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Document 52015PC0153
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union in the EU-EFTA Joint Committee on common transit as regards the adoption of a Decision amending the Convention on a common transit procedure
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nell’ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all’adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa a un regime comune di transito
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nell’ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all’adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa a un regime comune di transito
/* COM/2015/0153 final - 2015/0078 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nell’ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all’adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa a un regime comune di transito /* COM/2015/0153 final - 2015/0078 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Motivazione e obiettivi della proposta La convenzione relativa ad un regime comune di
transito ("la convenzione") è stata conclusa il 20 maggio 1987 tra la
Comunità europea e i paesi EFTA. L’adesione dell’ex Repubblica iugoslava di
Macedonia alla convenzione comporta la necessità di inserire nel testo della
convenzione nuovi riferimenti linguistici relativi a tale paese. È altresì
necessario modificare di conseguenza gli atti costitutivi della garanzia in cui
sono citate le parti contraenti della convenzione. Scopo della presente proposta è adottare la
posizione comune dell’UE sul progetto di decisione n. 3/2015 del comitato
congiunto UE-EFTA sul transito comune che modifica la convenzione. 1.2. Contesto generale La convenzione stabilisce misure intese ad
agevolare la circolazione delle merci tra l’Unione europea, la Repubblica
d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di
Turchia. L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha
espresso formalmente il desiderio di aderire alla convenzione e ha soddisfatto
i requisiti giuridici, strutturali e di tecnologia dell'informazione che
rappresentano i presupposti essenziali per l'adesione. Una volta che l'ex Repubblica iugoslava di
Macedonia avrà soddisfatto tutti i suddetti requisiti, sarà stata invitata ad
aderire alla convenzione e avrà depositato il proprio strumento di adesione,
sarà necessario modificare la convenzione stessa inserendovi i nuovi
riferimenti linguistici in lingua macedone e adeguando opportunamente gli atti
costitutivi della garanzia. Tali modifiche devono essere introdotte e applicate
a decorrere dal primo giorno in cui l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
inizia ad avvalersi del sistema comune di transito. 1.3. Disposizioni vigenti nel settore della
proposta Non vi sono alcuna disposizioni vigenti nel
settore della proposta. 1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell'Unione Non pertinente. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO 2.1. Consultazione delle parti interessate Metodi di consultazione, principali settori
interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Le consultazioni e la successiva approvazione
del progetto di decisione n. 3/2015 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito
comune che modifica la convenzione sono state condotte con gli Stati membri
nell’ambito del comitato del codice doganale - sezione posizione doganale e
transito e con le parti contraenti della convenzione nell’ambito del gruppo di
lavoro UE-EFTA sul transito comune. Sintesi delle risposte e modo in cui sono
state prese in considerazione Parere favorevole. Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti
esterni. 2.2. Valutazione dell'impatto L’adesione alla convenzione può iscriversi nell’ambito
della strategia di preadesione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia
all’Unione europea. Essa condurrà a un allineamento all'acquis
comunitario nel settore del transito. L'introduzione del regime comune di
transito nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, quale alternativa al regime
TIR, contribuirà ad agevolare il transito delle merci, ridurre i costi ed
eventualmente aumentare gli scambi. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 3.1. Sintesi delle misure proposte L'adesione dell'ex Repubblica iugoslava di
Macedonia comporta la necessità di inserire nella convenzione nuovi riferimenti
linguistici relativi a tale paese per consentire l'applicazione del regime
comune di transito tra le parti contraenti. Il presente progetto di decisione è stato approvato
dalla sezione "Posizione doganale e transito" del comitato del codice
doganale e dal gruppo di lavoro UE-EFTA sul transito comune. Si invita la Commissione ad approvare il
presente progetto di decisione mediante procedura scritta, al fine di presentarlo
al Consiglio per stabilire una posizione comune in vista dell'adozione
definitiva da parte del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune. 3.2. Base giuridica Articolo 15 della convenzione del 20 maggio
1987 relativa ad un regime comune di transito. 3.3. Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva
dell’Unione europea (politica commerciale comune) e non deve pertanto essere
esaminata alla luce del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3,
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea). 3.4. Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità per i motivi illustrati di seguito. La forma dell'azione proposta è
l'unica possibile. La forma dell'azione proposta non
comporta alcun costo di finanziamento. 3.5. Scelta dello strumento Strumento proposto: decisione. Non vi sono altri strumenti idonei. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Semplificazione La proposta prevede la
semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche nonché
delle procedure amministrative che interessano i privati. La proposta introduce un
unico regime comune di transito per tutte le parti contraenti della
convenzione. Il regime comune di
transito consente di autorizzare semplificazioni per i soggetti del settore
privato. 2015/0078 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome
dell’Unione europea, nell’ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo
all’adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa a un regime
comune di transito IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell’articolo 15 bis
della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria,
la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il
Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di
transito[1]
("la convenzione"), un paese terzo può diventare parte contraente
della convenzione previa decisione del comitato congiunto istituito dalla
convenzione di invitare tale paese ad aderire alla convenzione. (2) L’articolo 15 della
convenzione conferisce al comitato congiunto UE-EFTA la facoltà di raccomandare
e di adottare, mediante decisione, modifiche della convenzione e delle relative
appendici. (3) L’ex Repubblica iugoslava di
Macedonia ha formalmente espresso l’intenzione di aderire al regime comune di
transito. (4) L’ex Repubblica iugoslava di
Macedonia ha soddisfatto i requisiti giuridici, strutturali e di tecnologia
dell'informazione che rappresentano i presupposti essenziali per l'adesione;
tale paese può quindi aderire alla convenzione una volta espletata la procedura
formale di adesione. (5) L’allargamento del regime
comune di transito comporterà la necessità di apportare alcune modifiche alla
convenzione. Tali modifiche riguardano l’inserimento di nuovi riferimenti
linguistici in lingua macedone e opportuni adeguamenti degli atti costitutivi
della garanzia. (6) Le proposte di modifica sono
state presentate e discusse nell’ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA su un
regime comune di transito e la semplificazione delle formalità negli scambi di
merci, che ha approvato il testo in via preliminare. (7) La posizione dell’Unione
dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che l’Unione europea deve
adottare nell’ambito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune è
basata sul progetto di decisione allegato alla presente decisione. I rappresentanti dell’Unione nel comitato
congiunto UE-EFTA possono concordare modifiche minori del progetto di
decisione. Articolo 2 Una volta adottata, la decisione del comitato
congiunto UE-EFTA è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 1°
giugno 2015. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2. Progetto di Proposta di decisione n. …/2015 del comitato
congiunto UE-EFTA sul transito comune che modifica la convenzione relativa ad
un regime comune di transito IL COMITATO CONGIUNTO, vista la convenzione del 20 maggio 1987
relativa ad un regime comune di transito[1],
in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), considerando quanto segue: 1) L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia
intende aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un
regime comune di transito ("la convenzione") ed è stata invitata a
seguito della decisione n.../2015 del.......... 2015* dal
comitato congiunto istituito ai sensi di detta convenzione. 2) Occorre pertanto inserire nella
convenzione, nell'ordine opportuno, la traduzione in lingua macedone dei
riferimenti linguistici ivi riportati. 3) La presente decisione deve applicarsi a
decorrere dalla data di adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia alla
convenzione. 4) Per consentire l’utilizzo dei formulari
relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di
adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia alla convenzione, è
opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale tali stampati
potranno continuare ad essere utilizzati con alcuni adattamenti. 5) Occorre pertanto modificare di conseguenza
la convenzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'appendice III della convenzione relativa ad
un regime comune di transito è modificata conformemente all'allegato della
presente decisione. Articolo 2 1. La presente decisione si applica a
decorrere dal 1° giugno 2015. [ 2. I formulari basati sui modelli di cui agli
allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell'appendice III in vigore il 1° dicembre
2012 possono continuare ad essere utilizzati, con i necessari adattamenti
geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario, fino al
1° maggio 2016. Fatto a
Bruxelles, il…………….. 2015 Per
il comitato congiunto Il presidente ALLEGATO 1. Nella casella 51 dell'allegato B1 è
aggiunto il seguente trattino tra la Lettonia e Malta: - MK Ex Repubblica jugoslava di Macedonia 2. Nell'allegato B6, il titolo III è
modificato come segue: 2.1. Nella prima parte della tabella
"Validità limitata – 99200" è aggiunto il seguente trattino prima di
MT: - MK Ограничено
важење 2.2. Nella seconda parte della tabella
"Dispensa – 99201" è aggiunto il seguente trattino prima di MT: - MK
Изземање 2.3. Nella terza parte della tabella
"Prova alternativa – 99202" è aggiunto il seguente trattino prima di
MT: - MK Алтернативен
доказ 2.4. Nella quarta parte della tabella
"Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci… (nome e
paese) – 99203" è aggiunto il seguente trattino prima di MT: - MK
Разлики:
Испостава
каде стоките
се ставени на
увид …… (назив и
земја) 2.5. Nella quinta parte della tabella
"Uscita da … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la)
regolamento/direttiva/decisione n.... – 99204 " è aggiunto il seguente
trattino prima di MT: - MK Излез
од …………предмет
на ограничувања
или давачки
согласно
Уредба/Директива/Решение
№ ……. 2.6. Nella sesta parte della tabella
"Dispensa dall'itinerario vincolante – 99205" è aggiunto il seguente
trattino prima di MT: - MK
Изземање од
пропишан
правец на
движење 2.7. Nella settima parte della tabella
"Speditore autorizzato – 99206" è aggiunto il seguente trattino prima
di MT: - MK
Овластен
испраќач 2.8. Nell’ottava parte della tabella “Dispensa
dalla firma – 99207” è aggiunto il seguente trattino prima di MT: - MK
Изземање од
потпис 2.9. Nella nona parte della tabella
"GARANZIA GLOBALE VIETATA – 99208" è aggiunto il seguente trattino
prima di MT: - MK
ЗАБРАНА ЗА
УПОТРЕБА НА
ОПШТА
ГАРАНЦИЈА 2.10. Nella decima parte della tabella
“«UTILIZZAZIONE NON LIMITATA – 99209” è aggiunto il seguente trattino prima di
MT: - MK
УПОТРЕБА БЕЗ
ОГРАНИЧУВАЊЕ 2.11. Nell’undicesima parte della tabella
“Rilasciato a posteriori – 99210” è aggiunto il seguente trattino prima di MT: - MK
Дополнително
издадено 2.12. Nella dodicesima parte della tabella
“Vari – 99211” è aggiunto il seguente trattino prima di MT: - MK
Различни 2.13. Nella tredicesima parte della tabella
“Alla rinfusa – 99212” è aggiunto il seguente trattino prima di MT: - MK Рефус 2.14. Nella quattordicesima parte della
tabella “Speditore – 99213” è aggiunto il seguente trattino prima di MT: - MK
Испраќач 3. L’allegato C1 è sostituito dal seguente: “ALLEGATO C1 REGIME
DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO ATTO
COSTITUTIVO DELLA GARANZIA GARANZIA
ISOLATA I. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a)[2] … residente a[3] … si costituisce
garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di … a concorrenza di un
importo massimo di … nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno
del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di
Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia,
dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica
francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla
Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di
Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di
Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica
di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di
Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno
di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei
confronti della Repubblica d’Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di
Macedonia, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, della
Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San
Marino[4],
per tutte le somme di cui l’obbligato principale[5]
… è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito
principale e addizionale che per spese e accessori, a esclusione delle pene
pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci
descritte di seguito vincolate al regime di transito comune/comunitario presso
l’ufficio di partenza di … a destinazione dell’ufficio di … Descrizione delle merci: ……….. 2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna a
effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di
cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste e senza poterlo
differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno
che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima
della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti,
che l’operazione si è conclusa. Le autorità competenti possono, a richiesta
del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre
il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine
entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento
delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine
supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo
che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine
sul mercato monetario e finanziario nazionale. 3. Il presente impegno è valido a decorrere
dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la)
sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione
dell'operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno,
che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o
risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di
pagamento successiva. 4. Ai fini del presente impegno il(la)
sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio[6]
in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso: Paese || Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo || Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi
comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura
relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno
dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza
del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere
le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili
eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia. Fatto a …., il ….. ......... (firma)[7]
II. Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di … Impegno del garante accettato il … a copertura
dell’operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla
dichiarazione di transito n. … rilasciata il …[8]
(Timbro e firma)" 4. L’allegato C2 è sostituito dal seguente: “ALLEGATO
C2 REGIME
DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO ATTO
COSTITUTIVO DELLA GARANZIA GARANZIA
ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI I. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a)[9] … residente a[10] … si costituisce
garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di … nei confronti dell’Unione
europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla
Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania,
dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno
di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla
Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia,
dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria,
dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica
d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla
Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla
Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, dell'ex
Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Confederazione
elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della
Repubblica di San Marino[11],
per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diventi debitore nei
confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per
spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri
diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito
comune/comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di
impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di
garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 7 000 EUR per
certificato. 2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad
effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di
cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di
7 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire
oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la)
sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della
scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che
l'operazione si è conclusa. Le autorità competenti possono, a richiesta
del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre
il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine
entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento
delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine
supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo
che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine
sul mercato monetario e finanziario nazionale. 3. Il presente impegno è valido a decorrere
dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la)
sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione di
operazioni di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che
abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o
risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di
pagamento successiva. 4. Ai fini del presente impegno il(la)
sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio[12]
in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso: Paese || Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo || Il(la) sottoscritto(a) riconosce
che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità
o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto
presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente
comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza
del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la)
sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a)
a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio
di garanzia. Fatto a …., il
….. ...... (firma)[13]
II. Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di ………………… Impegno del garante accettato il .......................... ……………… (Timbro e firma)" 5. L’allegato C4 è sostituito dal seguente: “ALLEGATO
C4 REGIME
DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO ATTO
COSTITUTIVO DELLA GARANZIA GARANZIA
GLOBALE I. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a)[14] … residente a[15] … si costituisce
garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di … a concorrenza di un
importo massimo di … che rappresenta il 100/50/30%[16] dell'importo di
riferimento nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio,
dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca,
dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia,
dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica
francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla
Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di
Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta,
dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di
Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di
Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno
di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei
confronti della Repubblica d’Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di
Macedonia, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, della
Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San
Marino[17],
per tutte le somme di cui l'obbligato principale[18]........ è o diventi
debitore nei confronti di detti paesi sia per il debito principale e
addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a
titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al
regime di transito comune/comunitario. 2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad
effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di
cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza
dell'importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di
trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o
ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine,
con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa. Le autorità competenti possono, a richiesta
del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre
il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine
entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento
delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine
supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo
che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine
sul mercato monetario e finanziario nazionale. Tale importo può essere diminuito delle somme
già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a)
è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un'operazione di
transito comune/comunitario che ha avuto inizio anteriormente alla data di
ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni
successivi a tale data. 3. Il presente impegno è valido a decorrere
dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la)
sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione di
operazioni di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che
abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o
risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di
pagamento successiva. 4. Ai fini del presente impegno il(la)
sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio[19]
in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso: Paese || Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo || Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi
comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura
relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno
dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza
del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere
le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili
eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia. Fatto a …., il ….. ......... (firma)[20]
II. Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di ............... Impegno del garante accettato il ................... ............... (Timbro e firma)" 6. Nella casella 7 dell’allegato C5, il
termine "ex Repubblica iugoslava di Macedonia" è inserito tra i
termini "Islanda" e "Norvegia". 7. Nella casella 6 dell’allegato C6, il
termine "ex Repubblica iugoslava di Macedonia" è inserito tra i
termini "Islanda" e "Norvegia". [1] GU L 226 del 13.8.1987, pag.2. * GU:
si prega di inserire il numero di riferimento e la data di adozione della
decisione contenuta nel doc... [2] Cognome e nome o ragione sociale. [3] Indirizzo completo. [4] Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i)
o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà
attraversato. Il riferimento al Principato di Andorra e alla Repubblica di San
Marino riguarda soltanto l'operazione di transito comunitario. [5] Cognome e nome o ragione sociale. [6] Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia
prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo
paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei)
destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono
essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del
garante e dei mandatari sono competenti a pronunciarsi in merito alle vertenze
inerenti alla presente garanzia. [7] Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla
seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l’importo di …”,
indicando l’importo in lettere. [8] Da completare a cura dell’ufficio di garanzia. [9] Cognome e nome o ragione sociale. [10] Indirizzo completo. [11] Unicamente per le operazioni di transito comunitario. [12] Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista
dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese,
un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e
gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere
stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei
mandatari sono competenti a pronunciarsi in merito alle vertenze inerenti alla
presente garanzia. [13] Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla
seguente menzione manoscritta: "Garanzia" [14] Cognome e nome o ragione sociale. [15] Indirizzo completo. [16] Cancellare le menzioni inutili. [17] Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o
dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà
attraversato. Il riferimento al Principato di Andorra e alla Repubblica di San
Marino riguarda soltanto le operazioni di transito comunitario. [18] Cognome e nome o ragione sociale. [19] Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista
dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese,
un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e
gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere
stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei
mandatari sono competenti a pronunciarsi in merito alle vertenze inerenti alla
presente garanzia. [20] Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente
menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di
…", indicando l'importo in lettere.