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Document 52015PC0153

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nell’ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all’adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa a un regime comune di transito

/* COM/2015/0153 final - 2015/0078 (NLE) */

52015PC0153

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nell’ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all’adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa a un regime comune di transito /* COM/2015/0153 final - 2015/0078 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

La convenzione relativa ad un regime comune di transito ("la convenzione") è stata conclusa il 20 maggio 1987 tra la Comunità europea e i paesi EFTA.

L’adesione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia alla convenzione comporta la necessità di inserire nel testo della convenzione nuovi riferimenti linguistici relativi a tale paese. È altresì necessario modificare di conseguenza gli atti costitutivi della garanzia in cui sono citate le parti contraenti della convenzione.

Scopo della presente proposta è adottare la posizione comune dell’UE sul progetto di decisione n. 3/2015 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune che modifica la convenzione.

1.2. Contesto generale

La convenzione stabilisce misure intese ad agevolare la circolazione delle merci tra l’Unione europea, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.

L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha espresso formalmente il desiderio di aderire alla convenzione e ha soddisfatto i requisiti giuridici, strutturali e di tecnologia dell'informazione che rappresentano i presupposti essenziali per l'adesione.

Una volta che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia avrà soddisfatto tutti i suddetti requisiti, sarà stata invitata ad aderire alla convenzione e avrà depositato il proprio strumento di adesione, sarà necessario modificare la convenzione stessa inserendovi i nuovi riferimenti linguistici in lingua macedone e adeguando opportunamente gli atti costitutivi della garanzia. Tali modifiche devono essere introdotte e applicate a decorrere dal primo giorno in cui l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia inizia ad avvalersi del sistema comune di transito.

1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Non vi sono alcuna disposizioni vigenti nel settore della proposta.

1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

2.1. Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Le consultazioni e la successiva approvazione del progetto di decisione n. 3/2015 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune che modifica la convenzione sono state condotte con gli Stati membri nell’ambito del comitato del codice doganale - sezione posizione doganale e transito e con le parti contraenti della convenzione nell’ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA sul transito comune.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Parere favorevole.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

2.2. Valutazione dell'impatto

L’adesione alla convenzione può iscriversi nell’ambito della strategia di preadesione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia all’Unione europea. Essa condurrà a un allineamento all'acquis comunitario nel settore del transito. L'introduzione del regime comune di transito nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, quale alternativa al regime TIR, contribuirà ad agevolare il transito delle merci, ridurre i costi ed eventualmente aumentare gli scambi.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

L'adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia comporta la necessità di inserire nella convenzione nuovi riferimenti linguistici relativi a tale paese per consentire l'applicazione del regime comune di transito tra le parti contraenti.

Il presente progetto di decisione è stato approvato dalla sezione "Posizione doganale e transito" del comitato del codice doganale e dal gruppo di lavoro UE-EFTA sul transito comune.

Si invita la Commissione ad approvare il presente progetto di decisione mediante procedura scritta, al fine di presentarlo al Consiglio per stabilire una posizione comune in vista dell'adozione definitiva da parte del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune.

3.2. Base giuridica

Articolo 15 della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

3.3. Principio di sussidiarietà 

La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione europea (politica commerciale comune) e non deve pertanto essere esaminata alla luce del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

3.4. Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito.

            La forma dell'azione proposta è l'unica possibile.

            La forma dell'azione proposta non comporta alcun costo di finanziamento.

3.5. Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione.

Non vi sono altri strumenti idonei.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

Semplificazione

La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche nonché delle procedure amministrative che interessano i privati.

La proposta introduce un unico regime comune di transito per tutte le parti contraenti della convenzione.

Il regime comune di transito consente di autorizzare semplificazioni per i soggetti del settore privato.

2015/0078 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nell’ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all’adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa a un regime comune di transito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Ai sensi dell’articolo 15 bis della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito[1] ("la convenzione"), un paese terzo può diventare parte contraente della convenzione previa decisione del comitato congiunto istituito dalla convenzione di invitare tale paese ad aderire alla convenzione.

(2)       L’articolo 15 della convenzione conferisce al comitato congiunto UE-EFTA la facoltà di raccomandare e di adottare, mediante decisione, modifiche della convenzione e delle relative appendici.

(3)       L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha formalmente espresso l’intenzione di aderire al regime comune di transito.

(4)       L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha soddisfatto i requisiti giuridici, strutturali e di tecnologia dell'informazione che rappresentano i presupposti essenziali per l'adesione; tale paese può quindi aderire alla convenzione una volta espletata la procedura formale di adesione.

(5)       L’allargamento del regime comune di transito comporterà la necessità di apportare alcune modifiche alla convenzione. Tali modifiche riguardano l’inserimento di nuovi riferimenti linguistici in lingua macedone e opportuni adeguamenti degli atti costitutivi della garanzia.

(6)       Le proposte di modifica sono state presentate e discusse nell’ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA su un regime comune di transito e la semplificazione delle formalità negli scambi di merci, che ha approvato il testo in via preliminare.

(7)       La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune è basata sul progetto di decisione allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell’Unione nel comitato congiunto UE-EFTA possono concordare modifiche minori del progetto di decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato congiunto UE-EFTA è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2015.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

Progetto di

Proposta di decisione n. …/2015 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune che modifica la convenzione relativa ad un regime comune di transito

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito[1], in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

1) L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia intende aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ("la convenzione") ed è stata invitata a seguito della decisione n.../2015 del..........  2015* dal comitato congiunto istituito ai sensi di detta convenzione.

2) Occorre pertanto inserire nella convenzione, nell'ordine opportuno, la traduzione in lingua macedone dei riferimenti linguistici ivi riportati.

3) La presente decisione deve applicarsi a decorrere dalla data di adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia alla convenzione.

4) Per consentire l’utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia alla convenzione, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare ad essere utilizzati con alcuni adattamenti.

5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice III della convenzione relativa ad un regime comune di transito è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° giugno 2015. [

2. I formulari basati sui modelli di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell'appendice III in vigore il 1° dicembre 2012 possono continuare ad essere utilizzati, con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario, fino al 1° maggio 2016.

Fatto a Bruxelles, il…………….. 2015

                                                                        Per il comitato congiunto

Il presidente

ALLEGATO

1. Nella casella 51 dell'allegato B1 è aggiunto il seguente trattino tra la Lettonia e Malta:

- MK      Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

2. Nell'allegato B6, il titolo III è modificato come segue:

2.1. Nella prima parte della tabella "Validità limitata – 99200" è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

-  MK    Ограничено важење

2.2. Nella seconda parte della tabella "Dispensa – 99201" è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

-  MK    Изземање

2.3. Nella terza parte della tabella "Prova alternativa – 99202" è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

-  MK      Алтернативен доказ

2.4. Nella quarta parte della tabella "Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci… (nome e paese) – 99203" è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

-  MK         Разлики:  Испостава каде стоките се ставени на увид …… (назив и земја)

2.5. Nella quinta parte della tabella "Uscita da … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n.... – 99204 " è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

-  MK    Излез од …………предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № …….

2.6. Nella sesta parte della tabella "Dispensa dall'itinerario vincolante – 99205" è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

-  MK    Изземање од пропишан правец на движење

2.7. Nella settima parte della tabella "Speditore autorizzato – 99206" è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

-  MK    Овластен испраќач

2.8. Nell’ottava parte della tabella “Dispensa dalla firma – 99207” è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

-  MK    Изземање од потпис

2.9. Nella nona parte della tabella "GARANZIA GLOBALE VIETATA – 99208" è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

-  MK    ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА

2.10. Nella decima parte della tabella “«UTILIZZAZIONE NON LIMITATA – 99209” è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

-  MK    УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ

2.11. Nell’undicesima parte della tabella “Rilasciato a posteriori – 99210” è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

-  MK    Дополнително издадено

2.12. Nella dodicesima parte della tabella “Vari – 99211” è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

-  MK    Различни

2.13. Nella tredicesima parte della tabella “Alla rinfusa – 99212” è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

-  MK    Рефус

2.14. Nella quattordicesima parte della tabella “Speditore – 99213” è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

-  MK    Испраќач

 

3. L’allegato C1 è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO C1

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

GARANZIA ISOLATA

I. Impegno del garante

1. Il(la) sottoscritto(a)[2] … residente a[3] … si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di … a concorrenza di un importo massimo di … nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino[4], per tutte le somme di cui l’obbligato principale[5] … è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci descritte di seguito vincolate al regime di transito comune/comunitario presso l’ufficio di partenza di … a destinazione dell’ufficio di …

Descrizione delle merci:

………..

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell'operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio[6] in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese || Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

||

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a …., il …..

.........

(firma)[7] 

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di …

Impegno del garante accettato il … a copertura dell’operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di transito n. … rilasciata il …[8] 

(Timbro e firma)"

 

4. L’allegato C2 è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO C2

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI

I. Impegno del garante

1. Il(la) sottoscritto(a)[9] … residente a[10] … si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di … nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino[11], per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 7 000 EUR per certificato.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione di operazioni di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio[12] in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese || Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

||

           

            Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a …., il …..

......

(firma)[13]

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

…………………

Impegno del garante accettato il

..........................

………………

(Timbro e firma)"

5. L’allegato C4 è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO C4

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

GARANZIA GLOBALE

I. Impegno del garante

1. Il(la) sottoscritto(a)[14] … residente a[15] … si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di … a concorrenza di un importo massimo di … che rappresenta il 100/50/30%[16] dell'importo di riferimento nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino[17], per tutte le somme di cui l'obbligato principale[18]........ è o diventi debitore nei confronti di detti paesi sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell'importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un'operazione di transito comune/comunitario che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione di operazioni di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio[19] in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese || Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

||

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a …., il …..

.........

(firma)[20]

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

...............

Impegno del garante accettato il

...................

...............

(Timbro e firma)"

 

6. Nella casella 7 dell’allegato C5, il termine "ex Repubblica iugoslava di Macedonia" è inserito tra i termini "Islanda" e "Norvegia".

7. Nella casella 6 dell’allegato C6, il termine "ex Repubblica iugoslava di Macedonia" è inserito tra i termini "Islanda" e "Norvegia".

[1]               GU L 226 del 13.8.1987, pag.2.

*               GU: si prega di inserire il numero di riferimento e la data di adozione della decisione contenuta nel doc...

[2]               Cognome e nome o ragione sociale.

[3]               Indirizzo completo.

[4]               Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. Il riferimento al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguarda soltanto l'operazione di transito comunitario.

[5]               Cognome e nome o ragione sociale.

[6]               Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a pronunciarsi in  merito alle vertenze inerenti alla presente garanzia.

[7]               Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l’importo di …”, indicando l’importo in lettere.

[8]               Da completare a cura dell’ufficio di garanzia.

[9]               Cognome e nome o ragione sociale.

[10]             Indirizzo completo.

[11]             Unicamente per le operazioni di transito comunitario.

[12]             Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a pronunciarsi in merito alle vertenze inerenti alla presente garanzia.

[13]             Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Garanzia"

[14]             Cognome e nome o ragione sociale.

[15]             Indirizzo completo.

[16]             Cancellare le menzioni inutili.

[17]             Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. Il riferimento al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguarda soltanto le operazioni di transito comunitario.

[18]             Cognome e nome o ragione sociale.

[19]             Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a pronunciarsi in merito alle vertenze inerenti alla presente garanzia.

[20]             Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di …", indicando l'importo in lettere.

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