COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 22.4.2015
COM(2015) 175 final
ALLEGATO
Allegato
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tunisia, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
Progetto di
DECISIONE N. … DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA
del
che sostituisce il protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tunisia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA,
visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tunisia, dall'altra, in particolare l'articolo 29,
visto il protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tunisia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 29 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tunisia, dall'altra ("l'accordo"), fa riferimento al protocollo n. 4 dell'accordo ("il protocollo n. 4") che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, la Tunisia e le altre parti contraenti della convenzione.
(2)L'articolo 39 del protocollo n. 4 prevede che il Consiglio di associazione di cui all'articolo 78 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.
(3)La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.
(4)L'Unione europea e la Tunisia hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 16 gennaio 2013.
(5)L'Unione europea e la Tunisia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 21 novembre 2014. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per la Tunisia rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° gennaio 2015.
(6)È opportuno pertanto sostituire il protocollo n. 4 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tunisia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere da …
Fatto a ..., il
Per il Consiglio di associazione
Il presidente
Allegato
Protocollo n. 4
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
Articolo 1
Norme di origine applicabili
1.
Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione").
2.
Tutti i riferimenti all'"accordo pertinente" nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.
Articolo 2
Composizione delle controversie
1.
Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al Consiglio di associazione.
2.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.
Articolo 3
Modifiche del protocollo
Il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 4
Recesso dalla convenzione
1.
Se l'Unione europea o la Tunisia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Tunisia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2.
Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Tunisia.