aprile 2015.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) COM(2015) 240 final del 13.5.2015.
(2) Riunione straordinaria del Consiglio europeo (23 aprile 2015), dichiarazione, EUCO 18/15.
(3) P8_TA(2015)0176 del 29 aprile 2015.
(4) Proposte dell'UNHCR per far fronte agli attuali e futuri arrivi in Europa di richiedenti asilo, rifugiati e migranti via mare, marzo 2015, disponibile all'indirizzo: http://www.refworld.org/docid/55016ba14.html .
(5) Cfr. ad esempio ECRE's Ten point pan to prevent deaths at sea, 23 aprile 2015, disponibile all'indirizzo: www.ecre.org . 
(6) http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf.
(7) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).
(8) COM(2015) 240 final.
(9) Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).
(10) Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).
(11) Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31 del 6.2.2003, pag.18).
(12) Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 del 13.12.2005, pag.13).
(13) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).
(14) Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.06.2013, pag. 1).
(16) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).
(17) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
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Bruxelles, 27.5.2015

COM(2015) 286 final

ALLEGATI

che accompagnano la

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia


ALLEGATI

che accompagnano la

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia

ALLEGATO I

Chiave di distribuzione per l'Italia

Chiave complessiva

Ripartizione per Stato membro (24 000 richiedenti ricollocati)

Austria

3,03%

728

Belgio

3,41%

818

Bulgaria

1,43%

343

Croazia

1,87%

448

Cipro

0,43%

104

Repubblica ceca

3,32%

797

Estonia

1,85%

443

Finlandia

1,98%

475

Francia

16,88%

4 051

Germania

21,91%

5 258

Ungheria

2,07%

496

Lettonia

1,29%

310

Lituania

1,26%

302

Lussemburgo

0,92%

221

Malta

0,73%

175

Paesi Bassi

5,12%

1 228

Polonia

6,65%

1 595

Portogallo

4,25%

1 021

Romania

4,26%

1 023

Slovacchia

1,96%

471

Slovenia

1,24%

297

Spagna

10,72%

2 573

Svezia

3,42%

821

La chiave è basata sui seguenti criteri 1   2 :

a) popolazione (dati 2014, ponderazione del 40%). Questo criterio rispecchia la capacità di uno Stato membro di assorbire un determinato numero di rifugiati;

b) PIL totale (dati 2013, ponderazione del 40%). Questo criterio rispecchia la ricchezza in termini assoluti di un paese e pertanto la capacità di un'economia di assorbire e integrare rifugiati;

c) media delle domande di asilo presentate spontaneamente e numero di rifugiati reinsediati per milione di abitanti nel periodo 2010-2014 (ponderazione del 10%). Questo criterio rispecchia gli sforzi compiuti dagli Stati membri negli ultimi anni;

d) tasso di disoccupazione (dati 2014, ponderazione del 10%). Questo criterio rispecchia la capacità di integrare rifugiati.



ALLEGATO II

Chiave di distribuzione per la Grecia

Chiave complessiva

Ripartizione per Stato membro (16 000 richiedenti ricollocati)

Austria

3,03%

485

Belgio

3,41%

546

Bulgaria

1,43%

229

Croazia

1,87%

299

Cipro

0,43%

69

Repubblica ceca

3,32%

531

Estonia

1,85%

295

Finlandia

1,98%

317

Francia

16,88%

2 701

Germania

21,91%

3 505

Ungheria

2,07%

331

Lettonia

1,29%

207

Lituania

1,26%

201

Lussemburgo

0,92%

147

Malta

0,73%

117

Paesi Bassi

5,12%

819

Polonia

6,65%

1 064

Portogallo

4,25%

680

Romania

4,26%

682

Slovacchia

1,96%

314

Slovenia

1,24%

198

Spagna

10,72%

1 715

Svezia

3,42%

548

La chiave è basata sui seguenti criteri 3   4 :

a) popolazione complessiva (dati 2014, ponderazione del 40%). Questo criterio rispecchia la capacità di uno Stato membro di assorbire un determinato numero di rifugiati;

b) PIL totale (dati 2013, ponderazione del 40%). Questo criterio rispecchia la ricchezza in termini assoluti di un paese e pertanto la capacità di un'economia di assorbire e integrare rifugiati;

c) media delle domande di asilo presentate spontaneamente e numero di rifugiati reinsediati per milione di abitanti nel periodo 2010-2014 (ponderazione del 10%). Questo criterio rispecchia gli sforzi compiuti dagli Stati membri negli ultimi anni;

d) tasso di disoccupazione (dati 2014, ponderazione del 10%). Questo criterio rispecchia la capacità di integrare rifugiati.



ALLEGATO III

Scheda finanziaria legislativa

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 5  

18 – Migrazione e affari interni

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 6  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

L'agenda europea sulla migrazione [COM(2015) 240 final] adottata il 13 maggio 2015 afferma quanto segue:

"Far fronte al gran numero di migranti in arrivo nell'UE: la ricollocazione

I sistemi di asilo degli Stati membri sono oggi sollecitati come non mai e con l'arrivo della stagione estiva continueranno nei mesi a venire i flussi migratori verso gli Stati membri in prima linea. L'UE non dovrebbe aspettare che la pressione si faccia insostenibile per intervenire: il numero di persone in arrivo sottopone a sollecitazioni strutture di accoglienza e trattamento che sono già al limite. Per far fronte alla situazione nel Mediterraneo, entro la fine di maggio la Commissione proporrà di attivare il sistema di risposta di emergenza previsto dall'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE. La proposta prevederà un meccanismo temporaneo per la distribuzione delle persone con evidente bisogno di protezione internazionale, in modo da garantire la partecipazione equa ed equilibrata di tutti gli Stati membri allo sforzo comune. Lo Stato membro di accoglienza sarà competente per l'esame della domanda secondo le norme e garanzie vigenti. Nell'allegato è presentata una chiave di redistribuzione basata su criteri come PIL, popolazione, tasso di disoccupazione e numero passato di richiedenti asilo e di rifugiati reinsediati."

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 4

Migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica.

Attività ABM/ABB interessate

18.03 – Asilo e migrazione

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Ricollocazione di 40 000 richiedenti dall'Italia e dalla Grecia negli altri Stati membri.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Numero di richiedenti ricollocati

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

La proposta è presentata a seguito della crisi che colpisce i settori dell'asilo di Italia e Grecia. Basata sull'articolo 78, paragrafo 3, del trattato, mira a impedire un ulteriore deterioramento della situazione in tali paesi e a fornire loro un sostegno efficace.

Nella dichiarazione del 23 aprile 2015 il Consiglio europeo si è impegnato a vagliare le opzioni per organizzare una ricollocazione di emergenza tra tutti gli Stati membri, su base volontaria. Nella risoluzione del 29 aprile 2015 il Parlamento europeo ha invitato il Consiglio a prendere seriamente in considerazione la possibilità di attivare l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La situazione di emergenza derivante dall'afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in Italia e in Grecia mette a dura prova i sistemi di asilo e le risorse di questi Stati membri. Il rischio è che anche altri Stati membri siano interessati dal fenomeno a seguito di movimenti secondari dall'Italia e dalla Grecia. È evidente che l'azione di singoli Stati membri non può rispondere in modo soddisfacente alle sfide comuni che riguardano tutti gli Stati membri. L'intervento dell'UE in questo settore è pertanto indispensabile.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

È la prima volta che viene presentata una proposta ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione contempla la possibilità di trasferire richiedenti protezione internazionale nell'ambito del programma nazionale di ciascuno Stato membro, su base volontaria.


1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal 2015 al 2017

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 

 Gestione diretta a opera della Commissione

◻ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

La presente scheda finanziaria legislativa mostra gli importi necessari per coprire i costi di ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia negli altri Stati membri. Gli stanziamenti d'impegno dovrebbero essere aggiunti all'attuale stanziamento del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) sulla linea di bilancio 18.030101. Il calcolo del fabbisogno di pagamenti è basato sul regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (regolamento orizzontale).

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Per quanto riguarda la gestione concorrente, esiste un quadro coerente ed efficiente per la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione. Per ciascun programma nazionale gli Stati membri sono invitati a istituire un comitato di sorveglianza al quale la Commissione possa partecipare.

Su base annua gli Stati membri presenteranno una relazione di esecuzione del programma pluriennale. Tali relazioni costituiscono una condizione preliminare per i pagamenti annuali nel quadro della procedura di liquidazione dei conti prevista dal regolamento (UE) n. 514/2014.

Nel 2018 la Commissione presenterà inoltre una relazione sulla revisione intermedia dei programmi nazionali, che riguarderà anche l'attuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla presente decisione del Consiglio.

A livello più generale la Commissione presenterà una relazione intermedia sull'attuazione dei Fondi entro il 31 dicembre 2018 e una valutazione ex post entro il 30 giugno 2024, aventi per oggetto l'attuazione nel suo complesso (cioè non soltanto i programmi nazionali in gestione concorrente).

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

I programmi di spesa della DG HOME non hanno presentato ad oggi un significativo rischio di errori. Ciò è confermato dalla continuativa assenza di riscontri significativi nelle relazioni annuali della Corte dei conti, nonché dall'assenza di un tasso di errore residuo superiore al 2% negli ultimi anni nelle relazioni annuali di attività della DG HOME.

Il sistema di gestione e controllo segue i criteri generali definiti per i fondi del QCS ed è pienamente conforme alle disposizioni del regolamento finanziario.

La programmazione pluriennale e la relativa liquidazione annuale dei conti sulla base dei pagamenti effettuati dall'autorità responsabile allinea i periodi di ammissibilità con i conti annuali della Commissione, senza aumentare l'onere amministrativo rispetto al sistema attuale.

I controlli sul posto saranno effettuati nell'ambito dei controlli di primo livello, ossia dall'autorità responsabile, a sostegno della sua dichiarazione annuale di affidabilità della gestione.

L'uso di somme forfettarie (opzione semplificata in materia di costi) ridurrà ulteriormente gli errori delle autorità competenti nell'attuazione della decisione.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Oltre all'applicazione di tutti i meccanismi regolamentari di controllo, la DG HOME metterà a punto una strategia antifrode, in linea con la nuova strategia antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011, per assicurare, fra l'altro, che i suoi controlli antifrode interni siano pienamente allineati con la CAFS e che l'approccio della gestione del rischio di frode sia teso a individuare i settori a rischio e a trovare risposte adeguate. Se del caso, saranno istituiti gruppi in rete e strumenti informatici dedicati per lo studio dei casi di frode relativi ai fondi.

Per quanto riguarda la gestione concorrente, la strategia CAFS individua chiaramente la necessità, ai fini delle proposte di regolamento 2014-2020 della Commissione, che gli Stati membri adottino misure efficaci di prevenzione delle frodi, proporzionate ai rischi di frode identificati. L'attuale proposta prevede all'articolo 5 un esplicito obbligo per gli Stati membri di prevenire, individuare e correggere le irregolarità e di riferire in merito alla Commissione.

Ulteriori dettagli su tali obblighi saranno inseriti nelle norme dettagliate che disciplinano le funzioni dell'autorità responsabile come previsto all'articolo 27, paragrafo 5, lettera c).

Inoltre il riutilizzo dei fondi provenienti da una rettifica finanziaria basata su riscontri della Commissione o della Corte dei conti è espressamente previsto all'articolo 47.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Costi di controllo trascurabili e rischio di errore molto basso.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Saranno applicate le misure standard della DG HOME per la prevenzione delle frodi e delle irregolarità.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

3 Sicurezza e cittadinanza

Diss./Non diss. 7

di paesi EFTA 8

di paesi candidati 9

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

18.030101

Diss.

NO

NO

NO

NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: n.a.

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero
[…]
[Denominazione………………………………………]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[…][XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

3 - Sicurezza e cittadinanza

DG: HOME

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

Anno
2018

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

• Stanziamenti operativi

18.030101

Impegni

(1)

12

150

78

240

Pagamenti

(2)

16,8

4,8

162

56,4

240

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 10  

Numero della linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti
per la DG HOME

Impegni

=1+1a +3

12

150

78

240

Pagamenti

=2+2a

+3

16,8

4,8

162

56,4

240






TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

12

150

78

240

Pagamenti

(5)

16,8

4,8

162

56,4

240

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 3
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

12

150

78

240

Pagamenti

=5+ 6

16,8

4,8

162

56,4

240

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: HOME

•Risorse umane

0,528

0,528

0,528

1,584

•Altre spese amministrative

0,002

0,0145

0,0145

0,031

TOTALE DG HOME

Stanziamenti

0,530

0,5425

0,5425

1,615

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,530

0,5425

0,5425

1,615

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

Anno
2018

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

12,530

150,5425

78,5425

 

 

 

 

241,615

Pagamenti

17,330

5,3425

162,5425

56,400

 

 

 

241,615

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 11

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 12

Ricollocazione di richiedenti protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia

- Risultato

Numero di richiedenti

6 000

2 000

12

25 000

150

13 000

78

40 000

240

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

2 000

12

25 000

150

13 000

78

40 000

240

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 5

del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,528

0,528

0,528

1,584

Altre spese amministrative

0,002

0,0145

0,015

 

 

 

 

0,0310

Totale parziale della RUBRICA 5

del quadro finanziario pluriennale

0,530

0,5425

0,5425

 

 

 

 

1,615

Esclusa la RUBRICA 5 13  del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5

del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,530

0,5425

0,5425

 

 

 

 

1,615

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
N

Anno
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

4

4

4

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 14

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy  15

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Sostegno, trattamento e monitoraggio delle attività a livello della Commissione nel settore della ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale, e assistenza agli Stati membri nello svolgimento di tali attività.

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

☑ La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati




3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 16

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[…]

(1) I calcoli si basano sui dati statistici forniti da Eurostat (consultati l'8 aprile 2015).
(2) Le percentuali sono state calcolate al quinto decimale e arrotondate per eccesso o per difetto al secondo decimale per la presentazione nella tabella; la ripartizione numerica è stata calcolata sulla base delle cifre complete al quinto decimale.
(3) I calcoli si basano sui dati statistici forniti da Eurostat (consultati l'8 aprile 2015).
(4) Le percentuali sono state calcolate al quinto decimale e arrotondate per eccesso o per difetto al secondo decimale per la presentazione nella tabella; le quote sono state calcolate sulla base delle cifre complete al quinto decimale.
(5) ABM: activity-based management (gestione per attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(6) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(7) Diss. = stanziamenti dissociati/Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(8) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(9) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(10) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(11) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(12) Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate".
(13) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(14) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(15) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(16) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.
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